02.07.2009

 

Ordinanze e regolamenti sui centri per i Rom: violazione delle libert personali, della privacy e dei diritti dei minori

 

 

Il Tar del Lazio dichiara violativa dei principi generali in materia di libert personale, delle norme poste a tutela dei minori nonch dell'art. 20 D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali la norma delle ordinanze presidenziali attuative del decreto del 21 maggio 2008 che prevedeva di identificare i rom, adulti e bambini.

 

Incostituzionali anche i regolamenti approvati in Lombardia e nel Lazio per controllare i campi nomadi con registri presenze, tessere fotografiche, vigilantes agli ingressi, limiti ai visitatori. Sono norme, sostengono i giudici amministrativi, che violano l'articolo 16 della Costituzione, in base a cui ogni cittadino libero di circolare nel territorio nazionale. Per il resto il decreto del 21 maggio 2008, che era stato impugnato dalla European Roma Rights Centre Foundation, supera l'esame del Tar: Considerata la presenza di un'oggettiva situazione di pericolo anche e soprattutto per la stessa popolazione nomade, sotto i profili igienico-sanitario, socio-ambientale e della sicurezza pubblica, la dichiarazione dello stato di emergenza in Lombardia, in Campania e nel Lazio risulta scevra dai vizi di legittimit.

 

Fonte: Corriere.it

 

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2008/200807785/Provvedimenti/200906352_01.XML>Il testo della sentenza TAR Lazio, I sez. civ. n. 06352/2009 depositata il 1 luglio 2009

 

Il TAR Lazio accoglie parzialmente il ricorso presentato dall'<http://www.errc.org/English_index.php>European Roma Rights Center contro il D.P.C.M. del 21.05.2008 e le relative ordinanze in materia di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunit nomadi in diverse regioni italiane, nonch  in relazione ai regolamenti adottati dai Prefetti di Roma e Milano per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunit nomadi nella Regione Lazio e nel territorio del Comune di Milano.

Con la <http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2008/200807785/Provvedimenti/200906352_01.XML>sentenza depositata il 1 luglio scorso (n. 06352/2009), il TAR Lazio ha accolto le censure proposte dai ricorrenti riguardo alla parte delle ordinanze presidenziali che hanno previsto l'identificazione ed il censimento delle persone, anche minori d'et, e dei nuclei familiari presenti nei campi nomadi, attraverso rilievi segnaletici. Al riguardo, i giudici amministrativi hanno rilevato che  tali norme risultano in contrasto con quelle di rango superiore in materia di libert personale, di cui all'art 4 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, secondo cui l'Autorit di Pubblica Sicurezza pu disporre rilievi segnaletici solo nei confronti di persone pericolose o sospette o nei confronti di coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identit. Cos come formulate, le norme contenute nelle ordinanze presidenziali sarebbero suscettibili di consentire alle autorit preposte di effettuare identificazioni attraverso rilievi segnaletici e dattiloscopici, incluso dunque il prelievo delle impronte digitali, anche a prescindere dalle condizioni soggettive e circostanziali di pericolosit sociale o di fondato sospetto di coinvolgimento in attivit criminose ovvero anche nei casi in cui gli interessati gi possediamo documenti identificativi. Questo risulterebbe in contrasto non solo con le norme interne vigenti, di cui al richiamato T.U.L.P.S., alle norme specificatamente poste a tutela dei minori, e  a quelle poste a protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), ma anche con gli standard costituzionali ed internazionali in materia di rispetto dei diritti fondamentali attinenti alla libert personale.

Il TAR sottolinea the la questione era gi stata superata in concreto dalla previsioni contenute nelle "Linee guida" per l'attuazione delle ordinanze presidenziali, successivamente emanate il 17 luglio 2008 dal Ministero dell'Interno sotto la  pressione delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani e anche delle istituzioni europee ed internazionali, e nelle quali era stato precisato che i rilievi segnalateci sarebbero stati operati solo negli ristretti casi previsti dalla legislazione vigente e con speciali garanzie previste a tutela dei minori, nel rispetto degli standard costituzionali, europei ed internazionali .  Tuttavia, anche dopo l'emanazione delle Linee guida, quale atto di indirizzo amministrativo, permaneva nell'ordinamento giuridico interno la validit formale della norma contenuta nelle ordinanze presidenziali, chiaramente illegittima ed in contrasto con i richiamati principi a tutela della libert personale. Per tale ragione, il TAR dunque ha accolto sul punto il ricorso proposto dai ricorrenti.

Non si pu peraltro, mancare di sottolineare, che, stando a quanto affermato  da ERRC, OsservAzione e  Open Society Institute, che hanno condotto un monitoraggio sull'implementazione del decreto sull'emergenza nomadi del 21 maggio 2008, le operazioni di censimento si sarebbero di fatto discostate dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Interno il 17 luglio 2008, ponendosi in violazione delle norme interne ed europee in particolare riguardanti la raccolta ed il trattamento dei dati personali. In un <http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=308&l=it>esposto presentato il 4 maggio scorso alla Commissione europea, le organizzazioni umanitarie rilevano  che le operazioni di "censimento" sarebbero state  estese nel corso dei mesi di marzo ed aprile 2009 anche a "campi nomadi" collocati fuori dalla regioni previste inizialmente dal decreto, con rilievi segnaletici operati  in particolare nel Veneto nei confronti di persone di etnia Rom e Sinti  anche  di cittadinanza italiana e titolari di regolare documentazione identificativa e dunque in sostanziale violazione delle norme vigenti. Secondo le organizzazioni per la difesa dei diritti umani dei Rom, ci  sembrerebbe indicare la volont del Ministero dell'interno di creare un data-base della popolazione rom e sinti fondato su un criterio di pericolosit sociale  collegato alla condizione stessa di appartenente ai gruppi etnici indicati o associato ai medesimi, cio su un sostanziale criterio di categorizzazione etnica. Come affermato ora anche dal TAR Lazio, tali operazioni di polizia sarebbero in contrasto con l'ordinamento giuridico in materia di libert personale.

Il TAR Lazio, inoltre, ha inoltre annullato alcune parti del Regolamento  delle aree destinate ai nomadi  nel territorio del comune di Milano, adottato dal Prefetto di Milano quale commissario delegato per l'emergenza nomadi in Lombardia, nonch del Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunit nomadi nella Regione Lazio, adottato dal Prefetto di Roma quale delegato per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio. Tali regolamenti stabilivano, tra l'altro, misure restrittive all'accesso delle persone nei centri  attrezzati destinati ai nomadi, alle possibilit di ricevere visite da parte di amici e famigliari, subordinavano l'ammissione e la permanenza in detti centri  alla sottoscrizione di atti di impegno  al rispetto di disciplinari interni emanati dai Comuni, stabilivano l'obbligo per le persone residenti in detti centri di esibire una tessera di riconoscimento e l'obbligatoriet all'avviamento a percorsi lavorativi e formativi. Secondo il TAR Lazio, tali misure appaiono incompatibili con fondamentali libert costituzionali quali la libert di circolazione e di soggiorno di cui all'art. 16 Cost., di libert di scegliere la propria attivit lavorativa, del diritto alla privacy  e al godimento delle relazioni familiari senza interferenze ingiustificate da parte dei poteri pubblici.

Il TAR Lazio ha invece respinto i rilievi mossi dalle organizzazioni ricorrenti secondo cui la dichiarazione di stato di emergenza con riferimento agli insediamenti di comunit nomadi nelle regioni interessate sarebbe  in contrasto con le norme internazionali, europee ed interne in materia di eguaglianza e divieto di discriminazioni razziali. Secondo il TAR Lazio, invece, lo stato emergenziale dichiarato in Italia sarebbe stato giustificato dalla presenza di oggettive situazioni di pericolo, anche e soprattutto per la stessa popolazione nomade, sotto i profili igienico-sanitari, socio ambientale e della sicurezza pubblica, derivanti degli insediamenti, in larga misura abusivi, cos come gli interventi prospettati dal governo sarebbero in linea con gli indirizzi espressi dagli organismi comunitari a favore dell'integrazione sociale e del contrasto all'emarginazione sociale delle comunit Rom in Europa (Presidenza del Consiglio europeo dd. 14 dicembre 2007, Risoluzione del Parlamento europeo dd. 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i Rom). Ugualmente, le altre parti dei Regolamenti per la gestione dei nuovi insediamenti o villaggi predisposti dai commissari straordinari  risponderebbero alle finalit di integrazione sociale delle comunit nomadi e agli obiettivi di garantire standard adeguati sotto il profilo sanitario, sociale ed assistenziale. Pertanto,  le limitazioni in essi previste a carico delle persone residenti in detti centri risponderebbero ad un ottica di bilanciamento di interessi e valori parimenti meritevoli di tutela.