Sulla
criminalizzazione dellingresso e del soggiorno irregolare in Italia degli
stranieri extra-comunitari
(incostituzionalit
dellart. 10-bis del dlgs. n. 286 del 1998 come introdotto dalla nuova legge
sulla sicurezza)
Lart. 1, comma 16 della nuova legge sulla
sicurezza ha introdotto nel dlgs. n. 286 del 1998 lart. 10-bis, per cui: salvo
che il fatto costituisca piu` grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero
si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico nonche` di quelle di cui allarticolo 1 della legge 28
maggio 2007, n. 68, e` punito con lammenda da 5.000 a 10.000 euro (comma 1).
Lo stesso comma 1 delart. 10-bis, precisa
che al reato di cui al presente comma non si applica larticolo 162 del
codice penale. Si tratta,
dunque, di reato contravvenzionale che non pu essere estinto per oblazione,
ossia attraverso il pagamento anticipato della sanzione.
Lintroduzione di una tale fattispecie
penale, per come si vedr il legislatore lha configurata e delimitata, si
presta ad obiezioni di incostituzionalit sotto diversi profili, che sono principalmente
i seguenti.
1) La fattispecie di reato di notevole
ampiezza, come sottolineato dal Capo dello Stato nella lettera del 15 luglio
2009, poich riguarda, inequivocabilmente, non solo le ipotesi in cui sia
accertato un ingresso illegale nel territorio dello Stato, bens anche tutti
i cittadini extra-comunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato
al momento della entrata in vigore della legge e, per ci stesso, pi precisamente anche tutti gli
stranieri che risultassero in avvenire non in regola con il soggiorno, sia pure
da un punto di vista solo amministrativo. Ad incorrere nella violazione penale
non solo chi entrato illegalmente, ma anche, sembra, chi si trattiene
illegalmente, e cio pur avendo magari i requisiti sostanziali per stare in
Italia, non in regola con gli adempimenti amministrativi inerenti al titolo
di soggiorno, ancorch si tratti di soggiorni brevi, inferiori ai tre mesi:
questo sembra univocamente il significato del punire il soggiorno protratto in
violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche` di quelle di cui
allarticolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68.
L unica delimitazione della fattispecie di
reato introdotta dallart. 10-bis. cit., al comma 2, concerne gli stranieri
respinti dalla polizia di frontiera perch si presentano ai valichi di frontiera
senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel
territorio dello Stato
(art. 10, comma 1 del dlgs. n. 286 del 1998): si tratta, allevidenza, di una
delimitazione puramente tecnica e scontata, la quale nulla toglie allampiezza
della fattispecie di reato. Mentre, di contro, anche la pendenza di una domanda
di protezione internazionale di cui al dlgs. n. 251 del 2007 sospende solo il
procedimento per laccertamento del reato di cui allart. 10-bis cit. (comma
6).
I problemi che possono presentarsi anche per
gli stranieri che siano entrati regolarmente in Italia (o abbiano fruito di
precedenti sanatorie) sono persino difficilmente recensibili: si va dal
problema di chi sta attendendo da molto tempo, come sovente accade, il rinnovo
del permesso di soggiorno - la cui regolarit del trattenimento in Italia
come noto appesa solo a circolari ministeriali le quali potrebbero essere rimesse
in discussione dinanzi al divieto penale - ai problemi di coloro i quali
abbiano ricevuto un diniego illegittimo di rinnovo del permesso di soggiorno e
labbiano magari impugnato per illegittimit, ma non siano titolari di un
permesso di soggiorno per motivi di giustizia: anche in questi ultimi casi, a
meno che appunto non sia stato rilasciato un titolo di soggiorno per motivi di
giustizia, lo straniero pare restare irregolare, e dunque punibile, una volta
scaduto il titolo di soggiorno di cui si era chiesto il rinnovo; poich, anche
qualora il Giudice penale giungesse a disapplicare per illegittimit il diniego amministrativo -
come pu fare in forza dellart. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E –
ci ovviamente non varrebbe per s a restituire regolarit al soggiorno. E
pressoch infinita, poi, la gamma dei problemi che potrebbero aversi nel caso
di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno perch assunti
irregolarmente dal datore di lavoro, ovvero licenziati anche illegittimamente,
una volta scaduto il termine di grazia di sei mesi per la ricerca occupazione e
quando non sia stato rilasciato un permesso per ragioni di giustizia.
Sicch calzante il rilievo, avanzato dal
Capo dello Stato nella lettera del 15 luglio 2009, circa la circostanza che, in
campo penale, la struttura ed i contenuti delle norme debbono poter essere
riconosciuti (Corte costituzionale n. 364 del 1988) sia da chi ne il
destinatario sia da chi deve darvi applicazione e il nostro ordinamento giuridico risulta
seriamente incrinato da norme oscuramente formulate, contraddittorie di dubbia
interpretazione o non rispondenti ai criteri di stabilit e certezza della
legislazione anche per le difficolt e le controversie che nascono in sede di
applicazione. Si noti, in
proposito, che la sent. n. 364 del 1988 della Corte costituzionale quella in
cui stata dichiarata l'illegittimit costituzionale dell'art. 5 c.p.
nella parte in cui non esclude dall'inescusabilit dell'ignoranza della legge
penale l'ignoranza inevitabile.
Sotto tale profilo, lart. 10-bis cit. potrebbe
essere esso stesso dichiarato incostituzionale, per violazione del principio di
ragionevolezza
dellart. 3 Cost., in quanto, estendendo la sfera di applicazione del reato ad
una serie di situazioni disparate in modo incontrollato, incentiva ed alimenta
larea de l'ignoranza inevitabile della legge penale; e ci, tra laltro, con un testo
normativo il quale non consente interpretazioni correttive o adeguatrici.
Ma cՏ di pi. La Corte costituzionale,
approfondendo lindirizzo inaugurato proprio dalla sent. n. 364 del 1988, ha
altres censurato per irragionevolezza (art. 3 Cost.) quelle norme penali nelle
quali non fosse enucleato con chiarezza un bene giuridico protetto, e dunque
una ratio punitiva omogenea, sottoponendo ad un trattamento simile condotte
diverse o ad un trattamento differente e sproporzionato condotte simili (v. ad
es. ed in ultimo la sent. 11-20 marzo 2009 n. 75; ma v. anche la sent. n. 22
del 2007, per cui gi occorre () riconoscere che
il quadro normativo in materia di sanzioni penali per lillecito ingresso o
trattenimento di stranieri nel territorio nazionale, risultante dalle
modificazioni che si sono succedute negli ultimi anni, anche per interventi
legislativi successivi a pronunce di questa Corte, presenta squilibri,
sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di
compatibilit con i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalit
della pena e con la finalit rieducativa della stessa).
Anche sotto questo altro profilo,
la ragionevolezza della fattispecie di reato delineata dallart. 10-bis cit. ben
difficile da sostenere: non fossaltro perch si incriminano comportamenti,
come il trattenersi nel territorio dello Stato anche dopo lesservi entrato
regolarmente o lessere stato regolarizzato, la cui illegalit, ed il cui
assoggettamento a pena, potrebbe derivare unicamente dallessere stati vittime
di autentici soprusi, o da parte della pubblica amministrazione, la quale
illegittimamente avesse ad esempio negato un permesso di soggiorno l dove esso
poteva e doveva invece essere accordato, o da parte di altri soggetti privati,
come un datore di lavoro il quale, confidando nellintrinseca debolezza della
posizione del lavoratore straniero che lart. 10-bis cit. indubbiamente
aggrava, avesse imposto allo straniero un rapporto di lavoro irregolare,
ovvero, dopo averlo regolarmente assunto, lo avesse illegittimamente
licenziato.
2) E da osservare che sul piano
processuale, laccertamento della fattispecie di reato dellart. 10-bis, comma
1 cit., retto da una strana disciplina: poich, se da un lato si cercato di
rendere rapido il procedimento di accertamento del reato, attraverso la
presentazione immediata a giudizio dellimputato, dallaltro lato non solo si
sancito che lo straniero anche solo denunciato per lingresso ed il
trattenimento illegale nel territorio dello Stato non solo pu vedersi espulso
forzosamente con maggiore facilit, anche senza nulla osta dellautorit
giudiziaria (comma 4 dellart. 10-bis cit.), ma si anche previsto che, una
volta avuta notizia dellesecuzione dellespulsione, il Giudice debba
pronunciare sentenza di non luogo a provvedere (comma 5 dellart. 10-bis cit.).
In relazione ad un tale assetto
procedimentale, e contestualmente ponendo mente alla difficolt di rendere
effettiva la pena prevista come pecuniaria (ammenda da 5.000 a 10.000 euro) per il reato solo
contravvenzionale, ci si potrebbe chiedere se lincriminazione dellingresso e
del soggiorno irregolare dello straniero extra-comunitario, nellart. 10-bis
cit., abbia voluto essere soprattutto simbolica.
Ma cos non , perch, in realt,
lintroduzione del reato contravvenzionale di cui allart. 10-bis cit., oltre
che a creare un clima di sospetto intorno a qualunque presenza straniera in
Italia ed a precostituire motivi su cui fondare differenziazioni di trattamento
per i soggetti extra-comunitari, sempre appesi al filo di una loro non
improbabile criminalizzazione, serve anche a scavalcare precise garanzie che il
diritto dellUnione Europea ha ormai assicurato per lallontanamento forzoso
dal territorio nazionale.
Da questo punto di vista, viene segnatamente in
risalto lemissione in sede comunitaria della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, la quale, sebbene da molti ritenuta
eccessivamente restrittiva dei diritti degli immigrati, per quel che concerne
lattuale legislazione italiana, caratterizzata dalla tendenza ad esaltare
lutilizzo di procedure di respingimento o espulsione immediatamente coattive,
sopraggiunge a porre un freno.
Infatti, in aderenza al considerando 10 (per
cui si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e
concedere un termine per la partenza volontaria), lart. 7 della direttiva 2008/115/CE pone come
principio di carattere generale, da non derogare se non nei casi espressamente
previsti, quello che la decisione di rimpatrio fissa per la partenza
volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni.
Leccezione a detto principio, che per se
esclude un allontanamento eseguito immediatamente con mezzi coercitivi,
ammessa dalla direttiva comunitaria 2008/115/CE solo in fattispecie tassativamente
indicate in cui:
-
se sussiste
il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare stata respinta in
quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l'interessato costituisce un
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale,
gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza
volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni (art. 7, par. 4);
-
lo Stato membro
decida di non applicare la direttiva a cittadini extracomunitari sottoposti
a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in
conformit della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di
estradizione.
Ebbene, avendo con lart. 10-bis cit. ridotto
a comportamento criminale qualunque ingresso o anche soggiorno irregolare dello
straniero extracomunitario, il legislatore italiano ha creato le condizioni per
oscurare normalmente il principio per cui il rimpatrio dello straniero dovrebbe
avvenire con partenza volontaria entro un periodo congruo prefissato (da sette a trenta giorni).
Detto principio comunitario della partenza
volontaria oggi disatteso
dallart. 13 (in specie comma 4) del dlgs. n. 286 del 1998 e succ. modif.
integr. Sicch la legislazione nazionale italiana, per lapplicazione della
direttiva comunitaria 2008/115/CE, dovrebbe essere modificata escludendo che il
principio possa essere quello che l'espulsione sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Ma lart. 10-bis cit., elevando a reato
qualunque ingresso o soggiorno irregolare in Italia, pu consentire allo Stato
italiano, se non di ritenere che lallontanamento immediato e forzoso
dellextracomunitario sia addirittura sempre da classificare come sanzione penale o
come conseguenza di una sanzione penale, con leffetto di elidere completamente qualunque
applicazione della direttiva 2008/115/CE, almeno di far valere che ogni e
qualunque irregolarit dellingresso o del soggiorno, in quanto appunto
penalmente sanzionata, pu comportare un pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, tagliando fuori il principio generale della partenza
volontaria.
In tal guisa, peraltro evidente che lart.
10-bis della legge sulla sicurezza, lungi dal potersi porre come misura
attuativa del diritto comunitario, sostanzierebbe uno stravolgimento ed una
violazione della direttiva 2008/115/CE: poich, grazie alla previsione della
norma incriminatrice dellart. 10-bis cit., quello che nella direttiva
comunitaria dovrebbe essere il principio di generale e normale applicazione,
ossia il rimpatrio mediante partenza volontaria (art. 7), nella legislazione italiana rimarrebbe
uneccezione; mentre, e nel contempo, quella che per la direttiva europea
dovrebbe essere leccezione da praticarsi solo in deroga ai principi, ossia l allontanamento forzoso (art. 8), rimarrebbe nella
legislazione italiana la regola correntemente applicata.
Si noti che la direttiva 2008/115/CE, sebbene
assegni agli Stati membri il termine del 24 dicembre 2011 per conformarsi a
quanto da essa disposto (art. 20), ormai in vigore (art. 22). Sino da ora,
pertanto, lart. 10-bis contrario al diritto comunitario, e specialmente alla
direttiva 2008/115/CE di cui cancella l effetto utile, con ci violando altres i principi degli
artt. 11 e 117, comma 1 Cost., secondo linterpretazione per essi consolidata
nella giurisprudenza costituzionale.
*** *** ***
Si deve aggiungere, infine, che le
incostituzionalit dellart. 10-bis della nuova legge sulla sicurezza sopra
rappresentate, in virt della ulteriore proposta di sanatoria annunciata dal
Governo per come attualmente la si conosce, non sono eliminate ma al pi
ritardate negli effetti, e peraltro per certi versi esaltate, anche in
riferimento agli stranieri addetti al lavoro domestico a cui la sanatoria
medesima dovrebbe riferirsi. Per questi lavoratori stranieri, qualora la
sanatoria andasse a buon fine, lincriminazione ex art. 10-bis cit. dovrebbe
essere esclusa, salvo ritornare a valere in futuro, quando tornassero a perdere
la regolarit del soggiorno. Ma per quei lavoratori stranieri coinvolti dalla
sanatoria per cui la procedura a tal fine intrapresa non dovesse avere lesito
sperato, magari per fatto riconducibile al datore di lavoro, leffetto incostituzionale
dellart. 10-bis cit. si far sentire, in tutta la sua forza iniqua: giacch
questi ultimi lavoratori, dopo essere stati non processabili e non espellibili
per tutta la durata della procedura di sanatoria, potrebbero tornare come per
magia ad essere criminali, in ragione di un esito negativo anche solo
dipendente dal loro datore di lavoro.
Milano, 20 luglio
2009
(prof. avv. Vittorio Angiolini)