Sullincostituzionalit
del contributo da 80 a 200 euro stabilito per richiesta di rilascio e di
rinnovo del permesso di soggiorno
Lart. 1, comma 22 della legge sulla
sicurezza ha inserito nellart. 5 del dlgs. n. 286 del 1998 il nuovo comma
2-ter, secondo il quale: La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso
di soggiorno e` sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e`
fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno, che
stabilisce altres` le modalita` del versamento nonche` le modalita` di
attuazione della disposizione di cui allarticolo 14-bis, comma 2. Non e`
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari.
Il successivo art. 14-bis del dlgs. n. 286
del 1998, come inserito sempre dallart. 1, comma 22 della legge sulla
sicurezza, stabilisce a sua volta tra laltro che: nel Fondo di cui al
comma 1, che il fondo per
i rimpatri, confluiscono la meta` del gettito conseguito attraverso la
riscossione del contributo di cui allarticolo 5, comma 2-ter, nonche` i
contributi eventualmente disposti dallUnione europea per le finalita` del
Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui allarticolo
5, comma 2-ter, e` assegnata allo stato di previsione del Ministero
dellinterno, per gli oneri connessi alle attivita` istruttorie inerenti al
rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.
Allevidenza, detto contributo di cui al
comma 2-ter dellart. 5 cit. ha natura di prestazione imposta con vincolo di
destinazione a determinate finalit pubbliche di spesa, ed quindi un
contributo di indole tributaria in senso stretto.
Peraltro, la Corte costituzionale ha
costantemente ritenuto che anche siffatte modalit di imposizione, nella forma
dello specifico contributo, debbano essere, a pena di violazione del principio
della capacit contributiva dellart. 53 Cost., ancorate a presupposti costituenti sintomi di
ricchezza ovvero
rappresentativi di forza economica da parte del soggetto passivo obbligato, che
lo pongano in una posizione differenziata di vantaggio rispetto a chi non sia
tenuto alla contribuzione (cfr., ad es., sent. n. 301 del 2000; ma v. gi sent.
n. 54 del 1980). Inoltre, sempre la Corte ha ritenuto il principio di
capacit contributiva
direttamente collegato allart. 3 Cost., anche nel senso che a presupposti
omogenei debbano corrispondere equivalenti livelli di imposizione e, viceversa,
a differenti presupposti debbano corrispondere livelli di imposizione
diversificati e ragionevolmente proporzionati (cfr., ad es., sent. n. 258 del 2002).
Su questa base, il comma 2-ter dellart. 5
cit. si presta potenzialmente, sin dal primo sguardo ed in attesa delle
precisazioni che potranno sopraggiungere con la decretazione ministeriale, ad
obiezioni di incostituzionalit, sotto vari profili.
In primo luogo, evidente che il contributo
imposto in relazione ad un presupposto, quale la richiesta di rilascio e
di rinnovo del permesso di soggiorno, che non disvela per s alcun sintomo di ricchezza o di forza economica; poich, anzi, per
comune esperienza la maggioranza almeno degli immigrati stranieri, che aspirano
al soggiorno per motivi di lavoro, sono mossi a migrare dalla situazione di
accentuato bisogno economico.
N, si badi, pu dirsi neanche che il
contributo pagato, per la destinazione impressa alle somme dallart. 14-bis
cit., assicuri comunque uno speciale vantaggio futuro ai soggetti obbligati
richiedenti il permesso di soggiorno o il rinnovo dello stesso; da un lato, la
quota del contributo destinata a finanziare i rimpatri non giova a chi chiede
il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, il quale non affatto
detto che debba o possa essere rimpatriato e, al contrario, potrebbe continuare
a permanere in Italia a tempo indeterminato; e per ci stesso, in guisa di un
paradosso, nel rinnovare il permesso di soggiorno limmigrato si troverebbe a
dover rinnovare il pagamento del contributo per un numero superiore di volte
quanto pi duratura sar la sua presenza nel territorio italiano; mentre daltro
lato, quanto alla quota del contributo volta a copertura degli oneri connessi
alle attivita` istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di
soggiorno, va ricordato che
limmigrato gi assolve gli oneri stessi mediante il pagamento a titolo di
corrispettivo allEnte Poste, convenzionato con il Ministero ai fini
dellespletamento delle procedure.
La violazione del principio della capacit
contributiva di cui allart. 53 Cost., nel comma 2-ter dellart. 5 cit.,
quindi conclamata.
Inoltre, va ricordato che, almeno per chi entra
o sta in Italia come lavoratore subordinato, lart. 5-bis del dlgs. n. 286 del
1998 impone un contratto comprendente l'impegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese
di provenienza; sicch, ed
a fortiori, in questo caso davvero non si vede quale vantaggio detto lavoratore
possa trarre dallalimentare il fondo per i rimpatri, dal momento che il
contributo da 80 a 200 euro gli sarebbe imposto per spese per cui, quando fossero necessarie, si impegnato il datore di lavoro. Conclamata altres
quindi, salvo quanto potr essere stabilito nella decretazione ministeriale,
anche la violazione dellart. 3 Cost., quanto all irragionevolezza di un trattamento analogo che fosse
stabilito, ai fini dellimposizione del contributo da 80 a 200 euro, per il
rilascio o il rinnovo di diverse tipologie di permessi di soggiorno, ed in
specie per il permesso di soggiorno per lavoro dipendente rispetto ad altri
tipi di permesso.
Lincostituzionalit, oltre ad essere fatta
valere subito nei confronti del Ministro, che potrebbe almeno attutirne gli
effetti esonerando dalla contribuzione i lavoratori dipendenti nellemettere il
decreto di cui al comma 2-ter dellart. 5 cit., potr essere fatta valere con
limpugnazione del decreto ministeriale medesimo dinanzi al Tar oppure, ma con
maggiori difficolt, avviando giudizi per la restituzione di quanto pagato
allatto della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno dal
singolo immigrato richiedente.
Milano-Roma, 25
luglio 2009
(prof. avv. Vittorio Angiolini)