(Sergio Briguglio 13/5/2009)

 

NORME RELATIVE AGLI STRANIERI NEL DDL SICUREZZA (A.C. 2180), NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

 

Nota: le modifiche approvate dalla Camera rispetto al testo approvato dal Senato (A.S. 733) sono in grassetto

 

Art. 1.

 

      1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

 

      2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma abrogato.

 

      3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale soppresso.

 

      4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

 

      Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

      Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea disposto in conformit ai criteri e con le modalit fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

 

      5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: 600, 601 e 602 sono sostituite dalle seguenti: 600, 601 e 602, nonch all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.

 

...

 

      11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sostituito dal seguente:

 

      Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

      2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della met in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

 

      12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:

 

      Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

      1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

      1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la met, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra met, alla copertura degli oneri connessi alle attivit istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza .

 

      13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) il comma 5 sostituito dal seguente:

 

      5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero;

 

          b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

 

      9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, pu stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata pu in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

      10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui accordata la protezione sussidiaria; la sentenza notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed comunicata al pubblico ministero.

      11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza;

 

          c) il comma 14 sostituito dal seguente:

 

      14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello pu essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

 

      14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, d alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

      15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano.

 

      16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) dopo l'articolo 10 inserito il seguente:

 

      Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

      3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

      4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria competente all'accertamento del reato.

      5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

      6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

 

          b) all'articolo 16, comma 1, le parole: n le cause ostative sono sostituite dalle seguenti: ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative.

 

      17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) aggiunta la seguente:

 

          s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

 

          b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

 

      Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

      2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

 

          a) le generalit dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

 

          b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

 

          c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

 

          d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonch le generalit dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

 

          e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

 

      3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

      4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:

 

          a) l'avviso all'imputato che se non compare sar giudicato in contumacia;

 

          b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sar assistito da difensore di ufficio;

 

          c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolt di prenderne visione e di estrarne copia.

 

      5. Si applica l'articolo 20, comma 5.

 

      Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

      2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

      3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altres comunicati immediatamente al difensore;

 

          c) dopo l'articolo 32 inserito il seguente:

 

      Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

      2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

      3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

      4. Il pubblico ministero d lettura dell'imputazione.

      5. L'imputato avvisato della facolt di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolt, il dibattimento sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non pu essere superiore a quarantotto ore;

 

          d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 inserito il seguente:

 

      Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

      18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma inserito il seguente:

 

      L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

 

      19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) sostituita dalla seguente:

 

          a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer.

 

      20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione un cittadino extracomunitario. Il documento conservato con le modalit previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorit locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivit finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

 

      21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

      22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 4, comma 3:

 

              1) nel terzo periodo, dopo le parole: o che risulti condannato, anche sono inserite le seguenti: con sentenza non definitiva, compresa quella adottata;

 

              2) dopo il terzo periodo inserito il seguente: Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale;

 

          b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis inserito il seguente:

 

      2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altres le modalit del versamento nonch le modalit di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

 

          b-bis) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 sostituito dal seguente: Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico;

 

          c) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, sono sostituite dalle seguenti: per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,;

 

          d) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente:

 

          5-ter. Il permesso di soggiorno rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter;

 

          e) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno sono inserite le seguenti: oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati;

 

          f) all'articolo 6, comma 2, le parole: e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi sono sostituite dalle seguenti: , per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie;

 

          g) all'articolo 6, il comma 3 sostituito dal seguente:

 

      3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000;

 

          h) all'articolo 9, dopo il comma 2 inserito il seguente:

 

      2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca;

 

          h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi, il questore pu chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore pu chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non pu essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, pu eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace;

 

          i) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

 

      5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore pu essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonch per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza.

      5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

      5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

      5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

 

          l) dopo l'articolo 14 inserito il seguente:

 

      Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

      2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la met del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonch i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalit del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivit istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno;

 

          m) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: n le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, sono inserite le seguenti: che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,;

 

          m-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: entro il quarto grado sono sostituite dalle seguenti: entro il secondo grado;

 

          n) all'articolo 22, dopo il comma 11 inserito il seguente:

 

      11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, pu essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, pu chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

 

          o) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

 

      1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione presentata con modalit informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalit informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

      1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacit economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;

 

          p) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente:

 

      1-ter. Non consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale;

 

          q) all'articolo 29, il comma 5 sostituito dal seguente:

 

      5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gi regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore;

 

      r) all'articolo 29, il comma 8 sostituito dal seguente:

 

      8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta;

 

          s) all'articolo 32:

 

              1) al comma 1, le parole: e ai minori comunque affidati sono sostituite dalle seguenti: e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati;

 

              2) al comma 1-bis, dopo le parole: ai minori stranieri non accompagnati sono inserite le seguenti: , affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,.

 

      t) (...)[1]

 

      23. Le disposizioni di cui alla lettera h-bis) del comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se gi trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

      24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivit ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:

 

      Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ.

      2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonch dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

      3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

      26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) il comma 1 sostituito dal seguente:

 

      1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona;

 

          b) il comma 3 sostituito dal seguente:

 

      3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

 

          a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

 

          b) la persona trasportata stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumit per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

 

          c) la persona trasportata stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

 

          d) il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

 

          e) gli autori del fatto hanno la disponibilit di armi o materie esplodenti;

 

          c) il comma 3-bis sostituito dal seguente:

 

      3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista aumentata;

 

          d) il comma 3-ter sostituito dal seguente:

 

      3-ter. La pena detentiva aumentata da un terzo alla met e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

 

          a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

 

          b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto;

 

          e) il comma 4 sostituito dal seguente:

 

      4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio l'arresto in flagranza;

 

          f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 

      4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

      4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

      27. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonch dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

 

      28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno sono sostituite dalle seguenti: trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.

 

      29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalit di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

      30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera h-bis) valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

 

          a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

 

          b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

 

          c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

 

          d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

      31. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

      32. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Tabella 1

(articolo 1, comma 30, lettera a))

 

 

 

2009

2010

2011

Ministero dell'economia e delle finanze

7.582.000  

3.403.000  

3.243.000  

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

36.475.000  

30.029.000  

23.374.000  

Ministero della giustizia

911.000  

          -    

805.000  

Ministero degli affari esteri

2.386.000  

26.455.000  

20.641.000  

Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca

499.000  

2.417.000  

2.388.000  

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

22.000  

521.000  

514.000  

Ministero per i beni e le attivit culturali

526.000  

1.971.000  

1.947.000  

Totale  .  .  .  

48.401.000  

64.796.000  

52.912.000  

 

 

Tabella 2

(articolo 1, comma 30, lettera b))

 

 

 

2010

Ministero dell'economia e delle finanze

500.000  

Ministero degli affari esteri

3.000.000  

Ministero per i beni e le attivit culturali

80.000  

Totale  .  .  .

3.580.000  

 

 

 

Art. 2.

 

...

 

      4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

 

      5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dal seguente: Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.

 

...

 

 

Art. 3.

 

...

 

      15. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: avvalso degli stessi sono inserite le seguenti: o con gli stessi ha partecipato;

 

          b) al secondo comma, dopo le parole: si avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualit personale, sono inserite le seguenti: o con la stessa ha partecipato;

 

          c) al terzo comma, dopo le parole: Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si avvalso di altri sono inserite le seguenti: o con questi ha partecipato.

 

...

 

      19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) dopo l'articolo 600-septies inserito il seguente:

 

      Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, punito con la reclusione fino a tre anni;

 

          b) dopo l'articolo 602 inserito il seguente:

 

      Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

 

          1) la decadenza dall'esercizio della potest del genitore;

 

          2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura;

 

          c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: 600-quinquies, inserita la seguente: 600-octies,;

 

          d) l'articolo 671 abrogato.

 

...

 

      25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) sostituita dalla seguente:

 

          e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

 

          b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) inserita la seguente:

 

          f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale.

 

...

 

      29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

...

 

          b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l'articolo 574 inserito il seguente:

 

      Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potest dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volont del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potest genitoriale, punito con la reclusione da uno a quattro anni.

      Se il fatto di cui al primo comma commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

      Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potest dei genitori.

 

...

 

      38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sostituito dal seguente:

 

      Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.

 

      39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, inserito il seguente:

 

       comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalit di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.

 

      40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

 

      41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altres, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.

 

      42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

 

      43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalit di tenuta dei relativi elenchi.

 

      44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

...

 

      56. All'articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma inserito il seguente:

 

      Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla met nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorit di polizia o l'autorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

...

 

 



[1] Il testo approvato dal Senato recitava: "t) all'articolo 35, il comma 5 dell'articolo e' soppresso".