Sullincostituzionalit della legge sulla sicurezza in tema di atti di stato civile e di accesso allistruzione, nonch sui problemi di verifica dellidoneit alloggiativa

 

Lart. 6, comma 2 del dlgs. n. 286 del 1998, nel testo previgente rispetto alla legge sulla sicurezza, prevedeva che: fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Secondo il comma 22 dellart. 1, lett. g) della legge sulla sicurezza, allarticolo 6, comma 2, le parole: e per quelli inerenti agli atti di stato civile o allaccesso a pubblici servizi sono sostituite dalle seguenti: , per quelli inerenti allaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

Lart. 6, comma 2 del dlgs. n. 286 del 1998 deve quindi intendersi cos riscritto: fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti allaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

In disparte la questione generale dell accesso ai pubblici servizi - che allesito di questa modificazione parrebbe poter essere sempre subordinata allesibizione dei documenti inerenti alla regolarit del soggiorno, che potr essere meglio apprezzata in seguito alla verifica delle prassi applicative, su cui occorre comunque stabilire un congruo monitoraggio delle organizzazioni democratiche presenti sul territorio - chiaro che il significato del nuovo testo dell art. 6, comma 2 del dlgs. n. 286 del 1998 , inequivocabilmente, quello di stabilire la necessit dellesibizione dei documenti inerenti alla regolarit del soggiorno medesimo, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, per qualunque prestazione di istruzione non obbligatoria e per qualunque atto di stato civile, compresi gli atti inerenti al contrarre matrimonio o alla dichiarazione di maternit e paternit (con, tra laltro, un potenziale effetto paradossale, poich non constano modificazioni dellart. 1 della l. n. 91 del1992, l dove prevede che sia cittadino per nascita chi nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti).

Ed altrettanto chiaro, per, che cos riformulato, l art. 6, comma 2 del dlgs. n. 286 del 1998 radicalmente incostituzionale.

Da un lato, per quel che attiene allistruzione, va infatti sottolineato come lart. 34, comma 1 Cost. univocamente disponga che la scuola aperta a tutti, con ci stabilendo che il diritto di istruirsi un diritto fondamentale, non sottoponibile a condizioni di nazionalit o cittadinanza, anche fuori dallistruzione prescritta come obbligatoria; sicch senza dubbio incostituzionale il subordinare alla regolarit del soggiorno laccesso a qualunque ordine di scuole, dalla scuola materna sino allUniversit.

Daltro lato, per quel che attiene allo stato civile, va sottolineato come i diritti attinenti alla formazione ed all unit del nucleo famigliare (coniugi e figli), e dunque anche al contrarre matrimonio o alla dichiarazione di maternit e paternit, siano egualmente, per pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale italiana ma anche della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti delluomo, diritti fondamentali, non condizionabili a nazionalit e cittadinanza; sicch, sicuramente incostituzionale impedire od ostacolare il matrimonio, ovvero la dichiarazione di maternit e di paternit, per fatti riguardanti la irregolarit del soggiorno.

La via pi semplice e piana, per sollevare queste incostituzionalit innanzi alla Corte costituzionale, mi sembra quella di instaurare un procedimento antidiscriminatorio (ex art. 44 del t.u.) non appena si verifichino casi acconci.

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Nel testo finale resultante dal maxi-emendamento, la legge sulla sicurezza non sembra pi impedire liscrizione anagrafica in relazione allidoneit alloggiativa: ci si finalmente accorti, forse, che una tale previsione avrebbe manomesso la finalit essenzialmente certativa e conoscitiva dellanagrafe, con grave nocumento proprio agli interessi della sicurezza pubblica.

Tuttavia, il comma 18 dellart. 1 della legge sulla sicurezza, allarticolo 1 della l. 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma ha aggiunto il seguente: Liscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Mentre il comma 19 dello stesso art. 1 della legge sulla sicurezza ha emendato lart. 29, comma 3 del dlgs. n. 286 del 1998 nel senso che per il ricongiungimento familiare sia necessaria la disponibilit di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche` di idoneita` abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

Inoltre, il comma 38 dellart. 3 della legge sulla sicurezza ha altres sostituito il comma 3 dellart. 2 della l. n.1228 del 1954 con il seguente: ai fini dellobbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, e` tenuta a fornire allufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire leffettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita; ed il comma 39 dellart. 3 della legge sulla sicurezza, dopo il comma 3 dellart. 2 della l. n.1228 del 1954 ha aggiunto il seguente: Ǐ comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dellinterno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dellinterno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita` di funzionamento del registro attraverso lutilizzo del sistema INA-SAIA.

Il complesso di queste modificazioni pone vari interrogativi.

In primo luogo, possibile che taluni Comuni, ferma la necessit delliscrizione anagrafica pretendano di iscrivere come senza fissa dimora, grazie al nuovo disposto del comma 3 dellart. 2 della l. n.1228 del 1954, tutti coloro i quali non offrano gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire leffettiva sussistenza del domicilio, per rapporto alle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza come accertate dagli uffici comunali. Il che tramuterebbe l apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora in una sorta di lista nazionale di proscrizione.

Siccome con ci si danneggerebbero non poco anche gli italiani, essi stessi formalmente soggetti al controllo degli uffici comunali sulle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile, per improbabile che una simile interpretazione possa affermarsi diffusamente.

In secondo luogo, poi possibile che il comma aggiunto allarticolo 1 della l. 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma, sia interpretato nel senso che, ai requisiti di legge previsti per labitabilit/agibilit degli immobili, ai fini dellaccertamento di idoneit delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi, gli uffici comunali competenti per laccertamento possano aggiungerne altri ed ulteriori in sede locale, in virt di prassi ovvero anche di regolamento o di ordinanza concernente la sicurezza urbana. Ed una tale interpretazione, oltre che possibile, anche meno improbabile, poich essa colpirebbe soprattutto, se non esclusivamente, gli immigrati; dal momento che, non si capisce se solo per il ricongiungimento familiare (in forza dellinnovazione introdotta nellart. 29, comma 3 del dlgs. n. 286 del 1998) o anche per ogni altro fine (contratto di lavoro-soggiorno, permesso per lungosoggiornanti), laccertamento della cd. idoneit alloggiativa secondo parametri aggiuntivi a quelli di legge, stabiliti Comune per Comune, avrebbe per gli stranieri unimportanza cruciale.

E pertanto indispensabile, al riguardo, che vengano monitorate le situazioni che potrebbero verificarsi al riguardo Comune per Comune; giacch, oltre ad essere contestabile la stessa ammissibilit in radice di una differenziazione delle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile per l idoneit alloggiativa stabilita in sede locale, stante lambiguit delle innovazioni legislative descritte, chiaro che vadano contestate per la loro eventuale irragionevolezza e per il loro carattere specificamente discriminatorio le normative o le prassi adottate dalle singole Amministrazioni comunali sull idoneit alloggiativa. Non si tratta, infatti, di un dettaglio, ma di un elemento che potrebbe incidere profondamente sulla vita degli immigrati e delle loro famiglie.

 

Milano, 26 luglio 2009

 

(prof. avv. Vittorio Angiolini)