Cari amici,
ieri il Senato ha approvato, con voto di fiducia, due dei tre
articoli del ddl sicurezza (A.S. 733-B). Nella seduta di stamattina e' stato
approvato anche il terzo articolo e, tra poco, sara' approvato il ddl nel suo
complesso.
Si conclude cosi' l'iter parlamentare di una delle peggiori
porcherie fatte dal Governo Berlusconi e dalla sua maggioranza (cene escluse).
Richiamo alcuni dei punti piu' gravi contenuti, in materia di
immigrazione, nel ddl:
1) Introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale.
2) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno ai
fini dell'accesso ai servizi (sanita' e scuola dell'obbligo escluse) e ai fini
del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della
nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte).
3) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno per la
celebrazione del matrimonio in Italia.
4) Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell'idoneita'
abitativa dell'alloggio ai fini del ricongiungimento.
5) Introduzione del permesso a punti ("accordo di
integrazione").
6) Condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti
di lungo periodo al superamento di una prova di conoscenza della lingua
italiana.
7) Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e 200
euro per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
8) Condizionamento della conversione del permesso dei minori non
accompagnati, al compimento della maggiore eta', alla maturazione di un
soggiorno pregresso triennale.
9) Estensione da sei mesi a due anni del periodo di residenza in
Italia richiesto ai fini dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio.
10) Abolizione del regime di silenzio-assenso ai fini del rilascio
di nulla-osta per il ricongiungimento.
11) Legalizzazione delle ronde.
Sul mio sito potrete trovare alcuni documenti utili:
a) il testo del ddl sicurezza (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/maggio/as-733-b.pdf)
b) il quadro della normativa in materia di stranieri che si avra'
con l'entrata in vigore del ddl sicurezza (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sinottico-normativa-20.html)
c) un sommario delle disposizioni del ddl sicurezza rilevanti in
materia di stranieri (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/somm-as-733-b-appr-stran.html)
d) gli appunti per un seminario sulla riforma in materia di
stranieri varata in questa legislatura (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/giugno/semin-arezzo-19-6-2009.pdf).
Concludo con un'osservazione.
Il principale scopo dell'introduzione del reato di ingresso e/o
soggiorno illegale e', a detta del ministro Maroni, la possibilita' di aggirare
le disposizioni (relativamente generose nei confronti dello straniero
irregolare) della Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri). La stessa
Direttiva, infatti, consente di derogare (art. 2, co. 2) a quelle disposizioni
nei casi in cui l'espulsione sia decisa da un giudice.
In particolare, in casi di questo genere, sarebbe possibile dar
luogo a detenzione e accompagnamento coattivo dello straniero in condizioni di
soggiorno illegale, senza offrirgli in prima battuta la possibilita' di un
rimpatrio volontario.
In realta', lo stesso trattamento potrebbe essere legittimamente
applicato nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che lo straniero possa
utilizzare i benefici associati alla procedura di rimpatrio volontario eludendo
l'obbligo di allontanamento (art. 15, co. 1 lettera a della direttiva). Ma
questo argomento, evidentemente, non riesce a trovare alloggio tra i pensieri
di Maroni.
Cosi', con il ddl sicurezza, si introduce un reato
contravvenzionale, punito con un'ammenda da 5mila a 10mila euro. Si prevede poi
che
a) se la procedura ordinaria di allontanamento e' andata a buon
fine prima che il giudice (di pace) si sia pronunciato, lo stesso giudice
pronunci sentenza di non luogo a procedere;
b) in caso contrario, il giudice condanni lo straniero al
pagamento dell'ammenda, ovvero, ma - si noti! - solo se e' possibile
l'esecuzione immediata dell'accompagnamento in frontiera, sostituisca la pena
dell'ammenda con quella dell'espulsione (ecco l'espulsione decisa dal giudice).
Cosa succedera' quando l'Italia avra' recepito (in modo
formalmente corretto - assumiamo) la direttiva rimpatri? Lo straniero
illegalmente soggiornante sara' invitato (a piede libero) a lasciare
volontariamente il territorio dello Stato entro un certo termine. Nel
frattempo, si avviera' il procedimento penale davanti al giudice di pace. Se lo
straniero avra' gia' lasciato l'Italia prima che il procedimento si concluda,
il giudice di pace pronuncera' sentenza di non luogo a procedere, e tutto si
sara' svolto come se il soggiorno illegale non fosse reato.
Se invece il giudice di pace dovesse arrivare alla sentenza di
condanna prima che lo straniero abbia lasciato l'Italia, di per se' potrebbe
instaurarsi una diversa procedura di rimpatrio. Ove infatti il giudice sostituisse
la pena dell'ammenda con l'espulsione, si potrebbe derogare al regime di
rimpatrio volontario, e lo straniero potrebbe essere accompagnato alla
frontiera coattivamente. In linea di principio, qualora l'accompagnamento
immediato non fosse possibile, si potrebbe dar luogo anche al trattenimento in
CIE. Tuttavia, per quanto stabilito dal ddl sicurezza, di questa seconda
possibilita' lo Stato non potrebbe avvalersi: in caso di accompagnamento
immediato non realizzabile, infatti, il giudice non sarebbe autorizzato a
sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione; lo straniero
sarebbe condannato a pagare l'ammenda, ma questo non inciderebbe sulla
procedura di rimpatrio volontario. Ai fini del rimpatrio, tutto si svolgerebbe
quindi, ancora, come in assenza del reato.
Si puo' obiettare: se lo straniero ha provveduto ad esibire alla
polizia i documenti di viaggio, il rimpatrio coattivo e' comunque praticabile,
e il meccanismo architettato da Maroni funziona: rimpatrio coattivo immediato,
con buona pace delle procedure soft ipotizzate dalla direttiva.
A fronte di questa giusta constatazione, tuttavia, gli stranieri
avranno un motivo in piu' per occultare i documenti di viaggio e per nascondere
la loro nazionalita'.
Nuova obiezione pro-Maroni: se lo straniero palesa atteggiamenti
di questo genere, l'Amministrazione ha validi motivi per ritenere che egli
voglia sottrarsi all'allontanamento. E' allora legittimata ad adottare le
procedure afflittive (accompagnamento coattivo e, se serve, trattenimento).
Verissimo. Ma questo e' proprio l'argomento che il cervello di
Maroni si ostina a non recepire: se si ritiene che l'applicazione delle misure
gentili della direttiva privino di qualunque efficacia l'istituto
dell'allontanamento, non c'e' alcun bisogno di istituire un nuovo reato; e'
sufficiente una ragionevole presunzione di malafede.
Per l'introduzione del reato, in sintonia col premier (*)
ribadisco: non c'e' scopo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
(*) Dichiarazione di Berlusconi sulla D'Addario: "nun ce
scopo, nun ce scopo piu', giuro...".
p.s.: per altre osservazioni sul ddl e sullo scempio fatto da
questa maggioranza in materia di stranieri, vi rimando a precedenti messaggi.
Claudio Gatti ed Enrico Cesarini ne hanno reso consultabile una buona porzione
della raccolta completa, alla pagina http://briguglio.blogspot.com. Li
ringrazio.