Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999 n. 345 (indice)
(Aggiornamenti)
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre
1999, n. 237 )
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/33/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE
DEI GIOVANI SUL LAVORO.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione
dei giovani sul lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee" (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 50
che fissa i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 94/33/CE;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante "Tutela del lavoro dei fanciulli e
degli adolescenti" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della
direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento";
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante "Disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo di istruzione";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 maggio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio
1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica
istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e
per le pari opportunità;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. ( nota )
- Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n.
977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del
Consiglio, del 22 giugno 1994.
- Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 2. ( nota )
- Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la
parola "fanciullo" è sostituita dalla seguente: "bambino".
- In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato
provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione provinciale
del lavoro.".
Art. 3. ( nota )
- L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
Art. 1.
- La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito
indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale,
disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per:
- bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora
soggetto all'obbligo scolastico;
- adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è
più soggetto all'obbligo scolastico;
- orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione
del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
- periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.".
Art. 4. ( nota )
- L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 2.
- Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti
addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
- servizi domestici prestati in ambito familiare;
prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese
a conduzione familiare;
- Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un
trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.
- Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche
disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro
notturno e riposo settimanale.".
Art. 5. ( nota )
- L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 3.
- L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in
cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere
inferiore ai 15 anni compiuti.".
Art. 6. ( nota )
- L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 4.
- E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal
comma 2.
- La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei
titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di
carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo,
purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica
e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di
orientamento o di formazione professionale.
- Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.".
Art. 7. ( nota )
- L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 6.
- E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai
lavori indicati nell'Allegato I.
In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati
nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi
didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario
alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa,
oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro
dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche
in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale,
l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione
provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per
territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della
normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a
80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i
rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i
mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi.
In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa
comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità."
Art. 8. ( nota )
- L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 7.
- Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni
modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista
dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare
riguardo a:
- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei
riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro,
specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro
interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
- Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà
genitoriale.".
Art. 9. ( nota )
- L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti,
possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività
lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono
addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non
superiori ad un anno.
Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese
del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da
apposito certificato.
Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni
dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai
quali lo stesso non può essere adibito.
Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e
ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia
della documentazione sanitaria.
I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato
lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla
sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo
n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore
sia compresa fra 80 e 85 decibel.
In tale caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale.
In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991,
per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90
decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno.
".
Art. 10. ( nota )
- L'articolo 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 15.
- E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto
disposto dall'articolo 17.
- Con il termine ''note'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive
comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali
periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.".
Art. 11. ( nota )
- L'articolo 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 17
- In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione
lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può
protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta,
di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
- Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il
tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di
forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia
temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi
periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve
dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi
dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.".
Art. 12. ( nota )
- All'articolo 19, primo e secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, le
parole "I fanciulli e" sono soppresse.
Art. 13. ( nota )
- All'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti:
"Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due
giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di
ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non
può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere
interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve
durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo
o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli
adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo
settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.".
Art. 14.
- L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 26.
- L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma
1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi.
- L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma
2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto non
superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
- L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2;
19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire cinque milioni.
- Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2,
senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione
amministrativa fino a lire cinque milioni.
- Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma
3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la
sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
- Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3;
4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi,
rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio
al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
- L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative
previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione è la direzione
provinciale del lavoro.
- Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
Art. 15. ( nota )
- Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, è aggiunto il seguente allegato:
Allegato I
- Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
- Agenti fisici:
- atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori
sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
- rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP- d.
- Agenti biologici:
- agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.
- Agenti chimici:
- sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi
(C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo
16 luglio 1998, n. 285;
- sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi
di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
- pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
- possibilità di effetti irreversibili (R40);
- può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
- può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
- pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
- può ridurre la fertilità (R60);
- può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
- sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti
uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
- può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
- può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del
1994;
- piombo e composti;
- amianto.
- Processi e lavori:
- Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non
all'attività nel suo complesso; processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto
legislativo n. 626.
- Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti
diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e
governo di tori e stalloni.
- Lavori di mattatoio.
- Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di
immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici
di cui al punto.
- Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature
esterne alle costruzioni.
- Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
- Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C come ad esempio quelli
per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione,
ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- Lavorazioni nelle fonderie.
- Processi elettrolitici.
- (Soppresso).
- Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- Produzione e lavorazione dello zolfo.
- Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del
materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi
meccanici, di taglio dei massi.
- Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in
genere.
- Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di
taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- Lavorazione dei tabacchi.
- Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione
delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- Produzione di calce ventilata.
- Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di
ascensori e montacarichi.
- Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- Lavori nei magazzini frigoriferi.
- Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti
farmaceutici.
- Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli
fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori
di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine
vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di
adeguati dispositivi di protezione individuale.
- Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri
strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- Produzione di polveri metalliche.
- Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o
ossiacetilenica.
- Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e
macchine per tritare.
Art. 16. ( nota )
- Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni
dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge
17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione
dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c).
Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
- gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Nota al titolo:
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Per quanto concerne la direttiva 94/33/CE v. in nota al titolo.
- L'art. 50 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 1995-1997), così recita:
"Art. 50 (Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).
- L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente
disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
- prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo,
prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale,
artistico, sportivo e pubblicitario;
- prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e
psichica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a
prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego
reiterato nel settore dello spettacolo;
- prevedere, ai sensi dell'art. 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o
amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'art. 1, comma 1, lettera
c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, reca:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- La direttiva 89/391/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 183 del 29 giugno 1989.
- La direttiva 89/654/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 89/656/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 90/269/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 156 del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/270/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 156 del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/394/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1990.
- La direttiva 90/679/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 374 del 31 dicembre 1990.
- La direttiva 92/85/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 348 del 28 novembre 1992.
Note all'art. 1:
- Per quanto concerne la legge 17 ottobre 1967, n. 977, la direttiva 94/33/CE e il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne il decreto legislativo n. 626/1999 v. nelle note alle premesse.
Nota all'art. 2:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, reca: "Recepimento della
direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento".
Nota all'art. 5:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
Note all'art. 6:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, concerne:
"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di
autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo".
Note all'art. 7:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca: "Attuazione delle direttive
Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni
ionizzanti".
Note all'art. 8:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
- Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle
note alle premesse. Gli articoli 4 e 21 così stabiliscono:
"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto).
- Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari.
- All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di
protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.
- Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
- Il datore di lavoro:
- designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
- Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e in particolare:
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero
in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
- richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva;
- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
- si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
- permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al
rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
- prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il
nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è
redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed
è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già
disciplinati dalle leggi vigenti;
- consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1,
lettere b) , c) e d);
- adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
- Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati
in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
- Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con
salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
- Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo
1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei
rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano
alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche,
agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie,
alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
- Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
- i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità
produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
- i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di
cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,
ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le
situazioni di rischio.
- Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore
di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti
non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti,
soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
- Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli
obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico".
"Art. 21 (Informazione dei lavoratori).
- Il datore di lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in
generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei lavoratori;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli
12 e 15.
- Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) , b) ,
c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3".
Note all'art. 9:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
- Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle
note alle premesse. Il titolo I, capo IV, concerne la sorveglianza sanitaria.
Nota all'art. 10:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
Nota all'art. 11:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
Nota all'art. 12:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse. L'art. 19 commi primo e secondo, come modificato dal presente decreto, così
dispone:
"Art. 19. - Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per
più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei
turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi
di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata
dall'ispettorato provinciale del lavoro".
Note all'art. 13:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse. L'art. 22, come modificato dal presente decreto, così dispone:
"Art. 22. - Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle
disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due
giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di
ordine tecnico o organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non
può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere
interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve
durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo
riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il
riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
- Il decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, reca: "Modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di lavoro". Il capo II del decreto (articoli
19-25) concerne: "Estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro".
Note all'art. 15:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, concerne:
"Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria
compressa".
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concerne: "Attuazione delle
direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212". Il comma 1 dell'art. 42, così dispone:
- "Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale
di un lavoratore al rumore superiore a 80 DBA, il datore di lavoro provvede a che i
lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
- i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
- le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
- la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è
previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43;
- il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 per mezzo del
medico competente;
- i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40".
- Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle
note alle premesse. Il titolo VIII (articoli 73-88), reca: "Protezione da agenti
biologici".
- I decreti legislativi 3 marzo 1993, numeri 91 e 92 concernono rispettivamente:
"Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati" e "Attuazione della direttiva 90/220/CEE
concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concerne: "Attuazione della
direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose".
- Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, riguarda: "Attuazione di
direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128".
- Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle
note alle premesse. Il titolo VII (articoli 60-72), reca: "Protezione da agenti
cancerogeni". L'allegato VIII del decreto concerne: "Elenco di sistemi,
preparati e procedimenti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, concerne:
"Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali
emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concerne:
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". L'art. 268 così dispone:
"Art. 268 (Definizione di "alta" e "bassa" tensione). - Agli effetti del
presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione
del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta
per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta
tensione".
Note all'art. 16:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36, concerneva:
"Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di
età non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17
ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, riguardava:
"Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6
della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti".
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (in G.U. 25/9/2000, n. 224),
ha disposto (con gli artt. 1, 2 e 4) la modifica degli artt. 7,
9 e 16.
|