ASGI


Newsletter n. 8 del  9 luglio 2009

 

 

IN EVIDENZA

 

Una ventina di giuristi e costituzionalisti giudica priva di fondamento giustificativo e irragionevole la norma che punisce l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato contenuta nel ddl sicurezza, approvato definitivamente dal Senato il 2 luglio scorso. Tra i firmatari l'avv. Lorenzo Trucco, presidente ASGI.

 

 

DDL Sicurezza : un appello dei giuristi contro il reato di clandestinita'

 

 

Il disegno di legge n. 733-B attualmente all'esame del Senato prevede varie innovazioni che suscitano rilievi critici. In particolare, riteniamo necessario richiamare l'attenzione della discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale.
La norma è, anzitutto, priva di fondamento giustificativo, poiché la sua sfera applicativa è desti-nata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l'assoluta irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo in mancanza di altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo.

Né un fondamento giustificativo del nuovo reato può essere individuato sulla base di una pre-sunta pericolosità sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti già escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso, sicchè la criminalizzazione di tale condizione stabilita dal disegno di legge si rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo.
L'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di eguaglianza, ma con la fondamentale ga-ranzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si può essere puniti solo per fatti materiali.

L'introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme di ineffettività del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilità sociale e condannato per ciò alla paralisi. Né questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione della relativa cognizione al giudice di pace (con alterazione degli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest'ultima): da un lato perché la paralisi non è meno grave se investe il settore di giurisdizione del giudice di pace, dall'altro per le ricadute sul sistema complessivo delle impugnazioni, già in grave sofferenza.

Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche «regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati» (Corte cost., sent. n. 5 del 2004), ma nell'adempimento di tali compiti il legislatore deve attenersi alla rigorosa osservanza dei princìpi fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di discrezionalità che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di razionalità finalistica.

«Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che (...) non si può non cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a "nascondere" la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli». Le parole con le quali la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità del reato di "mendicità" di cui all'art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995) offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella dell'immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria complessità e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla Costituzione a tutte le persone.


Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano Eusebi, Gio-vanni Fiandaca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia, Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio Onida, Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi, Stefano Rodotà, Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, Gustao Zagrebelsky.

 

 

 

NEWS

 

È legge il ddl sicurezza. Il 2 luglio scorso Il Senato lo ha approvato in via definitiva

 

Con voto di fiducia e' passato in via definitiva al Senato il DDL 733, contenente il cd "Pacchetto Sicurezza" .

Nella seduta del 2 luglio l'Aula del Senato  ha dato il via libera definitivo al ddl 733-B recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Il presidente della Repubblica ha 30 giorni di tempo per promulgarlo. Il provvedimento, secondo quanto si è appreso, non è ancora giunto al Colle; servono alcuni giorni, anche sette o otto in certi casi - come in questo che vede coinvolti più ministeri - per completare l'iter burocratico e consegnare il testo del ddl approvato dal Parlamento alla valutazione della Presidenza della Repubblica.
Nel frattempo, a fianco delle precisazioni del Ministero dell'Interno sui contenuti del testo, aumentano gli appelli al Capo dello Stato affinche' non firmi .

Fra le novità più rilevanti in materia di immigrazione:

Matrimoni e cittadinanza italiana

L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio potrà avvenire, dopo due anni di residenza nel territorio dello Stato (dopo il matrimonio) o dopo tre anni nel caso in cui il coniuge si trovi all’estero. Tempi dimezzati in presenza di figli. Il legame matrimoniale dovrà permanere fino al decreto di conferimento della cittadinanza. Le precedenti disposizioni prevedevano un termine di sei mesi ed il legame matrimoniale poteva venire a cessare anche durante il procedimento amministrativo. Sarà poi necessario il pagamento di una tassa di 200 euro. Ulteriore stretta sui matrimoni con una modifica al Codice Civile che prevede l’introduzione dell’obbligo di esibire il permesso di soggiorno per il cittadino straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia.

Ingresso e soggiorno irregolare

Si introduce il reato di ingresso e soggiorno irregolare ma senza che questo comporti l’ incarcerazione. E’ prevista un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. In caso di  presentazione della domanda di protezione internazionale è prevista la sospensione del procedimento penale. In caso di riconoscimento della stessa, è prevista l’archiviazione. Inoltre è prevista l’archiviazione del procedimento penale in caso di esecuzione dell’espulsione.  La possibilità dell’esecuzione dell’espulsione  è prevista anche  senza il rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria.

Iscrizione anagrafica

Le istanze di iscrizione o di variazione della residenza anagrafica, potranno dar luogo alla verifica, da parte degli uffici comunali competenti, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, ma solo ai sensi della normativa sanitaria vigente. Si tratta di una lieve attenuazione della norma originariamente contenuta nel testo che prevedeva l’automaticità della richiesta di un certificato di idoneità igienico-sanitaria secondo criteri stabiliti dallo stesso Comune.

Ricongiungimenti

Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari si aggiunge al certificato di idoneità alloggiativa quello igienico-sanitario (in precedenza era richiesto alternativamente il certificato rilasciato dal Comune o dall’ASL locale) entrambi rilasciati dai competenti uffici comunali. Si prevede quindi ipoteticamente l’emanazione di appositi regolamenti  comunali per l’individuazione di criteri aggiuntivi con conseguente arbitrarietà delle amministrazioni locali nelle procedure di ricongiungimento che attengono ad un diritto soggettivo fondamentale.

Visto d’ingresso per ricongiungimento familiare

Non sarà più possibile richiedere il visto di’ingresso se il nulla osta non verrà rilasciato dopo 180 giorni dalla presentazione dell’istanza (Abrogazione della procedura di “silenzio-assenso”). Svanisce così anche l’unica possibilità di garanzia del diritto all’unità familiare prevista per far fronte alle lentezze burocratiche.

Esibizione del permesso di soggiorno

Si introduce la necessità di esibire il permesso di soggiorno per tutti gli atti di stato civile e per l’accesso ai servizi, esclusi quelli che riguardano le cure sanitarie e la scuola dell’obbligo. Ciò significa che anche il  diritto di riconoscere un figlio  verrà sottoposto al filtro della richiesta del permesso di soggiorno.

Detenzione nei Cie

Si reintroduce dopo la bocciatura del Senato e quella della Camera nell’ambito della discussione sul decreto legge n. 11, il prolungamento dei tempi di detenzione nei Cie fino ad un massimo di 180 giorni.

 Divieto di espulsione e respingimento

Viene abrogato il divieto di espulsione per i conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado. Permane il divieto di espulsione nei confronti dei cittadini stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana fino al secondo grado.

Diniego al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e reati penali

Diventano ostative all’ingresso e al soggiorno dello straniero  le condanne per i reati previsti dall’art. 380 commi 1 e 2 del c.p.p. ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, i reati connessi allo sfruttamento della prostituzione anche quando la sentenza non è definitiva. Diviene ostativa al rilascio e al rinnovo di qualunque titolo di soggiorno, la condanna irrevocabile per reati relativi alla tutela del diritto d’autore. In precedenza tale condanna era ostativa al  rilascio o rinnovo del solo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Minori non accompagnati

La conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età  è condizionata al soggiorno pregresso in Italia da almeno tre anni a dall’inserimento in un percorso di integrazione da almeno due anni, unitamente alla disponibilità di alloggio, iscrizione ad un corso di studio o allo svolgimento, attuale o almeno imminente,  di attività lavorativa.

Rimesse di denaro

I cosiddetti servizi di money transfer avranno l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno e di conservarne copia per dieci anni. Inoltre dovranno comunicare all’autorità l’avvenuta erogazione del servizio  nel caso riguardi un soggetto sprovvisto di permesso.

Permesso Ce di lungo periodo

L’ottenimento della carta di soggiorno potrà avvenire solo dopo il superamento di un test di lingua italiana.  Le modalità di svolgimento del test verranno fissate con un decreto dei Ministero dell’Interno e dell’Istruzione.

Un contributo da 80 a 200 euro per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno

Per tutte le pratiche relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno si dovrà versare questo contributo economico, il cui importo verrà fissato da un decreto dei Ministri dell’Economia e dell’Interno.

 Esibizione dei documenti

Viene aumentata la pena per il reato di mancata esibizione del titolo di soggiorno e/o del documento di identificazione a richiesta del pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza. Arresto fino ad un anno e multe fino a 2.000 euro.

Registro per senza fissa dimora

Viene istituito presso il Ministero dell’Interno un registro per la schedatura dei cosiddetti clochard.

Cancellazione anagrafica

E’ prevista dopo sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere entro i successivi 30 giorni.

Permesso di soggiorno a punti

E’ disposta l’istituzione di un accordo di integrazione articolato in crediti da sottoscrivere al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. I criteri e le modalità verranno stabiliti da un apposito regolamento di attuazione.

Favoreggiamento ingresso irregolare

Vengono inasprite tutte le sanzioni legate al favoreggiamento dell’ingresso irregolare.

Il testo del provvedimento

 

 

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

 

 

 

DIRITTI CIVILI

 

Il Tar del Lazio dichiara violativa dei principi generali in materia di libertà personale, delle norme poste a tutela dei minori e sul trattamento dei dati personali la norma delle ordinanze presidenziali attuative del decreto del 21 maggio 2008 che prevedeva di identificare i rom, adulti e bambini.

Incostituzionali anche i regolamenti approvati in Lombardia e nel Lazio per controllare i campi nomadi con registri presenze, tessere fotografiche, vigilantes agli ingressi, limiti ai visitatori. Sono norme, sostengono i giudici amministrativi, che violano l'articolo 16 della Costituzione, in base a cui ogni cittadino è libero di circolare nel territorio nazionale

Il testo della sentenza TAR Lazio, I sez. civ. n. 06352/2009 depositata il 1 luglio 2009

Il TAR Lazio accoglie parzialmente il ricorso presentato dall'European Roma Rights Center contro il D.P.C.M. del 21.05.2008 e le relative ordinanze in materia di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi in diverse regioni italiane, nonché  in relazione ai regolamenti adottati dai Prefetti di Roma e Milano per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella Regione Lazio e nel territorio del Comune di Milano.

Con la sentenza depositata il 1 luglio scorso (n. 06352/2009), il TAR Lazio ha accolto le censure proposte dai ricorrenti riguardo alla parte delle ordinanze presidenziali che ha previsto l'identificazione ed il censimento delle persone, anche minori d'età, e dei nuclei familiari presenti nei campi nomadi, attraverso rilievi segnaletici. Al riguardo, i giudici amministrativi hanno rilevato che  tali norme risultano in contrasto con quelle di rango superiore in materia di libertà personale, di cui all'art 4 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, secondo cui l'Autorità di Pubblica Sicurezza può disporre rilievi segnaletici solo nei confronti di persone pericolose o sospette o nei confronti di coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità. Così come formulate, le norme contenute nelle ordinanze presidenziali sarebbero suscettibili di consentire alle autorità preposte di effettuare identificazioni attraverso rilievi segnaletici e dattiloscopici, incluso dunque il prelievo delle impronte digitali, anche a prescindere dalle condizioni soggettive e circostanziali di pericolosità sociale o di fondato sospetto di coinvolgimento in attività criminose ovvero anche nei casi in cui gli interessati già siano titolari di  documenti identificativi. Questo risulterebbe in contrasto non solo con le norme interne vigenti, di cui al richiamato T.U.L.P.S., alle norme specificatamente poste a tutela dei minori, e  a quelle poste a protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), ma anche con gli standard costituzionali ed internazionali in materia di rispetto dei diritti fondamentali attinenti alla libertà personale.

Il TAR sottolinea che la questione era già stata superata in concreto dalle previsioni contenute nelle "Linee guida" per l'attuazione delle ordinanze presidenziali, successivamente emanate il 17 luglio 2008 dal Ministero dell'Interno sotto la  pressione delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani e anche delle istituzioni europee ed internazionali, e nelle quali era stato precisato che i rilievi segnalateci sarebbero stati operati solo negli ristretti casi previsti dalla legislazione vigente e con speciali garanzie previste a tutela dei minori, nel rispetto degli standard costituzionali, europei ed internazionali .  Tuttavia, anche dopo l'emanazione delle Linee guida, quale atto di indirizzo amministrativo, permaneva nell'ordinamento giuridico interno la validità formale della norma contenuta nelle ordinanze presidenziali, chiaramente illegittima ed in contrasto con i richiamati principi a tutela della libertà personale. Per tale ragione, il TAR dunque ha accolto sul punto il ricorso proposto dai ricorrenti.

Non si può, peraltro, mancare di sottolineare, che, stando a quanto affermato  da ERRC, OsservAzione e  Open Society Institute, che hanno condotto un monitoraggio sull'implementazione del decreto sull'emergenza nomadi del 21 maggio 2008, le operazioni di censimento si sarebbero di fatto discostate dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Interno il 17 luglio 2008, ponendosi in violazione delle norme interne ed europee in particolare riguardanti la raccolta ed il trattamento dei dati personali. In un esposto presentato il 4 maggio scorso alla Commissione europea, le organizzazioni umanitarie rilevano  che le operazioni di "censimento" sarebbero state  estese nel corso dei mesi di marzo ed aprile 2009 anche a "campi nomadi" collocati fuori dalla regioni previste inizialmente dal decreto, con rilievi segnaletici operati,  in particolare nel Veneto, nei confronti di persone di etnia Rom e Sinti  anche  di cittadinanza italiana e titolari di regolare documentazione identificativa e dunque in sostanziale violazione delle norme vigenti. Secondo le organizzazioni per la difesa dei diritti umani dei Rom, ciò  sembrerebbe indicare la volontà del Ministero dell'interno di creare un data-base della popolazione rom e sinti fondato su un criterio di pericolosità sociale  collegato alla condizione stessa di appartenente ai gruppi etnici indicati o associato ai medesimi, cioè su un sostanziale criterio di categorizzazione etnica. Come ribadito ora anche dal TAR Lazio, eventuali operazioni di identificazione mediante rilievi segnaletici condotte nei confronti di persone di etnia Rom  a prescindere dai criteri di pericolosità sociale, o del fondato sospetto del compimento di attività criminose in relazione alle circostanze di tempo e luogo ovvero del mancato possesso di documenti identificativi,  sarebbero in contrasto con l'ordinamento giuridico in materia di libertà personale.

Il TAR Lazio, inoltre, ha  annullato alcune parti del Regolamento  delle aree destinate ai nomadi  nel territorio del comune di Milano, adottato dal Prefetto di Milano quale commissario delegato per l'emergenza nomadi in Lombardia, nonché del Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella Regione Lazio, adottato dal Prefetto di Roma quale delegato per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio. Tali regolamenti stabilivano, tra l'altro, misure restrittive all'accesso delle persone nei centri  attrezzati destinati ai nomadi, alle possibilità di ricevere visite da parte di amici e famigliari, subordinavano l'ammissione e la permanenza in detti centri  alla sottoscrizione di atti di impegno  al rispetto di disciplinari interni emanati dai Comuni, stabilivano l'obbligo per le persone residenti in detti centri di esibire una tessera di riconoscimento e l'obbligatorietà all'avviamento a percorsi lavorativi e formativi. Secondo il TAR Lazio, tali misure appaiono incompatibili con fondamentali libertà costituzionali quali la libertà di circolazione e di soggiorno di cui all'art. 16 Cost., la  libertà di scegliere la propria attività lavorativa, il diritto alla privacy  e al godimento delle relazioni familiari senza interferenze ingiustificate da parte dei poteri pubblici.

Il TAR Lazio ha invece respinto i rilievi mossi dalle organizzazioni ricorrenti secondo cui la dichiarazione di stato di emergenza con riferimento agli insediamenti di comunità nomadi nelle regioni interessate sarebbe  in contrasto con le norme internazionali, europee ed interne in materia di eguaglianza e divieto di discriminazioni razziali. Secondo il TAR Lazio, invece, lo stato emergenziale dichiarato in Italia sarebbe stato giustificato dalla presenza di oggettive situazioni di pericolo, anche e soprattutto per la stessa popolazione nomade, sotto i profili igienico-sanitari, socio ambientale e della sicurezza pubblica, derivanti degli insediamenti, in larga misura abusivi, così come gli interventi prospettati dal governo sarebbero in linea con gli indirizzi espressi dagli organismi comunitari a favore dell'integrazione sociale e del contrasto all'emarginazione sociale delle comunità Rom in Europa (Presidenza del Consiglio europeo dd. 14 dicembre 2007, Risoluzione del Parlamento europeo dd. 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i Rom). Ugualmente, le altre parti dei Regolamenti per la gestione dei nuovi insediamenti o villaggi predisposti dai commissari straordinari  risponderebbero alle finalità di integrazione sociale delle comunità nomadi e agli obiettivi di garantire standard adeguati sotto il profilo sanitario, sociale ed assistenziale. Pertanto,  le limitazioni in essi previste a carico delle persone residenti in detti centri risponderebbero ad un ottica di bilanciamento di interessi e valori parimenti meritevoli di tutela.

 

ASILO

 

Il giudice ordinario e non quello amministrativo ha giurisdizione  in relazione al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di richiesta di asilo a seguito di respingimento del ricorso proposto dal richiedente asilo contro il provvedimento dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno di trasferimento del richiedente asilo  in un altro Paese europeo competente ad esaminare l’istanza ai sensi del “Regolamento Dublino” (CE 18 febbraio 2003, n. 343). Questo in ragione del fatto che il provvedimento della questura è un atto dovuto, rispetto al quale non sussiste un margine di discrezionalità concesso all’amministrazione.

 

TRGA Trentino Alto Adige, sez. di Bolzano, Sentenza n. 219 dd. 5 giugno 2009

 

 

 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

1. Ricongiungimento familiare con i genitori. la Corte di Appello di Firenze favorevole al rilascio del visto in caso di procedimenti di riunificazione familiare iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 160/08 e per i quali il nulla osta sia stato già rilasciato prima del 5 novembre 2008

 

Il d.lgs. 160/08, entrato in vigore il 5 novembre 2008, che ha modificato l'art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. 286/98 nel senso di permettere allo straniero di richiedere il ricongiungimento con i genitori a carico solo ove questi non abbiano altri figli nel Paese di origine, ovvero siano ultrassessantacinquenni e gli altri figli  siano impossibilitati al sostentamento per documentati gravi motivi di salute, non può incidere sui procedimenti di ricongiungimento familiare iniziati prima di tale data e ricadenti sotto la disciplina previgente, nel caso in cui lo Sportello Unico abbia già provveduto a rilasciare il nulla osta dandone comunicazione all'autorità consolare. Secondo la Corte di Appello di Firenze, infatti, l'autorità consolare italiana non dispone di alcuna discrezionalità circa la sussistenza dei requisiti soggettivi, in quanto l'art. 29 c. 7 del d.lgs. n. 286/98, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 160/08, le assegna unicamente il compito di  accertare l'effettiva autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela. La fase di accertamento dei requisiti soggetti per il ricongiungimento, spettante unicamente agli sportelli unici, doveva ritenersi quindi conclusa con il rilascio del nulla-osta avvenuto in data precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 160/08.

Il provvedimento della Corte di Appello di Firenze è stato originato da un reclamo presentato dal Ministero degli Esteri avverso un provvedimento del giudice di primo grado di accoglimento  del ricorso proposto da un cittadino cinese che si era visto negare dal consolato d'Italia a Shangai il rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari a favore dei genitori dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, nonostante avesse ottenuto il nulla osta all'ingresso da parte dello sportello unico immigrazione di Firenze nell'aprile 2008.


Analoga giurisprudenza favorevole è stata prodotta dal Tribunale di Torino - Ordinanza del 29 maggio 2009.


Corte di Appello di Firenze, I sez. civ., provvedimento dd. 12 giugno 2009

 

2. Riconoscimento dell'affidamento di minore in Marocco (kafala) ai fini del ricongiungimento familiare. Un'ordinanza del Tribunale di Rovereto riconosce l'idoneità dell'affidamento consensuale di minore attraverso l'istituto di diritto marocchino della kafala ai fini del ricongiungimento familiare in Italia

 Sebbene in questo caso l'affidamento in Marocco attraverso l'istituto della Kafala non abbia riguardato un minore abbandonato, bensì sia avvenuto in forma consensuale, cioè mediante un accordo diretto tra i  genitori naturali  e la famiglia di accoglienza, il Tribunale di Rovereto ha ritenuto di dover riconoscere l'istituto della Kafala ai fini del ricongiungimento in Italia, ritenendo soddisfatte le garanzie richieste dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7472/2008. Nel caso in questione, infatti, la Kafala non ha avuto una base esclusivamente negoziale, in quanto l'accordo di affidamento tra le due famiglie, sottoscritto presso un notaio, ha avuto l'omologazione del tribunale marocchino.



Il testo dell'ordinanza del Tribunale di Rovereto

 

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Svetlana Turella di Trento

 

 

 

VISTI DI INGRESSO

 

1. E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero degli Esteri ha negato il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro autonomo ad un cittadino extracomunitario che non aveva presentato copia dell’ultimo bilancio o dichiarazione dei redditi della società cui doveva prestare le proprie attività in qualità di socio. Poiché tale società non aveva ancora chiuso  il suo primo esercizio sociale, le autorità consolari italiane non dovevano applicare le disposizioni regolamentari di cui al decreto MAE dd. 12 luglio 2000 concernente i casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di  socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, bensì richiamare la disciplina relativa alle “attività ancora da intraprendere”.

 

TAR Lazio, Sez. I quarter, Sentenza n. 5358 dd. 29 maggio 2009

 

 

2. E’ legittimo il diniego al rilascio del visto di ingresso per motivi di turismo anche se carente di motivazione, qualora al giudice in sede di giudizio sia consentito di verificare la legittimità delle ragioni poste a base del diniego. In caso di richiesta di rilascio del  visto di ingresso per motivi di turismo è onere dell’interessato provare le condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e la presenza dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente scongiurare l’ipotesi di un “rischio migratorio”

 

TAR Lazio, Sez. I quarter, Sent. n. 5354 dd. 29 maggio 2009

 

 

REGOLARIZZAZIONE

 

1. Il diniego alla regolarizzazione dello straniero irregolare di cui alla legge n. 222/02 è un atto dovuto in presenza di segnalazione del nominativo dello straniero  nell’elenco SIS (Sistema Informativo Schengen) e l’amministrazione non è tenuta a verificare le regioni che hanno dato luogo all’iscrizione nel SIS. Questo in ragione dell’univoco dettato letterale  dell’art. 1 c. 8 del D.L. 9.9.2002, n. 195.

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3559 dd. 9 giugno 2009.

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO

 

 

1. Una condanna penale per uno dei reati citati dall’art. 9 c. 4 del d.lgs. n. 286/98, non può essere di per sé causa di diniego al rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. La normativa esclude ogni rigido automatismo, ma impone alle questure una valutazione della pericolosità sociale del richiedente fondata su un bilanciamento tra il riscontro della presenza di eventuali specifici reati da un lato con l’esame del periodo di durata del soggiorno e della qualità dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero dall’altro. E’ illegittimo, pertanto, il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno CE fondato sulla mera presenza di una condanna penale per uno dei reati citati dall’art. 381 c.p.p.

 

TAR Toscana, Sez. II, Sentenza n. 877 dd. 25 maggio 2009

 

 

2. La condanna penale per un atto di violenza sessuale compiuto nei confronti di minore d’età in luogo pubblico è di per sé suscettibile di comportare un significativo allarme sociale e dunque di incidere in maniera decisiva sulla valutazione di pericolosità sociale dello straniero, quale elemento preclusivo al rinnovo del permesso di soggiorno a prescindere  dalla presenza di elementi correlabili all’inserimento socio-economico dell’interessato.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, Decisione n. 3478 dd. 8 giugno 2009.

 

 

3. La condanna definitiva per il reato di  commercio di prodotti falsi osta automaticamente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, escludendosi ogni margine di discrezionalità da parte della P.A., tranne nei casi degli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Solo in questi casi, la presenza di una condanna penale definitiva per un reato  in materia di diritti d’autore dovrà essere  sottoposta ad una preliminare valutazione fondata su un bilanciamento con elementi soggettivi legati alla natura e effettività dei vincoli familiari dell’interessato, nonché di quelli sociali con il paese di origine e la durata del suo  soggiorno in Italia.

Non può influire sul giudizio il fatto che, nelle more del procedimento giurisdizionale, l’interessato abbia usufruito di un permesso di soggiorno straordinario per effetto dell’ordine impartito dal Tribunale per i minorenni nell’interesse della propria figlia minore ex art. 31 c. 3 del d.lgs. n. 286/98.

 

TAR Toscana, Sez. II, Sentenza n. 883 del 25 maggio 2009

 

4. La condanna a seguito di  patteggiamento per  reati connessi al controllo delle armi, intervenuta dopo l’entrata in vigore della legge n. 189/2002, è automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno costituendo per previsione legislativa una presunzione di pericolosità sociale, tranne nei casi in cui l’interessato abbia usufruito del ricongiungimento familiare .

 

TRGA Trentino Alto Adige, Sez. di Bolzano, Sentenza n. 165 dd. 30 aprile 2009

 

 

 

5. La presenza di mezzi di sostentamento sufficienti ai sensi dei parametri stabiliti dall’art. 29 del D.lgs. n. 286/98 è condizione imprescindibile per il rinnovo del permesso di soggiorno  per motivi di lavoro. Il periodo di disoccupazione tollerato ai sensi dell’art. 22 c. 11 del d.lgs. n. 286/98 non può giustificare una proporzionale riduzione del calcolo del reddito minimo. Il sopravvenire di nuovi elementi volti a sostenere la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno devono essere fatti valere prima dell’emanazione del provvedimento di diniego da parte della questura , cioè prima della conclusione del procedimento amministrativo. Elementi sopravvenuti dopo  l’adozione del provvedimento amministrativo possono però legittimare la proposizione di una nuova istanza dinanzi all’autorità amministrativa.

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 2961 dd. 13 maggio 2009

 

 

6. E’  illegittimo il provvedimento di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno non preceduto dalla comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. Tale requisito procedimentale è prescritto in termini generali dall’art. 10 bis della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/05 e la sua mancanza giustifica di per sé l’annullamento dell’atto.

 

TAR Toscana, sez. II, Sentenza  n. 974 dd. 4 giugno 2009.

 

 

7. Per la conversione del permesso di soggiorno da motivi di formazione professionale (tirocinio) a motivi di lavoro subordinato è sufficiente che il permesso di soggiorno sia valido al momento della presentazione della domanda allo sportello unico, a nulla rilevando la successiva scadenza prima dell’esaurirsi del termine concesso allo Sportello unico per definire la procedura.

TAR Emilia Romagna, Sez. I, Sent. n. 760 dd. 20 maggio 2009

 

 

CITTADINANZA

 

E’ legittimo il diniego al conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio in presenza di una condanna penale ostativa cui non abbia seguito un formale ed esplicito  provvedimento di riabilitazione. Sulla base di una giurisprudenza condivisa (Cassazione pen., I. sez, 07.07.05, n. 32801, TAR Lazio, II quarter, sentenza n. 11554 dd. 21.11.2007) l’estinzione del reato, pur operando ope legis, richiede comunque una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione che verifichi la sussistenza dei presupposti di legge. Per la riabilitazione dunque, non basta il decorso dei cinque anni dalla condanna, ma  occorre un esplicito provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

La giurisdizione sui ricorsi avverso i decreti di diniego all’attribuzione della cittadinanza italiana spetta al TAR Lazio, in quanto il provvedimento impugnato proviene da un organo centrale dello Stato ed ha un’efficacia non limitata territorialmente. Tuttavia, in presenza di un ricorso inoltrato ad un altro TAR, il Ministero dell’Interno, quale parte convenuta, può dedurre l’eccezione di incompetenza solo sollevando il regolamento di competenza di cui alla legge sulla giustizia amministrativa.

 

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, Sentenza n. 1186 dd. 4 giugno 2009

 

 

 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

 

Tutti i minori stranieri non accompagnati, ivi compresi quello sottoposti a tutela presso un parente,  sono assoggettati alla norma di cui all’art. 32 c. 1 bis del d.lgs. n. 286/98) volta a subordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro al compimento della maggiore età  al percorso di integrazione sociale della durata minima di due anni. Tuttavia tale norma non può trovare applicazione a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore  ovvero entro i successivi due anni, perché altrimenti verrebbe violato il principio di irretroattività e verrebbe richiesto un  adempimento impossibile.

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 2951 dd. 13 maggio 2009

 

 

 PENALE

 

 

1. Ai fini della sussistenza del reato di inottemperanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato di cui all’art. 14 c. 5 ter del T.U. sull’immigrazione, l’ordine del questore deve essere adeguatamente motivato. Spetta al giudice penale, che dell’atto deve fare  applicazione, il sindacato sui vizi dell’atto. Poiché l’ordine di allontanamento adottato dal questore  era carente sotto il profilo della motivazione, in quanto non si indicavano le ragioni per cui non si poteva dare esecuzione all’espulsione mediante accompagnamento coatto ovvero mediante trattenimento dello straniero, una volta accertata incidentalmente l’illegittimità dell’ordine del questore, viene meno pure l’elemento essenziale della fattispecie penale.

 

Tribunale di Brindisi, Sez. I pen, 1 aprile 2009 (1 luglio 2009), n. 254

 

2. Lo straniero che abbia fatto ingresso con visto turistico e che si sia trattenuto  nel territorio dello Stato  dopo la scadenza del periodo di tre mesi per il quale era stato autorizzato, e, una volta espulso,  non abbia ottemperato all’ordine del questore  di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni, non commette il reato di cui all’art. 14 comma V ter, del d.lgs. n. 286/98, perché la norma non si riferisce a detta ipotesi, in cui l’interessato non è mai stato titolare di un permesso di soggiorno successivamente scaduto, ma  aveva omesso  di effettuare la dichiarazione di presenza di cui all’art. 1 della legge n. 68/2007.

 

Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, sez. penale, sentenza 18 giugno 2009, n. 226

 

 

3. Gli stranieri di Paesi non appartenenti all’Unione Europea possono essere ammessi al gratuito patrocinio anche in assenza della certificazione dell’autorità consolare del Paese di origine che confermi la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione al beneficio in relazione ai redditi  prodotti all’estero, purchè a tale mancanza si supplisca con apposite dichiarazioni sostitutive.

 

Cassazione, sezione IV, sentenza 26 febbraio – 26 maggio 2009, n. 21999

 

 

4. La misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario non può essere applicata al minore d’età Rom sorpreso a rubare in appartamento in quanto il giudizio prognostico di pericolosità sociale necessario all’applicazione di detta misura, cioè il pericolo concreto che il minore commetta delitti con uso di armi e altri mezzi di violenza personale o delitti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata, non può stabilirsi in relazione alla modesta offensività dell’oggetto da scasso utilizzato, nonché all’esito dei precedenti dattiloscopici che confermano il reiterarsi unicamente di delitti contro il patrimonio.

 

Corte di Cassazione, sez. IV penale, Sentenza n. 17562 dd. 24 aprile 2009.

 

 

5. Qualora l’imputato sia residente in un campo nomadi, le notificazioni non possono essere effettuate con il rito previsto per gli irreperibili, perché si può fare ricorso a  tale procedura solo a seguito dell’accertamento rigoroso dell’impossibilità di rintracciare l’imputato.

 

Corte di Cassazione, Sez. II penale, n. 25598/09 dd. 18 giugno 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARI AMMINISTRATIVE

Ingressi per attività scientifica in Italia: al via la modalità telematica

Il Ministero dell'Interno fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di ricerca scientifica da parte di cittadini stranieri che intendano svolgere attività sul territorio italiano.  Dal primo luglio 2009 i cittadini stranieri che intendono svolgere attività di ricerca scientifica in Italia dovranno presentare apposita domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione attraverso la procedura telematica prevista anche per gli altri tipi di autorizzazioni al lavoro, accedendo all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it/  . Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica, previsto dall'art. 27 ter,   è stato introdotto con il  Decreto legislativo n. 17 del  9 gennaio 2008 "Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica". Possono farne richiesta sia i cittadini stranieri ancora residenti nel proprio paese di origine, sia coloro che risiedono già in Italia ad altro titolo . Sono esclusi coloro che hanno un permesso di soggiorno per richiesta asilo o per protezione sussidiaria .


Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell'Interno.

 

 

 

SEGNALAZIONI E DOCUMENTI

 

1. È stata presentata al Parlamento la Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello stato italiano per l’anno 2008.

http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=47686

 

 

2. Linee guida della Commissione europea per la corretta applicazione della direttiva 2004/38/CE in materia  di libera circolazione e diritti di residenza dei cittadini comunitari e loro famigliari. Guidelines on free movement and residence rights of EU citizens and their families http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/311&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

Il comunicato stampa della Commissione europea: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1077&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

 

 

 

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