27/05/2009

Un diritto in alto mare

Riflessioni critiche di diritto costituzionale sui recenti respingimenti in mare

di potenziali richiedenti asilo verso la Libia da parte dellĠItalia


di Marco Benvenuti*



I recenti e reiterati respingimenti in acque internazionali verso la Libia, portati avanti da navi italiane nei confronti di imbarcazioni con a bordo alcune centinaia di stranieri – tra i quali  dato presumere numerosi individui bisognosi di protezione politico-umanitaria[1] – ha sollevato nelle due settimane appena trascorse numerosi interrogativi quanto alla legittimitˆ di siffatti provvedimenti, fortemente voluti dal Ministro dellĠinterno e, come risulta da organi di informazione, avallati dal Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, da parte di autorevoli commentatori intervenuti sulla stampa[2] e dellĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – che ha diramato un comunicato stampa del 7 maggio 2009 in cui si  espressa Òforte preoccupazioneÓ[3] e, successivamente, ha reso pubblico un articolato parere[4] –  stata lamentata la lesione del basilare principio di non respingimento sancito allĠart. 33, par. 1, della Convenzione di Ginevra del 1951[5], a norma del quale Òaucun des Etats Contractants nĠexpulsera ou ne refoulera, de quelque manire que ce soit, un rŽfugiŽ sur les frontires des territoires o sa vie ou sa libertŽ serait menacŽe en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalitŽ, de son appartenance ˆ un certain groupe social ou de ses opinions politiquesÓ[6]. Del pari, da pi parti  stato denunciato il contrasto di siffatti respingimenti con riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali del 1950 e, in particolare, al suo art. 3[7], in quanto la Corte europea dei diritti dellĠuomo ha interpretato tale disposizione, che prevede il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, come un divieto di carattere assoluto,che deve trovare piena applicazione proprio con riferimento allĠobbligo di non respingimento o di espulsione dei non cittadini[8].
    Tali argomentazioni in merito alla contrarietˆ dei respingimenti in mare verso la Libia da parte dellĠItalia di individui potenzialmente bisognosi di protezione politico-umanitaria appaiono circostanziate e largamente convincenti, ancorchŽ esse siano effettivamente controverse sul piano del diritto internazionale, non essendovi consenso, in particolare, in ordine alla sussistenza o meno della distinzione tra asilo c.d. territoriale e asilo c.d. extraterritoriale, questĠultimo eventualmente riconosciuto nelle sedi di missioni diplomatiche o consolari, di organismi internazionali, in navi militari ecc. e non rientrante nellĠambito di applicazione del diritto internazionale medesimo[9]. Pi in generale, sembra che in questa vicenda gli istituti di derivazione tanto internazionale quanto convenzionale-europea scontino una debolezza di fondo sia sul piano degli strumenti di tutela effettiva a disposizione di coloro i quali subiscono i respingimenti in mare, sia su quello della capacitˆ di sanzione di indebiti comportamenti passati che di quello di dissuasione pro futuro rispetto ai pubblici poteri italiani responsabili. Sullo sfondo, da parte dei mezzi di comunicazione di massa e di chi se ne avvale emerge la confusione, forse non del tutto disinteressata, tra immigrati tout court e individui potenzialmente bisognosi di protezione politico-umanitaria, tra respingimento e espulsione, tra Organizzazione delle Nazioni unite – alla quale la Libia partecipa – e Convenzione di Ginevra del 1951, non ratificata da quel Paese, che dunque non riconosce lĠautoritˆ dellĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Al fine di giustificare lĠintervento delle navi italiane il Presidente del Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa congiunta con lĠineffabile Presidente della Commissione europea svoltasi a LĠAquila, ha poi sorprendentemente dichiarato che, a suo avviso, si tratta di interventi quasi a beneficio degli stranieri in questione, perchŽ in Italia i Centri di identificazione e di espulsione Òassomigliano molto ai campi di concentramentoÓ[10], dimenticando forse il suo ruolo nellĠistituzione di tali centri, a partire – nomina sunt consequentia rerum – dalla loro denominazione[11].
     In questo quadro cos“ poco edificante colpisce, di converso, da parte dei diversi soggetti istituzionali – in primis di chi per funzione si pone come organo costituzionale di garanzia per antonomasia, quale capo dello Stato e rappresentante dellĠunitˆ nazionale (art. 87, co. 1, Cost.) – cos“ come dei principali esponenti politici, il sostanziale silenzio con riferimento al diritto di asilo di cui allĠart. 10, co. 3, Cost., a norma del quale Òlo straniero, al quale sia impedito nel suo paese lĠeffettivo esercizio delle libertˆ democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto dĠasilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla leggeÓ. Infatti, a quanto risulta, soltanto il Presidente emerito della Corte costituzionale Piero Alberto Capotosti, in una recente intervista, ha affermato chiaramente che i respingimenti cos“ effettuati sono ÒincostituzionaliÓ[12], assumendo come parametro proprio tale ultima disposizione. Il punto meriterebbe qualche ulteriore approfondimento, perchŽ, pi e prima del diritto internazionale e del diritto europeo-convenzionale, proprio lĠart. 10, co. 3, Cost., ove applicato, si porrebbe da un lato come rimedio volto a garantire la riammissione di quegli individui potenzialmente bisognosi di protezione politico-umanitaria e, ci˜ nondimeno, respinti verso la Libia e, dallĠaltro, come strumento ostativo nei confronti di ulteriori respingimenti di quanti – come reca tale disposizione – sono impediti nel loro paese nellĠeffettivo esercizio delle libertˆ democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
     Un rapido cenno su tale diritto, per i profili che emergono come maggiormente rilevanti, in questo frangente, pare dunque obbligato. Rivendicato dai costituenti con orgoglio, in quanto disposizione-manifesto rivolta verso il mondo da parte della nuova Italia libera e democratica, il diritto di asilo di cui allĠart. 10, co. 3, Cost., per dottrina[13] e giurisprudenza[14] incontroversa, si caratterizza quale diritto costituzionale soggettivo perfetto: esso  infatti dotato di unĠevidente connotazione costituzionale, come risulta dalla sedes prescelta per disciplinarlo;  testualmente qualificato quale ÒdirittoÓ, con tutto quel che ne consegue sul piano della sua immediata riferibilitˆ soggettiva e dellĠeventuale tutela giurisdizionale di chi ne risulta beneficiario; infine,  corredato da una disciplina puntuale, che, anche in assenza della ÒleggeÓ indicata nella stessa disposizione,  sufficiente per individuare tanto la causa di giustificazione da cui scaturisce il riconoscimento del diritto medesimo quanto il suo contenuto necessario, coincidente con il diritto di ingresso e il diritto di soggiorno nel territorio repubblicano.
     Giˆ questi soli rapidi cenni circa la funzione e la struttura del diritto di asilo costituzionale consentono di affermare che lĠart. 10, co. 3, Cost. avrebbe dovuto trovare piena e incontroversa applicazione nei confronti di tutti quegli stranieri potenzialmente impediti nel loro paese nellĠÒeffettivo esercizio delle libertˆ democratiche garantite dalla Costituzione italianaÓ e, ci˜ nondimeno, respinti in Libia da navi italiane; e se questo non  accaduto, inopinatamente e contra constitutionem, coloro che ne avrebbero potuto legittimamente beneficiare possono tuttĠoggi chiedere al giudice ordinario di adottare una pronuncia dichiarativa con la quale riconoscere omisso medio il diritto di asilo costituzionale[15] e, al contempo, verificare lĠeventuale responsabilitˆ penale, civile e amministrativa dei pubblici agenti intervenuti in tali vicende, oltre che lo Stato, che abbiano eventualmente posto in essere Òatti compiuti in violazione di dirittiÓ, a norma dellĠart. 28 Cost.[16].
     Del pari, va rimarcato come la discussa e discutibile distinzione giusinternazionalistica tra asilo c.d. territoriale e asilo c.d. extraterritoriale non rileva ai fini dellĠapplicazione del diritto di asilo di cui allĠart 10, co. 3, Cost., una volta inteso correttamente il riferimento al Òterritorio della RepubblicaÓ contenuto in tale disposizione. Con esso, infatti, ci si riferisce testualmente al luogo dove materialmente lo straniero impedito nellĠeffettivo esercizio delle libertˆ democratiche garantite dalla Costituzione italiana potrˆ esercitare il diritto di asilo – nel suo contenuto necessario, in primis, ovvero nel diritto di ingresso e nel diritto di soggiorno nel territorio repubblicano – e non giˆ si intende enucleare, come fosse una sorta di precondizione, la precedente presenza nel territorio repubblicano dello straniero che chiede il riconoscimento del diritto di asilo. Una siffatta ricostruzione, infatti, pur autorevolmente sostenuta[17], porterebbe allĠindebita previsione di un ulteriore requisito per il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale, il quale invece non pu˜ che scaturire dalla sola causa di giustificazione prospettata allĠart. 10, co. 3, Cost., dallĠimpedimento dellĠeffettivo esercizio delle libertˆ democratiche garantite dalla Costituzione italiana, per lĠappunto. Nel medesimo senso, infine, si  espressa la giurisprudenza ordinaria di merito con una decisione dallĠalto valore simbolico resa in occasione della richiesta di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale presentata dal leader curdo Abdullah …calan, nel momento in cui questi si trovava giˆ recluso in Turchia. In quellĠoccasione, infatti, il Tribunale di Roma ha affermato senza alcuna incertezza che Òla presenza del richiedente il diritto di asilo non  condizione necessaria per il conseguimento del diritto stessoÓ[18], non essendo essa Òrichiesta nella previsione costituzionale che prevede e regolamenta nei suoi aspetti essenzialiÓ[19] il diritto medesimo.
     Alla luce di tali considerazioni, emerge in tutta la sua consistenza la violazione dellĠart. 10, co. 3, Cost. da parte dei poteri pubblici a vario titolo intervenuti nel respingimento in mare verso la Libia di individui potenzialmente bisognosi di protezione politico-umanitaria. AnzichŽ essere considerati come soggetti di diritto (costituzionale), gli stranieri in questione sono stati trattati come oggetti di Òun atto di sovranitˆ delle autoritˆ politiche italiane, dettato dal Ministro dellĠInterno, ed attuato mediante lĠutilizzo di navi e personale militare italianoÓ[20]. E proprio quel personale, in tale occasione, e sopra di esso il Governo italiano, nei suo complesso, e i suoi componenti individualmente avrebbero dovuto tenere un atteggiamento costituzionalmente orientato, nel senso di accogliere dal mare sul territorio repubblicano i potenziali beneficiari del diritto di asilo e di verificare, una volta sbarcati sulla terraferma, la sussistenza della causa di giustificazione sancita allĠart. 10, co. 3, Cost. (o, per altro verso, dei presupposti che stanno alla base dello status di rifugiato disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 1951)[21].
     In altra occasione si  avuto modo di constatare, non senza amarezza, come lo stato di attuazione di un diritto costituzionale soggettivo qual  il diritto di asilo di cui allĠart. 10, co. 3, Cost. ci racconti, ben pi che le storie di quegli stranieri in carne ed ossa che ne dovrebbero beneficiare, le vicende del diritto costituzionale oggettivo, il nostro essere cittadini, lĠidem de constitutione sentire, il senso dello Stato di quanti, in un dato frangente storico e a diverso titolo, si trovano investiti di incarichi istituzionali e di pubbliche responsabilitˆ[22]. Oggi, invece, paiono pi che mai dimenticati, dopo sessantĠanni, quei Lussu, Preziosi, Cavallari, Tonello o Chiostergi, personaggi forse oscuri, ma che allora si alzarono in Assemblea costituente per raccontare la loro dura esperienza dellĠesilio e, proprio alla luce di quella, il senso del riconoscimento costituzionale del diritto di asilo in un ordinamento repubblicano e democratico[23]; svanite nellĠora attuale la speranza formulata in quella sede che la Costituzione possa essere considerata come una Òmano tesa verso gli altri popoliÓ[24] e la rivendicazione, quando ci si  intesi riferire a stranieri cui  impedito nel loro paese lĠeffettivo esercizio delle libertˆ democratiche garantite dalla Costituzione italiana, che il diritto di asilo aprisse la strada a Òun criterio molto pi alto che non sia quello della reciprocitˆÓ[25]; lontani nel tempo e nello spazio, infine, altri episodi salienti nei quali i pubblici poteri italiani si erano mostrati oscillanti e incerti, come nel caso dei cittadini cileni rifugiatisi nellĠambasciata italiana a Santiago nel 1973, a seguito del colpo di stato militare del generale Pinochet, ma per i quali si era levata una vasta eco nel Paese. Oggi, viene da dire, il diritto di asilo  rimasto in alto mare; esso potrˆ dirsi ritrovato, forse, nella misura in cui, non per un grazioso gesto umanitario, ma sulla base di un preciso diritto costituzionale, a quelle persone che sono state respinte sarˆ consentito finalmente di arrivare.
 
21 maggio 2009


*    Dottore di ricerca in cotutela con label europeo in Diritto pubblico dellĠeconomia presso lĠUniversitˆ di Roma ÒLa SapienzaÓ e in Diritto pubblico presso lĠUniversitˆ di Montpellier I; assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso lĠUniversitˆ di Roma ÒLa SapienzaÓ.
[1]     La questione pu˜ essere affrontata, ad un primo approccio, nella sua semplicitˆ attraverso le cifre. Non pu˜ infatti non considerarsi che, secondo i dati forniti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nel 2008, a fronte di 22136 domande di protezione internazionale esaminate dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui allĠart. 4 del d.lgs. n. 25/2008, in 1695 casi (pari al 7,66 per cento)  stato riconosciuto lo status di rifugiato istituito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, in 7054 casi (pari al 31,87 per cento)  stata riconosciuta la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 ss. del d.lgs. 251/2007 e in 2100 casi (pari al 9,49 per cento) le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale hanno ritenuto di trasmettere gli atti al questore per lĠeventuale rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dellĠart. 5, co. 6, del d.lgs. 286/1998  (c.d. protezione umanitaria); ci˜ significa che in 10849 casi su 22136 (par al 49,01 per cento)  stato ritenuto da parte delle autoritˆ italiane che gli individui in questione fossero quodammodo bisognosi di protezione politico-umanitaria e si  dovesse pertanto provvedere, nei loro confronti, al rilascio di un permesso di soggiorno.

[2]     Si veda, in particolare, A. Cassese, Diritti umani e sicurezza, in la Repubblica, 12 maggio 2009, p. 31, ad avviso del quale ÒlĠazione italiana, facendo prevalere interessi di sicurezza ed economico-politici nazionali sullĠobbligo di rispettare i diritti umani, si  posta in conflitto con quei dirittiÓ.

[3]     Nella stessa data  stato emesso un altro comunicato stampa, parimenti critico, da parte del Tavolo asilo, che raggruppa associazioni quali Amnesty International Italia, Arci, Asgi, Centro Astalli, Consiglio italiano rifugiati - Cir, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Medici senza frontiere e Save the Children.

[4]     Esso  reperibile su www.unhcr.it/cms/attach/editor/ITA%20Advisory%20Opinion%20Extrater-Appl%20of%20Non-refoulement.doc.

[5]     La cui ratifica  stata autorizzata con la l. 24 luglio 1954, n. 722.

[6]     ÒNessuno Stato contraente espellerˆ o respingerˆ, in qualsiasi modo, un rifugiato verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertˆ sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua nazionalitˆ, della sua appartenenza a un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politicheÓ.

[7]     Si veda, in questo senso, la nota del 17 maggio 2009 curata da P. Bonetti, I respingimenti forzati di migranti rinviati in Libia sono gravi violazioni del diritto d'asilo, delle norme nazionali, comunitarie e internazionali, reperibile su www.asgi.it/home_asgi.php?n=314&l=it, in cui si dˆ conto di alcuni ricorsi patrocinati da associazioni giˆ presentati alla Corte europea dei diritti dellĠuomo da parte di alcuni cittadini somali respinti in Libia (cfr. il comunicato stampa di Unione forense e Cir reperibile su www.cir-onlus.org/14%20maggio%202009%20Unione%20Forense%20e%20CIR.htm); cfr. altres“ F. Vassallo Paleologo, Se nel mare annega la civiltˆ, in Terra, 8 maggio 2009, p. 5.

[8]     Cos“, da ultimo, la decisione Cedu 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, con osservazioni, tra gli altri, di P. Bonetti, Il divieto di subire maltrattamenti nello Stato verso cui  espulso lo straniero  bilanciabile?, in Quaderni costituzionali, 2008, pp. 409 ss.; A. Gianelli, Il carattere assoluto dellĠobbligo di non-refoulement, in Rivista di diritto internazionale, 2008, pp. 449 ss.; A. Saccucci, Espulsione, terrorismo e natura assoluta dellĠobbligo di non-refoulement, in I diritti dellĠuomo, 2008, fasc. II, pp. 33 ss.

[9]     Si ricorda, ad esempio, che la Corte suprema degli Stati Uniti nella decisione Sale v. Haitian Centers Council, Inc., 509 US 155 (1993) non ha riconosciuto lĠesistenza dellĠasilo c.d. extraterritoriale.

[10]    Cos“  riportato, tra virgolette, nel principale quotidiano italiano (Il premier difende i rientri forzati. ÒI nostri Cie sembrano lagerÓ, in Corriere della Sera, 20 maggio 2009, p. 12).

[11]    Art. 9 d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni nella l. n. 125/2008.

[12]    P.A. Capotosti, ÒMonito non casuale, la Carta  giˆ violataÓ, in Liberal, 15 maggio 2009, p. 3.

[13]    Tale impostazione  giˆ presente, tra i molti, in C. Esposito, Asilo (diritto di) - Diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica, Milano, 1958, vol. III, p. 224 e V. Crisafulli, In tema di incolato dellĠapolide, in Foro amministrativo, 1957, fasc. I.4, p. 12.

[14]    Si vedano, in particolare e tra le molteplici, Cass., S.U., sent. n. 4674/1997; Cass., S.U., sent. n. 907/1999; Cass., sez. I, sent. n. 8423/2004.

[15]    Tale conclusione non muta anche a voler seguire il recente e per nulla convincente orientamento giurisprudenziale per il quale il diritto di asilo di cui allĠart. 10, co. 3, Cost. sarebbe funzionale al riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto anche in questo secondo (e, lo si ripete, non condivisibile) caso esso avrebbe, per lo straniero, il contenuto di Òaccedervi [nel territorio dello Stato] al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politicoÓ e di Òottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dellĠistruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiatoÓ (cos“ a partire da Cass., sez. I, sent. n. 25028/2005; sul punto, per ulteriori approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, si rinvia, in chiave pi o meno critica, a S. Furlan, Diritto di asilo in base allĠart. 10, 3Ħ comma, Cost. e status di rifugiato, in Rivista di diritto internazionale, 2006, p. 1095; L. Melica, La Corte di cassazione e lĠasilo costituzionale, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2006, fasc. IV, pp. 57 ss.; E. Cavasino, Un passo indietro nellĠinterpretazione dei rapporti fra diritto dĠasilo e status di rifugiato nellĠordinamento italiano, in Giurisprudenza italiana, 2007, pp. 320 ss.; S.E. Pizzorno, La Cassazione svuota lĠasilo politico ÒcostituzionaleÓ, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2007, pt. I, 614; A. Bretschneider, Diritto dĠasilo e status di rifugiato politico nellĠordinamento italiano, in Il politico, 2008, pp. 8-9; G.M. Ruotolo, Diritto dĠasilo e status di rifugiato in Italia alla luce del diritto internazionale e della prassi interna recente, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, pp. 1819 ss.; N. Scattone, Il diritto dĠasilo in Italia e in Francia, in Quaderni costituzionali, 2008, pp. 79 ss.; nonchŽ, se si vuole, M. Benvenuti, Asilo - diritto di - II: Diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica, Roma, 2007, vol. III, p. 4; contra, S. Del Core, Diritto dĠasilo e status di rifugiato nella giurisprudenza di legittimitˆ, in Giustizia civile, 2007, pt. II, pp. 136 ss.).

[16]    Per questo aspetto, sia consentito rinviare a M. Benvenuti, Art. 28, in Commentario alla Costituzione,  a cura di R. Bifulco et al., Torino, 2006, vol. I, pp. 590 ss.

[17]    Ci si riferisce a C. Esposito, Asilo (diritto di) - Diritto costituzionale, cit., p. 223, nonchŽ a G. DĠOrazio, Asilo (diritto di) - II) Diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica, Roma, 1991, vol. III, p. 2; F. Rescigno, Il diritto dĠasilo tra previsione costituzionale, spinta europea e ÒvuotoÓ normativo, in Politica del diritto, 2004, p. 155; nel senso qui seguito, cfr. invece E. Bettinelli, I diritti ÒessenzialiÓ (inviolabili e universali) dellĠuomo e le frontiere dellĠordinamento, in Libertˆ e giurisprudenza costituzionale, a cura di  V. Angiolini, Torino, 1992, p. 38.

[18]    Tribunale di Roma, sent. 1Ħ ottobre 1999 (in Rivista di diritto internazionale, 2000, p. 249).

[19]    Tribunale di Roma, sent. 1Ħ ottobre 1999 (in Rivista di diritto internazionale, cit., p. 249).

[20]    Cos“ D. Gallo, ÒMe ne fregoÓ, Maroni, ministro contra legem, in Liberazione, 15 maggio 2009, p. 3.

[21]    Il medesimo ragionamento  svolto, con riferimento al secondo periodo dellĠart. 11 Cost., da V. Onida, Le vie del mare e le vie della legge, in Il Sole 24 Ore, 19 maggio 2009, p. 1.

[22]    Ci si permette di rinviare a M. Benvenuti, Il diritto di asilo nellĠordinamento costituzionale italiano, Padova, 2007, pp. XIII ss.

[23]    I loro interventi sono, rispettivamente, in Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria, seduta del 24 gennaio 1947, rist. in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Roma, 1971, rist. 1976, vol. VI, pp. 169-170; Assemblea costituente, seduta del 26 marzo 1947, ivi, vol. I, p. 683; Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 27 marzo 1947, ivi, vol. I, pp. 707-708; Assemblea costituente, seduta antimeridiana dellĠ11 aprile 1947, ivi, vol. I, pp. 794-795; Assemblea costituente, seduta pomeridiana dellĠ11 aprile 1947, ivi, vol. I, p. 804.

[24]    Cos“ un altro costituente, Corsanego, in Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, seduta del 3 dicembre 1946, rist. in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., vol. VI, p. 753.

[25]    Cos“, ancora, un altro costituente, Della Seta, in Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 28 marzo 1947, rist. in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., vol. I, p. 733.