Sullincostituzionalit
della legge sulla sicurezza in tema di atti di stato civile e di accesso
allistruzione, nonch sui problemi di verifica dellidoneit alloggiativa
Lart. 6, comma 2 del dlgs. n. 286 del 1998,
nel testo previgente rispetto alla legge sulla sicurezza, prevedeva che: fatta
eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a
carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o
all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
Secondo il comma 22 dellart. 1, lett. g)
della legge sulla sicurezza, allarticolo 6, comma 2, le parole: e per
quelli inerenti agli atti di stato civile o allaccesso a pubblici servizi
sono sostituite dalle seguenti: , per quelli inerenti allaccesso alle
prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie.
Lart. 6, comma 2 del dlgs. n. 286 del 1998
deve quindi intendersi cos riscritto: fatta eccezione per i provvedimenti
riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli
inerenti allaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35 e per
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie i documenti inerenti
al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici
della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
In disparte la questione generale dell
accesso ai pubblici servizi - che allesito di questa modificazione parrebbe poter essere sempre
subordinata allesibizione dei documenti inerenti alla regolarit del
soggiorno, che potr essere meglio apprezzata in seguito alla verifica delle
prassi applicative, su cui occorre comunque stabilire un congruo monitoraggio
delle organizzazioni democratiche presenti sul territorio - chiaro che il
significato del nuovo testo dell art. 6, comma 2 del dlgs. n. 286 del 1998 ,
inequivocabilmente, quello di stabilire la necessit dellesibizione dei
documenti inerenti alla regolarit del soggiorno medesimo, ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di
interesse dello straniero comunque denominati, per qualunque prestazione di istruzione non
obbligatoria e per qualunque atto di stato civile, compresi gli atti inerenti
al contrarre matrimonio o alla dichiarazione di maternit e paternit (con, tra
laltro, un potenziale effetto paradossale, poich non constano modificazioni
dellart. 1 della l. n. 91 del1992, l dove prevede che sia cittadino per
nascita chi nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori
sono ignoti).
Ed altrettanto chiaro, per, che cos
riformulato, l art. 6, comma 2 del dlgs. n. 286 del 1998 radicalmente
incostituzionale.
Da un lato, per quel che attiene
allistruzione, va infatti sottolineato come lart. 34, comma 1 Cost.
univocamente disponga che la scuola aperta a tutti, con ci stabilendo che il diritto di
istruirsi un diritto fondamentale, non sottoponibile a condizioni di
nazionalit o cittadinanza, anche fuori dallistruzione prescritta come
obbligatoria; sicch senza dubbio incostituzionale il subordinare alla
regolarit del soggiorno laccesso a qualunque ordine di scuole, dalla scuola materna sino allUniversit.
Daltro lato, per quel che attiene allo stato
civile, va sottolineato come i diritti attinenti alla formazione ed all unit del nucleo famigliare (coniugi e figli), e dunque anche al
contrarre matrimonio o alla dichiarazione di maternit e paternit, siano
egualmente, per pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale italiana ma
anche della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti
delluomo, diritti fondamentali, non condizionabili a nazionalit e
cittadinanza; sicch, sicuramente incostituzionale impedire od ostacolare il
matrimonio, ovvero la dichiarazione di maternit e di paternit, per fatti
riguardanti la irregolarit del soggiorno.
La via pi semplice e piana, per sollevare
queste incostituzionalit innanzi alla Corte costituzionale, mi sembra quella
di instaurare un procedimento antidiscriminatorio (ex art. 44 del t.u.) non
appena si verifichino casi acconci.
* * *
Nel testo finale resultante dal
maxi-emendamento, la legge sulla sicurezza non sembra pi impedire liscrizione
anagrafica in relazione allidoneit alloggiativa: ci si finalmente accorti,
forse, che una tale previsione avrebbe manomesso la finalit essenzialmente
certativa e conoscitiva dellanagrafe, con grave nocumento proprio agli interessi
della sicurezza pubblica.
Tuttavia, il comma 18 dellart. 1 della legge
sulla sicurezza, allarticolo 1 della l. 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il
primo comma ha aggiunto il seguente: Liscrizione e la richiesta di
variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti
uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile in cui il
richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme
sanitarie.
Mentre il comma 19 dello stesso art. 1 della legge sulla sicurezza ha
emendato lart. 29, comma 3 del dlgs. n. 286 del 1998 nel senso che per il
ricongiungimento familiare sia necessaria la disponibilit di un alloggio
conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche` di idoneita` abitativa, accertati
dai competenti uffici comunali.
Inoltre, il comma 38 dellart. 3 della legge
sulla sicurezza ha altres sostituito il comma 3 dellart. 2 della l. n.1228
del 1954 con il seguente: ai fini dellobbligo di cui al primo comma, la
persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha
stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta
di iscrizione, e` tenuta a fornire allufficio di anagrafe gli elementi
necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire leffettiva
sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente
nel comune di nascita; ed
il comma 39 dellart. 3 della legge sulla sicurezza, dopo il comma 3 dellart.
2 della l. n.1228 del 1954 ha aggiunto il seguente: Ǐ comunque istituito,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il
Ministero dellinterno un apposito registro nazionale delle persone che non
hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dellinterno, da adottare nel
termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita` di funzionamento del registro
attraverso lutilizzo del sistema INA-SAIA.
Il complesso di queste modificazioni pone
vari interrogativi.
In primo luogo, possibile che taluni
Comuni, ferma la necessit delliscrizione anagrafica pretendano di iscrivere
come senza fissa dimora,
grazie al nuovo disposto del comma 3 dellart. 2 della l. n.1228 del 1954,
tutti coloro i quali non offrano gli elementi necessari allo svolgimento
degli accertamenti atti a stabilire leffettiva sussistenza del domicilio, per rapporto alle condizioni
igienico-sanitarie dellimmobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza come
accertate dagli uffici comunali. Il che tramuterebbe l apposito registro
nazionale delle persone che non hanno fissa dimora in una sorta di lista nazionale di proscrizione.
Siccome con ci si danneggerebbero non poco
anche gli italiani, essi stessi formalmente soggetti al controllo degli uffici
comunali sulle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile, per improbabile che una simile
interpretazione possa affermarsi diffusamente.
In secondo luogo, poi possibile che il
comma aggiunto allarticolo 1 della l. 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo
comma, sia interpretato nel senso che, ai requisiti di legge previsti per
labitabilit/agibilit degli immobili, ai fini dellaccertamento di idoneit
delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi, gli uffici comunali competenti per
laccertamento possano aggiungerne altri ed ulteriori in sede locale, in virt
di prassi ovvero anche di regolamento o di ordinanza concernente la sicurezza
urbana. Ed una tale
interpretazione, oltre che possibile, anche meno improbabile, poich essa
colpirebbe soprattutto, se non esclusivamente, gli immigrati; dal momento che,
non si capisce se solo per il ricongiungimento familiare (in forza
dellinnovazione introdotta nellart. 29, comma 3 del dlgs. n. 286 del 1998) o
anche per ogni altro fine (contratto di lavoro-soggiorno, permesso per
lungosoggiornanti), laccertamento della cd. idoneit alloggiativa secondo parametri aggiuntivi a quelli di
legge, stabiliti Comune per Comune, avrebbe per gli stranieri unimportanza
cruciale.
E pertanto indispensabile, al riguardo, che
vengano monitorate le situazioni che potrebbero verificarsi al riguardo Comune
per Comune; giacch, oltre ad essere contestabile la stessa ammissibilit in
radice di una differenziazione delle condizioni igienico-sanitarie
dellimmobile per l
idoneit alloggiativa stabilita
in sede locale, stante lambiguit delle innovazioni legislative descritte,
chiaro che vadano contestate per la loro eventuale irragionevolezza e per il loro carattere specificamente
discriminatorio le normative o le prassi adottate dalle singole Amministrazioni
comunali sull idoneit alloggiativa. Non si tratta, infatti, di un dettaglio, ma di un
elemento che potrebbe incidere profondamente sulla vita degli immigrati e delle
loro famiglie.
Milano, 26 luglio
2009
(prof. avv. Vittorio Angiolini)