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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE del D.Lgs. n. 345/1999:
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16

NOTE



DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999 n. 345 (indice)
(Aggiornamenti)

(  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   dell'8 ottobre 1999, n. 237 )

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/33/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 50 che fissa i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 94/33/CE;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento";

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunità;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.  ( nota )
  1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994.

  2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 2.  ( nota )
  1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola "fanciullo" è sostituita dalla seguente: "bambino".

  2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione provinciale del lavoro.".
Art. 3.  ( nota )
  1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

    Art. 1.
    1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per:
      1. bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
      2. adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;
      3. orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
      4. periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.".
Art. 4.  ( nota )
  1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

    "Art. 2.
    1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
      1. servizi domestici prestati in ambito familiare; prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

    2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.

    3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.".
Art. 5.  ( nota )
  1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

    "Art. 3.
    1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.".
Art. 6.  ( nota )
  1. L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

    "Art. 4.
    1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

    2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

    3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.".
Art. 7.  ( nota )
  1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

    "Art. 6.
    1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.

    2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

    3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

    4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

    5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.

    6. L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità."
Art. 8.  ( nota )
  1. L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: "Art. 7.
    1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
      1. sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
      2. attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
      3. natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
      4. movimentazione manuale dei carichi;
      5. sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
      6. pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
      7. situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

    2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.".
Art. 9.  ( nota )
  1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

  2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

  3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.

  4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.

  5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

  6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

  7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

  8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.

  9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui  esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel.
    In tale caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale.

  10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno. ". 
Art. 10.  ( nota )
  1. L'articolo 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

    "Art. 15.
    1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.

    2. Con il termine ''note'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.".
Art. 11.  ( nota )
  1. L'articolo 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

    "Art. 17
    1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

    2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.".
Art. 12.  ( nota )
  1. All'articolo 19, primo e secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, le parole "I fanciulli e" sono soppresse.
Art. 13.  ( nota )
  1. All'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

    "Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

    Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.".
Art. 14.
  1. L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

    "Art. 26.
    1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi.

    2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

    3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

    4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

    5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

    6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.

    7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.

    8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
Art. 15.  ( nota )
  1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, è aggiunto il seguente allegato:

    Allegato I
    1. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
      1. Agenti fisici:
        1. atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
        2. rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP- d.
      2. Agenti biologici:
        1. agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.
      3. Agenti chimici:
        1. sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
        2. sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
          1. pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
          2. possibilità di effetti irreversibili (R40);
          3. può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
          4. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
          5. può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
          6. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
          7. può ridurre la fertilità (R60);
          8. può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
        3. sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
          1. può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
          2. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
        4. sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
        5. piombo e composti;
        6. amianto.
    2. Processi e lavori:
      1. Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso; processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626.
      2. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
      3. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
      4. Lavori di mattatoio.
      5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
      6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto.
      7. Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
      8. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
      9. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
      10. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
      11. Lavorazioni nelle fonderie.
      12. Processi elettrolitici.
      13. (Soppresso).
      14. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
      15. Produzione e lavorazione dello zolfo.
      16. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
      17. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
      18. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
      19. Lavorazione dei tabacchi.
      20. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
      21. Produzione di calce ventilata.
      22. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
      23. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
      24. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
      25. Lavori nei magazzini frigoriferi.
      26. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
      27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
      28. Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
      29. Legaggio ed abbattimento degli alberi.
      30. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
      31. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
      32. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
      33. Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
      34. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
      35. Produzione di polveri metalliche.
      36. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
      37. Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
Art. 16.  ( nota )
  1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c).

  2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
    1. gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;

    2. il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;

    3. il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Nota al titolo: Note alle premesse:
  • L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

  • L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

  • Per quanto concerne la direttiva 94/33/CE v. in nota al titolo.

  • L'art. 50 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), così recita:

    "Art. 50 (Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).
    1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
      1. prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
      2. prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo e pubblicitario;
      3. prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;
      4. prevedere, ai sensi dell'art. 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.
  • Il decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

  • La direttiva 89/391/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 183 del 29 giugno 1989.

  • La direttiva 89/654/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.

  • La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.

  • La direttiva 89/656/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.

  • La direttiva 90/269/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 156 del 21 giugno 1990.

  • La direttiva 90/270/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 156 del 21 giugno 1990.

  • La direttiva 90/394/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1990.

  • La direttiva 90/679/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 374 del 31 dicembre 1990.

  • La direttiva 92/85/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 348 del 28 novembre 1992.
Note all'art. 1:
  • Per quanto concerne la legge 17 ottobre 1967, n. 977, la direttiva 94/33/CE e il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse.

  • Per quanto concerne il decreto legislativo n. 626/1999 v. nelle note alle premesse.
Nota all'art. 2:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 3:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 4:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

  • Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, reca: "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento".
Nota all'art. 5:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 6:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, concerne: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo".
Note all'art. 7:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

  • Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca: "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
Note all'art. 8:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

  • Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse. Gli articoli 4 e 21 così stabiliscono:

    "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto).
    1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

    2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
      1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

      2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
      3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

    3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

    4. Il datore di lavoro:
      1. designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
      2. designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
      3. nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

    5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
      1. designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
      2. aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
      3. nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
      4. fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
      5. prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
      6. richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
      7. richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
      8. adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
      9. informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
      10. si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
      11. permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
      12. prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
      13. tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
      14. consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b) , c) e d);
      15. adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

    6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

    7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

    8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

    9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

    10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
      1. i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
      2. i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

    11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

    12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".
    "Art. 21 (Informazione dei lavoratori).
    1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
      1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
      2. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
      3. i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
      4. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
      5. le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
      6. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
      7. i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

    2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) , b) , c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3".
Note all'art. 9:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

  • Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse. Il titolo I, capo IV, concerne la sorveglianza sanitaria.
Nota all'art. 10:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 11:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 12:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse. L'art. 19 commi primo e secondo, come modificato dal presente decreto, così dispone:

    "Art. 19. - Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

    Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'ispettorato provinciale del lavoro".
Note all'art. 13:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse. L'art. 22, come modificato dal presente decreto, così dispone:

    "Art. 22. - Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

    Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico o organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

    Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

  • Il decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, reca: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro". Il capo II del decreto (articoli 19-25) concerne: "Estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro".
Note all'art. 15:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, concerne: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa".

  • Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concerne: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212". Il comma 1 dell'art. 42, così dispone:
    1. "Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 DBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
      1. i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
      2. le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
      3. le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
      4. la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43;
      5. il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 per mezzo del medico competente;
      6. i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40".
  • Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse. Il titolo VIII (articoli 73-88), reca: "Protezione da agenti biologici".

  • I decreti legislativi 3 marzo 1993, numeri 91 e 92 concernono rispettivamente: "Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati" e "Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati".

  • Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concerne: "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose".

  • Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, riguarda: "Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128".

  • Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse. Il titolo VII (articoli 60-72), reca: "Protezione da agenti cancerogeni". L'allegato VIII del decreto concerne: "Elenco di sistemi, preparati e procedimenti".

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, concerne: "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547".

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concerne: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". L'art. 268 così dispone:

    "Art. 268 (Definizione di "alta" e "bassa" tensione). - Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.

    Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione".
Note all'art. 16:
  • Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36, concerneva: "Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di età non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, riguardava: "Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".


Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (in G.U. 25/9/2000, n. 224), ha disposto (con gli artt. 1, 2 e 4) la modifica degli artt. 7, 9 e 16.


Ultima modifica: 14/05/2008