Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCARIA e VILLECCO CALIPARI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 10, comma 3, della Costituzione sancisce il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica italiana per lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio delle libert democratiche;
l'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani e l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantiscono il diritto di chiedere asilo in caso di persecuzione, il principio di diritto consuetudinario internazionale detto del non respingimento (non refoulemen) esclude il ritorno a situazioni dove la vita o la libert dell'individuo siano messe a repentaglio;
la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla qualifica di rifugiato, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, introduce la definizione di protezione sussidiaria quale concetto in grado di realizzare una sostanziale convergenza tra quello costituzionale dell'asilo e la definizione di rifugiato contenuta nella citata Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;
a seguito dell'accordo bilaterale stipulato dal Governo italiano con il Governo della Repubblica libica a Bengasi il 30 agosto del 2008 - legge di autorizzazione alla ratifica 6 febbraio 2009 n. 7 - stata introdotta, in maniera operativa a partire dal maggio 2009, la nuova politica dei pattugliamenti congiunti e dei respingimenti nel canale di Sicilia, quali misure volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina;
secondo quanto riportato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), fino in data 14 luglio 2009, il numero di persone respinte dall'Italia verso altri Paesi ammonterebbe ad almeno 900;
mercoled 1o luglio 2009 la Marina militare italiana ha intercettato a trenta miglia a largo dell'isola di Lampedusa e ha successivamente respinto in Libia 82 persone, imbarcandole su di una motovedetta battente bandiera del Paese nordafricano;
come si apprende da quanto riportato al briefing per la stampa che l'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha tenuto a Ginevra in data 14 luglio 2009, i rappresentanti UNHCR hanno avuto la possibilit di visitare le 82 persone respinte in Libia in data 1o luglio 2009 e trasportate presso i centri di detenzione libici;
durante tali colloqui stato possibile individuare tra di essi 76 cittadini eritrei, di cui 9 donne e almeno 6 bambini. I colloqui hanno altres evidenziato che non risulta che le autorit italiane a bordo della nave abbiano tentato di stabilire la nazionalit delle 82 persone intercettate n tantomeno le motivazioni che le avessero spinte a fuggire dai propri Paesi;
sulla base di quanto rilevato dai rappresentanti UNHCR e dalle informazioni che si evincono dalla stampa e dai rapporti delle organizzazioni che si occupano di diritti umani, relativamente alla

situazione in Eritrea possibile sostenere che un buon numero di tali persone risultassero essere bisognose di protezione internazionale;
stando alle dichiarazioni del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa tra le persone respinte non vi erano richiedenti asilo;
durante gli stessi colloqui sono state raccolte testimonianze relative all'uso della forza da parte dei militari italiani durante il trasbordo sulla motovedetta libica. In base a queste testimonianze 6 eritrei avrebbero avuto necessit di cure mediche in seguito ai maltrattamenti;
le stesse persone affermano che i loro effetti personali, fra i quali documenti di vitale importanza, sarebbero stati confiscati dai militari italiani durante le operazioni e non pi riconsegnati;
in una dichiarazione del Ministro della difesa riportata dall'ANSA il 14 luglio 2009, viene affermato, riguardo ad alcuni dettagli della confisca di tali effetti personali, che tutto  stato messo in sacchetti individuali che sono stati consegnati ai militare della Guardia d Finanza che si trovava a bordo della motovedetta libica;
le persone ascoltate hanno riferito che avevano trascorso quattro giorni in mare prima di essere intercettati e che al momento dell'intercettamento da parte della Marina militare italiana essi non hanno ricevuto alcun tipo di cibo dai militari italiani nel corso dell'intera operazione, della durata complessiva di 12 ore;
a seguito delle rivelazioni raccolte nei centri di detenzione libici, l'UNHCR ha ritenuto di indirizzare una lettera formale al Governo italiano nella quale venivano richiesti chiarimenti sul trattamento riservato alle persone respinte in Libia in violazione della normativa internazionale in materia di richiedenti asilo e rifugiati;
la Commissione europea in data 15 luglio 2009 ha indirizzato una lettera al Governo italiano nella quale, sottolineando l'applicabilit del principio del non-respingimento (non-refoulement) anche in alto mare, richiede quali misure siano state previste dalle autorit italiane per garantire il rispetto di tale principio -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
quali siano gli intendimenti del Governo in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie dovute alle persone richiedenti tutela internazionale;
quale modalit di accertamento ed eventualmente quali iniziative il Ministro della difesa intenda adottare al fine di stabilire delle responsabilit pi precise tra i militari italiani che non avrebbero fornito adeguata assistenza umanitaria alle 82 persone intercettate in mare;
per quanto riguarda il sequestro degli oggetti personali, in base a quali presupposti lo stesso sia stato effettuato se ne sia stato redatto verbale e se, ove previsto, sia intervenuta relativa convalida giurisdizionale;
quali siano state le misure adottate per mettere le persone respinte in grado di formulare un'eventuale richiesta di asilo;
ed, infine, quale posizione intenda prendere il Governo a fronte dei rilievi da parte della Commissione europea sugli obblighi internazionali che vincolano le autorit italiane durante operazioni svolte in alto mare.
(4-03727)