Pacchetto sicurezza - Il diritto allĠistruzione per gli studenti "irregolari"

a cura dellĠ Avv. Marco Paggi

 

Garantite solo le prestazioni scolastiche obbligatorie. A rischio la possibilitˆ di sostenere gli esami di maturitˆ.

Sta per finire lĠanno scolastico e si avvicinano gli esami di maturitˆ. Negli ultimi mesi si  discusso molto del diritto allĠistruzione per gli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.
In alcune cittˆ, nelle scorse settimane, due casi avevano visto protagonisti alcuni alunni stranieri costretti a esibire il permesso di soggiorno per potersi presentare davanti alla commissione esaminatrice.


Chiarite le vicende, con il riconoscimento della piena legittimitˆ per chiunque, anche se non in possesso del titolo di soggiorno, di portare a compimento il proprio percorso di studi, unĠaltra questione aveva portato allĠordine del giorno il tema del diritto allĠistruzione. Si tratta della vicenda di una ragazza ucraina che frequenta un liceo di Napoli, il Margherita di Savoia, per la quale i compagni di scuola avevano annunciato una petizione, una raccolta di firme, per consentirle di sostenesse gli esami di maturitˆ.


Sulla base di una nota del Ministero dellĠIstruzione, nellĠambito di un sistema di monitoraggio della carriera scolastica degli studenti, era stata infatti specificata la richiesta del codice fiscale, per sostenere gli esami finali.


Ovviamente, a meno di non esibire un falso, tra lĠaltro facilmente verificabile, una persona in condizione di soggiorno irregolare non ha e non pu˜ avere questo tipo di documento.
Anche in questo caso la questione sollevata si  subito sopita, (in piena campagna elettorale risultava anche utile far venir meno alla polemica), anzi, il Ministero dellĠIstruzione, nella serata di domenica 7 giugno[1], ha precisato perentoriamente che Ònel caso in cui uno studente fosse per qualsiasi motivo sprovvisto di codice fiscale, verrebbe semplicemente escluso dalla base informativa del Ministero, senza nessuna conseguenza per la sua privacy nŽ per la possibilitˆ di sostenere gli esami di maturitˆÓ
.

Ma a questo susseguirsi di polemiche e smentite, di proposte e successivi ripensamenti, fa da sfondo il pacchetto sicurezza licenziato dalla Camera e in via di approvazione nellĠaula del Senato.

Il ddl 733 infatti non ha risolto a pieno la questione riguardante i cosiddetti presidi-spia.
Il testo attualmente vigente del regolamento di attuazione del Testo Unico, allĠart.45, prevede espressamente che Òi minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto allĠistruzione indipendentemente dalla regolaritˆ della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti allĠobbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. LĠiscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa pu˜ essere richiesta in qualunque periodo dellĠanno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.Ó

Per inciso, questa norma, lĠart. 45 del Regolamento di Attuazione, non si occupa necessariamente ed esclusivamente dei minori perchŽ pu˜ accadere che, nel momento in cui termina gli studi, uno studente sia passato alla maggiore etˆ, come spesso si verifica anche per i non ripetenti in occasione dellĠesame di diploma.

LĠart 45 prevede poi, al secondo comma, che ÒlĠiscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e gradoÓ.
Dalla formulazione di questa norma, che per il momento  vigente, dobbiamo ricavare che, indipendentemente dal fatto che lĠiscrizione sia avvenuta con riserva o meno, e quindi in mancanza di una documentazione completa, comunque sia, non si pregiudica in ogni caso il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni ordine e grado. Implicitamente il testo ci permette di ricavare che anche il titolo conclusivo della scuola superiore, trattandosi di scuole rientranti nella definizione di scuole di ogni ordine e grado
, deve essere garantito. Questo anche se nel frattempo il cittadino straniero, lo studente,  diventato maggiorenne, come capita a molti che si apprestano a sostenere lĠesame di maturitˆ.

Su un caso analogo era intervenuto anche il Consiglio di Stato che nel 2007, con una sentenza, precisava come una interpretazione normativa nel senso di inibire lĠaccesso allĠesame di maturitˆ per gli studenti irregolari divenuti maggiorenni, "oltre ad essere priva di un fondamento normativo, rischierebbe di produrre degli effetti irragionevoli: considerato infatti che, nella maggior parte dei casi, il compimento della maggiore etˆ avviene prima del completamento della scuola superiore"

Ma cosa succederˆ con il pacchetto sicurezza se dovesse essere approvato in base al testo che  stato licenziato alla Camera dopo la proposizione dei tre famosi maxi emendamenti e del voto di fiducia?

Tra le varie disposizioni che sono state oggetto di discussioni ed interpretazioni, spesso delle pi disparate e prive di fondamento, da parte di esponenti delle varie forze politiche, cĠ una modifica dellĠart. 6, comma 2, del T.U. sullĠImmigrazione. Proviamo ad analizzare il contenuto delle norme per capire come sono delicati questi passaggi e come tra le pieghe dei termini utilizzati in realtˆ si possano nascondere delle scelte molto importanti che, come andremo a sostenere e dimostrare, hanno una valenza palesemente esclusiva.
LĠarticolo 6 del T.U. nel suo testo ancora vigente dice che: Òfatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitˆ sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o allĠaccesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui allĠarticolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominatiÓ
. LĠarticolo 6 del T.U. sullĠImmigrazione dice cio che, per prestazioni e servizi presso la Pubblica Amministrazione ed in particolare al fine di rilascio di licenze, autorizzazioni e altri provvedimenti inerenti gli interessi dello straniero, deve essere esibito il permesso di soggiorno, fatta eccezione per i provvedimenti legati ad attivitˆ sportiva a carattere temporaneo o per quelli inerenti atti di stato civile o accesso a pubblici servizi. Quindi, per atti di pubblico servizio e per attivitˆ sportive temporanee non  necessario esibire il permesso di soggiorno. Per accesso a pubblici servizi possiamo intendere anche il servizio scolastico e lĠart. 45 del Decreto di Attuazione garantisce infatti ai minori lĠaccesso, lĠiscrizione, anche con riserva, e comunque anche nel compimento di maggiore etˆ il completamento del percorso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado. Anche per gli atti di stato civile la stessa cosa: secondo la normativa oggi vigente, non eĠ necessario esibire il permesso di soggiorno.

Di tuttĠaltra impostazione la modifica che viene proposta con il pacchetto sicurezza.
AllĠart 6, comma 2, le parole " e per quelle inerenti agli atti di stato civile o allĠ accesso a pubblici sevizi"
sono sostituite dalle seguenti: "per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie".
LĠeccezione allĠesibizione del permesso di soggiorno, che prima riguardava qualsiasi accesso ai pubblici servizi, qualsiasi atto di stato civile e qualsiasi attivitˆ sportiva temporanea,  stato ora notevolmente ristretta. Il permesso di soggiorno dovrˆ ora sempre essere esibito, fatta eccezione per le attivitˆ sportive temporanee (come era giˆ disposto in precedenza), per i provvedimenti inerenti lĠaccesso alle prestazioni sanitarie garantite dallĠarticolo 35, e per le prestazioni attinenti la formazione scolastica obbligatoria.

Per le cure sanitarie quindi gli irregolari non dovranno mostrare il permesso di soggiorno, non gli sarˆ richiesto e comunque rimarrˆ fermo il divieto di segnalazione allĠautoritˆ di polizia anche in virt della non abrogazione dellĠart. 35 del T.U. Prevista nella formulazione originaria del ddl ma poi cassata grazie alle pressioni del mondo della santiˆ. Per quanto riguarda invece lĠaccesso ai pubblici servizi, come regola generale, sarˆ stabilito che deve essere esibito il permesso di soggiorno, cos“ come per quanto riguarda gli atti di stato civile. Su questo abbiamo giˆ pi volte riconosciuto come il problema del riconoscimento della paternitˆ e della maternitˆ sia direttamente interessato dalla formulazione di questa norma, destinata a lasciare quantomeno unĠenorme incertezza in capo agli operatori, ovvero agli ufficiali di stato civile, pur tenendo conto che il riconoscimento della maternitˆ/paternitˆ costituiscono indubbiamente un diritto fondamentale sancito a livello internazionale con norme cui la Repubblica Italiana ha dato adesione e che sono pacificamente vincolanti e tutelate dallĠarticolo 10 della Costituzione.

Se la partita, per quanto riguarda il riconoscimento della maternitˆ e della paternitˆ, rimarrˆ aperta anche a fronte di questo testo di modifica legislativa, qualche precisazione  opportuno farla per quanto riguarda le prestazioni scolastiche obbligatorie.


Abbiamo giˆ detto che, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per gli stranieri irregolari, teoricamente, dovrebbe mantenersi inalterato il divieto di segnalazione ed escluso lĠobbligo di presentare il permesso di soggiorno. Per questa via dovrebbe altres“ ritenersi escluso il rischio, per il personale sanitario, di essere sottoposto a responsabilitˆ penale per la violazione degli articoli 361 o 362 del codice penale, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: un incaricato di pubblico servizio o agente di funzioni sanitarie che non dovessero denunciare lo straniero irregolarmente soggiornante che si presentasse nelle sua struttura per cure sanitarie non dovrebbero incorrere nelle responsabilitˆ penali previste dai suddetti articoli dal momento che si dovrebbe considerare prevalente la norma che vieta la segnalazione e che impedisce di richiedere lĠesibizione del permesso di soggiorno. Questa ovviamente  una ipotesi interpretativa. Attualmente ci sembra la pi ragionevole ma non mancherˆ crediamo di essere sottoposta al vaglio della prassi e naturalmente allĠinterpretazione della magistratura.

La questione centrale che rimane aperta e che necessitˆ di essere affrontata  quella invece relativa alla frequenza scolastica.


Riportiamo ancora la formulazione finale dellĠart.6, comma 2, del T.U. SullĠimmigrazione, cos“ come potrebbe risultare se il testo licenziato dalla Camera fosse approvato anche dal Senato.

Art 6, comma2:


ÒFatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitˆ sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui allĠarticolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.Ó

Abbiamo detto che oggi, in base alla normativa vigente, lĠart. 45 del regolamento attuativo del Testo Unico garantisce lĠiscrizione scolastica, anche con riserva se mancano i documenti, dei minori, e garantisce comunque, anche a chi compie la maggiore etˆ, il compimento del percorso di studi nelle scuole di ordine e grado. Possiamo dire che questa garanzia, contenuta nellĠart. 45, reggerˆ di fronte alle modifiche che il pacchetto sicurezza apporterˆ allĠarticolo 6, comma 2, alla prescrizione generale di esibire il permesso di soggiorno salvo casi eccezionali in cui si omette lĠobbligo di esibizione? Tale generale obbligo per le varie prestazioni della pubblica amministrazione avrˆ nella formulazione dellĠarticolo 6, comma 2, tre sole deroghe: per le attivitˆ ricreative e sportive a carattere temporaneo, per gli atti inerenti lĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠart 35, e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie.


La puntualizzazione  in questo caso necessaria; dobbiamo distinguere tra conclusione del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado e prestazione scolastiche obbligatorie. I due termini non coincidono affatto e quindi dobbiamo ritenere che quanto stabilito dallĠart. 45 del regolamento di attuazione, norma di rango inferiore rispetto alla legge ordinaria, andrebbe a soccombere. Bisogna quindi immaginare che, se passasse questa norma, lĠinesistenza dellĠobbligo di mostrare il permesso di soggiorno valga solo per le prestazioni scolastiche obbligatorie (la cosiddetta scuola dellĠobbligo) e non per garantirsi anche, una volta ottenuta lĠiscrizione, la possibilitˆ di concludere comunque il percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado, anche al compimento del diciottesimo anno di etˆ.

La nostra studentessa ucraina, che ora si accinge a sostenere lĠesame di maturitˆ, dovrˆ quindi sperare che nelle ÒmoreÓ (come si dice in gergo) non entri anche in vigore la nuova normativa, il cui iter legislativo  in via di calendarizzazione, per il voto di conferma al Senato. Nel caso entrasse in vigore questa persona dovrebbe esibire il permesso di soggiorno, in quanto lĠesame di maturitˆ si colloca al di fuori delle Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ. Come  noto la scuola dellĠobbligo non  pi limitata soltanto alla frequenza della terza media ma  estesa ai due anni successivi.


Questo ci permette di capire come per scuola dellĠobbligo non si possa intendere la frequenza fino al termine del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado. LĠesame di maturitˆ non rientra nella definizione di scuola dellĠobbligo, cos“ come il diploma professionale, e quindi ci troveremo di fronte a quellĠincoerenza che giˆ aveva avuto modo di sottolineare il Consiglio di Stato in merito allĠinterpretazione della normativa vigente, e confermandone la portata applicativa fino al compimento del percorso di studi. Una incoerenza logica e morale per cui si garantirebbe il diritto ad un minore privo del permesso di soggiorno di iscriversi a scuola ma non si garantirebbe al tempo stesso la sua possibilitˆ di portare a completamento il percorso di studi senza esporsi al rischio di espulsione, tramite la richiesta di esibizione del permesso di soggiorno.


Quanto questo centri con la sicurezza lo lasciamo giudicare ai lettori.
Se volessimo fare un esempio pratico  chiaro che, per quanto riguarda la scuola elementare, o la scuola media inferiore, problemi non ce ne dovrebbero essere (a meno di considerare casi veramente eccezionali) in quanto i soggetti iscritti a tali scuole potranno concludere il percorso di studi non solo rimanendo minorenni, ma rimanendo certi anche che quella fase di studi rientra nelle prestazioni scolastiche obbligatorie. La questione si complica invece (come nel caso della studentessa ucraina) per chi vuole intraprendere la scuola superiore, o la scuola di formazione professionale, con durata che vada oltre il secondo anno successivo alla terza media. Certo, nulla impedisce di iniziare il percorso scolastico (la normativa questo lo consente), ma non si potrˆ di fatto concluderlo. La situazione si configura come una vendetta nei confronti dei figli di cittadini irregolari.


Probabilmente ci troveremo ad ascoltare ancora dichiarazioni di chi sostiene che le cose non siano disposte in questo senso; ricordiamo il sottosegretario allĠInterno Mantovano e lo stesso Ministro dellĠInterno Maroni quando, per quanto riguardava la stessa norma (la modifica allĠarticolo 6. comma 2) che di fatto impedirebbe le iscrizioni presso lĠufficio di stato civile della paternitˆ o della maternitˆ per gli stranieri irregolari, sostenevano che le modifiche normative non avrebbero prodotto questo tipo di situazione. Se su questo tema, come su quello delle prestazioni scolastiche, questa  la posizione e lĠintenzione del Governo, sarebbe per˜ opportuno tradurre le dichiarazioni in chiari ed inconfutabili riferimenti nel testo della legge. Secondo quello che  scritto infatti le eccezioni alla regola dellĠesibizione del permesso di soggiorno (lo dice il testo da loro votato) riguarderebbero, oltre alle attivitˆ ricreative e sportive temporanee, solo le prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35 e le prestazioni scolastiche obbligatorie. Per il resto varrebbe la regola dellĠesibizione del permesso di soggiorno e di conseguenza, sia per quanto riguarda il riconoscimento della maternitˆ o della paternitˆ nel caso di persone prive di passaporto, come pure per quanto riguarda il compimento del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado, ci troveremmo di fronte allĠinibizione dellĠesercizio di alcuni diritti fondamentali.

Se il governo vorrˆ sostenere ancora che la norma, cos“ come confezionata, non comporti la negazione di questi diritti, dovrˆ passare alle vie di fatto e proporre delle modifiche al testo del pacchetto sicurezza votato finora.

 



[1] Ufficio Stampa - Nota del ministero dell'Istruzione, dellĠUniversitˆ e della Ricerca - Roma, 7 giugno 2009. La raccolta del codice fiscale degli studenti  una funzionalitˆ contenuta nellĠAnagrafe degli studenti, iniziata nel 2005/06 e proseguita da tutti i governi che da allora si sono succeduti. Il controllo dei codici fiscali viene attuato tramite una verifica incrociata con lĠAgenzia delle entrate, per verificarne lĠintegritˆ e la correttezza. Nel caso in cui uno studente fosse, per qualsiasi motivo, sprovvisto del codice fiscale, verrebbe semplicemente escluso dalla base informativa del Ministero, senza alcuna conseguenza per la sua privacy nŽ per la sua possibilitˆ di sostenere lĠesame di Maturitˆ. Quella in atto  una normale attivitˆ di gestione e manutenzione del sistema del Miur, come di qualsiasi altro sistema informativo. Per questo motivo non cĠ nessun motivo di legge per cui la ragazza di Napoli non possa affrontare lĠesame di maturitˆ. Ogni altra indiscrezione su questa vicenda  priva di qualsiasi fondamento giuridico.