(Sergio Briguglio 26/7/2009)
ALCUNI
PROBLEMI DI COMPATIBILITA' COL DIRITTO COMUNITARIO POSTI DALLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA LEGGE 94/2009 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA)
I.
Aggravante comune ed espulsione con accompagnamento immediato: problemi residui
All'art.
1 della Legge 94/2009, i commi da 1 a 4 modificano disposizioni introdotte o
modificate dalla Legge 125/2008, relative all'aggravante costituita dalla
condizione di soggiorno illegale e all'esecuzione con accompagnamento immediato
dell'espulsione quale misura di sicurezza.
Le
modifiche ora apportate, pero', si limitano a salvaguardare la posizione del
cittadino dell'Unione europea. Resta invece incompatibile con il dettato della
Direttiva 2004/38/CE il trattamento potenzialmente riservato ai familiari di
cittadino dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione. Essi infatti possono patire l'applicazione dell'aggravante
generica relativa alla condizione di soggiorno illegale o essere espulsi con accompagnamento
immediato alla frontiera a seguito di condanna ad una pena detentiva di durata
superiore a due anni.
II.
Celebrazione del matrimonio in Italia
L'art.
1, comma 15 della Legge 94/2009 impone la presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno in Italia al cittadino straniero che
intenda celebrare matrimonio in Italia.
Risultano
violate, in modo indiretto ma grave, le norme
relative al diritto di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione
europea che eserciti il diritto alla libera circolazione, interpretate alla
luce di Ordinanza CGE C-155/07 e Sentenza CGE C-127-08. Tali pronunce della
Corte di Giustizia hanno stabilito che ai fini del diritto di ingresso e di
soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso, dal fatto che
egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del
suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto in tale Stato
indipendentemente dal cittadino dell'Unione, che abbia acquisito la qualita' di
familiare o abbia intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto
dopo il suo ingresso in detto Stato. Le disposizioni in esame, impedendo in
radice la costituzione del legame coniugale tra il cittadino dell'Unione e lo
straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento
del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio'
comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino
dell'Unione (che, per celebrare il matrimonio e tutelare in modo effettivo
l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe costretto a lasciare
l'Italia).
In
modo analogo, risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto
all'unita' familiare del titolare di protezione internazionale. Mentre, infatti,
art. 23, comma 1 Direttiva 2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare
prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero del titolare di
protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio (obbligo recepito
dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio in Italia
con straniero illegalmente soggiornante impedisce, ancora una volta, la
costituzione del legame protetto e, quindi, rende inapplicabile le disposizioni
a tutela del diritto. Si noti, in particolare, come
il titolare di protezione internazionale che intendesse sposare un connazionale
illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche optare per la
celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella
persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo.
Si potrebbe obiettare che, essendo impossibile la celebrazione del
matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in
radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari di tali
soggetti. Questa tesi puo' pero' essere confutata con il ragionamento che
segue.
Immaginiamo che la normativa oggi vigente in Italia venga
modificata, diversamente da come fatto dalla Legge 94/2009, condizionando il
diritto di soggiorno del coniuge di cittadino dell'Unione europea e la tutela
dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione internazionale
al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo coniuge straniero
sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di
soggiorno regolare del coniuge straniero. Una tale modifica sarebbe senz'altro meno
vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino dell'Unione o destinatario di
protezione, di quella contenuta nel Disegno di legge; permetterebbe, infatti,
la celebrazione del matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta
celebrato il matrimonio, la condizione di espellibilita' della stessa persona.
La stessa modifica verrebbe tuttavia giudicata incompatibile col diritto
comunitario alla luce delle citate pronunce della Corte di Giustizia (per il
coniuge straniero di cittadino dell'Unione europea titolare di diritto di
soggiorno) o, rispettivamente, dell'art. 23, comma 1 della Direttiva 2004/83/CE
(per il coniuge straniero di titolare del diritto alla protezione
internazionale).
Se, allora, una disposizione che consenta al cittadino dell'Unione
europea o al destinatario di protezione internazionale di celebrare il
matrimonio in Italia con cittadino straniero illegalmente soggiornante e' in
contrasto con il diritto comunitario per il fatto di non garantire a tale
straniero il diritto o la possibilita' di soggiornare in Italia, a maggior
ragione lo sara' una disposizione che, piu' radicalmente, impedisca la
celebrazione stessa del matrimonio. A meno di non voler considerare il diritto
comunitario come un insieme di disposizioni di carattere meramente formale, che
possono essere eluse dagli Stati membri con escamotages legislativi: nella
fattispecie, la normativa italiana derivante dall'entrata in vigore della Legge
94/2009 riconoscerebbe il diritto o la facolta' di soggiorno al coniuge
straniero del cittadino dell'Unione europea o del destinatario di protezione,
precludendo pero' - come detto - al nubendo irregolarmente soggiornante la possibilita'
di costituire la condizione soggettiva (il matrimonio) che da' luogo a tale
riconoscimento.
III.
Riconoscimento del figlio
L'art.
1, comma 19, lettera g) della Legge 94/1009 impone l'obbligo di esibizione del
titolo di soggiorno ai fini del perfezionamento, da parte dello straniero,
degli atti di stato civile. La disposizione si applica, in particolare, alla
dichiarazione di nascita e al riconoscimento del figlio. Una attenuazione degli
effetti negativi di tale disposizione e' data
a)
dalla
possibilita' che la dichiarazione di nascita sia effettuata, in luogo dei
genitori del bambino, da persona che abbia assistito al parto (art. 30, comma 1
DPR 396/2000);
b)
dalla
possibilita', per la donna incinta o che abbia partorito da non piu' di sei
mesi (inespellibile, in base ad art. 19, comma 2 D. Lgs. 286/1998), di ottenere
un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di cure mediche (art. 28, comma
1 DPR 394/1999); la Corte Costituzionale ha esteso il beneficio
del'inespellibilita' (e quindi, verosimilmente, la possibilita' di temporanea
regolarizzazione) al marito convivente della donna (Sent. n. 376/2000).
L'attenuazione
e' solo parziale, pero', dal momento che
a)
la
dichiarazione di nascita effettuata da persona che abbia assistito al parto non
puo' contenere il contestuale riconoscimento del figlio da parte dei genitori
(che e' atto assolutamente personale);
b)
il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche e' condizionato al
possesso di un passaporto valido (art. 9 DPR 394/1999);
c)
il beneficio
dell'inespellibilita' e della temporanea regolarizzazione non si applica al
padre naturale del nascituro o neonato, e la Corte Costituzionale ha confermato
la legittimita' di tale esclusione (Ord. n. 192/2006);
Resta
quindi preclusa in modo assoluto la possibilita' di effettuare il
riconoscimento del figlio da parte della madre illegalmente soggiornante che
sia anche priva di pasaporto o da parte del padre naturale illegalmente
soggiornante. Si rischia, in questi casi, che il neonato venga dichiarato adottabile.
Si pensi, in particolare, alle conseguenze dell'impossibilita' di
riconoscimento da parte del padre naturale irregolarmente soggiornante in caso
di morte di parto della madre.