(Sergio Briguglio 2/7/2009)

 

PRINCIPALI ELEMENTI RELATIVI AGLI STRANIERI NEL DDL SICUREZZA (A.S. 733 B), NEL TESTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL SENATO

 

- L'aggravante associata alla condizione di soggiorno illegale si riferisce solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non a quelli dell'Unione europea (nota: restano inclusi i familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea).

 

- Soppresse le disposizioni del codice penale che prevedono l'allontanamento con accompagnamento immediato del cittadino dell'Unione europea quale misura di sicurezza conseguente alla condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni (nota: restano in vigore le disposizioni relative all'espulsione con accompagnamento immediato del familiare straniero di cittadino dell'unione europea).

 

- Soppresse le disposizioni del codice penale che prevedono l'allontanamento con accompagnamento immediato del cittadino dell'Unione europea quale misura di sicurezza conseguente alla condanna ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (nota: restano in vigore le disposizioni relative all'espulsione con accompagnamento immediato del familiare straniero di cittadino dell'unione europea).

 

- L'espulsione dello straniero e dell'apolide quale misura di sicurezza e' eseguita dal questore con accompagnamento coattivo alla frontiera (nota: e' inclusa l'espulsione del familiare straniero del cittadino dell'unione europea).

 

- L'allontanamento del cittadino dell'Unione europea quale misura di sicurezza e' eseguito conformemente con le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007.

 

- Pena della reclusione da cinque a quindici anni per chi promuove o costituisce o organizza l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art. 12, co. 3 bis D. Lgs. 286/1998 (atti diretti a favorire l'ingresso illegale in Italia o in altro Stato, al fine di trarre profitto, anche indiretto, di stranieri, aggravati da una delle seguenti circostanze: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone; per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumitˆ; per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti); pena della reclusione da quattro a nove anni per chi partecipa all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione degli stessi reati.

 

- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare[1] la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi)[2] nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (un anno e mezzo, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)[3], qualora risieda allĠestero. La condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento dellĠadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza[4].

 

- Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di duecento euro. Il gettito e' destinato per meta' alla realizzazione di progetti di cooperazione in materia di immigrazione; per l'altra meta', alla copertura delle spese dell'amministrazione dell'interno per le istruttorie relative ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

 

- Ai fini dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allĠistanza o dichiarazione dellĠinteressato deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti.

 

- Il ricorso avverso il provvedimento negativo in materia di riconoscimento della protezione internazionale e' notificato anche al Ministero dell'interno, presso la Commissione, nazionale o territoriale, competente[5]. Il Ministero dell'interno puo' stare in giudizio, nel solo giudizio di primo grado, tramite un rappresentante designato dalla Commissione, nazionale o territoriale, che ha adottato l'atto impugnato[6]. La sentenza viene notificata anche al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale[7]. Anche il Ministero dell'interno puo' proporre reclamo alla Corte d'Appello contro la sentenza (nota: non mi e' chiaro se il Ministero dell'interno possa ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello).

 

- Chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dˆ alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione,  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni[8] (nota: la condizione di mancanza di titolo di soggiorno e' riferita ad un momento che risulta indefinito in caso di semplice messa a disposizione di alloggio, senza contratto di locazione).

 

- Lo straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano.

 

- Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per lo straniero che faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato (salvo che sia respinto per essersi presentato al valico di frontiera privo dei requisiti per l'ingresso) o vi soggiorni illegalmente. Non e' ammessa l'oblazione con conseguente estinzione del reato. La competenza e' del giudice di pace. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato (art. 20-bis D. Lgs. 274/2000), citazione contestuale dell'imputato in udienza (20-ter D. Lgs. 274/2000) e svolgimento del giudizio a presentazione immediata (32-bis D. Lgs. 274/2000). In particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni (a quarantotto ore, se l'imputato e' sottoposto a misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

 

- Ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di ingresso o soggiorno illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore comunica l'avvenuta espulsione o respingimento alla stessa autorita', che dichiara il non luogo a procedere. L'azione penale si ripropone se lo straniero rientra prima della scadenza del termine di dieci anni (nota: sembra applicarsi anche al caso di respingimento di straniero che abbia fatto ingresso da valico non autorizzato) o del piu' breve termine fissato dal decreto di espulsione. In caso di presentazione di domanda di protezione internazionale da parte dell'interessato, il procedimento e' sospeso; in caso di riconoscimento della protezione internazionale o di rilascio di un permesso per motivi umanitari, il giudice pronunzia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice, quando non ricorrono circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera (necessita' di soccorrere lo straniero, incertezza sull'identita' o sulla nazionalita', mancanza di documenti di viaggio o di vettore), puo' sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione con divieto di reingresso di durata non inferiore a cinque anni.

 

- Nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo di sua competenza nei confronti dello straniero che dovrebbe comunque essere espulso dal prefetto per soggiorno illegale o per misura di prevenzione, il giudice di pace, quando ritiene di dovere irrogare la pena della reclusione di durata non superiore a due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ne' le cause ostative all'accompagnamento coattivo immediato alla frontiera,  puo' sostituire la stessa pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

- L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

 

- Ai fini del ricongiungimento familiare dello straniero, e' necessario dimostrare la disponibilita' di un alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali[9] (nota: mia interpretazione di un testo sgrammaticato).

 

- Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'agente in attivita' finanziaria che presta servizi di trasferimento di danaro deve acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno dell'utente straniero. In mancanza del titolo di soggiorno, il gestore deve effettuare segnalazione, entro dodici ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza (nota: non e' chiaro se solo in caso di avvenuta erogazione del servizio), trasmettendo i dati identificativi del richiedente. Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tali disposizioni e' sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivitˆ finanziaria.

 

- Le condanne per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite sono ostative all'ingresso dello straniero in Italia anche quando la sentenza sia non definitiva.

 

- Sono ostative all'ingresso anche le condanne con sentenza irrevocabile per uno dei reati relativi alla tutela del diritto d'autore o alla contraffazione o alterazione a fini commerciali di marchi industriali o di segni distintivi di opere dell'ingegno (nota: essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno di questi reati motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione di questa disposizione e' pleonastica).

 

- La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per motivi familiari) e' sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da un minimo di ottanta euro a un massimo di duecento euro. Il contributo non e' dovuto per rilascio e rinnovo dei permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari.  Il gettito e' destinato, per meta', al Fondo per i rimpatri; per meta', al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno.

 

- La richiesta di rinnovo di qualunque permesso di soggiorno deve essere presentata almento sessanta giorni prima della scadenza[10].

 

- Ai fini della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari la pericolosita' del soggetto per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per reati di cui all'art. 380 c.p.p. (reati per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza).

 

- Reclusione da uno a sei anni per chi utilizzi, anche senza averlo prodotto, un documento contraffatto al fine di determinare il rilascio (nota: la limitazione della sanzione al caso in cui vi sia tale finalita' e' frutto di mia interpretazione) di un visto dĠingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

- L'esibizione del titolo di soggiorno e' richiesta anche per i provvedimenti relativi ad atti di stato civile e per l'accesso a pubblici servizi, fatta eccezione per quelli relativi alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN (nota: benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa) e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

 

- Arresto fino a un anno[11] e ammenda fino a 2.000 euro[12] per lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottemperi all'ordine di esibire il passaporto o altro documento identificativo e il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia[13] (nota: ad esempio, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno breve per turismo, studio o affari).

 

- Il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e' subordinato anche al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con modalita' di svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

 

- Trascorsi i primi sessanta giorni di trattenimento dello straniero nel Centro di identificazione ed espulsione, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato (nota: non e' chiaro se la mancata cooperazione sia del cittadino o del Paese terzo) o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni che hanno motivato tale proroga, il questore puo' chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni, per complessivi centottanta giorni. In ogni caso, l'allontanamento puo' essere effettuato anche prima della scadenza del termine prorogato; in questo caso, il questore ne da' comunicazione immediata al giudice di pace. Queste disposizioni si applicano anche se lo straniero risulta gia' trattenuto alla data di entrata in vigore della legge.

 

- LĠordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni in caso di trattenimento in Centro di identificazione ed espulsione impossibile o inefficace, reca anche lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale reiterata nel territorio dello Stato. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica, anche onoraria, del Paese dello straniero in Italia, e dalla documentazione necessaria per rientrare nello Stato di appartenenza o, quando questo non sia possibile, nello Stato di provenienza (nota: non e' chiaro se si riferisca anche al biglietto di viaggio). La pena della reclusione da uno a quattro anni per trasgressione dell'ordine si applica anche quando il provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dello straniero era di respingimento. Pena della reclusione[14] da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta per mancata richiesta nei termini del rinnovo del permesso; la stessa pena si applica anche quando il provvedimento di allontanamento era l'espulsione disposta a seguito di permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso ovvero l'espulsione disposta per mancata dichiarazione di presenza in caso di soggiorno breve per turismo, studio o affari, o per prolungamento illegale di tale soggiorno breve (in questi casi non e' obbligatorio l'arresto in flagranza ne' si procede con rito direttissimo). Il nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera e' adottato espressamente per violazione dell'ordine del questore[15]; il provvedimento non e' adottato se lo straniero si trova in stato di detenzione in carcere. Al nuovo provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni ordinarie sull'espulsione, incluse quelle sul trattenimento in un centro di identificazione e di espulsione e quelle relative all'ordine del questore (nota: la reiterazione del procedimento era stata esclusa dalla giurisprudenza, sulla base di una lettura palesemente errata delle disposizioni vigenti). Lo straniero che, in violazione di un nuovo ordine del questore, continua a permanere illegalmente in Italia[16] e' punito con la reclusione da uno a cinque anni[17]; si procede iterando la successione di espulsione, trattenimento ed eventuale ordine del questore.

 

- E' istituito un Fondo per i rimpatri, finalizzato al trasferimento degli stranieri verso i paesi di origine o di provenienza, alimentato da meta' del gettito dei contributi versati dagli stranieri per rilascio e rinnovo dei permessi, nonche' da eventuali appositi contributi dell'unione europea.

 

- Sono inespellibili, se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, oltre al coniuge convivente, i parenti conviventi di cittadino italiano entro il secondo grado[18].

 

- Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti, chiedere la conversione del permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

- A condizione che il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27, co. 1, lettera a, D. Lgs. 286/1998), professori universitari (art. 27, co. 1, lettera c, D. Lgs. 286/1998) e lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (art. 27, co. 1, lettera g, D. Lgs. 286/1998) e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso. In caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

 

- Non e' consentito l'ingresso per ricongiungimento di coniuge o genitore a carico coniugati con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. In caso di accertamento di violazione di tale divieto, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato.

 

- Il ricongiungimento del genitore naturale con figlio minore e' consentito se il figlio minore soggiorna regolarmente in Italia con l'altro genitore e se sono soddisfatti i requisiti relativi alla disponibilita' di reddito e alloggio; si tiene conto, ai fini della verifica di tali requisiti, del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore[19].

 

- Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta (nota: termine a carattere ordinatorio) [20].

 

- Il rilascio di un permesso di soggiorno (per motivi di studio, lavoro o accesso al lavoro) al compimento della maggiore eta' al minore non accompagnato e' condizionato al fatto che il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, nonche' al soddisfacimento dei requisiti di soggiorno pregresso in Italia di almeno tre anni, inserimento di almeno due anni in un progetto di integrazione, disponibilita' di alloggio e iscrizione a un corso di studio o svolgimento di attivita' lavorativa in corso o imminente[21] (nota: la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 D. Lgs. 286/1998 non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella Sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola).

 

- Il rilascio del permesso di soggiorno e' condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per crediti, consistente nell'impegno a raggiungere, nel periodo di validita' del permesso, specifici obiettivi di integrazione. Per integrazione si intende, a questo fine, il processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con impegno reciproco alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della societa'. I contenuti dell'accordo sono determinati con regolamento adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro del lavoro, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Ad eccezione del caso di titolare di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera (nota: quest'ultima disposizione e' pleonastica; in ogni caso, se la perdita dei crediti fosse rilevata in sede di rinnovo del permesso, si dovrebbe procedere solo al rifiuto del rinnovo, non alla revoca del permesso).

 

- Chiunque, illegalmente, promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona trasportata (nota: disposizione pleonastica, dato che e' gia' punito con la stessa pena chiunque compia atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato).

 

- Chiunque, illegalmente, promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compia atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque[22] a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona, se ricorre una delle seguenti condizioni[23]: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di piu' di quattro persone; la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti. La pena e' aumentata se ricorrono almeno due di queste condizioni[24]. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a questi reati, si applica la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

 

- Aumento delle pene detentiva da un terzo alla meta' e applicazione della multa di 25.000 euro per persona quando gli atti diretti a favorire l'ingresso illegale nel rritorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente sono commessi al fine di trarne, anche indirettamente profitto (oltre che, come gia' previsto, al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento).

 

- Soppressa la previsione di giudizio direttissimo per i reati di favoreggiamento dell'ingresso illegale.

 

- Tra i delitti in relazione ai quali la durata massima delle indagini preliminari si estende a due anni e' incluso quello di favoreggiamento dell'ingresso illegale aggravato da una delle seguenti condizioni: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di piu' di quattro persone; la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.

 

- La cancellazione dallĠanagrafe della popolazione residente dello straniero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora a seguito di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e' effettuata, previo avviso da parte dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni, quando siano trascorsi sei mesi[25] da tale scadenza.

 

- Le disposizioni relative al rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati si applicano, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

 

- L'essere indiziato del delitto di cui all'art. 12-quinquies, co. 1, L. 356/1992 (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori) e' motivo di espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno ordinario, nonche', sempre che sia stata applicata una misura di prevenzione, possibile motivo dell'espulsione del titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; e' anche rilevante ai fini del diniego di quest'ultimo permesso, del diniego o della revoca del permesso di soggiorno al titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza del cittadino dell'Unione europea o del suo familiare straniero.

 

- Pena aumentata nel caso in cui si partecipi alla commissione di un reato per cui e' previsto l'arresto in flagranza con persona di eta' minore ovvero inferma o psichicamente deficiente; la pena e' aumentata fino alla meta' se il copevole e', della persona stessa, il genitore esercente la potesta'. Pena aumentata fino alla meta' nel caso in cui si partecipi alla commissione di un reato con persona non imputabile o non punibile, a causa di una condizione o qualita' personale; la pena e' aumentata fino a due terzi se il copevole e', della persona stessa, il genitore esercente la potesta'.

 

- Reclusione fino a tre anni[26] per chi si avvale per mendicare di una persona di eta' inferiore a quattordici anni o, comunque, non imputabile, e per chi, avendo una tale persona sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, permetta che mendichi o che un terzo se ne avvalga per mendicare. Quando si procede per uno di questi reati, il Procuratore della Repubblica ne informa il Tribunale per i minorenni; l'assistenza affettiva del minore e' assicurata in ogni stato e grado del procedimento dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorita' giudiziaria che procede; al minore e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali; degli stessi servizi si avvale anche l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

 

- Decadenza dall'esercizio della potesta' genitoriale o interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allĠamministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura per il genitore o, rispettivamente, il tutore condannati per riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu', tratta di persone ovvero acquisto o alienazione di schiavi.

 

- Chi sottragga un minore al genitore esercente la potesta' dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo allĠestero contro la volontˆ dello stesso genitore o tutore, impedendogli in tutto o in parte lĠesercizio della potesta' genitoriale e' punito con la reclusione da uno a quattro anni (da sei mesi a tre anni, se il minore e' di eta' superiore a quattordici anni ed e' consensiente). Se la sottrazione e' commessa da un genitore in danno del figlio, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.

 

- Ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica della persona senza fissa dimora, questa, al momento della richiesta e' tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio.

 

- Presso il Ministero dell'interno e' istituito un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora.

 

- I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni sono iscritte dal prefetto in un apposito elenco, previa verifica, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti da un decreto del Ministro dell'interno. Il decreto fissa anche gli ambiti in cui tali associazioni possono operare. Il prefetto provvede al periodico monitoraggio delle associazioni, informando dei risultati il Comitato. Tra le associazioni iscritte nell'elenco, i sindaci si avvalgono prioritariamente di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo,  alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste sono iscritte negli elenchi solo se non sono destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

 

- Per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu', tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, e per quello di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di uno di questi delitti, le pene sono diminuite fino alla meta' se l'imputato aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di autori dei reati o per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.



[1] In precedenza: acquista.

[2] In precedenza: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli.

[3] In precedenza: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli.

[4] In precedenza: al momento della presentazione dell'istanza.

[5] In precedenza: ricorso comunicato alla Commissione nazionale o alla Commissione territoriale competente.

[6] In precedenza: previsto solo l'intervento, in giudizio, di un rappresentante designato dalla Commissione competente.

[7] In precedenza: sentenza comunicata alla Commissione nazionale o alla Commissione territoriale competente

[8] In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in qualunque momento del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello straniero.

[9] In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio.

[10] In precedenza, i termini erano di almeno novanta giorni in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno sessanta giorni in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato; almeno trenta giorni negli altri casi.

[11] In precedenza: fino a sei mesi.

[12] In precedenza: fino a 800.000 lire.

[13] In precedenza: o la carta di soggiorno.

[14] In precedenza: arresto.

[15] In precedenza, non era previsto espliciamente uno specifico motivo.

[16] In precedenza, piu' in generale,  era sanzionato lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale: si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera, prima che il questore emanasse un secondo ordine.

[17] In precedenza, per lo straniero originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del permesso, la pena era della reclusione da uno a quattro anni.

[18] In precedenza, entro il quarto grado.

[19] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.

[20] In precedenza, era previsto che, trascorsi, senza esito, cettottanta giorni dalla richiesta di nulla-osta, il familiare potesse ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, previa esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

[21] In precedenza, l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente e la conseguente prassi amministrativa consideravano alternativi (e non concorrenti) i requisiti di affidamento (o, in base a Sent. Corte Cost. 198/2003, sottoposizione a tutela) e quello della durata di soggiorno pregresso e partecipazione a un progetto di inserimento.

[22] In precedenza: quattro.

[23] In precedenza: se la finalita' e' quella di trarre, anche indirettamente, profitto.

[24] In precedenza: pene aumentate se ricorre una delle seguenti condizioni: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di piu' di quattro persone; la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

[25] In precedenza: trascorso un anno.

[26] In precedenza: arresto da tre mesi a un anno e, nel caso in cui il colpevole sia il genitore o il tutore del minore, sospensione dall'esercizio della potesta' genitoriale o dall'ufficio di tutore.