A.C. 2180-A

EMENDAMENTI

S. 733 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Approvato dal Senato).

Relatori: SANTELLI, per la I Commissione; SISTO, per la II Commissione

N. 2.

Seduta del 6 maggio 2009
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati).

ART. 1.
(Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      All'articolo 1, premettere il seguente:

      Art. 01. - 1. La legge 23 luglio 2008, n. 124, è abrogata.
01. 070.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

      Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , anche in riferimento all'età,
*1. 2.    Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

      Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , anche in riferimento all'età,
*1. 70.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: all'età con le seguenti: agli anziani e ai minori di 16 anni.
1. 3.    Bordo.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Il numero 11-bis dell'articolo 61 del codice penale è abrogato.
*1. 5.    Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Il numero 11-bis dell'articolo 61 del codice penale è abrogato.
*1. 7.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale è soppresso.
1. 200.    Le Commissioni.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. All'articolo 337, primo comma, del codice penale, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
1. 72.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

      «Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.».
1. 73.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

      Sopprimere il comma 5.

      Conseguentemente, al comma 5-bis, capoverso, sopprimere la parola: , 341-bis.
1. 9.    Melis, Ferranti, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

      7-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato», sono soppresse.
      7-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
1. 15.    Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese, Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8-bis. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 593-bis. - (Tortura) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile».
1. 14.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 10, capoverso Art. 183-ter, dopo le parole: dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: o di un suo familiare.
1. 16.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Modifiche agli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale).

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede agli atti di indagine e ad ogni registro tenuto, anche con modalità informatiche, in conformità alle vigenti prescrizioni, nonché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando se del caso collegamenti reciproci. A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento.».
*2. 1.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede agli atti di indagine e ad ogni registro tenuto, anche con modalità informatiche, in conformità alle vigenti prescrizioni, nonché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando se del caso collegamenti reciproci. A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento.».
*2. 5.    Ferranti, Amici, Laganà Fortugno, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

      Sopprimere il comma 2.
**2. 2.    Tassone.

      Sopprimere il comma 2.
**2. 3.    Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Laganà Fortugno, Genovese, Zaccaria, Bressa, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

      Sopprimere il comma 2.
**2. 4.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

      Sopprimere il comma 2.
**2. 200.    Le Commissioni.

(Votazione dell'articolo 2)

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

      Art. 2-bis. - (Attribuzione al procuratore antimafia di funzioni in materia di terrorismo). - 1. A far data dal 1o marzo 2010, al Procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato.
      2. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater».
      3. Dal 1o marzo 2010, la Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di «Direzione nazionale contro la criminalità organizzata».
2. 010.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

ART. 3.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

      Al comma 1, capoverso, dopo la parola: sensoriale aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

      2. All'articolo 36, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la parola: «handicappata» è sostituita dalle seguenti: «portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,»
3. 70.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

      Sopprimerlo.
*4. 1.    Bressa, Amici, Zaccaria, Minniti, Tenaglia, Ferranti, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

      Sopprimerlo.
*4. 2.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Al comma 1, premettere il seguente.

      01. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. È cittadino per nascita:

              a) il figlio di padre o di madre cittadini;

              b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

              c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

              d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

      2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza».
4. 3.    Di Biagio.

      Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni con le seguenti: tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni
4. 4.    Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

      Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
4. 5.    Bordo.

      Al comma 1 capoverso, comma 1, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza,
4. 6.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      «3. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.»
4. 8.    Bucchino, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Narducci.

      Al comma 2, capoverso, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*4. 70.    Mussolini.

      Al comma 2, capoverso, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*4. 71.    Amici, Bressa, Zaccaria, Ferranti, Tenaglia, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Livia Turco, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 2, capoverso, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*4. 72.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Al comma 2, capoverso Art. 9-bis, comma 1-ter, sostituire le parole: è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno con le seguenti: è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
4. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

      Al comma 2, capoverso, comma 1-ter, sostituire le parole da: e, per l'altra metà fino alla fine del comma con le seguenti: ed allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri che lo destina, per l'altra metà, al finanziamento degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di provenienza degli immigrati in Italia.
4. 11.    Bucchino, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini.

      Aggiungere, infine, il seguente comma:

      2-bis. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9 - 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda».
4. 13.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 4)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

      «Art. 18-bis. - 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della ex Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (Accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
      3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato.
*4. 02.    Mussolini, Di Biagio.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

      «Art. 18-bis. - 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della ex Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (Accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
      3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato.
*4. 070.    Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25).

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 5-bis.
(Modifica all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

      Sopprimerlo.
5-bis. 70.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Sostituirlo il seguente:

      Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

      «5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile.»
5-bis. 71.    Amici, Bressa, Zaccaria, Ferranti, Tenaglia, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Livia Turco, Vassallo, Vaccaro.

(Votazione dell'articolo 5-bis)

ART. 6.
(Modifica all'articolo 116 del codice civile e altre disposizioni concernenti il matrimonio dello straniero nella Repubblica).

      Sopprimerlo.

*6. 1.    Mussolini.

      Sopprimerlo.
*6. 2.    Amici, Sbrollini, Livia Turco, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Bucchino, Argentin, Lenzi, Burtone, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Ferranti, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimerlo.
*6. 4.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Sopprimere il comma 1.
6. 71.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Al comma 1, sostituire le parole da: nonché un documento fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché la carta o il permesso di soggiorno in corso di validità o il visto di ingresso, ovvero, in caso di esenzione, l'attestazione di adempimento all'obbligo di dichiarazione di presenza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68.
6. 70.    Contento, Costa.

      Al comma 1, sostituire le parole da: un documento attestante fino alla fine del comma, con le seguenti: qualsiasi atto che dimostri che la permanenza nel territorio italiano duri da almeno 6 mesi.
6. 8.    Bordo.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quest'ultimo documento non è necessario qualora lo straniero dimostri, nonostante i requisiti, di non essere riuscito, non per sua responsabilità, ad ottenere il permesso di soggiorno.
6. 9.    Bordo.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento).

      Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del capoverso.
7. 3.    Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Ulteriori sanzioni amministrative).

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica e i portarifiuti e, in genere, le cose mobili o immobili altrui è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, della multa da 500 euro a 1.500 euro e con la condanna a sostenere le spese di ripristino e di pulitura delle cose deturpate o imbrattate.
      Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a due anni o della multa fino a 5.000 euro.
      Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
      Per i delitti di cui al presente articolo si procede d'ufficio».

      Conseguentemente sopprimere il comma 3.
8. 1.    Brugger, Zeller, Nicco.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: cose di interesse storico o artistico aggiungere le seguenti: o su strutture, nonché su beni mobili destinati ad uso pubblico,.
8. 2.    Di Biagio.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Decoro delle pubbliche vie).

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 9. - (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per il decoro alle pubbliche vie). - 1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «da 25 euro a 500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 50 euro a 5000 euro»;

          b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

      «1-ter. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insudicia gli spazi pubblici e le aree aperte al pubblico non può essere inferiore al quintuplo del minimo previsto al comma 1.»
9. 1.    Murer, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

      Al comma 1, sostituire le parole: le pubbliche vie con le seguenti: un luogo pubblico.

      Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: delle pubbliche vie con le seguenti: dei luoghi pubblici.
9. 3.    Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo D'Antona, Gianni Farina Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 9-bis.
(Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo).

      Sopprimerlo.
9-bis. 70.    De Biasi, Ghizzoni, Levi, Coscia, De Pasquale, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Sarubbi, Pes, Mazzarella, Bachelet, Picierno, Siragusa.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9-bis. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 1.
9-bis. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Votazione dell'articolo 9-bis)

      Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

      Art. 9-ter. - 1. L'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6-ter. - (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa».

      2. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi. Il divieto del questore e opponibile davanti al giudice monocratico».

      3. All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi».
9-bis. 01.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

ART. 10.
(Introduzione dell'articolo 34-bis nel nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori).

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico).

      Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

      1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico e le norme per assicurare la libera circolazione sulle strade di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade dei centri abitati e quelle comunali, e il prefetto per quelle extraurbane e per ogni luogo quando ricorrono i motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di abusiva occupazione del suolo pubblico per attività commerciali o comunque di esitazione di cose a scopo di pubblicità o propaganda o per altre finalità, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dai regolamenti comunali, è disposto il sequestro delle cose che costituiscono l'occupazione, fino al pieno ripristino del suolo o fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia. In caso di inottemperanza, se si tratta di attività commerciali o di pubblico esercizio, è disposta dal sindaco o dal prefetto la chiusura dell'attività per un periodo da tre a sei giorni. Se non è possibile la chiusura dell'attività, si procede alla confisca delle cose oggetto del sequestro.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente di attività economico-commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi e dei luoghi pubblici antistanti e limitrofi all'esercizio, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      4. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Nel caso di inottemperanza di una delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ogni prescrizione non osservata».

      5. L'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è abrogato.
12. 1.    Murer.

      Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

      1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico e le norme per assicurare la libera circolazione sulle strade di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade dei centri abitati e quelle comunali, e il prefetto per quelle extraurbane e per ogni luogo quando ricorrono i motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di abusiva occupazione del suolo pubblico per attività commerciali o comunque di esitazione di cose a scopo di pubblicità o propaganda o per altre finalità, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e dai regolamenti comunali, è disposto il sequestro delle cose che costituiscono l'occupazione, fino al pieno ripristino del suolo o fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia. In caso di inottemperanza se si tratta di attività commerciali o di pubblico esercizio è disposta dal sindaco o dal prefetto la chiusura dell'attività per un periodo da tre a sei giorni. Se non è possibile la chiusura dell'attività, si procede alla confisca delle cose oggetto del sequestro.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente di attività economico-commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi e dei luoghi pubblici antistanti e limitrofi all'esercizio, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme.
12. 2.    Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupi abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.
*12. 3.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupi abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.
*12. 4.    Bernardo.

      Sopprimere il comma 2.
12. 5.    Bernardo.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      4. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

      «4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Nel caso di inottemperanza di una delle prescrizioni contenute nella autorizzazione o concessione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ogni prescrizione non osservata».

      5. L'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è abrogato.
12. 6.    Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.
12. 7.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 12)

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

      Art. 12-bis. - 1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

      «Art. 18-bis. - 1. Il responsabile dell'organizzazione di raduni a carattere musicale aperti al pubblico, organizzati da privati cittadini in luoghi non predisposti per i pubblico spettacolo e non esenti da rischi per la sicurezza, è tenuto alla presentazione di una specifica richiesta al questore.
      2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione della data e del luogo ove si intende tenere la manifestazione, della durata della stessa, l'indicazione della previsione del numero dei partecipanti e dei mezzi destinati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza el'incolumità dei partecipanti, di quanti prestano la loro opera lavorativa nello svolgimento della manifestazione, nonché la dichiarazione di rispetto e conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
      3. Devono altresì essere dichiarati i mezzi adottati al fine di garantire l'igiene pubblica e il rispetto ambientale del territorio in cui avviene la manifestazione. Alla dichiarazione deve essere allegata anche l'autorizzazione dell'ente competente ad occupare il terreno, qualora il terreno sia pubblico, nonché del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà privata.
      4. È facoltà del questore, qualora i mezzi indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 siano ritenuti insufficienti per il corretto svolgimento della manifestazione, convocare il responsabile dell'organizzazione al fine di individuare le misure adatte a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza, l'igiene pubblica, il rispetto ambientale e il rispetto delle leggi vigenti. È altresì facoltà del questore, di comune accordo con il responsabile dell'organizzazione, individuare un altro luogo più adatto per lo svolgimento della manifestazione.
      5. Il questore, d'intesa con il sindaco, può imporre all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione e, in particolare, la previsione di un servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso. Il questore può vietare lo svolgimento della manifestazione qualora le misure adottate siano insufficienti.
      6. Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento manifestazione per un periodo fino a sei mesi».
12. 02.    Lovelli.

ART. 13.
(Contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio).

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere c) e d).
13. 70.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera a) capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 112 del codice penale.
13. 2.    Di Biagio.

      Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena della reclusione è da uno a cinque anni.
13. 3.    Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, alinea, sostituire la parola: comporta con le seguenti: può comportare.
13. 7.    Bordo.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il numero 1) con il seguente:

      «1) la sospensione dall'esercizio della potestà del genitore, in attesa della decisione del giudice minorile circa la decadenza della potestà medesima;»
13. 8.    Murer, Bossa, D'Incecco, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, numero 1), dopo le parole: del genitore aggiungere le seguenti: , previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore.
13. 10.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 13)

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

      Art. 13-bis. - (Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato) - 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.
      2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 5,1 milioni per l'anno 2009 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. 01.    Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

ART. 14.
(Ulteriori modifiche al codice penale).

      Al comma 1-bis, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: del giudice civile fino alla fine del periodo con le seguenti: dell'autorità giudiziaria.
14. 70.    Zeller, Brugger.

      Sopprimere i commi 2 e 3.
14. 3.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 3, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

      «5-ter) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.»
14. 72.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      4. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è aggiunto il seguente:

      «Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di sedici anni, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»
14. 73.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

(Votazione dell'articolo 14)

      Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

      Art. 14-bis. - (Revisione del sistema delle pene accessorie). - 1. All'articolo 28 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: «L'interdizione dai pubblici uffici non preclude lo svolgimento presso amministrazioni pubbliche di semplici mansioni d'ordine, nonché la prestazione d'opera meramente materiale, non trattandosi di attività di pubblico servizio».
      2. L'articolo 32 del codice penale è abrogato.
      3. I commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.
14. 04.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 15.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale).

(Votazione dell'articolo 15)

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

      Art. 15-bis. - (Modifiche agli articoli 656, 698, 709 e 742 del codice di procedura penale). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) Il primo ed il secondo comma dell'articolo 656 sono sostituiti con i seguenti:

      «1. Salvo i casi di straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
      2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e, "se il condannato è straniero, anche alle autorità giudiziarie competenti del paese d'origine" e notificato all'interessato.».

          b) Il secondo comma dell'articolo 698 è sostituito dal seguente:

      «2. Non si può disporre l'esecuzione all'estero di una pena detentiva inflitta allo straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, e non può essere concessa l'estradizione per un reato politico, né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.».

          c) All'articolo 709, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.
      2-ter. In caso di straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente del paese d'origine, per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna allo Stato di provenienza dello straniero già condannato o in attesa di giudicato sulla sentenza penale di condanna, concordandone termini e modalità, ai finì dell'esecuzione della pena nello Stato di provenienza, secondo quanto previsto negli accordi internazionali.».

          d) L'articolo 742 è sostituito dal seguente:

      «Art. 742. - (Poteri del Ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709, comma 2, il ministro di grazia e giustizia »provvede all'esecuzione all'estero delle sentenze penali, anche per gli stranieri condannati con sentenza non ancora passata in giudicato«, ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.
      2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa allo straniero, anche in attesa di sentenza di condanna definitiva, se l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale, salvo i casi di cui all'articolo 698.
      3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile».
15. 01.    Milo.

ART. 16.
(Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale).

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.
(Modifica all'articolo 640 del codice penale).

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 18.
(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci).

      Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Se dal sequestro deriva la morte del minore sequestrato, il colpevole è punito con la pena dell'ergastolo.
18. 1.    Mannucci.

(Votazione dell'articolo 18)

ART. 19.
(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110).

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: immediate vicinanze con le seguenti adiacenze.
19. 70.    Stradella.

(Votazione dell'articolo 19)

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

      Art. 19-bis. - (Modifiche alle sanzioni penali per il porto di armi o strumenti atti ad offendere). - 1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577».

      2. All'articolo 699 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da otto mesi a due anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

      3. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;

          b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive, non si applicano le disposizioni del periodo precedente e in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a sei mesi».

      5. All'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, secondo comma, secondo periodo, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
19. 070.    Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

      Art. 19-bis. - (Modifiche all'articolo 696 del codice penale in materia di vendita ambulante di coltelli o di strumenti atti ad offendere). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 696 del codice penale è aggiunto il seguente:

      «Chi esercita la vendita ambulante o in edicola di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000».
19. 071.    Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

      Art. 19-bis. - (Disposizioni per prevenire il porto di coltelli o di strumenti atti ad offendere da parte dei minorenni in luoghi scolastici o impianti sportivi). - 1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

      «In edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde da parte di minori degli anni 18, è consentito solo se strettamente necessario per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli esercenti gli impianti e chiunque sia addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi segnalano tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni. La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al terzo comma».
19. 072.    Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

ART. 20.
(Norme di attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

      Al comma 1, sopprimere le parole: e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      2. Dopo il primo comma dell'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono aggiunti i seguenti: «il Que

store ha facoltà, con possibilità di delega ai funzionari di pubblica sicurezza dirigenti di commissariato, di dare licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato dal Ministero dell'interno.
      Ai fini del rilascio della licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum non è richiesto il pagamento di tasse di concessione governative né l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio di armi».
20. 1.    Minniti, Ferranti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      2. Nel regolamento di cui al comma 1 è comunque stabilito il divieto di vendita ai minori di anni sedici.
20. 2.    Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

(Votazione dell'articolo 20)

ART. 21.
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

      Sopprimerlo.
*21. 1.    Zaccaria, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Burtone, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimerlo.
*21. 2.    Mussolini, Di Biagio.

      Sopprimerlo.
*21. 4.    Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

      Sopprimerlo.
*21. 6.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Sopprimerlo.

*21. 70.    Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

      Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non è richiesto fino alla fine del comma 4 con le seguenti: si applica l'articolo 13, comma 3.
21. 72.    Ferranti, Samperi.

      Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

      «7. Il reato di cui al comma 1 non può in ogni caso essere contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le quali vige il divieto di espulsione ai sensi dell'articolo 19 e in particolare ai minori di età.»
21. 8.    Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).

21. 73.    Ferranti, Samperi.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) all'articolo 16, comma 1, le parole da «né le cause ostative» fino a «testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,».

      Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sopprimere la lettera m).
21. 71.    Stradella.

(Votazione dell'articolo 21)

      Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

      Art. 21-bis. - (Esecuzione della pena presso stabilimenti esteri da parte di extracomunitari ed esecuzione delle pene detentive inflitte a minori). - 1. Dopo l'articolo 148 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 148-bis. - Le pene detentive per delitti commessi da cittadini extracomunitari e divenute definitive in esito a sentenza di condanna passata in giudicato, sono scontate presso gli stabilimenti penitenziari degli Stati di origine o residenza del condannato, anche se questi non presta il consenso, a condizione che in essi il regime carcerario escluda trattamenti contrari al senso d'umanità e favorisca il processo rieducativo e di reinserimento sociale.
      Le modalità applicative del disposto di cui al primo comma sono stabilite da appositi accordi internazionali ratificati dai singoli Stati contraenti ai sensi ed agli effetti dell'articolo 742 del codice di procedura penale.
      Nelle more della stipula degli accordi internazionali specifici con i singoli paesi sono applicabili le norme contenute nella legge 30 giugno 1975, n. 396, anche ai cittadini extracomunitari».

      «Art. 148-ter. Ai minori extracomunitari si applicano le misure di cui all'articolo 148-bis».

      2. Il comma 2 dell'articolo 742 del codice di procedura penale è abrogato.
21. 01.    Milo.

ART. 22.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
22. 1.    Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: l'archiviazione aggiungere le seguenti: o che manchino i presupposti per la presentazione immediata o, ancora, che il giudice di pace dinnanzi al quale è richiesta la presentazione immediata sia territorialmente incompetente.
22. 2.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In assenza dei presupposti per la presentazione immediata il pubblico ministero provvede a norma dell'articolo 20. In caso di competenza per territorio di altro giudice di pace, trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice di pace competente.
22. 3.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: almeno cinque giorni prima dell'udienza.
22. 4.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , con l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. Si applica l'articolo 20 comma 5.
22. 6.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , con l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia.
22. 5.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , con l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio.
22. 7.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 20-ter.

      Conseguentemente:

          alla lettera c), capoverso:

              al comma 1, sostituire le parole: agli articoli 20-bis e 20-ter con le seguenti: all'articolo 20-bis;

              al comma 2 sopprimere il secondo periodo;

              al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
22. 8.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 32-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.
22. 11.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Votazione dell'articolo 22)

      Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

      Art. 22-bis. - (Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei magistrati onorari di tribunale). - 1. Al comma secondo dell'articolo 42-ter, lettera d), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «sessantanove» è sostituita dalla seguente: «sessantotto».
      2. Il primo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

      «La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per ulteriori periodi di pari durata».

      3. Al secondo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quadriennio».
      4. Al terzo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quadriennio».
      5. Al quarto comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quadriennale».
*22. 01.    Vitali.

      Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

      Art. 22-bis. - (Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei magistrati onorari di tribunale). - 1. Al comma secondo dell'articolo 42-ter, lettera d), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «sessantanove» è sostituita dalla seguente: «sessantotto».

      2. Il primo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

      «La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per ulteriori periodi di pari durata».

      3. Al secondo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quadriennio».
      4. Al terzo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quadriennio».
      5. Al quarto comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quadriennale».
*22. 070.    Graziano.

      Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

      Art. 22-bis. - (Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, in materia di durata dell'ufficio del giudice di pace). - 1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il rapporto di servizio del magistrato, che esercita le funzioni di giudice di pace, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni; esso si protrae per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis»;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) al comma 2-bis, primo periodo, la parola: «primo» è soppressa.
22. 071.    Marinello, Garagnani.

ART. 23.
(Poteri di accesso e accertamento del prefetto).

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a modificare, nel rispetto delle norme generali di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, definendo le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1.
23. 70.    Stradella.

(Votazione dell'articolo 23)

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

      Art. 23-bis. - (Nuovi poteri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) - 1. All'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è aggiunta la seguente lettera e):

          e) sospendere con provvedimento motivato, per un termine non superiore a 30 giorni, l'atto di affidamento ritenuto irregolare o illegittimo, ai fini dell'esercizio del potere di autotutela da parte delle stazioni appaltanti o committenti. Decorso tale termine, il provvedimento di affidamento riacquista efficacia, fatti salvi i rimedi consentiti in sede giurisdizionale.

      2. Nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e senza oneri a carico dello Stato, è istituita, con provvedimento presidenziale, la sezione «Calamità ed eventi speciali» che ha lo specifico compito di esercitare tutti i poteri dell'Autorità con riferimento alle opere e ai lavori che possono essere affidati in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992.
23. 01.    Mantini.

ART. 24.
(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726).

(Votazione dell'articolo 24)

ART. 25.
(Modifiche all'articolo 1 e al titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575).

(Votazione dell'articolo 25)

ART. 27.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

(Votazione dell'articolo 27)

ART. 28.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).

      Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

          c-bis) all'articolo 2-ter, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

      «La Corte d'appello definisce il procedimento entro sei mesi dalla data in cui pervengono gli atti relativi all'impugnazione proposta nei confronti del decreto di confisca dei beni; tale termine può essere prorogato di sei mesi con provvedimento motivato della Corte d'appello. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.»

          c-ter) dopo l'articolo 2-quinquies è aggiunto il seguente:

      «Art. 2-quinquies. 1. - È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:

          a) dei procedimenti previsti dalla presente legge;

          b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;

          c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
      I dirigenti dei tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal primo comma e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
      Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi precedenti, presso gli uffici giudicanti indicati al secondo comma sono individuati, osservato il procedimento di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

      Conseguentemente, aggiungere, in fine i seguenti commi:

      2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 trovano applicazione esclusivamente per i procedimenti i cui atti siano pervenuti alla Corte d'appello dopo l'entrata in vigore della presente legge.
      3. I provvedimenti previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 2-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono adottati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
28. 1.    Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese.

      Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

          c-bis) all'articolo 2-ter, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

      «La Corte d'appello definisce il procedimento entro sei mesi dalla data in cui pervengono gli atti relativi all'impugnazione proposta nei confronti del decreto di confisca dei beni; tale termine può essere prorogato di sei mesi con provvedimento motivato della Corte d'appello. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili».
28. 2.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Votazione dell'articolo 28)

ART. 29.
(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Votazione dell'articolo 29)

ART. 30.
(Modifiche all'articolo 34 della legge

19 marzo 1990, n. 55).

(Votazione dell'articolo 30)

ART. 31.
(Sequestri).

      Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:

      «Art. 104. - 1. Per il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.
      2. Il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321, commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale è eseguito:

          a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

          b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

          c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

          d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

          e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

      3. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. L'ufficiale giudiziario e l'amministratore giudiziario procedono, anche disgiuntamente, alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo.
      4. Per la gestione dei beni sequestrati, ai sensi dell'articolo 321, commi 2 e 2-bis, si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni».
31. 1.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

(Votazione dell'articolo 31)

ART. 32.
(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati).

      Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , ma in tali ultimi casi previa autorizzazione del tribunale».
32. 3.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Votazione dell'articolo 32)

ART. 33.
(Custodia di beni mobili registrati).

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 33. - 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'articolo 2-undecies è sostituito dal seguente:

      Art. 2-undecies. - (Destinazione delle somme e dei beni immobili) - 1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

          a) somme di denaro confiscate;

          b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

          c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

      2. I beni immobili sono:

          a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

          b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

      3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

          a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

          b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

          c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

      4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.
      5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

          a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

          b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

          c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

          d) al risanamento di quartieri urbani degradati;

          e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

          f) alla promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;

          g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;

          h) all'informatizzazione del processo.

      6. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.
      7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 curo nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia dei demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.
      8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto, per la destinazione dei beni confiscati, può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.
      9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità dei sottoposto.
      10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.
      11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.»;

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 35 con il seguente:

      Art. 35. - Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 2-decies è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-decies. - (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati) - 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.
      2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.
      3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia dei Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»;

          b) all'articolo 2-nonies, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del demanio»;

              2) al comma 2, primo periodo, le parole: «ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia del demanio».
33. 3.    Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «del comune» sono aggiunte le seguenti: «, della provincia e della regione».
33. 2.    Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Votazione dell'articolo 33)

ART. 34.
(Modifiche all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 34. (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici). - 1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose»;

          b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e dell'interno»;

              2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

          «s-ter) prevenzione dei rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini»;

          c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

          «l-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili»;

          d) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» sono aggiunte le seguenti: «per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché»;

          e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          «3-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter)»;

          f) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

          «e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per la sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione dei monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziario oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili ed urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

          e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, conclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante o può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento, e di subaffidamento».
34. 7.    Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 10-quinquies è aggiunto il seguente:

      «Art. 10-quinquies.1 - (Omessa denuncia di reato da parte di cittadino per gravi reati riconducibili all'attività di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). - 1. Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto punito dagli articoli 317 e 629 del codice penale, anche se aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale, è punito con la multa fino a euro 100».

      Conseguentemente:

          al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: pur essendo stati vittime fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: risultino indagati per il delitto previsto dall'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il procuratore della Repubblica, dopo aver proceduto all'interrogatorio, comunica di aver contestato all'indagato la violazione dell'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, all'Autorità di cui all'articolo 6;

          alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e.
34. 73.    Contento, Bernini Bovicelli.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 10-quinquies è aggiunto il seguente:

      «Art. 10-quinquies.1 - (Omessa denuncia di reato da parte di cittadino per gravi reati riconducibili all'attività di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). - 1. Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto punito dagli articoli 317 e 629 del codice penale, anche se aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale, è punito con la multa fino a euro 100».

      Conseguentemente:

          al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: pur essendo stati vittime fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: risultino imputati per il delitto previsto dall'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il procuratore della Repubblica comunica la richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6;

          alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e.
34. 74.    Contento, Bernini Bovicelli.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 10-quinquies è aggiunto il seguente:

      «Art. 10-quinquies.1 - (Omessa denuncia di reato per gravi reati riconducibili all'attività di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). - 1. Chiunque essendo stato vittima di uno dei delitti previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale, è punito con la multa fino a euro 100».

      Conseguentemente:

          al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: pur essendo stati vittime fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: risultino indagati per il delitto previsto dall'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il procuratore della Repubblica, dopo aver proceduto all'interrogatorio, comunica di aver contestato all'indagato la violazione dell'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, all'Autorità di cui all'articolo 6;

          alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e.
34. 78.    Contento, Bernini Bovicelli.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 10-quinquies è aggiunto il seguente:

      «Art. 10-quinquies.1 - (Omessa denuncia di reato per gravi reati riconducibili all'attività di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). - 1. Chiunque essendo stato vittima di uno dei delitti previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale, è punito con la multa fino a euro 100».

      Conseguentemente:

          al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: pur essendo stati vittime fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: risultino imputati per il delitto previsto dall'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il procuratore della Repubblica comunica la richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6;

          alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e.
34. 79.    Contento, Bernini Bovicelli.

      Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

          0a) al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

          «f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili».
34. 4.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: risultino imputati fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza relativa alla mancata denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6.
34. 200.    Le Commissioni.

      Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: risultino imputati fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6.
*34. 70.    Cota, Luciano Dussin.

      Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: risultino imputati fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6.
*34. 71.    Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

      Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: risultino imputati fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve risultare evidente nella richiesta e nel successivo decreto di rinvio a giudizio formulati nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6.
34. 75.    Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Genovese, Zaccaria, Bressa, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando.

      Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: risultino imputati fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve riferirsi a fatti accaduti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed emergere dagli elementi posti a base del decreto che dispone il giudizio formulato nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6.
34. 72.    Granata.

(Votazione dell'articolo 34)

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

      Art. 34-bis. - (Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti) - 1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

          a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

          b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

      2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.
      3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centoventi giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.
      4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.
      5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona; nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.
      6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.
      7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.
      8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.
      9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
      10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.
      11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.
      12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.
      13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, valutato in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 02.    Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

      Art. 34-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio). - 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale;

          b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.
      2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa;

          c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

              d-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo.
34. 01.    Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

      Art. 34-bis. - (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «s-ter) prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini»;

          b) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» sono aggiunte le seguenti: «per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, della direttiva 2004/18/CE, nonché»;

          c) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      «3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dall'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter)»;

          d) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.»;

          e) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

          «e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento.»
*34. 03.    Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

      Art. 34-bis. - (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «s-ter) prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini»;

          b) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» sono aggiunte le seguenti: «per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, della direttiva 2004/18/CE, nonché»;

          c) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dall'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter)»;

          d) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.»;

          e) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

          «e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento.»
*34. 04.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

      Art. 34-bis. - (Norme per il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose»;

          b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «dell'interno»;

          c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente:

          «s-ter) prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini».
34. 05.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

ART. 35.
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose).

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 35. (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati. L'articolazione degli uffici a livello centrale e periferico è stabilita con regolamenti governativi, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, di seguito denominata «Agenzia», la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
      3. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.
      4. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».
35. 3.    Tassone.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 35. (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione.
35. 1.    Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

      Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

      «4. Le somme di denaro confiscate e depositate nel fondo unico giustizia gestito da Equitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e poste a disposizione del Ministero della giustizia e dell'interno devono essere reimpiegate per il potenziamento o il pagamento di spettanze accessorie delle Forze di polizia, per le spese di giustizia o per scopi di pubblica utilità (attività sociali, sostegno all'istruzione e infrastrutture) secondo una redistribuzione che tenga conto, in misura direttamente proporzionale, della necessità dei territori ove il sequestro è stato originariamente effettuato in un'ottica risarcitoria delle comunità locali e di potenziamento delle risorse impegnate nella lotta al crimine organizzato».
35. 70.    Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres.

(Votazione dell'articolo 35)

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

      Art. 35-bis. - (Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.
      3. Gli oneri di funzionamento della struttura di cui al comma 1, non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio.
35. 02.    Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

      Art. 35-bis. - (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture - uffici territoriali del Governo, territorialmente competenti.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma l. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 03.    Minniti, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Tenaglia, Lanzillotta, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

      Art. 35-bis. - (Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

          «e-bis) i testimoni, in coerenza con il programma di protezione, possono avere accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, con possibilità di ottenere il cambio di generalità e in ruoli che possano soddisfare le esigenze di riservatezza e protezione del testimone»;

          b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 04.    Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laganà Fortugno, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

ART. 36.
(Modifica al decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186).

(Votazione dell'articolo 36)

ART. 36-bis.
(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

      Al comma 1 sostituire le parole da: All'articolo fino a: le seguenti con le seguenti: All'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:Modifica all'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
36-bis. 70.    Stradella.

(Votazione dell'articolo 36-bis)

ART. 37.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512).

      Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , limitatamente al rimborso delle spese processuali.
37. 1.    Samperi, Ferranti.

      Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: delle disponibilità fino alla fine del capoverso con le seguenti: del 15 per cento delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso.
37. 70.    Samperi, Ferranti.

(Votazione dell'articolo 37)

ART. 38.
(Sospensione cautelativa e scioglimento).

(Votazione dell'articolo 38)

ART. 39.
(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

      Sopprimerlo.
39. 1.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sostituire le lettere da b) a i) con le seguenti:

          b) al comma 2, le parole: «al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione» e le parole: «associazione criminale, terroristica o eversiva» sono sostituite dalle seguenti: «associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo»;

          c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore nazionale antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione nazionale antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso dei tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa»;

          d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2», sono soppresse;

          e) al comma 2-sexies:

              1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore nazionale antimafia»;

              2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge».

              3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis della norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

      2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). - Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
      Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».
39. 14.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

          d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi, in prima applicazione, hanno durata non superiore ad un anno e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, non superiori a sei mesi, purché vi sia conferma attuale che il mantenimento dei contatti con le associazioni criminali, terroristiche o eversive non è venuto meno».
39. 2.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

          e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

      «2-ter. Se anche prima della scadenza disposta ai sensi del comma 2-bis risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza di riesame presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione. In tal caso, se è presentato reclamo, deve essere accompagnato da certificazione dell'istituto della mancata comunicazione della decisione nel termine indicato; anche in tal caso si procede ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies».
39. 3.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

          1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «La sospensione della applicazione delle regole o degli istituti di cui al presente articolo non può comportare l'attuazione di misure comunque incidenti sulla qualità e sulla quantità della pena o sul grado di libertà personale del detenuto, nonché di misure che, per il loro contenuto, non sono riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza o sono inidonee o incongrue rispetto a tali esigenze con una portata puramente afflittiva, nonché, infine, di misure che violano il divieto costituzionale di disporre trattamenti contrari al senso di umanità e l'obbligo di tenere conto della finalità rieducativa che deve connotare la pena».
39. 4.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo le parole: aree insulari aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per quelle isole che si trovano all'interno di Parchi nazionali.
39. 70.    Velo.

      Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

          1-bis) la lettera a) è abrogata;
39. 5.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

          2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

              «b) la determinazione dei colloqui in non meno di due ore e in non più di quattro ore al mese, distribuite in non meno di un colloquio e in non più di quattro colloqui, da svolgere a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Dopo i primi due anni di applicazione, la determinazione dei colloqui è, comunque, di quattro ore al mese, articolata in almeno due colloqui e in non più di quattro. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali, determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Può essere autorizzata, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, una telefonata mensile con i familiari e i conviventi per i quali è autorizzato il colloquio, della durata massima di dieci minuti, sottoposta, comunque, a registrazione; la comunicazione avviene con il numero telefonico indicato dall'interessato, previa verifica dell'appartenenza dello stesso ai familiari o ai conviventi con i quali si corrisponde. Dopo i primi due anni di applicazione, l'autorizzazione deve essere rilasciata, salvo non vi siano motivi, esplicitamente specificati, perché sia negata. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;».
39.6.  Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

      2-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della presente legge. In applicazione delle medesime disposizioni, possono anche essere richieste limitazioni della corrispondenza epistolare e telegrafica e della ricezione della stampa. Analogamente si deve provvedere per disporre la sottoposizione dei colloqui del detenuto o dell'internato a controllo auditivo o a registrazione o a entrambi;».
39. 7.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

          3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

              «f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, a una durata non inferiore a due ore al giorno e non superiore a quattro ore al giorno. Dopo i primi due anni, devono essere concesse quattro ore al giorno. In ogni caso, la permanenza nella camera di pernottamento deve essere limitata e non deve incidere sulle attività trattamentali che devono essere svolte ai sensi della presente legge;».
39. 8.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono comunque essere create e, se create, devono essere fatte cessare situazioni di separazione per singoli detenuti o internati, che realizzino, di fatto, condizioni di isolamento e un regime concretamente diverso da quello previsto dal presente articolo».
39. 10.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.
39. 16.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.

      Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma.
39. 13.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: di sorveglianza di Roma con le seguenti: competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale competente.
39. 21.    Ferranti, Garavini, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.

      Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: di Roma con le seguenti: che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato in modo stabile; i trasferimenti temporanei in altre sedi non modificano la competenza predetta.
39. 11.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: di Roma con le seguenti: che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato.
39. 18.    Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2 del presente articolo.
39. 12.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 39)

ART. 40.
(Introduzione dell'articolo 391-bis del codice penale).

      Al comma 1, capoverso «Art. 391-bis», secondo comma, sopprimere le parole: ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
40. 1.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 40)

ART. 41.
(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

(Votazione dell'articolo 41)

ART. 42.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

      Sopprimerlo.
*42. 12.    Livia Turco, Sbrollini, Pedoto, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Binetti, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi, Burtone, Mosella, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimerlo.
*42. 13.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Sopprimerlo.
*42. 70.    Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

      Sopprimere il comma 1.
42. 2.    Mussolini, Di Biagio.

Subemendamento all'emendamento 42. 200 delle Commissioni

      All'emendamento 42. 200 delle Commissioni, sostituire la parola: possono con le seguenti: non possono.

0. 42. 200. 1.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sono subordinate con le seguenti: possono dar luogo.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
42. 200.    Le Commissioni.

      Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: subordinate con la seguente: soggette.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
42. 71.    Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

      Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
42. 72.    Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

      Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è richiesta nel caso di alloggio diverso da un immobile.
42. 73.    Miotto, D'Incecco, Bucchino, Lenzi.

      Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La verifica delle condizioni igienico-sanitarie deve essere compiuta dai competenti uffici comunali entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, trascorsi i quali le condizioni di cui sopra si danno per conformi alle vigenti norme sanitarie.
42. 9.    Livia Turco, Bossa, Murer, Sbrollini, Argentin, Lenzi.

      Sopprimere il comma 2.
42. 10.    Livia Turco, Sbrollini, Pedoto, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Binetti, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi, Burtone, Mosella.

      Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: al seguito di uno dei genitori.
42. 5.    Di Biagio.

(Votazione dell'articolo 42)

ART. 43.
(Attività di trasferimento di fondi «money transfer»).

      Sopprimerlo.
*43. 2.    Di Biagio.

      Sopprimerlo.
*43. 5.    Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 43. (Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di esercizio dell'agenzia in attività finanziaria). - 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Agenzia in attività finanziaria). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso la Banca d'Italia, che disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso. Fino alla data di iscrizione nell'elenco è vietato esercitare l'agenzia in attività finanziaria.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, adottato sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
      3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 possono esercitare, oltre all'agenzia in attività finanziaria, unicamente attività strumentali e connesse e attività compatibili. È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario rispetto a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria l'attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in conformità alle norme di settore applicabili, nonché altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano anche agli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. Limitatamente all'attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agenzia in attività finanziaria, essa non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario dal quale si è ricevuto l'incarico di agenzia.
      4. La Banca d'Italia procede all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 a condizione che il richiedente:

          a) se persona fisica:

              1) possieda la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le norme dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

              2) abbia domicilio nel territorio della Repubblica;

              3) abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;

              4) sia in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

              5) sia in possesso di apposito attestato rilasciato da uno degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, secondo programmi, procedure e forme di accertamento dell'attitudine e della capacità professionale dell'operatore stabiliti con apposito provvedimento della Banca d'Italia. Il possesso dell'attestato costituisce, in particolare, titolo abilitativo indispensabile per lo svolgimento dell'attività di trasferimento di fondi indicata al quarto periodo del comma 3 del presente articolo. La formazione degli operatori è finalizzata a verificare la conoscenza della lingua italiana, della normativa antiriciclaggio e delle altre disposizioni che regolano lo specifico settore;

          b) se soggetto diverso dalle persone fisiche:

              1) abbia nell'oggetto sociale la previsione dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;

              2) abbia i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

              3) abbia sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;

              4) rispetti i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio regolamento, adottato su proposta della Banca d'Italia;

              5) i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dell'attestato di cui al numero 5) della lettera a). Si applicano le restanti disposizioni del medesimo numero 5).

      5. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati al comma 4, lettera b), numero 2), si applicano gli articoli 108, comma 2, e 109, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
      6. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 4 svolgono la propria attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco di cui al comma 1.
      7. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. La Banca d'Italia può, altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della guardia di finanza.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco».

      2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 11, commi 1, 2, lettera a), e 3, lettera d)».
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, sentita la Banca d'Italia, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 del presente articolo.
43. 70.    Lulli, Fluvi.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 43. - (Modifica al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). - 1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi del comma 4. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria».

      Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1:

          dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

          «d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari»;

          dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

      «6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».
43. 3.    Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: copia con le seguenti: gli estremi.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Il documento è conservato con le seguenti: Tali dati sono conservati.
43. 4.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. Le copie dei documenti, comunque, devono essere registrate, conservate e rese disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».
43. 71.    Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Votazione dell'articolo 43)

ART. 44.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) all'articolo 18, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

          «d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari;».

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

      «6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».
44. 2.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

(Votazione dell'articolo 44)

ART. 45.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

      Sopprimerlo.
45. 54.    Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Pedoto.

      Sostituirlo con i seguenti:

      Art. 45. - (Politiche migratorie). - 1. All'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

      «4. Il documento stabilisce una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, per inserimento nel mercato del lavoro e per lavoro autonomo, da ripartire nelle singole regioni, tenendo conto dei programmi di cui all'articolo 23, comma 1. La programmazione avviene in base a valutazioni demografiche, economiche e sociali compatibili con un equilibrato inserimento. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, lavoro autonomo e inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 26-bis e 27, con il medesimo provvedimento, in relazione ad esigenze di mercato del lavoro, possono essere individuate ulteriori categorie di lavoratori stranieri per i quali, entro i limiti di tempo stabiliti nello stesso decreto, è rilasciata, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 1, l'autorizzazione al lavoro al di fuori delle quote di ingresso. Il medesimo provvedimento può prevedere che la quota fissata per il lavoro subordinato domestico e di assistenza alla persona sia superata, fino ad una percentuale pari al venti per cento, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedente la stessa quota. In caso di mancata pubblicazione del documento programmatico, il Presidente del Consiglio sei Ministri può provvedere, in via transitoria, anche con più decreti, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
      4-bis. In relazione a ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, anche con riferimento al lavoro stagionale e domestico, nonché allo sviluppo della collaborazione internazionale con i Paesi di origine, le quote annuali di cui al comma 4 possono essere modificate con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis».

      Art. 45-bis. - (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza. La dimostrazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno ed il ritorno nel Paese di provenienza non è richiesta per coloro che presentano domanda di ingresso per motivi di lavoro subordinato, per motivi di protezione internazionale, nonché per i ricongiunti nel caso di domanda di ricongiungimento familiare. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri emanati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti ovvero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone».

      Art. 45-ter. - (Permesso di soggiorno). - 1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «che siano muniti di carta di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del documento di cui all'articolo 9»;

          b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

      «3-bis. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata di:

          a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;

          b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;

          c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;

          d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

          c) al comma 3-sexies, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Testo Unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.»;

          e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

      «4-bis. Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei termini di cui al comma 4 continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego»;

          f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene anche conto della natura e dell'effettività degli eventuali vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già regolarmente presente sul territorio dello Stato, anche della durata del suo soggiorno sullo stesso»;

          g) al comma 8-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al primo periodo, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

              2) al secondo periodo, le parole da: «la reclusione» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata da un terzo alla metà»;

          h) il comma 9 è abrogato.

      Art. 45-quater. - (Obblighi inerenti il soggiorno). - 1. L'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è abrogato.
      2. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro e per motivi familiari consente di svolgere anche le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione».

      3. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è abrogato.

      Art. 45-quinquies. - (Disposizioni di carattere umanitario). - 1. All'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «legge 20 febbraio 1958, n. 75,» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 603-bis, terzo comma, del codice penale,»;

          b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583, 583-bis del codice penale o dalle Sezioni I o II del Capo III del Titolo XII del Libro II del medesimo codice, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero quando, nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza commessa in ambito familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.
      2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare»;

          c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva o eseguito una sanzione sostitutiva di una pena detentiva, inflitte per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale, ovvero allo straniero nei confronti del quale sia stata dichiarata con sentenza l'estinzione del reato commesso durante la minore età per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448»;

          d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

      «6-bis. Il prefetto, qualora lo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato abbia tenuto comportamenti di speciale rilevanza sociale e umanitaria, può chiedere al questore il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno della durata di due anni valido per l'accesso al mercato del lavoro e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
      6-ter. Allo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato che, collaborando con l'autorità giudiziaria o con le forze dell'ordine, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis o 3-ter del presente testo unico, fornisca un contributo rilevante nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di taluno dei responsabili, può essere concesso dal questore, su proposta del prefetto, un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di due anni».

      Art. 45-sexies. - (Divieti di espulsione e di respingimento). - 1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le parole: «ovvero possa subire, per i reati commessi, la pena di morte»;

          b) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Il divieto si estende al coniuge o al convivente».

      Art. 45-septies. - (Determinazione dei flussi di ingresso). - 1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, di lavoro autonomo e per inserimento nel mercato del lavoro, avviene conformemente agli indirizzi, le modalità e i limiti, anche numerici, contenuti nel documento programmatico ovvero nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4-bis»;

          b) i commi 4, 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:

      «4. I decreti annuali devono tenere conto di tutti gli indicatori disponibili riguardanti la presenza straniera, la domanda e l'offerta di lavoro, le caratteristiche dei processi d'inserimento e d'integrazione.
      4-bis. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. I lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, possono iscriversi alle liste di ingresso del loro Paese. Con regolamento di attuazione è stabilito il modello di realizzazione delle liste, organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, i requisiti che devono essere indicati dallo straniero che si iscrive nonché gli enti, gli organismi nazionali o internazionali o le autorità ai quali è affidata, nei Paesi di origine e mediante convenzione con lo Stato italiano, la tenuta delle liste e il loro inoltro al Ministero della solidarietà sociale. Le liste devono essere coordinate con quelle già previste in attuazione di intese o accordi bilaterali».

      Art. 45-octies. - (Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati). - 1. Dopo l'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

      «Art. 21-bis. - (Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati). - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene:

          a) per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro;

          b) per inserimento nel mercato del lavoro».

      Art. 45-novies. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a richiesta nominativa). - 1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

      «2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero di cui ha conoscenza diretta, deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

          a) la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

          b) la proposta di contratto di lavoro;

          c) idonea documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio per il lavoratore straniero;

          d) la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 16-bis con l'impegno ad integrarne l'importo ove venga rilasciato il nulla osta;

          e) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro».

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dai seguenti: «Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno ed il datore di lavoro trasmetto copia del contratto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta. Lo sportello unico comunica l'avvenuta assunzione del lavoratore straniero all'autorità consolare nonché alle autorità aventi competenza in ambito lavorativo»;

          d) il comma 11, è sostituto dal seguente:

      «11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, diverso da quello stagionale, che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto ai centri per l'impiego per un periodo di un anno. L'iscrizione consente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile per uguale periodo, previa dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Qualora il reddito derivi da uno degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali di durata superiore ai due anni, il permesso di soggiorno è rinnovato per analogo periodo. Il regolamento di attuazione stabilisce le comunicazioni da effettuare ai centri per l'impiego, anche ai fini della iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori stranieri»;

          e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

      «13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al raggiungimento dell'età pensionabile»;

          f) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

      «13-bis. I contributi pensionistici versati da lavoratori stranieri che non risultino utilizzati dagli aventi diritto sono conferiti al Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45».

      Art. 45-decies. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a richiesta numerica). - 1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

      «Art. 22-bis. - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che non ha una conoscenza diretta del lavoratore straniero da assumere, può avanzare richiesta numerica di nulla osta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, comma 2, presentando la documentazione di cui alle lettere b), c), d), e) dello stesso comma. Lo sportello unico per l'immigrazione procede con le modalità previste dall'articolo 22 individuando i lavoratori nella graduatoria delle liste di cui all'articolo 21».

      Art. 45-undecies. - (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro). - 1. Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

      «Art. 23-bis. - (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro). - 1. Le regioni, gli enti locali e le associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché gli istituti di patronato che intendano farsi garante dell'ingresso di uno o più stranieri per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, devono presentare, previa delibera degli organi competenti a norma dei rispettivi ordinamenti, nei termini stabiliti dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa o numerica relativa agli iscritti nelle liste di cui all'articolo 21-bis allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, unitamente a copia delle predette delibere e alla documentazione di cui al comma 2.
      2. Il cittadino italiano o dell'Unione Europea ovvero il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro può presentare, qualora sia in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale, apposita richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, nei termini di cui al comma 1, limitatamente a un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell'inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito.
      3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2 deve essere corredata, nelle forme e con le modalità previste nel regolamento di esecuzione, da fideiussione o polizza assicurativa o altro strumento finanziario idoneo, nonché dall'impegno al pagamento del contributo di cui all'articolo 16-bis e dalla attestazione della disponibilità di un alloggio.
      4. Le forme di garanzia di cui al comma 3 garantiscono, per tutta la durata del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, per ciascuno straniero per il quale è chiesto l'ingresso nel territorio nazionale, l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale e la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico.
      5. La garanzia di cui al comma 4 è restituita:

          a) immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;

          b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;

          c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
      6. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 3, individuati i lavoratori per i quali è stata fatta richiesta numerica nella graduatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 4, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolati, ove possibile in via telematica. Il nulla osta per l'inserimento nel mercato del lavoro ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
      7. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro di durata pari ad un anno. Nei successivi sette giorni, lo straniero provvede all'iscrizione presso il centro per l'impiego.
      8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono curare nel periodo di ricerca lavoro l'avviamento dello straniero a corsi di formazione lavoro o a periodi di tirocinio.
      9. Il permesso di soggiorno per inserimento lavoro può essere convertito in quello di lavoro, ricorrendone i presupposti».

      Art. 45-duodecies. - (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). - 1. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Lo straniero deve altresì versare al Fondo per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45 ed al Fondo nazionale rimpatri di cui all'articolo 5, comma 3, un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

      Art. 45-terdecies. - (Ingresso e soggiorno di figure professionali altamente specializzate). - 1. Dopo l'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

      «Art. 26-bis. - (Ingresso e soggiorno di figure professionali altamente specializzate). - 1. Al fine di favorirne il soggiorno sul territorio nazionale, è consentito l'ingresso di:

          a) personalità di chiara fama nelle arti, nella cultura, nelle scienze, nello spettacolo e nello sport;

          b) dirigenti, personale altamente specializzato, personale di ricerca, personale destinato a svolgere periodi formativi in settori di alta specializzazione di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

          c) professori universitari e ricercatori o equiparati, per lo svolgimento di attività di ricerca e studio presso università, istituti di istruzione, di ricerca, scientifici, fondazioni ed istituzioni italiane di chiara fama ovvero di organizzazioni internazionali;

          d) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

          e) personale altamente qualificato nei settori a tecnologia avanzata.

      2. Il visto per l'ingresso è rilasciato, qualora non sussistono motivi ostativi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, previa verifica del possesso di adeguate risorse economiche, da determinarsi con direttiva del Ministro dell'interno, ovvero, al di fuori delle quote previste dall'articolo 3, comma 4, previa esibizione della offerta di lavoro o proposta equivalente.
      3. Ai titolari del visto di ingresso di cui al comma 2, al coniuge e ai figli, è rilasciato un permesso di soggiorno di durata fino ad un massimo di cinque anni, in relazione ai motivi dell'ingresso».

      Art. 45-quaterdecies. - (Fondo nazionale per l'integrazione). - 1. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per l'integrazione (FNI) destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del FNI è costituita:

          a) dallo stanziamento statale annuale determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4;

          b) dai contributi pensionistici di cui all'articolo 22, non riscossi dai lavoratori stranieri;

          c) dalle ammende corrisposte dai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 22, comma 12;

          d) dai contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

      1-bis. Il FNI è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, tenuto conto delle proposte della Commissione di cui all'articolo 46».

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo nazionale per l'integrazione».
45. 55.    Minniti, Amici, Bressa.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
45. 81.    Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*45. 17.    Mussolini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*45. 56.    Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Narducci, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina Coscioni, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con le seguenti: fra un minimo di 30 e un massimo di 50 euro.
45. 33.    Zeller, Brugger.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con le seguenti: fra un minimo di 30 e un massimo di 100 euro.
45. 16.    Di Biagio.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
45. 82.    Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.

45. 57.    Ferranti, Samperi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
45. 83.    Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

          e) all'articolo 5, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

      «8-ter. Chiunque utilizza uno dei documenti contraffatti o alterati di cui al comma 8-bis è punito con la reclusione fino a 2 anni».
45. 58.    Ferranti, Samperi.

      Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 11.    Amici, Sbrollini, Bossa, Binetti, Murer, Bucchino, Livia Turco, D'Incecco, Grassi, Calgaro, Miotto, Lenzi, Burtone, Mosella, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Narducci, Villecco Calipari, Ferranti, Capano, Schirru, Codurelli, Rampi, Pedoto, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Zampa, Schirru, Sbrollini, Cardinale, Mattesini, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 22.    Mussolini, Antonio Pepe, Di Biagio.

      Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 28.    Vietti, Tassone, Mannino, Rao.

      Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*45. 53.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia, Borghesi.

      Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

          f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «o all'accesso a pubblici servizi» sono aggiunte le seguenti: «e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35».
45. 25.    Mussolini, Antonio Pepe.

      Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35» con le seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie».
45. 200.    Le Commissioni.

      Al comma 1, sopprimere la lettera g).
45. 84.    Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole: fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000 con le seguenti: fino a sei mesi e con l'ammenda fino ad euro 500.
45. 60.    Ferranti, Samperi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*45. 6.    Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Sarubbi, De Torre, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Siragusa, De Biasi, Levi, Rossa, Antonino Russo, Mazzarella, Bachelet, Picierno, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*45. 27.    Di Biagio.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, dopo le parole: test di conoscenza della lingua italiana aggiungere le seguenti: o, rispettivamente, della lingua tedesca o francese nella provincia di Bolzano o nella regione Valle d'Aosta.
45. 78.    Zeller, Brugger.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, dopo le parole: test di conoscenza della lingua italiana aggiungere le seguenti: , equivalente al livello A1, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa.
45. 86.    Sarubbi, De Torre, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Siragusa, De Biasi, Levi, Rossa, Antonino Russo, Mazzarella, Bachelet, Picierno,

      Al comma 1, lettera h), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
45. 34.    Murer, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

      «2-ter. Al fine di consentire il superamento dei test di cui al comma 2-bis, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con le regioni, è tenuto a organizzare e finanziare in tutto il territorio nazionale corsi di lingua italiana».
45. 87.    De Torre, Sarubbi, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Siragusa, De Biasi, Levi, Rossa, Antonino Russo, Mazzarella, Bachelet, Picierno,

      Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

          h.1) all'articolo 13, il secondo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: «Tale termine è ridotto a:

          a) un anno, nei casi in cui lo straniero, espulso per la prima volta, esibisca un documento valido di viaggio o attestante la sua identità e nazionalità;

          b) tre anni, nei casi di cui lo straniero, espulso per la prima volta, si adoperi utilmente per la certificazione della propria identità e nazionalità».
45. 3.    Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).

      Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
*45. 70.    Amici, Bressa, Zaccaria, Ferranti, Tenaglia, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Livia Turco, Vassallo, Vaccaro, Sbrollini, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Binetti, Bucchino, Burtone, calgaro, Argentin, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).

      Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
*45. 88.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Al comma 1, lettera h-bis), primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano.
45. 71.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera h-bis), primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui sussista il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivi elementi utili alla sua identificazione e vi siano.
45. 72.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera h-bis), primo periodo, sostituire le parole: o di ritardi con le seguenti: nonché di ritardi.
45. 73.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera h-bis), primo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con la seguente: tribunale.

      Conseguentemente, alla medesima lettera:

          secondo periodo, sostituire la parola: giudice con la seguente: tribunale;

          quarto periodo, sostituire le parole: giudice di pace con la seguente: tribunale.
45. 74.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera h-bis), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive.
45. 75.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera h-bis), secondo periodo, dopo le parole: di cui al periodo precedente aggiungere le seguenti: e purché siano stati compiuti tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,.
45. 76.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera i).
45. 85.    Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, lettera i), capoverso 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: la reclusione da uno a quattro anni con le seguenti: l'arresto da sei mesi a due anni.

      Conseguentemente:

          al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: della reclusione da sei mesi ad un anno con le seguenti: dell'arresto fino a tre mesi;

          sopprimere il capoverso 5-quinquies.
45. 62.    Ferranti, Samperi.

      Al comma 1, lettera i), capoverso 5-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a tre anni.
45. 63.    Ferranti, Samperi.

      Al comma 1, lettera i), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: in deroga all'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale.
45. 77.    Di Biagio.

      Al comma 1, sopprimere la lettera l).
45. 64.    Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

      Al comma 1, sopprimere la lettera m-bis).
45. 79.    Amici, Bressa, Zaccaria, Ferranti, Tenaglia, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Livia Turco, Vassallo, Vaccaro, Sbrollini, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Bucchino, Burtone, Calgaro, Argentin.

      Al comma 1, dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:

          m-ter) all'articolo 19, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) delle donne in stato di gravidanza o nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei dodici mesi, successivi la nascita del figlio».
45. 40.    Bucchino, Binetti, Murer, Miotto, Bossa, D'Incecco, Argentin, Livia Turco, Sbrollini, Calgaro, Grassi, Lenzi, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Narducci, Mosella.

      Al comma 1, dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:

          m-ter) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      «8. La richiesta di nulla osta al lavoro di cui al comma 2, lettera a), può riguardare anche un cittadino straniero legalmente presente in Italia ad altro titolo. Si applica la medesima procedura di cui ai commi 2, 4 e 5, fatta eccezione per la verifica dei limiti numerici di cui al citato comma 5. Le quote di ingresso definite nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati ai sensi del presente comma durante l'anno solare precedente a quello cui il decreto si riferisce»;

          2) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rinnovato anche quando risulti pendente l'accertamento giudiziario circa la sussistenza di un rapporto di lavoro o la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro».
45. 19.    Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:

          m-ter) all'articolo 22 il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, è iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a dodici mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari».
45. 46.    Murer, Miotto, Bossa, Sbrollini, Bucchino, Livia Turco, Binetti, Calgaro, Argentin, Lenzi, Mosella.

      Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

          n-bis) all'articolo 22, comma 13, le parole: «in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga ai requisiti minimi contributivi previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
45. 39.    Bucchino, Murer, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Livia Turco, Argentin, Lenzi, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Narducci.

      Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

          n-bis) dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

      «Art. 22-bis. - (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro). - 1. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato, su richiesta, nel rispetto dei limiti fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di:

          a) idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi nella misura indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;

          b) mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;

          c) mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale o al diverso importo stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;

          d) una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale.

      2. La disponibilità delle risorse di cui al comma 1 si considera dimostrata se l'importo corrispondente è stato versato in un apposito Fondo per l'ingresso, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua altresì le modalità di restituzione delle somme versate, nel caso in cui lo straniero trovi adeguata posizione lavorativa. Alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati.
      3. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato dei lavoro ha durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, e comunque non superiore a un anno, e deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio. All'atto del rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro lo straniero è sottoposto immediatamente ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici.
      4. Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della durata indicata dal visto di ingresso, alle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.
      5. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro ha facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
      6. Il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è convertito su richiesta, in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale».
45. 1.    Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

          n-bis) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

          «f-bis) stranieri di cui all'articolo 23;».
45. 20.    Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, sopprimere la lettera q).
45. 41.    Livia Turco, Bossa, Sbrollini, Murer, Binetti, Calgaro, Grassi, D'Incecco, Bucchino, Miotto, Argentin, Lenzi, Mosella.

      Al comma 1, sopprimere la lettera s).
*45. 12.    Zaccaria, Sbrollini, Binetti, Miotto, Murer, Bossa, Livia Turco, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi, Burtone, Mosella, Amici, Ferranti, Villecco Calipari, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Zampa, Schirru, Cardinale, Mattesini, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera s).
*45. 15.    Mussolini, Di Biagio.

      Al comma 1, sopprimere la lettera s).
*45. 52.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

          s-bis) all'articolo 32, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

      «1-ter.1. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può altresì essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel Paese negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, rinnovabile per due periodi di uguale durata, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori nonché la possibilità di svolgere attività lavorativa e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni».
45. 42.    Livia Turco, Miotto, Bossa, Sbrollini, Murer, Grassi, Calgaro, Binetti, Argentin, Lenzi, Burtone, Mosella.

      Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

          t) dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente

      «Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire, a parità con i minori italiani e in conformità con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche, urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuità delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai pediatri di famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale».

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera t) del comma 1, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
45. 45.    Binetti, Sbrollini, Livia Turco, Mosella, Grassi, Murer, Bossa, D'Incecco, Bucchino, Calgaro, Miotto, Argentin, Lenzi, Burtone.

      Sopprimere il comma 1-bis.
45. 80.    Amici, Bressa, Zaccaria, Ferranti, Tenaglia, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Livia Turco, Vassallo, Vaccaro.

(Votazione dell'articolo 45)

ART. 47.
(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno).

      Sopprimerlo.
*47. 2.    Di Biagio.

      Sopprimerlo.
*47. 5.    Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle politiche sociali aggiungere le seguenti parole: , d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
47. 3.    Bossa, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Binetti, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Argentin, Burtone, Mosella, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

      Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

      3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione del parere, il regolamento può essere comunque adottato.
47. 70.    Stradella.

      Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

      3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
47. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Votazione dell'articolo 47)

ART. 48.
(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

(Votazione dell'articolo 48)

ART. 49.
(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale).

(Votazione dell'articolo 49)

ART. 50.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228).

      Sopprimerlo.
*50. 1.    Di Biagio.

      Sopprimerlo.
*50. 3.    Livia Turco, Murer, Sbrollini, Miotto, Bossa, D'Incecco, Binetti, Grassi, Bucchino, Argentin, Lenzi, Burtone, Mosella, Zaccaria, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

      Sopprimerlo.
*50. 4.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Per le persone senza fissa dimora non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della presente legge.
50. 70.    Miotto, Bossa, Murer, Sbrollini.

      Sopprimere il comma 2.
50. 6.    Bordo.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:

      «È comunque istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro competente, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA e le azioni sociali sulle povertà estreme che si intende sviluppare d'intesa con gli enti locali».
50. 2.    Murer.

(Votazione dell'articolo 50)

ART. 51.
(Modifica all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).

      Sopprimerlo.
51. 2.    Zaccaria, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. Il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di ridurre il termine di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), da un anno a sei mesi.
51. 70.    Stradella.

(Votazione dell'articolo 51)

ART. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).

      Sopprimerlo.
*52. 1.    Bressa, Amici, Ferranti, Zaccaria, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Villecco Calipari, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimerlo.
*52. 2.    Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

      Sopprimerlo.
*52. 3.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia, Borghesi.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 52. - 1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

      «22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate che abbia concluso senza demerito il servizio come volontario in ferma breve risultando idoneo non vincitore nei concorsi per l'accesso alle qualifiche e gradi iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

      2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
52. 5.    Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 52. - (Misure per il rafforzamento del controllo sul territorio). - 1. Al fine di corrispondere con tempestività alle esigenze di controllo del territorio, nell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia è tratto dai volontari delle Forze armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.
52. 70.    Villecco Calipari, Minniti, Amici.

      Al comma 1, sostituire le parole: tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali con le seguenti: apolitiche e apartitiche tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali e ai servizi sociali comunali.
52. 7.    Mantini, Vietti, Rao, Tassone, Mannino.

      Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero situazioni di disagio sociale.
52. 8.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      5. Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti. Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma 2.
52. 9.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      5. All'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
52. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Votazione dell'articolo 52)

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

      Art. 52-bis. - 1. Ai fini della sicurezza urbana è fatto divieto ai comuni, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di commercio, di consentire la formazione o la permanenza di quartieri o agglomerati urbani monoetnici, garantendo la presenza di esercizi commerciali integrati sotto il profilo della diversa nazionalità.
52. 01.    Mantini.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

      Art. 52-bis. - (Misure per il rafforzamento del controllo sul territorio). - 1. Al fine di corrispondere con tempestività alle esigenze di controllo del territorio, nell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni il contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle forze di polizia è tratto dai volontari delle forze armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.
52. 02.    Villecco Calipari, Minniti, Amici.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

      Art. 52-bis. - (Piano straordinario per la sicurezza e il controllo del territorio). - 1. Al fine di realizzare un efficace piano per la sicurezza e il controllo del territorio e corrispondere adeguatamente alle esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali, alla tutela del patrimonio agroforestale e quelle del soccorso pubblico e della difesa civile, la Polizia di Stato, l'Arma di Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo dei vigili del fuoco ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
52. 03.    Minniti, Villecco Calipari, Amici.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

      Art. 52-bis. - (Misure per il rafforzamento del controllo sul territorio). - 1. Al fine di corrispondere con tempestività alle esigenze di controllo del territorio rafforzando la capacità di intervento dei nuclei di prevenzione del crimine, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autovetture da assegnare in dotazione alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
      2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
52. 04.    Minniti, Villecco Calipari, Amici.

ART. 53.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea).

      Sopprimerlo.
*53. 2.    Sbrollini, Mosella, Murer, Bossa, D'Incecco, Binetti, Grassi, Calgaro, Livia Turco, Argentin, Lenzi, Burtone, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimerlo.
*53. 3.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

      Al comma 1, sostituire le parole: Nei limiti delle risorse assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie con le seguenti: Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000,.
53. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      2. Le disposizioni relative all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano solo quando vi è l'esclusivo superiore interesse del bambino così come disposto dalle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, contenute nel Commento generale n. 6 del 3 giugno 2005.
53. 5.    Binetti, Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Murer, Bossa, D'Incecco, Bucchino, Grassi, Calgaro, Lenzi, Burtone, Mosella.

(Votazione dell'articolo 53)

ART. 54.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      Al comma 2, premettere il seguente:

      1. All'articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c), la parola: «ammenda» è sostituita dalle seguenti: «sanzione amministrativa».
54. 4.    Zeller, Brugger.

      Al comma 2, sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.
54. 8.    Zeller, Brugger.

(Votazione dell'articolo 54)

      Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

      Art. 54-bis. - (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori). - 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 30 settembre 2009».
54. 0100.    Governo.

ART. 55.
(Modifiche agli articoli 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

(Votazione dell'articolo 55)

ART. 56.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

(Votazione dell'articolo 56)

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

      Art. 56-bis. - (Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125). - 1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. - 1. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 2, dalle ore 22.00 alle ore 7.00, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
      2. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal primo comma dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      3. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma 2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.
      4. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano».

      2. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dopo le ore 2 della notte» sono sostituite dalle seguenti: «30 minuti prima della chiusura dei locali».
      3. All'articolo 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti».
56. 070.    Pini.

ART. 57.
(Fondo contro l'incidentalità notturna).

      Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere il capoverso 2-sexies.
57. 2.    Zeller, Brugger.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il numero 2).
57. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

      Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
57. 1.    Zeller, Brugger.

(Votazione dell'articolo 57)

      Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

      Art. 57-bis. - (Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino a: «una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre» sono soppresse.
57. 03.    Zeller, Brugger.

ART. 58.
(Modifica al codice penale in materia di circostanze attenuanti).

(Votazione dell'articolo 58)

ART. 59.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata).

(Votazione dell'articolo 59)

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

      Art. 60. - 1. Alla legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo l'articolo 14-quinquies è aggiunto il seguente:

      «Art. 14-sexies. - (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai minori di anni 18 ai siti che diffondono materiale pornografico). - 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai minori di anni 18 ai siti pornografici, sono obbligati ad individuare le opportune soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete internet. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio idonei a consentire il blocco all'accesso dei minori di anni 18 ai siti pornografici.
      2. La violazione degli obblighi di cui ai comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni».
59. 01.    Zeller, Brugger.

ART. 62.
(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

(Votazione dell'articolo 62)

      Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

      Art. 62-bis. - (Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). - 1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tale fine, il presidente della giunta regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2010.
62. 070.    Bianconi.

ART. 63.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di attuazione, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di prevedere che tra i destinatari della ripartizione dei fondi di cui al comma 3 dell'articolo 393 siano inclusi anche la Polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato.
63. 70.    Stradella.

(Votazione dell'articolo 63)

ART. 64.
(Modifica all'articolo 585 del codice penale).

(Votazione dell'articolo 64)

ART. 65.
(Disposizioni in materia di pene pecuniarie).

      Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: al 24 novembre 1981 con le seguenti: al 15 dicembre 1981.

      Conseguentemente, al medesimo comma:

           lettera b), sostituire le parole: prima del con le seguenti: fino al.

          lettera c), sostituire le parole: prima del con le seguenti: fino al.

          lettera d), sostituire le parole: prima del con le seguenti: fino al.
65. 70.    Stradella.

(Votazione dell'articolo 65)

ART. 66.
(Copertura finanziaria).

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: dall'articolo 45 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettera h-bis).
66. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Votazione dell'articolo 66)