Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
|
N. 1724
|
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delleconomia e delle finanze (TREMONTI) di concerto con il Ministro della difesa (LA RUSSA) con il Ministro dellinterno (MARONI) e con il Ministro della giustizia (ALFANO) (V. Stampato Camera n. 2561) approvato dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2009 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
|
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base dellarticolo 24, comma da 1 a 72, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78.
3. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL
DECRETO-LEGGE 1º LUGLIO 2009, n. 78
Allarticolo
1:
al
comma 2, le parole da: «Lonere» fino a: «2010
cui» sono sostituite dalle seguenti: «Allonere derivante
dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per lanno 2009 e in 150
milioni di euro per lanno 2010,», le parole: «Fondo
sociale per loccupazione e la formazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;
al
comma 4, dopo le parole: «monitoraggio degli oneri» sono
inserite le seguenti: «derivanti dallattuazione del comma
1»;
dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il
comma 511 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è sostituito dal seguente:
511. Nellambito
delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui allarticolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dallarticolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità
di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la
spesa di 13 milioni di euro, a partire dallanno 2009, fermo restando
per lanno 2009 il limite dellammontare complessivo dei pagamenti
a carico del predetto Fondo come stabilito dallarticolo 2, comma
36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive
modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini
e condizioni per il finanziamento degli enti di cui allarticolo 1,
comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dallarticolo
20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,
n. 51»;
al
comma 5, le parole: «Fondo sociale per loccupazione e formazione»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione
e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
2009»;
al comma 6:
al
secondo periodo, le parole da: «Lonere della presente»
fino a: «per lanno 2009 e 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Al relativo onere si provvede a valere sulle
risorse», le parole: «Fondo sociale per loccupazione
e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale
per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90
del 18 aprile 2009»;
al
quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali di cui al periodo precedente» e le parole:
«delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse ad essi destinate
ai sensi dello stesso decreto»;
al comma 7:
al
primo periodo, le parole: «una attività autonoma»
sono sostituite dalle seguenti: «unattività di
lavoro autonomo» e le parole: «una auto o micro impresa»
sono sostituite dalle seguenti: «unattività autoimprenditoriale
o una micro impresa»;
al
secondo periodo, dopo le parole: «In caso di cassa integrazione
in deroga,» sono inserite le seguenti: «o di sospensione
ai sensi dellarticolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni,»;
lultimo
periodo è soppresso;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere unattività di lavoro autonomo, per avviare unattività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dellimpresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui allarticolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente allammissione al beneficio e prima dellerogazione del medesimo, deve dimettersi dallimpresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui allarticolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per lapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile lutilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per lanno 2009, lulteriore somma di 100 milioni di euro di cui allarticolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento allentrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per lanno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009».
Dopo larticolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. -
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti
dalla cassa integrazione guadagni). 1. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio
2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti
dallarticolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dallattuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 1-ter. - (Dichiarazione
di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). 1.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro
italiani o cittadini di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero
ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno
previsto dallarticolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data
del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da
almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dellUnione
europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio
nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione
di cui al comma 2, adibendoli:
a)
ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria
famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap
che ne limitino lautosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro
di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009,
la sussistenza del rapporto di lavoro:
a)
allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore
italiano o per il cittadino di uno Stato membro dellUnione europea,
mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per limmigrazione, di cui allarticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante lapposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dellimposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b)
lindicazione delle generalità e della nazionalità del
lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione
e lindicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento
equipollente valido per lingresso nel territorio dello Stato;
c)
lindicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d)
lattestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di
cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante
dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso
di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito,
ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso
di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori
di reddito;
e)
lattestazione delloccupazione del lavoratore per il periodo
previsto dal comma 1;
f)
la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a
quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,
lorario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dallarticolo
30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g)
la proposta di contratto di soggiorno previsto dallarticolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h)
gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui
al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6.
La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata,
per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico
di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività
di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne
limitano lautosufficienza. La data della dichiarazione di cui al
medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione
al sistema informatico del Ministero dellinterno.
7.
Lo sportello unico per limmigrazione, verificata lammissibilità
della dichiarazione e acquisito il parere della questura sullinsussistenza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti
per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della
richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione
dellavvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore
di lavoro che ha dichiarato una o due unità per lattività
di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico
per limmigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione
di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale,
che attesti la limitazione dellautosufficienza del soggetto per il
quale viene richiesta lassistenza al momento in cui è sorto
il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di
due unità per lattività di assistenza ai sensi del
comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità
di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali
non costituisce di per sé causa di inammissibilità della
dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza
giustificato motivo comporta larchiviazione del procedimento. Entro
ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno,
il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione
allINPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico
del richiedente il permesso di soggiorno.
8.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo,
sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore
di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma
1 per le violazioni delle norme:
a) relative allingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui allarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative allimpiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda allarchiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10.
Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo,
lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti
al comma 13.
11.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione
obbligatoria di assunzione allINPS di cui al comma 7, e il rilascio
del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di
lavoro e il lavoratore lestinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12.
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di
emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi
dellarticolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dellarticolo
5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
13.
Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente
articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dellarticolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b)
che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore per lItalia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato;
c)
che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellinterno e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte allorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta
false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nellambito
della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito
ai sensi dellarticolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso
attraverso la contraffazione o lalterazione di documenti oppure con
lutilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della
reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale.
16.
Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario
per motivi di lavoro sul territorio nazionale, lINPS comunica al
Ministero dellinterno le informazioni relative alla cessazione dei
versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dellarticolo
37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17.
In funzione degli effetti derivanti dallattuazione del presente articolo,
il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per
lanno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dallanno 2010.
Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra
le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi
ai sensi del presente articolo.
18.
Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di
euro per lanno 2009, a 294 milioni di euro per lanno 2010,
a 371 milioni di euro per lanno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere
dallanno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per lanno
2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato
dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per lanno
2009, a 294 milioni di euro per lanno 2010, a 371 milioni di euro
per lanno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dallanno
2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali allINPS
a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario
complessivo dellente, per effetto delle maggiori entrate contributive
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo».
al
comma 3, le parole: «aggiungere, in fine, il seguente periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi» e dopo le parole: «la surrogazione del mutuo»
sono inserite le seguenti: «prevista dal citato articolo 8
del decreto-legge n. 7 del 2007»;
dopo
il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui allarticolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dallanno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
al comma 2, primo periodo dopo le parole: «sostenuti dal cedente» sono aggiunte le seguenti: «, verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza»;
al
comma 3, lettera a), le parole: «del prossimo periodo di
regolazione tariffaria del trasporto» sono sostituite dalle seguenti:
«del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al
comma 4, le parole: «provvedimenti di cui ai commi precedenti»
sono sostituite dalle seguenti: «medesimi provvedimenti da
parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Lenergia elettrica prodotta dagli impianti di cui allarticolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto allemissione dei certificati previsti ai sensi dellarticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dellarticolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter.
Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota
dobbligo di cui allarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dellemissione
dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.
4-quater.
Al fine di garantire agli utenti finali lofferta di un servizio elettrico
di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici
con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento
dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dellarticolo
7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine lAutorità
per lenergia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per
la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi
di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione
dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio.
I costi sostenuti per la copertura dellonere sono posti a carico
delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico».
al comma 1, le parole: «e dintesa con le regioni e le province autonome interessate» sono soppresse e le parole: «alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dellenergia» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione e alla distribuzione dellenergia, nonché, dintesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dellenergia»;
al
comma 2, le parole: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «straordinari del Governo,»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente
articolo»;
al
comma 3, dopo le parole: «Ciascun Commissario» sono inserite
le seguenti: «, sentiti gli enti locali interessati,»;
al
comma 4, le parole: «ulteriori oneri» sono sostituite
dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Allarticolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: nonché dellamministrazione della giustizia sono inserite le seguenti: e dellamministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.
4-ter.
Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dellesecuzione
della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite ai sensi dellarticolo 44, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai
fini della restituzione allavente diritto e della liquidazione delle
somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte
europea dei diritti delluomo che abbia accertato il contrasto della
misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e
con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene
comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto
del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati
siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti
o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere allatto della
restituzione allavente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle
spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e
per il ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater.
A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dellarticolo
18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo
in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie
deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. Lamministratore
delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è
nominato commissario straordinario delegato ai sensi dellarticolo
20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere
gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante
ladeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e
con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della
progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dellopera,
e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies.
Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario
riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullattività
svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di
cui allarticolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni».
Dopo larticolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. -
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico). 1. Al fine
di promuovere lefficienza e la concorrenza nei singoli settori del
trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano
delle previsioni di cui allarticolo 5, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica
almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dellaffidamento a soggetti
diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società
che, ai sensi delle previsioni di cui allarticolo 5, paragrafi 2,
4, 5 e 6, e allarticolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento
(CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio
al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di
partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto
pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in
cui esse operano.
Art. 4-ter. - (Sicurezza
degli impianti e sicurezza operativa dellENAV). 1. Per
le finalità di cui allarticolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dallarticolo
11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata
la spesa di 9,6 milioni di euro per lanno 2009.
2.
Allonere derivante dallattuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni
di euro per lanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dellautorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250, recante istituzione dellEnte nazionale per laviazione
civile (ENAC), come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
3.
Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione
aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale
per lassistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso,
Rimini, Roma Ciampino, Treviso SantAngelo e Verona Villafranca per
i necessari interventi di ammodernamento dellinfrastruttura e dei
sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per lanno
2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4.
Allarticolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e
3 sono abrogati.
5.
Allarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3
è abrogato.
6.
Allarticolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ,
ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma
sono soppresse.
7.
Allonere derivante dallattuazione del comma 3 si provvede a
valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.
Art. 4-quater. - (Misure
per la semplificazione in materia di contratti pubblici). 1.
Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo
le parole: a presentare offerte sono aggiunte le seguenti:
, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se lofferta
ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima
data. Tale previsione non si applica nel caso di cui allarticolo
53, comma 2, lettera c) e lultimo periodo è soppresso;
b)
allarticolo 86, il comma 5 è abrogato;
c)
allarticolo 87:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Quando
unofferta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede
allofferente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare limporto complessivo posto a base di gara, nonché,
in caso di aggiudicazione con il criterio dellofferta economicamente
più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dellofferta,
procedendo ai sensi dellarticolo 88. Allesclusione può
provvedersi solo allesito dellulteriore verifica, in contraddittorio;
2)
al comma 2, alinea, le parole: di cui allarticolo 86, comma
5 e di cui allarticolo 87, comma 1, sono soppresse;
d)
allarticolo 88:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La stazione
appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine
non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
giustificazioni;
2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. La
stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una
commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le
giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere lincongruità
dellofferta, richiede per iscritto allofferente le precisazioni
ritenute pertinenti;
3)
al comma 2, le parole: dieci giorni sono sostituite dalle seguenti:
cinque giorni e la parola: giustificazioni è
sostituita dalla seguente: precisazioni;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. La stazione
appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita,
esamina gli elementi costitutivi dellofferta tenendo conto delle
precisazioni fornite;
5)
al comma 4, le parole: cinque giorni sono sostituite dalle
seguenti: tre giorni;
6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nellavviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 e, al secondo periodo, le parole: dichiara laggiudicazione sono sostituite dalle seguenti: procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, allaggiudicazione;
e) allarticolo 122, comma 9, le parole: larticolo 86, comma 5 sono sostituite dalle seguenti: larticolo 87, comma 1;
f)
allarticolo 124, comma 8, le parole: larticolo 86, comma
5 sono sostituite dalle seguenti: larticolo 87, comma
1;
g)
allarticolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: novanta
giorni sono sostituite dalle seguenti: sessanta giorni
e, al quarto periodo, le parole: sessanta giorni sono sostituite
dalle seguenti: quarantacinque giorni;
h)
allarticolo 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: sessanta giorni;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: sessanta giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti
preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano
ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano
alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4-quinquies. - (Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici). 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dellimprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lAgenzia del demanio, dintesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. Lindividuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
2.
LAgenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani
imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze.
3.
Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano
le agevolazioni previste dallarticolo 5-bis, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4.
I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma
2 del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo
III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
successive modificazioni.
5.
Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione
agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente
articolo, previa autorizzazione dellamministrazione vigilante. I
relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità
del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui
allarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e successive modificazioni.
6.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare
con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà
aventi destinazione agricola.
7.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente
alle Camere una relazione sullattuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, anche al fine della possibile estensione allipotesi
di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per
lesercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.
8.
Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4-sexies. - (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone). 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dellinfrastruttura di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.
Art. 4-septies. - (Interventi in favore della filiera agroalimentare). 1. Allarticolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: A completa attuazione di quanto previsto dallarticolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, allIstituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato limporto di 20 milioni di euro per lanno 2009 e di 130 milioni di euro per lanno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Allattuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno delleconomia reale, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Limpiego del predetto importo da parte dellISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord».
al
comma 1, le parole: «in macchinari ed apparecchiature» sono
sostituite dalle seguenti: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature»,
le parole: «del 16 novembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007» e lultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Lagevolazione di cui al presente
comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione
degli investimenti»;
dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Lincentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3-ter.
Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo
fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti
ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione
fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento
dellaumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
3-quater.
Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria,
il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a stipulare,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, unapposita convenzione con lAssociazione
bancaria italiana per favorire ladesione degli istituti di credito
a pratiche finalizzate allattenuazione degli oneri finanziari sulle
citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento
degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei
soggetti coinvolti»;
alla rubrica, le parole: «utili reinvestiti» sono sostituite dalla seguente: «investimenti».
Dopo larticolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale). 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per lacquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria euro 4 ed euro 5 per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dellimposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per lanno 2009 e di 5 milioni di euro per lanno 2010.
2.
Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni
e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del
9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti modalità operative e termini per lerogazione
delle risorse di cui al comma 1.
4.
Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro
per lanno 2009 e a 5 milioni di euro per lanno 2010, si provvede,
rispettivamente, per lanno 2009 a valere sulle risorse riferite alle
amministrazioni statali di cui allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e per lanno 2010 mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dallattuazione dellarticolo
15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto».
al comma 1, alinea, la parola: «TUIR» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato TUIR,»;
al comma 2, dopo la parola: «TUIR» sono inserite le seguenti: «, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,».
al comma 1, le parole da: «allarticolo 22» fino a: «n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «allarticolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali».
al comma 1:
allalinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,» e le parole: «, è disposto quanto segue» sono soppresse;
alla lettera a):
lalinea
è sostituito dal seguente: «per prevenire la formazione
di nuove situazioni debitorie:»;
al
numero 1, le parole: «elenco ISTAT pubblicato in applicazione»
sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dallIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi» e dopo le parole:
«senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti:
«per la finanza pubblica»;
al
numero 2, le parole: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti:
«numero 1», dopo le parole: «la violazione dellobbligo»
sono inserite le seguenti: «di accertamento di cui al presente
numero», dopo le parole: «aziende sanitarie» è
inserita la seguente: «locali» e le parole: «agli
IRCCS» sono sostituite dalle seguenti: «e agli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico»;
al
numero 3, le parole: «n. 185 del 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,», le parole
da: «di cui allelenco» fino a: «2004, n. 311»
sono sostituite dalle seguenti: «incluse nellelenco di
cui al numero 1 della presente lettera» e le parole: «dal
comma 1-quater del citato articolo 9» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi del comma 1-quater del citato articolo
9 del decreto-legge n. 185 del 2008»;
al
numero 4, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«numero 3»;
alla
lettera b), le parole: «per il passato: 1.» sono
sostituite dalle seguenti: «in relazione ai debiti già
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,», la
parola: «pubblicazione» è sostituita dalle seguenti:
«entrata in vigore» e le parole da: «; i predetti
crediti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
«. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse
rese disponibili dalla legge di assestamento di cui allarticolo 17,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa allanno
finanziario 2009»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dellarticolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di unamministrazione pubblica di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dellamministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dallistanza dellamministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui allistanza».
Dopo larticolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Patto di stabilità interno per gli enti locali). 1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo allanno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dellammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dellesercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo allanno 2008, ovvero, qualora non labbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dallarticolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2.
Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma
1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo
di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel
provvedimento di assestamento per lanno 2009, di cui allarticolo
17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione
dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del
1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti,
in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno
indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni 2010-2013.
3.
Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo
allanno 2008, il termine per linvio della certificazione di
cui al comma 16 dellarticolo 7-quater del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.
4.
Allultimo periodo del comma 15 dellarticolo 77-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: ma si applicano
sono inserite le seguenti: , fino alla data di invio della certificazione,.
5.
Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati
a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti
residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dellattuazione
delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale,
secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo
di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali
su tutto il territorio nazionale, ai sensi dellarticolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui allarticolo
27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a
decorrere dallanno 2009, dellammontare dei proventi spettanti
a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia
delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi
compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali,
in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente
non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo
da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia
e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza
regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la
distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni
e province autonome, che il Ministro delleconomia e delle finanze
provvede ad attuare con proprio decreto.
6.
I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli
trasferiti al Ministero delleconomia e delle finanze ai sensi del
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 5 dicembre 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288
del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono lammortamento
a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere
oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto
beneficiario o dellente pubblico di riferimento.
7.
Leventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata
può essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dellimporto non erogato, con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma limputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
b)
in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che
residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a),
ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture
strategiche di cui allarticolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute
sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
c)
per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle
finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo
del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità
interno nellultimo triennio.
8. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dintesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.
9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per lanno 2009».
al comma 1, alinea, le parole: «il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue» sono sostituite dalle seguenti: «tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni»;
al
comma 1, lettera a), lalinea è sostituito dal seguente:
«al fine di contrastare gli abusi:»;
al
comma 1, lettera a), numero 2:
le
lettere a), b), c) e d) sono rispettivamente ridenominate
numeri 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4.;
alla
lettera b), le parole: «ultimo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «terzo periodo»;
alla
lettera c), le parole: «il numero: 88 è
sostituito dal seguente: 74» sono sostituite dalle
seguenti: «le parole: articolo 88 sono sostituite
dalle seguenti: articolo 74»;
al
comma 1, lettera a), numero 3, le lettere a) e b)
sono rispettivamente ridenominate numeri 3.1. e 3.2.;
al
comma 1, lettera a), numero 4, le parole: «precedente n. 3,
lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «numero
3.1,»;
al
comma 1, lettera a), numero 6, le parole: «comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 49,» e dopo
le parole: «dallAgenzia delle entrate» sono inserite
le seguenti: «secondo modalità tecniche definite con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente comma»;
al
comma 1, lettera a), numero 7, al primo periodo, le parole:
«10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «15.000
euro annui» e le parole: «da parte dei soggetti di cui
allarticolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» sono soppresse; al
secondo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica», le parole:
«del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«del medesimo regolamento» e le parole: «del decreto
31 maggio 1999, n. 164» sono sostituite dalle seguenti:
«del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164»; al quinto periodo, le parole: «di
cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla presente lettera»;
al
comma 1, lettera a), numero 8, le parole: «dallarticolo
16, comma 3 e 17, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,»;
al
comma 1, lettera b), le parole: «incremento delle compensazioni
fiscali: 1.» sono sostituite dalle seguenti: «al fine
di incrementare le compensazioni fiscali,».
Allarticolo 11:
al
comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi»
sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato».
Dopo larticolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva). 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Lautorizzazione
allesercizio dellattività di cui al comma 1 è,
in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui allarticolo
1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno successivo a quello del rilascio dellautorizzazione,
il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni
di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale delleconomia e
del lavoro, verifica la sussistenza del documento;
b)
allarticolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
c-bis)
nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al
comma 2-bis dellarticolo 28.
Art. 11-ter. - (Sportello
unico per le attività produttive). 1. Allarticolo
38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni, le parole: con esclusione delle attività
già disciplinate da legge speciale che ne individua anche lautorità
amministrativa competente, sono soppresse.
Art. 11-quater. - (Addizionale
sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla
violenza). 1. Per lattuazione delle disposizioni di cui
allarticolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione
ai sensi dellarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, tra lAgenzia delle entrate, il Dipartimento
per linformazione e leditoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività
culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo
economico e lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Le maggiori entrate derivanti dallattuazione dellarticolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dellarticolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo».
al comma 2, le parole: «n. 110» sono sostituite dalle seguenti: «n. 107»;
dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per
le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere
allestero, lAgenzia delle entrate si avvale del personale del
Corpo della guardia di finanza di cui allarticolo 4 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite dintesa
con il Comando generale della guardia di finanza.
3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dallarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui allarticolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».
al comma 1:
allalinea,
secondo periodo, le parole da: «testo unico» fino a:
«n. 917,» sono sostituite dalla seguente: «TUIR»;
alla
lettera b), le parole: «comma precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 5».
Dopo larticolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato). 1. È istituita unimposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza losservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti allUnione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dellUnione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
2. Limposta
si applica come segue:
a)
su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i
cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità
di scomputo di eventuali perdite;
b) con unaliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dellimposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
4.
Leffettivo pagamento dellimposta produce gli effetti di cui
agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui allarticolo
17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni.
Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo
i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione
di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5.
Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità,
in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19,
commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dellAgenzia delle entrate
stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti,
anche dichiarativi, per lattuazione del presente articolo.
6.
Limposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie
e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre
2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009
e fino al 15 aprile 2010.
7.
Allarticolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: dal 5 al 25 sono sostituite dalle seguenti: dal 10 al 50;
b) al comma 5, le parole: dal 5 al 25 sono sostituite dalle seguenti: dal 10 al 50.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad unapposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate allarticolo 16, comma 3».
Larticolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti). 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dallappartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare lindipendenza finanziaria e istituzionale della Banca dItalia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dallimponibile complessivo mediante applicazione di unimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dellimposta regionale sulle attività produttive, con laliquota del 6 per cento, entro limporto massimo di 300 milioni di euro.
2.
Limposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio
relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo
acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo
delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3.
Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di
cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata,
aumentata dellimporto della plusvalenza corrispondente alle disponibilità
cedute, assoggettata allimposta sostitutiva ai sensi del comma 1,
concorre allimponibile complessivo delle imposte sui redditi e dellimposta
regionale sulle attività produttive. Limposta sostitutiva
versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle
imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive
modificazioni.
4.
Limposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione
del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per
laccertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni
del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione
di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca dItalia,
fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente
articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea
e comunque nella misura idonea a garantire lindipendenza istituzionale
e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita
con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia
e delle finanze, su conforme parere della Banca dItalia.
5.
Nel caso in cui, a seguito dellapplicazione delle procedure previste
dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori
al gettito stimato in 300 milioni di euro per lanno 2009, si provvede
mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni
di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203,
e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione
alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero
anche attraverso ladozione di ulteriori misure ai sensi dellarticolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio».
Dopo larticolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nellarticolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dellarticolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dallarticolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dellarticolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi allistituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché lentità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo».
al comma 1, dopo le parole: «allINPS» sono inserite le seguenti: «e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dellarticolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati»;
al
comma 2, le parole: «dellarticolo 23 e seguenti» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 23 e seguenti»
e dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti:
«dacconto»;
al
comma 6, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite
le seguenti: «regolamento di cui al»;
al
comma 7, dopo le parole: «monopoli di Stato» sono inserite
le seguenti: «nonché sugli atti in materia di previdenza
e assistenza obbligatoria»;
al
comma 8, dopo le parole: «monopoli di Stato» sono inserite
le seguenti: «e, per la rispettiva competenza, da parte degli
enti di previdenza e assistenza obbligatoria»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al comma 1 dellarticolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: A tal fine lAgenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8-ter.
Per lapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 27,
commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, lAgenzia delle entrate si avvale anche del potere
di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8-quater.
Il comma 7 dellarticolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
è sostituito dal seguente:
7. In relazione
agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma
6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dellarticolo
22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione,
la loro validità e il loro grado a favore dellagente della
riscossione che ha in carico il ruolo. Questultimo può procedere
allesecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
fermo restando quanto previsto, in particolare, dallarticolo 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
e successive modificazioni.
8-quinquies. Al
primo comma dellarticolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero
7) è inserito il seguente:
7-bis)
richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare
del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare dintesa
con lAutorità di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione
del direttore centrale dellaccertamento dellAgenzia delle entrate
o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie,
dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,
relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
8-sexies. Al secondo
comma dellarticolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero
7) è aggiunto il seguente:
7-bis)
richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare
del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare dintesa
con lAutorità di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione
del direttore centrale dellaccertamento dellAgenzia delle entrate
o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie,
dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,
relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
8-septies. Nei limiti
di spesa di cui alle somme residuate dalladozione delle misure di
sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dellautotrasporto,
previste dallarticolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per lanno 2009,
un credito dimposta corrispondente a quota parte dellimporto
pagato quale tassa automobilistica per lanno 2009 per ciascun veicolo,
di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato
per la predetta attività. La misura del credito dimposta deve
essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva
superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito
spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e
11,5 tonnellate. Il credito dimposta è usufruibile in compensazione
ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, né dellimponibile agli effetti
delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
8-octies. Allarticolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Ove
si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci
o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico
sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione allAgenzia delle
entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente
competente.
8-novies. Gli interventi
di cui al comma 19 dellarticolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate,
con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare
la grave crisi che ha interessato il settore dellautotrasporto, determinate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delleconomia
e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili
sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
8-decies.
Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità
e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda
specifiche unità operative allo scopo dedicate, lAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nellambito delle risorse del proprio
bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio,
la verifica e lanalisi delle attività o degli adempimenti
a qualunque titolo connessi con le concessioni per lesercizio dei
giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni
esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente
ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dellArma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato
e della pubblica amministrazione.
8-undecies.
Allarticolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera
e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: A tal
fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi
ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con
rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita
effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.
8-duodecies.
Gli uffici dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelladempimento
dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni
e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ove applicabili.
8-terdecies.
Allarticolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma
2 è inserito il seguente:
2-bis. La
convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione,
tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per
le quali non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 1 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dallAgenzia
delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie,
comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dallINPS
a seguito delle attività ispettive.
8-quaterdecies.
Allarticolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: installazione
sono aggiunte le seguenti: o, nel caso in cui non sia possibile la
sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei
medesimi apparecchi o congegni;
b)
al comma 2, terzo periodo, le parole: il possessore dei
sono sostituite dalle seguenti: lesercente a qualsiasi titolo
i;
c)
al comma 2, quarto periodo, le parole da: o, nel caso fino
a: nulla osta sono soppresse;
d)
al comma 2, quinto periodo, la parola: Sono è sostituita
dalle seguenti: Nel caso in cui non sia possibile lidentificazione
dei soggetti che hanno commesso lillecito, sono;
e) al comma 2, quinto periodo, le parole: il possessore dei sono sostituite dalle seguenti: il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, lesercente a qualsiasi titolo i;
f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. LAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle
condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto,
laccertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico
alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento
delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione
di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed
editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1.
8-quinquiesdecies.
Al fine di incrementare lefficienza del sistema della riscossione
dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire
la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli
importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa lingiunzione
di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni
al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono
stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per ladozione
dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il
debito provvedendo al pagamento:
a)
di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa
edittale prevista per ogni singola norma violata;
b)
delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c)
di un aggio per lagente della riscossione pari al 4 per cento
del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso
per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti
di notifica della cartella.
8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dellatto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante linvio di apposita comunicazione.
8-septiesdecies.
Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è
approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies
e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle
somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti
locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle
somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione
dei rapporti amministrativi e contabili connessi alloperazione.
8-duodevicies.
Lavvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è
stata emessa lingiunzione di pagamento non comporta il diritto al
rimborso».
Dopo larticolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. - (Disposizioni in materia di giochi). 1. Allarticolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Fatta
eccezione per gli apparecchi e congegni di cui allarticolo 110, commi
6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal
Ministero delleconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi
e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche
non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dallarticolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
2. Allarticolo
110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, le parole: da 1.000 a 6.000 euro
sono sostituite dalle seguenti: di 4.000 euro.
3.
Leventuale esclusione da responsabilità di cui allarticolo
12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
opera altresì nei confronti dei soggetti di cui allarticolo
39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
quando abbiano adempiuto allobbligo di segnalazione allAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità
o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento
e intrattenimento.
4.
I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui allarticolo
39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione
anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non
collegati alla rete telematica.
5.
I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai
concessionari di rete ai sensi dellarticolo 12, comma 1, lettera
i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati
anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 15-ter. - (Piano straordinario di contrasto del gioco illegale). 1. Il Ministero delleconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.
2.
Ai fini di cui al comma 1 opera presso lAmministrazione autonoma
dei monopoli di Stato un apposito comitato, presieduto dal Direttore generale
dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno
parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dellArma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione
autonoma. Il comitato, che può avvalersi dellausilio della
società SOGEI Spa, di altri organi della pubblica amministrazione,
di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione,
secondo princìpi di efficienza, efficacia ed economicità,
di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi
organici, sistematici e capillari sullintero territorio nazionale,
per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del
gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è
dedicata dal comitato allattività di prevenzione e repressione
dei giochi on line illegali. Ai componenti del comitato non spetta
alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
3.
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica, presso lAmministrazione autonoma
dei monopoli di Stato unapposita banca dati, alimentata da tutte
le informazioni derivanti dallordinaria gestione dei giochi pubblici,
nonché dallattività di controllo da chiunque effettuata
e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e lelaborazione,
anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono
utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio,
quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2».
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle minori
entrate e alle maggiori spese derivanti dallarticolo 5, dallarticolo
7, dallarticolo 19, comma 4, dallarticolo 24, commi 74 e 76,
e dallarticolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7
milioni di euro per lanno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per lanno
2010, a 2.469 milioni di euro per lanno 2011, a 336 milioni di euro
per lanno 2012, a 275 milioni di euro per lanno 2013, a 315
milioni di euro per lanno 2014, a 478 milioni di euro per lanno
2015, a 652 milioni di euro per lanno 2016 e a 360 milioni di euro
annui a decorrere dallanno 2017, si provvede:
a)
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dallarticolo
5, dallarticolo 12, commi 1 e 2, dallarticolo 13, dallarticolo
14, dallarticolo 15, commi 2 e 7, dallarticolo 21 e dallarticolo
25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per lanno 2009, a
1.534,4 milioni di euro per lanno 2010, a 1.371,9 milioni di euro
per lanno 2011, a 336 milioni di euro per lanno 2012, a 275
milioni di euro per lanno 2013, a 315 milioni di euro per lanno
2014, a 478 milioni di euro per lanno 2015, a 652 milioni di euro
per lanno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dallanno
2017;
b)
mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente
dallarticolo 10, dallarticolo 20 e dallarticolo 25, commi
2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per lanno 2009, a 607,1 milioni
di euro per lanno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per lanno
2011;
c)
quanto a 10 milioni di euro per lanno 2009, mediante riduzione
dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali di pace.
2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per lanno 2009, di 203,4 milioni di euro per lanno 2010, di 3,9 milioni di euro per lanno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per lanno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per lanno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per lanno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per lanno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per lanno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2017, mediante lutilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le medesime finalità perseguite nellanno 2008, la dotazione del fondo di cui allarticolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per lanno 2009.
2-ter.
Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 2-bis, nel limite
di 1,5 milioni di euro per lanno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui allarticolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2-quater.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 3, le parole: «con le indicazioni contenute nel DPEF» sono sostituite dalle seguenti: «alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria» e le parole: «per lanno 2010 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e seguenti».
Dopo larticolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue). 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui allarticolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attività di cui allarticolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate».
al comma 1, lettera b), le parole: «Il predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al secondo periodo»;
dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli
schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per
lespressione del parere delle Commissioni competenti per i profili
di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per lespressione
dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;
al
comma 7, al secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni»
sono inserite le seguenti: «del personale diplomatico,»
e dopo le parole: «corpi di polizia» sono inserite
le seguenti: «e delle amministrazioni preposte al controllo delle
frontiere» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le finalità di cui al comma 4 dellarticolo 34-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve
le assunzioni dellAgenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti
dalla normativa vigente»;
al
comma 8, secondo periodo, le parole:«elenco ISTAT pubblicato in
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato
dallISTAT ai sensi»;
al
comma 9, le parole: «dintesa» sono sostituite dalle
seguenti: «di concerto» e la parola: «integrato»
è sostituita dalla seguente: «modificato»;
al
comma 10, le parole: «e dellarticolo 3, comma 90,»
sono sostituite dalle seguenti: «e allarticolo 3, comma
90,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale
percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti
messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace
esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti
territoriali adeguati, si costituiscono in ununione ai sensi dellarticolo
32 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento
di ventimila abitanti»;
al
comma 11, le parole: «nonché del personale di cui»
sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal personale
di cui»;
al
comma 13, le parole: «ai sensi dalla normativa» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi della normativa»;
il
comma 14 è soppresso;
al
comma 18, le parole: «comma 13 decreto-legge» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 13, del decreto-legge»;
al
comma 19, le parole: «Le graduatorie» sono sostituite
dalle seguenti: «Lefficacia delle graduatorie», le
parole: «1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2003» e le parole: «sono prorogate
al» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata
fino al»;
al
comma 21, le parole: «n. 39 del 1993» sono sostituite
dalle seguenti: «12 febbraio 1993, n. 39», le parole:
«del Collegio del CNIPA» sono sostituite dalle seguenti:
«dellAutorità» e le parole: «del presidente»
sono sostituite dalle seguenti: «del presidente »;
dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:
«22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito delladozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui allarticolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»;
al comma 23:
alla
lettera a), le parole: «A decorrere dallanno 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto»;
alla
lettera e), capoverso 5-ter, le parole: «dellincidenza
sui propri territori di dipendenti pubblici» sono sostituite dalle
seguenti: «del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi
territori» e le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 5-bis»;
il comma 24 è sostituito dal seguente:
«24. Agli oneri derivanti dallattuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per lanno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per lanno 2009, mediante lutilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nell capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze a valere sullautorizzazione di spesa di cui allarticolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate allentrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per lanno 2009, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2010, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Larticolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con lacquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e alleventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui allarticolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con lapprovazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo»;
al comma 26:
alla
lettera a), le parole: «del decreto legislativo n. 276/2003»
sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo
n. 276 del 2003»;
alla
lettera b), le parole: «così sostituito» sono
sostituite dalle seguenti: «sostituito dal seguente» e
dopo le parole: «le amministrazioni redigono» sono inserite
le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
alla
lettera d), le parole: «il seguente comma: 6.»
sono sostituite dalle seguenti: «il seguente: 5-bis.»
e le parole: «di cui allarticolo 36, comma 1, lettera b).»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui allarticolo 35,
comma 1, lettera b), del presente decreto»;
al comma 29, capoverso
«Art. 57-bis», al comma 2, le parole: «Centro
Nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)»
sono sostituite dalla seguente: «CNIPA»;
al comma 30, capoverso
f-bis), le parole: «n. 165 del 2001» sono
sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni»;
dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:
«30-bis. Dopo
il comma 1 dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
1-bis. Per
i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma
1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di
legittimità.
30-ter. Le procure
regionali della Corte dei conti esercitano lazione per il risarcimento
del danno allimmagine subìto dallamministrazione nei
soli casi previsti dallarticolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti si intende leffettivo depauperamento finanziario
o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dallarticolo
114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente
cagionato ai sensi dellarticolo 2043 del codice civile. Lazione
è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una
specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato
cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale
posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, è nullo e la relativa nullità può essere
fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel
termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. Allarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dallemanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: dallamministrazione sono inserite le seguenti: di appartenenza, o da altra amministrazione,.
30-quinquies. Allarticolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: procedura civile, sono inserite le seguenti: non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e»;
al
comma 33, le parole: «articolo 45, del» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 45 del regolamento di cui al»;
dopo
il comma 34 è inserito il seguente:
«34-bis. Al fine di incentivare ladeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sullutilizzo di capitali di mercato del gestore, lEnte nazionale per laviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per lintera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione»;
dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
«35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter.
Al fine di assicurare loperatività del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in relazione alleccezionale impegno connesso allemergenza
sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per lanno 2009,
la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, lacquisto di mezzi
e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali.
In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
35-quater.
Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro
per lanno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle
amministrazioni statali, di cui allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286.
35-quinquies.
Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dellattività
di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a decorrere dallanno 2010, è autorizzata la spesa
di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato allesterno,
di cui allarticolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
35-sexies.
In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare
in Abruzzo per le esigenze legate allemergenza sismica e alla successiva
fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività
del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su
tutto il territorio nazionale, è autorizzata lassunzione straordinaria,
dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle
risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nellambito
delle graduatorie di cui al comma 4 dellarticolo 23 del presente
decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nellambito della graduatoria
degli idonei formata ai sensi dellarticolo 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies.
Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata
la spesa di 4 milioni di euro per lanno 2009 e di 15 milioni di euro
annui a decorrere dallanno 2010, a valere sulle risorse riferite
alle amministrazioni statali di cui allarticolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies.
Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dellIstituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui allarticolo
28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace
e qualificato esercizio delle funzioni demandate allorgano di revisione
interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nellambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli
organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dellISPRA è
nominato con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del
territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e
due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente,
è designato dal Ministro delleconomia e delle finanze tra
i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero delleconomia
e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dellambiente
e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno
è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero
dellambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare
fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità
di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies.
Il comma 11 dellarticolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
11. Per gli
anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dellanzianità
massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nellesercizio
dei poteri di cui allarticolo 5 del citato decreto legislativo n. 165
del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto
individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei
mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia
di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e linnovazione, di concerto con i Ministri delleconomia e delle
finanze, dellinterno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti
gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi
della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale
dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive
peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dellarticolo
3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati,
ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura
complessa.
35-decies. Restano
fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro a causa del compimento dellanzianità
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dellarticolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15,
nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della
medesima data in ragione del compimento dellanzianità massima
contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies.
I contributi alle imprese di autotrasporto per lacquisto di mezzi
pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2007, n. 273, sono fruiti mediante credito dimposta, da utilizzare
in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari
non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto.
A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
allAgenzia delle entrate, fornendo allAgenzia medesima le necessarie
istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica,
dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-duodecies.
Il credito dimposta di cui al comma 35-undecies non è
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè
dellimponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR,
e successive modificazioni».
al comma 1, le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo» sono sostituite dalle seguenti: «nellelenco adottato dallISTAT ai sensi dellarticolo»;
al comma 4, la parola: «precedenti» è sostituita dalle seguenti: «da 1 a 3» e le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «nellelenco».
al comma 1:
allalinea,
le parole: «decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con
legge n. 133 del 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al
capoverso 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni
di personale si applicano, in relazione al regime previsto per lamministrazione
controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale
totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi
pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè
commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 5 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dellinterno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre
2009, sono definite le modalità e la modulistica per lassoggettamento
al patto di stabilità interno delle società a partecipazione
pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti
diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni
volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività
nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative
di natura pubblicistica»;
al comma 2:
allalinea,
le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;
la
lettera b) è soppressa;
al comma 3, lettera o), dopo le parole: «114 e seguenti del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
al comma 4, le parole: «decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5» e, al primo periodo, le parole: «dal comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3 del presente articolo»;
al comma 7:
allalinea,
le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «come sostituito dallarticolo 71 della legge
18 giugno 2009, n. 69»;
al
capoverso b), le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «terzo comma»;
al
comma 8, alinea, le parole: «e successive modificazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dallarticolo
71 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
dopo
il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dellinfrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dellintegrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alladeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare lattuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso lequivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dallapplicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dallapplicazione della presente disposizione»;
al
comma 11, le parole: «della Società» sono sostituite
dalle seguenti: «delle società», le parole:
«come modificata dallarticolo 1 del decreto legislativo 21 aprile
1999, n. 116» sono sostituite dalle seguenti: «e
successive modificazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e al comma 15 dellarticolo 83 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133»;
al
comma 12, le parole: «della società» sono sostituite
dalle seguenti: «delle società»;
dopo
il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le risorse rivenienti dallautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dallautorizzazione di spesa di cui allarticolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per lesercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nellanno 2009, allammodernamento della flotta dellintero Gruppo e alladeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nellesercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare allentrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero».
al comma 1, dopo le parole: «del 30 marzo 2007» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,»;
al
comma 3, le parole: «allIstituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS)» sono sostituite dalle seguenti: «allINPS»;
al
comma 4, primo periodo, le parole: «della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione
del presente decreto»;
al
comma 5, le parole: «convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248
sono» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono» e
le parole: «; d) è aggiunto, infine il seguente
comma: 6-bis:» sono sostituite dalle seguenti:
«. 5-bis. Dopo il comma 6 dellarticolo 10 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente
articolo, è inserito il seguente: 6-bis.»;
al
comma 6, al primo periodo, le parole: «con decreto del Ministro
della Sanità del 5 febbraio 1992,» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 26 febbraio 1992,», dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Lo schema di decreto che apporta le eventuali
modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso
alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia»
e, al secondo periodo, le parole: «oneri aggiuntivi»
sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».
Larticolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Rilascio di concessioni in materia di giochi). 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei princìpi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per lesercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delleconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente laggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
2.
La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso
dell8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione
istantanea, pari all11,90 per cento della raccolta e valori medi
di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario,
non superiori al 75 per cento.
3.
La selezione concorrenziale per laggiudicazione della concessione
è basata sul criterio dellofferta economicamente più
vantaggiosa, nellambito della quale valore prioritario è attribuito
ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nellanno 2009 e a 300 milioni di euro nellanno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b)
offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa
sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità
dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle
vincite;
c)
capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il
territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero
non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre
2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole
contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale
dei fornitori di beni o servizi.
4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dellandamento della gestione da parte dellAmministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
5.
Per garantire il mantenimento dellutile erariale, le lotterie ad
estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano
ad essere distribuite dalla rete esclusiva dellattuale concessionario,
che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole
vigenti, a condizione che questultimo sia risultato aggiudicatario
anche della nuova concessione.
6.
La gestione e lesercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita
restano in ogni caso riservati al Ministero delleconomia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede
direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione
pubblica.
7.
Per garantire lesito positivo della concreta sperimentazione e dellavvio
a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco
attraverso videoterminali di cui allarticolo 12, comma 1, lettera
l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre
2009 il Ministero delleconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento
in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista
dallarticolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) laffidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati allinstallazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;
b)
laffidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali
e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica,
mediante una selezione aperta basata sullaccertamento dei requisiti
definiti dallAmministrazione concedente in coerenza con quelli già
richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui
alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a),
sono autorizzati allinstallazione dei videoterminali fino a un massimo
del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi
di cui allarticolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro
15.000 per ciascun terminale;
c)
la durata delle autorizzazioni allinstallazione dei videoterminali,
previste dallarticolo 12, comma 1, lettera l), numero 4),
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni
di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita
di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui allarticolo 110,
comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la
decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
8. Allarticolo
12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
il numero 5) è sostituito dal seguente:
5) le modalità
con cui le autorizzazioni allinstallazione dei videoterminali di
cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse
al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività
di installazione.
9. Allarticolo
4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 è
sostituito dai seguenti:
5. Al fine
di incrementare lefficienza e lefficacia dellazione di
contrasto dellillegalità e dellevasione fiscale, con
particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso
lintensificazione delle attività di controllo sul territorio,
e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del
personale dellamministrazione finanziaria a cura della Scuola di
cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi
stabilite dallarticolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni, le dotazioni organiche dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura
equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero
delleconomia e delle finanze. Il personale del Ministero delleconomia
e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione
delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche
mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dallarticolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo.
10. Allarticolo
12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera
p) è aggiunta la seguente:
p-bis)
disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nellambito
del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate
per almeno il 70 per cento a monte premi, per l11 per cento a prelievo
erariale e per l1 per cento a compenso dellaffidatario del
controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità
per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di
gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse,
ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata
dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse
risultare incapiente.
11. Al fine di consentire
la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle
selezioni previste dallarticolo 12, comma 1, lettera l), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo,
qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico
gioco, il trasferimento in proprietà allAmministrazione autonoma
dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti
la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è
differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta allesito
delle citate procedure di selezione.
12.
Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile
adottare ulteriori formule di gioco derivabili dallestrazione fino
ad un massimo di 100 numeri, dall1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire,
per tali formule di gioco, laliquota del prelievo erariale in misura
pari all11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle
somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento
della raccolta di ogni partita e il compenso dellaffidatario del
controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del
valore delle cartelle acquistate.
13.
Il termine di pagamento dellimposta unica sulle scommesse ippiche
e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito,
per lanno 2009, al 31 ottobre con riferimento allimposta unica
dovuta per il periodo da aprile dellanno precedente a settembre dellanno
in corso e, per lanno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente,
con riferimento allimposta unica dovuta per il periodo da ottobre
dellanno precedente a marzo dellanno in corso e per quella
dovuta da aprile a settembre dellanno in corso».
al comma 1:
alla
lettera a), le parole: «entro il 15 settembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»;
alla
lettera b), le parole: «entro il 15 settembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009,
si applicano comunque larticolo 120 della Costituzione, nonché
le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge
5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre»;
al
comma 2, le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con intesa da stipulare,
ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del
fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non
inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle
cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti»;
al
comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto-legge 16 novembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405 e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni» e il quarto periodo è sostituito dal seguente:
«In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la
quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano riversano allentrata del bilancio dello Stato per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Allarticolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: tenendo conto fino a: spesa complessiva sono sostituite dalle seguenti: con leccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche»;
al comma 4:
allalinea,
dopo le parole: «di tutelare» sono inserite le seguenti:
«, ai sensi dellarticolo 120 della Costituzione,», le
parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell8
febbraio 2002,» e dopo le parole: «Intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005» sono inserite le seguenti: «, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del
7 maggio 2005,»;
alla
lettera a), le parole: «di cui allarticolo 180 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui allarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni,»;
alla
lettera b), le parole: «Ministero per i rapporti con le
regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento
per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
e la parola: «Consigli» è sostituita dalla seguente:
«Consiglio»;
alla
lettera c), le parole: «lanzidetto Piano» sono
sostituite dalle seguenti: «il Piano triennale di rientro dai
disavanzi di cui alla lettera b)» e la parola: «precedente»
è sostituita dalla seguente: «medesima»;
al
comma 5, le parole: «dellIntesa» sono sostituite
dalle seguenti: «della citata Intesa»;
al
comma 6, le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, per
il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui allarticolo 79, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione
dellimporto di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: , comprensivi
fino a: 15 febbraio 1995 sono soppresse»;
al
comma 8, le parole: «dellIntesa» sono sostituite
dalle seguenti: «della citata Intesa».
Dopo larticolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome). 1. Il Ministero delleconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con lesclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dallanno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.
Art. 22-ter. - (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento). 1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, allarticolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui allarticolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1º gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento delletà di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto allaccesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere allente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
2.
A decorrere dal 1º gennaio 2015, i requisiti di età anagrafica
per laccesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati allincremento
della speranza di vita accertato dallIstituto nazionale di statistica
e validato dallEurostat, con riferimento al quinquennio precedente.
Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, è
emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione,
lincremento delletà pensionabile riferito al primo quinquennio
antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento
di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso
alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per
i profili di carattere finanziario.
3.
Le economie derivanti dallattuazione del comma 1 confluiscono nel
Fondo strategico per il Paese a sostegno delleconomia reale, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui allarticolo
18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche
sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza;
a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120
milioni di euro per lanno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere
dallanno 2011».
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Allarticolo
41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: al 31 dicembre 2009 sono sostituite
dalle seguenti: al 31 dicembre 2010 e le parole: entro
il 30 giugno 2009 sono sostituite dalle seguenti: entro il
31 dicembre 2009;
b) al comma 4, le parole: al 30 giugno 2009 sono sostituite dalle seguenti: al 30 settembre 2009»;
al
comma 6, dopo le parole: «secondo e quarto periodo, del»
sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al»;
al
comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «conformità previsto
dallarticolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento
di cui al»;
al
comma 14, primo periodo, dopo le parole: «193, comma 2, del»
sono inserite le seguenti: «codice della proprietà industriale,
di cui al»;
dopo
il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Allarticolo
4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è
inserito il seguente:
4-ter.1. Nel
caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato,
in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo
generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché
delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi
occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre
la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità
locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010»;
al
comma 15, le parole: «dellAbruzzo, di cui al decreto ministeriale»
sono sostituite dalle seguenti: «dellAquila, previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dellindustria, del
commercio e dellartigianato»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Al
fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal
sisma del 6 aprile 2009, lavvio delle procedure per il rinnovo degli
organi dellAccademia di belle arti dellAquila e del Conservatorio
Alfredo Casella dellAquila è differito al 30 aprile
2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dellAccademia
e del Conservatorio stessi»;
al
comma 20, le parole: «lAgenzia Nazionale per la Valutazione
dellUniversità e della Ricerca» sono sostituite dalle
seguenti: «lAgenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca»;
dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui allarticolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per lanno 2010.
21-ter.
Larticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per lanno 2010.
21-quater.
Al comma 3 dellarticolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: limitatamente al prossimo esercizio finanziario
sono sostituite dalle seguenti: limitatamente agli esercizi finanziari
2009 e 2010.
21-quinquies.
Al comma 6 dellarticolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dallarticolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: I termini di cui al presente comma si applicano
ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
21-sexies.
Il termine per le istanze di cui al comma 2 dellarticolo 65 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta
giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto
antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti
dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
siano intestate a persone fisiche.
21-septies.
Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono individuate
le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione
contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti
che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori
bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché
di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse
automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività
analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui allarticolo
18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni.
21-octies.
Allarticolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
e successive modificazioni, le parole da: 1. Apposita carta bollata
fino a: dieci marche del taglio massimo sono sostituite dalle
seguenti: 1. Contrassegni emessi ai sensi dellarticolo 3, comma
1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella
riportata sulla cambiale, per un valore pari allimposta dovuta.
21-novies.
Allarticolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: 1º gennaio 2010 sono sostituite dalle seguenti:
1º gennaio 2011.
21-decies.
Allarticolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170, e successive modificazioni, le parole: anno 2009
sono sostituite dalle seguenti: anno 2010».
i commi da 1 a 72 sono soppressi;
al comma 75, primo periodo, le parole: «di cui al comma 74 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni»;
il comma 76 è sostituito dal seguente:
«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato».
al comma 4, le parole: «55 milioni di euro per lanno 2009, 289 milioni di euro per lanno 2010 e 84 milioni di euro per lanno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «256 milioni di euro per lanno 2009, 377 milioni di euro per lanno 2010, 91 milioni di euro per lanno 2011 e 54 milioni di euro per lanno 2012»;
al comma 5, le parole: «78 milioni di euro per lanno 2009, 479 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per lanno 2009, 567 milioni»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I soggetti di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui allarticolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interesse».
Nel titolo, le parole: «e della partecipazione italiana a missioni internazionali» sono soppresse.
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente
le modificazioni |
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini |
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
|
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
|
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare provvedimenti anticrisi; |
|
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire lattuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi; |
|
Ritenuta infine la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; |
|
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009; |
|
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dellinterno e della giustizia; |
|
emana |
|
il seguente decreto-legge: |
|
Parte I |
Parte I |
ECONOMIA REALE |
ECONOMIA REALE |
Titolo I |
Titolo I |
INTERVENTI ANTICRISI |
INTERVENTI ANTICRISI |
Articolo 1. |
Articolo 1. |
(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali) |
(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali) |
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dallimpresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa allapprendimento. Linserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono laccordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. |
1. Identico. |
2. Lonere derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per lanno 2009 e in 150 milioni di euro per lanno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per loccupazione e la formazione di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
2. Allonere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per lanno 2009 e in 150 milioni di euro per lanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. |
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dallentrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse alluopo destinate ai sensi dellAccordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione allINPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4. |
3. Identico. |
4. II Ministro delleconomia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dallINPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. |
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dallINPS al monitoraggio degli oneri derivanti dallattuazione del comma 1, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. |
|
4-bis. Il comma 511 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: |
|
«511. Nellambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui allarticolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dallarticolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dallanno 2009, fermo restando per lanno 2009 il limite dellammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dallarticolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dallarticolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51». |
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per lanno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per loccupazione e formazione di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per lanno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. |
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 lammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui allarticolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per lanno 2009 e di 80 milioni di euro per lanno 2010. Lonere della presente disposizione, derivante dallincremento del venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per lanno 2009 e 2010 del Fondo sociale per loccupazione e formazione di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dellAccordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. LINPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo lerogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto. |
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 lammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui allarticolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per lanno 2009 e di 80 milioni di euro per lanno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dellAccordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. LINPS, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo lerogazione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto. |
7. Allarticolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «Lincentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente allammissione al beneficio e prima dellerogazione del medesimo, deve dimettersi dallimpresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui allarticolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.». Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per lapplicazione di quanto previsto al presente e successivo comma. |
7. Allarticolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «Lincentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere unattività di lavoro autonomo, avviare unattività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dellarticolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente allammissione al beneficio e prima dellerogazione del medesimo, deve dimettersi dallimpresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui allarticolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49». |
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dellimpresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui allarticolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente allammissione al beneficio e prima dellerogazione del medesimo, deve dimettersi dallimpresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui allarticolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. |
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere unattività di lavoro autonomo, per avviare unattività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dellimpresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui allarticolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente allammissione al beneficio e prima dellerogazione del medesimo, deve dimettersi dallimpresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui allarticolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni. |
|
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per lapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8. |
|
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile lutilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per lanno 2009, lulteriore somma di 100 milioni di euro di cui allarticolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento allentrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per lanno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. |
|
Articolo 1-bis. |
|
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni) |
|
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dallarticolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
|
Articolo 1-ter. |
|
(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie) |
|
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dallarticolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli: |
|
a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino lautosufficienza; |
|
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. |
|
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro: |
|
a) allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dellUnione europea, mediante apposito modulo; |
|
b) allo sportello unico per limmigrazione, di cui allarticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante lapposita dichiarazione di cui al comma 4. |
|
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dellimposta sul reddito. |
|
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità: |
|
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario; |
|
b) lindicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e lindicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per lingresso nel territorio dello Stato; |
|
c) lindicazione della tipologia e delle modalità di impiego; |
|
d) lattestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito; |
|
e) lattestazione delloccupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1; |
|
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, lorario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dallarticolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; |
|
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; |
|
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3. |
|
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato. |
|
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dellinterno. |
|
7. Lo sportello unico per limmigrazione, verificata lammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sullinsussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dellavvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per lattività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per limmigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dellautosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta lassistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per lattività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta larchiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione allINPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. |
|
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme: |
|
a) relative allingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui allarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; |
|
b) relative allimpiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. |
|
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda allarchiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. |
|
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13. |
|
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione allINPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore lestinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8. |
|
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dellarticolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dellarticolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. |
|
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: |
|
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dellarticolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; |
|
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per lItalia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; |
|
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice. |
|
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellinterno e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte allorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. |
|
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nellambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dellarticolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o lalterazione di documenti oppure con lutilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. |
|
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, lINPS comunica al Ministero dellinterno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dellarticolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. |
|
17. In funzione degli effetti derivanti dallattuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per lanno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dallanno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. |
|
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per lanno 2009, a 294 milioni di euro per lanno 2010, a 371 milioni di euro per lanno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dallanno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per lanno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per lanno 2009, a 294 milioni di euro per lanno 2010, a 371 milioni di euro per lanno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dallanno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali allINPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dellente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. |
Articolo 2. |
Articolo 2. |
(Contenimento del costo delle commissioni bancarie) |
(Contenimento del costo delle commissioni bancarie) |
1. A decorrere dal 1º novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1º novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1º aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. |
1. Identico. |
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, allarticolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Lammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dellimporto dellaffidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro delleconomia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sullosservanza delle prescrizioni del presente articolo.». |
2. Identico. |
3. Al comma 5-quater dellarticolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dellavvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini delloperazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a questultima.». |
3. Al comma 5-quater dellarticolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dellavvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini delloperazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a questultima.». |
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. |
4. Identico. |
|
4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui allarticolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dallanno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
Articolo 3. |
Articolo 3. |
(Riduzione del costo dellenergia per imprese e famiglie) |
(Riduzione del costo dellenergia per imprese e famiglie) |
1. Al fine di promuovere lefficienza e la concorrenza nei mercati dellenergia, nella prospettiva delleventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dellAutorità per lenergia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dellarticolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per lanno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nellanno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dallAutorità per lenergia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico. |
1. Identico. |
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dellAutorità per lenergia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. Leventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti. |
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dellAutorità per lenergia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente, verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza. Leventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti. |
3. Al fine di consentire unefficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, lAutorità per lenergia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: |
3. Identico: |
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dallinizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto; |
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dallinizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; |
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali; |
b) identica; |
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, lofferta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture. |
c) identica. |
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino alladozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. |
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino alladozione dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. |
|
4-bis. Lenergia elettrica prodotta dagli impianti di cui allarticolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto allemissione dei certificati previsti ai sensi dellarticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dellarticolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. |
|
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota dobbligo di cui allarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dellemissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo. |
|
4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali lofferta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dellarticolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine lAutorità per lenergia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dellonere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. |
Articolo 4. |
Articolo 4. |
(Interventi urgenti per le reti dellenergia) |
(Interventi urgenti per le reti dellenergia) |
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e dintesa con le regioni e le province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dellenergia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. |
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dellenergia, nonché, dintesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dellenergia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. |
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dellarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1. |
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dellarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo. |
3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti allautorizzazione e alleffettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui allarticolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti allautorizzazione e alleffettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui allarticolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. |
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. |
|
4-bis. Allarticolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonché dellamministrazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e dellamministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità». |
|
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dellesecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dellarticolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione allavente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti delluomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere allatto della restituzione allavente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi. |
|
4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dellarticolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. Lamministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dellarticolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante ladeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dellopera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario. |
|
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullattività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui allarticolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. |
|
Articolo 4-bis. |
|
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico) |
|
1. Al fine di promuovere lefficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui allarticolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dellaffidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui allarticolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e allarticolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano. |
|
Articolo 4-ter. |
|
(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dellENAV) |
|
1. Per le finalità di cui allarticolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dallarticolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per lanno 2009. |
|
2. Allonere derivante dallattuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per lanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dellEnte nazionale per laviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. |
|
3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per lassistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso SantAngelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dellinfrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per lanno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. |
|
4. Allarticolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati. |
|
5. Allarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato. |
|
6. Allarticolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono soppresse. |
|
7. Allonere derivante dallattuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6. |
|
Articolo 4-quater. |
|
(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici) |
|
1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) allarticolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se lofferta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui allarticolo 53, comma 2, lettera c)» e lultimo periodo è soppresso; |
|
b) allarticolo 86, il comma 5 è abrogato; |
|
c) allarticolo 87: |
|
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
|
«1. Quando unofferta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede allofferente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare limporto complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dellofferta, procedendo ai sensi dellarticolo 88. Allesclusione può provvedersi solo allesito dellulteriore verifica, in contraddittorio»; |
|
2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui allarticolo 86, comma 5 e di cui allarticolo 87, comma 1,» sono soppresse; |
|
d) allarticolo 88: |
|
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
|
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»; |
|
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
|
«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere lincongruità dellofferta, richiede per iscritto allofferente le precisazioni ritenute pertinenti»; |
|
3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»; |
|
4) il comma 3 è sostituito dal seguente: |
|
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dellofferta tenendo conto delle precisazioni fornite»; |
|
5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»; |
|
6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nellavviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara laggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, allaggiudicazione»; |
|
e) allarticolo 122, comma 9, le parole: «larticolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «larticolo 87, comma 1»; |
|
f) allarticolo 124, comma 8, le parole: «larticolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «larticolo 87, comma 1»; |
|
g) allarticolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; |
|
h) allarticolo 166: |
|
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; |
|
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indìce una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. |
|
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
Articolo 4-quinquies. |
|
(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici) |
|
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dellimprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lAgenzia del demanio, dintesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. Lindividuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. |
|
2. LAgenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. |
|
3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dallarticolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. |
|
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. |
|
5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dellamministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui allarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni. |
|
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola. |
|
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sullattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione allipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per lesercizio del diritto di prelazione sui beni affittati. |
|
8. Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
|
Articolo 4-sexies. |
|
(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone) |
|
1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dellinfrastruttura di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni. |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta. |
|
Articolo 4-septies. |
|
(Interventi in favore della filiera agroalimentare) |
|
1. Allarticolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dallarticolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, allIstituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato limporto di 20 milioni di euro per lanno 2009 e di 130 milioni di euro per lanno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Allattuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno delleconomia reale, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Limpiego del predetto importo da parte dellISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord». |
Articolo 5. |
Articolo 5. |
(Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari) |
(Detassazione degli investimenti in macchinari) |
1. È escluso dallimposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Lesclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010. |
1. È escluso dallimposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Lagevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. |
2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato ladempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. |
2. Identico. |
3. Lincentivo fiscale è revocato se limprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee allesercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo allacquisto. |
3. Identico. |
|
3-bis. Lincentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. |
|
3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dellaumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. |
|
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unapposita convenzione con lAssociazione bancaria italiana per favorire ladesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate allattenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. |
Articolo 6. |
Articolo 6. |
(Accelerazione dellammortamento sui beni strumentali di impresa) |
(Accelerazione dellammortamento sui beni strumentali di impresa) |
1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. |
Identico |
|
Articolo 6-bis. |
|
(Disposizioni in favore delle
imprese esercenti servizi |
|
1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per lacquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dellimposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per lanno 2009 e di 5 milioni di euro per lanno 2010. |
|
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277. |
|
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per lerogazione delle risorse di cui al comma 1. |
|
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per lanno 2009 e a 5 milioni di euro per lanno 2010, si provvede, rispettivamente, per lanno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per lanno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallattuazione dellarticolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto. |
Articolo 7. |
Articolo 7. |
(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza) |
(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza) |
1. Allarticolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche: |
1. Allarticolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR», sono apportate le seguenti modifiche: |
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: |
a) identica; |
«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dallesercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente allammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi dimposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. Lammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»; |
|
b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis». |
b) identica. |
2. Per il periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dellarticolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo dimposta. |
2. Per il periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dellarticolo 106 del TUIR, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo dimposta. |
3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, lAgenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima. |
3. Identico. |
Articolo 8. |
Articolo 8. |
(Sistema «export banca») |
(Sistema «export banca») |
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con lutilizzo dei fondi di cui allarticolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che integra larticolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere linternazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. |
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con lutilizzo dei fondi di cui allarticolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere linternazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali. |
Articolo 9. |
Articolo 9. |
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) |
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) |
1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue: |
1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: |
a) per il futuro: |
a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: |
1. le pubbliche amministrazioni incluse nellelenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dellamministrazione; |
1. le pubbliche amministrazioni incluse nellelenco adottato dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dellamministrazione; |
2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha lobbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dellobbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte allobbligo contrattuale, lamministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni; |
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha lobbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dellobbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte allobbligo contrattuale, lamministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni; |
3. allo scopo di ottimizzare lutilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, lattività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dellallocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dallarticolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui allelenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9; |
3. allo scopo di ottimizzare lutilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, lattività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dellallocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dallarticolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nellelenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008; |
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero delleconomia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dallentrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nellarticolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; |
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero delleconomia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dallentrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nellarticolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; |
b) per il passato: |
|
1. lammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per lanno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, allesito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato. |
b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, lammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per lanno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, allesito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui allarticolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa allanno finanziario 2009. |
|
1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dellarticolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di unamministrazione pubblica di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dellamministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dallistanza dellamministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui allistanza. |
|
Articolo 9-bis. |
|
(Patto di stabilità interno per gli enti locali) |
|
1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo allanno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dellammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dellesercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo allanno 2008, ovvero, qualora non labbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dallarticolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
|
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per lanno 2009, di cui allarticolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013. |
|
3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo allanno 2008, il termine per linvio della certificazione di cui al comma 16 dellarticolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009. |
|
4. Allultimo periodo del comma 15 dellarticolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,». |
|
5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dellattuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui allarticolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dallanno 2009, dellammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro delleconomia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto. |
|
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero delleconomia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono lammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dellente pubblico di riferimento. |
|
7. Leventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta: |
|
a) in misura non superiore al 50 per cento dellimporto non erogato, con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma limputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa; |
|
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui allarticolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio; |
|
c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nellultimo triennio. |
|
8. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dintesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7. |
|
9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per lanno 2009. |
Articolo 10. |
Articolo 10. |
(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali) |
(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali) |
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue: |
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni: |
a) contrasto agli abusi: |
a) al fine di contrastare gli abusi: |
1. allarticolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori allanno dellimposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dellistanza da cui il credito emerge.»; |
1. identico; |
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. identico: |
a) allarticolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dellimposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»; |
2.1. identico; |
b) allarticolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»; |
2.2. allarticolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»; |
c) allarticolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»; |
2.3. allarticolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»; |
d) allarticolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»; |
2.4. identico; |
3. allarticolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: |
3. identico: |
a) al primo comma, lottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per lesecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»; |
3.1. identico; |
b) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»; |
3.2. identico; |
4. fino allemanazione del provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dellentrata in vigore del presente decreto; |
4. fino allemanazione del provvedimento di cui al numero 3.1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dellentrata in vigore del presente decreto; |
5. allarticolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dellistanza di cui al comma 2.»; |
5. identico; |
6. allarticolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dallarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori allanno dellimposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dallAgenzia delle entrate.»; |
6. allarticolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dallarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori allanno dellimposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dallAgenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.». |
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi allimposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno lobbligo di richiedere lapposizione del visto di conformità di cui allarticolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui allarticolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui allarticolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui allarticolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui allarticolo 2409-bis del codice civile, attestante lesecuzione dei controlli di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164. Linfedele attestazione dellesecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta lapplicazione della sanzione di cui allarticolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per ladozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per lanno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dallanno 2010; |
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi allimposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno lobbligo di richiedere lapposizione del visto di conformità di cui allarticolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui allarticolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui allarticolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui allarticolo 2409-bis del codice civile, attestante lesecuzione dei controlli di cui allarticolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Linfedele attestazione dellesecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta lapplicazione della sanzione di cui allarticolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per ladozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per lanno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dallanno 2010; |
8. allarticolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dallarticolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»; |
8. allarticolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»; |
b)
incremento delle compensazioni fiscali: |
b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali, allarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1º gennaio 2010, fino a 700.000 euro.». |
|
|
Articolo 11. |
Articolo 11. |
(Analisi e studi economico-sociali) |
(Analisi e studi economico-sociali) |
1. I sistemi informativi del Ministero delleconomia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e lutilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nellambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali. |
1. I sistemi informativi del Ministero delleconomia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e lutilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nellambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali. |
|
Articolo 11-bis. |
|
(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva) |
|
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) allarticolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
|
«2-bis. Lautorizzazione allesercizio dellattività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui allarticolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dellautorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»; |
|
b) allarticolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: |
|
«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dellarticolo 28». |
|
Articolo 11-ter. |
|
(Sportello unico per le attività produttive) |
|
1. Allarticolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche lautorità amministrativa competente,» sono soppresse. |
|
Art. 11-quater. |
|
(Addizionale sulla produzione
e vendita di materiale pornografico |
|
1. Per lattuazione delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dellarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra lAgenzia delle entrate, il Dipartimento per linformazione e leditoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni. |
|
2. Le maggiori entrate derivanti dallattuazione dellarticolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dellarticolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo. |
Titolo II |
Titolo II |
INTERVENTI ANTIEVASIONE |
INTERVENTI ANTIEVASIONE |
Articolo 12. |
Articolo 12. |
(Contrasto ai paradisi fiscali) |
(Contrasto ai paradisi fiscali) |
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare lattuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. |
1. Identico. |
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dallarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. |
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dallarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. |
3. Al fine di garantire la massima efficacia allazione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie allestero, lAgenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per lacquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale. |
3. Identico. |
|
3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere allestero, lAgenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite dintesa con il Comando generale della guardia di finanza. |
|
3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dallarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui allarticolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. |
Articolo 13. |
Articolo 13. |
(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali) |
(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali) |
1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali laccesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: |
1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali laccesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel TUIR sono apportate le seguenti modifiche: |
a) allarticolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) la società o altro ente non residente svolga uneffettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative questultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»; |
a) identica; |
b) allarticolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dallinvestimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o lente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o lente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»; |
b) allarticolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dallinvestimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o lente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o lente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»; |
c) allarticolo 167, dopo lultimo comma, sono aggiunti i seguenti: |
c) identica; |
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nellipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: |
|
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; |
|
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dallinvestimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o lente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o lente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. |
|
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che linsediamento allestero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare lamministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.»; |
|
d) nellarticolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui allarticolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con lesclusione di quanto disposto al comma 8-bis». |
d) identica. |
|
Articolo 13-bis. |
|
(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato) |
|
1. È istituita unimposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali: |
|
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza losservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; |
|
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti allUnione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dellUnione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. |
|
2. Limposta si applica come segue: |
|
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite; |
|
b) con unaliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. |
|
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dellimposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale. |
|
4. Leffettivo pagamento dellimposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui allarticolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. |
|
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dellAgenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per lattuazione del presente articolo. |
|
6. Limposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010. |
|
7. Allarticolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»; |
|
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50». |
|
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad unapposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate allarticolo 16, comma 3. |
Articolo 14. |
Articolo 14. |
(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti) |
(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti) |
1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dallappartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dallimponibile complessivo mediante applicazione di unimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dellimposta regionale sulle attività produttive, con laliquota del 6 per cento. |
1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dallappartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare lindipendenza finanziaria e istituzionale della Banca dItalia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dallimponibile complessivo mediante applicazione di unimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dellimposta regionale sulle attività produttive, con laliquota del 6 per cento, entro limporto massimo di 300 milioni di euro. |
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo di imposta, limposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. |
2. Limposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta. |
|
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dellimporto della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata allimposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre allimponibile complessivo delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive. Limposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni. |
3. Limposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per laccertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
4. Limposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per laccertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca dItalia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire lindipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, su conforme parere della Banca dItalia. |
|
5. Nel caso in cui, a seguito dellapplicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per lanno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso ladozione di ulteriori misure ai sensi dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
Articolo 14-bis. |
|
(Finanziamento del sistema informatico
di controllo della tracciabilità |
|
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nellarticolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dellarticolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dallarticolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dellarticolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi allistituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché lentità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo. |
Articolo 15. |
Articolo 15. |
(Potenziamento della riscossione) |
(Potenziamento della riscossione) |
1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui allarticolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, lAmministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare limporto delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire allINPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. |
1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui allarticolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, lAmministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare limporto delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire allINPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dellarticolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati. |
2. Allarticolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In questultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti dimposta ai sensi dellarticolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare allatto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate.». |
2. Allarticolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In questultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti dimposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare allatto del pagamento delle somme la ritenuta dacconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate.». |
3. Allarticolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e». |
3. Identico. |
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. |
4. Identico. |
5. Allarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato. |
5. Identico. |
6. Allarticolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dellimposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dallarticolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». |
6. Allarticolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dellimposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dallarticolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». |
7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dallAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dallindicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile delladozione dellatto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. |
7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dallAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dallindicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile delladozione dellatto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. |
8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7. |
8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7. |
|
8-bis. Al comma 1 dellarticolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine lAgenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni». |
|
8-ter. Per lapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, lAgenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. |
|
8-quater. Il comma 7 dellarticolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: |
|
«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dellarticolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dellagente della riscossione che ha in carico il ruolo. Questultimo può procedere allesecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dallarticolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni». |
|
8-quinquies. Al primo comma dellarticolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente: |
|
«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare dintesa con lAutorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dellaccertamento dellAgenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge». |
|
8-sexies. Al secondo comma dellarticolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: |
|
«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare dintesa con lAutorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dellaccertamento dellAgenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge». |
|
8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dalladozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dellautotrasporto, previste dallarticolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per lanno 2009, un credito dimposta corrispondente a quota parte dellimporto pagato quale tassa automobilistica per lanno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito dimposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito dimposta è usufruibile in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dellimponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. |
|
8-octies. Allarticolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: |
|
«7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione allAgenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente». |
|
8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dellarticolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dellautotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delleconomia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. |
|
8-decies. Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nellambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e lanalisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per lesercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dellArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione. |
|
8-undecies. Allarticolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari». |
|
8-duodecies. Gli uffici dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelladempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili. |
|
8-terdecies. Allarticolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
|
«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dallAgenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dallINPS a seguito delle attività ispettive». |
|
8-quaterdecies. Allarticolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni»; |
|
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «lesercente a qualsiasi titolo i»; |
|
c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse; |
|
d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile lidentificazione dei soggetti che hanno commesso lillecito, sono»; |
|
e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, lesercente a qualsiasi titolo i»; |
|
f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: |
|
«4-bis. LAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, laccertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1». |
|
8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare lefficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa lingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per ladozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento: |
|
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata; |
|
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale; |
|
c) di un aggio per lagente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella. |
|
8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dellatto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante linvio di apposita comunicazione. |
|
8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi alloperazione. |
|
8-duodevicies. Lavvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa lingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso. |
|
Articolo 15-bis. |
|
(Disposizioni in materia di giochi) |
|
1. Allarticolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
|
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui allarticolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dallarticolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni». |
|
2. Allarticolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro». |
|
3. Leventuale esclusione da responsabilità di cui allarticolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui allarticolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto allobbligo di segnalazione allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. |
|
4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui allarticolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica. |
|
5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dellarticolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo. |
|
Articolo 15-ter. |
|
(Piano straordinario di contrasto del gioco illegale) |
|
1. Il Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale. |
|
2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito comitato, presieduto dal Direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dellArma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il comitato, che può avvalersi dellausilio della società SOGEI Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo princípi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sullintero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal comitato allattività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. |
|
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato unapposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dallordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dallattività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e lelaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2. |
PARTE II |
PARTE II |
BILANCIO PUBBLICO |
BILANCIO PUBBLICO |
Articolo 16. |
Articolo 16. |
(Flussi finanziari) |
(Flussi finanziari) |
1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dallarticolo 5, dallarticolo 7, dallarticolo 19, comma 4, dallarticolo 24, commi 74 e 75, e dallarticolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per lanno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per lanno 2010, a 2.469 milioni di euro per lanno 2011 e a 336 milioni di euro per lanno 2012, si provvede: |
1. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dallarticolo 5, dallarticolo 7, dallarticolo 19, comma 4, dallarticolo 24, commi 74 e 76, e dallarticolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per lanno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per lanno 2010, a 2.469 milioni di euro per lanno 2011, a 336 milioni di euro per lanno 2012, a 275 milioni di euro per lanno 2013, a 315 milioni di euro per lanno 2014, a 478 milioni di euro per lanno 2015, a 652 milioni di euro per lanno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2017, si provvede: |
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dallarticolo 5, dallarticolo 10, dallarticolo 12, dallarticolo 13, dallarticolo 14, dallarticolo 15, dallarticolo 21 e dallarticolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per lanno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per lanno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per lanno 2011, e a 336 milioni di euro per lanno 2012; |
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dallarticolo 5, dallarticolo 12, commi 1 e 2, dallarticolo 13, dallarticolo 14, dallarticolo 15, commi 2 e 7, dallarticolo 21 e dallarticolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per lanno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per lanno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per lanno 2011, a 336 milioni di euro per lanno 2012, a 275 milioni di euro per lanno 2013, a 315 milioni di euro per lanno 2014, a 478 milioni di euro per lanno 2015, a 652 milioni di euro per lanno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2017; |
b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dallarticolo 10, dallarticolo 16, dallarticolo 19, dallarticolo 20, dallarticolo 22 e dallarticolo 25, pari 107,1 milioni di euro per lanno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per lanno 2011; |
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dallarticolo 10, dallarticolo 20 e dallarticolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per lanno 2009, a 607,1 milioni di euro per lanno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per lanno 2011; |
c) quanto a 10 milioni di euro per lanno 2009, mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. |
c) identica. |
2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per lanno 2009, di 3,4 milioni di euro per lanno 2010, di 3,9 milioni di euro per lanno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per lanno 2012 mediante lutilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello stesso. |
2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per lanno 2009, di 203,4 milioni di euro per lanno 2010, di 3,9 milioni di euro per lanno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per lanno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per lanno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per lanno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per lanno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per lanno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2017, mediante lutilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo. |
|
2-bis. Per le medesime finalità perseguite nellanno 2008, la dotazione del fondo di cui allarticolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per lanno 2009. |
|
2-ter. Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per lanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui allarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. |
|
2-quater. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, allattuazione della manovra di bilancio per lanno 2010 e seguenti. |
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, allattuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti. |
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. |
4. Identico. |
|
Articolo 16-bis. |
|
(Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue) |
|
1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui allarticolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attività di cui allarticolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate. |
Articolo 17. |
Articolo 17. |
(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti) |
(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti) |
1. Allarticolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; |
a) identica; |
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con lapprovazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». |
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con lapprovazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». |
2. Allarticolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per lattuazione del programma di Governo e il Ministro delleconomia e delle finanze». |
2. Identico. |
3. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e linnovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dallanno 2009, nella misura complessivamente indicata dallarticolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. |
3. Identico. |
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dellarticolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dellinvarianza degli effetti sullindebitamento netto della pubblica amministrazione. |
4. Identico. |
|
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per lespressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per lespressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. |
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire lintegrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3. |
5. Identico. |
6. Allarticolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: |
6. Identico. |
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; |
|
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonchè il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.». |
|
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dallattuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. |
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dallattuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dellarticolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dellAgenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente. |
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero delleconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nellelenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui allarticolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nellelenco adottato dallISTAT ai sensi del comma 5 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui allarticolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dallarticolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo. |
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dallarticolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo. |
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui allarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui allarticolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dellarticolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui allarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui allarticolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e allarticolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in ununione ai sensi dellarticolo 32 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. |
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui allarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio lesperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui allarticolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui allarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio lesperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui allarticolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui allarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta allatto dellassunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. |
12. Identico. |
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11. |
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11. |
14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nellanno 2007, di cui allarticolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. |
Soppresso |
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nellanno 2007, di cui allarticolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. |
15. Identico. |
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui allarticolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. |
16. Identico. |
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nellanno 2008, di cui allarticolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010. |
17. Identico. |
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nellanno 2008, di cui allarticolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. |
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nellanno 2008, di cui allarticolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. |
19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1º gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010. |
19. Lefficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010. |
20. Allarticolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». |
20. Identico. |
21. Allarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. |
21. Allarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dellAutorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente». |
22. Larticolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. |
22. Identico. |
|
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito delladozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. |
|
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui allarticolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. |
23. Allarticolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: |
23. Identico: |
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dallanno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»; |
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»; |
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; |
b) identica; |
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo; |
c) identica; |
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; |
d) identica; |
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: |
e) identica: |
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. |
«5-bis. Identico. |
5-ter. A decorrere dallanno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dellincidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.». |
5-ter. A decorrere dallanno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.». |
24. Agli oneri derivanti dallattuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
24. Agli oneri derivanti dallattuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per lanno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per lanno 2009, mediante lutilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze a valere sullautorizzazione di spesa di cui allarticolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate allentrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per lanno 2009, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2010, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
25. Il termine di cui allarticolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con lapprovazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo. |
25. Larticolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con lacquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e alleventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui allarticolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con lapprovazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo. |
26. Allarticolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: |
26. Identico: |
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dellarticolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»; |
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dellarticolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»; |
b) il comma 3 è così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi nellutilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nellutilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»; |
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nellutilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nellutilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»; |
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nellambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti lutilizzo dei lavoratori socialmente utili.»; |
c) identica; |
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni previste dallarticolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui allarticolo 36, comma 1, lettera b).». |
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dallarticolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui allarticolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto». |
27. Allarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo lultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dallarticolo 36, comma 3, del presente decreto.». |
27. Identico. |
28. Allarticolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dellamministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente: |
28. Identico. |
«c-bis) ovvero quando lautore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative allutenza personale di posta elettronica certificata di cui allarticolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». |
|
29. Dopo larticolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: |
29. Identico: |
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito lindice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, lelenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per linvio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. |
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). 1. Identico. |
2. Per la realizzazione e la gestione dellindice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dellindice è affidato al Centro Nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). |
2. Per la realizzazione e la gestione dellindice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dellindice è affidato al CNIPA. |
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dellindice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dellindice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dellattribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». |
3. Identico». |
30. Allarticolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: |
30. Identico: |
«f-bis) atti e contratti di cui allarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; |
«f-bis) atti e contratti di cui allarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; |
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;». |
f-ter) identica». |
|
30-bis. Dopo il comma 1 dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente: |
|
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità». |
|
30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano lazione per il risarcimento del danno allimmagine subíto dallamministrazione nei soli casi previsti dallarticolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende leffettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dallarticolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dellarticolo 2043 del codice civile. Lazione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. |
|
30-quater. Allarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dallemanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»; |
|
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dallamministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,». |
|
30-quinquies. Allarticolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e». |
31. Al fine di garantire la coerenza nellunitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonchè sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. |
31. Identico. |
32. Allarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma: |
32. Identico. |
«46-bis. Nelle more dellemanazione del regolamento di cui allarticolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto delladvisor finanziario previsto nellambito del piano di rientro di cui allarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero delleconomia e delle finanze.». |
|
33. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, lEnte nazionale per laviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dellavanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. |
33. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, lEnte nazionale per laviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dellavanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. |
34. Entro il 31 luglio 2009, lENAC comunica lentità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative allanno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. |
34. Identico. |
|
34-bis. Al fine di incentivare ladeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sullutilizzo di capitali di mercato del gestore, lEnte nazionale per laviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per lintera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione. |
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dellarticolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi allutilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. |
35. Identico. |
|
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009. |
|
35-ter. Al fine di assicurare loperatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alleccezionale impegno connesso allemergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per lanno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, lacquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. |
|
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per lanno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. |
|
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dellattività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dallanno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato allesterno, di cui allarticolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
|
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate allemergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata lassunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nellambito delle graduatorie di cui al comma 4 dellarticolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nellambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dellarticolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. |
|
35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per lanno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. |
|
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dellIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui allarticolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate allorgano di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nellambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dellISPRA è nominato con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro delleconomia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero delleconomia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. |
|
35-novies. Il comma 11 dellarticolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
|
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dellanzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nellesercizio dei poteri di cui allarticolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze, dellinterno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dellarticolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa». |
|
35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dellanzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dellarticolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dellanzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. |
|
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per lacquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito dimposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti allAgenzia delle entrate, fornendo allAgenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. |
|
35-duodecies. Il credito dimposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dellimponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. |
Articolo 18. |
Articolo 18. |
(Tesoreria statale) |
(Tesoreria statale) |
1. Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per lutilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. |
1. Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nellelenco adottato dallISTAT ai sensi dellarticolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per lutilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. |
2. Con uno o più decreti del Ministro delleconomia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti leventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per lattuazione del presente comma. Il tasso dinteresse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro. |
2. Identico. |
3. Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per lintegrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione. |
3. Identico. |
4. Con separati decreti del Ministro delleconomia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorità indipendenti nonchè degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale. |
4. Con separati decreti del Ministro delleconomia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nellelenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale. |
Articolo 19. |
Articolo 19. |
(Società pubbliche) |
(Società pubbliche) |
1. Allarticolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente: |
1. Allarticolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente: |
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per lamministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.». |
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per lamministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellinterno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per lassoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica». |
2. Allarticolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Allarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: |
a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»; |
a) identica; |
b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale». |
soppressa |
3. Larticolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue: |
3. Identico: |
a) la rubrica dellarticolo è sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia Linee aeree italiane S.p.A.»; |
a) identica; |
b) il comma 1 è abrogato; |
b) identica; |
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»; |
c) identica; |
d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero delleconomia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nellultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato allosservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;»; |
d) identica; |
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»; |
e) identica; |
f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per lanno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nellanno 2010»; |
f) identica; |
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»; |
g) identica; |
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; |
h) identica; |
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»; |
i) identica; |
j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»; |
j) identica; |
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; |
k) identica; |
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»; |
l) identica; |
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»; |
m) identica; |
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»; |
n) identica; |
o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; |
o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; |
p) è abrogato il comma 8; |
p) identica; |
q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dellarticolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»; |
q) identica; |
r) è abrogato il comma 10. |
r) identica. |
4. Ai fini dellammissione ai benefici di cui allarticolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per lanno 2010. |
4. Ai fini dellammissione ai benefici di cui allarticolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per lanno 2010. |
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dellamministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. |
5. Identico. |
6. Larticolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nellambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria. |
6. Identico. |
7. Larticolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
7. Larticolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dallarticolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente: |
«b) prevedere che previa delibera dellassemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dellorgano di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dellarticolo 2389, comma 3, del codice civile;». |
«b) prevedere che previa delibera dellassemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dellorgano di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dellarticolo 2389, terzo comma, del codice civile;». |
8. Larticolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
8. Larticolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dallarticolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente: |
«d) prevedere che lorgano di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dellarticolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);». |
«d) identica». |
|
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009. |
9. Larticolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. |
9. Identico. |
|
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dellinfrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dellintegrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alladeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare lattuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso lequivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dallapplicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma - parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dallapplicazione della presente disposizione. |
10. Larticolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.». |
10. Identico. |
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro delleconomia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui allarticolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dallarticolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116. |
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro delleconomia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui allarticolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dellarticolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
12. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dellarticolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
12. Il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dellarticolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
13. Allarticolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonchè dai provvedimenti di attuazione dellarticolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326». |
13. Identico. |
|
13-bis. Le risorse rivenienti dallautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dallautorizzazione di spesa di cui allarticolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per lesercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nellanno 2009 e allammodernamento della flotta dellintero Gruppo e alladeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nellesercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID) |
|
13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare allentrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero. |
Articolo 20. |
Articolo 20. |
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile) |
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile) |
1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dellINPS quale componente effettivo. In ogni caso laccertamento definitivo è effettuato dallINPS. Ai fini dellattuazione del presente articolo lINPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero delleconomia e delle finanze allINPS. |
1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dellINPS quale componente effettivo. In ogni caso laccertamento definitivo è effettuato dallINPS. Ai fini dellattuazione del presente articolo lINPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero delleconomia e delle finanze allINPS. |
2. LINPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica larticolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. |
2. Identico. |
3. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate allIstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dallente medesimo. LIstituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. |
3. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate allINPS, secondo modalità stabilite dallente medesimo. LIstituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. |
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate allINPS le attività relative allesercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con lINPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per lerogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile. |
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate allINPS le attività relative allesercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con lINPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per lerogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile. |
5. Allarticolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni: |
5. Allarticolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: |
a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»; |
a) identica; |
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dellAvvocatura dello Stato, ai sensi dellarticolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»; |
b) identica; |
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dellarticolo 102 del codice di procedura civile e»; |
c) identica. |
|
5-bis. Dopo il comma 6 dellarticolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: |
d) è aggiunto, infine il seguente comma: |
|
«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico dufficio, alle indagini assiste un medico legale dellente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dellINPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dellarticolo 194 del codice di procedura civile. Nellipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1º aprile 2007 a carico del Ministero dellEconomia e delle Finanze o del medesimo in solido con lINPS, allonere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque lINPS.». |
«6-bis. Identico». |
6. Entro trenta giorni dallentrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dellinvalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. |
6. Entro trenta giorni dallentrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dellinvalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Articolo 21. |
Articolo 21. |
(Rilascio di concessioni in materia di giochi) |
(Rilascio di concessioni in materia di giochi) |
1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per lesercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente laggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, nellambito della quale valore prioritario è attribuito: |
1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei princìpi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per lesercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente laggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica. |
a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nellanno 2009 e a 100 milioni di euro per lanno 2010; |
(Si veda il comma 3, lettere da a) a c)) |
b) al ribasso dellaggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita; |
|
c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita; |
|
d) allofferta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e laffidabilità del sistema di pagamento delle vincite; |
|
e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento. |
|
|
2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento. |
(Si veda il comma 1, alinea, secondo periodo, e lettere a), c) e d)). |
3. La selezione concorrenziale per laggiudicazione della concessione è basata sul criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, nellambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri: |
|
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nellanno 2009 e a 300 milioni di euro nellanno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari; |
|
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite; |
|
c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi. |
2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dellandamento della gestione da parte dellamministrazione concedente, da esprimere entro il 1º semestre del 5 anno di concessione. |
4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dellandamento della gestione da parte dellamministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione. |
|
5. Per garantire il mantenimento dellutile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dellattuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che questultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione. |
|
6. La gestione e lesercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica. |
|
7. Per garantire lesito positivo della concreta sperimentazione e dellavvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui allarticolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dallarticolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: |
|
a) laffidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati allinstallazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità; |
|
b) laffidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sullaccertamento dei requisiti definiti dallAmministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati allinstallazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; |
|
c) la durata delle autorizzazioni allinstallazione dei videoterminali, previste dallarticolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite. |
|
8. Allarticolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente: |
|
«5) le modalità con cui le autorizzazioni allinstallazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione». |
|
9. Allarticolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 è sostituito dai seguenti: |
|
«5. Al fine di incrementare lefficienza e lefficacia dellazione di contrasto dellillegalità e dellevasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso lintensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dellamministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dallarticolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero delleconomia e delle finanze. Il personale del Ministero delleconomia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive. |
|
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dallarticolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo». |
|
10. Allarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: |
|
«p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nellambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l11 per cento a prelievo erariale e per l1 per cento a compenso dellaffidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente». |
|
11. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dallarticolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta allesito delle citate procedure di selezione. |
|
12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dallestrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, laliquota del prelievo erariale in misura pari all11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dellaffidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate. |
|
13. Il termine di pagamento dellimposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per lanno 2009, al 31 ottobre con riferimento allimposta unica dovuta per il periodo da aprile dellanno precedente a settembre dellanno in corso e, per lanno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento allimposta unica dovuta per il periodo da ottobre dellanno precedente a marzo dellanno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dellanno in corso. |
Articolo 22. |
Articolo 22. |
(Settore sanitario) |
(Settore sanitario) |
1. Allarticolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: |
1. Identico: |
a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009»; |
a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»; |
b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009». |
b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque larticolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre». |
2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni. |
2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti. |
3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui allarticolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e allattività amministrativa dellAgenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per lassistenza farmaceutica territoriale di cui allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dallanno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dallanno 2010. In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato. |
3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui allarticolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e allattività amministrativa dellAgenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per lassistenza farmaceutica territoriale di cui allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dallanno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dallanno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano allentrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. |
|
3-bis. Allarticolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con leccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche». |
4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare lerogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dellIntesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni: |
4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dellarticolo 120 della Costituzione, lerogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell8 febbraio 2002, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dellIntesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni: |
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con lAccordo di cui allarticolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè a provvedere a quanto previsto dallarticolo 1, comma 174 della medesima legge; |
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con lAccordo di cui allarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché a provvedere a quanto previsto dallarticolo 1, comma 174 della medesima legge; |
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero delleconomia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere allesito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dellattivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente lattendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consigli dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dellarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131; |
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero delleconomia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere allesito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dellattivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente lattendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dellarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131; |
c) lanzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente lattuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nellesercizio delle attribuzioni necessarie allattuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui allordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico; |
c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente lattuazione al Commissario nominato ai sensi della medesima lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nellesercizio delle attribuzioni necessarie allattuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui allordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico; |
d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui allarticolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui allarticolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma. |
d) identica. |
5. In sede di verifica sullattuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dellIntesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente allentrata in vigore della presente disposizione. |
5. In sede di verifica sullattuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente allentrata in vigore della presente disposizione. |
6. Per la specificità che assume la struttura indicata dallarticolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nellambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dellassistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dallanno 2009 per lerogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, allarticolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133: a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione dellimporto di 50 milioni di euro; b) le parole da «comprensivi» fino a «15 febbraio 1995» sono soppresse. |
6. Per la specificità che assume la struttura indicata dallarticolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nellambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dellassistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dallanno 2009 per lerogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui allarticolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dellimporto di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse. |
7. Limporto di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dallarticolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dallarticolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6. |
7. Identico. |
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui allAllegato 1, comma 2, lettera b) dellIntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui allarticolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP. |
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui allAllegato 1, comma 2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui allarticolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP. |
|
Articolo 22-bis. |
|
(Compensazione di crediti e debiti
delle regioni |
|
1. Il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con lesclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dallanno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari. |
|
2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente. |
|
Articolo 22-ter. |
|
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento) |
|
1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, allarticolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui allarticolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1º gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento delletà di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto allaccesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere allente di appartenenza la certificazione di tale diritto». |
|
2. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i requisiti di età anagrafica per laccesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati allincremento della speranza di vita accertato dallIstituto nazionale di statistica e validato dallEurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, lincremento delletà pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. |
|
3. Le economie derivanti dallattuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno delleconomia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro per lanno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2011. |
Articolo 23. |
Articolo 23. |
(Proroga di termini) |
(Proroga di termini) |
1. Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,». |
1. Identico. |
2. Allarticolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.». |
2. Identico. |
3. Ai commi 1 e 4 dellarticolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.». |
3. Allarticolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»; |
|
b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009». |
4. Al fine di assicurare lassunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per lanno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2. |
4. Identico. |
5. Allarticolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». |
5. Identico. |
6. Allarticolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». |
6. Allarticolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». |
7. Al comma 14 dellarticolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009». |
7. Identico. |
8. Allarticolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». |
8. Identico. |
9. Il termine stabilito dallarticolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dellarticolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare ladeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dellinterno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per lacquisizione del parere di conformità previsto dallarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti allaccertamento dellottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dellinterno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. |
9. Il termine stabilito dallarticolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dellarticolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare ladeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dellinterno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per lacquisizione del parere di conformità previsto dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti allaccertamento dellottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dellinterno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. |
10. Allarticolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009». |
10. Identico. |
11. Allarticolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi». |
11. Identico. |
12. Allarticolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dallarticolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dellarticolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dellarticolo 355». |
12. Identico. |
13. Allarticolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º ottobre 2009». |
13. Identico. |
14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui allarticolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonchè listanza di cui allarticolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dallautocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma. |
14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui allarticolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché listanza di cui allarticolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dallautocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma. |
|
14-bis. Allarticolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: |
|
«4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010». |
15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, lavvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dellAbruzzo, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse. |
15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, lavvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dellAquila, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse. |
|
15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, lavvio delle procedure per il rinnovo degli organi dellAccademia di belle arti dellAquila e del Conservatorio «Alfredo Casella» dellAquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dellAccademia e del Conservatorio stessi. |
16. Allarticolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dallarticolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi». |
16. Identico. |
17. Il Consiglio della magistratura militare nellattuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dellattuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18. |
17. Identico. |
18. Allarticolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni: |
18. Identico. |
a) al comma 1: |
|
1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari;»; |
|
2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto dintesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare nè può esercitare attività professionale nellinteresse o per conto, ovvero contro lamministrazione militare.»; |
|
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
|
«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui allarticolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»; |
|
c) il comma 2, è sostituito dal seguente: |
|
«2. Lattività e lattuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»; |
|
d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»; |
|
e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»; |
|
2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»; |
|
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dellufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.». |
|
19. È abrogato il comma 604 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17. |
19. Identico. |
20. Il termine di cui allarticolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa lAgenzia Nazionale per la Valutazione dellUniversità e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. |
20. Il termine di cui allarticolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa lAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. |
21. Allarticolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «3l dicembre 2009». |
21. Identico. |
|
21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui allarticolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per lanno 2010. |
|
21-ter. Larticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per lanno 2010. |
|
21-quater. Al comma 3 dellarticolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010». |
|
21-quinquies. Al comma 6 dellarticolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dallarticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4». |
|
21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dellarticolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche. |
|
21-septies. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui allarticolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. |
|
21-octies. Allarticolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari allimposta dovuta». |
|
21-novies. Allarticolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2011». |
|
21-decies. Allarticolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010». |
Articolo 24. |
Articolo 24. |
(Proroga missioni di pace) |
(Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato) |
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C Ministero degli affari esteri della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonché la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nellambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto. |
Soppresso |
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. |
Soppresso |
3. Al personale di cui allarticolo 16 della legge n. 49 del 1987, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta lindennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. |
Soppresso |
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano larticolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché larticolo 3, commi 1 e 5, e larticolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219. |
Soppresso |
5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui allarticolo 1, comma 1, e allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e allarticolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 23. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base allarticolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e allarticolo 1, comma 3, e allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. |
Soppresso |
6. Larticolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dellintero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. Larticolo 1, comma 1, e larticolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dellintero esercizio 2009. |
Soppresso |
7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dallarticolo 1, comma 1, e dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e dallarticolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo. |
Soppresso |
8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nellesercizio di competenza, possono essere impegnate nellesercizio successivo. |
Soppresso |
9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica larticolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. |
Soppresso |
10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dellarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e allarticolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167. |
Soppresso |
11. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per lerogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. |
Soppresso |
12. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati allassistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina |
Soppresso |
13. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per assicurare la partecipazione dellItalia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dellOrganizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). |
Soppresso |
14. È autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta lindennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. |
Soppresso |
15. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per linvio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui allarticolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. |
Soppresso |
16. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta unindennità, detratta quella eventualmente concessa dallOrganizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all80 per cento di quella determinata ai sensi dellarticolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, lindennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione allorgano di vertice del predetto contingente. |
Soppresso |
17. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. |
Soppresso |
18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per lanno 2009 per lattuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. |
Soppresso |
19. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena. |
Soppresso |
20. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per linvio in missione di un funzionario diplomatico con lincarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta unindennità pari all80% di quella determinata ai sensi dellarticolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio allinterno dellIraq. Per lespletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto. |
Soppresso |
21. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76, per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale. |
Soppresso |
22. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di personale militare alladdestramento delle Forze armate serbe per lutilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui allarticolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. |
Soppresso |
23. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dellattività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nellambito della missione integrata dellUnione europea denominata EUJUST LEX, di cui allarticolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonchè alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale. |
Soppresso |
24. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dellItalia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività prioritarie nellambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nellassistenza alla popolazione. |
Soppresso |
25. Nellambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dellarea, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra laltro: |
Soppresso |
a) al sostegno al settore sanitario; |
|
b) al sostegno istituzionale e tecnico; |
|
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo allarea di frontiera tra il Pakistan e lAfghanistan; |
|
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. |
|
26. Per lorganizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonchè le risorse di cui ai commi da 1 a 10. |
Soppresso |
27. Lorganizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite: |
Soppresso |
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo; |
|
b) listituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura (Task Force), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25; |
|
c) listituzione di un comitato di controllo degli interventi. |
|
28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano: |
Soppresso |
a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo; |
|
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili; |
|
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo allinvio in missione del personale, allaffidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui allarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219, nonchè allacquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo. |
|
29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dellarticolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. |
Soppresso |
30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia. |
Soppresso |
31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare lintervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. |
Soppresso |
32. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. |
Soppresso |
33. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso limpiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
34. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui allarticolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
35. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui allarticolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, di seguito elencate: |
Soppresso |
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; |
|
b) Joint Enterprise. |
|
36. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dellUnione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui allarticolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
37. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui allarticolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
38. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dellUnione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui allarticolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
39. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dellUnione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui allarticolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre 2009. |
Soppresso |
40. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dellUnione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui allarticolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
41. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui allarticolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
42. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui allarticolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
43. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dellUnione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui allarticolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
44. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alloperazione militare dellUnione europea denominata Atalanta, di cui allarticolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione alloperazione della NATO per il contrasto della pirateria. |
Soppresso |
45. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per limpiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq. |
Soppresso |
46. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per lallestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente articolo è autorizzata, per lanno 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76. |
Soppresso |
47. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dellarea balcanica, di cui allarticolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
48. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui allarticolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
49. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dellUnione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui allarticolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
50. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui allarticolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
51. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale dellArma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui allarticolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
52. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui allarticolo 3, comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e lefficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno dellimmigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. |
Soppresso |
53. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui allarticolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
54. È autorizzata, a decorrere 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui allarticolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
55. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dellUnione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui allarticolo 3, comma 28, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
56. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui allarticolo 3, comma 30, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
57. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui allarticolo 3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. |
Soppresso |
58. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dellAssociazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani. |
Soppresso |
59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente articolo è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, lindennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: |
Soppresso |
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah; |
|
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonchè al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dellArma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat; |
|
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dellUnione europea in Moldova e Ucraina; |
|
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonchè al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana; |
|
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; |
|
f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. |
|
60. Allindennità di cui al comma 59 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica larticolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
Soppresso |
61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dellarea balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e lindennità speciale, di cui allarticolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dellassegno di lungo servizio allestero. Non si applica larticolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. |
Soppresso |
62. Per il periodo dal 1º luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dellindennità di impiego operativo ovvero dellindennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, lindennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dellindennità di impiego operativo di base di cui allarticolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano larticolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e larticolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
Soppresso |
63. Il personale militare impiegato dallONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce lindennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dellAmministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dallONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati allAmministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dellimporto corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dellindennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. |
Soppresso |
64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa lArma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia sono validi ai fini dellassolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. |
Soppresso |
65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dallarticolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui allarticolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. |
Soppresso |
66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. |
Soppresso |
67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. |
Soppresso |
68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui allarticolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente allattestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nellambito dei servizi resi, nellassolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica. |
Soppresso |
69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui allarticolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni. |
Soppresso |
70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dellArma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono: |
Soppresso |
a) accertata limpossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre lattivazione delle procedure durgenza previste dalla vigente normativa per lacquisizione di forniture e servizi; |
|
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, lesecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, lacquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali darmamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. |
|
71. Nellambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nellambito di attività operative o addestrative propedeutiche allimpiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui allarticolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
Soppresso |
72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dellautorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e delleconomia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze nel caso in cui la confisca è stata disposta dallautorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali dinteresse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione. |
Soppresso |
73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: |
73. Identico. |
a) allarticolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente: |
|
«l) assicura lattuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dellarticolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;»; |
|
b) allarticolo 9: |
|
1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»; |
|
2) al comma 3: |
|
2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»; |
|
2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»; |
|
c) allarticolo 42: |
|
1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse; |
|
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
|
«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).». |
|
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui allarticolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per limpiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dellimpiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per lanno 2009 e di 39,5 milioni di euro per lanno 2010. |
74. Identico. |
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui allarticolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita unindennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dellindennità di ordine pubblico, lindennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per lanno 2009 e a 3,3 milioni di euro per lanno 2010, si provvede, per lanno 2009, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per lanno 2010, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. |
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui allarticolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita unindennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dellindennità di ordine pubblico, lindennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per lanno 2009 e a 3,3 milioni di euro per lanno 2010, si provvede, per lanno 2009, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per lanno 2010, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. |
76. Per le finalità di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 74 e 75, per lanno 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto importo tra le singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo. |
76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro. |
Articolo 25. |
Articolo 25. |
(Spese indifferibili) |
(Spese indifferibili) |
1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per lanno 2009, in soli termini di competenza. |
1. Identico. |
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dallarticolo 1 dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza lapplicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per leffettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate. |
2. Identico. |
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui allarticolo 2, comma 1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. |
3. Identico. |
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui allarticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per lanno 2009, 289 milioni di euro per lanno 2010 e 84 milioni di euro per lanno 2011. |
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui allarticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 256 milioni di euro per lanno 2009, 377 milioni di euro per lanno 2010, 91 milioni di euro per lanno 2011 e 54 milioni di euro per lanno 2012. |
5. Allarticolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per lanno 2009, 190 milioni di euro per lanno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di euro per lanno 2009, 479 milioni di euro per lanno 2010, 84 milioni di euro per lanno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4. |
5. Allarticolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per lanno 2009, 190 milioni di euro per lanno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per lanno 2009, 567 milioni di euro per lanno 2010, 84 milioni di euro per lanno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4. |
|
5-bis. I soggetti di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui allarticolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interesse. |
6. Allarticolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo». |
6. Identico. |
Articolo 26. |
|
(Entrata in vigore) |
|
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
|
Dato a Roma, addì 1º luglio 2009. |
|
NAPOLITANO |
|
Berlusconi Tremonti La Russa Maroni - Alfano |
|
Visto, il Guardasigilli: Alfano |
|