Sullincostituzionalit del contributo da 80 a 200 euro stabilito per richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno

 

Lart. 1, comma 22 della legge sulla sicurezza ha inserito nellart. 5 del dlgs. n. 286 del 1998 il nuovo comma 2-ter, secondo il quale: La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e` sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e` fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno, che stabilisce altres` le modalita` del versamento nonche` le modalita` di attuazione della disposizione di cui allarticolo 14-bis, comma 2. Non e` richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

Il successivo art. 14-bis del dlgs. n. 286 del 1998, come inserito sempre dallart. 1, comma 22 della legge sulla sicurezza, stabilisce a sua volta tra laltro che: nel Fondo di cui al comma 1, che il fondo per i rimpatri, confluiscono la meta` del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui allarticolo 5, comma 2-ter, nonche` i contributi eventualmente disposti dallUnione europea per le finalita` del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui allarticolo 5, comma 2-ter, e` assegnata allo stato di previsione del Ministero dellinterno, per gli oneri connessi alle attivita` istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Allevidenza, detto contributo di cui al comma 2-ter dellart. 5 cit. ha natura di prestazione imposta con vincolo di destinazione a determinate finalit pubbliche di spesa, ed quindi un contributo di indole tributaria in senso stretto.

Peraltro, la Corte costituzionale ha costantemente ritenuto che anche siffatte modalit di imposizione, nella forma dello specifico contributo, debbano essere, a pena di violazione del principio della capacit contributiva dellart. 53 Cost., ancorate a presupposti costituenti sintomi di ricchezza ovvero rappresentativi di forza economica da parte del soggetto passivo obbligato, che lo pongano in una posizione differenziata di vantaggio rispetto a chi non sia tenuto alla contribuzione (cfr., ad es., sent. n. 301 del 2000; ma v. gi sent. n. 54 del 1980). Inoltre, sempre la Corte ha ritenuto il principio di capacit contributiva direttamente collegato allart. 3 Cost., anche nel senso che a presupposti omogenei debbano corrispondere equivalenti livelli di imposizione e, viceversa, a differenti presupposti debbano corrispondere livelli di imposizione diversificati e ragionevolmente proporzionati (cfr., ad es., sent. n. 258 del 2002).

Su questa base, il comma 2-ter dellart. 5 cit. si presta potenzialmente, sin dal primo sguardo ed in attesa delle precisazioni che potranno sopraggiungere con la decretazione ministeriale, ad obiezioni di incostituzionalit, sotto vari profili.

In primo luogo, evidente che il contributo imposto in relazione ad un presupposto, quale la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, che non disvela per s alcun sintomo di ricchezza o di forza economica; poich, anzi, per comune esperienza la maggioranza almeno degli immigrati stranieri, che aspirano al soggiorno per motivi di lavoro, sono mossi a migrare dalla situazione di accentuato bisogno economico.

N, si badi, pu dirsi neanche che il contributo pagato, per la destinazione impressa alle somme dallart. 14-bis cit., assicuri comunque uno speciale vantaggio futuro ai soggetti obbligati richiedenti il permesso di soggiorno o il rinnovo dello stesso; da un lato, la quota del contributo destinata a finanziare i rimpatri non giova a chi chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, il quale non affatto detto che debba o possa essere rimpatriato e, al contrario, potrebbe continuare a permanere in Italia a tempo indeterminato; e per ci stesso, in guisa di un paradosso, nel rinnovare il permesso di soggiorno limmigrato si troverebbe a dover rinnovare il pagamento del contributo per un numero superiore di volte quanto pi duratura sar la sua presenza nel territorio italiano; mentre daltro lato, quanto alla quota del contributo volta a copertura degli oneri connessi alle attivita` istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, va ricordato che limmigrato gi assolve gli oneri stessi mediante il pagamento a titolo di corrispettivo allEnte Poste, convenzionato con il Ministero ai fini dellespletamento delle procedure.

La violazione del principio della capacit contributiva di cui allart. 53 Cost., nel comma 2-ter dellart. 5 cit., quindi conclamata.

Inoltre, va ricordato che, almeno per chi entra o sta in Italia come lavoratore subordinato, lart. 5-bis del dlgs. n. 286 del 1998 impone un contratto comprendente l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza; sicch, ed a fortiori, in questo caso davvero non si vede quale vantaggio detto lavoratore possa trarre dallalimentare il fondo per i rimpatri, dal momento che il contributo da 80 a 200 euro gli sarebbe imposto per spese per cui, quando fossero necessarie, si impegnato il datore di lavoro. Conclamata altres quindi, salvo quanto potr essere stabilito nella decretazione ministeriale, anche la violazione dellart. 3 Cost., quanto all irragionevolezza di un trattamento analogo che fosse stabilito, ai fini dellimposizione del contributo da 80 a 200 euro, per il rilascio o il rinnovo di diverse tipologie di permessi di soggiorno, ed in specie per il permesso di soggiorno per lavoro dipendente rispetto ad altri tipi di permesso.

Lincostituzionalit, oltre ad essere fatta valere subito nei confronti del Ministro, che potrebbe almeno attutirne gli effetti esonerando dalla contribuzione i lavoratori dipendenti nellemettere il decreto di cui al comma 2-ter dellart. 5 cit., potr essere fatta valere con limpugnazione del decreto ministeriale medesimo dinanzi al Tar oppure, ma con maggiori difficolt, avviando giudizi per la restituzione di quanto pagato allatto della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno dal singolo immigrato richiedente.

Milano-Roma, 25 luglio 2009

(prof. avv. Vittorio Angiolini)