Dopo
lĠarticolo 1, aggiungere il seguente:
Art.1-bis
(Dichiarazione
di attivit di assistenza e di sostegno alle famiglie)
1. Il
datore di lavoro italiano o cittadino di Paese appartenente all'Unione Europea,
ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che alla
data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da
almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini appartenenti all'Unione
Europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio
nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di
cui al presente comma, adibendoli ad attivit di assistenza per se stesso o per
componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne
limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, pu dichiarare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del
rapporto di lavoro:
a)
all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per il lavoratore italiano o il
cittadino di Paese appartenente all'Unione Europea, mediante apposita
modulistica;
b) allo
sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il lavoratore extracomunitario mediante
apposita dichiarazione di cui al comma 3.
2. La
dichiarazione di cui al comma 1 presentata previo pagamento di un contributo
forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non deducibile
ai fini dellĠimposta sul reddito.
3. La
dichiarazione di cui al comma 1, lettera b) presentata, con modalit
informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena
inammissibilit:
a) i
dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al
titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b)
l'indicazione delle generalit e della nazionalit del lavoratore
extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e
l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente
valido per l'espatrio;
c)
l'indicazione della tipologia e delle modalit di impiego;
d)
lĠattestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito
imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a
20.000,00 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto
percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a
25.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da pi soggetti
conviventi percettori di reddito;
e)
l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal
comma 1;
f) la
dichiarazione che la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in
caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, lĠorario lavorativo
non inferiore a quello stabilito dallĠarticolo 30-bis, comma 3, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;
g) la
proposta di contratto di soggiorno prevista dall'articolo 5-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286;
h) gli
estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma
2.
4. La
dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta
al lavoro subordinato per le attivit di cui al comma 1, presentata ai sensi
dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 e 3
dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso
dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
5.
La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b, limitata per ciascun nucleo
familiare ad una unit per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare
ed a due unit per le attivit di sostegno a soggetti affetti da patologie o
handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui
al medesimo comma quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema
informatico del Ministero dell'Interno.
6. Lo
sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilit della
dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula
del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento
del contributo di cui al comma 2. Il datore di lavoro che ha dichiarato
una o due unit per l' attivit di assistenza ai sensi del comma 5 deve
produrre allo sportello unico per lĠimmigrazione, a pena di inammissibilit
della dichiarazione di emersione, certificazione della struttura sanitaria
pubblica o del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che
attesti la limitazione dellĠautosufficienza del soggetto per il quale viene
richiesta lĠassistenza al momento in cui sorto il rapporto di lavoro ai sensi
del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unit per lĠattivit di
assistenza ai sensi del comma 5 la certificazione deve altres attestare la
necessit di avvalersi di due unit. La sussistenza di meri errori materiali
non costituisce da sola causa di inammissibilit della dichiarazione di cui al
comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivi
comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla
data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve
effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'Istituito nazionale
previdenza sociale. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico
del richiedente il permesso di soggiorno.
7.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione
del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti
penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore
che svolge le attivit di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a)
relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione
di quelle di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
b)
relative all'impiego di lavoratori anche se rivestono carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale;
8. Nei
casi in cui non venga presentata la denuncia di cui al comma 1, ovvero si
proceda allĠarchiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di
cui al comma 7 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la
presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della
dichiarazione medesima.
9.
Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo
straniero non pu essere espulso, salvo i casi previsti al comma 12.
10. La
sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione
obbligatoria di assunzione allĠIstituto Nazionale Previdenza Sociale di cui al
comma 6, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente,
per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7.
11. Il
contratto di soggiorno stipulato sul base di una dichiarazione di emersione
contenente dati non rispondenti al vero nullo ai sensi dellĠart. 1344 del
codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato
revocato ai sensi dellĠarticolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
12. Non
possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente
articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei
confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2 lettera c) [ del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286? n.d.r. ], e dell'articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n.155;
b) che
risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato;
c) che
risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti
dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
13. Con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalit di imputazione del contributo forfetario,
di cui al comma 2, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio
decreto, determina, altres, le modalit di corresponsione delle somme degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi
antecedenti i tre mesi di cui al comma 1.
14.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque presenta false
dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nellĠambito della
procedura di emersione prevista dal presente articolo, punito ai sensi
dellĠarticolo 76 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000,
n.445. Se il fatto commesso attraverso la contraffazione o alterazione di
documenti, oppure lĠutilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati,
si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena aumentata se il fatto
commesso da un pubblico ufficiale.
15. Al
fine di valutare i requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per
motivi di lavoro sul territorio nazionale, lĠIstituto Nazionale della
Previdenza Sociale comunica al Ministero dellĠinterno le informazioni relative
alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari per
gli effetti di cui allĠarticolo 37 del DPR 31 agosto 1999, n.394, e successive
modifiche e integrazioni.
16. In
funzione degli effetti derivanti dallĠattuazione del presente articolo, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato incrementato di 67 milioni di euro per lĠanno 2009 e
di 200 milioni di euro a decorrere dallĠanno 2010. Con decreto del ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
ripartiti tra le regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei
cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
Il Governo