Dopo l'articolo 1,
aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Dichiarazione di attivit di assistenza e di
sostegno alle famiglie).
1. Il datore di lavoro
italiano o cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero il
datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupava
irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani
o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero lavoratori
extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad
occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma,
adibendoli ad attivit di assistenza per se stesso o per componenti della
propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, pu dichiarare, dal 1o al 30
settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale previdenza sociale per il
lavoratore italiano o per il cittadino di un Paese appartenente all'Unione
europea, mediante apposita modulistica;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui
all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 e successive modificazioni per il lavoratore extracomunitario, mediante
l'apposita dichiarazione di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di
emersione di cui al comma 1 presentata previo pagamento di un contributo
forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non deducibile
ai fini dell'imposta sul reddito.
3. La dichiarazione di cui
al comma 1, lettera b), presentata,
con modalit informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a
pena di inammissibilit:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi
i dati relativi al titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro
extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalit e della nazionalit
del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione
e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento
equipollente valido per l'espatrio;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalit di
impiego;
d) l'attestazione per la richiesta di assunzione di un
lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del
possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi,
non inferiore a 20.000, euro annui in caso di famiglia composta da un solo
soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a
25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da pi soggetti
conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per
il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall'articolo
30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto
dall'articolo 5-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del
contributo forfetario di cui al 7 comma 2.
4. La dichiarazione di
emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro
subordinato per le attivit di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 e 3 dicembre
2008, pubblicata, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre
2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
5. La dichiarazione di cui
al comma l, lettera b), limitata, per
ciascun nucleo familiare, ad una unit per il lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare ed a due unit per le attivit di assistenza a soggetti
affetti da patologie o handicap
che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al
medesimo comma quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema
informatico del Ministero dell'interno.
6. Lo sportello unico per
l'immigrazione, verificata l'ammissibilit della dichiarazione e acquisito il
parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di
soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di
cui al comma 2. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unit per
l'attivit di assistenza ai sensi del comma 5 deve produrre allo sportello
unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilit della dichiarazione di
emersione, una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione
dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al
momento in cui sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di
dichiarazione di due unit per l'attivit di assistenza ai sensi del comma 5 la
certificazione deve altres attestare la necessit di avvalersi di due unit.
La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per s causa di
inammissibilit della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione
delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di
soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di
assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico
del richiedente il permesso di soggiorno.
7. Dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla
conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i
procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del
lavoratore che svolge le attivit di cui al comma 1 per le violazioni delle
norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio
nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano
carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
8. Nei casi in cui non
venga presentata la dichiarazione di cui al comma 1 ovvero si proceda
all'archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al
comma 7 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la
presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della
dichiarazione medesima.
9. Nelle more della
definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non pu
essere espulso, salvo i casi previsti al comma 12.
10. La sottoscrizione del
contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione all'INPS di cui al comma 6, e il rilascio del permesso di soggiorno
comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni
di cui al comma 7.
11. Il contratto di
soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente
dati non rispondenti al vero nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice
civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato
revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non possono essere
ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori
extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
13. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalit di imputazione del contributo forfetario, di cui al
comma 2, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti
di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina,
altres, le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai
tre mesi di cui al comma 1.
14. Salvo che il fatto
costituisca pi grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o
attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di
emersione prevista dal presente articolo, punito ai sensi dell'articolo 76
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Se il fatto commesso attraverso la contraffazione o
l'alterazione di documenti, oppure l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti
o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena aumentata se
il fatto commesso da un pubblico ufficiale.
15. Al fine di valutare i
requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul
territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni
relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori
extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
16. In funzione degli
effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti tra le
regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei cittadini
extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
1. 021. Il Governo.