27/05/2009
Un diritto in alto mare
Riflessioni
critiche di diritto costituzionale sui recenti respingimenti in mare
di
potenziali richiedenti asilo verso la Libia da parte dellĠItalia
di Marco Benvenuti*
I recenti e reiterati respingimenti in acque internazionali verso la Libia,
portati avanti da navi italiane nei confronti di imbarcazioni con a bordo
alcune centinaia di stranieri – tra i quali dato presumere numerosi
individui bisognosi di protezione politico-umanitaria[1] – ha sollevato nelle due settimane
appena trascorse numerosi interrogativi quanto alla legittimit di siffatti
provvedimenti, fortemente voluti dal Ministro dellĠinterno e, come risulta da
organi di informazione, avallati dal Presidente del Consiglio dei ministri. In
particolare, da parte di autorevoli commentatori intervenuti sulla stampa[2] e dellĠAlto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati – che ha diramato un comunicato stampa del 7 maggio
2009 in cui si espressa Òforte preoccupazioneÓ[3] e, successivamente, ha reso pubblico un
articolato parere[4] – stata lamentata la lesione del
basilare principio di non respingimento sancito allĠart. 33, par. 1, della
Convenzione di Ginevra del 1951[5], a norma del quale Òaucun des Etats
Contractants nĠexpulsera ou ne refoulera, de quelque manire que ce soit, un
rfugi sur les frontires des territoires o sa vie ou sa libert serait
menace en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalit, de son
appartenance un certain groupe social ou de ses opinions politiquesÓ[6]. Del pari, da pi parti stato
denunciato il contrasto di siffatti respingimenti con riferimento alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libert
fondamentali del 1950 e, in particolare, al suo art. 3[7], in quanto la Corte europea dei diritti
dellĠuomo ha interpretato tale disposizione, che prevede il divieto di tortura
e di trattamenti inumani o degradanti, come un divieto di carattere assoluto,che
deve trovare piena applicazione proprio con riferimento allĠobbligo di non
respingimento o di espulsione dei non cittadini[8].
Tali argomentazioni in merito alla contrariet dei
respingimenti in mare verso la Libia da parte dellĠItalia di individui
potenzialmente bisognosi di protezione politico-umanitaria appaiono
circostanziate e largamente convincenti, ancorch esse siano effettivamente
controverse sul piano del diritto internazionale, non essendovi consenso, in
particolare, in ordine alla sussistenza o meno della distinzione tra asilo c.d.
territoriale e asilo c.d. extraterritoriale, questĠultimo eventualmente
riconosciuto nelle sedi di missioni diplomatiche o consolari, di organismi
internazionali, in navi militari ecc. e non rientrante nellĠambito di
applicazione del diritto internazionale medesimo[9]. Pi in generale, sembra che in questa
vicenda gli istituti di derivazione tanto internazionale quanto
convenzionale-europea scontino una debolezza di fondo sia sul piano degli
strumenti di tutela effettiva a disposizione di coloro i quali subiscono i
respingimenti in mare, sia su quello della capacit di sanzione di indebiti
comportamenti passati che di quello di dissuasione pro futuro rispetto
ai pubblici poteri italiani responsabili. Sullo sfondo, da parte dei mezzi di
comunicazione di massa e di chi se ne avvale emerge la confusione, forse non
del tutto disinteressata, tra immigrati tout court e individui
potenzialmente bisognosi di protezione politico-umanitaria, tra respingimento e
espulsione, tra Organizzazione delle Nazioni unite – alla quale la Libia
partecipa – e Convenzione di Ginevra del 1951, non ratificata da quel
Paese, che dunque non riconosce lĠautorit dellĠAlto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati. Al fine di giustificare lĠintervento delle navi
italiane il Presidente del Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa
congiunta con lĠineffabile Presidente della Commissione europea svoltasi a
LĠAquila, ha poi sorprendentemente dichiarato che, a suo avviso, si tratta di
interventi quasi a beneficio degli stranieri in questione, perch in Italia i
Centri di identificazione e di espulsione Òassomigliano molto ai campi di
concentramentoÓ[10], dimenticando forse il suo ruolo
nellĠistituzione di tali centri, a partire – nomina sunt consequentia
rerum – dalla loro denominazione[11].
In questo quadro cos poco edificante colpisce, di
converso, da parte dei diversi soggetti istituzionali – in primis
di chi per funzione si pone come organo costituzionale di garanzia per
antonomasia, quale capo dello Stato e rappresentante dellĠunit nazionale (art.
87, co. 1, Cost.) – cos come dei principali esponenti politici, il
sostanziale silenzio con riferimento al diritto di asilo di cui allĠart. 10,
co. 3, Cost., a norma del quale Òlo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese lĠeffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto dĠasilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla leggeÓ. Infatti, a quanto risulta,
soltanto il Presidente emerito della Corte costituzionale Piero Alberto
Capotosti, in una recente intervista, ha affermato chiaramente che i
respingimenti cos effettuati sono ÒincostituzionaliÓ[12], assumendo come parametro proprio tale
ultima disposizione. Il punto meriterebbe qualche ulteriore approfondimento,
perch, pi e prima del diritto internazionale e del diritto
europeo-convenzionale, proprio lĠart. 10, co. 3, Cost., ove applicato, si
porrebbe da un lato come rimedio volto a garantire la riammissione di quegli
individui potenzialmente bisognosi di protezione politico-umanitaria e, ci
nondimeno, respinti verso la Libia e, dallĠaltro, come strumento ostativo nei
confronti di ulteriori respingimenti di quanti – come reca tale
disposizione – sono impediti nel loro paese nellĠeffettivo esercizio
delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
Un rapido cenno su tale diritto, per i profili che
emergono come maggiormente rilevanti, in questo frangente, pare dunque
obbligato. Rivendicato dai costituenti con orgoglio, in quanto
disposizione-manifesto rivolta verso il mondo da parte della nuova Italia
libera e democratica, il diritto di asilo di cui allĠart. 10, co. 3, Cost., per
dottrina[13] e giurisprudenza[14] incontroversa, si caratterizza quale diritto
costituzionale soggettivo perfetto: esso infatti dotato di unĠevidente
connotazione costituzionale, come risulta dalla sedes prescelta per
disciplinarlo; testualmente qualificato quale ÒdirittoÓ, con tutto quel che
ne consegue sul piano della sua immediata riferibilit soggettiva e
dellĠeventuale tutela giurisdizionale di chi ne risulta beneficiario; infine,
corredato da una disciplina puntuale, che, anche in assenza della ÒleggeÓ
indicata nella stessa disposizione, sufficiente per individuare tanto la
causa di giustificazione da cui scaturisce il riconoscimento del diritto
medesimo quanto il suo contenuto necessario, coincidente con il diritto di
ingresso e il diritto di soggiorno nel territorio repubblicano.
Gi questi soli rapidi cenni circa la funzione e la
struttura del diritto di asilo costituzionale consentono di affermare che
lĠart. 10, co. 3, Cost. avrebbe dovuto trovare piena e incontroversa
applicazione nei confronti di tutti quegli stranieri potenzialmente impediti
nel loro paese nellĠÒeffettivo esercizio delle libert democratiche garantite
dalla Costituzione italianaÓ e, ci nondimeno, respinti in Libia da navi italiane;
e se questo non accaduto, inopinatamente e contra constitutionem,
coloro che ne avrebbero potuto legittimamente beneficiare possono tuttĠoggi
chiedere al giudice ordinario di adottare una pronuncia dichiarativa con la
quale riconoscere omisso medio il diritto di asilo costituzionale[15] e, al contempo, verificare lĠeventuale
responsabilit penale, civile e amministrativa dei pubblici agenti intervenuti
in tali vicende, oltre che lo Stato, che abbiano eventualmente posto in essere
Òatti compiuti in violazione di dirittiÓ, a norma dellĠart. 28 Cost.[16].
Del pari, va rimarcato come la discussa e discutibile
distinzione giusinternazionalistica tra asilo c.d. territoriale e asilo c.d.
extraterritoriale non rileva ai fini dellĠapplicazione del diritto di asilo di
cui allĠart 10, co. 3, Cost., una volta inteso correttamente il riferimento al
Òterritorio della RepubblicaÓ contenuto in tale disposizione. Con esso,
infatti, ci si riferisce testualmente al luogo dove materialmente lo straniero
impedito nellĠeffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla
Costituzione italiana potr esercitare il diritto di asilo – nel suo
contenuto necessario, in primis, ovvero nel diritto di ingresso e nel
diritto di soggiorno nel territorio repubblicano – e non gi si intende
enucleare, come fosse una sorta di precondizione, la precedente presenza nel
territorio repubblicano dello straniero che chiede il riconoscimento del
diritto di asilo. Una siffatta ricostruzione, infatti, pur autorevolmente
sostenuta[17], porterebbe allĠindebita previsione di
un ulteriore requisito per il riconoscimento del diritto di asilo
costituzionale, il quale invece non pu che scaturire dalla sola causa di
giustificazione prospettata allĠart. 10, co. 3, Cost., dallĠimpedimento dellĠeffettivo
esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana, per
lĠappunto. Nel medesimo senso, infine, si espressa la giurisprudenza
ordinaria di merito con una decisione dallĠalto valore simbolico resa in
occasione della richiesta di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale
presentata dal leader curdo Abdullah
calan, nel momento in cui questi
si trovava gi recluso in Turchia. In quellĠoccasione, infatti, il Tribunale di
Roma ha affermato senza alcuna incertezza che Òla presenza del richiedente il
diritto di asilo non condizione necessaria per il conseguimento del diritto
stessoÓ[18], non essendo essa Òrichiesta nella
previsione costituzionale che prevede e regolamenta nei suoi aspetti
essenzialiÓ[19] il diritto medesimo.
Alla luce di tali considerazioni, emerge in tutta la
sua consistenza la violazione dellĠart. 10, co. 3, Cost. da parte dei poteri
pubblici a vario titolo intervenuti nel respingimento in mare verso la Libia di
individui potenzialmente bisognosi di protezione politico-umanitaria. Anzich
essere considerati come soggetti di diritto (costituzionale), gli stranieri in
questione sono stati trattati come oggetti di Òun atto di sovranit delle
autorit politiche italiane, dettato dal Ministro dellĠInterno, ed attuato
mediante lĠutilizzo di navi e personale militare italianoÓ[20]. E proprio quel personale, in tale
occasione, e sopra di esso il Governo italiano, nei suo complesso, e i suoi
componenti individualmente avrebbero dovuto tenere un atteggiamento
costituzionalmente orientato, nel senso di accogliere dal mare sul territorio
repubblicano i potenziali beneficiari del diritto di asilo e di verificare, una
volta sbarcati sulla terraferma, la sussistenza della causa di giustificazione
sancita allĠart. 10, co. 3, Cost. (o, per altro verso, dei presupposti che
stanno alla base dello status di rifugiato disciplinato dalla
Convenzione di Ginevra del 1951)[21].
In altra occasione si avuto modo di constatare, non
senza amarezza, come lo stato di attuazione di un diritto costituzionale
soggettivo qual il diritto di asilo di cui allĠart. 10, co. 3, Cost. ci
racconti, ben pi che le storie di quegli stranieri in carne ed ossa che ne
dovrebbero beneficiare, le vicende del diritto costituzionale oggettivo, il
nostro essere cittadini, lĠidem de constitutione sentire, il senso
dello Stato di quanti, in un dato frangente storico e a diverso titolo, si
trovano investiti di incarichi istituzionali e di pubbliche responsabilit[22]. Oggi, invece, paiono pi che mai
dimenticati, dopo sessantĠanni, quei Lussu, Preziosi, Cavallari, Tonello o Chiostergi,
personaggi forse oscuri, ma che allora si alzarono in Assemblea costituente per
raccontare la loro dura esperienza dellĠesilio e, proprio alla luce di quella,
il senso del riconoscimento costituzionale del diritto di asilo in un
ordinamento repubblicano e democratico[23]; svanite nellĠora attuale la speranza
formulata in quella sede che la Costituzione possa essere considerata come una
Òmano tesa verso gli altri popoliÓ[24] e la rivendicazione, quando ci si
intesi riferire a stranieri cui impedito nel loro paese lĠeffettivo esercizio
delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana, che il
diritto di asilo aprisse la strada a Òun criterio molto pi alto che non sia
quello della reciprocitÓ[25]; lontani nel tempo e nello spazio,
infine, altri episodi salienti nei quali i pubblici poteri italiani si erano
mostrati oscillanti e incerti, come nel caso dei cittadini cileni rifugiatisi
nellĠambasciata italiana a Santiago nel 1973, a seguito del colpo di stato
militare del generale Pinochet, ma per i quali si era levata una vasta eco nel
Paese. Oggi, viene da dire, il diritto di asilo rimasto in alto mare; esso
potr dirsi ritrovato, forse, nella misura in cui, non per un grazioso gesto
umanitario, ma sulla base di un preciso diritto costituzionale, a quelle
persone che sono state respinte sar consentito finalmente di arrivare.
21 maggio 2009
* Dottore di
ricerca in cotutela con label europeo in Diritto pubblico
dellĠeconomia presso lĠUniversit di Roma ÒLa SapienzaÓ e in Diritto pubblico
presso lĠUniversit di Montpellier I; assegnista di ricerca in Istituzioni di
diritto pubblico presso lĠUniversit di Roma ÒLa SapienzaÓ.
[1] La questione pu essere affrontata, ad un primo
approccio, nella sua semplicit attraverso le cifre. Non pu infatti non
considerarsi che, secondo i dati forniti dalla Commissione nazionale per il
diritto di asilo, nel 2008, a fronte di 22136 domande di protezione
internazionale esaminate dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale di cui allĠart. 4 del d.lgs. n. 25/2008, in
1695 casi (pari al 7,66 per cento) stato riconosciuto lo status di
rifugiato istituito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, in 7054 casi (pari
al 31,87 per cento) stata riconosciuta la protezione sussidiaria di cui agli
artt. 14 ss. del d.lgs. 251/2007 e in 2100 casi (pari al 9,49 per cento) le
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
hanno ritenuto di trasmettere gli atti al questore per lĠeventuale rilascio di
un permesso di soggiorno ai sensi dellĠart. 5, co. 6, del d.lgs. 286/1998
(c.d. protezione umanitaria); ci significa che in 10849 casi su 22136 (par al
49,01 per cento) stato ritenuto da parte delle autorit italiane che gli
individui in questione fossero quodammodo bisognosi di protezione
politico-umanitaria e si dovesse pertanto provvedere, nei loro confronti, al
rilascio di un permesso di soggiorno.
[2] Si veda, in
particolare, A. Cassese, Diritti umani e sicurezza, in la
Repubblica, 12 maggio 2009, p. 31, ad avviso del quale ÒlĠazione italiana,
facendo prevalere interessi di sicurezza ed economico-politici nazionali
sullĠobbligo di rispettare i diritti umani, si posta in conflitto con quei
dirittiÓ.
[3] Nella stessa data
stato emesso un altro comunicato stampa, parimenti critico, da parte del Tavolo
asilo, che raggruppa associazioni quali Amnesty International Italia, Arci,
Asgi, Centro Astalli, Consiglio italiano rifugiati - Cir, Federazione delle
Chiese evangeliche in Italia, Medici senza frontiere e Save the Children.
[4] Esso reperibile su
www.unhcr.it/cms/attach/editor/ITA%20Advisory%20Opinion%20Extrater-Appl%20of%20Non-refoulement.doc.
[5] La cui ratifica
stata autorizzata con la l. 24 luglio 1954, n. 722.
[6] ÒNessuno Stato
contraente espeller o respinger, in qualsiasi modo, un rifugiato verso le
frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libert sarebbero minacciate
a motivo della sua razza, della sua religione, della sua nazionalit, della sua
appartenenza a un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politicheÓ.
[7] Si veda, in questo
senso, la nota del 17 maggio 2009 curata da P. Bonetti, I respingimenti
forzati di migranti rinviati in Libia sono gravi violazioni del diritto
d'asilo, delle norme nazionali, comunitarie e internazionali, reperibile
su www.asgi.it/home_asgi.php?n=314&l=it, in cui si d conto di alcuni
ricorsi patrocinati da associazioni gi presentati alla Corte europea dei
diritti dellĠuomo da parte di alcuni cittadini somali respinti in Libia (cfr.
il comunicato stampa di Unione forense e Cir reperibile su
www.cir-onlus.org/14%20maggio%202009%20Unione%20Forense%20e%20CIR.htm); cfr.
altres F. Vassallo Paleologo, Se nel mare annega la civilt, in Terra,
8 maggio 2009, p. 5.
[8] Cos, da ultimo, la
decisione Cedu 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, con osservazioni,
tra gli altri, di P. Bonetti, Il divieto di subire maltrattamenti nello
Stato verso cui espulso lo straniero bilanciabile?, in Quaderni
costituzionali, 2008, pp. 409 ss.; A. Gianelli, Il carattere assoluto
dellĠobbligo di non-refoulement, in Rivista di diritto internazionale,
2008, pp. 449 ss.; A. Saccucci, Espulsione, terrorismo e natura assoluta
dellĠobbligo di non-refoulement, in I diritti dellĠuomo, 2008,
fasc. II, pp. 33 ss.
[9] Si ricorda, ad
esempio, che la Corte suprema degli Stati Uniti nella decisione Sale v.
Haitian Centers Council, Inc., 509 US 155 (1993) non ha riconosciuto
lĠesistenza dellĠasilo c.d. extraterritoriale.
[10] Cos riportato, tra
virgolette, nel principale quotidiano italiano (Il premier difende i
rientri forzati. ÒI nostri Cie sembrano lagerÓ, in Corriere della Sera,
20 maggio 2009, p. 12).
[11] Art. 9 d.l. n. 92/2008,
convertito con modificazioni nella l. n. 125/2008.
[12] P.A. Capotosti, ÒMonito
non casuale, la Carta gi violataÓ, in Liberal, 15 maggio 2009,
p. 3.
[13] Tale impostazione gi
presente, tra i molti, in C. Esposito, Asilo (diritto di) - Diritto
costituzionale, in Enciclopedia giuridica, Milano, 1958, vol.
III, p. 224 e V. Crisafulli, In tema di incolato dellĠapolide, in Foro
amministrativo, 1957, fasc. I.4, p. 12.
[14] Si vedano, in particolare
e tra le molteplici, Cass., S.U., sent. n. 4674/1997; Cass., S.U., sent. n.
907/1999; Cass., sez. I, sent. n. 8423/2004.
[15] Tale conclusione non muta
anche a voler seguire il recente e per nulla convincente orientamento
giurisprudenziale per il quale il diritto di asilo di cui allĠart. 10, co. 3,
Cost. sarebbe funzionale al riconoscimento dello status di rifugiato,
in quanto anche in questo secondo (e, lo si ripete, non condivisibile) caso
esso avrebbe, per lo straniero, il contenuto di Òaccedervi [nel territorio
dello Stato] al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato politicoÓ e di Òottenere il rilascio
di un permesso di soggiorno per la durata dellĠistruttoria della pratica
attinente il riconoscimento dello status di rifugiatoÓ (cos a partire da
Cass., sez. I, sent. n. 25028/2005; sul punto, per ulteriori approfondimenti
dottrinali e giurisprudenziali, si rinvia, in chiave pi o meno critica, a S.
Furlan, Diritto di asilo in base allĠart. 10, 3Ħ comma, Cost. e status
di rifugiato, in Rivista di diritto internazionale, 2006, p.
1095; L. Melica, La Corte di cassazione e lĠasilo costituzionale, in Diritto,
immigrazione e cittadinanza, 2006, fasc. IV, pp. 57 ss.; E. Cavasino, Un
passo indietro nellĠinterpretazione dei rapporti fra diritto dĠasilo e status
di rifugiato nellĠordinamento italiano, in Giurisprudenza italiana,
2007, pp. 320 ss.; S.E. Pizzorno, La Cassazione svuota lĠasilo politico
ÒcostituzionaleÓ, in La nuova giurisprudenza civile commentata,
2007, pt. I, 614; A. Bretschneider, Diritto dĠasilo e status di rifugiato
politico nellĠordinamento italiano, in Il politico, 2008, pp.
8-9; G.M. Ruotolo, Diritto dĠasilo e status di rifugiato in Italia
alla luce del diritto internazionale e della prassi interna recente, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2008, pp. 1819 ss.; N. Scattone, Il
diritto dĠasilo in Italia e in Francia, in Quaderni costituzionali,
2008, pp. 79 ss.; nonch, se si vuole, M. Benvenuti, Asilo - diritto di -
II: Diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica, Roma,
2007, vol. III, p. 4; contra, S. Del Core, Diritto dĠasilo e status
di rifugiato nella giurisprudenza di legittimit, in Giustizia civile,
2007, pt. II, pp. 136 ss.).
[16] Per questo aspetto, sia
consentito rinviare a M. Benvenuti, Art. 28, in Commentario alla
Costituzione, a cura di R. Bifulco et al., Torino, 2006,
vol. I, pp. 590 ss.
[17] Ci si riferisce a C.
Esposito, Asilo (diritto di) - Diritto costituzionale, cit., p. 223,
nonch a G. DĠOrazio, Asilo (diritto di) - II) Diritto costituzionale,
in Enciclopedia giuridica, Roma, 1991, vol. III, p. 2; F. Rescigno, Il
diritto dĠasilo tra previsione costituzionale, spinta europea e ÒvuotoÓ
normativo, in Politica del diritto, 2004, p. 155; nel senso qui
seguito, cfr. invece E. Bettinelli, I diritti ÒessenzialiÓ (inviolabili e
universali) dellĠuomo e le frontiere dellĠordinamento, in Libert e
giurisprudenza costituzionale, a cura di V. Angiolini, Torino, 1992,
p. 38.
[18] Tribunale di Roma, sent.
1Ħ ottobre 1999 (in Rivista di diritto internazionale, 2000, p. 249).
[19] Tribunale di Roma, sent.
1Ħ ottobre 1999 (in Rivista di diritto internazionale, cit., p. 249).
[20] Cos D. Gallo, ÒMe ne
fregoÓ, Maroni, ministro contra legem, in Liberazione, 15 maggio
2009, p. 3.
[21] Il medesimo ragionamento
svolto, con riferimento al secondo periodo dellĠart. 11 Cost., da V. Onida, Le
vie del mare e le vie della legge, in Il Sole 24 Ore, 19 maggio
2009, p. 1.
[22] Ci si permette di
rinviare a M. Benvenuti, Il diritto di asilo nellĠordinamento
costituzionale italiano, Padova, 2007, pp. XIII ss.
[23] I loro interventi sono,
rispettivamente, in Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione,
Adunanza plenaria, seduta del 24 gennaio 1947, rist. in La Costituzione
della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Roma,
1971, rist. 1976, vol. VI, pp. 169-170; Assemblea costituente, seduta del 26
marzo 1947, ivi, vol. I, p. 683; Assemblea costituente, seduta pomeridiana del
27 marzo 1947, ivi, vol. I, pp. 707-708; Assemblea costituente, seduta
antimeridiana dellĠ11 aprile 1947, ivi, vol. I, pp. 794-795; Assemblea
costituente, seduta pomeridiana dellĠ11 aprile 1947, ivi, vol. I, p. 804.
[24] Cos un altro
costituente, Corsanego, in Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione,
seduta del 3 dicembre 1946, rist. in La Costituzione della Repubblica nei
lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., vol. VI, p. 753.
[25] Cos, ancora, un altro
costituente, Della Seta, in Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 28
marzo 1947, rist. in La Costituzione della Repubblica nei lavori
preparatori della Assemblea costituente, cit., vol. I, p. 733.