Garantite
solo le prestazioni scolastiche obbligatorie. A rischio la possibilit di
sostenere gli esami di maturit.
Sta
per finire lĠanno scolastico e si avvicinano gli esami di maturit. Negli
ultimi mesi si discusso molto del diritto allĠistruzione per gli stranieri
non in regola con le norme sul soggiorno.
In alcune citt, nelle scorse settimane, due casi avevano visto protagonisti
alcuni alunni stranieri costretti a esibire il permesso di soggiorno per
potersi presentare davanti alla commissione esaminatrice.
Chiarite le vicende, con il riconoscimento della piena legittimit per
chiunque, anche se non in possesso del titolo di soggiorno, di portare a
compimento il proprio percorso di studi, unĠaltra questione aveva portato
allĠordine del giorno il tema del diritto allĠistruzione. Si tratta della
vicenda di una ragazza ucraina che frequenta un liceo di Napoli, il Margherita
di Savoia, per la quale i compagni di scuola avevano annunciato una petizione,
una raccolta di firme, per consentirle di sostenesse gli esami di maturit.
Sulla base di una nota del Ministero dellĠIstruzione, nellĠambito di un sistema
di monitoraggio della carriera scolastica degli studenti, era stata infatti
specificata la richiesta del codice fiscale, per sostenere gli esami finali.
Ovviamente, a meno di non esibire un falso, tra lĠaltro facilmente
verificabile, una persona in condizione di soggiorno irregolare non ha e non
pu avere questo tipo di documento.
Anche in questo caso la questione sollevata si subito sopita, (in piena
campagna elettorale risultava anche utile far venir meno alla polemica), anzi,
il Ministero dellĠIstruzione, nella serata di domenica 7 giugno[1],
ha precisato perentoriamente che Ònel caso in cui uno studente fosse per
qualsiasi motivo sprovvisto di codice fiscale, verrebbe semplicemente escluso
dalla base informativa del Ministero, senza nessuna conseguenza per la sua
privacy n per la possibilit di sostenere gli esami di maturitÓ.
Ma
a questo susseguirsi di polemiche e smentite, di proposte e successivi
ripensamenti, fa da sfondo il pacchetto sicurezza licenziato dalla Camera e in
via di approvazione nellĠaula del Senato.
Il
ddl 733 infatti non ha risolto a pieno la questione riguardante i cosiddetti
presidi-spia.
Il testo attualmente vigente del regolamento di attuazione del Testo Unico,
allĠart.45, prevede espressamente che Òi minori stranieri presenti sul
territorio nazionale hanno diritto allĠistruzione indipendentemente dalla
regolarit della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi
previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti allĠobbligo scolastico
secondo le disposizioni vigenti in materia. LĠiscrizione dei minori stranieri
nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni
previsti per i minori italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque periodo
dellĠanno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica
ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con
riserva.Ó
Per
inciso, questa norma, lĠart. 45 del Regolamento di Attuazione, non si occupa
necessariamente ed esclusivamente dei minori perch pu accadere che, nel
momento in cui termina gli studi, uno studente sia passato alla maggiore et,
come spesso si verifica anche per i non ripetenti in occasione dellĠesame di
diploma.
LĠart
45 prevede poi, al secondo comma, che ÒlĠiscrizione con riserva non
pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle
scuole di ogni ordine e gradoÓ.
Dalla formulazione di questa norma, che per il momento vigente, dobbiamo
ricavare che, indipendentemente dal fatto che lĠiscrizione sia avvenuta con
riserva o meno, e quindi in mancanza di una documentazione completa, comunque
sia, non si pregiudica in ogni caso il conseguimento dei titoli conclusivi dei
corsi di studio di ogni ordine e grado. Implicitamente il testo ci permette di
ricavare che anche il titolo conclusivo della scuola superiore, trattandosi di
scuole rientranti nella definizione di scuole di ogni ordine e grado, deve essere garantito. Questo anche se nel
frattempo il cittadino straniero, lo studente, diventato maggiorenne, come
capita a molti che si apprestano a sostenere lĠesame di maturit.
Su
un caso analogo era intervenuto anche il Consiglio di Stato che nel 2007,
con una sentenza, precisava come una interpretazione normativa
nel senso di inibire lĠaccesso allĠesame di maturit per gli studenti
irregolari divenuti maggiorenni, "oltre ad essere priva di un
fondamento normativo, rischierebbe di produrre degli effetti irragionevoli:
considerato infatti che, nella maggior parte dei casi, il compimento della maggiore
et avviene prima del completamento della scuola superiore"
Ma
cosa succeder con il pacchetto sicurezza se dovesse essere approvato in base
al testo che stato licenziato alla Camera dopo la proposizione dei tre famosi
maxi emendamenti e del voto di fiducia?
Tra
le varie disposizioni che sono state oggetto di discussioni ed interpretazioni,
spesso delle pi disparate e prive di fondamento, da parte di esponenti delle
varie forze politiche, cĠ una modifica dellĠart. 6, comma 2, del T.U.
sullĠImmigrazione. Proviamo ad analizzare il contenuto delle norme per capire
come sono delicati questi passaggi e come tra le pieghe dei termini utilizzati
in realt si possano nascondere delle scelte molto importanti che, come andremo
a sostenere e dimostrare, hanno una valenza palesemente esclusiva.
LĠarticolo 6 del T.U. nel suo testo ancora vigente dice che: Òfatta
eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a
carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o allĠaccesso
a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui allĠarticolo 5,
comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti
di interesse dello straniero comunque denominatiÓ. LĠarticolo 6 del T.U. sullĠImmigrazione dice cio
che, per prestazioni e servizi presso la Pubblica Amministrazione ed in
particolare al fine di rilascio di licenze, autorizzazioni e altri
provvedimenti inerenti gli interessi dello straniero, deve essere esibito il
permesso di soggiorno, fatta eccezione per i provvedimenti legati ad attivit
sportiva a carattere temporaneo o per quelli inerenti atti di stato civile o
accesso a pubblici servizi. Quindi, per atti di pubblico servizio e per
attivit sportive temporanee non necessario esibire il permesso di soggiorno.
Per accesso a pubblici servizi possiamo intendere anche il servizio scolastico
e lĠart. 45 del Decreto di Attuazione garantisce infatti ai minori lĠaccesso, lĠiscrizione,
anche con riserva, e comunque anche nel compimento di maggiore et il
completamento del percorso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado. Anche
per gli atti di stato civile la stessa cosa: secondo la normativa oggi vigente,
non eĠ necessario esibire il permesso di soggiorno.
Di
tuttĠaltra impostazione la modifica che viene proposta con il pacchetto
sicurezza.
AllĠart 6, comma 2, le parole " e per quelle inerenti agli atti di
stato civile o allĠ accesso a pubblici sevizi" sono sostituite dalle seguenti: "per quelli
inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35 e per
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie".
LĠeccezione allĠesibizione del permesso di soggiorno, che prima riguardava
qualsiasi accesso ai pubblici servizi, qualsiasi atto di stato civile e
qualsiasi attivit sportiva temporanea, stato ora notevolmente ristretta. Il
permesso di soggiorno dovr ora sempre essere esibito, fatta eccezione per le
attivit sportive temporanee (come era gi disposto in precedenza), per i
provvedimenti inerenti lĠaccesso alle prestazioni sanitarie garantite
dallĠarticolo 35, e per le prestazioni attinenti la formazione scolastica
obbligatoria.
Per
le cure sanitarie quindi gli irregolari non dovranno mostrare il permesso di
soggiorno, non gli sar richiesto e comunque rimarr fermo il divieto di
segnalazione allĠautorit di polizia anche in virt della non abrogazione
dellĠart. 35 del T.U. Prevista nella formulazione originaria del ddl ma poi
cassata grazie alle pressioni del mondo della santi. Per quanto riguarda
invece lĠaccesso ai pubblici servizi, come regola generale, sar stabilito che
deve essere esibito il permesso di soggiorno, cos come per quanto riguarda gli
atti di stato civile. Su questo abbiamo gi pi volte riconosciuto come il
problema del riconoscimento della paternit e della maternit sia direttamente
interessato dalla formulazione di questa norma, destinata a lasciare quantomeno
unĠenorme incertezza in capo agli operatori, ovvero agli ufficiali di stato
civile, pur tenendo conto che il riconoscimento della maternit/paternit
costituiscono indubbiamente un diritto fondamentale sancito a livello
internazionale con norme cui la Repubblica Italiana ha dato adesione e che sono
pacificamente vincolanti e tutelate dallĠarticolo 10 della Costituzione.
Se
la partita, per quanto riguarda il riconoscimento della maternit e della
paternit, rimarr aperta anche a fronte di questo testo di modifica
legislativa, qualche precisazione opportuno farla per quanto riguarda le
prestazioni scolastiche obbligatorie.
Abbiamo gi detto che, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per gli
stranieri irregolari, teoricamente, dovrebbe mantenersi inalterato il divieto
di segnalazione ed escluso lĠobbligo di presentare il permesso di soggiorno.
Per questa via dovrebbe altres ritenersi escluso il rischio, per il personale
sanitario, di essere sottoposto a responsabilit penale per la violazione degli
articoli 361 o 362 del codice penale, in quanto pubblico ufficiale o incaricato
di pubblico servizio: un incaricato di pubblico servizio o agente di funzioni
sanitarie che non dovessero denunciare lo straniero irregolarmente soggiornante
che si presentasse nelle sua struttura per cure sanitarie non dovrebbero incorrere
nelle responsabilit penali previste dai suddetti articoli dal momento che si
dovrebbe considerare prevalente la norma che vieta la segnalazione e che
impedisce di richiedere lĠesibizione del permesso di soggiorno. Questa
ovviamente una ipotesi interpretativa. Attualmente ci sembra la pi
ragionevole ma non mancher crediamo di essere sottoposta al vaglio della
prassi e naturalmente allĠinterpretazione della magistratura.
La
questione centrale che rimane aperta e che necessit di essere affrontata quella
invece relativa alla frequenza scolastica.
Riportiamo ancora la formulazione finale dellĠart.6, comma 2, del T.U.
SullĠimmigrazione, cos come potrebbe risultare se il testo licenziato dalla
Camera fosse approvato anche dal Senato.
Art
6, comma2:
ÒFatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti allĠaccesso alle
prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui
allĠarticolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.Ó
Abbiamo
detto che oggi, in base alla normativa vigente, lĠart. 45 del regolamento
attuativo del Testo Unico garantisce lĠiscrizione scolastica, anche con riserva
se mancano i documenti, dei minori, e garantisce comunque, anche a chi
compie la maggiore et, il compimento del percorso di studi nelle scuole di
ordine e grado. Possiamo dire che questa garanzia, contenuta nellĠart.
45, regger di fronte alle modifiche che il pacchetto sicurezza apporter
allĠarticolo 6, comma 2, alla prescrizione generale di esibire il permesso di
soggiorno salvo casi eccezionali in cui si omette lĠobbligo di esibizione? Tale
generale obbligo per le varie prestazioni della pubblica amministrazione avr
nella formulazione dellĠarticolo 6, comma 2, tre sole deroghe: per le attivit
ricreative e sportive a carattere temporaneo, per gli atti inerenti lĠaccesso
alle prestazioni sanitarie di cui allĠart 35, e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie.
La puntualizzazione in questo caso necessaria; dobbiamo distinguere tra
conclusione del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado e
prestazione scolastiche obbligatorie. I due termini non coincidono affatto e
quindi dobbiamo ritenere che quanto stabilito dallĠart. 45 del regolamento di
attuazione, norma di rango inferiore rispetto alla legge ordinaria, andrebbe a
soccombere. Bisogna quindi immaginare che, se passasse questa norma,
lĠinesistenza dellĠobbligo di mostrare il permesso di soggiorno valga solo per
le prestazioni scolastiche obbligatorie (la cosiddetta scuola dellĠobbligo) e
non per garantirsi anche, una volta ottenuta lĠiscrizione, la possibilit di
concludere comunque il percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado,
anche al compimento del diciottesimo anno di et.
La
nostra studentessa ucraina, che ora si accinge a sostenere lĠesame di maturit,
dovr quindi sperare che nelle ÒmoreÓ (come si dice in gergo) non entri anche in vigore la
nuova normativa, il cui iter legislativo in via di calendarizzazione, per il
voto di conferma al Senato. Nel caso entrasse in vigore questa persona dovrebbe
esibire il permesso di soggiorno, in quanto lĠesame di maturit si colloca al
di fuori delle Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ. Come noto la
scuola dellĠobbligo non pi limitata soltanto alla frequenza della terza
media ma estesa ai due anni successivi.
Questo ci permette di capire come per scuola dellĠobbligo non si possa
intendere la frequenza fino al termine del percorso di studi nelle scuole di
ogni ordine e grado. LĠesame di maturit non rientra nella definizione di
scuola dellĠobbligo, cos come il diploma professionale, e quindi ci troveremo
di fronte a quellĠincoerenza che gi aveva avuto modo di sottolineare il
Consiglio di Stato in merito allĠinterpretazione della normativa vigente, e
confermandone la portata applicativa fino al compimento del percorso di studi.
Una incoerenza logica e morale per cui si garantirebbe il diritto ad un minore
privo del permesso di soggiorno di iscriversi a scuola ma non si garantirebbe
al tempo stesso la sua possibilit di portare a completamento il percorso di
studi senza esporsi al rischio di espulsione, tramite la richiesta di
esibizione del permesso di soggiorno.
Quanto questo centri con la sicurezza lo lasciamo giudicare ai lettori.
Se volessimo fare un esempio pratico chiaro che, per quanto riguarda la
scuola elementare, o la scuola media inferiore, problemi non ce ne dovrebbero
essere (a meno di considerare casi veramente eccezionali) in quanto i soggetti
iscritti a tali scuole potranno concludere il percorso di studi non solo
rimanendo minorenni, ma rimanendo certi anche che quella fase di studi rientra
nelle prestazioni scolastiche obbligatorie. La questione si complica invece
(come nel caso della studentessa ucraina) per chi vuole intraprendere la scuola
superiore, o la scuola di formazione professionale, con durata che vada oltre
il secondo anno successivo alla terza media. Certo, nulla impedisce di iniziare
il percorso scolastico (la normativa questo lo consente), ma non si potr di fatto
concluderlo. La situazione si configura come una vendetta nei confronti dei
figli di cittadini irregolari.
Probabilmente ci troveremo ad ascoltare ancora dichiarazioni di chi sostiene
che le cose non siano disposte in questo senso; ricordiamo il sottosegretario
allĠInterno Mantovano e lo stesso Ministro dellĠInterno Maroni quando, per
quanto riguardava la stessa norma (la modifica allĠarticolo 6. comma 2) che di
fatto impedirebbe le iscrizioni presso lĠufficio di stato civile della
paternit o della maternit per gli stranieri irregolari, sostenevano che le
modifiche normative non avrebbero prodotto questo tipo di situazione. Se su
questo tema, come su quello delle prestazioni scolastiche, questa la
posizione e lĠintenzione del Governo, sarebbe per opportuno tradurre le
dichiarazioni in chiari ed inconfutabili riferimenti nel testo della legge.
Secondo quello che scritto infatti le eccezioni alla regola dellĠesibizione
del permesso di soggiorno (lo dice il testo da loro votato) riguarderebbero, oltre
alle attivit ricreative e sportive temporanee, solo le prestazioni sanitarie
di cui allĠarticolo 35 e le prestazioni scolastiche obbligatorie. Per il resto
varrebbe la regola dellĠesibizione del permesso di soggiorno e di conseguenza,
sia per quanto riguarda il riconoscimento della maternit o della paternit nel
caso di persone prive di passaporto, come pure per quanto riguarda il
compimento del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado, ci
troveremmo di fronte allĠinibizione dellĠesercizio di alcuni diritti
fondamentali.
Se
il governo vorr sostenere ancora che la norma, cos come confezionata, non
comporti la negazione di questi diritti, dovr passare alle vie di fatto e
proporre delle modifiche al testo del pacchetto sicurezza votato finora.
[1] Ufficio Stampa - Nota del ministero dell'Istruzione, dellĠUniversit e della Ricerca - Roma, 7 giugno 2009. La raccolta del codice fiscale degli studenti una funzionalit contenuta nellĠAnagrafe degli studenti, iniziata nel 2005/06 e proseguita da tutti i governi che da allora si sono succeduti. Il controllo dei codici fiscali viene attuato tramite una verifica incrociata con lĠAgenzia delle entrate, per verificarne lĠintegrit e la correttezza. Nel caso in cui uno studente fosse, per qualsiasi motivo, sprovvisto del codice fiscale, verrebbe semplicemente escluso dalla base informativa del Ministero, senza alcuna conseguenza per la sua privacy n per la sua possibilit di sostenere lĠesame di Maturit. Quella in atto una normale attivit di gestione e manutenzione del sistema del Miur, come di qualsiasi altro sistema informativo. Per questo motivo non cĠ nessun motivo di legge per cui la ragazza di Napoli non possa affrontare lĠesame di maturit. Ogni altra indiscrezione su questa vicenda priva di qualsiasi fondamento giuridico.