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Legge 7 luglio 2009, n. 88

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 1, co. 1 e 3 il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recenti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B (1)
art. 1, co. 5 entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al comma 1 , il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.
art. 3, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 2011), ), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di disposizioni comunitarie
art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 1, co. 1, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie
art. 7, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 2011), uno o più decreti legislativi coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005
art. 7, co. 3 il Governo può emanare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al co. 1 disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi
art. 11, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 29 gennaio 2010),uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico
art. 13, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 29 gennaio 2010),un decreto legislativo un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti
art. 15, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 29 gennaio 2010),uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
art. 17, co. 6 il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (entro il 25 gennaio 2010),le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge e al regolamento (CE) n. 1019/2002
art. 28, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 29 ottobre 2010), un decreto legislativo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari
art. 49, co. 1, lett. a) il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 2010), un decreto legislativo per attuare la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
art. 49, co. 1, lett. b) il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 2010), un decreto legislativo per attuare la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge
art. 49, co. 1, lett. c) il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 2010), un decreto legislativo per attuare la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea
art. 49 , co. 6 il Governo può adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.
art. 53, co. 1 il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
art. 53, co. 1 il Governo può adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di attuazione della decisione quadro 2008/841, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo



(1) L'allegato A contiene 5 direttive, l'allegato B 45