Newsletter
n. 8 del 9 luglio 2009
IN EVIDENZA
Una ventina di
giuristi e costituzionalisti giudica priva di fondamento giustificativo e
irragionevole la norma che punisce l'ingresso e il soggiorno illegale dello
straniero nel territorio dello Stato contenuta nel ddl sicurezza, approvato
definitivamente dal Senato il 2 luglio scorso. Tra i firmatari l'avv. Lorenzo
Trucco, presidente ASGI.
DDL Sicurezza : un appello dei
giuristi contro il reato di clandestinita'
Il disegno di legge
n. 733-B attualmente all'esame del Senato prevede varie innovazioni che
suscitano rilievi critici. In particolare, riteniamo necessario richiamare
l'attenzione della discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di
reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello
Stato, una norma che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante
tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere
condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità
costituzionale. Né un fondamento
giustificativo del nuovo reato può essere individuato sulla base di una
pre-sunta pericolosità sociale della condizione del migrante irregolare: la
Corte costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti già escluso che la
condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una
pericolosità sociale dello stesso, sicchè la criminalizzazione di tale
condizione stabilita dal disegno di legge si rivela anche su questo terreno
priva di fondamento giustificativo. L'introduzione del
reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme di ineffettività
del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi
privi di reale utilità sociale e condannato per ciò alla paralisi. Né questo
effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione della relativa cognizione al
giudice di pace (con alterazione degli attuali criteri di ripartizione della
competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e
snaturamento della fisionomia di quest'ultima): da un lato perché la paralisi
non è meno grave se investe il settore di giurisdizione del giudice di pace,
dall'altro per le ricadute sul sistema complessivo delle impugnazioni, già in
grave sofferenza. Rientra certo tra i
compiti delle istituzioni pubbliche «regolare la materia dell'immigrazione,
in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai
gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati» (Corte cost., sent.
n. 5 del 2004), ma nell'adempimento di tali compiti il legislatore deve
attenersi alla rigorosa osservanza dei princìpi fondamentali del sistema
penale e, ferma restando la sfera di discrezionalità che gli compete, deve
orientare la sua azione a canoni di razionalità finalistica. «Gli squilibri e le
forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono
condizioni di estrema emarginazione, sì che (...) non si può non cogliere con
preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o anche soltanto
tentazioni, volte a "nascondere" la miseria e a considerare le
persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli». Le parole con
le quali la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità del reato di
"mendicità" di cui all'art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519
del 1995) offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella
dell'immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria complessità e
rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla Costituzione a
tutte le persone.
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NEWS
Con voto di fiducia e' passato in via
definitiva al Senato il DDL 733, contenente il cd "Pacchetto
Sicurezza" .
Nella seduta
del 2 luglio l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al
ddl 733-B
recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", sul quale il
Governo aveva posto la questione di fiducia.
Il presidente della Repubblica ha 30 giorni di tempo per promulgarlo. Il
provvedimento, secondo quanto si è appreso, non è ancora giunto al Colle;
servono alcuni giorni, anche sette o otto in certi casi - come in questo che
vede coinvolti più ministeri - per completare l'iter burocratico e consegnare
il testo del ddl approvato dal Parlamento alla valutazione della Presidenza
della Repubblica.
Nel frattempo, a fianco delle precisazioni
del Ministero dell'Interno sui contenuti del testo, aumentano gli
appelli al Capo dello Stato affinche' non firmi .
Fra le
novità più rilevanti in materia di immigrazione:
Matrimoni e cittadinanza italiana
L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio potrà avvenire, dopo
due anni di residenza nel territorio dello Stato (dopo il matrimonio)
o dopo tre anni nel caso in cui il coniuge si trovi all’estero. Tempi dimezzati
in presenza di figli. Il legame matrimoniale dovrà permanere fino al decreto di
conferimento della cittadinanza. Le precedenti disposizioni prevedevano un
termine di sei mesi ed il legame matrimoniale poteva venire a cessare anche
durante il procedimento amministrativo. Sarà poi necessario il pagamento di una
tassa di 200 euro. Ulteriore stretta sui matrimoni con una
modifica al Codice Civile che prevede l’introduzione dell’obbligo di
esibire il permesso di soggiorno per il cittadino straniero che voglia
contrarre matrimonio in Italia.
Ingresso e soggiorno irregolare
Si introduce il reato di ingresso e soggiorno irregolare ma senza che
questo comporti l’ incarcerazione. E’ prevista un’ammenda da 5.000 a
10.000 euro. In caso di
presentazione della domanda di protezione internazionale è prevista la
sospensione del procedimento penale. In caso di riconoscimento della stessa, è
prevista l’archiviazione. Inoltre è prevista l’archiviazione del procedimento
penale in caso di esecuzione dell’espulsione. La possibilità dell’esecuzione dell’espulsione è prevista anche senza il rilascio del nulla osta da
parte dell’autorità giudiziaria.
Iscrizione anagrafica
Le istanze di iscrizione o di variazione della residenza anagrafica,
potranno dar luogo alla verifica, da parte degli uffici comunali competenti,
delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, ma solo ai sensi della
normativa sanitaria vigente. Si tratta di una lieve attenuazione della norma
originariamente contenuta nel testo che prevedeva l’automaticità della
richiesta di un certificato di idoneità igienico-sanitaria secondo criteri
stabiliti dallo stesso Comune.
Ricongiungimenti
Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari si aggiunge al
certificato di idoneità alloggiativa quello igienico-sanitario (in precedenza
era richiesto alternativamente il certificato rilasciato dal Comune o dall’ASL
locale) entrambi rilasciati dai competenti uffici comunali. Si prevede quindi
ipoteticamente l’emanazione di appositi regolamenti comunali per l’individuazione di criteri aggiuntivi con
conseguente arbitrarietà delle amministrazioni locali nelle procedure di
ricongiungimento che attengono ad un diritto soggettivo fondamentale.
Visto d’ingresso per ricongiungimento familiare
Non sarà più possibile richiedere il visto di’ingresso se il nulla osta
non verrà rilasciato dopo 180 giorni dalla presentazione dell’istanza
(Abrogazione della procedura di “silenzio-assenso”). Svanisce così anche
l’unica possibilità di garanzia del diritto all’unità familiare prevista per
far fronte alle lentezze burocratiche.
Esibizione del permesso di soggiorno
Si introduce la necessità di esibire il permesso di soggiorno per tutti
gli atti di stato civile e per l’accesso ai servizi, esclusi quelli che
riguardano le cure sanitarie e la scuola dell’obbligo. Ciò significa che anche
il diritto di riconoscere un
figlio verrà sottoposto al filtro
della richiesta del permesso di soggiorno.
Detenzione nei Cie
Si reintroduce dopo la bocciatura del Senato e quella della Camera
nell’ambito della discussione sul decreto legge n. 11, il prolungamento dei
tempi di detenzione nei Cie fino ad un massimo di 180 giorni.
Divieto di espulsione e respingimento
Viene abrogato il divieto di espulsione per i conviventi con parenti
italiani di terzo e quarto grado. Permane il divieto di espulsione nei
confronti dei cittadini stranieri conviventi con parenti di nazionalità
italiana fino al secondo grado.
Diniego al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e reati
penali
Diventano ostative all’ingresso e al soggiorno dello straniero le condanne per i reati previsti
dall’art. 380 commi 1 e 2 del c.p.p. ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti,
la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, i reati
connessi allo sfruttamento della prostituzione anche quando la sentenza non è
definitiva. Diviene ostativa al rilascio e al rinnovo di qualunque titolo di
soggiorno, la condanna irrevocabile per reati relativi alla tutela del diritto
d’autore. In precedenza tale condanna era ostativa al rilascio o rinnovo del solo permesso di soggiorno per motivi
di lavoro autonomo.
Minori non accompagnati
La conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
età è condizionata al soggiorno
pregresso in Italia da almeno tre anni a dall’inserimento in un percorso di
integrazione da almeno due anni, unitamente alla disponibilità di alloggio,
iscrizione ad un corso di studio o allo svolgimento, attuale o almeno
imminente, di attività lavorativa.
Rimesse di denaro
I cosiddetti servizi di money transfer avranno l’obbligo di richiedere il permesso di
soggiorno e di conservarne copia per dieci anni. Inoltre dovranno comunicare all’autorità
l’avvenuta erogazione del servizio
nel caso riguardi un soggetto sprovvisto di permesso.
Permesso Ce di lungo periodo
L’ottenimento della carta di soggiorno potrà avvenire solo dopo il
superamento di un test di lingua italiana. Le modalità di svolgimento del test verranno fissate con un
decreto dei Ministero dell’Interno e dell’Istruzione.
Un contributo da 80 a 200 euro per il rilascio e
rinnovo del permesso di soggiorno
Per tutte le pratiche relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno
si dovrà versare questo contributo economico, il cui importo verrà fissato da
un decreto dei Ministri dell’Economia e dell’Interno.
Esibizione dei
documenti
Viene aumentata la pena per il reato di mancata esibizione del titolo di
soggiorno e/o del documento di identificazione a richiesta del pubblico
ufficiale o agente di pubblica sicurezza. Arresto fino ad un anno e multe fino
a 2.000 euro.
Registro per senza fissa dimora
Viene istituito presso il Ministero dell’Interno un registro per la
schedatura dei cosiddetti clochard.
Cancellazione anagrafica
E’ prevista dopo sei mesi dalla data di scadenza del permesso di
soggiorno, in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora, previo
avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere entro i successivi 30
giorni.
Permesso di soggiorno a punti
E’ disposta l’istituzione di un accordo di integrazione articolato in crediti da sottoscrivere al
momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. I criteri e le
modalità verranno stabiliti da un apposito regolamento di attuazione.
Favoreggiamento ingresso irregolare
Vengono inasprite tutte le sanzioni legate al
favoreggiamento dell’ingresso irregolare.
RASSEGNA
GIURISPRUDENZIALE
DIRITTI
CIVILI
Il Tar del Lazio
dichiara violativa dei principi generali in materia di libertà personale, delle
norme poste a tutela dei minori e sul trattamento dei dati personali la norma
delle ordinanze presidenziali attuative del decreto del 21 maggio 2008 che
prevedeva di identificare i rom, adulti e bambini.
Incostituzionali anche i
regolamenti approvati in Lombardia e nel Lazio per controllare i campi nomadi
con registri presenze, tessere fotografiche, vigilantes agli ingressi, limiti
ai visitatori. Sono norme, sostengono i giudici amministrativi, che violano
l'articolo 16 della Costituzione, in base a cui ogni cittadino è libero di
circolare nel territorio nazionale
Il testo della sentenza TAR Lazio,
I sez. civ. n. 06352/2009 depositata il 1 luglio 2009
Il TAR Lazio accoglie parzialmente il
ricorso presentato dall'European
Roma Rights Center contro il D.P.C.M. del 21.05.2008 e le relative
ordinanze in materia di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
agli insediamenti di comunità nomadi in diverse regioni italiane, nonché
in relazione ai regolamenti adottati dai Prefetti di Roma e Milano per la
gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella Regione Lazio e
nel territorio del Comune di Milano.
Con la sentenza depositata il 1 luglio scorso (n. 06352/2009),
il TAR Lazio ha accolto le censure proposte dai ricorrenti riguardo alla parte
delle ordinanze presidenziali che ha previsto l'identificazione ed il
censimento delle persone, anche minori d'età, e dei nuclei familiari presenti
nei campi nomadi, attraverso rilievi segnaletici. Al riguardo, i giudici
amministrativi hanno rilevato che tali norme risultano in contrasto con
quelle di rango superiore in materia di libertà personale, di cui all'art 4 del
T.U.L.P.S. n. 773/1931, secondo cui l'Autorità di Pubblica Sicurezza può
disporre rilievi segnaletici solo nei confronti di persone pericolose o
sospette o nei confronti di coloro che non siano in grado o si rifiutino di
provare la loro identità. Così come formulate, le norme contenute nelle
ordinanze presidenziali sarebbero suscettibili di consentire alle autorità
preposte di effettuare identificazioni attraverso rilievi segnaletici e
dattiloscopici, incluso dunque il prelievo delle impronte digitali, anche a
prescindere dalle condizioni soggettive e circostanziali di pericolosità
sociale o di fondato sospetto di coinvolgimento in attività criminose ovvero
anche nei casi in cui gli interessati già siano titolari di documenti identificativi. Questo
risulterebbe in contrasto non solo con le norme interne vigenti, di cui al
richiamato T.U.L.P.S., alle norme specificatamente poste a tutela dei minori, e
a quelle poste a protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), ma
anche con gli standard costituzionali ed internazionali in materia di rispetto
dei diritti fondamentali attinenti alla libertà personale.
Il TAR sottolinea che la questione era
già stata superata in concreto dalle previsioni contenute nelle "Linee
guida" per l'attuazione delle ordinanze presidenziali, successivamente
emanate il 17 luglio 2008 dal Ministero dell'Interno sotto la pressione
delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani e anche delle istituzioni
europee ed internazionali, e nelle quali era stato precisato che i rilievi
segnalateci sarebbero stati operati solo negli ristretti casi previsti dalla
legislazione vigente e con speciali garanzie previste a tutela dei minori, nel
rispetto degli standard costituzionali, europei ed internazionali .
Tuttavia, anche dopo l'emanazione delle Linee guida, quale atto di indirizzo
amministrativo, permaneva nell'ordinamento giuridico interno la validità
formale della norma contenuta nelle ordinanze presidenziali, chiaramente
illegittima ed in contrasto con i richiamati principi a tutela della libertà
personale. Per tale ragione, il TAR dunque ha accolto sul punto il ricorso
proposto dai ricorrenti.
Non si può, peraltro, mancare di
sottolineare, che, stando a quanto affermato da ERRC, OsservAzione
e Open Society Institute, che hanno condotto un monitoraggio sull'implementazione
del decreto sull'emergenza nomadi del 21 maggio 2008, le operazioni di
censimento si sarebbero di fatto discostate dalle linee guida emanate dal
Ministero dell'Interno il 17 luglio 2008, ponendosi in violazione delle norme
interne ed europee in particolare riguardanti la raccolta ed il trattamento dei
dati personali. In un esposto
presentato il 4 maggio scorso alla Commissione europea, le organizzazioni
umanitarie rilevano che le operazioni di "censimento" sarebbero
state estese nel corso dei mesi di marzo ed aprile 2009 anche a
"campi nomadi" collocati fuori dalla regioni previste inizialmente
dal decreto, con rilievi segnaletici operati, in particolare nel Veneto,
nei confronti di persone di etnia Rom e Sinti anche di cittadinanza
italiana e titolari di regolare documentazione identificativa e dunque in
sostanziale violazione delle norme vigenti. Secondo le organizzazioni per la
difesa dei diritti umani dei Rom, ciò sembrerebbe indicare la volontà del
Ministero dell'interno di creare un data-base della popolazione rom e
sinti fondato su un criterio di pericolosità sociale collegato alla
condizione stessa di appartenente ai gruppi etnici indicati o associato ai
medesimi, cioè su un sostanziale criterio di categorizzazione etnica.
Come ribadito ora anche dal TAR Lazio, eventuali operazioni di
identificazione mediante rilievi segnaletici condotte nei confronti di persone
di etnia Rom a prescindere dai criteri di pericolosità sociale, o del
fondato sospetto del compimento di attività criminose in relazione alle
circostanze di tempo e luogo ovvero del mancato possesso di documenti
identificativi, sarebbero in contrasto con l'ordinamento giuridico in
materia di libertà personale.
Il TAR Lazio, inoltre, ha annullato alcune parti del
Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del
comune di Milano, adottato dal Prefetto di Milano quale commissario delegato
per l'emergenza nomadi in Lombardia, nonché del Regolamento per la gestione dei
villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella Regione Lazio, adottato dal
Prefetto di Roma quale delegato per l'emergenza nomadi nel territorio della
Regione Lazio. Tali regolamenti stabilivano, tra l'altro, misure restrittive
all'accesso delle persone nei centri attrezzati destinati ai nomadi, alle
possibilità di ricevere visite da parte di amici e famigliari, subordinavano
l'ammissione e la permanenza in detti centri alla sottoscrizione di atti
di impegno al rispetto di disciplinari interni emanati dai Comuni,
stabilivano l'obbligo per le persone residenti in detti centri di esibire una
tessera di riconoscimento e l'obbligatorietà all'avviamento a percorsi
lavorativi e formativi. Secondo il TAR Lazio, tali misure appaiono incompatibili
con fondamentali libertà costituzionali quali la libertà di circolazione e di
soggiorno di cui all'art. 16 Cost., la libertà di scegliere la
propria attività lavorativa, il diritto alla privacy e al godimento
delle relazioni familiari senza interferenze ingiustificate da parte dei poteri
pubblici.
Il TAR Lazio ha invece respinto i
rilievi mossi dalle organizzazioni ricorrenti secondo cui la dichiarazione di
stato di emergenza con riferimento agli insediamenti di comunità nomadi nelle
regioni interessate sarebbe in contrasto con le norme internazionali,
europee ed interne in materia di eguaglianza e divieto di discriminazioni
razziali. Secondo il TAR Lazio, invece, lo stato emergenziale dichiarato in
Italia sarebbe stato giustificato dalla presenza di oggettive situazioni di
pericolo, anche e soprattutto per la stessa popolazione nomade, sotto i profili
igienico-sanitari, socio ambientale e della sicurezza pubblica, derivanti degli
insediamenti, in larga misura abusivi, così come gli interventi prospettati dal
governo sarebbero in linea con gli indirizzi espressi dagli organismi
comunitari a favore dell'integrazione sociale e del contrasto all'emarginazione
sociale delle comunità Rom in Europa (Presidenza del Consiglio europeo dd. 14
dicembre 2007, Risoluzione del Parlamento europeo dd. 31 gennaio 2008 su una
strategia europea per i Rom). Ugualmente, le altre parti dei Regolamenti per la
gestione dei nuovi insediamenti o villaggi predisposti dai commissari
straordinari risponderebbero alle finalità di integrazione sociale delle
comunità nomadi e agli obiettivi di garantire standard adeguati sotto il
profilo sanitario, sociale ed assistenziale. Pertanto, le limitazioni in
essi previste a carico delle persone residenti in detti centri risponderebbero
ad un ottica di bilanciamento di interessi e valori parimenti meritevoli di
tutela.
ASILO
Il giudice ordinario e non quello amministrativo
ha giurisdizione in relazione al
provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di richiesta di
asilo a seguito di respingimento del ricorso proposto dal richiedente asilo
contro il provvedimento dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno di
trasferimento del richiedente asilo
in un altro Paese europeo competente ad esaminare l’istanza ai sensi del
“Regolamento Dublino” (CE 18 febbraio 2003, n. 343). Questo in ragione del
fatto che il provvedimento della questura è un atto dovuto, rispetto al quale
non sussiste un margine di discrezionalità concesso all’amministrazione.
TRGA
Trentino Alto Adige, sez. di Bolzano, Sentenza n. 219 dd. 5 giugno 2009
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Il d.lgs. 160/08,
entrato in vigore il 5 novembre 2008, che ha modificato l'art. 29, comma 1,
lett. d), del d.lgs. 286/98 nel senso di permettere allo straniero di
richiedere il ricongiungimento con i genitori a carico solo ove questi non
abbiano altri figli nel Paese di origine, ovvero siano ultrassessantacinquenni
e gli altri figli siano impossibilitati al sostentamento per documentati
gravi motivi di salute, non può incidere sui procedimenti di ricongiungimento
familiare iniziati prima di tale data e ricadenti sotto la disciplina previgente, nel
caso in cui lo Sportello Unico abbia già provveduto a rilasciare il nulla
osta dandone comunicazione all'autorità consolare. Secondo la Corte di
Appello di Firenze, infatti, l'autorità consolare italiana non dispone di
alcuna discrezionalità circa la sussistenza dei requisiti soggettivi, in quanto
l'art. 29 c. 7 del d.lgs. n. 286/98, anche dopo le modifiche introdotte dal
d.lgs. n. 160/08, le assegna unicamente il compito di accertare
l'effettiva autenticità della documentazione comprovante i presupposti di
parentela. La fase di accertamento dei requisiti soggetti per il
ricongiungimento, spettante unicamente agli sportelli unici, doveva ritenersi
quindi conclusa con il rilascio del nulla-osta avvenuto in data precedente
all'entrata in vigore del d.lgs. n. 160/08.
Il provvedimento della
Corte di Appello di Firenze è stato originato da un reclamo presentato dal
Ministero degli Esteri avverso un provvedimento del giudice di primo grado di
accoglimento del ricorso proposto da un cittadino cinese che si era visto
negare dal consolato d'Italia a Shangai il rilascio del visto d'ingresso
per motivi familiari a favore dei genitori dopo l'entrata in vigore della nuova
normativa, nonostante avesse ottenuto il nulla osta all'ingresso da parte dello
sportello unico immigrazione di Firenze nell'aprile 2008.
Analoga giurisprudenza favorevole è stata prodotta dal Tribunale
di Torino - Ordinanza del 29 maggio 2009.
Corte
di Appello di Firenze, I sez. civ., provvedimento dd. 12 giugno 2009
Sebbene in questo
caso l'affidamento in Marocco attraverso l'istituto della Kafala non abbia
riguardato un minore abbandonato, bensì sia avvenuto in forma consensuale, cioè
mediante un accordo diretto tra i genitori naturali e la
famiglia di accoglienza, il Tribunale di Rovereto ha ritenuto di dover
riconoscere l'istituto della Kafala ai fini del ricongiungimento in
Italia, ritenendo soddisfatte le garanzie richieste dalla sentenza
della Corte di Cassazione n. 7472/2008. Nel caso in questione, infatti, la
Kafala non ha avuto una base esclusivamente negoziale, in quanto l'accordo di
affidamento tra le due famiglie, sottoscritto presso un notaio, ha avuto
l'omologazione del tribunale marocchino.
Il
testo dell'ordinanza del Tribunale di Rovereto
Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Svetlana
Turella di Trento
VISTI DI INGRESSO
1. E’ illegittimo il provvedimento con il quale
il Ministero degli Esteri ha negato il rilascio di un visto di ingresso per
motivi di lavoro autonomo ad un cittadino extracomunitario che non aveva
presentato copia dell’ultimo bilancio o dichiarazione dei redditi della società
cui doveva prestare le proprie attività in qualità di socio. Poiché tale
società non aveva ancora chiuso il
suo primo esercizio sociale, le autorità consolari italiane non dovevano
applicare le disposizioni regolamentari di cui al decreto MAE dd. 12 luglio
2000 concernente i casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e
cooperative già in attività, bensì richiamare la disciplina relativa alle
“attività ancora da intraprendere”.
TAR
Lazio, Sez. I quarter, Sentenza n. 5358 dd. 29 maggio 2009
2. E’ legittimo il diniego al rilascio del visto
di ingresso per motivi di turismo anche se carente di motivazione, qualora al
giudice in sede di giudizio sia consentito di verificare la legittimità delle
ragioni poste a base del diniego. In caso di richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di turismo
è onere dell’interessato provare le condizioni che giustificano le finalità del
soggiorno e la presenza dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente
scongiurare l’ipotesi di un “rischio migratorio”
TAR
Lazio, Sez. I quarter, Sent. n. 5354 dd. 29 maggio 2009
REGOLARIZZAZIONE
1. Il diniego alla regolarizzazione dello
straniero irregolare di cui alla legge n. 222/02 è un atto dovuto in presenza
di segnalazione del nominativo dello straniero nell’elenco SIS (Sistema Informativo Schengen) e
l’amministrazione non è tenuta a verificare le regioni che hanno dato luogo
all’iscrizione nel SIS. Questo in ragione dell’univoco dettato letterale dell’art. 1 c. 8 del D.L. 9.9.2002, n.
195.
Consiglio
di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3559 dd. 9 giugno 2009.
PERMESSO DI SOGGIORNO
1. Una condanna penale per uno dei reati citati
dall’art. 9 c. 4 del d.lgs. n. 286/98, non può essere di per sé causa di
diniego al rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. La
normativa esclude ogni rigido automatismo, ma impone alle questure una
valutazione della pericolosità sociale del richiedente fondata su un
bilanciamento tra il riscontro della presenza di eventuali specifici reati da
un lato con l’esame del periodo di durata del soggiorno e della qualità
dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero dall’altro. E’
illegittimo, pertanto, il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di
soggiorno CE fondato sulla mera presenza di una condanna penale per uno dei
reati citati dall’art. 381 c.p.p.
TAR
Toscana, Sez. II, Sentenza n. 877 dd. 25 maggio 2009
2. La condanna penale per un atto di violenza
sessuale compiuto nei confronti di minore d’età in luogo pubblico è di per sé
suscettibile di comportare un significativo allarme sociale e dunque di
incidere in maniera decisiva sulla valutazione di pericolosità sociale dello
straniero, quale elemento preclusivo al rinnovo del permesso di soggiorno a
prescindere dalla presenza di
elementi correlabili all’inserimento socio-economico dell’interessato.
Consiglio
di Stato, sez. VI, Decisione n. 3478 dd. 8 giugno 2009.
3. La condanna definitiva per il reato di commercio di prodotti falsi osta
automaticamente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
autonomo, escludendosi ogni margine di discrezionalità da parte della P.A.,
tranne nei casi degli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare. Solo in questi casi, la presenza di una condanna penale definitiva
per un reato in materia di diritti
d’autore dovrà essere sottoposta
ad una preliminare valutazione fondata su un bilanciamento con elementi
soggettivi legati alla natura e effettività dei vincoli familiari
dell’interessato, nonché di quelli sociali con il paese di origine e la durata
del suo soggiorno in Italia.
Non può influire sul giudizio il fatto che, nelle
more del procedimento giurisdizionale, l’interessato abbia usufruito di un
permesso di soggiorno straordinario per effetto dell’ordine impartito dal
Tribunale per i minorenni nell’interesse della propria figlia minore ex art. 31
c. 3 del d.lgs. n. 286/98.
TAR
Toscana, Sez. II, Sentenza n. 883 del 25 maggio 2009
4. La condanna a seguito di patteggiamento per reati connessi al controllo delle armi,
intervenuta dopo l’entrata in vigore della legge n. 189/2002, è automaticamente
ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno costituendo per previsione
legislativa una presunzione di pericolosità sociale, tranne nei casi in cui
l’interessato abbia usufruito del ricongiungimento familiare .
TRGA
Trentino Alto Adige, Sez. di Bolzano, Sentenza n. 165 dd. 30 aprile 2009
5. La presenza di mezzi di sostentamento
sufficienti ai sensi dei parametri stabiliti dall’art. 29 del D.lgs. n. 286/98
è condizione imprescindibile per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il periodo di
disoccupazione tollerato ai sensi dell’art. 22 c. 11 del d.lgs. n. 286/98 non
può giustificare una proporzionale riduzione del calcolo del reddito minimo. Il
sopravvenire di nuovi elementi volti a sostenere la sussistenza dei presupposti
per il rinnovo del permesso di soggiorno devono essere fatti valere prima
dell’emanazione del provvedimento di diniego da parte della questura , cioè
prima della conclusione del procedimento amministrativo. Elementi sopravvenuti
dopo l’adozione del provvedimento
amministrativo possono però legittimare la proposizione di una nuova istanza
dinanzi all’autorità amministrativa.
Consiglio
di Stato, Sez. VI, Decisione n. 2961 dd. 13 maggio 2009
6. E’
illegittimo il provvedimento di diniego al rinnovo del permesso di
soggiorno non preceduto dalla comunicazione delle ragioni ostative
all’accoglimento dell’istanza. Tale requisito procedimentale è prescritto in
termini generali dall’art. 10 bis della legge n. 241/90, come modificata dalla
legge n. 15/05 e la sua mancanza giustifica di per sé l’annullamento dell’atto.
TAR
Toscana, sez. II, Sentenza n. 974
dd. 4 giugno 2009.
7. Per la conversione del permesso di soggiorno
da motivi di formazione professionale (tirocinio) a motivi di lavoro
subordinato è sufficiente che il permesso di soggiorno sia valido al momento
della presentazione della domanda allo sportello unico, a nulla rilevando la
successiva scadenza prima dell’esaurirsi del termine concesso allo Sportello
unico per definire la procedura.
TAR Emilia Romagna, Sez.
I, Sent. n. 760 dd. 20 maggio 2009
CITTADINANZA
E’ legittimo il diniego al conferimento della
cittadinanza italiana per matrimonio in presenza di una condanna penale
ostativa cui non abbia seguito un formale ed esplicito provvedimento di riabilitazione. Sulla
base di una giurisprudenza condivisa (Cassazione pen., I. sez, 07.07.05, n. 32801,
TAR Lazio, II quarter, sentenza n. 11554 dd. 21.11.2007) l’estinzione del
reato, pur operando ope legis, richiede comunque una formale pronuncia da parte
del giudice dell’esecuzione che verifichi la sussistenza dei presupposti di
legge. Per la riabilitazione dunque, non basta il decorso dei cinque anni dalla
condanna, ma occorre un esplicito
provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
La giurisdizione sui ricorsi avverso i decreti di
diniego all’attribuzione della cittadinanza italiana spetta al TAR Lazio, in
quanto il provvedimento impugnato proviene da un organo centrale dello Stato ed
ha un’efficacia non limitata territorialmente. Tuttavia, in presenza di un
ricorso inoltrato ad un altro TAR, il Ministero dell’Interno, quale parte
convenuta, può dedurre l’eccezione di incompetenza solo sollevando il
regolamento di competenza di cui alla legge sulla giustizia amministrativa.
TAR
Lombardia, Brescia, Sez. II, Sentenza n. 1186 dd. 4 giugno 2009
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Tutti i minori stranieri non accompagnati, ivi
compresi quello sottoposti a tutela presso un parente, sono assoggettati alla norma di cui
all’art. 32 c. 1 bis del d.lgs. n. 286/98) volta a subordinare il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro al compimento della maggiore
età al percorso di integrazione
sociale della durata minima di due anni. Tuttavia tale norma non può trovare
applicazione a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua
entrata in vigore ovvero entro i
successivi due anni, perché altrimenti verrebbe violato il principio di
irretroattività e verrebbe richiesto un
adempimento impossibile.
Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 2951
dd. 13 maggio 2009
PENALE
1. Ai fini della sussistenza del reato di
inottemperanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato
di cui all’art. 14 c. 5 ter del T.U. sull’immigrazione, l’ordine del questore
deve essere adeguatamente motivato. Spetta al giudice penale, che dell’atto
deve fare applicazione, il
sindacato sui vizi dell’atto. Poiché l’ordine di allontanamento adottato dal
questore era carente sotto il
profilo della motivazione, in quanto non si indicavano le ragioni per cui non
si poteva dare esecuzione all’espulsione mediante accompagnamento coatto ovvero
mediante trattenimento dello straniero, una volta accertata incidentalmente
l’illegittimità dell’ordine del questore, viene meno pure l’elemento essenziale
della fattispecie penale.
Tribunale
di Brindisi, Sez. I pen, 1 aprile 2009 (1 luglio 2009), n. 254
2. Lo straniero che abbia fatto ingresso con
visto turistico e che si sia trattenuto
nel territorio dello Stato
dopo la scadenza del periodo di tre mesi per il quale era stato
autorizzato, e, una volta espulso,
non abbia ottemperato all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni, non
commette il reato di cui all’art. 14 comma V ter, del d.lgs. n. 286/98, perché
la norma non si riferisce a detta ipotesi, in cui l’interessato non è mai stato
titolare di un permesso di soggiorno successivamente scaduto, ma aveva omesso di effettuare la dichiarazione di presenza di cui all’art. 1
della legge n. 68/2007.
Tribunale
di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, sez. penale, sentenza 18 giugno
2009, n. 226
3. Gli stranieri di Paesi non appartenenti
all’Unione Europea possono essere ammessi al gratuito patrocinio anche in
assenza della certificazione dell’autorità consolare del Paese di origine che
confermi la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione
al beneficio in relazione ai redditi
prodotti all’estero, purchè a tale mancanza si supplisca con apposite
dichiarazioni sostitutive.
Cassazione,
sezione IV, sentenza 26 febbraio – 26 maggio 2009, n. 21999
4. La misura di sicurezza del ricovero in
riformatorio giudiziario non può essere applicata al minore d’età Rom sorpreso
a rubare in appartamento in quanto il giudizio prognostico di pericolosità
sociale necessario all’applicazione di detta misura, cioè il pericolo concreto
che il minore commetta delitti con uso di armi e altri mezzi di violenza
personale o delitti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale
ovvero gravi delitti di criminalità organizzata, non può stabilirsi in
relazione alla modesta offensività dell’oggetto da scasso utilizzato, nonché
all’esito dei precedenti dattiloscopici che confermano il reiterarsi unicamente
di delitti contro il patrimonio.
Corte
di Cassazione, sez. IV penale, Sentenza n. 17562 dd. 24 aprile 2009.
5. Qualora l’imputato sia residente in un campo
nomadi, le notificazioni non possono essere effettuate con il rito previsto per
gli irreperibili, perché si può fare ricorso a tale procedura solo a seguito dell’accertamento rigoroso
dell’impossibilità di rintracciare l’imputato.
Corte
di Cassazione, Sez. II penale, n. 25598/09 dd. 18 giugno 2009
CIRCOLARI AMMINISTRATIVE
Il Ministero
dell'Interno fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di
ricerca scientifica da parte di cittadini stranieri che intendano svolgere
attività sul territorio italiano. Dal primo luglio 2009 i cittadini stranieri che
intendono svolgere attività di ricerca scientifica in Italia dovranno
presentare apposita domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione attraverso
la procedura telematica prevista anche per gli altri tipi di autorizzazioni al
lavoro, accedendo all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it/
. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica,
previsto dall'art. 27 ter, è stato introdotto con il Decreto
legislativo n. 17 del 9 gennaio 2008 "Attuazione della direttiva
2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione
di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica". Possono
farne richiesta sia i cittadini stranieri ancora residenti nel proprio paese di
origine, sia coloro che risiedono già in Italia ad altro titolo . Sono esclusi
coloro che hanno un permesso di soggiorno per richiesta asilo o per protezione
sussidiaria .
Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell'Interno.
SEGNALAZIONI E DOCUMENTI
1. È stata presentata al
Parlamento la Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della corte
europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello stato italiano per l’anno
2008.
http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=47686
2. Linee guida della
Commissione europea per la corretta applicazione della direttiva 2004/38/CE in
materia di libera circolazione e
diritti di residenza dei cittadini comunitari e loro famigliari. Guidelines
on free movement and residence rights of EU citizens and their families http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/311&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Il comunicato stampa
della Commissione europea: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1077&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Newsletter a cura di Walter Citti e Silvia
Canciani – Segreteria ASGI
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