Sulla criminalizzazione dellingresso e del soggiorno irregolare in Italia degli stranieri extra-comunitari

(incostituzionalit dellart. 10-bis del dlgs. n. 286 del 1998 come introdotto dalla nuova legge sulla sicurezza)

Lart. 1, comma 16 della nuova legge sulla sicurezza ha introdotto nel dlgs. n. 286 del 1998 lart. 10-bis, per cui: salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche` di quelle di cui allarticolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e` punito con lammenda da 5.000 a 10.000 euro (comma 1).

Lo stesso comma 1 delart. 10-bis, precisa che al reato di cui al presente comma non si applica larticolo 162 del codice penale. Si tratta, dunque, di reato contravvenzionale che non pu essere estinto per oblazione, ossia attraverso il pagamento anticipato della sanzione.

Lintroduzione di una tale fattispecie penale, per come si vedr il legislatore lha configurata e delimitata, si presta ad obiezioni di incostituzionalit sotto diversi profili, che sono principalmente i seguenti.

 

1) La fattispecie di reato di notevole ampiezza, come sottolineato dal Capo dello Stato nella lettera del 15 luglio 2009, poich riguarda, inequivocabilmente, non solo le ipotesi in cui sia accertato un ingresso illegale nel territorio dello Stato, bens anche tutti i cittadini extra-comunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge e, per ci stesso, pi precisamente anche tutti gli stranieri che risultassero in avvenire non in regola con il soggiorno, sia pure da un punto di vista solo amministrativo. Ad incorrere nella violazione penale non solo chi entrato illegalmente, ma anche, sembra, chi si trattiene illegalmente, e cio pur avendo magari i requisiti sostanziali per stare in Italia, non in regola con gli adempimenti amministrativi inerenti al titolo di soggiorno, ancorch si tratti di soggiorni brevi, inferiori ai tre mesi: questo sembra univocamente il significato del punire il soggiorno protratto in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche` di quelle di cui allarticolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68.

L unica delimitazione della fattispecie di reato introdotta dallart. 10-bis. cit., al comma 2, concerne gli stranieri respinti dalla polizia di frontiera perch si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato (art. 10, comma 1 del dlgs. n. 286 del 1998): si tratta, allevidenza, di una delimitazione puramente tecnica e scontata, la quale nulla toglie allampiezza della fattispecie di reato. Mentre, di contro, anche la pendenza di una domanda di protezione internazionale di cui al dlgs. n. 251 del 2007 sospende solo il procedimento per laccertamento del reato di cui allart. 10-bis cit. (comma 6).

I problemi che possono presentarsi anche per gli stranieri che siano entrati regolarmente in Italia (o abbiano fruito di precedenti sanatorie) sono persino difficilmente recensibili: si va dal problema di chi sta attendendo da molto tempo, come sovente accade, il rinnovo del permesso di soggiorno - la cui regolarit del trattenimento in Italia come noto appesa solo a circolari ministeriali le quali potrebbero essere rimesse in discussione dinanzi al divieto penale - ai problemi di coloro i quali abbiano ricevuto un diniego illegittimo di rinnovo del permesso di soggiorno e labbiano magari impugnato per illegittimit, ma non siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia: anche in questi ultimi casi, a meno che appunto non sia stato rilasciato un titolo di soggiorno per motivi di giustizia, lo straniero pare restare irregolare, e dunque punibile, una volta scaduto il titolo di soggiorno di cui si era chiesto il rinnovo; poich, anche qualora il Giudice penale giungesse a disapplicare per illegittimit il diniego amministrativo - come pu fare in forza dellart. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E – ci ovviamente non varrebbe per s a restituire regolarit al soggiorno. E pressoch infinita, poi, la gamma dei problemi che potrebbero aversi nel caso di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno perch assunti irregolarmente dal datore di lavoro, ovvero licenziati anche illegittimamente, una volta scaduto il termine di grazia di sei mesi per la ricerca occupazione e quando non sia stato rilasciato un permesso per ragioni di giustizia.

Sicch calzante il rilievo, avanzato dal Capo dello Stato nella lettera del 15 luglio 2009, circa la circostanza che, in campo penale, la struttura ed i contenuti delle norme debbono poter essere riconosciuti (Corte costituzionale n. 364 del 1988) sia da chi ne il destinatario sia da chi deve darvi applicazione e il nostro ordinamento giuridico risulta seriamente incrinato da norme oscuramente formulate, contraddittorie di dubbia interpretazione o non rispondenti ai criteri di stabilit e certezza della legislazione anche per le difficolt e le controversie che nascono in sede di applicazione. Si noti, in proposito, che la sent. n. 364 del 1988 della Corte costituzionale quella in cui stata dichiarata l'illegittimit costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilit dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

Sotto tale profilo, lart. 10-bis cit. potrebbe essere esso stesso dichiarato incostituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza dellart. 3 Cost., in quanto, estendendo la sfera di applicazione del reato ad una serie di situazioni disparate in modo incontrollato, incentiva ed alimenta larea de l'ignoranza inevitabile della legge penale; e ci, tra laltro, con un testo normativo il quale non consente interpretazioni correttive o adeguatrici.

Ma cՏ di pi. La Corte costituzionale, approfondendo lindirizzo inaugurato proprio dalla sent. n. 364 del 1988, ha altres censurato per irragionevolezza (art. 3 Cost.) quelle norme penali nelle quali non fosse enucleato con chiarezza un bene giuridico protetto, e dunque una ratio punitiva omogenea, sottoponendo ad un trattamento simile condotte diverse o ad un trattamento differente e sproporzionato condotte simili (v. ad es. ed in ultimo la sent. 11-20 marzo 2009 n. 75; ma v. anche la sent. n. 22 del 2007, per cui gi occorre () riconoscere che il quadro normativo in materia di sanzioni penali per lillecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale, risultante dalle modificazioni che si sono succedute negli ultimi anni, anche per interventi legislativi successivi a pronunce di questa Corte, presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibilit con i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalit della pena e con la finalit rieducativa della stessa).

Anche sotto questo altro profilo, la ragionevolezza della fattispecie di reato delineata dallart. 10-bis cit. ben difficile da sostenere: non fossaltro perch si incriminano comportamenti, come il trattenersi nel territorio dello Stato anche dopo lesservi entrato regolarmente o lessere stato regolarizzato, la cui illegalit, ed il cui assoggettamento a pena, potrebbe derivare unicamente dallessere stati vittime di autentici soprusi, o da parte della pubblica amministrazione, la quale illegittimamente avesse ad esempio negato un permesso di soggiorno l dove esso poteva e doveva invece essere accordato, o da parte di altri soggetti privati, come un datore di lavoro il quale, confidando nellintrinseca debolezza della posizione del lavoratore straniero che lart. 10-bis cit. indubbiamente aggrava, avesse imposto allo straniero un rapporto di lavoro irregolare, ovvero, dopo averlo regolarmente assunto, lo avesse illegittimamente licenziato.

 

2) E da osservare che sul piano processuale, laccertamento della fattispecie di reato dellart. 10-bis, comma 1 cit., retto da una strana disciplina: poich, se da un lato si cercato di rendere rapido il procedimento di accertamento del reato, attraverso la presentazione immediata a giudizio dellimputato, dallaltro lato non solo si sancito che lo straniero anche solo denunciato per lingresso ed il trattenimento illegale nel territorio dello Stato non solo pu vedersi espulso forzosamente con maggiore facilit, anche senza nulla osta dellautorit giudiziaria (comma 4 dellart. 10-bis cit.), ma si anche previsto che, una volta avuta notizia dellesecuzione dellespulsione, il Giudice debba pronunciare sentenza di non luogo a provvedere (comma 5 dellart. 10-bis cit.).

In relazione ad un tale assetto procedimentale, e contestualmente ponendo mente alla difficolt di rendere effettiva la pena prevista come pecuniaria (ammenda da 5.000 a 10.000 euro) per il reato solo contravvenzionale, ci si potrebbe chiedere se lincriminazione dellingresso e del soggiorno irregolare dello straniero extra-comunitario, nellart. 10-bis cit., abbia voluto essere soprattutto simbolica.

Ma cos non , perch, in realt, lintroduzione del reato contravvenzionale di cui allart. 10-bis cit., oltre che a creare un clima di sospetto intorno a qualunque presenza straniera in Italia ed a precostituire motivi su cui fondare differenziazioni di trattamento per i soggetti extra-comunitari, sempre appesi al filo di una loro non improbabile criminalizzazione, serve anche a scavalcare precise garanzie che il diritto dellUnione Europea ha ormai assicurato per lallontanamento forzoso dal territorio nazionale.

Da questo punto di vista, viene segnatamente in risalto lemissione in sede comunitaria della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, la quale, sebbene da molti ritenuta eccessivamente restrittiva dei diritti degli immigrati, per quel che concerne lattuale legislazione italiana, caratterizzata dalla tendenza ad esaltare lutilizzo di procedure di respingimento o espulsione immediatamente coattive, sopraggiunge a porre un freno.

Infatti, in aderenza al considerando 10 (per cui si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria), lart. 7 della direttiva 2008/115/CE pone come principio di carattere generale, da non derogare se non nei casi espressamente previsti, quello che la decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni.

Leccezione a detto principio, che per se esclude un allontanamento eseguito immediatamente con mezzi coercitivi, ammessa dalla direttiva comunitaria 2008/115/CE solo in fattispecie tassativamente indicate in cui:

-       se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni (art. 7, par. 4);

-       lo Stato membro decida di non applicare la direttiva a cittadini extracomunitari sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformit della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.

Ebbene, avendo con lart. 10-bis cit. ridotto a comportamento criminale qualunque ingresso o anche soggiorno irregolare dello straniero extracomunitario, il legislatore italiano ha creato le condizioni per oscurare normalmente il principio per cui il rimpatrio dello straniero dovrebbe avvenire con partenza volontaria entro un periodo congruo prefissato (da sette a trenta giorni).

Detto principio comunitario della partenza volontaria oggi disatteso dallart. 13 (in specie comma 4) del dlgs. n. 286 del 1998 e succ. modif. integr. Sicch la legislazione nazionale italiana, per lapplicazione della direttiva comunitaria 2008/115/CE, dovrebbe essere modificata escludendo che il principio possa essere quello che l'espulsione sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Ma lart. 10-bis cit., elevando a reato qualunque ingresso o soggiorno irregolare in Italia, pu consentire allo Stato italiano, se non di ritenere che lallontanamento immediato e forzoso dellextracomunitario sia addirittura sempre da classificare come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, con leffetto di elidere completamente qualunque applicazione della direttiva 2008/115/CE, almeno di far valere che ogni e qualunque irregolarit dellingresso o del soggiorno, in quanto appunto penalmente sanzionata, pu comportare un pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, tagliando fuori il principio generale della partenza volontaria.

In tal guisa, peraltro evidente che lart. 10-bis della legge sulla sicurezza, lungi dal potersi porre come misura attuativa del diritto comunitario, sostanzierebbe uno stravolgimento ed una violazione della direttiva 2008/115/CE: poich, grazie alla previsione della norma incriminatrice dellart. 10-bis cit., quello che nella direttiva comunitaria dovrebbe essere il principio di generale e normale applicazione, ossia il rimpatrio mediante partenza volontaria (art. 7), nella legislazione italiana rimarrebbe uneccezione; mentre, e nel contempo, quella che per la direttiva europea dovrebbe essere leccezione da praticarsi solo in deroga ai principi, ossia l allontanamento forzoso (art. 8), rimarrebbe nella legislazione italiana la regola correntemente applicata.

Si noti che la direttiva 2008/115/CE, sebbene assegni agli Stati membri il termine del 24 dicembre 2011 per conformarsi a quanto da essa disposto (art. 20), ormai in vigore (art. 22). Sino da ora, pertanto, lart. 10-bis contrario al diritto comunitario, e specialmente alla direttiva 2008/115/CE di cui cancella l effetto utile, con ci violando altres i principi degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost., secondo linterpretazione per essi consolidata nella giurisprudenza costituzionale.

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Si deve aggiungere, infine, che le incostituzionalit dellart. 10-bis della nuova legge sulla sicurezza sopra rappresentate, in virt della ulteriore proposta di sanatoria annunciata dal Governo per come attualmente la si conosce, non sono eliminate ma al pi ritardate negli effetti, e peraltro per certi versi esaltate, anche in riferimento agli stranieri addetti al lavoro domestico a cui la sanatoria medesima dovrebbe riferirsi. Per questi lavoratori stranieri, qualora la sanatoria andasse a buon fine, lincriminazione ex art. 10-bis cit. dovrebbe essere esclusa, salvo ritornare a valere in futuro, quando tornassero a perdere la regolarit del soggiorno. Ma per quei lavoratori stranieri coinvolti dalla sanatoria per cui la procedura a tal fine intrapresa non dovesse avere lesito sperato, magari per fatto riconducibile al datore di lavoro, leffetto incostituzionale dellart. 10-bis cit. si far sentire, in tutta la sua forza iniqua: giacch questi ultimi lavoratori, dopo essere stati non processabili e non espellibili per tutta la durata della procedura di sanatoria, potrebbero tornare come per magia ad essere criminali, in ragione di un esito negativo anche solo dipendente dal loro datore di lavoro.

 

Milano, 20 luglio 2009

(prof. avv. Vittorio Angiolini)