28 luglio 2009

 

Ai Presidenti delle Regioni

 

Agli Assessori alla Sanitˆ delle Regioni

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti

 

LĠart. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dallĠart. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: ÒFatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitˆ sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui allĠarticolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominatiÓ.

Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli atti di stato civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni.

Innanzitutto la norma fa riferimento ai Òprovvedimenti di interesse dello stranieroÓ, mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono senzĠaltro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale lĠordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede lĠobbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione,  tenuto a riferirne al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Dunque, lĠart. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non pu˜ riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.

 

Qualora invece si ritenesse applicabile lĠart. 6, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno non potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche legittimo) nŽ contestualmente riconoscere il figlio naturale nellĠatto di nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed internazionale.

Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, nonchŽ – in virt della sentenza n. 376/2000 della Corte costituzionale – al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai sensi dellĠart. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998) di un permesso di soggiorno Òper cure medicheÓ ai sensi dellĠart. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale permesso di soggiorno non pu˜ esser rilasciato a) agli stranieri che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poichŽ lĠart. 9 del D.P.R. 394/1999 richiede lĠesibizione di tale documento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno Òper cure medicheÓ) esclusivamente al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, mentre l'ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato legittima l'esclusione da tale beneficio del padre naturale. Si segnala, inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione attestante la legittima disponibilitˆ di una fissa dimora.

NŽ risulta risolutivo il richiamo allĠart. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000, che stabilisce che la dichiarazione di nascita pu˜ essere resa anche dal medico o dallĠostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario durante il parto, nŽ vi  alcuna garanzia che tale disposizione venga applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere il figlio). Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita fosse effettuata dal medico o dallĠostetrica, al genitore verrebbe comunque richiesta lĠesibizione del permesso di soggiorno per effettuare contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita.

 

Occorre ribadire – come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la giurisprudenza costituzionale – lĠesigenza che di qualsiasi disposizione normativa si privilegi sempre tra pi interpretazioni possibili soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica. Ora,  evidente come lĠinterpretazione dellĠart. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe lĠobbligo di esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe gravissime violazioni della Costituzione e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano[1].

In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternitˆ, lĠinfanzia e la giovent, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.). Inoltre la Costituzione prevede il divieto di privare della capacitˆ giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed  noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato.

Tra gli obblighi internazionali sono senzĠaltro rilevanti quelli derivanti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalitˆ e dalla regolaritˆ del soggiorno del genitore), il diritto di essere Òregistrato immediatamente al momento della sua nascitaÓ, il diritto Òad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essiÓ, nonchŽ il diritto Òa preservare la propria identitˆ, ivi compresa la sua nazionalitˆ, il suo nome e le sue relazioni famigliariÓ, nonchŽ lĠart. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome.

Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole al minore e alla famiglia  espressamente prevista dallo stesso testo unico delle norme in materia di immigrazione: nellĠapplicazione delle norme vigenti in materia si deve applicare lĠart. 28, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati ad attuare il diritto allĠunitˆ familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di prioritˆ il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dallĠart. 3, comma 1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo.

 

LĠinterpretazione costituzionalmente orientata della norma dellĠart. 6 d. lgs. n. 286/1998  dunque solo quella che esclude la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale dallĠambito di applicazione dellĠart. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, bens“ provvedimenti anche di interesse del figlio minore e di interesse pubblico.

Si richiama, in tal senso, l'ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60 accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: Òimpegna il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f) [che modifica lĠart. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98] nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stessoÓ.

Si ricorda inoltre che il sottosegretario allĠInterno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto Òpreclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilitˆ di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell'interesse del bambinoÓ, sostenendo inoltre che tale norma Òha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della normaÓ.

 

Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito allĠintroduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.

EĠ dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire il pi possibile lĠeffettuazione della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale presso le direzioni sanitarie, ai sensi dellĠart. 30 del D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione pu˜ essere resa, oltre che presso il comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui  avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione pu˜ contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita pu˜ essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dallĠostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontˆ di non essere nominata (art. 30, c. 1).

Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non pu˜ essere segnalato allĠautoritˆ, in applicazione dellĠart. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di Òaccesso alle strutture sanitarieÓ intendendo con ci˜ non solo il diritto alle prestazioni mediche ma lĠinsieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura sanitaria.

 

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Per evitare interpretazioni dellĠart. 6 d. lgs. n. 286/1998 che comporterebbero evidenti profili di illegittimitˆ costituzionale, e che lo stesso Governo ha affermato di non condividere, si invitano le Regioni ad impartire direttive, attraverso le Aziende Sanitarie Locali e attraverso le Aziende ospedaliere, a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, al fine di chiarire che:

-       ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale, non pu˜ essere richiesta ai cittadini stranieri lĠesibizione del permesso di soggiorno, essendo tali atti di stato civile esclusi dallĠambito di applicazione dellĠart. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98;

-       di conseguenza, i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno possono effettuare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui  avvenuta la nascita, nelle forme e secondo le modalitˆ previste dallĠart. 30 del D.P.R. 396/2000.

 

Auspichiamo inoltre che le Regioni invitino le strutture sanitarie a informare compiutamente i genitori della possibilitˆ:

-       di effettuare personalmente la dichiarazione di nascita e il contestuale riconoscimento del figlio naturale, oltre che presso il Comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui essa  avvenuta, nelle forme e secondo le modalitˆ previste dallĠart. 30 del D.P.R. 396/2000, senza che tali atti possano comportare da parte della direzione sanitaria alcun tipo di segnalazione all'autoritˆ, conformemente a quanto prevede lĠart. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98;

-       ovvero, in alternativa, che la dichiarazione di nascita sia resa da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dallĠostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, ai sensi dellĠart. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000 (anche al di fuori dei casi in cui la madre esprima la volontˆ di non essere nominata), senza che ci˜ comporti alcun tipo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, salvi i casi in cui tale segnalazione sia prevista dalla normativa vigente (ad es. ove la madre esprima la volontˆ di non essere nominata o nei casi in cui sussistano per altri motivi situazioni di abbandono), a paritˆ di condizioni con il cittadino italiano.

 

Riteniamo fondamentale, infine, che le Regioni verifichino lĠeffettiva e piena applicazione dellĠart. 30 del D.P.R. 396/2000 da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, adottando le necessarie misure nei casi in cui tale disposizione non venga pienamente applicata.

A.S.G.I.

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[1] Si vedano anche, in tal senso, gli autorevoli pareri del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera del 10 giugno 2009 ÇParere sul disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008, recante ÒDisposizioni in materia di sicurezza pubblicaÓ.È) e dellĠAssociazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (ÒDocumento dellĠAIMMF sul ddl C. 2180 denominato Òpacchetto sicurezzaÓ del 30 aprile 2009).