C 2561
Ordine del Giorno n. 26
La Camera
premesso che:
- il 2
luglio scorso, il Parlamento ha approvato definitivamente il
disegno di legge del governo recante ÒDisposizioni in materia di sicurezza
pubblicaÓ, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che configura
come reato lĠimmigrazione clandestina (ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato);
- la linea dura e
intransigente decisa dal governo nei confronti degli extracomunitari, ha
per dovuto fare i conti con il problema, subito ÒesplosoÓ, delle colf e
delle badanti, ossia quelle figure di lavoratori dei quali il nostro paese
ormai non pu pi fare a meno, e che rappresentano oggi, sempre pi
spesso, lĠunica speranza per molte famiglie italiane rispetto alla cura
dei bambini e degli anziani autosufficienti e non;
- parliamo di oltre 1
milione di persone, soprattutto donne provenienti soprattutto dai paesi
dellĠEst (Romania, Ucraina e Moldavia in testa), dalle Filippine e dal
Sudamerica, che lavorano nelle case degli italiani per assistere persone
anziane o bambini;
- di queste circa la
met lavora in nero senza permesso di soggiorno. Solo nel 2008 le domande
di regolarizzazione presentate sono state 430 mila;
- nella consapevolezza
dellĠimportanza del lavoro in molti casi ormai insostituibile svolto da
queste persone, e forse anche sotto la pressione di gran parte
dellĠopinione, il governo, con un proprio emendamento approvato al disegno
di legge in esame, ha introdotto un articolo con il quale viene prevista
la regolarizzazione di cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari,
ma unicamente per coloro che svolgono il lavoro di colf o badanti senza
essere in regola;
- lĠindividuazione di
una o due sole categorie di lavoratori per le quali si applica la suddetta
regolarizzazione rischia di introdurre una norma sicuramente
discriminatoria e probabilmente incostituzionale;
- ricordiamo il
precedente legislativo della legge 189/02, la cosiddetta ÒBossi-FiniÓ, che
aveva riguardato la sanatoria per le sole colf e badanti, subito seguita
dal decreto legge 195/02 che disponeva e allargava lĠestensione della
sanatoria agli altri lavoratori extracomunitari;
- va inoltre segnalato
che lĠarticolo 1-ter, comma 13, lettera b), esclude dalla procedura di
emersione tutti coloro che sono stati segnalati ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato, in base ad accordi internazionali.
Questa definizione non distingue per tra coloro che sono stati segnalati
per ragioni legate al pericolo per lĠordine pubblico o per la sicurezza
dello Stato italiano o di altro Stato membro dellĠaccordo di Shengen, da
color che invece sono stati segnalati per esempio, per semplice soggiorno
illegale, e in assenza quindi di qualunque pericolosit;
impegna il Governo
Ż
ad estendere anche alle altre categorie
di lavoratori irregolari, le disposizioni previste dal disegno di legge in
esame in materia di procedure di emersione di lavoratori impiegati nel lavoro
domestico, o in attivit di assistenza per la famiglia;
Ż
a prevedere che possano beneficiare della
procedura di emersione anche quei cittadini stranieri che risultano segnalati
in base ad accordi internazionali ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato, se segnalati per fatti di lieve entit e in assenza quindi di
pericolosit.
On. Razzi, Evangelisti