Cari amici,

ieri il Senato ha approvato, con voto di fiducia, due dei tre articoli del ddl sicurezza (A.S. 733-B). Nella seduta di stamattina e' stato approvato anche il terzo articolo e, tra poco, sara' approvato il ddl nel suo complesso.

 

Si conclude cosi' l'iter parlamentare di una delle peggiori porcherie fatte dal Governo Berlusconi e dalla sua maggioranza (cene escluse).

 

Richiamo alcuni dei punti piu' gravi contenuti, in materia di immigrazione, nel ddl:

 

1) Introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale.

 

2) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno ai fini dell'accesso ai servizi (sanita' e scuola dell'obbligo escluse) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte).

 

3) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno per la celebrazione del matrimonio in Italia.

 

4) Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell'idoneita' abitativa dell'alloggio ai fini del ricongiungimento.

 

5) Introduzione del permesso a punti ("accordo di integrazione").

 

6) Condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.

 

7) Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e 200 euro per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

 

8) Condizionamento della conversione del permesso dei minori non accompagnati, al compimento della maggiore eta', alla maturazione di un soggiorno pregresso triennale.

 

9) Estensione da sei mesi a due anni del periodo di residenza in Italia richiesto ai fini dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio.

 

10) Abolizione del regime di silenzio-assenso ai fini del rilascio di nulla-osta per il ricongiungimento.

 

11) Legalizzazione delle ronde.

 

 

Sul mio sito potrete trovare alcuni documenti utili:

 

a) il testo del ddl sicurezza (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/maggio/as-733-b.pdf)

 

b) il quadro della normativa in materia di stranieri che si avra' con l'entrata in vigore del ddl sicurezza (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sinottico-normativa-20.html)

 

c) un sommario delle disposizioni del ddl sicurezza rilevanti in materia di stranieri (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/somm-as-733-b-appr-stran.html)

 

d) gli appunti per un seminario sulla riforma in materia di stranieri varata in questa legislatura (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/giugno/semin-arezzo-19-6-2009.pdf).

 

 

Concludo con un'osservazione.

 

Il principale scopo dell'introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale e', a detta del ministro Maroni, la possibilita' di aggirare le disposizioni (relativamente generose nei confronti dello straniero irregolare) della Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri). La stessa Direttiva, infatti, consente di derogare (art. 2, co. 2) a quelle disposizioni nei casi in cui l'espulsione sia decisa da un giudice.

 

In particolare, in casi di questo genere, sarebbe possibile dar luogo a detenzione e accompagnamento coattivo dello straniero in condizioni di soggiorno illegale, senza offrirgli in prima battuta la possibilita' di un rimpatrio volontario.

 

In realta', lo stesso trattamento potrebbe essere legittimamente applicato nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che lo straniero possa utilizzare i benefici associati alla procedura di rimpatrio volontario eludendo l'obbligo di allontanamento (art. 15, co. 1 lettera a della direttiva). Ma questo argomento, evidentemente, non riesce a trovare alloggio tra i pensieri di Maroni.

 

Cosi', con il ddl sicurezza, si introduce un reato contravvenzionale, punito con un'ammenda da 5mila a 10mila euro. Si prevede poi che

 

a) se la procedura ordinaria di allontanamento e' andata a buon fine prima che il giudice (di pace) si sia pronunciato, lo stesso giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere;

 

b) in caso contrario, il giudice condanni lo straniero al pagamento dell'ammenda, ovvero, ma - si noti! - solo se e' possibile l'esecuzione immediata dell'accompagnamento in frontiera, sostituisca la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione (ecco l'espulsione decisa dal giudice).

 

Cosa succedera' quando l'Italia avra' recepito (in modo formalmente corretto - assumiamo) la direttiva rimpatri? Lo straniero illegalmente soggiornante sara' invitato (a piede libero) a lasciare volontariamente il territorio dello Stato entro un certo termine. Nel frattempo, si avviera' il procedimento penale davanti al giudice di pace. Se lo straniero avra' gia' lasciato l'Italia prima che il procedimento si concluda, il giudice di pace pronuncera' sentenza di non luogo a procedere, e tutto si sara' svolto come se il soggiorno illegale non fosse reato.

 

Se invece il giudice di pace dovesse arrivare alla sentenza di condanna prima che lo straniero abbia lasciato l'Italia, di per se' potrebbe instaurarsi una diversa procedura di rimpatrio. Ove infatti il giudice sostituisse la pena dell'ammenda con l'espulsione, si potrebbe derogare al regime di rimpatrio volontario, e lo straniero potrebbe essere accompagnato alla frontiera coattivamente. In linea di principio, qualora l'accompagnamento immediato non fosse possibile, si potrebbe dar luogo anche al trattenimento in CIE. Tuttavia, per quanto stabilito dal ddl sicurezza, di questa seconda possibilita' lo Stato non potrebbe avvalersi: in caso di accompagnamento immediato non realizzabile, infatti, il giudice non sarebbe autorizzato a sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione; lo straniero sarebbe condannato a pagare l'ammenda, ma questo non inciderebbe sulla procedura di rimpatrio volontario. Ai fini del rimpatrio, tutto si svolgerebbe quindi, ancora, come in assenza del reato.

 

Si puo' obiettare: se lo straniero ha provveduto ad esibire alla polizia i documenti di viaggio, il rimpatrio coattivo e' comunque praticabile, e il meccanismo architettato da Maroni funziona: rimpatrio coattivo immediato, con buona pace delle procedure soft ipotizzate dalla direttiva.

 

A fronte di questa giusta constatazione, tuttavia, gli stranieri avranno un motivo in piu' per occultare i documenti di viaggio e per nascondere la loro nazionalita'.

 

Nuova obiezione pro-Maroni: se lo straniero palesa atteggiamenti di questo genere, l'Amministrazione ha validi motivi per ritenere che egli voglia sottrarsi all'allontanamento. E' allora legittimata ad adottare le procedure afflittive (accompagnamento coattivo e, se serve, trattenimento).

 

Verissimo. Ma questo e' proprio l'argomento che il cervello di Maroni si ostina a non recepire: se si ritiene che l'applicazione delle misure gentili della direttiva privino di qualunque efficacia l'istituto dell'allontanamento, non c'e' alcun bisogno di istituire un nuovo reato; e' sufficiente una ragionevole presunzione di malafede.

 

Per l'introduzione del reato, in sintonia col premier (*) ribadisco: non c'e' scopo.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

(*) Dichiarazione di Berlusconi sulla D'Addario: "nun ce scopo, nun ce scopo piu', giuro...".

 

 

p.s.: per altre osservazioni sul ddl e sullo scempio fatto da questa maggioranza in materia di stranieri, vi rimando a precedenti messaggi. Claudio Gatti ed Enrico Cesarini ne hanno reso consultabile una buona porzione della raccolta completa, alla pagina http://briguglio.blogspot.com. Li ringrazio.