Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 231 del 01/07/2009


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

231a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2009

(Pomeridiana)

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Presidenza della vice presidente MAURO,

indi del presidente SCHIFANI

evice presidente CHITI

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD:Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 15,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,04 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione delle questioni di fiducia poste sugli articoli 1 e 2

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale, il Governo ha posto la questione di fiducia sulla distinta approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ed ha avuto inizio la discussione.

LUMIA (PD). L'ennesimo ricorso al voto di fiducia sul provvedimento in esame maschera il timore di affrontare un serio e costruttivo confronto parlamentare intorno ai temi della sicurezza, soprattutto sulle norme sull'immigrazione clandestina e le ronde civiche, che sono state oggetto di critiche e divisioni anche all'interno della maggioranza. L'introduzione di una serie di misure di contrasto alla criminalità organizzata, seppure ancora limitate e insufficienti, è il risultato dell'azione di sprono e di proposte emendative del Gruppo del Partito Democratico, ad esempio sull'inasprimento del regime carcerario per i boss mafiosi e sul gratuito patrocinio ad esclusiva garanzia dei cittadini meno abbienti. Tuttavia, l'apposizione della questione di fiducia esclude la possibilità di dibattere su altre proposte rilevanti, quali l'innalzamento delle sanzioni amministrative per gli operatori economici che non denunciano il racket mafioso, le norme a tutela dei testimoni di giustizia, l'istituzione dell'Agenzia per i beni confiscati alla mafia e l'estensione della durata delle pene per i reati della criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo IdV).

BOLDI (LNP). Il disegno di legge in esame rappresenta l'ultimo tassello normativo del cosiddetto pacchetto sicurezza e si ispira ai principi enunciati nel Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, approvato un anno fa da tutti i Paesi membri dell'Unione europea. Non si può sottacere quindi che la norma che introduce il reato di immigrazione clandestina è frutto del necessario adeguamento dell'Italia alla normativa europea, fermo restando che l'espulsione dello straniero non può prescindere da una sentenza. Da tale adeguamento consegue anche la previsione che estende il periodo massimo di trattenimento dei clandestini nei centri di identificazione e espulsione. Appaiono inconsistenti le critiche sollevate dall'opposizione intorno al disagio sociale rappresentato dall'impossibilità degli stranieri irregolari di contrarre matrimoni e al conseguente possibile aumento del tasso di criminalità, considerata l'alta percentuale di matrimoni di convenienza e a pagamento. Il provvedimento si ispira invece ad una nuova filosofia dell'immigrazione, volta a respingere gli ingressi irregolari e a cooperare per sostenere lo sviluppo dei Paesi da cui maggiormente provengono i flussi migratori. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

MICHELONI (PD). La questione dei flussi migratori non può essere considerata un problema di ordine pubblico, come testimonia la storia dell'emigrazione del dopoguerra nei Paesi europei, dove si sono privilegiate sane politiche di integrazione e coesione sociale a misure poliziesche e di respingimento. L'impianto delle norme sull'immigrazione non si ispira ai principi della normativa europea, impedendo ogni tentativo di integrazione delle comunità migranti e tracciando un segno indelebile anche sulla società futura. I reiterati proclami in materia di sicurezza lanciati dalla maggioranza e dal Governo, sempre a fini elettorali, uniti ad alcune delle norme più nefaste del provvedimento come quella sulle ronde civiche, trasmettono in Europa l'immagine di un Paese a rischio, con effetti negativi sul turismo e sull'economia. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Longo).

LI GOTTI (IdV). Nonostante la lunga permanenza al Governo dell'attuale maggioranza, dal 2001 al 2006 e nella presente legislatura, i complessi fenomeni connessi all'immigrazione e alla gestione della sicurezza non sono stati efficacemente gestiti. Al contrario, si sono ulteriormente aggravati alcuni dei problemi che afferiscono al comparto della giustizia in conseguenza di una serie di provvedimenti ad personam, come la depenalizzazione del falso in bilancio e il dimezzamento del tempo di prescrizione dei processi, nonché a causa della forte diminuzione delle risorse destinate alle forze di polizia e della pessima gestione del Dicastero da parte del ministro Castelli. Alcune delle misure positive contenute nel provvedimento, in tema di contrasto alla criminalità organizzata, sono in gran parte frutto del lavoro dell'opposizione, mentre è da attribuire alla maggioranza l'inspiegabile soppressione della norma sull'autoriciclaggio. Tuttavia, quella che viene definita la norma bandiera del disegno di legge, ovvero l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, rivela un contenuto irrisorio ed impraticabile, consistente in una cospicua ammenda pecuniaria che l'immigrato non potrà corrispondere e che dovrebbe essere convertita in lavoro sostitutivo. Ma se il clandestino non richiederà di svolgere il lavoro sostitutivo o non potrà farlo, perché essendo irregolare non potrà avere una posizione assicurativa e previdenziale, allora la legge prevede l'applicazione dell'obbligo di permanenza domiciliare: si prevede cioè che sia obbligato a rimanere nella propria residenza i sabati e le domeniche. Queste norme sono una vera e propria presa in giro ai danni dei cittadini, e si tradurranno in un mero aggravio delle spese processuali. Chiede ancora una volta chiarimenti al sottosegretario Mantovano intorno alla falsa stima, trasmessa nel rapporto del Ministero dell'interno, del numero degli stranieri irregolari attualmente soggiornanti in Italia, finalizzata a giustificare l'inadeguata copertura finanziaria della norma. Il provvedimento e la politica del Governo non meritano un voto di fiducia. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

BONFRISCO (PdL). Voterà a favore delle questioni di fiducia poste sull'approvazione di un provvedimento articolato e ricco di contenuti, che prevede tra l'altro misure per contrastare la violenza contro le donne e, concorrendo alla politica complessiva sulla sicurezza, risponde ad una domanda fondamentale dei cittadini. Respingendo le accuse del senatore Li Gotti, rivendica con orgoglio il sostegno ad un Governo che ha adeguato l'ordinamento interno a quello europeo e ha adottato misure che garantiscono alle donne maggiore tranquillità. Ricorda, infine, la meritoria opera dell'ex ministro della giustizia Castelli, che ha tentato di riformare l'ordinamento giudiziario e la normativa sulle intercettazioni telefoniche. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

VALLI (LNP). La sicurezza è il fondamento della democrazia e il provvedimento in esame corrisponde ad una domanda pressante di tutti i cittadini, oltre ad essere condiviso da molti amministratori locali del PD. L'introduzione del reato di ingresso e permanenza illegale, il possesso del permesso di soggiorno quale requisito per accedere ai servizi pubblici, l'attribuzione di poteri agli uffici locali per verificare le condizioni igienico-sanitarie dei domicili dei richiedenti la regolarizzazione, l'istituzione del registro delle persone senza fissa dimora sono norme per contrastare l'immigrazione clandestina analoghe a quelle vigenti in altri ordinamenti europei e costituiscono motivo di scandalo soltanto per una parte dell'opposizione. In qualità di membro della Commissione antimafia è particolarmente orgoglioso delle norme di contrasto della criminalità organizzata, che aumentano i poteri dei prefetti e i controlli sugli appalti pubblici, inaspriscono il regime carcerario per i boss mafiosi, modificano la norma sullo scioglimento delle amministrazioni locali. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

DELLA MONICA (PD). Respinge le accuse della maggioranza che ha imputato al PD una sostanziale indifferenza o inerzia sul tema della sicurezza. E' vero il contrario e lo stesso disegno di legge in materia di sicurezza pubblica recepisce proposte del Gruppo in materia di tutela delle vittime dei reati, misure di prevenzione personale e patrimoniale per contrastare la criminalità organizzata, modifica dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, misure di contrasto dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Il Governo, invece, ha recepito soltanto parzialmente le proposte in materia di violenza contro le donne e, in tema di contrasto dell'immigrazione clandestina, ha previsto norme incostituzionali, discriminatorie e inefficaci, che favoriranno l'economia illegale e la criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo PD). Consegna il testo scritto dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

VICARI (PdL). Voterà la fiducia al Governo, nella convinzione che il pacchetto sicurezza contenga risposte certe e concrete agli impegni assunti dalla maggioranza prima delle elezioni. Sul versante del contrasto della criminalità organizzata, ricorda la nuova disciplina di sequestro dei beni, l'inasprimento del carcere duro per i mafiosi, i maggiori poteri della procura nazionale antimafia, l'obbligo di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici degli imprenditori che abbiano avuto un comportamento omertoso, il divieto di ricandidatura alle successive elezioni degli amministratori di enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa. Sul versante del contrasto dell'immigrazione clandestina ricorda l'importante funzione di prevenzione assicurata dall'accordo con la Libia. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione congiunta delle questioni di fiducia. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,54, è ripresa alle ore 16,05.

Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul tragico incidente di Viareggio e conseguente discussione

MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Dalla visita a Viareggio nei luoghi del disastro è emersa tutta la gravità dell'evento, come pure, d'altro canto, l'eccellente lavoro svolto con dedizione e sacrificio da Vigili del fuoco e dagli uomini della Protezione civile, che hanno provveduto, oltre alle operazioni di recupero delle salme, di soccorso ai feriti e di sgombero, alle procedure di contenimento dei rischi di inquinamento da GPL nei territorio attigui ed al ripristino del tratto ferroviario interessato dal deragliamento. Il primo rapporto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria sembra confermare l'ipotesi, emersa sin dalle prime ore dall'incidente e formulata anche dalle Ferrovie dello Stato, che a determinare il deragliamento del convoglio sia stato il cedimento di un'asse del primo carro, di proprietà della società americana GATX. Le verifiche tecniche sulle strutture incidentate hanno confermato che tutti i parametri relativi alla manutenzione del carrello, al rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose, al peso del convoglio, alla velocità dello stesso risultano essere assolutamente regolamentari. A seguito del tragico incidente, segnala che la circolazione ferroviaria regionale e di media e lunga percorrenza sta subendo deviazioni e ritardi, cui si è cercato sin da subito di sopperire con l'attivazione di strumenti di circolazione alternativa, sui quali gli utenti possono avere informazioni grazie al numero verde ed ai notiziari dedicati che sono stati attivati allo scopo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato immediatamente una commissione d'inchiesta composta da ingegneri al fine di condurre tutti gli accertamenti del caso e il Governo si è impegnato a provvedere integralmente alle spese per la ricostruzione delle palazzine e delle strutture distrutte. Per quanto attiene alle responsabilità dei vertici delle Ferrovie dello Stato, ricorda che questi furono nominati dal precedente Governo e godono anche della stima dell'attuale e che l'Agenzia per la sicurezza ferroviaria ha sempre svolto un'adeguata azione di controllo e di verifica. Necessitano di una smentita anche le critiche mosse alla erogazione e alla gestione delle risorse in questo settore, in quanto il Ministero ha sempre privilegiato la sicurezza degli impianti rispetto ad ogni altro investimento. Esprimendo soddisfazione per la presenza trasversale delle istituzioni ad ogni livello sui luoghi del disastro, rinnova la solidarietà ed il cordoglio da parte del Governo per le vittime, il cui numero sembra purtroppo destinato a salire. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori D'Alia e Astore).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Esprime apprezzamento per la prontezza con la quale il Ministro è intervenuto per informare l'Assemblea del Senato sul tragico incidente di Viareggio. Colpisce, tuttavia, il fatto che un sinistro avvenuto su una rete locale possa paralizzare l'intera rete ferroviaria nazionale, il che induce a ritenere urgente una riflessione sullo stato generale del sistema dei trasporti ferroviari italiani. Occorre fare chiarezza sulla normativa vigente sulla sicurezza, la quale deve essere stringente e rigorosamente applicata. Pur senza intendere muovere critiche ai vertici delle Ferrovie dello Stato, soprattutto prima di aver raccolto elementi più precisi, è fondamentale l'individuazione delle responsabilità ed in tal senso è apprezzabile l'iniziativa del Ministero di nominare una commissione di inchiesta sull'accaduto, la cui attività dovrà proseguire nel tempo, anche una volta trascorsa la prima ondata emotiva suscitata dalla drammaticità dell'evento. Per tutti gli aspetti che ancora necessitano un chiarimento, il Gruppo UDC-SVP-Autonomie si limita a prendere atto dell'informativa resa e si riserva di esprimere giudizi solo alla luce dei nuovi elementi che emergeranno. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

DE TONI (IdV). A nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, ringrazia il Ministro per l'informativa resa all'Assemblea del Senato. Nonostante i chiarimenti forniti, tuttavia, permangono punti oscuri sulla vicenda, soprattutto relativi alle responsabilità per l'attuale stato dell'intero sistema ferroviario italiano. Non si conosce, ad esempio, l'entità delle risorse effettivamente finalizzate alla sicurezza delle reti, né quali interventi urgenti siano stati adottati per adeguare il servizio ferroviario a standard moderni di efficienza e sicurezza: occorre anzi rilevare che i fondi stanziati dal Governo Prodi a tale scopo sono stati pesantemente tagliati dalla finanziaria per il 2009. Appare inaccettabile che si privilegino gli investimenti per l'implementazione tecnologica dell'Alta velocità e si trascurino invece gli interventi sulla rete dei trasporti locali di merci e passeggeri. È auspicabile che sia tenuta sempre alta l'attenzione verso la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che usufruiscono dei servizi ferroviari e che l'inchiesta della commissione ministeriale inizi rapidamente i propri lavori, in sinergia con la magistratura, per individuare eventuali responsabilità in capo ai vertici delle Ferrovie dello Stato. (Applausi dal Gruppo IdV).

MURA (LNP). In attesa che le conclusioni cui perverranno le inchieste sul disastro ferroviario di Viareggio mettano in luce eventuali carenze nei sistemi di sicurezza e di manutenzione del sistema ferroviario, attestata la regolarità dello stato di manutenzione del carrello che cedendo ha trascinato con sé l'intero convoglio fuori dalle rotaie e verificato il rispetto di tutti i parametri previsti dalla normativa, sarà necessario verificare l'adeguatezza della normativa in materia ed eventualmente intervenire su di essa perché risulti più stringente. Secondo i dati ad oggi disponibili, nel trasporto su rotaia l'incidenza di sinistri è più bassa e l'obiettivo da perseguire è quello della piena sicurezza, compresa quella delle popolazioni che risiedono nei territori dove transitano convogli di merci pericolose. Il Parlamento dovrà intervenire in tal senso ed eventualmente promuovere modalità alternative per il trasporto merci nel Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).

FILIPPI Marco (PD). Il problema della sicurezza del sistema ferroviario italiano non deve essere assolutamente trascurato, soprattutto considerando l'alto numero di convogli che trasportano merci pericolose nel Paese, che rappresentano un quotidiano rischio di cui la popolazione è all'oscuro. Si deve creare una maggiore consapevolezza su tali rischi ed estendere eventualmente al trasporto di merci pericolose su rotaia la direttiva comunitaria «Seveso 2», concernente il controllo dei rischi da incidente rilevante. È fondamentale che il livello di attenzione su queste tematiche non si abbassi una volta trascorsa l'ondata emotiva e se per la perdita di vite umane non si può fare molto più che esprimere solidarietà e vicinanza non formale, il Governo ha il potere e il dovere di agire per il futuro mettendo in campo ogni intervento possibile sulla sicurezza delle strutture, per la formazione costante degli operatori e con l'applicazione di un quadro normativo rigoroso. A tale riguardo il Gruppo del Partito Democratico presenterà una mozione per sollecitare la piena operatività dell'Agenzia per la sicurezza ferroviaria. È senz'altro apprezzabile la prontezza di reazione del Governo in questo frangente, ma si avverte la necessità di una intera sessione di lavori parlamentari dedicata alla tematica della sicurezza nella mobilità delle merci e dei passeggeri in Italia. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

BALDINI (PdL). Nel ringraziare il ministro Matteoli per la tempestiva informativa, esprime il più vivo cordoglio alle famiglie delle vittime coinvolte nella tragedia, auspicando una rapida guarigione per i feriti. Giudica positivamente l'istituzione di un'apposita commissione di inchiesta, nonché il lavoro serio che sta svolgendo la magistratura, ritenendo che sia necessario procedere ad una rivisitazione della normativa sulla sicurezza dei trasporti ferroviari nel caso in cui si appuri che essa è inadeguata, oppure all'individuazione dei responsabili del disastro qualora esso sia stato causato da negligenza. Conclude quindi sollecitando il commissario europeo Tajani a porre con forza in ambito comunitario l'esigenza di norme più efficaci e più idonee a garantire adeguati standard di sicurezza. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi).

CIARRAPICO (PdL). Chiede al Governo se e quale contestazione è stata mossa all'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, il quale è responsabile ultimo del funzionamento e della sicurezza del trasporto ferroviario, anche quando esso sia praticato facendo ricorso - come è sembrato giustificarsi il dottor Moretti - a mezzi esteri.

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino alle ore 17,15.

La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 17,15.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733-B
e delle questioni di fiducia

PRESIDENTE. Procede alla votazione nominale con appello dell'articolo 1, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Presidenza del vice presidente CHITI

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'articolo 1 del disegno di legge 733-B. Risultano conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti e ordini del giorno presentati all'articolo.

PRESIDENTE. Come convenuto, sospende la seduta fino alle 18,30.

La seduta, sospesa alle ore 18,06, è ripresa alle ore 18,30.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Con votazione nominale con appello ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'articolo 2 del disegno di legge 733-B. (Applausi dal Gruppo PdL). Sono conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati all'articolo.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta del disegno di legge n. 733-B alla seduta antimeridiana di domani.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che, per intese intercorse con i Gruppi, lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo previsto per la seduta pomeridiana sarà anticipato al termine della votazione finale del disegno di legge n. 733-B. La seduta pomeridiana di domani pertanto non avrà luogo.

Su argomenti specifici

(Trattamento collaboratori dei senatori - Sollecito risposta a interrogazioni - Riconoscimento Dolomiti quale Patrimonio dell'umanità)

PARDI (IdV). Come stabilito dal Consiglio di Presidenza del Senato, ciascun senatore, alla data di ieri, avrebbe dovuto depositare il contratto di lavoro stipulato con i propri collaboratori. Si ha notizia che il termine sarebbe stato prorogato al 30 settembre poiché numerosi senatori non avrebbero adempiuto alla procedura. Chiede chiarimenti a fronte di tale inadempienza, che pare motivata dal fatto che tali contratti non esistano affatto.

Presidenza del vice presidente CHITI

MALAN (PdL). La delibera richiamata dal senatore Pardi, che introduce una nuova disciplina per l'accredito dei collaboratori dei senatori, è effettivamente in vigore alla data odierna e vale per ogni nuova collaborazione. La proroga è stata stabilita per i rapporti di collaborazione già in essere al fine di consentire ai senatori di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla delibera originaria, a fronte dei quali sono insorti dubbi in merito ai casi di specie via via esaminati.

MASCITELLI (IdV). Sollecita la risposta da parte del Ministro della sanità a due interrogazioni presentate nei mesi scorsi, la 3-00538, relativa all'attività del commissario ad acta per il sistema sanitario abruzzese, e la 3-00780, relativa alla grave situazione dei dipendenti di un gruppo privato coinvolto dallo scandalo sulla sanità abruzzese, i quali non percepiscono da mesi alcuna retribuzione.

SANTINI (PdL). In qualità di vice Presidente vicario del Gruppo "Amici della montagna" del Parlamento ricorda all'Assemblea che nella serata odierna si terrà un evento presso la Camera dei deputati per celebrare il riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Peterlini).

LUMIA (PD). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-00663, riguardante le procedure di reclutamento nelle università e negli enti di ricerca; in tale materia è intervenuto il decreto-legge n. 180 del 2008 che, modificando le modalità di formazione delle commissioni esaminatrici per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori, le ha nei fatti bloccate ed è pertanto urgente un tempestivo intervento del Governo.

PRESIDENTE. Nell'esprimere compiacimento per il riconoscimento attribuito alle Dolomiti da parte dell'UNESCO, rassicura i senatori Mascitelli e Lumia che la Presidenza del Senato solleciterà il Governo a dare risposta quanto prima alle interrogazioni segnalate. In relazione alla vicenda sollevata dal senatore Pardi, precisa che la decisione di mantenere validi fino al 30 settembre prossimo tutti i tesserini dei collaboratori è riconducibile all'esigenza di garantire tempi congrui per il completamento di alcune procedure amministrative. Comunica infine che dalla prossima settimana sarà a disposizione un consulente del lavoro per tutti i senatori bisognosi di un parere sulla regolamentazione dei contratti dei propri collaboratori.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 2 luglio.

La seduta termina alle ore 19,40.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,02).

Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 15,04).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,04)

Seguito della discussione e approvazione delle questioni di fiducia poste sugli articoli 1 e 2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 733-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale, il Governo ha posto tre distinte questioni di fiducia sull'approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ed ha avuto inizio la discussione congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, la questione di fiducia che avete posto al disegno di legge sulla sicurezza, in realtà, corrisponde ad una sfiducia che serpeggia al vostro interno: anche sulla sicurezza siete profondamente divisi e temete i lavori parlamentari, le proposte, gli emendamenti e tutto il lavoro che limpidamente si potrebbe fare qui in questa solenne Aula al servizio del Paese. Ponete la questione di fiducia perché avete paura che il filo che vi unisce si spezzerebbe facilmente, le contraddizioni presenti al vostro interno emergerebbero con grande facilità e si svelerebbero soprattutto i limiti sulle due questioni che di fatto caratterizzano questo disegno di legge: la previsione del reato di immigrazione clandestina e tutto quello che fa da corollario all'intervento per contrastarlo; la vostra scelta di affidare - ahimè! - il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini alle ronde.

Avete più volte richiamato, per far gradire al Paese e digerire all'opinione pubblica tutto questo, le norme contenute nel disegno di legge sulla lotta alle mafie. Eppure, anche su questo tema un lavoro parlamentare, un lavoro senza la mannaia del voto di fiducia avrebbe messo nelle condizioni di fare bene, di arricchire quelle poche norme contenute e di fare quel salto di qualità che ancora nel nostro Paese non si è fatto, proprio su questo tema che invece è la vera priorità e intorno al quale dovrebbe qualificarsi un moderno sistema di sicurezza.

Avete utilizzato e richiamato alcune norme contenute nel disegno di legge per impedire che si possa avanzare una critica ferrea e seria intorno ai grandi buchi e limiti in esso contenuti. Rivendichiamo, con orgoglio e con lucidità, il fatto che in questa legislatura siamo riusciti in Parlamento a svegliare il Governo su alcune norme antimafia. Ricordo il dibattito, qui in Aula, sulla durata delle pene, sull'articolo 416-bis. Il Governo aveva prima espresso parere contrario, ma poi, in Aula, si riuscì a correggere insieme il testo, nel lavoro parlamentare, e a fare aumentare i minimi e i massimi della durata delle pene di due anni.

Lo stesso si verificò per il gratuito patrocinio. Il Governo dapprima aveva espresso un parere contrario, ma poi, in Aula, nel corso dei lavori parlamentari e grazie ai nostri emendamenti, si riuscì a fare approvare una norma che spazzò via quella vergognosa utilizzazione del nobile istituto del gratuito patrocinio, pensato a favore delle persone emarginate, povere e senza reddito, per poter fornire loro un servizio alla difesa adeguato e civile, e utilizzato invece dai boss mafiosi, Bernardo Provenzano in testa.

Sul testo vi sono interventi su alcune norme, come ad esempio l'articolo 41-bis: lì, con il nostro lavoro, vi abbiamo incalzato e siamo riusciti, prima in Commissione e poi in Aula al Senato, a far compiere un passo in avanti su una norma decisiva: impedire cioè che i boss mafiosi possano, come fanno ancora tutt'oggi, dare ordini verso l'esterno, comunicare chi uccidere, chi far pagare e - perché no! - quale appalto truccare e quale politico votare. Così è accaduto anche per le norme sui patrimoni, anche se si poteva fare di più, sia sull'articolo 41-bis che sui patrimoni.

Abbiamo presentato degli emendamenti che non sarà possibile accogliere e sui quali confrontarci, e il Governo non ha neanche il coraggio, nel presentare la questione di fiducia, di raccogliere queste nostre proposte. Faccio riferimento alla denuncia obbligatoria, perché riteniamo sia maturo il tempo per immettere nelle vene dell'antimafia una norma potente in grado di obbligare, prevedendo delle sanzioni amministrative, gli operatori economici che ancora nel nostro Paese pagano il pizzo a smettere di farlo, senza far correre loro dei rischi e senza ricorrere a un meccanismo di tipo penale. Ciò è possibile prevedendo degli incentivi, anche questi di grande qualità, a favore degli operatori che invece resistono, non pagano e sporgono denuncia.

Prevedevamo anche una delega sulle misure di prevenzione patrimoniale. Ancora, prevedevamo delle norme a favore dei testimoni di giustizia, cittadini onesti che denunciano - diversi dai collaboratori di giustizia - molti dei quali ancora vivono in condizioni di disagio ed emarginazione. Prevedevamo l'istituzione dell'Agenzia sui beni confiscati, perché se è vero che tutti insieme diciamo che l'aggressione ai patrimoni e i beni confiscati sono la grande novità per combattere le mafie, poi però non compiamo i gesti corrispondenti (come appunto la costituzione dell'Agenzia che tutti ci chiedono). Infine, la durata delle pene è irrisoria ed oggi non è in grado, nella lotta alla mafia, di consentire quel salto di qualità che prima richiamavo. Avanzavamo, anche in questo caso, una proposta in grado di scardinare quel meccanismo che integra le organizzazioni mafiose e le mette in condizioni di riprodursi anche quando subiscono indagini e persino delle condanne.

Insomma, l'Assemblea avrebbe potuto fare un buon lavoro, ma avete avuto paura. Da ciò deriva il voto di fiducia, che rappresenta un'occasione mancata per la sicurezza e la lotta alle mafie. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldi. Ne ha facoltà.

BOLDI (LNP). Signora Presidente, colleghi, oggi stiamo per approvare l'atto finale, l'ultima parte di quello che viene chiamato pacchetto sicurezza e che rappresenta il punto di arrivo di un patto importante che la Lega Nord e la coalizione di Governo hanno fatto con i cittadini italiani nel momento in cui lo scorso anno si sono presentati alle elezioni politiche.

Ho ascoltato con grande attenzione gli interventi dei colleghi di maggioranza e di opposizione che mi hanno preceduto, ma credo che si sia sottaciuto il fatto che l'anno scorso, durante la presidenza francese, i 27 Paesi dell'Unione europea hanno deciso di dare una svolta alla filosofia che sottende alle politiche migratorie, approvando il Patto europeo per l'immigrazione, al quale tutte le norme contenute in questo pacchetto sicurezza si ispirano.

Dobbiamo assolutamente tener conto di questo, perché dai discorsi che sono stati fatti questa mattina sembra che noi ci poniamo al di fuori di quello che succede in tutta Europa, mentre ci stiamo assolutamente adeguando alla normativa europea. È infatti la legislazione europea a stabilire che dobbiamo contrastare l'immigrazione clandestina e favorire l'immigrazione legale, tenendo però ben presente che gli immigrati hanno dei diritti ma anche dei doveri, tra i quali, ad esempio, l'apprendimento della lingua e il fatto che nelle norme che vengono dettate la preferenza deve assolutamente andare a chi ha delle competenze che possono servire agli Stati membri. Ripeto che a mio avviso dobbiamo tener conto di tutto questo.

Anche il reato di immigrazione clandestina è reso necessario dalla direttiva europea rimpatri, che specifica chiaramente che non vi può essere espulsione senza una sentenza; capite quindi che tale reato andava introdotto per forza. Ugualmente, anche la permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) per un tempo maggiore si rifà al recepimento di una parte della stessa direttiva europea, che stabilisce chiaramente che occorre più tempo poiché due mesi non sono sufficienti perché i Paesi da cui gli immigrati arrivano possano mandare i loro documenti. Addirittura, pensate che si può arrivare fino a 18 mesi ed è altresì prevista la possibilità che siano messi in carcere, purché separati dagli altri detenuti. Ritengo pertanto che le norme europee vadano conosciute.

Vorrei ancora rilevare che questa mattina ho sentito - e mi scuso se sono stata poco rispettosa nei confronti della Presidenza - un collega tentare di giustificare il fatto che avvengono degli stupri (lui parlava di immigrati, ma io allargo il discorso sottolineando che possono essere compiuti da immigrati, ma anche da cittadini italiani) con l'inasprimento delle norme sui matrimoni. Qui sembra di vivere in un altro mondo, perché sappiamo che spesso moltissimi di questi matrimoni sono di comodo e addirittura vengono contratti a pagamento.

Credo che finalmente dobbiamo renderci conto che è cambiata la filosofia dell'immigrazione. Dico ancora una cosa: dobbiamo fare in modo, aumentando la cooperazione, di rendere più facile la vita degli immigrati nei Paesi d'origine. Non dobbiamo pensare di poter accogliere indiscriminatamente tutti perché non ce la facciamo e il problema è di livello europeo. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.

*MICHELONI (PD). Signor Presidente, gestire il fenomeno migratorio considerando solo il punto di vista dell'ordine pubblico è un errore storico! Infatti basta solo guardare, neanche studiare, solo guardare la storia dell'emigrazione nei Paesi europei del dopoguerra. Solo con le politiche di integrazione, solo tentando di costruire delle società più giuste e più coese quei Paesi sono riusciti ad uscire dalla strada senza nessuno sbocco dove li aveva portati una gestione del fenomeno migratorio solo poliziesca, cioè quello che si sta facendo con questo disegno di legge. È veramente imperdonabile commettere questo errore dopo decenni di esperienza in tutta Europa.

In questo provvedimento non c'è neanche l'ombra dello spirito del patto europeo sull'immigrazione. Alle future generazioni noi lasciamo un Paese con uno dei debiti più importanti del mondo, un Paese inquinato - perché non credo che a Napoli la bacchetta magica abbia fatto scomparire i rifiuti - un Paese infettato anche dal tumore della criminalità organizzata.

Con questa legge, però, noi stiamo derubando i nostri figli e i nostri nipoti della possibilità di costruire una società e un'Italia migliore. Infatti, bisogna sapere che queste leggi lasciano delle tracce indelebili sulle comunità migranti, sono un freno che impedisce l'integrazione anche dopo molti anni. Il migrante non è e non può essere il capro espiatorio dei problemi di sicurezza della nostra società. Il migrante, in Italia, oggi è lo specchio che ci mette di fronte alla nostra incapacità di costruire una società più giusta, più sicura e più coesa.

Inoltre, parlando di sicurezza, vorrei aggiungere che con le ronde e con questo tipo di politica, in Europa stiamo trasmettendo un'immagine di un Paese insicuro e pericoloso, un'immagine che avrà sicuramente delle ripercussioni gravi sul turismo in Italia. Molti turisti all'estero mi chiedono cosa sta succedendo in Italia e se possono venire in vacanza senza rischi. Questo è ciò che produce la vostra demagogia, la vostra xenofobia, il vostro stare sempre in campagna elettorale. State trasmettendo l'immagine di un Paese che vive in guerra, mentre questo Paese è uno dei più sicuri d'Europa. La vostra politica è assolutamente irresponsabile nei confronti dell'Italia, della sua economia e dei suoi giovani.

Concludo evidenziando un aspetto un po' ironico di questa situazione: con questa legge si chiede al migrante di essere più puro della neve, più puro di un santo, ma poi questa stessa legge viene votata anche da parlamentari che hanno sulle spalle condanne comminate da tribunali italiani. Questo aspetto mi sembra ironico. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Longo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, proprio al fine di rammentare ciò che ad alcuni continua a sfuggire, volontariamente o colposamente, vale richiamare alla memoria il fatto che negli ultimi otto anni l'attuale maggioranza, escluso un partito, ha governato per oltre sei anni e l'attuale opposizione ha governato per meno di due anni. Dunque, quando si affrontano temi impegnativi come la sicurezza e la regolamentazione di alcuni fenomeni particolarmente complessi, che vanno gestiti con interventi distribuiti nel tempo e che vedono una ricaduta anche a distanza temporale notevole, o comunque complessa, non si può dimenticare che dal 2001, salvo un'interruzione di circa due anni, voi avete governato il Paese. E della vostra gestione voi dovete poi rendere conto.

Che cosa avete fatto dal 2001 al 2006? Solo ora avete improvvisamente scoperto questi problemi, quello dell'immigrazione, quello della sicurezza, quello della giustizia? Tutti questi problemi non nascono oggi. C'erano; si sono aggravati, si sono appesantiti. Poi in materia di giustizia avete depenalizzato il falso in bilancio, atto che dobbiamo ascrivere tra le vostre iniziative. Avete dimezzato i termini di prescrizione, nel mentre aumenta il tempo di celebrazione dei processi. Avete tentato di paralizzare le rogatorie internazionali.

Avete varato la norma salva-Berlusconi, prima con il lodo Schifani e ora con il lodo Alfano. Avete drasticamente ridotto le risorse destinate al comparto giustizia e al comparto sicurezza, sino al 40,5 per cento nel 2011, abbattendo anche le assunzioni. Avete gestito e continuate a gestire un problema carcerario insoluto. Oggi in carcere ci sono oltre 62.000 detenuti, esattamente come nel 2006, che ora pensate di custodire noleggiando delle navi in alcuni porti, un'altra trovata ridicola che volete inventarvi, così come, allo stesso modo, avete annunciato mesi fa il braccialetto elettronico, strombazzandone l'introduzione con interviste sui giornali. Non ne sappiamo più nulla. Sono tutti annunci, "faremo", "abbiamo fatto", poi però ve ne dimenticate; la stampa non ne parla più e non ne parlate più nemmeno voi. In questi anni avete gestito in maniera pessima le risorse, e voglio ribadirlo.

Avete sprecato il denaro. Basta pensare alla disastrosa gestione Castelli al Ministero della giustizia, con un aumento vertiginoso delle spese per le intercettazioni telefoniche, frutto di una mala gestio sanzionata dalla magistratura, sia pure con un provvedimento di archiviazione che però grida vendetta per il mal governo dei soldi degli italiani da parte del Ministero della giustizia. Si è trattato di un provvedimento che purtroppo ancora adesso, a distanza di anni, noi conosciamo soltanto con otto pagine di omissis, perché la magistratura non lo consegna nel testo integrale e lo stesso Ministro ha dovuto riconoscere di non averne una copia integrale perché - ripeto - ci sono otto pagine di omissis in cui non sappiamo cosa c'è scritto e quali responsabilità vi si annidano.

Abbiamo denunciato e continuiamo a denunciare le macchine che si rompono e che non possono essere aggiustate, le autovetture fornite alle forze di polizia che non possono essere utilizzate perché manca la benzina, o la riduzione dei turni, che vi invito a verificare per rendervi conto di quali sono dopo le ore 21 nelle città che dovrebbero essere controllate.

Questa è la gestione della sicurezza e della giustizia che voi avete amministrato nell'arco di questi ultimi otto anni, con la parentesi di un anno e otto mesi in cui si è cercato di porre rimedio, cominciando a pagare i debiti, enormi, lasciati dal ministro Castelli nei confronti dei fornitori delle apparecchiature di ascolto delle intercettazioni e che oggi sono saliti di nuovo vertiginosamente a 460 milioni. Staremo a vedere, e speriamo che con il tempo questi problemi potranno essere risolti, ma voi intanto li appesantite e li aggravate, peraltro in un provvedimento che sbandierate perché contiene alcune norme positive frutto anche del lavoro dell'opposizione, fatto anche nella scorsa legislatura con disegni di legge, studi, proposte che non sono arrivate a conclusione per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Quindi, pur in presenza di proposte e interventi sicuramente positivi, ripresi in questo provvedimento, non riusciamo ancora a capire e a spiegarci la ragione in base alla quale avete d'un colpo depennato da questo disegno di legge la disposizione sull'autoriciclaggio, la norma più importante di contrasto alla criminalità mafiosa. L'autoriciclaggio è sparito, è stato stralciato ed è stato avviato su un percorso ignorato e del quale si è persa traccia. Sono trascorsi mesi.

Avete parlato della bandiera elettorale rappresentata dalla norma che introduce il reato di soggiorno e di ingresso illegale nel nostro Paese, che dobbiamo inserire nel lungo elenco delle nefandezze fatte in questi anni. Ho un dubbio veramente se voi siete veramente convinti che la vostra sia una bandiera perché in tal caso sarebbe molto grave. Dite agli elettori di cosa si tratta, cos'è il reato introdotto? La pena prevista è quella dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro per colui che sbarca (gli sbarchi rappresentano il 10 per cento degli ingressi irregolari nel nostro Paese, mentre il 90 per cento avvengono per via terra), che dovrebbe essere sottoposto a processo e pagare, appunto, 5.000 euro. Ma voi pensate veramente che l'immigrato clandestino lo faccia? No. Allora voi sapete cosa comporta la legge? Perché non lo dite agli elettori? Se il condannato lo richiede e se è insolvibile, cioè non paga, la pena viene convertita in lavoro sostitutivo. Per fare ciò ci vuole posizione assicurativa e previdenziale ed un irregolare non lo può fare.

Allora, in cosa si converte la pena? Vediamo l'approdo di questa legge che voi dovreste illustrare ai cittadini come bandiera. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo - ed in questo caso non può neanche svolgerlo - le pene pecuniarie, cioè l'ammenda di 5.000 euro, non eseguita per insolvibilità, si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53. Vediamolo: la pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora nei giorni di sabato e domenica". Ma glielo dite ai cittadini che questa è la vostra bandiera? Noi dobbiamo fare tutto questo, processare alcune centinaia di migliaia di persone per obbligarle a rimanere nella propria residenza nei giorni di sabato e domenica. La norma prosegue dicendo che «il condannato non è considerato in stato di detenzione». Quindi, può anche uscire. Vi pare che questa sia una bandiera? È una clamorosa presa in giro: ci troviamo di fronte a un provvedimento che di serio non ha nulla, ha soltanto un contenuto pesantemente ridicolo. Quando diciamo in giro queste cose la gente si mette a ridere credendo che non sia possibile, che sia una barzelletta! Invece non è una barzelletta, è la legge. Questa è la legge. Questa sarebbe la bandiera che voi avete sventolato ma dovreste rilevarne i contenuti ai cittadini. È vero che ci sono zone e settori di insofferenza e di opinione pubblica sul problema dell'immigrazione, che deve essere regolata e affrontata, ma non con queste norme ridicole, che hanno un aspetto drammatico.

Per giustificare l'aspetto drammatico siete stati costretti a ricorrere ad un falso! Il Ministero dell'interno ha dovuto dire, pur di trovare una copertura finanziaria, che gli irregolari presenti nel nostro Paese processabili sono 3.660! Il sottosegretario Mantovano non ha il coraggio di rispondere sui dati falsi che ha fornito! Abbia il coraggio almeno di alzare la testa e di guardare mentre si dicono queste cose! Nei vostri documenti è scritto che gli irregolari sono 760.000 e lei ha fatto scrivere che sono 3.660! Si vergogni, sottosegretario Mantovano, di non rispondere e neanche di alzare la testa alle nostre contestazioni.

Con un falso voi avete individuato un'apparente copertura finanziaria. Vergognatevi di fare queste cose! Lei doveva rispondermi in Commissione; lei non doveva scrivere dei falsi nei documenti. È inutile che chieda ora la parola, lei doveva avere il coraggio in Commissione, quando glielo ho chiesto, di affrontare il problema. Mi spieghi da dove trae il dato di 3.660 persone irregolari processabili nel nostro Paese, visto che secondo i dati del Ministero si tratta di 760.000 persone. La copertura finanziaria, che voi prevedete in 30 milioni di euro, copre 3.660; non 760.000 persone, che è l'ammontare della platea dei processabili, mentre le leggi devono prevedere l'impatto sulla platea dei destinatari di una norma, secondo l'articolo 81 della Costituzione.

Per questo e per altri motivi riteniamo che questa nefandezza sulla quale voi ponete la fiducia, e che attraverso il giudizio di nefandezza qualifica la parola fiducia che voi richiedete, non la meriti assolutamente. Dovrete prima o dopo renderne conto ai cittadini italiani; democraticamente, ma ne renderete conto. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci accingiamo a varare un provvedimento al quale da tempo il Parlamento sta lavorando. Ci è voluto un anno per completare questo importante e ricco pacchetto sicurezza, fatto di diversi provvedimenti; importante, perché rientra in una politica più ampia di questo Governo a favore della sicurezza. La sicurezza è un bisogno primario di ciascuno, pubblico e allo stesso tempo condiviso dalla comunità. Esprimo piena soddisfazione per un provvedimento articolato e ricco di contenuti, che certamente avrà effetti positivi rispetto alla preoccupante crescita di fenomeni di violenza cui abbiamo assistito negli ultimi tempi.

Come lei, signora Presidente, come senatrice e come donna, sono stata anch'io colpita dagli episodi di aggressione che hanno avuto come vittime, spesso inermi, tante donne. A tal proposito, vorrei ricordare le altre misure che sono state volute, sostenute e approvate da questa maggioranza, come quella in materia di contrasto alla violenza sessuale e di atti persecutori, meglio conosciuto come stalking. Ed è per me motivo di orgoglio aver contribuito, seppure in piccola parte, a far sì che da oggi le donne italiane abbiano a disposizione un efficace strumento per la propria difesa personale ed abbiano la certezza di non essere sempre considerate talmente deboli al punto di non potersi nemmeno difendere.

Mi riferisco al fatto che il Parlamento ha accolto l'emendamento da me proposto sull'utilizzo del cosiddetto nebulizzatore al peperoncino che, come dissi all'epoca della sua approvazione, consentirà a ciascuno di noi, in particolare alle donne, di girare per la strada sapendo di essere al sicuro da un'emergenza, poiché si avrà il tempo di attirare l'attenzione e di riuscire a denunciare l'aggressore. Ad onor del vero, il Parlamento, anche attraverso altri emendamenti e numerosi ordini del giorno, ha avuto modo di approfondire il tema, ma si deve a questo Governo, signora Presidente, al ministro Maroni ed al sottosegretario Mantovano, l'aver compreso l'urgenza di adeguare la nostra normativa a quella dei principali Paesi europei e di dare alle donne italiane, ma non solo a loro, un piccolo aiuto che può rilevarsi determinante per salvare la propria vita, il proprio equilibrio psicologico e quello delle proprie famiglie.

Mi consenta di concludere, Presidente (non ruberò altro tempo oltre quello che lei mi ha concesso), per rispondere al senatore Li Gotti. Senatore Li Gotti, non ho il tempo per rispondere e per difendere dalle sue ridicole accuse il già ministro della giustizia Castelli, ma lei si dovrebbe vergognare, non solo dei contenuti che ha sproloquiato in questa Aula, ma soprattutto di essere stato il Sottosegretario alla giustizia del Governo Prodi, quello che noi tutti ricordiamo, ma che si ricordano soprattutto gli italiani per la sua massima inefficienza, soprattutto in tema di giustizia e di sicurezza. Io, e insieme con me tutti i senatori di questa coalizione, andiamo orgogliosi del ricordo che il senatore Castelli ha lasciato nella sua funzione di Ministro della giustizia. Un ingegnere al Ministero della giustizia ha tentato di fare la riforma dell'ordinamento giudiziario nel modo più equilibrato possibile; un ingegnere al Ministero della giustizia ha tentato disperatamente di riformare quell'orrendo strumento delle intercettazioni telefoniche, che voi avete sempre usato come una clava soprattutto nei confronti dei vostri nemici politici; quell'ingegnere al Ministero della giustizia ha preparato un lavoro che questo Governo concluderà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni di questa legislatura. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valli. Ne ha facoltà.

VALLI (LNP). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, noi stiamo portando in quest'Aula le richieste dei cittadini, non solo degli elettori della Lega. La sicurezza è il sale della democrazia; se cade la sicurezza è il vuoto, l'anarchia, la violenza. Noi non lo possiamo permettere. Ci siamo impegnati in maniera propositiva nei confronti della popolazione grazie all'azione del ministro Roberto Maroni, che sta ottenendo un successo dopo l'altro nel contrasto alla criminalità organizzata e nella lotta all'immigrazione clandestina. Sappiamo che la strada maestra è l'approvazione definitiva del pacchetto sicurezza. Ciò renderà più tranquille le comunità di tutto il Paese, non solo, come qualcuno vuol far credere, delle nostre genti del Nord.

L'approvazione di questo pacchetto consentirà agli amministratori locali una maggiore certezza nella loro attività, non scaricando più sulle loro spalle e sui cittadini tutte le conseguenze di un sistema che mirava solo a garantire le situazioni di illegalità: matrimoni di comodo tra uno straniero ed uno del nostro Paese con il fine di ottenere la cittadinanza; maggiori poteri agli uffici comunali per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi; istituzione del registro delle persone senza fissa dimora; obbligo di esibire il permesso di soggiorno per usufruire di servizi pubblici e per ottenere atti dello stato civile.

Sono norme elementari, applicate in tutti i Paesi d'Europa e che qui da noi scandalizzano per il solito buonismo peloso di una parte dell' opposizione (una parte, perché molti nel Partito Democratico sostengono questo pacchetto sulla sicurezza, e penso a tanti amministratori del Nord) e di una gran parte dei media.

Come appartenente alla Commissione antimafia, sono particolarmente soddisfatto per l'approvazione di una modifica al codice degli appalti che introduce un fondamentale principio giuridico: 1'imprenditore deve denunciare i fatti di cui è vittima; diversamente, chi è omertoso viene escluso, per il futuro, dalla partecipazione agli appalti. Sempre su questo tema sono stati conferiti al prefetto poteri di accesso ed accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

Un altro importante intervento, sempre in tema di criminalità mafiosa, è quello che ha ampliato l'ambito di applicazione della legislazione antimafia, estendendola, alle organizzazioni mafiose straniere, per trasferimento illecito di valori, associazione mafiosa finalizzata al traffico di droga, terrorismo e sequestro di persona a scopo di estorsione, oltre che al riciclaggio. Si è modificato, inoltre, l'articolo 41-bis sul regime carcerario speciale per i boss mafiosi, che può essere applicato anche a coloro che sono detenuti o internati per altri reati ma che hanno agevolato l'associazione mafiosa.

Infine, si è provveduto alla modifica della normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, stabilendo, ai fini dei presupposti dello scioglimento, che gli elementi debbano essere «concreti, univoci e rilevanti». Vi è un'importante misura preventiva nei confronti degli amministratori locali che, con le loro condotte, abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale: l'incandidabilità al turno di elezione immediatamente successivo allo scioglimento. Si è previsto che anche i segretari comunali e provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale debbano essere «valutati» in ordine a detti condizionamenti, allo scopo di fronteggiare i fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso.

Sono pienamente convinto che queste misure, insieme alle altre importanti disposizioni descritte dai colleghi che mi hanno preceduto e contenute nelle restanti parti del testo, saranno in grado di corrispondere alla domanda di sicurezza sempre più pressante nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, consegnerò un intervento scritto alla Presidenza e quindi parlerò per pochissimi minuti, soprattutto per rispondere ad alcune accuse, assolutamente infondate, dei colleghi della maggioranza circa il fatto che il Partito Democratico e l'opposizione in generale non vorrebbero assolutamente la sicurezza. È esattamente il contrario.

Il Partito Democratico ha avanzato una serie di proposte normative ampiamente recepite, tra l'altro, nel disegno di legge sulla sicurezza che stiamo esaminando. Mi riferisco in particolare ad alcune norme che vogliono dare maggiore sicurezza ai cittadini. Tra quelle penali indico innanzitutto quelle improntate ad una maggiore tutela dei soggetti deboli e in generale delle vittime dei reati. Per quanto riguarda invece le modifiche al codice di procedura penale e alle normative connesse, basti pensare che alcune delle modifiche inserite in questo provvedimento sono in realtà le stesse proposte dal Partito Democratico e dal precedente Governo e che, in larga parte, sono state anche anticipate in altri provvedimenti normativi.

Mi riferisco sia al decreto-legge sicurezza sia al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che il Governo ha fortemente voluto, ma - me lo consenta la senatrice Bonfrisco - appropriandosi proprio di quelle norme in materia di contrasto alla violenza alle donne che volevamo fortemente e che sono state recepite soltanto parzialmente. Infatti, se certamente è stata introdotta la disciplina sullo stalking, altrettanto sicuramente si può sostenere che non è stata introdotta alcuna norma per contrastare quella violenza domestica che tocca donne e minori mietendo quotidianamente vittime e che, in base ai calcoli dell'ISTAT, determina un numero di morti tra le donne addirittura superiore a quello delle vittime di mafia. Sotto questo aspetto mi fa piacere che il Governo sia soddisfatto dell'appropriazione di questa normativa, ma non diciamo che il Partito Democratico non voleva la sicurezza in questa materia.

Altrettanto intendo affermare per quanto concerne le misure di prevenzione. Infatti, sempre per iniziativa del Partito Democratico sono state introdotte disposizioni in materia di misure di prevenzione personale e patrimoniale nel decreto-legge n. 92 del 2008, e auspicate e condivise dal Partito Democratico sono anche quelle inserite nel presente disegno di legge.

Per quanto riguarda il 41-bis, vorrei aggiungere che è stato proprio il Partito Democratico ad introdurre questa disciplina, riproposta come emendamento poi condiviso dalla maggioranza, che risolverà molti problemi consentendo di combattere efficacemente, ancora una volta, la criminalità organizzata.

Quanto all'immigrazione clandestina, mi preme sottolineare che le uniche norme positive sono quelle proposte dal Partito Democratico. In particolare, desidero ricordare che le norme inserite nel disegno di legge in esame sono quelle già proposte nella precedente legislatura e che il Partito Democratico ha riproposto con il disegno di legge Atto Senato n. 777. Queste norme introducono novità sostanziali e processuali per contrastare il favoreggiamento e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Si proponevano, almeno nella visione del Partito Democratico, anche misure di tutela nei confronti delle vittime. Guarda caso, nel disegno di legge in esame l'aspetto delle vittime non è preso in considerazione. Eppure quello dell'immigrazione clandestina è un fenomeno complesso, che come tale presenta la necessità di un approccio integrato, capace di intervenire sul momento preventivo oltre che su quello repressivo, valorizzando la funzione deterrente connaturata alla disciplina penale e fornendo una risposta effettiva e articolata all'emergenza in materia.

Detto questo, possiamo passare subito alle dolenti note, poiché il disegno di legge pone seri problemi di costituzionalità per la parte concernente l'immigrazione. Piaccia o non piaccia sentirlo dire, la norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oltre ad esasperare una tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. Tali profili sono già stati messi in evidenza dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 2007.

Non ritorno su quanto ho già sottolineato ieri in materia di incostituzionalità delle norme introdotte dalla Camera dei deputati combinate con il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel nostro Paese; non voglio neppure riprendere ciò che è stato evidenziato dai colleghi, e che io condivido, in materia di ronde e di altri istituti, come ad esempio la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), che presenta profili di incostituzionalità.

In questo momento, mi preme evidenziare che l'irregolarità dei migranti, così come sancita dal disegno di legge in esame, favorirà la criminalità organizzata, che troverà nei migranti irregolari manovalanza a basso costo, e favorirà altresì l'economia illegale; nel disegno di legge in esame, infatti, la maggioranza non ha voluto inserire le proposte in materia del Partito Democratico, quali la normativa sul caporalato e sul lavoro irregolare, che consente di combattere il traffico di esseri umani, anche sotto il profilo dello sfruttamento lavorativo, e le misure in materia di autoriciclaggio.

Ritengo quindi che non vi sia un'incoerenza del Governo e della maggioranza in materia di politiche per la sicurezza: le norme proposte sono perfettamente coerenti con le proposte di modifica in materia di intercettazioni telefoniche, in materia di sicurezza del lavoro e in materia di nuovo processo penale. Allora, la maggioranza non dica che il Partito Democratico è immobile e non vuole la sicurezza dei cittadini. È esattamente il contrario: il Governo e la maggioranza non la vogliono, perché propongono norme ineffettive.

Pertanto, il voto sarà contrario, perché per il Partito Democratico non è possibile votare norme discriminatorie, incostituzionali, inefficaci, che non garantiscono alcuna sicurezza. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE.Senatrice Della Monica, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale del suo intervento.

È iscritta a parlare la senatrice Vicari. Ne ha facoltà.

VICARI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il tema della sicurezza ha assunto negli ultimi anni un'importanza crescente per la popolazione italiana anche alla luce dei diversi episodi di criminalità di cui sono state vittime numerosi cittadini. Le immagini impressionanti, diffuse dai mass media nei giorni scorsi, che mostravano per le vie di Napoli la morte in diretta di un passante trovatosi sfortunatamente nel mezzo di una sparatoria provocata da un regolamento di conti tra bande rivali sono emblematiche della necessità di prevedere delle misure maggiormente incisive nella lotta al crimine, con particolare riguardo a quello organizzato e di stampo mafioso.

La richiesta pressante dell'opinione pubblica è ormai da tempo quella di riportare la sicurezza nelle città e tra i cittadini. In questa direzione ha lavorato, negli ultimi mesi, il Governo e in particolare il Ministro della giustizia e quello dell'interno, che hanno gettato le basi del provvedimento (poi modificato dai due rami del Parlamento) che il Senato approverà in via definitiva domani.

Il disegno di legge presta particolare attenzione alle misure di contrasto del fenomeno mafioso. Vengono rafforzate, nel loro complesso, le misure preventive mediante una nuova disciplina del sequestro di beni appartenenti a soggetti mafiosi e frutto di attività illecite. È previsto inoltre un inasprimento del regime dell'articolo 41-bis, mediante il raddoppio, da due a quattro anni, del periodo in cui potrà essere applicato il regime di carcere duro ai mafiosi. Sono stati introdotti ulteriori accorgimenti, anche mediante un aumento dei poteri della Procura nazionale antimafia, per impedire, soprattutto ai capimafia, di continuare a controllare le cosche e a impartire ordini e direttive anche dal carcere.

Particolare attenzione viene assicurata al contrasto del racket introducendo una misura chiesta con forza dalla Confindustria nazionale e, in particolare, da quella siciliana. Infatti, viene introdotto l'obbligo di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici degli imprenditori che abbiano avuto un comportamento omertoso e non abbiano proceduto alla denuncia dei fenomeni di racket scoperti successivamente dall'autorità giudiziaria.

Non possono essere trascurate, infine, le previsioni che impediscono agli amministratori degli enti locali sciolti per mafia di presentare la propria candidatura alle successive elezioni comunali, provinciali e regionali.

Il provvedimento interviene altresì con delle misure di contrasto dell'immigrazione clandestina. Questi interventi si integrano con la nuova politica inaugurata dal Governo in materia di immigrazione. Recentemente sono stati rafforzati i controlli sulle coste italiane, anche in collaborazione con le polizie di altri Paesi, come ad esempio la Libia. Tutto ciò sta consentendo di individuare le imbarcazioni cariche di clandestini con un congruo margine di anticipo e, comunque, già nel momento in cui queste ultime si trovano in acque internazionali. Questa soluzione permette alle nostre Forze di polizia di intervenire su tali imbarcazioni, prestando gli aiuti necessari, e di ricondurle, secondo le leggi del mare, sulle coste di provenienza, evitando in questo modo lo sbarco di centinaia di disperati la cui unica prospettiva, dopo un periodo di permanenza in un centro di accoglienza temporaneo, sarebbe quella del rimpatrio.

Ho avuto l'occasione, proprio recentemente (qualche settimana fa), di visitare di persona il centro di Lampedusa ed ho apprezzato gli effetti di tali politiche. Il centro, a differenza di quanto avveniva solamente alcuni mesi fa, era totalmente vuoto, ma comunque era finalmente in grado di offrire delle condizioni di vivibilità per gli immigrati che dovessero essere ospitati.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il pacchetto sicurezza che il Senato si appresta ad approvare con il voto di fiducia al Governo contiene risposte certe e concrete agli impegni assunti dal Popolo della Libertà e dal presidente Berlusconi nei confronti dei cittadini prima delle elezioni. Il nostro programma prevedeva tra i primi punti il contrasto alla criminalità organizzata, a partire proprio dal fenomeno mafioso, ai reati che sempre più allarmano i cittadini e rischiano di rendere più insicure le nostre città e al fenomeno dell'immigrazione clandestina, spesso sfruttato proprio dalle organizzazioni criminali.

Per tali motivi, voteremo la fiducia al Governo e credo che tutti gli italiani possano da oggi, con l'approvazione di questo provvedimento, essere e sentirsi più sicuri rispetto a ieri. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle questioni di fiducia poste dal Governo.

Alle ore 16,05 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti renderà una informativa sul tragico incidente di Viareggio.

Sospendo pertanto la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,54, è ripresa alle ore 16,05).

Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul tragico incidente di Viareggio e conseguente discussione (ore 16,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul tragico incidente di Viareggio».

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Matteoli.

MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, appena appresa la notizia mi sono recato, come era giusto, a Viareggio, dove ho potuto prendere visione della gravità del disastro. Ho verificato che nelle prime 10 ore erano state perseguite tre distinte finalità.

La prima è stata di assistere e mettere in salvo i feriti e di recuperare le salme. Posso assicurare che ciò è avvenuto in modo encomiabile da parte della Protezione civile. A tal proposito, vi do solo un dato: alle 2 della notte erano già giunti sul posto 13 vigili del fuoco e, dopo solo cinque ore, tale numero aveva raggiunto le 600 unità. I feriti gravi sono stati trasportati negli ospedali specializzati in grandi ustionati di Torino, Milano, Firenze, Cesena, Parma e Roma.

La seconda finalità è stata quella di garantire il territorio da possibili rischi da inquinamento del prodotto fuoriuscito, evacuando un'ampia area ubicata intorno alla zona del disastro.

La terza finalità è stata quella di ripristinare la linea ferroviaria, trasbordando il GPL presente nei carri. Questa attività, mentre vi parlo, sta avvenendo con le massime precauzioni. Oggi, dopo appena 36-37 ore, siamo in possesso del primo rapporto informativo relativo allo svio del treno 50325 avvenuto a Viareggio il giorno 29 giugno 2009 prodotto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e di una serie di informazioni fornite dalle Ferrovie dello Stato, che vi comunico così come le ho ricevute.

Il giorno 29 giugno, alle 23,49, il treno 50325 di Trenitalia Spa-Divisione cargo - composto da 14 carri cisterna trasportanti butano (codice di pericolo 23/1965) e con una massa totale di 80 tonnellate massime, trainato da locomotiva elettrica E655 proveniente dalla stazione di Trecate e diretto alla stazione di Grigignano, sviava sul binario dispari all'ingresso della stazione di Viareggio. In tale punto sono state riscontrate tracce di scavalco della rotaia destra senso di marcia treno e dopo 15 traverse (circa 9 metri) la ruota sinistra senso di marcia treno è caduta all'interno del binario.

A seguito dello svio del primo carro in composizione al treno, di proprietà della società GATX Rail Austria GmbH ed immatricolato presso la rete stradale tedesca, lo stesso ha urtato il marciapiede del binario dispari, il treno ha poi proseguito per tutta la stazione di Viareggio fino a fermarsi a circa 200 metri dopo il marciapiede con le prime cinque cisterne in composizione ribaltate verso sinistra senso marcia treno. In totale, il treno ha percorso, dopo essere sviato, circa 500 metri. L'incendio è stato causato dalla fuoriuscita del gas dalla cisterna del primo carro e dalla sua successiva deflagrazione. Sono in corso accertamenti sulla integrità della struttura delle cisterne ribaltate.

Il treno, come detto prima, era trainato da una locomotiva Trenitalia; il primo carro, quello sviato, così come gli altri 12 successivi, è immatricolato presso le ferrovie tedesche, mentre il quattordicesimo presso le ferrovie polacche PKP. I primi cinque carri cisterna della composizione sono ribaltati, il sesto e il settimo sono sviati ma ancora in asse ed i restanti ultimi sette carri verso coda sono rimasti sul binario. Tutti i carri cisterna sono muniti di ruote monoblocco. È stata rilevata una sala montata che è stata attribuita essere del primo carrello senso marcia treno del primo carro in composizione (numero di servizio 338078182106), avente l'assile tranciato poco prima della sezione di calettamento della boccola. La sezione di rottura ha evidenziato una cricca estesa che ha portato la sezione resistente a ridursi notevolmente fino al totale cedimento. La superficie di rottura presenta un aspetto liscio con tracce di ruggine.

Signor Presidente, alla fine del mio intervento mi permetto di depositare agli atti del Senato le fotografie di ciò che è accaduto affinché siano a disposizione dei colleghi senatori. In presenza dell'autorità giudiziaria è stato aperto il coperchio della boccola distaccatasi per rilevare la sigla, presente sulla testata del fusello, relativa agli ultimi ultrasuoni eseguiti all'assile. Di seguito è riportata la lista veicoli che depositerò agli atti del Senato affinché sia a disposizione dei colleghi; ai fini della lettura si fa presente che l'ordine dei veicoli è invertito, pertanto il primo carro di sinistra marcia treno risulta essere il quattordicesimo della lista.

Il controllo effettuato sui carri dai tecnici della verifica in partenza da Trecate, secondo quanto riferito da Trenitalia, non aveva evidenziato alcuna anomalia. Il carro, come detto prima, non era del Gruppo Ferrovie dello Stato, ma appartiene alla GATX, una società privata americana con sede europea a Vienna, cui spettano, secondo le direttive comunitarie, anche le attività di revisione e di manutenzione ed è stato ammesso a circolare dall'Agenzia per la sicurezza ferroviaria tedesca.

Il carro in questione è stato sottoposto alla prevista revisione il 2 marzo 2009. Le attività di revisione vengono disposte dal proprietario del carro e sono state eseguite presso la società Cima di Bozzolo, in provincia di Mantova. Come i colleghi credo sappiano, c'è l'obbligo di revisionare ogni sei anni. Questo carro era stato revisionato il 2 marzo 2009.

Da segnalare, infine, che anche il peso del carro era in regola con le prescrizioni recentemente emesse con una lettera dell'Agenzia per la sicurezza ferroviaria tedesca, inviata lo scorso 28 maggio alle imprese proprietarie dei carri e alle aziende ferroviarie: il documento prescriveva un peso complessivo massimo di 80 tonnellate, limite rispettato per il carro in questione, secondo quanto certificato dalla documentazione di accompagnamento.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la regolarità delle operazioni di manutenzione effettuate sul carro.

Inoltre, si stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare l'opportunità di intervenire su carri cisterna per trasporto gas compressi, liquefatti o disciolti della Serie Zags e Zagkks immatricolati presso le reti estere.

Il Regolamento per il trasporto di merci pericolose (RID) viene a livello comunitario aggiornato ogni due anni. L'ultimo, approvato nel 2007, scadeva il 30 giugno 2009 e se non approvato dai singoli Paesi con decreto legislativo diventa automaticamente operativo. Si precisa che l'ultimo testo aggiornato non comporta variazioni per la merce pericolosa GPL. Sono in contatto, sin da ieri, con il commissario europeo onorevole Antonio Tajani affinché al prossimo Consiglio dei ministri europeo venga posto all'ordine del giorno l'approfondimento degli strumenti che garantiscono la circolazione delle merci pericolose.

A causa dell'incidente di Viareggio la circolazione ferroviaria sulla direttrice tirrenica Genova-Roma è interrotta tra le stazioni di Pisa e Forte dei Marmi. Il Gruppo FS ha subito adottato provvedimenti di circolazione alternativi per i treni interessati. I convogli della direttrice Torino-Genova-Roma potranno subire ritardi, deviazioni di percorso e possibili cancellazioni.

I convogli del trasporto regionale provenienti da Sud verranno attestati nella stazione di Pisa, quelli da Nord, invece, a Forte dei Marmi e i treni regionali da Est sosteranno a Lucca. Un servizio di bus sostitutivi garantirà i collegamenti tra queste tre località e le stazioni intermedie.

I convogli della media e lunga percorrenza, poi, subiranno alcune modifiche di percorso. Alcuni treni diretti da Sud a Torino, arrivati a Pisa, verranno deviati a Firenze per poi proseguire verso Bologna, Piacenza, Alessandria e Torino.

Altri convogli della direttrice tirrenica verranno attestati a La Spezia (quelli provenienti da Torino) e a Pisa (quelli da Roma) e in questo tratto di linea saranno garantiti i collegamenti con bus sostitutivi.

In sintesi, per quanto riguarda i treni a media e lunga percorrenza, al momento sono 12 quelli deviati, 17 i convogli che hanno subito limitazioni di percorso e sostituiti parzialmente con bus, 7 quelli cancellati.

I ritardi per i convogli diretti da Sud verso Torino sono compresi tra i 60 e i 240 minuti. Questo perché i treni, una volta giunti a Pisa, vengono deviati in direzione Firenze per poi continuare verso Bologna, Piacenza, Alessandria e Torino.

I treni della direttrice tirennica che servono la Liguria e il Piemonte meridionale subiscono ritardi medi di 60 minuti in quanto i convogli della lunga percorrenza provenienti da Torino vengono attestati a La Spezia e quelli in arrivo da Roma a Pisa. Tra Pisa e La Spezia sono i bus sostitutivi a garantire la mobilità.

È stato attivato, inoltre, il numero verde gratuito 800 892021 per tutte le informazioni sulle modifiche del percorso dei treni. Ulteriori informazioni, costantemente aggiornate, saranno disponibili sui new media del Gruppo Ferrovie dello Stato, FSNews Radio e FSNews, che daranno ampio spazio ai provvedimenti di circolazione alternativa.

Fin dal primo momento il Gruppo Ferrovie dello Stato ha istituito l'unità di crisi nazionale che coordina costantemente i centri operativi dislocati sul territorio in sintonia con i provvedimenti adottati dalla Protezione civile.

Dopo questa relazione, che spero sia considerata dettagliata, intendo aggiungere alcune ulteriori informazioni e considerazioni.

Nella nottata di ieri ho nominato subito una Commissione di inchiesta formata dagli ingegneri Branciamore, Loreto e Lucani.

Il presidente Berlusconi, arrivato sul posto nelle prime ore del pomeriggio di ieri, ha assicurato l'impegno del Governo nel garantire tutto ciò che è necessario per superare l'emergenza ed ha assicurato che il Governo ricostruirà a spese dello Stato gli edifici e le strutture che sono andate distrutte.

Ho letto le dichiarazioni rese da alcuni parlamentari in merito alle responsabilità dell'attuale management delle Ferrovie dello Stato. Voglio ricordare che i vertici delle Ferrovie dello Stato sono stati nominati dal passato Governo e godono oggi della stima dell'attuale Esecutivo.

In merito poi alle azioni che il Governo ha assunto a livello precauzionale per evitare il ripetersi di inconvenienti nel comparto ferroviario relativo al trasporto delle merci, posso assicurarvi che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è sempre intervenuta tempestivamente con azioni mirate, come ultimamente in occasione dell'incidente avvenuto nella stazione di Prato dove ha disposto, in data 23 giugno, una serie di controlli straordinari su circa 100 carri cisterna analoghi a quello oggetto dello svio, allo scopo di verificare la presenza di eventuali anomalie.

Altri parlamentari ed altri politici hanno ribadito che quanto accaduto è da addebitare alla limitatezza delle risorse destinate dalle Ferrovie e dal Governo per la manutenzione e per la sicurezza della rete; una scelta, secondo quanto dichiarato, tesa a garantire investimenti solo nella rete ad alta velocità.

Posso assicurare che tali asserzioni non rispondono al vero. Chi vi parla ha sempre, dico sempre, privilegiato essenzialmente la sicurezza della rete e degli impianti e ciò è ampiamente testimoniato dalle risorse destinate a tali finalità nei piani delle Ferrovie dello Stato.

Questa serie di informazioni e di precisazioni è legata a quanto ho potuto conoscere in queste prime trenta ore. Sarà mia cura, una volta acquisiti ulteriori dati, tornare - se il Presidente lo richiederà - in questa sede per trasferire loro in modo più compiuto e dettagliato i risultati degli ulteriori accertamenti in corso.

Voglio, inoltre, dare atto in questa sede che ieri a Viareggio le istituzioni, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale sono state presenti tutte insieme, a prescindere dal colore politico delle amministrazioni, per cercare di portare un contributo e risolvere il problema il più presto possibile.

Quanto al numero delle vittime accertate, circa un'ora fa è uscita un'agenzia in cui si parlava di 17 morti. Prima di entrare in quest'Aula ho cercato di informarmi: allo stato, il numero di vittime accertate ammonta a 16, anche se si è diffusa la notizia che potrebbe salire a 17. Devo comunque aggiungere che alcuni dei 27 feriti dislocati in vari ospedali sono purtroppo molto gravi.

Colgo l'occasione per esprimere ai familiari delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che in questo momento stanno vivendo momenti difficili un sentimento di forte solidarietà e cordoglio: il Governo è a loro vicino.

Credo, inoltre, di dovere un ringraziamento ai Vigili del fuoco che, ancora una volta, hanno dimostrato efficienza ed abnegazione. Ieri abbiamo visto i Vigili del fuoco lavorare in una situazione delicata e di grande pericolo con efficienza e con spirito di sacrificio. Credo che tutti dobbiamo a questi uomini un ringraziamento e, molto probabilmente, tutti insieme dovremo fare qualcosa di più di un semplice ringraziamento. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori D'Alia e Astore. Commenti dei senatori Ciarrapico e Adamo).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

È iscritto a parlare il senatore D'Alia. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, signor Ministro, esprimo innanzitutto un apprezzamento sincero per la sua pronta disponibilità ad essere qui a riferire al Parlamento su questa vicenda tragica che, per la verità, non ha tanto il sapore della tragica fatalità.

Il tema che è stato sollevato nell'ambito di questo incidente e il primo interrogativo che tutti, credo, ci siamo posti e continuiamo a porci è come sia possibile nel 2009 che per un sinistro si blocchi un'intera rete ferroviaria. Questa è la seconda volta che accade in pochi giorni, dopo l'incidente di Prato di qualche settimana fa. Ci si chiede quindi come un incidente che si verifica nell'ambito di una rete di trasporto ferroviario che si considera locale, essendo avvenuto all'interno della stazione centrale di Viareggio, possa determinare un corto circuito generale nel sistema di trasporto su rotaia dell'intero Paese.

Questo è il primo interrogativo di cui, ovviamente, non facciamo carico a lei o al Governo, ma che certamente dovrebbe farci riflettere sullo stato di modernità della nostra rete ferroviaria, sull'efficienza del trasporto su rotaia e, se mi consente, anche sulla circostanza che il fatto che il management delle Ferrovie dello Stato, al quale nessuna critica da parte nostra è pervenuta, sia stato nominato dal precedente Governo e confermato dall'attuale per il Parlamento poco o nulla significa, anzi, forse dovrebbe indurre con maggior forza i Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione a promuovere una vera e propria inchiesta parlamentare sull'efficienza e sullo stato delle ferrovie italiane e sull'attualità di un modello di gestione finto privatizzato che è quello che accompagna da decenni Ferrovie dello Stato in questa sua grande, importante e possente holding che si occupa di tutto e di più, fuori dal controllo parlamentare, non dell'Esecutivo.

Credo, con serenità, che questo sia un tema che dovrebbe essere oggetto di riflessione e al quale penso che dovremmo tutti, senza polemiche e senza divisioni, appassionarci di più, proprio perché oggi il problema non è il controllo dell'Esecutivo sul sistema Ferrovie dello Stato ma è cosa i cittadini, attraverso il Parlamento, sanno delle modalità di funzionamento del sistema ferroviario e di come sia possibile che ancora oggi capitino simili tragedie e che la sicurezza, da un lato, della rete ferroviaria e, dall'altro, dei carri merci, sia affidata a norme che possono anche non essere le migliori, ma che esistono e che, soprattutto - lo dico in maniera atecnica - si basano su una sorta di autocertificazione da parte della società responsabile del trasporto. Poiché, peraltro, tali carri non trasportano caramelle ma materiale pericoloso, che se fosse movimentato su strada andrebbe incontro ad altro tipo di controlli e di verifiche, credo che anche questo aspetto dovrebbe essere oggetto da parte nostra di un supplemento di attenzione e di sensibilità. Parlo in questi termini perché su questo tema non dobbiamo risparmiarci.

Apprezziamo molto l'iniziativa da lei annunciata in quest'Aula di costituire una commissione d'inchiesta con il compito di verificare ed accertare le responsabilità, se ve ne sono, anche perché nessuno ha gli elementi per poterlo fare in questa fase preliminare al reale accertamento dei fatti nel loro complesso. È quindi corretto da parte sua, signor Ministro, non affidarsi solo a ciò che Ferrovie dello Stato può dirle - e può dire a noi - essendo ovviamente tale soggetto parte in causa della vicenda.

Forse, a seguito dell'inchiesta amministrativa da lei disposta, anche il Parlamento dovrebbe occuparsi, fuori dalla costrizione della tragicità di determinati eventi, di questo problema in particolare e delle modalità di funzionamento del nostro sistema di trasporto ferroviario, che comprende l'alta velocità, l'alta capacità, il trasporto delle merci e il trasporto pubblico locale: quindi, tutto ciò che oggi il Parlamento conosce solo in parte e, purtroppo, soltanto quando si verificano simili tragedie.

In questa fase non possiamo che prendere atto della sua informativa e ringraziarla per averci fornito questi ulteriori elementi, ma rinviamo il nostro giudizio all'esito delle ulteriori evenienze che certamente ci saranno a seguito delle indagini della magistratura, e mi auguro più tempestivamente dell'indagine amministrativa del Ministero. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Toni. Ne ha facoltà.

DE TONI (IdV). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, signor Sottosegretario, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori ringrazio innanzitutto il Governo per aver informato il Parlamento sugli sviluppi della gravissima tragedia ferroviaria che ha colpito la notte scorsa la città di Viareggio.

Pur tuttavia, ci sono troppi aspetti di questa vicenda che ancora non risultano chiari; troppi aspetti che ripropongono l'annoso problema delle responsabilità per la grave situazione in cui versa lo stato complessivo della sicurezza del trasporto ferroviario nel nostro Paese.

Attualmente non esiste chiarezza sulla concreta entità dei fondi pubblici, caro Ministro, che vengono destinati ala sicurezza del trasporto ferroviario. Non è dato sapere quali e quante risorse il Governo presieduto dall'onorevole Silvio Berlusconi abbia finalizzao in tal senso e, soprattutto, non è dato conoscere quali interventi urgenti siano stati adottati dall'inizio di questa legislatura ad oggi per garantire l'effettiva rispondenza del servizio di trasporto ferroviario agli standard moderni di sicurezza e qualità raccomandati dall'Unione stessa.

Una cosa è certa, ed in Aula lo dobbiamo denunciare: i fondi che il Governo Prodi aveva destinato alle Ferrovie dello Stato hanno purtroppo subito con la legge finanziaria 2009 una riduzione del 32,5 per cento - questi sono dati concreti, e in questi momenti dobbiamo davvero cogliere l'intensità di un tema di questa portata - e gli incidenti ferroviari sono in continuo aumento. Solo in questo ultimo mese, prima del disastro di Viareggio, se ne sono verificati altri tre, ma gli investimenti economici per aumentare il livello di sicurezza del trasporto ferroviario non sono mai stati incrementati.

Proprio ieri ho presentato una interpellanza urgente a lei, signor Ministro, per chiedere conto di questo, perché la sicurezza dei mezzi ferroviari e delle infrastrutture, nonché dei lavoratori e dei cittadini, deve ricevere la massima attenzione dalle nostre istituzioni.

Concludo questo mio intervento auspicando che l'apertura dell'inchiesta ministeriale annunciata da lei, signor ministro Matteoli, sia fatta il prima possibile e che, nel rispetto delle competenze della magistratura, sia finalizzata ad accertare eventuali responsabilità in capo all'attuale dirigenza del gruppo delle Ferrovie dello Stato. Non è possibile che in questo Paese si continuino a dare i soldi per realizzare l'alta velocità e che nella realtà delle ferrovie regionali e locali - lei lo ha già detto prima, ma ho il dovere di ribadirlo come componente della 8a Commissione, perché è vero - si continui a morire perché non si controllano i carri ferroviari che circolano nel nostro Paese.

Caro Ministro, su questo vogliamo chiarezza. È il Gruppo dell'Italia dei Valori a chiederglielo. (Applausi dai Gruppo IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro Matteoli e vice ministro Castelli, oggi siamo qui per parlare di questa tragedia avvenuta nella notte tra lunedì e martedì a Viareggio. Non voglio soffermarmi sui numeri, sui morti e sui feriti più gravi o sulle palazzine distrutte o su quelle evacuate. Attendiamo tutti la conclusione delle varie inchieste, quelle in corso e quelle che saranno aperte nei prossimi giorni per verificare se effettivamente ci sia stata una lacuna tecnica nelle norme di sicurezza, oppure se si sia trattato di cattiva manutenzione dei mezzi.

Riguardo alle norme, queste, come ho sentito da più parti, sono soprattutto europee, non italiane e, come ho letto dalle dichiarazioni di ieri del ministro Maroni, se le norme per le sicurezza non sono adeguate occorre sicuramente una modifica delle stesse da parte di tutti. Quindi, dovrà essere compito delle commissioni d'inchiesta verificare le cause che hanno scatenato l'inferno dell'altra notte e, se la causa fosse realmente l'inadeguatezza delle norme, il nostro impegno sarà quello di lavorare tutti per cambiarle.

Ritengo importante sottolineare in questa sede come il treno sia, ad oggi, il mezzo più sicuro per far viaggiare le merci pericolose. Mi sono documentato ed ho visto che il tasso medio incidentale rasenta 0,5 incidenti per milioni di chilometri. Si tratta di un tasso molto interessante e questo rapporto è in continua diminuzione. Ci si pone come obiettivo quello di arrivare alla piena sicurezza del trasporto su ferro, trasporto quindi sicuro anche per chi vive, come purtroppo abbiamo visto, nelle zone adiacenti a linee ferroviarie. Inoltre, la liberalizzazione e l'allargamento dei confini dell'Europa hanno fatto sì che in alcuni Paesi il recepimento delle norme sulla sicurezza promulgate da Bruxelles sia avvenuto magari in ritardo. Ma non è il caso di questo incidente: il carro ferroviario che si è staccato provocando la tragedia di Viareggio non proviene da uno degli ultimi Paesi della Comunità europea, ma dalla Germania, Paese progredito e competitivo di cui tutti conosciamo le qualità, soprattutto in tema di trasporto.

Dalle prime indagini, sembra non vi siano anomalie da imputarsi alla ditta che ha commissionato ed affittato il vagone merci. Il carro era stato revisionato nei tempi previsti; abbiamo saputo che la revisione viene effettuata ogni 6 anni ed il carro era stato revisionato lo scorso marzo. Sembra non ci siano responsabilità da parte dei macchinisti (il treno viaggiava a 90 chilometri orari), quindi anche in questo caso non ci sono problemi riguardo al rispetto delle norme. Anche il peso massimo del carro era ampiamente nei limiti.

Secondo le Ferrovie dello Stato, stando alle prime indicazioni, ha ceduto un asse del primo vagone cisterna ed il carro sarebbe deragliato trascinando fuori dai binari anche gli altri quattro. Erano stati effettuati dei controlli alla stazione di partenza e quindi ci si domanda se la rottura di un asse di un carrello sia un incidente tipico. Come è stato evidenziato anche prima, ne era accaduto uno analogo a Prato nelle scorse settimane.

Noi oggi, e questo è l'aspetto importante che ci tengo a sottolineare, come parlamentari e come legislatori abbiamo il dovere di intervenire. Il trasporto su ferro per le merci pericolose, come dicevo, è certamente il più sicuro, più di quello su gomma, ma dobbiamo invitare le Ferrovie dello Stato e le altre società ferroviarie ad investire per incrementare i margini di sicurezza del trasporto delle merci e magari (è una proposta che voglio fare in questa sede) lavorare nella direzione della riattivazione delle cosiddette autostrade del mare, le tratte Genova-Napoli e Genova-Palermo, che potrebbero dare un contributo forte alla sicurezza del trasporto delle merci nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi Marco. Ne ha facoltà.

*FILIPPI Marco (PD). Signora Presidente, signor ministro Matteoli, signor vice ministro Castelli, onorevoli colleghi, vogliamo anzitutto unirci a coloro che hanno già espresso cordoglio, solidarietà ed autentica vicinanza ai congiunti, ai familiari, ai parenti delle vittime e di coloro che stanno ancora lottando tra la vita e la morte in condizioni disperate. Dico subito che il nostro Gruppo non si accomuna invece a coloro che in queste ore non hanno perso l'occasione per speculare, talvolta anche a sproposito, sull'immane tragedia che ha coinvolto e sconvolto la città di Viareggio.

Le immagini che ieri si sono palesate sono state davvero quelle di un day after. Ciò nonostante, con altrettanta fermezza e determinazione affermo che non permetteremo che il livello della sicurezza - concetto in sé assai complesso, prepotentemente chiamato in causa dalla vicenda in questione e che ha avuto in tempi anche recenti eventi analoghi che noi non rimuoviamo, né dimentichiamo e che solo per più fortuite circostanze non hanno determinato analoghe tragedie - nel nostro Paese possa venir meno, che la verità possa non essere appurata o che i responsabili siano tolti dal banco degli imputati.

Ciò che più sorprende, semmai, della fatalità nella concatenazione degli eventi che hanno portato alla tragedia è che l'incidente poteva anche risolversi in un niente se l'evento della rottura del carrello si fosse verificato in aperta campagna (infatti, probabilmente il gas si sarebbe disperso nell'aria e noi oggi non staremmo qui a parlarne e soprattutto non vi sarebbero stati quei tanti morti), come, per converso, avrebbe potuto anche assumere dimensioni ancora più drammatiche se, anziché fuoriuscire, il gas fosse esploso insieme alla cisterna e se avesse coinvolto anche le altre cisterne.

Ogni giorno, come lei sa, signor Ministro, il nostro Paese è attraversato da almeno 35 convogli di pari pericolosità. Ciò che ci interessa allora, com'è ben evidente e facilmente comprensibile, colleghi, non è soltanto la dinamica dell'evento, ma anche capire una volta per tutte i rischi potenziali a cui il nostro Paese spesso è esposto inconsapevolmente ogni giorno nelle città e nei principali centri abitati, ignaro di quali siano gli effettivi standard di sicurezza e controlli applicati.

Mi domando, per esempio, forse anche un po' ingenuamente, signor Ministro, se non sia il caso di prevedere da subito qualche forma di estensione della normativa «Seveso 2» per le aree a rischio di incidente rilevante anche ai depositi temporanei e al trasporto delle merci pericolose. Ciò ovviamente non per prefigurare soluzioni, ma nemmeno si può consentire, una volta spenti i riflettori della commozione, che tutto torni come prima. L'unica cosa che deve tornare come prima, per noi, sono le condizioni di vita di quei disgraziati innocenti che nella notte hanno visto portati via i propri beni. Per gli affetti dei loro cari purtroppo non ci può che essere la solidarietà e la vicinanza, come abbiamo visto all'opera in queste ore e che da toscani siamo certi non si attenuerà neppure dopo. Per i danni materiali, invece, il Governo intervenga presto e bene, in maniera integrale, come ha assicurato, mantenendo la promessa; noi vigileremo come sentinelle perché ciò avvenga.

Infine, vorrei fare due ultime considerazioni sul complesso concetto di sicurezza. La sicurezza è una condizione che nei sistemi complessi, quali anche la rete ferroviaria, non si raggiunge una volta per tutte, né si esaurisce con statistiche confortanti, ma è costituita da continui e sistematici investimenti nella rete, negli impianti e nelle infrastrutture tutte, non solo quelle che rendono. Si ottiene con la formazione continua degli operatori, con la manutenzione e i controlli delle apparecchiature e con un quadro normativo e prescrittivo rigoroso, con procedure certe e definite (oggi purtroppo verifichiamo che così non è). Ma soprattutto, signor Ministro, con organismi deputati a garantire il rispetto che tutto questo avvenga e non sia ricordato solo per vicende luttuose come queste. Occorrono, quindi, organismi autonomi e indipendenti, in grado di accertare sempre e sistematicamente le responsabilità soggettive nei processi e negli eventi.

Siamo stufi, glielo dico molto sinceramente, del balletto dello scarico delle responsabilità, come abbiamo avvertito anche su questa vicenda, in maniera più o meno esplicita, ma che non siamo più disposti a tollerare. Vogliamo un Governo che si assuma per intero le responsabilità di quanto accade e, in questo caso, perché ciò non avvenga più. Abbiamo apprezzato, glielo dico sinceramente, Ministro, tempestività e prontezza nella presenza del Governo sul luogo dell'accaduto come la corretta prassi delle relazioni istituzionali, con il Ministro venuto subito a riferire al Parlamento; aspetti che a noi non sfuggono e che apprezziamo come nulla di straordinario ma di dovuto.

A noi non sfugge però che si è troppo indugiato a rendere operativa l'Agenzia per la sicurezza ferroviaria, da noi varata sul finire della scorsa legislatura ed ancora appesa alle sorti di decreti attuativi e sottotraccia - me lo si lasci dire - osteggiata e boicottata. È nostra intenzione, viste le comuni volontà manifestate in proposito, presentare una mozione per la completa operatività dell'Agenzia, per la quale chiederemo il concerto anche dei colleghi della maggioranza.

Concludo rivolgendomi a lei, signora Presidente, e tramite lei al Presidente del Senato perché, come credo sia ben chiaro, a noi non basta l'audizione del Ministro, che come ho detto apprezziamo, né quella che avverrà domani in 8a Commissione del direttore dell'Agenzia per la sicurezza ferroviaria e dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, ingegner Moretti. In questo senso le chiediamo di dedicare una sessione di lavoro interamente allo stato della sicurezza del complesso sistema della mobilità delle merci e dei passeggeri nel nostro Paese, per una disamina attenta dei rischi reali e potenziali delle nostre infrastrutture e delle nostre città. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldini. Ne ha facoltà.

BALDINI (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, anch'io voglio esprimere il mio particolare ringraziamento e apprezzamento per la sua presenza tempestiva nelle Aule parlamentari per informare il Parlamento sulle cause, le dinamiche e le modalità del sinistro e anche per il modo in cui si è messo immediatamente a disposizione di coloro che stavano operando in questa situazione drammatica. Come anche lei ricordava, 16 morti e 27 feriti, tra l'altro gravi, costituiscono un bilancio pesantissimo e una tragedia di dimensioni enormi.

Voglio pertanto esprimere la commossa partecipazione del mio Gruppo, il Popolo della Libertà, alle famiglie delle vittime, così duramente colpite, nonché l'auspicio che i feriti possano ottenere una rapida guarigione. La città di Viareggio ha subito una ferita enorme sul piano della distruzione materiale, ma soprattutto sotto il profilo della tragedia umana. Molte case sono andate distrutte, centinaia di persone sono sfollate, i danni materiali sono consistenti, ma gravissime sono state le conseguenze subite da chi ha perduto le persone più care. Insieme al Governo, presente con il Presidente del Consiglio, con lei, ministro Matteoli, e con i ministri Maroni e Sacconi, abbiamo dato la nostra piena collaborazione ed il nostro impegno per una ricostruzione rapida e totale delle case distrutte e per un sostegno anche morale alle famiglie colpite dal dramma.

Una bomba si è sostanzialmente abbattuta sulla città di Viareggio. Un treno, che trasportava un carico estremamente pericoloso, ha lasciato purtroppo una scia di morti e di feriti. Vi è urgente necessità di capire e di conoscere le cause, le condizioni che hanno provocato questa immensa tragedia ed anche le eventuali responsabilità. Lo richiede il dramma vissuto da tante famiglie, e purtroppo non ancora concluso, lo chiediamo anche noi per coloro che purtroppo non possono più parlare.

Bene quindi ha fatto lei, ministro Matteoli, ad istituire una commissione d'inchiesta e bene sta facendo la magistratura ad indagare seriamente per conoscere tutte le circostanze che hanno determinato questo gravissimo incidente. Non possiamo né dobbiamo permettere che un velo di silenzio cada inesorabilmente su questa tragedia, che richiede invece risposte chiare, serie e definitive. Quando il trasferimento di merci riguarda carichi di forte pericolosità per la vita delle persone, il rigore, il rispetto delle norme di sicurezza, le verifiche costanti, sistematiche e puntuali debbono costituire sempre un elemento irrinunciabile ed una condizione di normalità. Ad esempio, quando nel nostro Paese si trasferisce un'opera d'arte di una qualche importanza si adottano misure di sicurezza eccezionali in considerazione dell'importanza dell'opera d'arte. Purtroppo, non si avvertono e non si vedono analoghe misure così eccezionali quando si tratta della vita e della sicurezza dei cittadini; invece la vita delle persone - com'è stato evidenziato da tutti coloro che sono intervenuti - viene prima di tutto ed innanzi tutto. Questo è un valore irrinunciabile!

Concordo con il ministro Maroni quando dichiara che le norme esistenti, se non hanno garantito la sicurezza, sono inadeguate e quindi sono da modificare per renderle più efficaci, oppure non sono state rispettate e allora dovrà risponderne chi ha provocato il disastro. Invitiamo anche il commissario europeo Antonio Tajani a porre con forza la necessità che vengano varate dall'Unione europea norme più efficaci e più idonee a garantire livelli di sicurezza sempre e comunque altissimi.

Per concludere, voglio esprimere un sentito ringraziamento alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, a tutte le forze di polizia e alle associazioni di volontariato, che con tempestività, professionalità e grande solidarietà hanno prestato i loro soccorsi, salvando vite umane e portando conforto alle persone tanto duramente colpite. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciarrapico. Ne ha facoltà.

CIARRAPICO (PdL). Signora Presidente, è mancato un solo tassello alla puntuale ed ottima relazione svolta dal ministro Matteoli: quale contestazione è stata fatta all'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, il quale questa notte, scendendo dalla luna, ha spiegato che si tratta di carri esteri; ha dimenticato, però, il principio giuridico secondo cui è l'ultimo utilizzatore il responsabile del funzionamento e della sicurezza dei carri esteri. Quindi, il dottor Moretti, come minimo, deve essere contestato o, meglio ancora, sospeso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa resa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Matteoli, che ringrazio per la sua disponibilità.

Sospendo la seduta fino alle ore 17,15.

(La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 17,15).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733-B
e delle questioni di fiducia (ore 17,15)

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indíco pertanto la votazione nominale con appello dell'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Bondi, Caliendo, Sacconi, Viespoli e Palma.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Sbarbati).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Sbarbati.

BUTTI, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CHITI - ore 17,41 -).

Rispondonoi senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Amato, Amoruso, Augello, Azzollini

Balboni, Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boscetto, Bricolo, Butti

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Castro, Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Compagna, Conti, Contini, Coronella, Costa, Cursi, Cutrufo

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, Delogu, Di Giacomo, Di Girolamo Nicola, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina

Esposito

Fasano, Fazzone, Ferrara, Firrarello, Fleres, Fluttero, Franco Paolo

Galioto, Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Grillo

Izzo

Latronico, Leoni, Licastro Scardino, Longo

Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura, Musso

Nania, Nespoli, Nessa

Oliva, Orsi

Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Pittoni, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rizzi, Rizzotti

Saccomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibilia, Speziali, Stancanelli, Stiffoni

Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro

Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vizzini

Zanetta, Zanoletti.

Rispondono noi senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore

Baio, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianchi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bosone, Bubbico, Bugnano

Cabras, Caforio, Carlino, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Cosentino, Cuffaro

D'Alia, D'Ambrosio, De Luca, De Sena, De Toni, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Nardo, Donaggio, D'Ubaldo

Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Follini, Fontana, Fosson, Franco Vittoria

Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasbarri, Ghedini, Giambrone, Giaretta, Gustavino

Ichino, Incostante

Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia, Lusi

Magistrelli, Marcenaro, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro, Maritati, Mascitelli, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Mongiello, Morando, Morri, Musi

Negri, Nerozzi

Papania, Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Pignedoli, Pinotti, Poretti, Procacci

Ranucci, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli

Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna, Serra, Sircana, Soliani, Stradiotto

Tonini, Treu

Veronesi, Villari, Vimercati, Vita, Vitali

Zanda, Zavoli.

Si astengono i senatori:

Pinzger, Poli Bortone, Thaler Ausserhofer.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Informo i colleghi che, previo accordo con i Gruppi parlamentari, la votazione nominale con appello dell'articolo 2 avrà inizio alle ore 18,30.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

292

Senatori votanti

291

Maggioranza

146

Favorevoli

164

Contrari

124

Astenuti

3

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1 del disegno di legge.

Come preannunciato, sospendo la seduta fino alle ore 18,30.

(La seduta, sospesa alle ore 18,06, è ripresa alle ore 18,30).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733-B
e delle questioni di fiducia (ore 18,30)

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indíco pertanto la votazione nominale con appello dell'articolo 2, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Barelli, Bondi, Caliendo, Palma, Pisanu, Rutelli, Sacconi, Sbarbati, Viespoli e Mantovani.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore De Toni).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore De Toni.

BAIO, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il presidente SCHIFANI - ore 19,04 -).

Rispondonoi senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Amato, Amoruso, Augello, Azzollini

Balboni, Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boscetto, Bricolo, Butti

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Castro, Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Compagna, Conti, Coronella, Costa, Cursi, Cutrufo

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, Delogu, Di Giacomo, Di Girolamo Nicola, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina

Esposito

Fasano, Fazzone, Ferrara, Firrarello, Fleres, Fluttero, Franco Paolo

Galioto, Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Grillo

Izzo

Latronico, Leoni, Licastro Scardino, Longo

Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura, Musso

Nania, Nespoli, Nessa

Oliva, Orsi

Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Pittoni, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rizzi, Rizzotti

Saccomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibilia, Speziali, Stancanelli, Stiffoni

Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro

Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vizzini

Zanetta, Zanoletti.

Rispondono noi senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore

Baio, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianchi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bosone, Bubbico, Bugnano

Cabras, Caforio, Carlino, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Cosentino, Cuffaro

D'Alia, D'Ambrosio, De Luca, De Sena, De Toni, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Nardo, Donaggio, D'Ubaldo

Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Follini, Fontana, Fosson, Franco Vittoria

Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasbarri, Ghedini, Giambrone, Giaretta, Gustavino

Ichino, Incostante

Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia, Lusi

Magistrelli, Marcenaro, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro, Maritati, Mascitelli, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Mongiello, Morando, Morri, Musi

Negri, Nerozzi

Papania, Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Peterlini, Pignedoli, Pinotti, Poretti, Procacci

Ranucci, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli

Sangalli, Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna, Serra, Sircana, Soliani, Stradiotto

Tomaselli, Tonini, Treu

Veronesi, Villari, Vimercati, Vita, Vitali

Zanda, Zavoli.

Si astengono i senatori:

Andreotti, Pinzger, Poli Bortone, Thaler Ausserhofer.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 2 del disegno di legge n. 733-B, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

294

Senatori votanti

293

Maggioranza

147

Favorevoli

162

Contrari

127

Astenuti

4

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL).

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati all'articolo 2 del disegno di legge.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come già anticipato ai Gruppi per le vie brevi, avverto che il sindacato ispettivo, già previsto per la seduta pomeridiana di domani, è anticipato alla seduta antimeridiana dopo il voto finale sul disegno di legge sulla sicurezza, presumibilmente intorno alle ore 13.

Pertanto, la seduta pomeridiana di domani non avrà luogo.

Su argomenti specifici
(Trattamento collaboratori dei senatori - Sollecito risposta interrogazioni - Riconoscimento Dolomiti quale Patrimonio dell'umanità)

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, intervengo per porre l'attenzione sul trattamento dei collaboratori parlamentari. Una misura presa dal Consiglio di Presidenza del Senato e ribadita con deliberazione del Comitato per la sicurezza, in data 27 maggio 2009, stabiliva il criterio secondo cui i senatori avrebbero dovuto depositare i contratti di lavoro dei loro collaboratori parlamentari entro la fine di giugno. La fine di giugno è arrivata, siamo al 1° luglio e, in realtà, questa procedura non si è realizzata, anzi, si sente dire che probabilmente il limite del 30 giugno sarà spostato al 30 settembre.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 19,20)

(Segue PARDI) Il senatore questore Adragna mi ha voluto dare una spiegazione in via amichevole, e di ciò lo ringrazio, ma pongo la questione in questa sede in modo che resti a verbale, perché non può essere chiusa nello spazio di una spiegazione amichevole.

Pare - le cifre non sono in nostro possesso - che un numero considerevole di senatori non abbia depositato i contratti relativi ai collaboratori. Come si può interpretare tale dato? Se il contratto c'è, dovrebbe essere possibile depositarlo, se non viene depositato è molto probabile che non vi sia, e questo può accadere perché i senatori non hanno pensato di redigere il contratto nei limiti loro accordati.

Siamo, quindi, in una grave situazione di inadempienza, per cui sarebbe necessario fornire una spiegazione chiara e dire pubblicamente, e in modo efficace, perché il limite del 30 giugno sia slittato - come pare - al 30 settembre. Conoscere i motivi e le modalità mi sembra fondamentale.

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signor Presidente, più che spiegare la questione - non sta a me farlo - vorrei solo precisare e aggiungere qualche elemento a quanto detto dal senatore Pardi.

La delibera assunta dal Comitato per la sicurezza su indicazione del Consiglio di Presidenza è in vigore da oggi e gli adempimenti sono esattamente quelli in essa previsti. Poiché vi erano, però, alcune questioni da risolvere e alcuni casi dubbi - anche se la delibera originaria era già discretamente articolata, la realtà è sempre più complessa di quanto si possa prevedere in un dettagliato spettro di possibilità esaminate - alla luce di questo maggiore dettaglio portato all'attenzione degli uffici, il Consiglio di Presidenza si è nuovamente riunito e ha precisato tali situazioni.

Peraltro, non è certo questo il periodo più facile per affrontare la questione, dal momento che le elezioni europee e amministrative ci hanno tenuti tutti impegnati. Una cosa comunque è la regolarità del contratto, altro è adempiere, in modo puntuale, a quanto prescritto. Ripeto, la nuova norma è in vigore, come previsto, dal 1° luglio; per i nuovi collaboratori essa è, ad ogni effetto, valida da oggi, mentre per coloro che già c'erano è previsto invece un tempo maggiore per effettuare gli adempimenti, anche perché la delibera originaria prevedeva un servizio di consulenza per orientare i senatori negli adempimenti da compiere; servizio che non si è potuto attivare per le stesse ragioni per cui molti senatori non hanno potuto documentare gli adempimenti nei tempi stabiliti.

Questa è la ragione dell'ulteriore scadenza, ma ripeto che la delibera è in vigore. Sottolineo che, per la prima volta nella vita del Senato, si chiede un adempimento in proposito; credo si tratti di un fatto positivo, che rappresenta, sotto tutti gli aspetti, una decisione corretta e giusta. Le decisioni, però, devono essere assunte in modo oculato e prevedendo tempo adeguati.

Mi scuso, signor Presidente, se mi sto dilungando. Concludo immediatamente sottolineando che è meglio fare le cose bene piuttosto che farle in fretta o farne alcune velleitarie che rischiano di ottenere l'effetto opposto a quello desiderato. Noi vogliamo che tutti i collaboratori siano in regola e non vogliamo che siano costretti a lavorare in condizioni di disagio, non perché mancano gli adempimenti reali, ma perché manca la loro certificazione presso gli Uffici del Senato.

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, intervengo per sollecitare il Governo, tramite la Presidenza del Senato, a rispondere ad alcune interrogazioni tra loro strettamente collegate, presentate negli scorsi mesi.

La richiesta, rivolta alla Presidenza, di sollecitare il rappresentante del Governo, e in particolare il ministro Sacconi, a rispondere a due interrogazioni non ha soltanto la valenza di richiedere il formale rispetto del Regolamento del Senato, con riferimento, in particolare, all'articolo 148 del Regolamento, laddove al comma 2 si prevede che le interrogazioni a risposta orale siano poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione. In proposito, è già stato sottolineato dalla Presidenza che vi sono stati notevoli ritardi nella risposta da parte dei rappresentanti del Governo agli atti di sindacato ispettivo.

Faccio riferimento, signor Presidente, a due questioni che sono estremamente importanti per la Regione Abruzzo, dove vivo ed opero. La prima interrogazione, la 3-00538, presentata diversi mesi or sono, riguarda l'attività svolta dal Commissario ad acta, nominato con delibera del Consiglio dei ministri in data 11 settembre 2008, con ampi e pieni poteri sul sistema sanitario regionale abruzzese. Vi erano diversi provvedimenti importanti che dovevano essere assunti, come ad esempio la ricontrattazione dei budget sanitari per la sanità privata o il recupero dei crediti non esigibili da parte delle strutture sanitarie private. Si tratta, dunque, di provvedimenti che hanno un'enorme incidenza sul sistema economico, sociale e sanitario della Regione. Per tale motivo, attendiamo una risposta da parte del Governo. Peraltro, sul dispositivo di nomina del Commissario ad acta è scritto che il commissario ha l'obbligo, entro il 31 dicembre 2008, di relazionare per iscritto al Governo.

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, la invito a concludere perché è scaduto il tempo a sua disposizione. In ogni caso, ho compreso la questione.

MASCITELLI (IdV). La seconda interrogazione, strettamente connessa alla prima, la 3-00780, riguarda i 1.600 dipendenti di un gruppo della sanità privata abruzzese che, peraltro, è stato il gruppo imprenditoriale coinvolto nell'enorme scandalo della "Sanitopoli" abruzzese, che ha avuto anche una rilevanza nazionale. Ebbene, questi 1.600 dipendenti da sei mesi non vengono retribuiti da una struttura sanitaria privata convenzionata con la Regione.

Abbiamo chiesto che il Commissario ad acta riferisca al Governo sulle sue attività e iniziative, e che il Governo a sua volta riferisca al Parlamento. Credo che questo sia un problema di grave emergenza non solo economica, ma anche sociale per la nostra Regione.

SANTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PdL). Signor Presidente, parlo all'Assemblea come vice presidente vicario del Gruppo "Amici della montagna" del Parlamento italiano, per ricordare un evento significativo che sta per iniziare proprio questa sera alla Camera dei deputati, esattamente nella sala Berlinguer di Via degli Uffici del Vicario. In quella sede celebreremo il riconoscimento da parte dell'UNESCO delle Dolomiti come Patrimonio dell'umanità. Subito dopo, i presidenti del Club alpino italiano, del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e delle Guide alpine ci illustreranno, con filmati e diapositive, l'attività dei rispettivi sodalizi.

Non ultimo motivo per partecipare a questo evento è che alle ore 20,15 - quindi, tra poco - vi sarà, come anteprima, un buffet aperto a tutti, a base di prodotti tipici dell'Abruzzo. In tale occasione ci sarà anche l'opportunità di manifestare e di rinnovare solidarietà a quel popolo.

Ho fatto questo annuncio come promemoria per coloro che avessero dimenticato l'incontro. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Peterlini).

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare una risposta da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'interrogazione 3-00663, pubblicata nell'Allegato B della seduta n. 185 del 1° aprile 2009. È importante che il Ministro venga in Aula a dare una risposta a questa interrogazione, perché riguarda il sistema e le procedure di reclutamento nelle università e negli enti di ricerca.

Le ricordo, signor Presidente, che c'è stato un intervento d'urgenza da parte del Governo. Proprio su questo tema è intervenuto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, poi convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009 n. 1. Ebbene, all'articolo 1 del suddetto decreto‑legge, signor Presidente, il Governo ha ritenuto di modificare anche le modalità di formazione delle Commissioni esaminatrici per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori, già a quella data bandite dalle università, così nei fatti bloccandole.

Il Ministro ha più volte affermato che il suo intendimento non era di bloccare i concorsi per il reclutamento dei ricercatori e dei professori nell'università; anzi, ha sostenuto che il suo obiettivo era del tutto opposto. Ebbene, il decreto-legge - bloccando, ripeto, già i concorsi e le commissioni in atto - prevedeva 30 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione per definire le nuove modalità di svolgimento dell'elezione a sorteggio delle commissioni esaminatrici. I 30 giorni sono scaduti il 9 febbraio 2009, siamo giunti a luglio. Mi pare che con i fatti il Ministro dell'istruzione abbia violato la disposizione di legge; ciò rileva palesemente che il suo comportamento è contrario rispetto alla necessità di procedere nel nostro Paese al reclutamento e di dare linfa, vitalità al sistema universitario. Su questa palese violazione, su questa contraddizione tra le dichiarazioni e le intenzioni del Ministro è fondata l'interrogazione presentata e penso che sia anche fondata la richiesta di ottenere una risposta in tempi adeguati.

Le chiedo, quindi, di sollecitare il Ministro a venire in Aula a rispondere a tale interrogazione.

PRESIDENTE. Con riferimento al problema posto dal senatore Mascitelli e dal senatore Lumia, relativamente ad atti di sindacato ispettivo riferiti rispettivamente al Commissario ad acta per la sanità in Abruzzo e ai temi dell'istruzione, la Presidenza si farà carico nuovamente di attivarsi affinché il Governo, tramite i Ministri incaricati, possa rispondere.

Al termine della seduta antimeridiana, ho tracciato comunque il quadro complessivo - come richiesto dal senatore Ichino - della situazione relativa al sindacato ispettivo, rilevandone le ombre e sottolineando la necessità di un intervento, di cui la Presidenza si farà carico, data una certa tendenza, purtroppo non inedita, il che però non la giustifica, che ci dimostra che dobbiamo intervenire in modo più efficace.

Senatore Santini, prendiamo atto della celebrazione di questa ricorrenza importante per gli Amici della montagna: il fatto che l'UNESCO abbia dichiarato le Dolomiti Patrimonio dell'umanità fa certamente piacere a tutti noi, sia che facciamo parte del Gruppo "Amici della montagna" sia che siamo amici dell'Italia, dove le montagne sono importanti.

Rispetto al punto sollevato dal senatore Pardi e sul quale è già intervenuto il senatore Malan, vorrei ricordare alcuni aspetti, anche se ora il senatore Pardi è assente, ma potrà leggere il resoconto stenografico della seduta.

Come ha ricordato correttamente il senatore Malan - ed è bene essere chiari su questo punto - nessuno ha prorogato l'entrata in vigore di un regolamento che è stato approvato ed è in vigore. Si è intervenuti - e poi ne dirò i motivi - sul fatto di considerare ancora validi, fino al 30 settembre, i tesserini esistenti: non si tratta quindi dello slittamento dell'entrata in vigore del regolamento, perché è in vigore quello che è stato approvato, ma dell'uso dei tesserini esistenti per i collaboratori.

Perché è stato necessario dare questa possibilità, che poi in realtà, dato che nel mese di agosto e nei primi giorni di settembre normalmente il Senato non si riunisce, si riconduce anche a termini temporali diversi? Per una serie di motivi, il primo dei quali - com'è stato ricordato - è che sono state poste alcune questioni da diversi senatori con riferimento a specifiche forme di contratti, su cui è necessario avere chiarimenti.

Il secondo è per dare il tempo necessario non soltanto ai senatori per consegnare i contratti, e quindi chiarire alcuni aspetti ad essi connessi, ma anche agli Uffici per verificare che i contratti consegnati siano regolari e cambiare i tesserini. Abbiamo deciso, infatti, di cambiare integralmente i tesserini a disposizione dei collaboratori e tale cambio richiede un processo temporale, perché non c'è soltanto questo da realizzare: ecco il motivo per cui i vecchi tesserini sono da considerarsi validi fino al 30 settembre, non un minuto di più.

Infine, ci eravamo impegnati a mettere a disposizione dei senatori che devono procedere agli adempimenti - senatori che non sono tutti datori di lavoro, ma di collaborazioni - un consulente per aiutarli a chiarire alcuni aspetti e a definire, in alcuni casi, anche le forme dei contratti. Credo sia stata compiuta una scelta giusta nel decidere di non ricorrere ad un professionista esterno come consulente del lavoro, per un doppio problema. Da un lato, per un problema di scelta, perché non si può fare il sorteggio del senatore come quando si procede al voto di fiducia; dall'altro, perché vi è anche la necessità di fare un minimo di risparmio e di uso rigoroso delle risorse pubbliche, che si vede nelle grandi cose, ma anche in quelle piccole e piccolissime. Per questo motivo, abbiamo chiesto un consulente al Ministero del lavoro, che l'ha messo a nostra disposizione.

Dalla prossima settimana, quindi - credo a partire da martedì, ma comunque su questo gli Uffici addetti ed il segretario del Comitato per la sicurezza del Senato, l'ingegner Contardi, potranno dare tutti i chiarimenti specifici, anche se poi seguirà una lettera - in alcune mattine, qui al Senato, vi sarà un consulente del Ministero lavoro che sarà a disposizione dei senatori per aiutarli a determinare, sulla base del regolamento, i contratti. Tutto qui.

Queste sono le decisioni che sono state assunte, che mi paiono di assoluto buon senso, di rigoroso rispetto ed equilibrio nella gestione di un regolamento che non è revocabile.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 2 luglio 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,40).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733-B)

ARTICOLO 1 E TABELLE 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

Approvato con voto di fiducia

    1.  La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

    2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato.

    3.   Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale è soppresso.

    4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

    «Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

    5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

    6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 378».

    7. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

        «5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

    8. All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:

    «Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

    La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

    Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

    9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 è aggiunto il seguente:

    «Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

    10. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è abrogato.

    11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

    «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

    12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

    «Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge».

    2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

    3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

    13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;

        b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

    «9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

    10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.

    11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;

        c) il comma 14 è sostituito dal seguente:

    «14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile».

    14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

    15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

    16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

    «Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

    3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274.

    4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

    5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

    6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

        b)  all'articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».

    17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

        «s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

        b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

    2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

        a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

        b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

        c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

        d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

        e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

    3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

    4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:

        a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;

        b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;

        c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

    5. Si applica l'articolo 20, comma 5.

    Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

    2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

    3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;

        c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

    «Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

    2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

    3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

    4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.

    5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;

        d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

    «Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286».

    18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

    «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

    19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».

    20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

    21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 4, comma 3:

            1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;

            2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;

        b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

    «2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;

        c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»;

        d) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

        e) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

    «5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter»;

        f) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;

        g) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

        h) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000»;

        i) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

        l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;

        m) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

    «5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

    5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»;

        n) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

    «Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri) - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

    2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»;

        o) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;

        p) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;

        q) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

    «11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

        r) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

    «1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

    1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;

        s) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

    «1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»;

        t) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore»;

        u) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

    «8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;

        v) all'articolo 32:

            1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;

            2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».

    23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

    24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

    «Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

    3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislaazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

    26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

        a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

        b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

        c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

        d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

        e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;

        c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

    «3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;

        d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

    «3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

        a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

        b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

        e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

        f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

    «4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

    4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

    27. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

    28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: « trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».

    29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

    30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera l) valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

        a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

        b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

        c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    31. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

    32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1

[(articolo 1, comma30, lettera a)]

2009

2010

2011

Ministero dell'economia e delle finanze

7.582.000

3.403.000

3.243.000

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

36.475.000

30.029.000

23.374.000

Ministero della giustizia

911.000

-    

805.000

Ministero degli affari esteri

2.386.000

26.455.000

20.641.000

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

499.000

2.417.000

2.388.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

22.000

521.000

514.000

Ministero per i beni e le attività culturali

526.000

1.971.000

1.947.000

Totale .  .  .

48.401.000

64.796.000

52.912.000

.

Tabella 2

[(articolo 1, comma 30, lettera b)]

2010

Ministero dell'economia e delle finanze

500.000

Ministero degli affari esteri

3.000.000

Ministero per i beni e le attività culturali

80.000

Totale .  .  .

3.580.000

.

EMENDAMENTI

1.1

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «,nonchè dall'articolo 378», aggiungere le seguenti: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629».

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 e sempre che non si proceda per delitti di cui all'articolo 644».

1.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 7, sopprimere le parole: «anche in riferimento all'età».

1.201

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

1.3

BENEDETTI VALENTINI

Precluso

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», sopprimere il terzo comma.

1.5

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis" sopprimere il terzo comma.

1.6

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis", sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa o nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

1.4

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 8, al capoverso "Art. 341-bis" sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa, il reato è estinto».

1.7

LUMIA, MARINO MAURO MARIA

Precluso

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

        «Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive».

1.9

DELLA MONICA, DE SENA

Precluso

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

        «9-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale le parole: ''Fuori dei casi di concorso nel reato,'' sono soppresse.

            9-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale le parole: ''dei casi di concorso nel reato e'' sono soppresse».

1.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere, il seguente:

        «10-bis. La legge 23 luglio 2008, n. 124, è abrogata».

1.11

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 12, capoverso "Art. 2-bis", nel  terzo comma sostituire le parole: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato» con la seguente: «attribuito».

1.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle politiche di integrazione».

1.13

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Sostituire il comma 14, con il seguente:

        «14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        "5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25.000 euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale"».

1.14

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 14, sostituire le parole da "salvo che il fatto" fino a "tre anni" con le seguenti:

        «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro».

1.17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 14, dopo le parole: «ingiusto profitto», inserire le seguenti: «dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,».

1.15

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 14, sostituire le parole: «che sia privo» con le seguenti: «che sappia essere privo».

1.16

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 14, dopo le parole: «privo di titolo di soggiorno» inserire le seguenti: «salvo che sia in attesa di un nuovo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno,».

1.202

POLI BORTONE

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Ai fini del presente testo unico il possesso della ricevuta attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo equivale alla titolarità di un valido permesso di soggiorno».

1.18 (testo corretto)

BAIO

Precluso

Al comma 17, lettera b), capoverso "Art. 20-bis" aggiungere in fine il seguente  comma:

        «6. Per il reato di cui alla lettera s)-bis del comma 2, dell'articolo 4, qualora la persona a cui è contestato il reato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, il pubblico ministero richiede al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalla quota annuale del decreto flussi, per lavoratori subordinati. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.19

BAIO

Precluso

Al comma 17, lettera c), capoverso "Art. 32-bis", nel comma 4, dopo le parole: «dà lettura dell'imputazione» aggiungere le seguenti parole: «e richiede, in caso di contestazione del reato di cui alla lettera s)-bis del comma 2, dell'articolo 4, qualora l'indagato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio.

        4-ter. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalle quote annuali, relative alla determinazione dei flussi di ingresso, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

        4-quater. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sopprimere il comma 18.

1.21

INCOSTANTE, ADAMO, CASSON, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 18, dopo le parole: «variazione anagrafica» inserire la seguente: «non».

1.20

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 18, sostituire le parole: «possono dar luogo» con le seguenti: «non possono dar luogo».

1.22

DI GIOVAN PAOLO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Precluso

Al comma 22, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 5», inserire le seguenti: «il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        «3-bis. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata di:

            "a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;

            b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;

            c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;

            d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.'' ed il».

1.23

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

        «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dai presente testo unico e dai regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.24

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

        «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.25

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), nell quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima dena scadenza,» con le seguenti: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza,».

1.26

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «questore della provincia» con la seguente: «comune».

1.27

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le parole: «dimora, almeno» sostituire la parola: «sessanta» con la seguetne: «novanta».

1.28

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le porole: «presente testo unico» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei termini suddetti continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego».

1.29

DI GIOVAN PAOLO

Precluso

Al comma 22, dopo la lettera c), inserire il seguente:

        «c-bis) allo straniero extra-UE che ha conseguito in Italia un titolo di studio professionale può essere prolungato e convertito per motivi di studio o lavori il permesso di soggiorno di 6 mesi al fine di consentirgli l'inserimento lavorativo. Allo studente extra-UE che ha conseguito qualsiasi titolo accademico in Italia, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere prolungato il permesso di soggiorno di 15 mesi e può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.30

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche e universitarie».

1.31

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche».

1.33

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.204

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 22, lettera g) sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.34

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sostituire lo parola: «obbligatorie» con le seguenti: «e universitarie».

1.205

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 22, lettera g), dopo la parola: «obbligatorie» aggiungere le seguenti: «nonché in relazione agli atti di stato civile, per l'ipotesi di matrimonio contratto con il cittadino italiano e con straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento di cui all'articolo 29 del testo unico».

1.32

CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 22, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,  nonché per quelli inerenti agli atti di stato civile».

1.35

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Precluso

Al comma 22, sopprimere la lettera l).

        Conseguentemente, sopprimere il comma 23.

1.206

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 22, sopprimere la lettera l).

1.37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, SERRA

Precluso

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" sostituire le parole da: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, trascorso tale termine, non può essere disposta un'ulteriore proroga»».

1.36

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, SERRA

Precluso

Al comma 22, lettera l), capovero "Art.14" sopprimere le parole da: «Trascorso tale termine» fino a: «centottanta giorni».

        Conseguentemente, sostituire le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

1.207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole:«Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,» con le seguenti: «Trascorso tale termine, nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,».

1.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi» con le seguenti: «Trascorso tale termine, nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano ritardi».

1.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «o di ritardi» con le seguenti: «nonché di ritardi».

1.210

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «al giudice di pace», ovunque ricorrano, con le seguenti: «al tribunale».

1.53

D'ALIA

Precluso

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole "centottanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni".

1.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), dopo le parole: «il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni», inserire le seguenti: «purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive».

1.54

D'ALIA

Precluso

Al comma 22, lettera l), sopprimere il secondo periodo.

1.212

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), dopo le parole: «persistono le condizioni di cui al periodo precedente», inserire le seguenti: «e purché siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,».

1.38 (testo corretto)

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, sopprimere la lettera p).

1.213

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 22, lettera q), capoverso «11-bis», dopo le parole: «presente testo unico», inserire le seguenti: «prescindendo dalle quote previste d'ingresso».

1.214

SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera v), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente parola: «o».

1.39

SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera v), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

        «2-bis) al comma 1-ter le parole da: ''si trova'' fino a: ''tre anni'' sono soppresse».

1.41

DELLA MONICA, RUSCONI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, SERRA

Precluso

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

        «v-bis) il personale scolastico, i direttori didattici, i presidi, gli insegnanti, gli ufficiali di stato civile, nonché gli operatori sociali degli enti territoriali sono esonerati dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.40

MARINO IGNAZIO, CASSON, BIANCO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, DI GIOVAN PAOLO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITALI, SERRA

Precluso

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

        «v-bis) il personale sanitario, medico e non medico è esonerato dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.215

GRANAIOLA, BIONDELLI

Precluso

Al comma 22 dopo la lettera v)inserire la seguente:

            «v-bis) aI decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19 comma 2, la lettera d) è sostituita con la seguente:

            "d) delle donne in stato di gravidanza o nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei dodici mesi, successivi alla nascita del figlio";».

1.43

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Sopprimere il comma 23.

1.44

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Precluso

Sopprimere il comma 23.

1.45

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Sostituire il comma 23, con il seguente:

        «23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 non si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data entrata in vigore della presente legge».

1.42

SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

        «23-bis. Il minore degli anni 18 non è punibile per il fatto di cui al comma 16».

1.216

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 25, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «per il trasferimento alle province (o ai comuni) della competenza a disporre del rinnovo del permesso di soggiorno delle persone prive di precedenti penali, nonché dei criteri e delle modalità».

1.217

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 25, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «per il trasferimento ai comuni della competenza a disporre del rinnovo del permesso di soggiorno delle persone prive di precedenti penali, nonché dei criteri e delle modalità».

        Conseguentemente, dopo le parole: «validità del permesso di soggiorno» inserire il seguente periodo: «Per la definizione di tali Accordi saranno sentiti i consiglieri comunali aggiunti dei comuni capoluogo da istituirsi obbligatoriamente secondo criteri e modalità previste nel Regolamento di cui sopra».

1.46

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 25, capoverso "Art. 4-bis", sopprimere il terzo comma.

1.47

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 25, capoverso "Art. 14-bis", sostituire il terzo comma dell'articolo 4-bis, ivi richiamato con il seguente:

        «3. La stipula dell'Accordo di integrazione non è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di stranieri:

            a) richiedenti o aventi diritto al soggiorno per protezione umanitaria;

            b) soggiornanti per motivi umanitari;

            c) soggiornanti per motivi familiari;

            d) familiari di cittadino dell'Unione europea;

            e) minori degli anni diciotto;

            f) entrati in Italia per ricongiungimento familiare;

            g) donne in stato di gravidanza o nei tre anni successivi alla nascita del figlio cui provvedono».

1.48

LUMIA

Precluso

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

        «28-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: ''da un terzo alla metà'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla metà a due terzi''».

1.218

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Sopprimere il comma 29.

1.49

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 29, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,».

1.50

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 29, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328», con le seguenti: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela,».

1.51

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 29, dopo le parole: «della legge 8 novembre 2000, n. 328,» inserire le seguenti: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela,».

1.52

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 30, dopo le parole: «e dal comma 22,» sostituire le parole: «lettera l)» con le seguenti: «lettera c)».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

D'ALIA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            le polemiche sul fenomeno delle migrazioni devono lasciare il posto a discussioni costruttive e decisioni responsabili. Tale fenomeno è comunque destinato a durare a lungo nel tempo e, secondo alcune stime, a crescere fino a raddoppiare nei prossimi quaranta o cinquant'anni, incidendo profondamente sui processi economici, politici e sociali del bacino del Mediterraneo. Se per i paesi di origine l'immigrazione regolare è quasi sempre una triste necessità, per quelli di arrivo è certamente una opportunità da cogliere e governare con saggezza, prestando attenzione tanto alle esigenze del proprio sistema produttivo quanto ai problemi della integrazione di chi viene in Europa solo per lavorare e vivere in pace;

            l'immigrazione clandestina, invece, è la patologia di questo grande e positivo fenomeno e, almeno in linea teorica, si prevede che essa tenderà ad aumentare. Quella via mare è la forma più povera, più disperata e più pericolosa di immigrazione irregolare, che più volte ha dato esiti tragici. L'aggravarsi della situazione, soprattutto negli ultimi mesi, deve essere affrontata con misure efficaci, basandoci principalmente sulle nostre risorse e sul buon funzionamento delle intese bilaterali con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori;

            il modo più efficace di contrastare questa drammatica patologia è quello di favorire l'immigrazione legale, in armonia con le esigenze di sviluppo dell'Europa ed in collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti;

            in Italia più del 70 per cento delle 31.200 domande d'asilo presentate nel 2008 provengono da persone sbarcate sulle coste meridionali del Paese. Il 75 per cento circa dei 36.000 migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2008 - due su tre - ha presentato domanda d'asilo, sul posto o successivamente, mentre il tasso di riconoscimento di una qualche forma di protezione (status di rifugiato o protezione sussidiaria/umanitaria) delle persone arrivate via mare è stato di circa il 50 per cento. Nel 2008, il maggior numero di domande di asilo in Italia è stato presentato da cittadini provenienti dalla Nigeria, seguiti da persone in fuga dalla Somalia e dall'Eritrea, dall'Afghanistan, dalla Costa d'Avorio e dal Ghana;

            il 4 febbraio 2009 il ministro Maroni ha sottoscritto il protocollo di attuazione dell'accordo di collaborazione Italia-Libia sottoscritto in data 29 dicembre 2007 dal ministro Amato. Il Governo in carica ha dato attuazione al succitato accordo e ha approvato il Trattato di amicizia partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamariria libica popolare socialista che, tra le altre cose, prevede all'articolo 19 accordi di collaborazione per combattere l'immigrazione clandestina;

            gli obblighi internazionali che scaturiscono, in particolare, dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e dal Protocollo del 1967, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, della Convenzione ONU contro la Tortura, dalla Convenzione Europea sulla Protezione dei Diritti Umani, vietano tassativamente il respingimento di rifugiati o richiedenti asilo. Il principio del nonrefoulement è contenuto nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1998, n. 40 e recita: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»;

            il provvedimento in esame con l'articolo 1, comma 13, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del riconoscimento dello status di rifugiato, modificando le procedure per il riconoscimento giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento (articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008);

            al comma 16 dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, introduce il nuovo reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68 del 2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata). L'introduzione del nuovo reato comporterà un eccezionale aggravio per l'attività giudiziaria in generale, in considerazione dell'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel nostro Paese inoltre, secondo quanto enunciato dal CSM, non ne deriverà alcun effetto deterrente, una contravvenzione infatti punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque difficili né, sempre secondo il CSM, si eviterà la circolazione nel nostro Paese di stranieri entrativi irregolarmente, poiché già la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente alle autorità amministrative competenti di disporne l'immediata espulsione (a cui ostano, in concreto, non già carenze normative ma difficoltà di carattere amministrativo e organizzativo). Inoltre il CSM denuncia una inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione (si pensi al diritto alla salute) da parte degli immigrati non dotati (o non più dotati) di valido titolo di soggiorno;

            l'articolo 1, comma 22, lettera l, introdotto dalla Camera dei deputati estende, novellando il comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico, fino ad un massimo di 180 giorni il termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. La possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i CIE renderebbe, come auspicato dal CSM, opportuno instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero,

        impegna il Governo:

            a riferire, con cadenza semestrale, al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei richiedenti asilo in Italia.

G1.101

PORETTI, PERDUCA

Precluso

Il Senato,

        considerato che:

            il decreto flussi 2007 prevedeva il rilascio di 170 mila nullaosta e ha introdotto l'iter telematico per ottenere il permesso di soggiorno che viene rilasciato in base all'ordine cronologico delle istanze, inviate direttamente dai singoli datori di lavoro o tramite i patronati. Inviate nei tre clic day: il primo il 15 dicembre 2007 riservato ai datori intenzionati ad assumere cittadini di Paesi che hanno firmato accordi di cooperazione con l'Italia; il secondo il 18 dicembre 2007 per colf e badanti, il terzo il 21 dicembre 2007 per le richieste riguardanti i cittadini di Paesi senza accordi di cooperazione e per lavori diversi dall'assistenza alle famiglie.

        Le istanze inviate via Internet nei tre giorni furono 740 mila. La maggior parte delle domande di assunzione provenivano da Milano (80 mila istanze), Roma (48 mila), Brescia (45 mila), Napoli (25 mila) Bergamo e Torino (entrambe con 23 mila). Richieste lontanissime dai posti messi a disposizione, basti pensare che Milano aveva a disposizione 7 mila nullaosta, Roma 15 mila.

        Il decreto flussi del 2008 prevedeva l'ingresso di 150 mila stranieri e garantiva una priorità alle badanti (105.400 e 44.600 posti ai lavoratori riservatari).

        Secondo le associazioni di settore come Acli colf sono circa 600 mila i lavoratori invisibili in ambito domestico (la stima comprende anche gli italiani).

        Le domande di assunzione e le istanze di nullaosta inviate nel dicembre 2007 riguardavano in molti casi lavoratori che già si trovavano in Italia e che lavoravano allora, e lavorano tutt'oggi, nelle case di quei datori di lavoro. Lavoratori «invisibili», ma di cui si conosce tutto, dati anagrafici, residenza e luogo di lavoro. Datori di lavoro «inesistenti» che non possono pagare contributi Inps.

        Dal 1998 esiste il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori privi di permessi di soggiorno idoneo al lavoro. La legge Bossi-Fini ha appesantito la sanzione e il di sicurezza dello scorso anno l'ha incrementata: si rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5 mila euro.

        Considerato inoltre che, lo stato di irregolarità non è voluto né dal datore di lavoro né dal lavoratore, ma dall'impossibilità di essere regolarizzato, in alcuni casi perché il clic dell'istanza è stato fatto un minuto dopo da una istanza che invece è stata regolarizzata,

        impegna il Governo:

            a prevedere le misure necessarie a regolarizzare quei rapporti di lavoro che dal dicembre 2007 aspettano il nulla osta attraverso una misura specifica quale un nuovo decreto flussi ad hoc.

G1.102

ROILO, TREU, CASSON, BIANCO, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            nell'ambito dell'esame del disegno di legge reca numerose modifiche al testo unico in materia di immigrazione, con l'obiettivo di rendere maggiormente restrittive le condizioni per l'ingresso degli stranieri;

            in realtà nel Paese sono presenti migliaia di cittadini stranieri che svolgono un'attività lavorativa remunerata e, nei fatti, soddisfano tutte le garanzie, sia dal punto di vista della disponibilità di mezzi di sostentamento che della idonea sistemazione alloggiativa, per poter richiedere il permesso di soggiorno e poter regolarizzare la propria presenza;

            la normativa vigente, inoltre, non prevede la possibilità per il cittadino straniero di richiedere un permesso di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro che possa essere rilasciato, su richiesta, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi, mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio, mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale, una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale;

            il permesso di soggiorno citato potrebbe essere rilasciato per la durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti e comunque per un periodo non inferiore ad un anno;

            ai requisiti sopra descritti può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati;

            nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, sarebbe tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388;

            il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro deve avere la facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro dovrebbe essere convertito su richiesta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito di un complessivo riordino della normativa in materia, la possibilità per i lavoratori stranieri di poter usufruire di un permesso di soggiorno denominato permesso di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro, al fine di consentire ai cittadini stranieri, aventi i requisiti precisati in premessa, sia per quanto riguarda i mezzi di sostentamento che l'idonea sistemazione alloggiativa, di potersi dedicare alla ricerca di un'occupazione altrimenti difficile dall'estero senza che l'eventuale datore di lavoro possa avere conoscenza diretta del cittadino straniero in questione.

G1.103

GIAMBRONE, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            rimangono immutate le disposizioni che prevedono che ai cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale siano assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

            considerato che l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dall'articolo 1 comma 16 del disegno di legge in esame, prevede l'introduzione di un reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno irregolari dello straniero e che a causa dell'introduzione di tale fattispecie ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni;

            considerato altresì che l'articolo 6, comma 2, del testo unico immigrazione, di cui al decreto-legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico e che permane inalterato il divieto tassativo di cui al comma 5 del citato articolo 35, che dispone che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

            valutato quindi che nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari la perdurante disposizione di cui al citato articolo 35 comma 5 del testo unico opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio,

        impegna il Governo:

            a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, impartendo opportune diretti ve alle regioni affinché l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, non comporti alcuna segnalazione alle autorità salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

G1.104

SERAFINI ANNA MARIA, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame stabilisce che il permesso di soggiorno di cui sono titolari i minori stranieri non accompagnati può essere convertito in permesso per lavoro o studio al compimento della maggiore età soltanto se i minori sono affidati o sottoposti a tutela e se hanno seguito un progetto di integrazione di almeno due anni;

            secondo i dati forniti dal Comitato per i minori stranieri i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia segnalati al 31 dicembre 2008 sono in totale 7.797 e la maggior parte ha un'età compresa tra i 16 (26,22%) ed i 17 anni (50,58%);

            in particolare, secondo il Rapporto finale di monitoraggio delle comunità alloggio per minori in Sicilia svolto da Save the Children Italia, nell'ambito del Progetto Praesidium III, i minori in tali comunità alloggio da maggio 2008 a febbraio 2009 sono stati 1.860 (sui circa 2000 sbarcati a Lampedusa nello stesso periodo), la maggior parte di età compresa tra i 16 ed i 17 anni;

            i tempi necessari per l'apertura della tutela e lo scarsissimo utilizzo dell'istituto dell'affidamento familiare (solo al 19% dei minori (335 su 1860) transitati in comunità è stata aperta la tutela) rappresentano i profili di maggiore criticità;

            tale disposizione, oltre a costituire una grave violazione del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comporterà il rischio di allontanamento dalle comunità di molti minori prima del compimento del diciottesimo anno di età;

        impegna il Governo:

            a disporre con la massima urgenza ogni misura necessaria a garantire adeguata tutela dei diritti dei minori che per cause non dipendenti dalla loro volontà non sono stati sottoposti a tutela o affidati, ovvero, ancorché sottoposti a tutela o affidati, non sono stati inseriti in un progetto di integrazione per la durata di due anni.

G1.105

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CASSON, BIANCO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            dopo la modifica apportata al testo originale, l'articolo 1, comma 22, lettera g) del provvedimento stabilisce ora che non sia più necessaria la presentazione di un documento atte stante la regolarità del soggiorno in Italia per l'accesso ai pubblici servizi; pertanto parrebbe esclusa la presentazione del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione dei minori alla scuola pubblica;

            è necessario altresì rilevare che a causa dell'introduzione della fattispecie relativa al reato di immigrazione clandestina - di cui all'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 362 del c.p., ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio a causa delle sue funzioni;

            pertanto gli operatori della scuola, in quanto incaricati di pubblico servizio, rischierebbero di incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 362 c.p. qualora omettessero di denunciare la presenza nella scuola di minori immigrati privi di documento atte stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano;

            il combinato disposto delle nuove norme introdotte dal provvedimento con le disposizioni già vigenti è fortemente lesivo dell'esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente sancito, poiché indurrebbe gli stranieri privi di permesso di soggiorno a non iscrivere i minori - irresponsabili della propria condizione - alla scuola pubblica al fine di non correre il rischio di essere denunciati e conseguentemente rimpatriati nel proprio Paese d'origine,

        impegna il Governo:

            a garantire effettivamente prima delle prossime iscrizioni scolastiche il diritto allo studio ai minori presenti nel nostro Paese a prescindere dalla condizione personale o giuridica dei propri genitori;

            ad adottare prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far sì che la norma citata in premessa includa) percorsi scolastici di ogni ordine e grado.

G1.106

SERAFINI ANNA MARIA, BIANCHI, CASSON, BIANCO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati, le prestazioni sanitarie ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali o continuative, per malattia o infortunio, ed i programmi di medicina preventiva a soggetti privi delle risorse economiche sufficienti;

            tutti i bambini da 0 a 18 anni, anche se irregolarmente presenti in Italia, hanno diritto a cure mediche di base e specialistiche e a esami clinici gratuiti presso le strutture pubbliche o convenzionate, ospedaliere o territoriali;

            il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - abrogato nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e ripristinato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

            la Convenzione sui diritti del fanciullo redatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce: all'articolo 3 il principio che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, come considerazione preminente, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, sia sempre e comunque prima di tutto tutelato, l'interesse superiore del bambino; all'articolo 6 il principio del riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sua sopravvivenza e il suo sviluppo;

            la Convenzione sui diritti dell'infanzia introduce un cambiamento radicale di prospettiva perché impegna gli Stati parti ad adoperarsi non solo per proteggere l'infanzia e rispondere ai suoi bisogni fondamentali, ma anche per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti in quanto soggetti di diritti al pari degli adulti, indipendentemente dalla loro condizione giuridica rispetto al territorio in cui dimorano,

        impegna il Governo:

            a mantenere per tutti minori presenti nel nostro Paese, indipendentemente dalla condizione giuridica dei genitori e dei familiari, le prestazioni socio-sanitarie, in particolare le prestazioni sanitarie pediatriche, urgenti e non, in ospedale, sul territorio o nei consultori;

            a garantire la continuità delle cure anche attraverso l'assistenza pediatrica di base.

G1.107

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenze n. 432 del 2005, n.  233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n.  267 del 1998);

        considerato che:

            il vigente comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno non possa comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

            l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione - come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame - prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione;

            l'articolo 10-bis - introdotto nel testo unico sull'immigrazione dall'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;

        considerato che:

            v'è il rischio di un'interpretazione non univoca della normativa in quanto l'introduzione del reato di immigrazione irregolare di cui al citato art. 10-bis e gli obblighi di denuncia che da esso discendono in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi possono apparire in contraddizione con la norma di esenzione dall'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio all'autorità giudiziaria prevista dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35;

        valutato tuttavia che:

            nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari la perdurante disposizione di cui al citato art. 35, comma 5, del testo unico sull'immigrazione opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;

        preso atto:

            della inderogabile necessità di fornire chiare ed in equivoche disposizioni applicative che non portino, nella prassi, a rendere inefficace o incerta l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 35, comma 5, del testo unico sull'immigrazione,

        impegna il Governo:

            a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione, anche impartendo opportune direttive agli uffici centrali e alle regioni, essendo palese che non solo non sussiste alcun obbligo ma neanche la facoltà di denuncia degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno che si rivolgano alle strutture sanitarie, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

G1.108

MARCENARO, CASSON, BIANCO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PERDUCA, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - abrogato nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e ripristinato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

            l'articolo 365 del codice penale «Omissione di referto» recita: «Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.»;

        premesso inoltre che:

            l'articolo 10-bis - introdotto nel testo unico sull'immigrazione dall'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;

            alla luce dell'introduzione di questo nuovo reato si tratta di capire se, in capo al personale sanitario resta comunque una facoltà di denuncia. La risposta dovrebbe essere trovata con specifico riferimento all'articolo 365 del codice penale, che sanzionando la «Omissione di referto», si pone in un rapporto di specialità con i precedenti articoli 361 («Omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale») e 362 («Omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio»), perché individua esattamente il soggetto attivo che è l'operatore sanitario;

            riguardo al rapporto di specialità, risulta evidente come, facendo l'articolo 365 del codice penale riferimento specifico al personale sanitario si dovrebbe applicare questa disposizione rispetto a quella più generica prevista dall'articolo 361 del codice penale relativa alla figura più ampia ed indistinta dei pubblici ufficiali;

            la distinzione non è di poca importanza: infatti poiché l'articolo 365 del codice penale fa espresso riferimento al delitto come fattispecie che il personale sanitario ha l'obbligo di denunciare qualora ne venga a conoscenza, appare evidente come, essendo il reato di immigrazione clandestina classificato come una contravvenzione (per la quale è prevista un ammenda da 5.000 a 10.000 euro) e non come un delitto, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria previsto per le strutture sanitarie dall'articolo 365 del codice penale, dovrebbe venire meno, essendo appunto previsto solo per i delitti;

            escluso infatti che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 365 codice penale, non ci sia un «dovere» di denuncia, non c'è neanche la facoltà. Ed è, infatti, proprio la facoltà di denuncia che il comma 5 dell'articolo 35 intende vietare;

        premesso inoltre che:

            il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenze n. 432 del 2005, n.  233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n.  309 del 1999, n.  267 del 1998);

        considerato che:

            l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione - come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame - prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione;

        non c'è tuttavia un'interpretazione univoca sull'obbligo o meno di denuncia da parte del personale sanitario, medico o non medico, in quanto l'introduzione del reato di immigrazione clandestina e gli obblighi di denuncia che da esso discendono in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi risultano in stridente contraddizione con la norma di esenzione dall'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio all'autorità giudiziaria prevista dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35;

        impegna il Governo:

        a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione finalizzato a consentire l'accesso all'assistenza sanitaria degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, essendo palese, senza alcun dubbio, che nei loro confronti non solo non sussiste alcun «dovere» di denuncia, ma neanche la facoltà da parte del personale sanitario medico e non medico.

G1.109

D'ALIA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 6, comma 2 del testo unico in materia di immigrazione prevede che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, la carta ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati;

            la lettera g) del provvedimento in esame elimina dalle eccezioni all'obbligo di esibizione gli atti di stato civile o relativi all'accesso a pubblici servizi. Per quanto riguarda questi ultimi, rimangono però esclusi dall'obbligo di esibizione dei documenti i provvedimenti inerenti l'accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, nonché quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie;

            per atti di stato civile si intendono gli atti di acquisto della cittadinanza (legge n. 91 del 1992), gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, di morte (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettività volti a soddisfarne i bisogni fondamentali, in particolare tra i pubblici servizi ad accesso individuale si possono indicare i servizi sociali, sanitari, scolastici (ora esclusi dall'obbligo di esibizione) e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, ecc.);

            la disposizione di cui alla lettera g) crea un sistema indiscriminato di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti non solo, per esempio, di contrarre matrimonio, limitando così il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma anche di dichiarare la nascita e il riconoscimento dei figli, con un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri figli di genitori irregolari;

            si teme che possa aumentare il numero di partorienti che non si rivolgeranno all'ospedale per partorire, sia che intendano riconoscere il figlio o meno. L'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per ottenere il rilascio di atti dello stato civile, di cui all'articolo 1, comma 22, lett. g) farà sì che nessuna «madre clandestina» denuncerà più la nascita del figlio. Ciò determinerà non solo un aumento del numero di parti non assistiti con le nefaste conseguenze sulla salute del bambino e della partoriente stessa, ma rischierà di far aumentare significativamente il numero di neonati abbandonati nei cassonetti o in luoghi insicuri mettendo a rischio la loro stessa vita. I minori sarebbero completamente invisibili, e non registrati in alcuna anagrafe;

            la possibile mancata iscrizione anagrafica di minori clandestini dovuta all'introduzione dell'obbligo di esibire all'Ufficiale dello Stato civile il permesso di soggiorno da parte di chi opera la dichiarazione di nascita comporterebbe come possibili conseguenze che i minori finirebbero con l'essere facile mercato per la criminalità organizzata per i più turpi traffici (da quello degli organi, al mercato dello sfruttamento sessuale, alla riduzione in schiavitù); non verrebbero iscritti a scuola, finirebbero con l'essere esclusi dal circuito virtuoso della scolarizzazione; con l'ulteriore conseguenza di rimanere non integrati nel tessuto culturale e sociale nazionale, di essere privi di istruzione anche elementare e di trascorrere il tempo (usualmente dedicato dai coetanei alla scuola) in situazioni non strutturate e quindi di per sé preda della criminalità organizzata o comunque di possibili percorsi devianti; tali minori non verrebbero denunciati allo stato civile, perdendo il diritto al nome, all'identità e all'appartenenza etnica, familiare e nazionale; tali minori non accederebbero alle cure sanitarie, con aggravio delle loro condizioni di salute e pericolo per loro stessi, ma divenendo anche possibili focolai di infezione; non potrebbero accedere agli istituti pubblici deputati al sostegno e cura di situazioni di disagio psichico finendo inevitabilmente sospinti verso la devianza e la pericolosità sociale;

            la norma in oggetto, insieme all'istituzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato di cui al comma 16 dell'articolo 1, desta molta preoccupazione perché avrebbe come immediata conseguenza, quella di spingere alla completa invisibilità una parte consistente della popolazione straniera, relegando così gli irregolari alla totale marginalità sociale, con la conseguente esclusione dei minorenni, per i quali non è prevista alcuna forma di tutela, da qualunque servizio di base. In tal modo verrebbero negati quei diritti fondamentali che dovrebbero ormai essere acquisiti per tutti;

            i diritti all'identità personale (art. 2 Cost.), alla salute (art. 32 Cost.), all'istruzione (art. 34 Cost.) sono diritti inviolabili che la nostra Costituzione assicura a ogni individuo. Sempre la Carta Costituzionale non tollera discriminazioni nella tutela dei diritti inviolabili della persona, assicurandone altresì pieno sviluppo e dignità. In particolare i bambini, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, sono tutelati dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York, divenuta legge del nostro Stato nel 1991, che tutela espressamente il diritto alla nazionalità, all'identità etnica e culturale, alla genitorialità, all'educazione e alla salute intesa come diritto al pieno sviluppo psicofisico e vieta espressamente i trattamenti disumani e degradanti.

        Infine, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea espressamente prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (art. 24). È compito della nostra Repubblica garantire tali diritti e «adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2, comma II, Cost.);

        impegna il Governo:

            ad eliminare l'obbligo per lo straniero di esibire la carta e il permesso di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile e l'accesso a pubblici servizi.

G1.110

SERAFINI ANNA MARIA, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'aumento del numero dei minori stranieri non accompagnati, affidati e accolti presso istituti e centri di accoglienza dei comuni, ha accresciuto le difficoltà di gestione da parte degli amministratori locali e rappresenta ormai un problema a cui non è più possibile prescindere;

            la soluzione del rimpatrio dei minori non accompagnati, affinché sia effettivamente «assistito» e non meramente coatto, necessita di attivare un processo di identificazione del minore, di «tracing» dei familiari e di indagine sulle opportunità assistenziali, formative e lavorative offerte nel Paese di origine, e quindi di accoglienza e reinserimento nel medesimo, che veda il coinvolgimento di organismi internazionali quali possono essere la Croce Rossa, l'Unicef, l'Unhcr, i servizi sociali del Paese di origine, le ONG,

        impegna il Governo:

            a predisporre il rimpatrio dei minori non accompagnati al loro Paese d'origine solo ed esclusivamente quando vi sia il superiore interesse del minore, così come disposto dalla raccomandazione del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, contenuti nel Commento generale n. 6 del 3 giugno 2005.

G1.111

PERDUCA, PORETTI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            la gestione dei Centri di identificazione ed Espulsione presenta indubbi rilievi sul piano sociale: nella scorsa legislatura venne istituita presso il Ministero dell'Interno una commissione di ispezione per verificare le condizioni all'interno di quelli che allora si chiamavano centri di permanenza temporanea, autorevolmente presieduta dall'ambasciatore Staffan de Mistura, che giunse alle conclusioni, dopo sei mesi di lavoro, che l'attuale sistema di gestione dell'immigrazione tramite i CIE non risponde alle complesse problematiche del fenomeno, non consente una gestione efficace dell'immigrazione irregolare, comporta disagi alle forze dell'ordine e alle persone trattenute e, infine, comporta costi elevatissimi con risultati non commisurati;

            il provvedimento attualmente in discussione prevede il prolungamento del trattenimento degli immigrati irregolari all'interno di questi centri fino ad un periodo massimo di 180 giorni (rispetto ai 60 attualmente previsti);

            i Cie attualmente operativi sono 10, per una capienza complessiva di 1.219 posti;

            negli scorsi mesi il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per la costruzione di 10 nuovi Cie, con l'obiettivo di avere un centro in ogni regione; il costo stimato per la costruzione dei nuovi Cie e la ristrutturazione di quelli esistenti è di 223 milioni di euro dal 2008 al 2010, mentre i costi per la permanenza degli stranieri nei centri sono stimati in 300 milioni di euro dal 2008 al 2010;

            si prevede che il numero dei posti disponibili nei Cie passerà dagli attuali 1.219 a 4.640, ma il limite della detenzione, come prima ricordato, salirà da 60 a 180 giorni, con il conseguente rischio che la disponibilità dei posti si esaurisca presto, dato che il 40 per cento dei migranti trattenuti nei Cie non viene rimpatriato, con un conseguente aumento dei costi di mantenimento;

            all'interno dei Cie gli standard dei servizi garantiti alla persone ivi trattenute sono assolutamente insufficienti, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale; alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;

            la non adeguata qualità dei servizi erogati dipende anche dall'insufficiente standard logistico offerto; si pensi, ad esempio, alla mancanza di spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, alle camere sovraffollate o ai bagni insufficienti;

            all'interno dei Cie si registra inoltre la presenza di situazioni diversissime tra loro, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'ordine pubblico nonché della condizione umana e sociale delle persone trattenute. Tale mescolanza, esasperata dalla elevata presenza di ex detenuti, penalizza in modo particolare gli stranieri a cui carico sussistono solo provvedimenti di allontanamento conseguenti alla perdita di regolarità di soggiorno, nonché di persone più deboli e vulnerabili e bisognose di protezione sociale che sono esposte ad un clima di costante tensione e potenziale intimidazione interna agli stessi centri;

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati all'interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale, nonché alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;

            a garantire uno standard logistico omogeneo all'interno dei Cie e, quindi, l'esistenza di adeguati spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, nonché un numero di camere e di bagni commisurato alla presenza degli extracomunitari ivi trattenuti;

            ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire, con riferimento alla lotta alla immigrazione clandestina, una diversificazione delle risposte per categorie di persone e, quindi, una maggiore gradualità e proporzionalità delle misure di intervento, con ciò evitando forme di detenzione amministrativa per tutte quelle categorie di persone per le quali non c'è esigenza di trattenimento, così come suggerito dalla commissione di ispezione presieduta nella scorsa legislatura dall'ambasciatore Staffan de Mistura.

G1.112

CASSON, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            la gestione dei centri di identificazione ed espulsione presenta indubbi rilievi sul piano sociale: nella scorsa legislatura venne istituita presso il Ministero dell'Interno una commissione di ispezione per verificare le condizioni all'interno di quelli che allora si chiamavano centri di permanenza temporanea, che giunse alle conclusioni, dopo sei mesi di lavoro, che l'attuale sistema di gestione dell'immigrazione tramite i CIE non risponde alle complesse problematiche del fenomeno, non consente una gestione efficace dell'immigrazione irregolare, comporta disagi alle forze dell'ordine e alle persone trattenute e, infine, comporta costi elevatissimi con risultati non commisurati;

            il provvedimento attualmente in discussione prevede, all'articolo 1, comma 22, lettera l), il prolungamento del trattenimento degli immigrati irregolari all'interno di questi centri fino ad un periodo massimo di centottanta giorni (rispetto ai sessanta attualmente previsti);

            i Cie attualmente operativi sono dieci, per una capienza complessiva di 1.219 posti; negli scorsi mesi il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per la costruzione di 10 nuovi Ci e, con l'obiettivo di avere un centro in ogni regione; il costo stimato per la costruzione dei nuovi Cie e la ristrutturazione di quelli esistenti è di 223 milioni di euro dal 2008 al 2010, mentre i costi per la permanenza degli stranieri nei centri sono stimati in 300 milioni di euro dal 2008 al 2010;

            si prevede che il numero dei posti disponibili nei Cie passerà dagli attuali 1.219 a 4.640, ma il limite della detenzione, come prima ricordato, salirà da 60 a 180 giorni, con il conseguente rischio che la disponibilità dei posti si esaurisca presto, dato che il 40 per cento dei migranti trattenuti nei Cie non viene rimpatriato, con un conseguente aumento dei costi di mantenimento;

            all'interno dei Cie gli standard dei servizi garantiti alla persone ivi trattenute sono assolutamente insufficienti, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale; alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori; la non adeguata qualità dei servizi erogati dipende anche dall'insufficiente standard logistico offerto; si pensi, ad esempio, alla mancanza di spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, alle camere sovraffollate o ai bagni insufficienti;

            all'interno dei Cie si registra inoltre la presenza di situazioni diversissime tra loro, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'ordine pubblico nonché della condizione umana e sociale delle persone trattenute. Tale mescolanza, esasperata dalla elevata presenza di ex detenuti, penalizza in modo particolare gli stranieri a carico dei quali sussistono solo provvedimenti di allontanamento conseguenti alla perdita di regolarità di soggiorno, nonché di persone più deboli e vulnerabili e bisognose di protezione sociale che sono esposte ad un clima di costante tensione e potenziale intimidazione interna agli stessi centri,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati all'interno dei centri di identificazione ed espulsione, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale, nonché alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;

            a garantire uno standard logistico omogeneo all'interno dei Cie e, quindi, l'esistenza di adeguati spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, nonché un numero di camere e di bagni commisurato alla presenza degli extracomunitari ivi trattenuti;

            ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire, con riferimento alla lotta alla immigrazione clandestina, una diversificazione delle risposte per categorie di persone e, quindi, una maggiore gradualità e proporzionalità delle misure di intervento, con ciò evitando forme di detenzione amministrativa per tutte quelle categorie di persone per le quali non c'è esigenza di trattenimento, così come suggerito dalla commissione di ispezione citata in premessa.

G1.113

MARITATI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 22, lettera l) del provvedimento in esame prevede il prolungamento fino a centottanta giorni, rispetto agli attuali sessanta, di detenzione nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) per lo straniero entrato irregolarmente in Italia;

            la permanenza per un periodo così lungo in questi centri non può essere in alcun modo accettata in quanto lesiva di tutti i più elementari diritti della persona;

            molte organizzazioni umanitarie associazioni, enti locali denunciano le pessime condizioni di vita nei CIE, il non rispetto dei diritti umani e l'assoluta incapacità di garantire standard minimi di accoglienza,

        impegna il Governo:

            a costituire un osservatorio sulle condizioni dei CIE e degli altri centri per immigrati con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del terzo settore anche per elaborare un resoconto annuale contenente valutazioni e proposte.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 2.

Approvato con voto di fiducia

    1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le seguenti: «, ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».

    2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;

        b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

    «Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

    2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».

    3. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

    4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

    5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».

    6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;

        b) all'articolo 2-bis:

            1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

            2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

            3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        c) all'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

        d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

        e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».

    7. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)   il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

    «2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona»;

        b)  al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

    8. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente».

    9. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

    «Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo è eseguito:

        a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

        b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

        c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

        d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

        e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

    2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92»;

        b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:

    «Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».

    10. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    «Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo».

    11. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

    «4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

    4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

    4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.

    «4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

    4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».

    12. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari».

    13. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:

        a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

        b) l'ambito delle attività oggetto della professione;

        c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;

        d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

        e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

    14. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

    15. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

    16. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».

    17. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».

    18. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo».

    19. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

        «m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

    20. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    «Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

    2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.

    3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

    21. All'articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n.  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: «affine o convivente» sono sostituite dalle seguenti: «convivente, parente o affine entro il quarto grado».

    22. All'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e, per le misure di prevenzione patrimoniale, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».

    23. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:

    «1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».

    24. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:

    «2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».

    25. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;

        b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso»;

        c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis»;

        d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

    «2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa»;

        e) il comma 2-ter è abrogato;

        f) al comma 2-quater:

            1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

            2) nella lettera b):

            2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;

            2.2) nel terzo periodo, le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;

            2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»;

            2.4) nell'ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»;

            3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

        g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

    «2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento»;

        h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

    «2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»;

        i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:

    «2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

    26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l'articolo 391 è inserito il seguente:

    «Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario). - Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

    27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 4-bis:

            1) al comma 1, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,» sono soppresse;

            2) al comma 1-quater, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1,» sono soppresse;

        b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter, comma 4, lettera c), 50, comma 2, 50-bis, comma 1, 58-ter, comma 1 e 58-quater, comma 5, le parole: «dei delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater.

    28. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «per i delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater».

    29. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

    «Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata) - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

    3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

    30. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

    «Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

    2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

    3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

    4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

    5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

    6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

    7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

    8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

    9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

    10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

    11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

    12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

    13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141».

EMENDAMENTI

2.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, comma 1, le parole: ''nell'articolo 51 comma 3-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater''.

        1-ter. A far data dal 1º marzo 2010, al Procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato. Dal 1º marzo 2010, la Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di ''Direzione nazionale contro la criminalità organizzata''».

2.2

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "se del caso collegamenti reciproci.", sono aggiunte le seguenti: ''A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento''».

2.4

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

        ''f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.''».

2.5

BUGNANO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        10-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 6 della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è abrogato».

2.6

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 11 sostituire le parole da: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro» a  «all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.» con le seguenti:

        «5. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'amministratore giudiziario deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali su beni mobili con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione degli elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentita la persona, nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

        6. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione dello stato di insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica dei crediti. In questo caso il giudice delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

        7. Il giudice delegato assegna ai creditori ed ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. il decreto deve essere notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, almeno sessanta giorni prima della scadenza del detto termine.

        8. In caso di sequestro di azienda di imprenditore individuale, la domanda di verifica non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e la persona nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

        9. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del provvedimento indicato nel comma 7, il giudice delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro. Dell'esito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

        10. Avverso il provvedimento di rigetto, ciascun interessato può proporre reclamo al tribunale.

        11. All'esito dei reclami, il giudice delegato, compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.

        12. Prima della chiusura della verifica dei crediti prevista dal comma 9, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa ed autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati ed ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti il sequestro.

        13. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di ristrutturazione dell'impresa, autorizzato dal giudice delegato, procede, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti per i quali vi sia reclamo o che non siano stati ammessi in via definitiva.

        14. In caso di accoglimento del reclamo il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto, resta fermo l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento di prevenzione. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.

        15. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente l'indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l'attribuzione delle Somme al patrimonio aziendale.

        16. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario. Delle obbligazioni risponde l'affittuario o l'acquirente dell'azienda ed in via sussidiaria lo Stato, ma nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponde lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa.

        17. In ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

        18. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si procede nel caso in cui l'insolvenza sopravvenga nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.

        19. Se l'azienda in sequestro appartiene a società cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

        20. A seguito della dichiarazione di fallimento, il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, ma gli effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a quelli indicati nel comma 39.

        21. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei diritti dei terzi, diviene improcedibile ed i terzi devono riassumere i giudizi già intrapresi, ove consentito, ovvero procedere secondo quanto previsto dalla normativa fallimentare.

        22. I beni aziendali, compresi gli eventuali accantonamenti previsti dai precedenti commi, sono presi in consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

        23. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si applicano al fallimento le disposizioni della presente sezione.

        24. Salvo che non sia diversamente disposto, l'amministratore giudiziario deve essere sentito tutte le volte in cui le norme di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prevede che siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

        25. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono un attestazione.

        26. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito il portatore deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

        27. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore giudiziario, o di un suo coadiutore, e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.

        28. I diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca Contro il provvedimento di ammissione senza riserva, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, propone impugnazione con ricorso al giudice delegato entro 15 giorni dal deposito del provvedimento di ammissione. Il giudizio resta tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

        29. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a comparire nel procedimento per dichiarazioni tardive di crediti ed ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro.

        30. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato passivo Ovvero all'ammissione tardiva di un credito, emerga che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 29 sia stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, può essere proposta, anche da parte del pubblico ministero o dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, domanda di revocazione relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa. L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa, il curatore può intervenire in giudizio. Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati. Se il procedimento di prevenzione si conclude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale. Il giudizio tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice, nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato rischio della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

        31. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore giudiziario, procede a nonna degli articoli da 107 a 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Per gli immobili la vendita deve essere disposta con incanto.

        32. Tuttavia, quando sia prevedibile che il ricavato della vendita di beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro possa consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale soddisfazione dei creditori, ivi compresi quelli ammessi con la riserva prevista dal comma 28, il giudice delegato ne dispone la vendita in via prioritaria.

        33. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare, neanche per interposta persona:

            a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;

            b) le persone condannate, con sentenza definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

            c) le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;

            d) il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti.

        34. Sono vietate le offerte per persona da nominare.

        35. In ogni caso il giudice delegato dispone la comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario ed al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Revoca il decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati dal comma 33, ovvero di persona che ha agito per loro conto.

        36. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 33 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 100 a euro 1000.

        37. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti di seguito, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.

        38. Fino a tale momento, nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi con la riserva prevista dal comma 28, sono equiparati ad ogni effetto ai credi tori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

        39. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle vigenti disposizioni in tema d destinazione dei beni confiscati.

        40. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dell'integrale soddisfazione delle ragioni dei creditori, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.

        41. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati nel comma 28, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

        42. Se. l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa precedentemente dichiarata fallita si applicano le disposizioni dei precedenti commi, in quanto compatibili.

        43. II sequestro dell'azienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione controllata nonché delle procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta cessione dei beni al tassuntore con liberazione immediata del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente il fallimento dell'impresa. Si applicano le disposizioni del comma 42.

        44. Le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano al sequestro di beni, il cui intestatario sia stato dichiarato fallito in epoca antecedente al provvedimento definitivo di confisca.''».

2.7

LUMIA, CASSON, GHEDINI, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 11 inserire i seguenti.

        «11-bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 1-sexies, secondo i criteri stabiliti dal presente comma e dal Regolamento di cui al comma 11-octies.

        11-ter. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 11-septies.

        11-quater. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

        11-quinquies. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui al comma 11-ter, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

        11-sexies. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

        11-septies. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-ter. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 11-octies.

        11-octies. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 11-bis é pari all'importo di 5.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        11-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-octies, valutato in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.8

CASSON, BIANCO, CAROFIGLIO, LUMIA, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, MARINO MAURO MARIA

Precluso

Dopo il comma 11 inserire il seguente.

        «11-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al presente comma. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di l milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

2.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 13, lettera c), dopo la parola: «professionale» inserire le seguenti: «almeno decennale».

2.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 19, lettera a), capoverso "m-ter", sopprimere le parole da: «, salvo» fino alla fine del periodo.

2.11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

        «22-bis. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

        La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

        La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

        Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.

        22-ter. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

        22-quater. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            ''a) all'articolo 379, primo comma, le parole: ''articoli 648, 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-bis'';

            b) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: ''dagli articolo 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: ''di cui agli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-bis''».

2.12

CASSON, PEGORER, ROILO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

        «26-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

        ''4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quella offesa dai reati di cui agli articoli 589, comma 2, e 590 comma 2 limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto''.

        Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.13

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

        «26-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

        ''4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 600-ter, comma 1, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto''.

        Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

        «26-bis. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

            ''d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale''».

2.16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 28 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al medesimo comma, sostituire le parole: ''dallo stesso comma''» con le seguenti: «dai suddetti commi».

2.17

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

        «All'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''8-bis. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità delle norme del codice di procedure penale, delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo''».

2.18

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', con modalità tali da non consentire la captazione di conversazioni''».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

FLERES

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha apportato modifiche all'articolo 18, comma 10, e all'articolo 67, comma 10, della legge 26 luglio 1975, n. 354, volte, rispettivamente, a prevedere che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici, e a integrare l'elenco delle autorità ammesse a visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, inserendovi, alla lettera l-bis), i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, ciò al fine evidente di assicurare a questi in pieno esercizio delle loro funzioni, nel rispetto dei principi costituzionali;

            con circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - n. 3618/6068 del 2 aprile 2009, sono state fornite alcune indicazioni per la precisa individuazione delle figure titolari della prerogativa di visitare i suddetti istituti;

            in particolare, sono previsti limiti che stravolgono il senso del dettato normativo o, addirittura, determinano discriminazioni, palesemente incostituzionali, tra tipologie diverse di reclusi. Tale circolare, in alcune sue parti, provoca altresì una sorta di assurdo conflitto tra i diritti dei reclusi nei rapporti con i familiari ed il ricorso all'attività del garante da parte dei reclusi medesimi,

        impegna il Governo:

            a dare opportune disposizioni affinché venga ritirata la circolare n. 3618/6068 del 2 aprile 2009, emanata dal capo dipartimento del DAP, in quanto contraria allo spirito dell'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n.14, e fortemente limitativa delle prerogative e dei poteri dei garanti dei diritti fondamentali dei detenuti intesi sia come uffici, sia come organi monocratici, considerato che la citata legge non prevede nessuna delle limitazioni indicate nella circolare;

            a convocare il coordinamento dei garanti regionali per individuare concordemente soluzioni attuative del sopracitato decreto-legge n. 207 del 2008, compatibili con le esigenze penitenziarie e con il pieno e corretto esercizio delle funzioni di garante dei diritti dei detenuti .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione delle questioni di fiducia sul disegno di legge n. 733-B

In epoche di veloce e profonda trasformazione sociale, si tende a proiettare l'angoscia per la perdita di controllo sul proprio destino sul piano del timore per la propria sicurezza. Processo che tocca sia il singolo che le collettività, che finiscono così per difendersi dall'altro, percepito come diverso, erigendo barriere e trincerandosi dietro una barriera, anche simbolica, di discriminazione, intolleranza, controllo sociale selettivo.

Da qui la tendenza alla criminalizzazione di coloro che vengono qualificati come indesiderabili, nemici pubblici, da contrastare in nome di un astratto diritto alla sicurezza.

Le recenti politiche governative hanno enfatizzato in maniera particolare questo aspetto, qualificando la sicurezza come esigenza prioritaria rispetto ad ogni altra istanza di politica sociale; riducendola anzi a una sola questione criminale. Da qui un concetto di sicurezza non suscettibile di bilanciamento con interessi contrapposti, un diritto assoluto da garantire, a prezzo della negazione di diritti e libertà fondamentali nei confronti di quanti siano percepiti - per una loro supposta diversità - come "nemici".

Le politiche governative attuali, ancora una volta come già nella XIV legislatura, anziché concepire la sicurezza come garanzia dei diritti di ciascuno, quindi, la declinano nelle forme di un astratto diritto da assicurare a pochi in virtù delle limitazioni imposte alle libertà e ai diritti di molti, senza prendersi cura dell'effettiva ricaduta di queste norme nel nostro sistema giuridico e sociale.

Oltre che discriminatoria, questa declinazione della sicurezza come astratto jus excludendi alios rischia di risultare meramente declamatoria e di condurre quindi a politiche simboliche, ineffettive, che al di là di meri proclami non possono certo tutelare i cittadini né migliorarne le condizioni.

Soprattutto perché non toccano quelli che sono i problemi reali della quotidianità e della vita di ciascuno e non prevedono alcuna misura a tutela di quei soggetti che, in ragione della loro particolare vulnerabilità, sono più esposti al rischio di vittimizzazione o di coloro che, come le donne o i bambini, sono spesso vittime di gravi delitti che quasi sempre passano sotto silenzio. Si pensi ai migranti troppo spesso vittime di tratta o del caporalato, ai bambini vittime della pedofilia o del lavoro forzato o alle donne, che con sempre maggiore frequenza subiscono abusi e violenze, in primo luogo sessuali.

Ebbene, se sicurezza vuol dire garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno, la politica deve in primo luogo impegnarsi nella tutela di coloro nei cui confronti tali diritti sono sistematicamente violati. A questa idea si ispirano diversi disegni di legge presentati dal PD, che toccano il nodo della sicurezza guardandola sotto un aspetto del tutto trascurato dalle politiche governative.

Non ci potete chiedere peraltro di dare una risposta ai problemi di sicurezza che violi i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e prenda in giro i cittadini. Le norme incostituzionali non solo non sono degne di un Paese civile, ma soprattutto sono inefficaci. E questo il Governo e la maggioranza non possono minimizzarlo, occultarlo, fingendo che il problema non esista, sostenendo che l'opposizione non vuole fare nulla, è immobile.

Questo messaggio è falso e inaccettabile. Una cosa è certa: 1'opposizione vuole dare sicurezza al Paese, quella vera, quella che consenta un corretto ed efficiente funzionamento delle forze di polizia e della magistratura, quella che ponga la legalità al primo posto, negli ambiti di una cultura costituzionale che segna la politica e la civiltà di un Paese.

Purtroppo non era mai accaduto, dicevo ieri, che il nostro sistema politico dovesse invece vivere ai margini della legalità costituzionale, che l'opposizione dovesse denunziare dubbi di costituzionalità di quasi tutte le leggi proposte dal Governo, che finiscono con alterare il funzionamento del sistema istituzionale e col trasferire il compito di garantirne il corretto funzionamento al Presidente della Repubblica, alla Corte costituzionale (di cui si cerca di accentuare le responsabilità e la politicità) e alla magistratura ordinaria, che peraltro si cerca di paralizzare nelle funzioni con il disegno di legge sulle intercettazioni e sul processo penale, norme che, appena approvate (e si profila a breve il voto di fiducia anche per le intercettazioni!) una volta tradotte in legge, avranno l'effetto di ridurre drasticamente le possibilità di contrasto nei confronti della criminalità da parte delle forze dell'ordine e della magistratura.

E veniamo a disvelare la falsità delle affermazioni secondo cui il PD non vuole far approvare norme che consentano di dare sicurezza ai cittadini.

Il disegno di legge prevede un insieme di disposizioni, che per una buona parte erano state proposte nella precedente legislatura dal Governo Prodi, sono state presentate da senatori del PD e/o di altri Gruppi di opposizione (IdV) in questa legislatura o sono stati proposti come emendamenti e recepiti dalla maggioranza.

Mi riferisco, per essere chiari, a questo tipo di innovazioni in materia penale e di procedura penale. Tra quelle penali indico quelle improntate a una maggior tutela di soggetti deboli e in generale delle vittime dei reati, tra cui ad esempio:

- l'introduzione del reato di sottrazione o del trattenimento del minore all'estero contro la volontà del soggetto investito dell'esercizio della potestà dei genitori o di tutela (articolo 574-bis del codice di procedura penale - articolo 3, comma 29, lettera b), del disegno di legge); disposizione che consente di intervenire efficacemente in molte situazioni oggi prive di effettiva tutela sia sul piano sostanziale che su quello cautelare;

- l'introduzione del delitto di impiego dei minori nell'accattonaggio (articolo 600-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 19, del disegno di legge) che sostituisce la più lieve contravvenzione oggi prevista dall'articolo 671 del codice penale;

- una nuova aggravante ad effetto speciale per il delitto di truffa collegata alle situazioni di minorata difesa delle persone offese nei casi già previsti in generale dall'articolo 61 n. 5 del codice penale (articolo 3, comma 28, del disegno di legge);

- un regime circostanziale più appropriato per il delitto di sequestro di persona ex articolo 605 del codice penale quando avvenga in danno di minori (articolo 3, comma 29, del disegno di legge);

- le modifiche introdotte all'aggravante comune di cui all'articolo 61 n. 5 del codice penale (articolo 1, comma 7, del disegno di legge) che, tra le cause di minorata difesa, chiarisce che rientra in esse anche l'età della persona offesa (recependo un'indicazione già formatasi in via giurisprudenziale);

- la modifica all'articolo 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 3, comma 1, del disegno di legge), che ne consentirà l'applicazione come aggravante ad effetto speciale per aver commesso il fatto contro persona disabile a numerosi altri reati oltre a quelli già oggi previsti dalla norma, che assume termini talmente ampi da richiedere, sul piano tecnico-formale, un più opportuno inserimento direttamente nel codice penale;

- la modifica dell'aggravante speciale per i reati plurisoggettivi prevista dall'articolo 112 del codice penale, che, risolvendo dubbi interpretativi ricorrenti, sanziona più gravemente anche chi abbia partecipato alla commissione di reati con minori, e non soltanto chi al reato abbia indotto o si sia avvalso di un minore (articolo 3, comma 15, del disegno di legge);

- l'inserimento nel testo delle norme che riguardano la circolazione stradale.

In merito alle modifiche al codice di procedura penale o connesse, desidero ricordare che numerose sono le proposte presentate dal PD al riguardo. Basti pensare che è proprio per merito del PD che è stato abolito il patteggiamento in appello con il decreto-legge sicurezza. Inoltre numerose sono le norme che il PD ha proposto per rendere più efficaci e rapido il processo, anche attraverso modifiche che tengano conto degli interessi delle vittime del reato, poco tutelate nel nostro sistema. Mi riferisco all'estensione dell'incidente probatorio protetto, all'estensione del gratuito patrocinio, ad un sistema di maggior rigore anche nel bilanciamento di attenuanti ed aggravanti ad effetto speciale per i reati di maggiore offensività. Inoltre alcune modifiche auspicate dal PD, previste nel testo iniziale del disegno di legge, sono state in gran parte anticipate dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, che il Governo ha fortemente voluto appropriandosi - mi sia consentito dirlo - del nostro testo di legge sullo stalking, senza peraltro volere recepire le modifiche normative di estremo rilievo per il contrasto alla violenza domestica, quella che si consuma ogni giorno nelle famiglie, soprattutto quelle italiane, e che produce vittime tra donne e minori.

Passando poi, alle misure di prevenzione, va ricordato che sono sempre a iniziativa del PD le modifiche in materia di misure di prevenzioni personali e patrimoniali introdotte nel decreto-legge n. 92 del 2008 e che sono state auspicate e condivise dal PD anche quelle inserite nel presente disegno di legge. Ancora, il PD ha parte rilevante anche per la parte del disegno di legge che si occupa del trattamento carcerario speciale previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (articolo 2, comma 25, del disegno di legge). Mi riferisco a disposizioni che intervengono in tema di proroga della misura già applicata, che stabiliscono che il solo decorso del tempo non è di per sé sufficiente per escludere la capacità di mantenere i contatti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa; che prevedono periodi di applicazione iniziale e di proroga della misura più congrui rispetto a quelli attuali. Certo non ci nascondiamo - e non deve farlo nemmeno la maggioranza - che vi sono criticità, in particolare per gli aspetti applicativi della modifica relativa alla procedura di impugnazione, in particolare per quanto attiene la concentrazione degli stessi presso il solo tribunale di sorveglianza di Roma. Vedremo come verranno risolte nelle sedi istituzionali a ciò deputate.

Ancora desidero sottolineare che in merito al contrasto all'immigrazione clandestina, le uniche norme positive sono quelle proposte dal PD. In particolare desidero ricordare che le norme cui mi riferisco, inserite nel disegno di legge in esame sono quelle già proposte nella precedente legislatura e che il PD ha presentato con il disegno di legge AS n. 777. Tali norme introducono novità sostanziali e processuali dirette a contrastare il favoreggiamento e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, al fine di promuovere un'immigrazione regolare, combattendo in primo luogo il racket che, attraverso gli scafisti, lucra ingenti proventi sullo sfruttamento delle condizioni di vulnerabilità in cui versano i migranti e prevedendo misure di tutela nei confronti delle vittime. Guarda caso nel disegno di legge in esame l'aspetto delle vittime non è preso in considerazione. Eppure quello dell'immigrazione clandestina è un fenomeno complesso, che come tale presenta la necessità di un approccio integrato, capace di intervenire sul momento preventivo oltre che su quello repressivo, valorizzando la funzione deterrente connaturata alla disciplina penale, e fornendo una risposta effettiva e articolata all'emergenza costituita dai massicci sbarchi di clandestini, sulla scorta peraltro di quanto previsto in materia dai principali Paesi europei.

Detto questo, occorre passare alle dolenti note, poiché il disegno di legge pone seri problemi di costituzionalità per la parte concernente l'immigrazione. Piaccia o non piaccia sentirlo dire, la norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. Non a caso la Corte costituzionale (con sentenza n. 78 del 2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso. L'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero difatti non rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si può essere puniti solo per fatti materiali.

L'introduzione del reato in esame, inoltre, produrrà una crescita abnorme di ineffettività del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilità sociale e condannato per ciò alla paralisi, investendo non solo il settore di giurisdizione del giudice di pace, ma anche il settore della giurisdizione ordinaria di cui ben si conosce la grave sofferenza.

Infine, per i motivi già espressi ieri, illustrando l'eccezione di incostituzionalità, vi sarà una inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione da parte degli immigrati, che non abbiano un valido titolo di soggiorno. E parallelamente l'articolo 6, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione, come modificato dall'articolo 45, lettera f) (ora articolo 1, comma 22, lettera g), del disegno di legge), richiede, ai fini della dichiarazione di nascita, la esibizione all'ufficio dello stato civile del permesso di soggiorno di chi la opera. Ciò, in contrasto con il diritto della persona minore di età alla propria identità personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita (articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176), con la conseguenza che un minore non solo verrebbe privato della propria identità ma potrebbe essere più facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti e in violazione della legge sull'adozione.

Diversamente, una normativa giusta ed efficace dell'immigrazione dovrebbe caratterizzarsi, innanzitutto, per la profonda revisione della disciplina degli ingressi oggi vigente, una disciplina basata sull'assurda - e largamente ineffettiva - pretesa dell'incontro a distanza, tra domanda e offerta di lavoro. Le politiche del diritto avviate in questa legislatura non muovono alcun passo in questa direzione, al contrario, attraverso il decreto legislativo n. 160 del 2008, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 5 del 2007, hanno previsto ulteriori restrizioni al ricongiungimento familiare; un istituto che, consentendo il dispiegarsi della catena migratoria, rappresenta da sempre un efficace strumento di integrazione dei migranti.

In questo modo l'irregolarità dei migranti favorirà la criminalità organizzata, che troverà nei migranti irregolari manovalanza a basso costo e l'economia illegale, mentre nel disegno di legge in esame la maggioranza non ha voluto inserire proposte adeguate del PD, quali la normativa in materia di caporalato e lavoro irregolare, che consente di intensificare il contrasto al traffico di esseri umani, anche sotto il profilo dello sfruttamento lavorativo, e neppure misure in materia di autoriciclaggio.

Non vi è quindi incoerenza del Governo e della maggioranza in materia di politiche per la sicurezza nel proporre, insieme a questo disegno di legge, quelli in materia di intercettazioni telefoniche, di riforma del processo penale, di rielaborazione della disciplina in materia di sicurezza del lavoro; norme che una volta approvate azzereranno sicurezza, giustizia e democrazia. Si badi bene, si tratta di materie per le quali il PD propone, invece, innovazioni tese ad assicurare sicurezza, processi giusti, certezza della pena, legalità degli interventi, rispetto della Costituzione.

Non dica pertanto, la maggioranza che il Partito Democratico è immobile e non vuole dare sicurezza ai cittadini. È esattamente il contrario: il Governo e la maggioranza non lo vogliono.

Da qui il voto contrario convinto, perché non è possibile per il PD votare norme discriminatorie, incostituzionali, inefficaci e quindi che non garantiscono alcuna sicurezza.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Asciutti, Caliendo, Castelli, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Alberto Filippi, Giovanardi, Gramazio, Lauro, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Spadoni, Vetrella e Viespoli

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Allegrini, Compagna e Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

Ministro difesa

Ministro giustizia

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria (1652)

(presentato in data 01/7/2009 )

C.2511 approvato dalla Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 30 giugno 2009, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 - lo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011 (n. 102).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 21 luglio 2009.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 giugno 2009, ha inviato la decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2008, deliberata dalle Sezioni riunite della Corte stessa ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. XIV, n. 2).

Mozioni

LUMIA, BIANCO, PAPANIA, CECCANTI, CARLONI, DI GIOVAN PAOLO, NEROZZI, MICHELONI, MARITATI, MUSI, DEL VECCHIO, RANDAZZO, ADAMO, SOLIANI, CHITI - Il Senato,

premesso che:

la Fiat è un'importante realtà industriale che nel nostro Paese ha una funzione strategica sul piano produttivo e sociale di rilevante portata, cui la politica deve prestare la massima attenzione con interventi diretti sul piano finanziario e degli investimenti, come è avvenuto negli USA da parte del Governo Obama ed in Europa da parte di diversi Governi nazionali e regionali;

in Italia il progetto di realizzare una "grande" Fiat non deve andare a discapito degli stabilimenti italiani, di quelli collocati nel Sud-Italia e in particolare dell'unico stabilimento presente in Sicilia a Termini Imerese (Palermo);

lo stabilimento di Termini Imerese e la produzione industriale che ruota intorno al suo indotto rappresenta già una realtà economica di enorme rilievo occupazionale, che non può assolutamente essere trascurata o emarginata, ma semmai va rilanciata per svilupparne tutte le potenzialità industriali e occupazionali;

non si condivide la scelta della Fiat di riconvertire dal 2011 lo stabilimento di Termini Imerese da produzione automobilistica ad "altra produzione", come genericamente si è espresso il dottor Sergio Marchionne nell'incontro tenutosi il 18 giugno 2009 tra il Governo nazionale, i rappresentanti dei Governi regionali e delle organizzazioni sindacali con i rappresentanti della Fiat stessa;

esistono tutte le condizioni per mantenere una presenza produttiva di automobili a Termini Imerese, per la sua collocazione strategica nel contesto del Mediterraneo, alla luce delle enormi potenzialità di mercato che sempre più si aprono nell'area di libero scambio che coinvolgerà Paesi in cui la crescita della domanda di automobili incrementerà notevolmente nei prossimi anni;

a Termini Imerese esistono oggi tutte le condizioni per un reale rilancio dello stabilimento Fiat e del suo indotto per via della presenza di un porto oggi in crescita commerciale e già pronto a fungere da base logistica in grado, attraverso le "autostrade del mare", di abbattere i costi di trasporto e raggiungere rapidamente i mercati europei e del Mediterraneo. Inoltre, lo stesso interporto per la Sicilia occidentale nascerà proprio a Termini Imerese, un'opera, anche questa, di grande rilievo logistico-commerciale in grado di dare supporto allo stabilimento di Termini Imerese nella sua fase di rilancio;

rimane aperto il problema serio dell'indotto, già oggi un'importante realtà produttiva, ma del tutto insufficiente a trasformare lo stabilimento di Termini Imerese da realtà con una prevalente funzione di assemblaggio ad una struttura realmente produttiva, per cui è necessario ampliare il sistema dell'indotto e fare in modo che a Termini Imerese possano prodursi più modelli con vantaggi economici per la Fiat che derivano dalla realizzazione di un vero distretto produttivo di automobili;

la stessa Fiat appena un anno e mezzo fa aveva proposto un duplice piano di rilancio dello stabilimento di Termini Imerese. Il primo, denominato "Piano A", prevedeva proprio un forte rilancio dello stabilimento dove allocare la produzione di tre nuovi modelli, con un'ampia espansione dell'indotto, dove allocare anche il ciclo produttivo degli stampati e delle presse. Dopo il gravissimo rifiuto del precedente Governo regionale di sostenere il "Piano A", fu sottoscritto comunque un accordo ("Piano B"), che prevedeva una missione produttiva per lo stabilimento di Termini Imerese finalizzata sempre al settore delle automobili con una parte di investimenti e di nuova occupazione, per quanto non della stessa portata del "Piano A",

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo diretto tra il Governo nazionale, il Governo regionale, il sindaco di Termini Imerese, le organizzazioni sindacali, la Confindustria e i vertici della Fiat SpA al fine di individuare uno specifico contratto di programma in grado di rilanciare lo stabilimento industriale di Termini Imerese ed il suo indotto;

ad utilizzare risorse finanziarie proprie per il rilancio dello stabilimento di Termini Imerese attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dal FAS e ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché la Regione Sicilia valuti la possibilità di utilizzare i fondi comunitari residui del Programma operativo regionale 2000-2007 e dei nuovi fondi della programmazione 2007-2013 verso strategie per l'innovazione tecnologica dei modelli da produrre a Termini Imerese e verso la completa ristrutturazione del porto e dell'interporto, necessari per assicurare alla Fiat una conveniente base logistica;

ad indirizzare il confronto con la Fiat, attraverso il ricorso ad ulteriori risorse finanziarie proprie, per fare dello stabilimento di Termini Imerese un reale polo produttivo per la costruzione dei modelli del marchio Lancia, in una prima fase per la produzione di automobili classiche - con l'introduzione dei nuovi modelli che, a partire dal 2011, potranno subentrare all'attuale produzione del modello Y10 - e, in una seconda fase, per caratterizzare lo stabilimento di Termini Imerese nel senso della produzione dei nuovi modelli "ad energia ibrida" e con l'obiettivo di costituire, attraverso il coinvolgimento delle università siciliane, un centro di ricerca per la produzione di automobili ad energia pulita;

a sollecitare il Governo regionale ad intervenire direttamente e con propri investimenti a sostegno dell'indotto per l'individuazione delle aree industriali dove allocare i siti in grado di rafforzare l'indotto, al fine di garantire un elevato livello di produzione dei modelli di automobili assegnati dalla Fiat allo stabilimento di Termini Imerese.

(1-00149)

Interrogazioni

PICHETTO FRATIN - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali -

(3-00835)

(Già 4-01430)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il dottor Claudio Patalano, commercialista ed ex dirigente di Banca d'Italia, nel 2003 ha accettato la carica di commissario liquidatore di Sicilcassa, istituto bancario siciliano (assorbito successivamente dal Banco di Sicilia) le cui vicende, che configurerebbero uno dei più pesanti crac finanziari degli ultimi anni, sono oggetto di un dibattimento proprio in queste settimane presso la seconda sezione penale del Tribunale di Palermo;

nel frattempo il dottor Patalano avrebbe continuato a prestare la propria opera di consulenza presso vari gruppi bancari tra cui il Gruppo Delta, partecipato dalla Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e attualmente al centro di una complessa inchiesta per riciclaggio e altri reati aperta dalla Procura di Forlì;

si apprende da notizie di stampa che nelle scorse settimane, nell'ambito dell'inchiesta relativa al Gruppo Delta, sarebbe stata effettuata una perquisizione presso gli uffici del dottor Patalano e gli inquirenti avrebbero notificato allo stesso un'avviso di garanzia per il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 del codice civile);

ad avviso dell'interrogante sarebbe opportuno valutare una sospensione del richiamato incarico affidato al dottor Claudio Patalano,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Governo sulla vicenda.

(4-01695)

LANNUTTI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

la graduale implementazione su tutto il territorio nazionale del nuovo sistema di trasmissioni televisive "digitale terrestre" dovrebbe comportare in breve tempo la sostituzione di un gran numero di apparecchi televisivi obsoleti o quantomeno inadatti alla ricezione del nuovo tipo segnale;

a tutt'oggi non risulterebbe essere stata predisposta alcuna pianificazione circa lo smaltimento e il recupero di questi apparecchi, con il rischio che possano essere smaltiti in condizioni non sicure con rischio di seri danni per l'ambiente;

considerato che:

il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione delle prescrizioni della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio circa la gestione e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

i RAEE sono rifiuti che necessiterebbero di particolari tipologie di trattamento e procedure di smaltimento in quanto in molti casi conterrebbero componenti pericolosi e altamente inquinanti;

la creazione di una corretta filiera di separazione, riutilizzo e riciclaggio dei RAEE, oltre a costituire un valido aiuto per i cittadini e soprattutto per le aziende, potrebbe costituire anche un'occasione per la creazione di nuovi posti di lavoro e al contempo sottrarre spazio alle attività di smaltimento illegali spesso gestite dalle organizzazioni criminali,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza del numero degli apparecchi televisivi che dovranno essere sostituiti a seguito dell'implementazione del "digitale terrestre" e quali iniziative concrete intenda porre in essere al fine di pianificarne lo smaltimento;

quali siano a tutt'oggi in concreto i controlli effettuati sulle procedure e le condizioni di smaltimento e recupero dei RAEE sul territorio nazionale;

quali misure legislative il Governo intenda porre in essere al fine di dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva 2002/96/CE.

(4-01696)

LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

si apprende da agenzie di stampa che il 24 giugno 2009 il Comitato esecutivo straordinario dell'Associazione bancaria italiana (Abi) si riunirà per la nomina del nuovo direttore generale;

il nome più accreditato per tale nomina sarebbe quello di Giovanni Sabatini, attualmente responsabile della Divisione emittenti della CONSOB;

il dottor Giovanni Sabatini, che qualora eletto andrebbe a sostituire il dimissionario Giuseppe Zadra a sua volta ex dipendente Consob, è ex delegato del Ministero dell'economia nel Consiglio superiore della Banca d'Italia, ex consigliere di Alitalia ed ex direttore del dipartimento del Tesoro che vigila sul sistema bancario e finanziario;

considerato che:

il possibile passaggio di ex dipendenti di un ente come la CONSOB all'associazione che riunisce i maggiori istituti di credito potrebbe, a giudizio dell'interrogante, lasciare intuire una contiguità dell'autorità controllante con i soggetti controllati;

l'interrogante ritiene che per ricoprire l'incarico di direttore generale dell'Abi siano necessari determinati requisiti che permettano di garantire l'assoluta imparzialità,

si chiede di conoscere l'opinione del Governo sulla vicenda.

(4-01697)

LANNUTTI, BELISARIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

in data 24 aprile 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, si è recato ad una festa privata in occasione del diciottesimo compleanno della signorina Noemi Letizia presso il ristorante "Villa Santa Chiara" nel comune di Casoria (Napoli);

le numerose polemiche sulla vicenda sono state seguite da varie partecipazioni televisive del Presidente del Consiglio dei ministri durante le quali egli invitava tutti a consultare il settimanale "Chi" per prendere conoscenza dei fatti;

conseguentemente tale settimanale è diventato all'improvviso il punto di riferimento sulla vicenda per tutte le testate di proprietà della famiglia Berlusconi, dal quotidiano "il Giornale" fino ai telegiornali e ai programmi del gruppo Mediaset;

il settimanale "Chi" è edito dal gruppo editoriale Mondadori nel cui consiglio di amministrazione siedono i due figli maggiori del Presidente del Consiglio, il signor Pier Silvio Berlusconi e la signora Marina Berlusconi la quale è anche presidente del gruppo,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, sia attualmente e direttamente proprietario di quote azionarie del gruppo Mondadori;

se, in caso affermativo, il Governo non ritenga che quanto esposto in premessa costituisca un palese caso di conflitto di interessi in capo al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

(4-01698)

LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che il Governo si appresterebbe ad annunciare nei prossimi giorni il decreto sul cosiddetto "scudo fiscale" (la regolarizzazione e il rientro di capitali tenuti illecitamente all'estero in Paesi nei quali le procedure bancarie non sono trasparenti), restando in attesa di un provvedimento più generale e coordinato a livello europeo;

tra le finalità esplicitate dal decreto ci sarebbe il reperimento di risorse per l'attività di finanziamento, diretto ed indiretto, delle iniziative di ricostruzione dei territori interessati al sisma del 6 aprile 2009, come previsto dall'articolo 14, comma 4, del disegno di legge (A.S. 1534), conversione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;

considerato che:

in Italia una disciplina sul cosiddetto "scudo fiscale" è stata già adottata in due occasioni con il decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e con il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27;

la normativa citata prevedeva la possibilità di rimpatriare capitali o regolarizzare attività finanziarie detenute all'estero dietro pagamento di una aliquota irrisoria grazie alla quale il contribuente si precostituiva una franchigia (lo "scudo fiscale" appunto) di ammontare pari all'importo dei capitali emersi o rientrati da opporre all'amministrazione finanziaria in caso di eventuali futuri accertamenti fiscali e previdenziali relativi a periodi precedenti e non veniva previsto alcun vincolo sull'uso dei capitali regolarizzati o sulla loro permanenza in Italia;

a quanto risulta all'interrogante, una tale normativa avrebbe fruttato alle casse dello Stato meno di 2 miliardi di euro mentre gran parte delle attività finanziarie, dopo essere state regolarizzate, sarebbero rimaste all'estero, molti capitali rimpatriati sarebbero stati investiti nel settore immobiliare e, secondo le stime, l'85 per cento dei capitali nascosti all'estero sarebbero rimasti tali;

inoltre, a quanto consta all'interrogante, (come paventato da diversi esperti prima dell'entrata in vigore della normativa citata) molti sarebbero stati i casi di frode e di riciclaggio di proventi derivanti dall'evasione fiscale e da altre attività illecite realizzati proprio grazie al meccanismo dello scudo fiscale;

nel 2003, le analoghe normative in vigore in Germania e negli Stati Uniti prevedevano l'obbligo per i soggetti che rimpatriavano i capitali di rimborsare comunque tutte le imposte non pagate, col solo beneficio di evitare sanzioni pecuniarie e procedimenti penali, mentre la Gran Bretagna, nel 2007, riservava la possibilità dello "scudo fiscale" solo a evasori già identificati dal fisco, ai quali veniva offerta una sanzione ridotta se avessero pagato tutte le tasse evase;

secondo le stime del Global Wealth 2008 (pubblicato nel 2008 da Boston Consulting Group) nel mondo i capitali esportati illegalmente ammonterebbero a circa 6.000 miliardi di euro e dunque i circa 550 miliardi di euro esportati dagli italiani (la maggior parte in Svizzera, Lussemburgo e Principato di Monaco) sarebbero quasi il 10 per cento del totale stimato, contro una economia che conta circa il 3 per cento del prodotto interno lordo mondiale,

si chiede di sapere:

a quanto ammontino, complessivamente, le attività detenute all'estero rimpatriate o regolarizzate in base alla normativa esposta in premessa;

se il Governo non ritenga che, alla luce delle due precedenti esperienze, lo strumento del cosiddetto "scudo fiscale" abbia dato risultati, a giudizio dell'interrogante, deludenti ed addirittura contrari al rimpatrio dei capitali detenuti illegalmente all'estero finendo al contrario per premiare gli evasori fiscali e favorendo anche attività illecite;

se non intenda intervenire al fine di reperire i fondi necessari allo sviluppo del Paese anche ponendo in essere efficaci interventi contro l'evasione fiscale e utilizzando gli strumenti già oggi esistenti;

quali iniziative intenda assumere al fine di esercitare il massimo controllo in materia di reati di riciclaggio durante il periodo di vigenza della annunciata nuova normativa che si appresterà a regolare il rientro dei capitali all'estero;

quali iniziative intenda assumere per esercitare un controllo effettivo sui flussi finanziari illegali.

(4-01699)

BENEDETTI VALENTINI - Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli affari esteri - Premesso che:

la pubblicazione della relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze conferma, purtroppo, la particolare, gravissima situazione dell'Umbria, che risulta essere, insieme a Trentino, Basilicata, Calabria, una delle regioni con il maggior numero di eroinomani in trattamento;

l'Umbria si attesta inoltre, anno dopo anno, sempre al triste primo posto per numero di morti per droga, con un tasso medio di mortalità oltre tre volte superiore a quello nazionale (3,4 morti ogni 100.000 abitanti rispetto agli 0,96 come media nazionale);

a giudizio dell'interrogante, non è tollerabile né responsabile lasciar consolidare questo dato tanto allarmante, senza approfondire ed affrontare immediatamente questa specifica situazione umbra, configurante un'autentica emergenza sociale,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di ravvisare nei preoccupanti dati relativi alla regione Umbria, circa le tossicodipendenze e le morti per droga, una specifica emergenza;

se, conseguentemente, ritengano di dover promuovere una specifica verifica sugli aspetti territoriali e socio-politici che determinano l'allarmante fenomeno, evidentemente non casuale;

se ritengano, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, di richiamare la Giunta regionale dell'Umbria alle sue responsabilità istituzionali, a parere dell'interrogante da troppo tempo disattese per inefficienza e deleterie ipoteche ideologiche, al fine di individuare interventi concreti, sinergicamente stabiliti e programmati per contrastare e finalmente invertire una così grave tendenza.

(4-01700)

LANNUTTI - Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico - Premesso che:

in data 24 giugno 2009 l'assemblea dei redattori dell'agenzia di stampa Apcom ha indetto lo stato di agitazione fino al 31 luglio 2009 in risposta ad una comunicazione dei vertici dell'azienda al comitato di redazione con la quale sarebbe esposta l'intenzione di attuare un pesante ridimensionamento dell'organico dell'agenzia, ridimensionamento che l'assemblea avrebbe giudicato immotivato;

in particolare, i giornalisti contesterebbero l'esistenza della situazione di "crisi sopravvenuta e imprevista" portata dai vertici di Apcom come base della decisione di attuare il taglio del personale sottolineando come invece la società sia stata recentemente ricapitalizzata per circa 10,5 milioni di euro;

considerato che:

contemporaneamente al rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti si assiste:

ad un calo generalizzato di proventi pubblicitari da parte del settore editoriale dovuto non solo all' effetto della crisi mondiale, ma anche perché la pubblicità istituzionale verrebbe dirottata solo verso una specifica parte dell'editoria italiana, in particolare le televisioni, con pressioni più o meno esplicite per privilegiare alcune testate;

ad un riassetto proprietario ed editoriale anche delle altre principali agenzie di stampa nazionali che starebbe comportando ridimensionamenti del corpo redazionale;

alla chiusura di numerose redazioni distaccate di giornali;

al continuo ricorso nelle redazioni RAI al lavoro di precari e di giornalisti con contratti a tempo determinato;

il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, cosiddetto decreto "mille proroghe", estende ai periodici l'intervento dello Stato per i prepensionamenti di giornalisti in caso di crisi e riorganizzazioni integrando il sostegno da 10 a 20 milioni di euro (articolo 41-bis),

si chiede di sapere:

a quanto ammontino i contributi statali elargiti all'agenzia Apcom negli ultimi esercizi finanziari e a quale titolo;

se non ritenga il Governo che le repentine decisioni di ridimensionamento del personale nel settore dell'editoria motivate da sopravvenuta e imprevista situazione di crisi non possano essere anche un effetto perverso della messa a disposizione del fondo di prepensionamento previsto dal cosiddetto decreto "mille proroghe";

se, alla luce della forte crisi che sta attraversando il settore dell'editoria in Italia, il Governo non ritenga urgente rivedere, nelle opportune sedi legislative, la normativa per l'editoria provvedendo a definire una riforma del settore che possa mettere al riparo l'informazione attraverso politiche di contenimento degli effetti della crisi e l'impostazione di seri progetti di rilancio e sviluppo industriale e dell'occupazione nel comparto, al fine di garantire la libertà e la pluralità dell'informazione richiesta dalle regole democratiche.

(4-01701)

DELLA SETA, PEGORER, BLAZINA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

i quotidiani "Il Piccolo" di Trieste e il Gazzettino del Friuli-Venezia Giulia riportano la notizia che sarebbe prossimo il via libera al rigassificatore di Zaule proposto dalla società Gas Natural: "(…) la firma del Ministro dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare sul documento di Via, che completerà l'ok paesaggistico sottoscritto dal responsabile dei Beni culturali Sandro Bondi, a meno di improbabili colpi di scena diplomatici arriverà entro la fine di giugno (…)";

il sottosegretario di Stato all'ambiente, on. Roberto Menia, inoltre, in alcune interviste rilasciate nei giorni 13 e 14 giugno 2009 ai medesimi quotidiani, avrebbe dichiarato che "…la commissione Via ha svolto puntualmente e completato tutte le indagini supplementari determinate dalle obiezioni della Slovenia. Ora manca solo un ultimo passo formale di carattere internazionale, dopodiché arriverà la firma del Ministro…";

per quanto riguarda la realizzazione del rigassificatore off-shore nel golfo di Trieste, proposto dalla società E.On, invece, il sottosegretario Menia avrebbe rilasciato le seguenti dichiarazioni "…direi proprio di no…il via libera al secondo rigassificatore produrrebbe un cumulo d'impatti ambientali e la valutazione si è fatta sul progetto a terra. A questo si somma la contrarietà all'impianto marino, impensabile per un'area che punta sul turismo, espresso dalle amministrazioni locali…";

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le notizie riportate dai due quotidiani, e in tal caso quali siano le motivazioni che hanno spinto il sottosegretario all'Ambiente ad anticipare pareri che ad avviso dell'interrogante spetterebbero esclusivamente alla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale - Via e Vas, e che dovrebbero corrispondere a decisioni squisitamente tecniche e non influenzate dalla politica;

se ad oggi siano stati completati gli iter autorizzativi e pertanto rilasciati gli obbligatori pareri sulla compatibilità ambientale dei due rigassificatori;

nel caso in cui questi iter non siano stati conclusi cosa si intenda concretamente fare affinché sia garantita l'autonomia della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale - Via e della Vas da eventuali gravi ingerenze politiche.

(4-01702)

BODEGA - Al Ministro degli affari esteri - Premesso che:

la Repubblica del Kenya, come altri Paesi dell'Africa sub-sahariana, sta tutt'ora attraversando una fase di transizione verso un sistema di democrazia reale - in cui siano rispettati i diritti fondamentali riconosciuti dalle Nazioni Unite, di cui il Paese è membro fin dal 1963 - non senza momenti di crisi, come per le elezioni presidenziali della fine del 2007, dove la annunciata vittoria dell'oppositore Odinga è stata sconfessata dal presidente Kibaki, dopo gravi ritardi nello spoglio delle schede ed i dubbi degli osservatori internazionali;

la gestione del potere ed i metodi utilizzati dal potere politico e le forze dell'ordine pare che non siano sempre trasparenti, cadendo spesso in episodi di corruzione e, stando ad alcune testimonianze dirette, sarebbero particolarmente discriminatori nei confronti degli italiani presenti sul territorio;

secondo quanto segnalato da concittadini residenti e soggiornanti nella zona di Malindi, pare si verifichino sovente episodi di brutalità da parte delle forze dell'ordine nei confronti di cittadini italiani, trattenuti, arrestati, interrogati con metodi violenti e non tutelati nei loro diritti;

tutto ciò non avverrebbe invece nei confronti di altri stranieri presenti sul territorio;

a Malindi è presente un console italiano onorario il quale, messo a conoscenza dei fatti, a quanto consta all'interrogante, avrebbe dichiarato di non avere i poteri e gli strumenti per intervenire in modo efficace;

a quanto risulta all'interrogante, avvertito anche a mezzo di lettere scritte a nome della comunità italiana in Kenya, sembra che l'ambasciatore italiano a Nairobi non si sia mai recato sul posto e in nessun modo abbia verificato i fatti o si sia reso disponibile a tutela degli italiani sul posto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto sopra riportato;

se e quali provvedimenti ritenga opportuno prendere a tutela degli italiani presenti in Kenya affinché ne siano rispettati i diritti fondamentali, anche qualora siano sottoposti a procedure giudiziarie.

(4-01703)

RANUCCI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della gioventù, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), tra i propri impegni istituzionali promuove, disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i sei e i sedici anni attraverso un apposito Settore giovanile e scolastico. Per raggiungere questi obiettivi e per seguire ed organizzare tale attività, il Settore si avvale di strutture periferiche che curano l'attività stessa a livello regionale, provinciale e locale;

la Scuola calcio federale dell'Acqua Acetosa di Roma sita presso il Centro Sportivo "G. Onesti", inizia la sua storia circa 40 anni fa; il suo impegno è caratterizzato da una attenta ricerca della didattica e della metodologia di allenamento, sempre al centro di importanti sperimentazioni per lo sviluppo dell'attività giovanile e la formazione del giovane calciatore;

oltre all'indiscusso livello tecnico, il pregio maggiore della scuola è sempre stato quello di dedicare grande attenzione all'educazione sportiva nella sua accezione più alta, in un ambiente quale quello del calcio giovanile troppo spesso inquinato dall'imitazione dei "modelli televisivi" e dall'influenza di prematuri interessi economici;

è notizia di questi giorni che, con una lettera fatta recapitare alle famiglie dei ragazzi iscritti, la FIGC comunicava la decisione di interrompere l'attività della Scuola calcio federale dell'Acqua Acetosa "in quanto non sussisterebbe più la necessità di operare direttamente in una realtà territoriale molto ricca di offerta nel settore";

alcune dichiarazioni apparse sulla stampa lascerebbero intendere che la chiusura del Centro sarebbe la conseguenza del passaggio del Settore giovanile scolastico sotto il controllo della lega dilettanti, avvenuto circa un anno fa;

considerato che:

la scuola ospita circa 400 bambini tra i 6 e i 12 anni ed è da sempre officina di eventi e attività innovative; per questo è diventata un modello per le 478 scuole calcio sparse su tutto il territorio della regione Lazio;

ad avviso dell'interrogante, la decisione adottata dalla FIGC provocherebbe un trauma al contesto sociale di tutto il territorio ed in particolare, alla sua componente giovanile, privandola di fatto di una risorsa preziosa;

in un contesto di gravi difficoltà sociali, di disoccupazione allargata, di crisi generalizzata, si penalizza lo sport "per tutti" a favore, ancora una volta, dello sport "per pochi";

in questo particolare momento i risultati del calcio italiano, nell'ambito di tutte le nazionali, non ci portano ad eccellere rispetto agli altri Paesi;

la pratica sportiva è utile soprattutto per le giovani generazioni in quanto strumento idoneo per lo sviluppo dell'amicizia, del senso dell'impegno e della lealtà, oltre ad essere uno strumento fondamentale per prevenire i fenomeni che derivano dal disagio giovanile;

educare i giovani allo sport, attraverso il coinvolgimento delle scuole, anche nell'ottica della salute e nel contesto dell'educazione globale della persona, risulta essere un punto fondante per lo sviluppo e la crescita dei ragazzi; come si evince dall'ultimo rapporto su "sport e società" del Censis, la popolazione italiana è colpita da un grave deficit di attività motoria in una fascia ampia e questo è principalmente imputabile al fatto che la percentuale di persone anziane non ha nel proprio vissuto l'abitudine mentale all'esercizio fisico, pertanto sarebbe paradossale limitare strutture dedite e preposte a questa missione sociale,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda promuovere per sospendere la chiusura della Scuola calcio federale dell'Acqua Acetosa che creerebbe un grave nocumento per i bambini e i ragazzi della Città di Roma e della Regione Lazio;

se ritenga di accertare le vere motivazioni che hanno spinto gli organi della FIGC ad assumere una così drastica decisione in conflitto con gli scopi propri statutari e in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003 tesa, nel contesto dell'educazione globale della persona, alla valorizzazione e al potenziamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva per i bambini dai 6 ai 12 anni.

(4-01704)

FASANO - Al Ministro dello sviluppo economico - Si chiede di conoscere:

come e quando il Ministro in indirizzo intenda rendere esecutiva la sentenza del tribunale di Roma - Sezione lavoro del 1° giugno 2009 - ruolo n. 7245/09 - che prevede il reintegro immediato del dottor Giovanni Bruno nell'incarico di Dirigente generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - Dipartimento comunicazione del Ministero dello sviluppo economico - e nel relativo contratto individuale di lavoro;

quale sia l'entità dei risarcimenti derivanti dalla controversia in oggetto a carico delle casse dello Stato;

si chiede di sapere se e quali conseguenze possano derivare al Ministero competente per la mancata, "immediata reintegra" prevista dal dispositivo pronunciato dal tribunale di Roma - Sezione lavoro.

(4-01705)