Oggetto: Problematiche connesse alla modifica dellart. 6, comma 2 del T.U. Immigrazione a seguito dellapprovazione da parte della Camera dei Deputati del DDL Sicurezza (A.C. 2180)

 

Lart. 6, comma 2, del d.lgs. 286/98 prevede, oggi, che Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o allaccesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui allart. 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

Ad oggi, quindi, per accedere agli atti di stato civile, il cittadino straniero non necessitava di alcun documento che attestasse la regolarit del suo soggiorno sul territorio italiano.

 

Il disegno di legge denominato Pacchetto sicurezza, approvato dalla Camera nei giorni scorsi, prevede di introdurre una modifica sostanziale allart. 6, comma 2. Il nuovo testo, infatti, recita: Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti allaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allart. 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui allart. 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

Cos facendo, sparisce la previsione che consentiva laccesso agli atti di stato civile al cittadino extracomunitario qualunque fosse la sua posizione di soggiorno sul territorio. Conseguentemente, con lentrata in vigore della nuova disposizione, egli potr rivolgersi allo stato civile solo se munito di titolo di soggiorno.

 

Le implicazioni pratiche di questa modifica normativa sono, evidentemente, molto rilevanti in particolare se si considera che gli atti di stato civile che ne saranno coinvolti sono il matrimonio, la registrazione di nascita, il riconoscimento di figlio naturale, la registrazione della morte.

Tralasciando le questioni che potrebbero riguardare la registrazione della morte e del matrimonio, destano molta preoccupazione le implicazioni che la modifica avr sulla dichiarazione di nascita e sul riconoscimento del figlio naturale, ove si ipotizzi la nascita di un figlio da genitori entrambi privi di permesso di soggiorno.

Con riferimento ad una simile circostanza, devono considerarsi diverse ipotesi.

 

1) Madre irregolare con titolo di soggiorno rilasciatole per cure mediche in ragione della gravidanza (art. 19, lett. d. D.lgs. 286/98).

La cittadina straniera potr chiaramente accedere agli atti di stato civile, registrando a suo nome la nascita del figlio.

 

2) Madre irregolare sprovvista di titolo di soggiorno o perch non ne ha richiesto il rilascio o perch non pu ottenerlo poich priva di passaporto o di documento equipollente.

In questo caso la madre non avr modo di effettuare la registrazione della nascita poich priva di documento di soggiorno.

Se la nascita avviene al di fuori di una struttura sanitaria, la dichiarazione di nascita sar di fatto impedita, con la conseguenza che il minore potrebbe scomparire

Se invece la nascita avviene in una struttura sanitaria, la registrazione potr essere effettuata dal personale sanitario, ma conterr il riconoscimento del figlio da parte della madre. Il minore risulter di fatto nato, ma privo di genitori e di un nome. Verser, quindi, formalmente, in stato di abbandono, con la conseguenza che tale condizione dovr essere segnalata al Tribunale per i Minorenni competente il quale, in base a quanto previsto dallart. 11 l. 184/83, aprir il procedimento per la verifica dello stato di abbandono e la conseguente possibile dichiarazione di adottabilit.

 

Molto problematica potr essere la posizione del padre.

Se questi, infatti, sposato con la madre, ed in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente, avr diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, lett. d) D.lgs. 286/98 cos come indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 376 del 27 luglio 2000, e potr conseguentemente effettuare la registrazione della nascita ed il riconoscimento del figlio.

Qualora, invece, i genitori non risultino essere sposati, egli non potr accedere ad alcun permesso di soggiorno e non potr, conseguentemente, n procedere alla registrazione della nascita n effettuare il riconoscimento del figlio.

 

A questi rilievi, gi di per s sconfortanti, se ne aggiunga uno ulteriore. Nel caso in cui uno dei due genitori naturali risulti essere regolarmente soggiornante, questi potr chiaramente effettuare la registrazione della nascita del figlio ed il suo riconoscimento. Laltro genitore, invece, se sprovvisto di titolo di soggiorno, si vedr preclusa la possibilit di effettuare il contestuale riconoscimento del figlio, non vedr riconosciuti i suoi diritti di genitore in posizione paritetica a quella dellaltro genitore, potr eventualmente riconoscere il minore in un momento successivo ma solo con il consenso del genitore che gi lha riconosciuto o ricorrendo al tribunale per i minorenni, potr, nelle peggiori delle ipotesi, che ben sappiamo per non essere cos lontane da tante realt, vedersi tolto o sottratto un figlio senza poter opporre alcun diritto nei suoi confronti. Ne risulterebbe, di fatto, una genitorialit condizionata in tutto e per tutto alla volont del genitore che ha effettuato il riconoscimento. Ipotesi queste, evidentemente lesive sia del diritto dei genitori a godere di una condizione paritetica nella propria genitorialit, sia del diritto dei figli a vedersi garantita la possibilit di avere entrambi i genitori, di crescere con essi e di mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo.

 

In ragione di quanto precede, i giudici minorili (v. Comunicato dd. 20.04.2009 dellAssociazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia) e parte della dottrina (P. Bonetti Le norme in materia di stranieri del disegno di legge sulla sicurezza pubblica allesame dellassemblea della Camera dei deputati (A.C. 2180-A) pubblicato sul sito dellASGI e lappello delle Camere Minorili) hanno sollevato forti perplessit sulla legittimit costituzionale della nuova norma contenuta nellart. 6, comma 2, T.U. Immigrazione.

Innanzitutto, perch essa, per le implicazioni che ne derivano (impossibilit della registrazione della nascita da parte dei genitori e/o del riconoscimento del figlio naturale) viola palesemente lart. 31 Cost., che impone alla Repubblica di proteggere la maternit, linfanzia e la giovent, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, nonch lart. 30, comma 1, Cost. in quanto impedisce lesercizio del diritto –dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e, ancora, lart. 22 Cost. che vieta di privare della capacit giuridica e del nome una persona per motivi politici (inteso ed interpretato come divieto di imporre privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato).

Ma essa viola altres lart. 117, comma 1, Cost. che impone allo Stato italiano di legiferare in conformit agli obblighi internazionali assunti.

Per le implicazioni che la nuova norma genera, infatti, essa manifestamente contraria a molte delle disposizioni contenute nella Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20.11.1989 e ratificata dallItalia con la legge n. 176 del 27.05.1991.

In particolare sarebbero violati:

-lart. 2 della Convenzione che dispone che lo Stato contraente si impegna a rispettare e garantire i diritti universali riconosciuti ad ogni minore senza distinzione di sorta, a prescindere da ogni condizione di razza, di colore, si sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo e dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacit, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

- lart. 3 che impone che gli Stati parti si impegnino ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilit legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati;

- lart. 5 che dispone che gli Stati parti rispettino la responsabilit, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettivit, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a questultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacit, lorientamento e i consigli adeguati allesercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione;

- lart. 7, l dove prevede che: Il fanciullo registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi;

- lart. 8 che prevede che gli Stati parti si impegnino a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identit, ivi compresa la sua nazionalit, il suo nome e le sue relazioni familiari, cos come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali;

- lart. 9 ove dispone che gli Stati parti vigilino affinch il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volont a meno che le autorit competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione necessaria nellinteresse preminente del fanciullo.   

 

La norma contrasta altres con quanto previsto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16.12.1966, ratificato e reso esecutivo dallItalia con l. 25.10.1977, n. 881. Lart. 24, comma 2 del Patto, infatti, prevede espressamente che Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

 

 

Ci detto, in attesa di veder esaminata la questione da parte del giudice delle leggi, pu essere utile riflettere sulle possibili strade che, nelle situazioni individuate in precedenza, si potr tentare di percorrere per superare questa evidente assurdit normativa.

 

Nel caso in cui la madre risulti irregolare sul territorio e non versi nella condizione di poter ottenere il rilascio di un permesso per cure mediche, e quindi di accedere agli atti di stato civile, la dichiarazione di nascita del minore potr essere effettuata dal personale sanitario, cos come previsto dallart. 30, comma 1, D.P.R. 396/2000. Tale dichiarazione sar accompagnata dallattestazione di nascita che, salva diversa volont della madre, contiene lindicazione delle generalit dichiarate dalla puerpera (art. 30, c. 2, D.P.R. 396/2000).

In assenza di genitori che possano effettuare un valido riconoscimento, la struttura sanitaria dovrebbe notiziare la Procura del Tribunale per i Minorenni competente della condizione in cui versa il minore.

Tuttavia, nella pratica, i problemi potranno porsi in unaltra direzione.

Il D.P.R. 396/00 prevede, infatti, che la dichiarazione di nascita possa essere fatta autonomamente dai sanitari e ci avviene in genere quando la madre manifesta lintenzione di non procedere al riconoscimento del figlio e non cՏ padre.

In tutti gli altri casi, liniziativa di provvedere alla dichiarazione di nascita viene lasciata  ai genitori i quali possono effettuarla presso la struttura sanitaria, entro tre giorni, con contestuale riconoscimento del minore, ovvero entro dieci giorni presso gli uffici dello stato civile.

In questultimo caso, prassi dimettere la madre insieme al figlio anche in assenza di un formale riconoscimento del minore.

Se cos dovesse essere, poich sar poi impedito, ai genitori irregolari, di procedere alla dichiarazione di nascita del figlio presso gli uffici dello stato civile, il minore scomparir e non sar pi tutelato almeno fino a quando la struttura sanitaria o gli uffici dello stato civile non si accorgeranno, e non dato sapere come,  che alla nascita, non ha fatto seguito alcuna registrazione

Sar, pertanto, quanto mai opportuno sensibilizzare in questo senso le strutture sanitarie.

Dovremmo invece augurarci che venga tempestivamente coinvolto il Tribunale per i minorenni competente il quale, di fronte ad una situazione come quella prospettata, dovr  aprire la procedura finalizzata allaccertamento dello stato di abbandono che potrebbe ipoteticamente condurre alla dichiarazione di adottabilit del minore.

Vero, per, che, il Tribunale per i Minorenni chiamato ad effettuare un controllo, sullo stato di abbandono, non esclusivamente formale, ma sostanziale, dovendo verificare, in concreto, se il minore versa in tale condizione.

La normativa di cui alla legge 184/83 impone, infatti, al giudice minorile di compiere approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sullambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbndono (art. 10, comma 1, l. 184/83), e nel senso sopra indicato, essa sempre stata interpretata.

Rafforza questa indicazione, la previsione per cui, se il genitore naturale che non ha ancora riconosciuto il figlio, questi possa chiedere la sospensione della procedura per procedere al riconoscimento.

In tal caso il Tribunale dovrebbe disporre una sospensione di soli due mesi, consentendo, nel frattempo, che il minore continui a rimanere con chi assume di esserne il genitore se questi gli assicura una corretta assistenza. Tuttavia, si pu ipotizzare, in questi casi, che la sospensione possa protrarsi sino ad un anno dalla nascita in base a quanto previsto dallart. 14 l. 184/83: il tribunale per i minorenni pu disporre, prima della dichiarazione di adottabilit, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate, risulta che la sospensione pu riuscire utile nellinteresse del minore.

Tale termine potr essere sufficiente ad avviare un riconoscimento giudiziale del minore: ed invero, con lapertura del procedimento di verifica dello stato di abbandono, il Tribunale deve provvedere anche alla nomina dufficio di un difensore per il minore (art. 8, comma 4 l. 184/83) e, contestualmente, vista lassenza di un rappresentante legale e la richiesta di sospensione eventualmente inoltrata dal genitore, potr provvedere alla nomina di un tutore provvisorio (art. 11, comma 4 l. 184/83).

A questo punto, il tutore, previa autorizzazione del Tribunale, (art. 273 c.c.), facendo valere linteresse del minore ed i suoi diritti, potr chiedere che si proceda alla dichiarazione giudiziale della maternit (e/o paternit) e alla nomina di un curatore speciale per tale procedura.

La sentenza che accerta la maternit/paternit naturale verr annotata sullatto di nascita (art. 49, comma 1, lett. k)  D.P.R. 396/2000).

 

Il riconoscimento potrebbe anche essere effettuato, in alternativa, a norma dellart. 254 c.c., con atto pubblico innanzi al notaio. In tal caso, in assenza di documenti di identificazione, lart. 49 della legge sul notariato n. 89 del 16.02.1913 prevede che le persone possano essere identificate attraverso due testimoni fidefacienti. Poich il testo dellart. 6 T.U. Immigrazione esclude laccesso, a chi sprovvisto di permesso di soggiorno, solo agli uffici della pubblica amministrazione, il notaio, sotto questo aspetto, non obbligato a verificare la regolarit del soggiorno in Italia.

Il riconoscimento, se cos effettuato, verr inoltrato dal notaio allufficiale di stato civile (art. 46 D.P.R. 393/2000), il quale provveder alla sua annotazione sullatto di nascita.

 

Soluzioni quali quelle prospettate, alla luce dei rilievi esposti in precedenza, sono evidentemente insensate e tutte da sperimentare e verificare.

Tuttavia, alla prima soluzione prospettata potrebbe guardarsi per investire quanto prima del problema lAutorit giudiziaria ed indurla a sollevare questione di legittimit costituzionale.