(Sergio Briguglio 13/5/2009)
NORME RELATIVE AGLI STRANIERI NEL DDL SICUREZZA
(A.C. 2180), NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
Nota: le modifiche approvate dalla Camera rispetto al
testo approvato dal Senato (A.S. 733) sono in grassetto
Art. 1.
1. La disposizione di cui
all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
2. All'articolo 235 del codice
penale, il secondo comma abrogato.
3. Il secondo periodo del
primo comma dell'articolo 312 del codice penale soppresso.
4. Dopo l'articolo 183 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i
seguenti:
Art. 183-bis. -
(Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno
Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato
eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione
della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea disposto in conformit ai criteri e con le modalit fissati
dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
5. All'articolo 416, sesto
comma, del codice penale, le parole: 600, 601 e 602 sono sostituite dalle
seguenti: 600, 601 e 602, nonch all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.
...
11. L'articolo 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, sostituito dal seguente:
Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di
cittadino italiano pu acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente
all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo
7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei
coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti
della met in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
12. Dopo l'articolo 9 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o
dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un
contributo di importo pari a 200
euro.
1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo
destina, per la met, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le
libert civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche
attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e,
per l'altra met, alla copertura degli oneri connessi alle attivit istruttorie
inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di
immigrazione, asilo e cittadinanza .
13. All'articolo 35 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 sostituito dal seguente:
5. Entro cinque giorni dal deposito del
ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa
l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione
dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno,
presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero;
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai
seguenti:
9. Il Ministero dell'interno, limitatamente
al giudizio di primo grado, pu stare in giudizio avvalendosi direttamente di
un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha
adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata pu in ogni caso
depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che
ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis,
secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti
tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del
ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al
ricorrente lo status
di rifugiato o di persona cui accordata la protezione sussidiaria; la
sentenza notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la
Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed
comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi
del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero
possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso
la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni
dalla notificazione o comunicazione della sentenza;
c) il comma 14 sostituito dal seguente:
14. Avverso la sentenza pronunciata dalla
corte d'appello pu essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve
essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
della sentenza. Esso notificato alle parti assieme al decreto di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di
cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del
codice di procedura civile.
14. All'articolo 12 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis sostituito dal seguente: Salvo che
il fatto costituisca pi grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di
trarre ingiusto profitto, d alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della
stipula o del rinnovo del contratto di locazione, punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
15. All'articolo 116, primo
comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonch
un documento attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano.
16. Al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 inserito il
seguente:
Art. 10-bis. - (Ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave
reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello
Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch di
quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con
l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si
applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai
sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione
dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria
competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta
esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10,
comma 2, all'autorit giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda
di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento
della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: n
le cause ostative sono sostituite dalle seguenti: ovvero nel pronunciare
sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause
ostative.
17. Al decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera
s) aggiunta la
seguente:
s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i
seguenti:
Art. 20-bis. -
(Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in
caso di flagranza di reato ovvero quando la prova evidente, la polizia
giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare
immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1,
depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalit dell'imputato e del suo
difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal
reato;
c) la descrizione, in forma chiara e
precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli
articoli di legge che si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a
sostegno della richiesta, nonch le generalit dei testimoni e dei consulenti
tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere
l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza
per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere
l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei
quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al
giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne privo.
Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se
ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un
giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai
sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza
ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2
e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare
sar giudicato in contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di
nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sar assistito da difensore
di ufficio;
c) l'avviso che il fascicolo relativo alle
indagini depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le
parti e i loro difensori hanno facolt di prenderne visione e di estrarne
copia.
5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
Art. 20-ter. - (Citazione
contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e
comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione
dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato
si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di
citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di
cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al
giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di
cui all'articolo 20-bis,
comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo
periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la
citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che
si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libert personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la
trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a
partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di
limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria
notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il
provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento
del pubblico ministero sono altres comunicati immediatamente al difensore;
c) dopo l'articolo 32 inserito il
seguente:
Art. 32-bis. -
(Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione
immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono
essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio
a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione
contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la
parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e
consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero d lettura
dell'imputazione.
5. L'imputato avvisato della facolt di
chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si
avvale di tale facolt, il dibattimento sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto
dall'articolo 20-ter,
il termine non pu essere superiore a quarantotto ore;
d) nel titolo II, dopo l'articolo 62
inserito il seguente:
Art. 62-bis. - (Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica
la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
18. All'articolo 1 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma inserito il seguente:
L'iscrizione e la richiesta
di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei
competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile
in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle
vigenti norme sanitarie.
19. All'articolo 29, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la
lettera a)
sostituita dalla seguente:
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti
uffici comunali. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni quattordici
al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer.
20. Fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in
attivit finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso
e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo
di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione un cittadino
extracomunitario. Il documento conservato con le modalit previste con
decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano,
entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorit locale di pubblica
sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto
di tale disposizione sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti
in attivit finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374.
21. Le disposizioni di cui al
comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
22. Al citato testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1)
nel terzo periodo, dopo le parole: o che risulti condannato, anche sono
inserite le seguenti: con sentenza non definitiva, compresa quella adottata;
2)
dopo il terzo periodo inserito il seguente: Impedisce l'ingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e
degli articoli 473 e 474 del codice penale;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis inserito il seguente:
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo
del permesso di soggiorno sottoposta al versamento di un contributo, il cui
importo fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che
stabilisce altres le modalit del versamento nonch le modalit di attuazione
della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non richiesto il versamento
del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per
asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari;
b-bis) all'articolo 5, il primo periodo del
comma 4 sostituito dal seguente: Il rinnovo del permesso di soggiorno
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
sessanta giorni prima della scadenza ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico;
c) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: per i reati previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, sono sostituite dalle
seguenti: per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma
2, lettera a), del
codice di procedura penale,;
d) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente:
5-ter. Il permesso di soggiorno rifiutato o
revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29,
comma 1-ter;
e) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: ovvero contraff o
altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o
di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno sono inserite le seguenti: oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati;
f) all'articolo 6, comma 2, le parole: e
per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi
sono sostituite dalle seguenti: , per quelli inerenti all'accesso alle
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie;
g) all'articolo 6, il comma 3 sostituito
dal seguente:
3. Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato
motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino ad un
anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000;
h) all'articolo 9, dopo il comma 2
inserito il seguente:
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test
di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universit e della ricerca;
h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Trascorso tale termine, in caso di
mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o
di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi, il
questore pu chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere
all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole
sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore pu
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo
complessivo di trattenimento non pu essere superiore a centottanta giorni. Il
questore, in ogni caso, pu eseguire l'espulsione ed il respingimento anche
prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice di pace;
i) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione,
ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche
reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore pu essere
accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonch per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato
motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la reclusione da uno a
quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per
ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il
permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio
dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore,
ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena
della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione stata disposta perch
il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato
richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno stata
rifiutata, ovvero se lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni
caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si
procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione
all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere
all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del
presente articolo nonch, ricorrendone i presupposti, quelle di cui
all'articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del
provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento
di cui al comma 5-bis,
che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni
di cui al comma 5-ter,
terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;
l) dopo l'articolo 14 inserito il
seguente:
Art. 14-bis. - (Fondo
rimpatri). - 1.
istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a
finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine
ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono
la met del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, nonch i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea
per le finalit del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo
di cui all'articolo 5, comma 2-ter, assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno,
per gli oneri connessi alle attivit istruttorie inerenti al rilascio e al
rinnovo del permesso di soggiorno;
m) all'articolo 16, comma 1, dopo le
parole: n le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente
testo unico, sono inserite le seguenti: che impediscono l'esecuzione
immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica,;
m-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: entro il quarto grado
sono sostituite dalle seguenti: entro il secondo grado;
n) all'articolo 22, dopo il comma 11
inserito il seguente:
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia
il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di
soggiorno per motivi di studio, pu essere iscritto nell'elenco anagrafico
previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi,
ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, pu
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
o) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli
stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), sostituito da una comunicazione da
parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione presentata con modalit informatiche
allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale
del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la
verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte
del questore, la invia, con le medesime modalit informatiche, alla
rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo
sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di
soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che
hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di
intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacit economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria;
p) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente:
1-ter. Non consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del
comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento coniugato
con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel
territorio nazionale;
q) all'articolo 29, il comma 5 sostituito
dal seguente:
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4,
comma 6, consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gi
regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale
che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene
conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore;
r) all'articolo 29, il comma 8 sostituito
dal seguente:
8. Il nulla osta al ricongiungimento
familiare rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta;
s) all'articolo 32:
1)
al comma 1, le parole: e ai minori comunque affidati sono sostituite dalle
seguenti: e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati;
2)
al comma 1-bis, dopo
le parole: ai minori stranieri non accompagnati sono inserite le seguenti: ,
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero
sottoposti a tutela,.
t) (...)[1]
23. Le disposizioni di cui
alla lettera h-bis)
del comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea anche se gi trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla
data di entrata in vigore della presente legge.
24. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui alla lettera o) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivit ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
25. Dopo l'articolo 4 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il
seguente:
Art. 4-bis. - (Accordo di
integrazione). - 1. Ai
fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli
stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il
reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della
societ.
2. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca e il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e
le modalit per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con
l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire
nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di
integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di
soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita
dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione
dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari,
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonch
dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26. All'articolo 12 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
1. Salvo che il fatto costituisca pi grave
reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per
ogni persona;
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
3. Salvo che il fatto costituisca pi grave
reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;
b) la persona trasportata stata esposta a
pericolo per la sua vita o per la sua incolumit per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale;
c) la persona trasportata stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale;
d) il fatto commesso da tre o pi persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la
disponibilit di armi o materie esplodenti;
c) il comma 3-bis sostituito dal seguente:
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono
commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
aumentata;
d) il comma 3-ter sostituito dal seguente:
3-ter. La pena detentiva aumentata da un
terzo alla met e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i
fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o
lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivit
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto,
anche indiretto;
e) il comma 4 sostituito dal seguente:
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3
obbligatorio l'arresto in flagranza;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3
sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il
reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
27. All'articolo 407, comma 2,
lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonch dei delitti previsti
dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
28. All'articolo 11, comma 1,
lettera c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le
parole: trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno sono
sostituite dalle seguenti: trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
soggiorno.
29. Nei limiti delle risorse
assegnate per le finalit di cui all'articolo 45 del testo unico
sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni
relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini
dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che
esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore
stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro
25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e
dal comma 22, lettera h-bis) valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e
ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto
a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del
programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla
tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito
del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla
tabella 2;
c) quanto
a euro 11.897.325 per l'anno
2009, euro 21.419.100 per l'anno
2010, euro 32.287.050 per l'anno
2011 ed euro 35.876.300 a
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno
2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
31. Il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22,
anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
32. Il Ministro dell'economia
e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Tabella 1
(articolo 1, comma 30, lettera a))
|
2009 |
2010 |
2011 |
Ministero
dell'economia e delle finanze |
7.582.000
|
3.403.000
|
3.243.000
|
Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali |
36.475.000
|
30.029.000
|
23.374.000
|
Ministero
della giustizia |
911.000
|
-
|
805.000
|
Ministero
degli affari esteri |
2.386.000
|
26.455.000
|
20.641.000
|
Ministero
dell'istruzione, dell'universit e della ricerca |
499.000
|
2.417.000
|
2.388.000
|
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti |
22.000
|
521.000
|
514.000
|
Ministero
per i beni e le attivit culturali |
526.000
|
1.971.000
|
1.947.000
|
Totale . . .
|
48.401.000
|
64.796.000
|
52.912.000 |
Tabella 2
(articolo 1, comma 30, lettera b))
|
2010 |
Ministero
dell'economia e delle finanze |
500.000
|
Ministero
degli affari esteri |
3.000.000
|
Ministero
per i beni e le attivit culturali |
80.000
|
Totale . . .
|
3.580.000 |
Art. 2.
...
4. All'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero del
delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
5. Il titolo della legge 31
maggio 1965, n. 575, sostituito dal seguente: Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.
...
Art. 3.
...
15. All'articolo 112 del
codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le
parole: avvalso degli stessi sono inserite le seguenti: o con gli stessi ha
partecipato;
b) al secondo comma, dopo le parole: si
avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o
qualit personale, sono inserite le seguenti: o con la stessa ha
partecipato;
c) al terzo comma, dopo le parole: Se chi
ha determinato altri a commettere il reato o si avvalso di altri sono
inserite le seguenti: o con questi ha partecipato.
...
19. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 600-septies inserito il seguente:
Art. 600-octies. -
(Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque si
avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque,
non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua
autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne
avvalga per mendicare, punito con la reclusione fino a tre anni;
b) dopo l'articolo 602 inserito il
seguente:
Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per
i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati
articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la
decadenza dall'esercizio della potest del genitore;
2)
l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di
sostegno, alla tutela e alla cura;
c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: 600-quinquies, inserita la seguente: 600-octies,;
d) l'articolo 671 abrogato.
...
25. Al codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) sostituita dalla seguente:
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna
delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri
2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi
ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma,
numero 4), del codice penale;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la
lettera f) inserita
la seguente:
f-bis) violazione di domicilio prevista
dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale.
...
29. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
...
b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo
l'articolo 574 inserito il seguente:
Art. 574-bis. -
(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca pi
grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potest dei
genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volont
del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso
l'esercizio della potest genitoriale, punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
Se il fatto di cui al primo
comma commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni
quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e
secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la
condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potest dei genitori.
...
38. Il terzo comma
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sostituito dal
seguente:
Ai fini dell'obbligo di cui
al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel
comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento
della richiesta di iscrizione, tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire
l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera
residente nel comune di nascita.
39. Dopo il terzo comma
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, inserito il seguente:
comunque istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero
dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa
dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalit di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo
del sistema INA-SAIA.
40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra
cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o
locali eventi che possano arrecare
danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
41. Le associazioni sono
iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da
parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il
prefetto provvede, altres, al loro periodico monitoraggio, informando dei
risultati il comitato.
42. Tra le associazioni
iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via
prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze
dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni
diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano
destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza
pubblica.
43. Con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle
disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco
e sono disciplinate le modalit di tenuta dei relativi elenchi.
44. All'istituzione e alla
tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
...
56. All'articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma
inserito il seguente:
Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite
fino alla met nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando
concretamente l'autorit di polizia o l'autorit giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati ovvero per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
...
[1] Il testo approvato dal Senato recitava: "t) all'articolo
35, il comma 5 dell'articolo e' soppresso".