Atto Camera

Ordine del Giorno É..

presentato da

ROBERTO ZACCARIA

La Camera,

premesso che:

allĠarticolo 1-ter, comma 13, lettera b), si prevede che non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dallo stesso articolo i lavoratori extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

la formulazione della lettera b) appare quindi escludere dalla procedura di emersione tutti coloro che abbiano subito un provvedimento di espulsione, anche per semplice soggiorno illegale (anche in assenza, quindi, di ragioni legate al pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato membro dell'Accordo di Schengen);

una tale interpretazione appare per˜ in contrasto con la formulazione della lettera a) nella quale sono esplicitate le forme piu' gravi di espulsione;

impegna il Governo

a procedere alla cancellazione d'ufficio, per tutti gli stranieri per i quali venga presentata richiesta di regolarizzazione, delle segnalazioni per la non ammissione associate ad espulsione per semplice soggiorno illegale.

 

 

ZACCARIA