(Sergio Briguglio
27/5/2009)
DIRITTI DELLO
STRANIERO
Corso di
specializzazione
"Diritto
dell'immigrazione e diritto d'asilo in Italia e in Europa"
Roma 30/5/2009
Sommario
I. Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
II. Diritto
all'unita' familiare dello straniero
III. Diritto
di soggiorno per il cittadino dell'Unione europea e per i suoi familiari
IV. Diritto
all'unita' familiare del cittadino italiano
V. Assistenza
sanitaria
VI. Previdenza
sociale
VII. Assistenza
sociale
VIII. Alloggio
IX. Studio
I. Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Equivalenza tra permesso CE
slp e carta di soggiorno
Richiesta del permesso CE slp:
beneficiari, requisiti
o
la richiesta puo' riguardare, verosimilmente, anche il
familiare che si ricongiunga con uno
straniero gia' titolare di permesso CE slp, a dispetto del fatto che il D. Lgs.
3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.
o
TAR
Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso CE
slp siano titolari di permesso per motivi familiari
o
titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di
addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione ribadita da circ.
Mininterno 9/2/2009), protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva
2003/109/CE),
richiesta asilo, protezione
temporanea, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve
durata, a soggiorni per motivi
diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni
internazionali (da D. Lgs. 3/2007);
escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una
decisione sulla richiesta di
permesso per protezione temporanea
o per motivi umanitari (da D.
Lgs. 3/2007)
o
5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non
rilevano, nel computo, i periodi trascorsi
per soggiorni di breve durata
(verosimilmente, di durata < 3 mesi), quelli per motivi
diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni
internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e
quelli per volontariato (D. Lgs.
154/2007; nota: rilevano invece
i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale (o ricerca
scientifica in corrispondenza alla
concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari, protezione temporanea e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non abilitanti alla richiesta di
permesso CE slp); assenze di
durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e
comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli
obblighi militari, non interrompono
la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono
incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3
anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per
conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs.
3/2007)
o
reddito non
inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro), anche associato a
potenziale - da Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
- trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007): meta' dell'assegno sociale per
ciascuno dei familiari[4];
la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; se il
richiedente e' titolare di protezione sussidiaria la quota di reddito per i
familiari non eccede comunque il doppio dell'assegno sociale, anche se il
numero di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U.
modificata da D. Lgs. 160/2008)
o
disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle
leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria
sia certificata dalla ASL
Motivi ostativi al rilascio
o
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.:
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo,
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per
finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di
promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete
e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e
organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione,
direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere
o
reati di cui allĠart. 381 c.p.p.,
non colposi: corruzione, violenza o
minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale,
danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi
e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
Documentazione richiesta
o
copia passaporto
o documento di identita'
rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari)
da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare
(nota: assenza di necessita' del possesso di passaporto valido sottolineata da TAR
Emilia Romagna)
o
copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del richiedente ed eventualmente di
familiari conviventi non a carico); Circ.
Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione
dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga, ricevute versamenti INPS, etc.)
o
certificato casellario giudiziale (del richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed
eventualmente dei familiari)
o
eventuale documentazione che dimostri la minore etaĠ
e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione
¤
eĠ tradotta e legalizzata dal consolato italiano, salvo
che vigano convenzioni internazionali che escludano la necessitaĠ di
legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia
di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito,
tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56
o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti
utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali); secondo la Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, la prassi secondo la quale
era accettata, per i certificati rilasciati da un'autorita' straniera ed
autenticati dall'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero, anche
la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia (in
analogia con quanto avviene per le pratiche di concessione della cittadinanza
italiana) non sara' piu' ritenuta valida
¤
e' rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49,
DPR
200/1967
da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di
autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei
documenti; la dichiarazione sostitutiva si basa sulle verifiche necessarie,
effettuate a spese degli interessati:
- per
i rapporti di parentela, sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto
da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
- per
l'eta', su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007:
esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere;
esiti contestabili in giudizio), effettuato a condizione di consenso
dell'interessato
¤
non eĠ richiesta per il figlio minore che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa
in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e
nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il
richiedente in Italia)
o
certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellĠufficio comunale di
conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare
pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL
(solo in caso di richiesta di
permesso CE slp anche per i familiari)
Validita' del permesso CE slp;
rinnovo quale documento di identita'
Modalita' di presentazione
delle richieste
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati
o
per il resto, come
per le richieste relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in
caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?),
con la seguente particolarita':
se la richiesta di permesso CE slp riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli
interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va
compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che
percepiscono un reddito
Termini per l'esito della
richiesta
Diritti e facolta' del
titolare di permesso CE slp
o
godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a
beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l'accesso alla procedura
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo
che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e' condizionato alla dimostrazione di
effettiva residenza in Italia
(da D. Lgs. 3/2007)
o
svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007); per l'instaurazione di un
rapporto di lavoro non e'
richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a
partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato
maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito
di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non
necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
o
ai fini della dimostrazione della continuita' del
soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno
fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di
soggiorno ottenuti in precedenza)
o per il computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
o
sul
Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso CE slp rispetto a quello italiano
ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
sul
Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o comunitari, con
esclusione dei titolari di permesso CE
slp, e' in contrasto art. 11, co. 1,
lettera b) Direttiva
2003/109/CE
Espulsione del titolare di
permesso CE slp
Revoca del permesso CE slp
o
in caso di acquisizione fraudolenta
o
quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso
CE slp)
o
quando il titolare sia espulso
o
in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea di durata > 12 mesi
o
in caso di assenza
(nota: continuativa?) dall'Italia
di durata > 6 anni (nota: il
tentativo di conseguire il permesso CE slp in altro Stato membro mette a
repentaglio la titolarita' di quello rilasciato dall'Italia; se la condizione
fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un tentativo fallito in uno Stato
membro conviene rientrare temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro
Stato membro)
o
in caso di conferimento del permesso CE slp da
parte di altro Stato membro
dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di questo)
Modalita' di adozione dei
provvedimenti negativi; impugnazione
Facolta' del titolare di
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari
o
siano titolari
di un permesso di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp (nota: verosimilmente, il ricongiungimento con familiari
che non soddisfino tali requisiti e' possibile, senza che essi pero' godano
delle misure di favore previste per quelli che li soddisfano; nello stesso
senso, circ.
Mininterno 16/2/2007:
familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto
familiare)
o
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
o
in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative
all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
o
l'ingresso in
Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in
vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato provenendo da
Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso CE slp deve
essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a farlo:
esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri
neocomunitari, da circ.
Mininterno 16/2/2007)
o
ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di
lavoro sul posto); nota: se i familiari
hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad
attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione
per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta
avrebbe senso solo se essi potessero intraprendere un rapporto di lavoro
subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro Stato
membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia
Provvedimenti
negativi in relazione al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro e ai suoi familiari
o
verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di
espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata richiesta di permesso o del suo rinnovo)
o
verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il
provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato) o di
art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)
II. Diritto
all'unita' familiare dello straniero
Stranieri titolari del diritto
all'unita' familiare
o
lo straniero
titolare di permesso CE slp o di
permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale (D. Lgs 251/2007), studio, motivi religiosi,
motivi familiari (D. Lgs.
5/2007; nota: di per se' questa disposizione rende possibile il
ricongiungimento a catena) di durata > 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il
permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua),
nonche' lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008)
o
il cittadino italiano o comunitario o di
Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto
Ministro Affari esteri 12/7/2000
sui visti)
Familiari per i quali e'
consentito il ricongiungimento con lo straniero
o
coniuge di eta'
non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale (da D.
Lgs. 160/2008[5]; nota:
secondo circ.
Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007,
che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la
questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri)
o
figli minori del
richiedente o del coniuge (il requisito di minore eta' deve sussistere al
momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; in precedenza, Trib.
Padova: rileva l'eta' alla data di presentazione della richiesta di
nulla-osta) non coniugati (da D.
Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo di
inclusione; secondo circ.
Mininterno 16/2/2007:
modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri),
anche nati fuori del matrimonio,
a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni
sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente
all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la
Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere
sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della
Rappresentanza)
o
genitori a carico,
se privi di altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero
se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute[6] (F.A.Q.
sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico"
spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che
saranno individuati dal MAE)
o
figli maggiorenni
a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di
vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita'
totale[7]
o
genitore naturale
(o Òanche naturaleÓ?) del minore regolarmente soggiornante in Italia (Sent.
Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha
diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della potesta'
genitoriale)
o
ascendenti diretti di primo grado del titolare dello status di protezione
internazionale minore non accompagnato (da
D. Lgs. 5/2007)
Requisiti per il
ricongiungimento
o
disponibilitaĠ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei
requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o che sia fornito dei requisiti
di idoneitaĠ igienico-sanitaria;
ammesso anche il comodato o altra
forma di disponibilita' (da moduli
distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di
disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare
i ricongiunti; circ.
Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente
o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza)
o
disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ.
Mininterno 4/4/2008:
anche "solo" da tale
cumulo; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si
chiede l'ingresso) non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro) aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei
familiari che vengono a formare, con il
richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da
D. Lgs. 160/2008)[8]; la quota
relativa ai figli di eta' inferiore
a 14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il
loro numero e' superiore a due; in caso di ricongiungimento con titolare di protezione
sussidiaria la soglia di reddito non
eccede comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari e' superiore a due
(art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)
o
disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura
di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di eta'
superiore a 65 anni, ovvero l'iscrizione del genitore stesso al SSN,
previo pagamento di un contributo
di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis,
introdotta da D. Lgs. 160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto, necessaria la stipula
di una assicurazione senza
scadenza temporale che copra i rischi
relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ.
Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore
ultra-65-enne!)
Richiesta del nulla-osta al
ricongiungimento
o
registrazione
tramite il sito del Mininterno
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione off-line
della domanda; nota: i moduli
consentono di presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5
familiari (limite non dettato da alcuna
disposizione)
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno
o
la questura
rilascia parere favorevole provvisorio
o
lo Sportello Unico,
dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ.
Mininterno 17/2/2009), comunica
telematicamente al richiedente
la sospensione del procedimento
e la necessita' che il famliare
si rechi al consolato producendo
documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato
da' comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione
del familiare
o
la questura
provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS
Documentazione da allegare
o
permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE
slp)
o
documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito; in particolare (da moduli distribuiti dai
ministeri):
¤
lavoratori subordinati:
- ultima
dichiarazione dei redditi
- comunicazione
all'Ispettorato del Lavoro o INPS (verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto
Minlavoro 30/10/2007,
comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)
- ultima
busta paga o fotocopia autenticata del libro paga
- autocertificazione
del datore di lavoro (Mod. S3 predisposto dal Mininterno) da cui risulti
l'attualita' del rapporto di lavoro e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da
meno di un anno, e non vi e' ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione
del reddito presunto del lavoratore
¤
lavoratori domestici:
- ultima
dichiarazione dei redditi o, in mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS
(L.
2/2009)
- bollettino
di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di
presentazione della domanda
- autocertificazione
del datore di lavoro (modulo
"s2" predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del
rapporto di lavoro
¤
lavoratori autonomi:
- ditta
individuale
Ż
certificato di Iscrizione alla Camera di commercio
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA
Ż
fotocopia licenza comunale ove prevista
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso
(se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione contabile
redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se
l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
- societa'
Ż
visura camerale della societa' di data recente
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA della societa'
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso
(se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una relazione contabile
redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se
l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
- collaborazione
a progetto
Ż
fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale
siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo
Ż
dichiarazione del committente da cui risulti
l'attualita' del contratto di lavoro a progetto
Ż
dichiarazione di gestione separata all'INPS
Ż
modello Unico
- socio
lavoratore
Ż
visura camerale della cooperativa
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA della cooperativa
Ż
dichiarazione del presidente della cooperativa da cui
risulta l'attualita' del rapporto di lavoro
Ż
fotocopia del libro soci
Ż
modello Unico
- libero
professionista
Ż
iscrizione all'albo
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso
o
attestazione del Comune di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei
requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL;
in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaĠ < 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneita'
dell'alloggio eĠ sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio in cui il minore saraĠ alloggiato ovvero titolo di disponibilita' dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza
(dal modulo
"s" distribuito dai ministeri;
nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa)
o
in caso di richiesta riguardante genitore a carico di eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute per la determinazione del
contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, dichiarazione di impegno a stipulare una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi
relativi a malattia, infortunio e maternita' e che dovra' essere poi stipulata entro
8 gg dall'ingresso, prima della
presentazione allo Sportello Unico (circ.
Mininterno 17/2/2009)
Esame della richiesta di
nulla-osta
Richiesta di visto di ingresso
o
documentazione attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ
o
documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal
medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa allo stato di salute che ne comporti l'invalidita'
totale (per ricongiungimento con figlio
maggiorenne); nota: verosimilmente, a
seguito di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, analoga documentazione dovra'
essere presentata anche in relazione all'ingresso del genitore ultra-65-enne
con figli in patria impossibilitati a mantenerlo per gravi motivi di salute
o
in relazione ai rapporti di parentela, la dichiarazione
sostitutiva si basa sul test del DNA
(art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs.
160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione
di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria
ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004;
nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007:
esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere;
esiti contestabili in giudizio)
o
quando tale status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire
i documenti che provino i
vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la
documentazione prodotta in loco eĠ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art.
49, DPR
200/1967 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana
o
e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri
(da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti
che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso
degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente,
della domanda di visto di ingresso
o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla
certificazione dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
Ingresso al seguito di
cittadino straniero
Destinatari del permesso di
soggiorno per motivi familiari
o
a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento del fatto che matrimonio o adozione
abbiano avuto luogo al solo fine
di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il
diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D.
Lgs. 286/1998)
o
al minore
iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellĠaffidatario, al
compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2
T.U.); il rilascio del permesso non
e' subordinato all'allegazione
di passaporto o documento
equipollente (circ.
Mininterno 28/3/2008)
o
ai familiari
del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in
Italia, a condizione che
¤
siano titolari
di un permesso di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp
¤
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
o
allo straniero regolarmente soggiornante ad altro
titolo con permesso di durata
residua > 1 anno (formulazione
ambigua: F.A.Q.
sul sito del Mininterno
interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; in senso opposto, una risposta
Mininterno a quesito della questura di Roma, indica come requisito
necessario la regolarita' del
soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero
regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al
ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: la disposizione relativa al
familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive al D. Lgs. 30/2007 per
i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui
sussiste il diritto di soggiorno - ad esempio: genitore naturale di minore italiano
comunitario); incluso il caso di titolare di permesso per cure
mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi
o, verosimilmente, al marito
convivente di questa (risposta
Mininterno a quesito della questura di Roma)
o
allo straniero regolarmente soggiornante da almeno
un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza limiti riguardo alla durata
residua del permesso) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero
regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al
ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: se e' cosi', la
disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario non
sopravvive al D. Lgs. 30/2007; in caso contrario, sopravvive per i casi in cui
non sussista il diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza di risorse); il
permesso eĠ revocato se al
matrimonio non eĠ seguita
effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998)
o
allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare
ingresso per ricongiungimento con rifugiato
o
al familiare, presente sul territorio nazionale, del
titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle
definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori
e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale
familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato
o di diniego dello stesso ovvero
di esclusione dallo status di protezione
sussidiaria; nota: verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:
¤
sussistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
- un
crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini
- un
reato grave, nel territorio
italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che
la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4
anni nel minimo o 10 anni nel massimo
- atti
contrari alle finalita' e ai principi
delle Nazioni unite, come
stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
¤
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
¤
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o
al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente
soggiornante, di minore italiano
residente in Italia, purcheĠ non privato
della patria potestaĠ (Sent.
Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)
o
al coniuge convivente di cittadino italiano,
anche se illegalmente soggiornante
(da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento; nota: secondo la Corte
d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess.
Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del
provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una
cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale
entro 15 giorni); Trib.
Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza
sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente
efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 CEDU)
o
al familiare entro il quarto grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)
o
al minore
straniero di etaĠ > 14 anni
inespellibile, convivente con il
genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000;
ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
secondo il Tar
Emilia Romagna lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della
capacita' di agire e, in particolare, di
quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U.; nello
stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il quarto grado,
ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano
o
il Tribunale
di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di
uno straniero illegalmente soggiornante,
in presenza dei requisiti che
avrebbero consentito il suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un
permesso per motivi familiari, considerando la violazione Òmeramente
procedimentale e formaleÓ
o
ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare di cittadino comunitario si prescinde (Sent.
Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia
previamente soggiornato
legalmente in altro Stato membro
prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; ove sussista il diritto di soggiorno di durata
superiore a 3 mesi, quindi, al familiare straniero di cittadino comunitario (e,
quindi, di cittadino italiano) deve essere rilasciata una carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione
o
Circ.
Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita'
sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato a carico del coniuge o parente entro il quarto grado conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo di
soggiorno; la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita',
procede anche alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e'
chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione
fosse preventivamente cancellata)
Caso particolare di minore
adottato da cittadino italiano o a questi affidato
Richiesta e rilascio del
permesso di soggiorno per motivi familiari
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto
d'ingresso
¤
ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio
postale abilitato
¤
fotocopia non
autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il visto da cui si
evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Durata del permesso di
soggiorno per motivi familiari
Rinnovo e conversione del
permesso per motivi familiari
o
il rinnovo sembra essere consentito per una volta
sola
o
sembra precluso
il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione
in permesso ad altro titolo
Ingresso e/o soggiorno per
assistenza del minore soggiornante in Italia
o
il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo
valido per il rilascio di un permesso ex
art. 31, co. 3 (Sent.
Cass. n. 22216/2006)
o
i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di
condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo
l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il
sostegno del genitore; non sono sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo
scolastico del minore o l'opportunita' che
questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato (Sent.
Cass. 4197/2008)
Provvedimenti negativi in
merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari; impugnazione
Diritti del titolare di
permesso per motivi familiari
o
svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000
o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se
il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di
soggiorno alla scadenza (Circ.
Mininterno 23/12/1999,
che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione
in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto,
di integrazione del minore)
o
convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza
elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe
essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse
cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
iscriversi a corsi di studio o di formazione
Diritti del familiare del
titolare di protezione internazionale
o
sussistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave,
nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che
la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4
anni nel minimo o 10 anni nel massimo
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e
2 della Carta
delle Nazioni unite
o
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o
il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo
status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i
familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs.
251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di
un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento alle cause di diniego dello status di
rifugiato non e' previsto dalla Direttiva
2004/83/CE,
che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati
membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o
di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status
di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la
conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione
irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co.
1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi
dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Detrazioni fiscali
o
per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta
e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con
apposizione dell'apostille (per
soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione
dell'Aja del 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr.
Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L.
296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo,
finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)
o
per figli (e
verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato
di famiglia rilasciato dagli uffici
comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della
popolazione (Circ.
Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in
vigore di art. 1, co. 1328 L.
296/2006)
o
per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in
cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da
precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)
Celebrazione del matrimonio in
Italia
III. Diritto di
soggiorno per il cittadino dell'Unione europea e per i suoi familiari
Normativa di riferimento;
ambito di applicazione
Familiari di cittadino
comunitario; tutela dell'unita' familiare
o
il coniuge
o
il partner che
abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato
membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono)
o
i discendenti
del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se
equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di
parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di
provenienza
o
altri familiari
che per ragioni di salute
debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino
Diritto di uscita dal
territorio dello Stato
Diritto di ingresso nel
territorio dello Stato
Dichiarazione di presenza
Diritto di soggiorno per
periodi di durata non superiore a tre mesi
o
diritto
riconosciuto, verosimilmente, anche se l'interessato, privo di visto o di passaporto
valido, e' stato ammesso in Italia
essendo riuscito a dimostrare, entro 24 ore, di essere familiare del cittadino comunitario; in
caso contrario, non si capirebbe perche' non sia stato respinto; per di piu',
il possesso del visto non e' richiesto dalla Direttiva
2004/38/CE
ai fini del soggiorno; nello
stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-157-03)
o
la Commissione
europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha censurato la trasposizione nell'ordinamento italiano delle
disposizioni sul diritto di soggiorno di breve durata (art. 6 Direttiva
2004/38/CE) per l'imposizione del requisito di un previo ingresso
legale, in contrasto con Sent.
Corte Giust. C-459-1999
Diritto di soggiorno per
periodi di durata superiore a tre mesi
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o
dispone, per se' e per i suoi familiari (nota:
verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare
un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione
sanitaria, o titolo equivalente, che copra
tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale (nota: in base al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli - nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008 - dovrebbe essere
possibile l'iscrizione facoltativa al SSN); nel caso in cui l'attivita'
principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto,
la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva
2004/38/CE
richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e
i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)
Giurisprudenza della Corte di
Giustizia europea
o
Sent.
Corte Giust. C-267-1983:
sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di
soggiorno, fino a scioglimento
formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare
successivamente; nelle conclusioni
dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione
ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari
o
Sent.
Corte Giust. C-316-1985:
la condizione di familiare a carico
risulta da una situazione di fatto;
coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino,
senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato
sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita;
tuttavia, secondo Sent.
Corte Giust. C-1-05,
il mero impegno di assumersi a
carico il familiare puo' non
essere considerato come comprovante
l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo
o
Sent.
Corte Giust. C-157-03:
non puo' essere imposto ai familiari
stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto
alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent.
Corte Giust. C-503-03:
l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice
fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS,
su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota:
la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una
minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali
della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota:
in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent.
Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero
di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di
cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del
visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o
Sent.
Corte Giust. C-1-05:
il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di
un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della
famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di
circolazione, alla condizione
che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o
Sent.
Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare si prescinde dalle sue modalita'
di ingresso, dal fatto che abbia previamente
soggiornato legalmente in altro
Stato membro prima del suo arrivo nello
Stato membro ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si e'
costituito il legame familiare
o
Ord.
Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei
familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la
qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una
comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della
qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale
familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato
in materia di asilo: illegittima
una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di
familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa
condizione)
Conservazione del diritto di
soggiorno in situazioni di disoccupazione
o
e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia
o
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al Centro
per l'impiego (verosimilmente, si intende
l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da D.
Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata <
1 anno o prima che sia stato maturato un anno di soggiorno, lo status di lavoratore subordinato permane per un anno (nota: la Direttiva
2004/38/CE
limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner
registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore
l'ammissione degli ascendenti a carico; Sent.
Corte Giust. C-138-02: l'interessato non puo' comunque essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante se dimostra di essere
effettivamente in cerca di lavoro con effettive possibilita' di trovarlo)
o
segue un corso di formazione professionale (nota: verosimilmente, anche di riqualificazione
professionale); salvo il caso di
disoccupazione involontaria, lo status
di lavoratore subordinato permane a
condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l'attivita'
precedentemente svolta (nota: l'inciso "salvo il caso di disoccupazione
involontaria" significa che la condizione si applica, per esempio, in caso
di dimissioni?)
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario
o
in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta
o
in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi
dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, e di assicurazione
sanitaria o di titolo
equivalente, nonche', nel solo caso di
cittadino soggiornante per studio
o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario: disponibilita' di risorse
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario: attivita' lavorativa
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga,
ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e
INAIL, comunicazione di assunzione
al Centro per l'impiego (Mess.
INPS 4602/2008:
modello
ÔUnificato Lav-assunzioneĠ, ai sensi del Decreto
Minlavoro 30/10/2007; verosimilmente, in base a L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009 e circ.
INPS 17/2/2009, per lavoro domestico
comunicazione di assunzione all'INPS su modello semplificato per l'assunzione),
ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione
all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre
(solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di
"distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro
italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre -
filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione
alla Camera di commercio,
attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario: assicurazione sanitaria
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o
formazione, se quest'ultima e' < 1 anno
(circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007
non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per
altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della
decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i
recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione
anagrafica, da una traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
Casi particolari di iscrizione
anagrafica di cittadino comunitario
o
cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi
religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita'
religiosa in Italia, attestante la natura
dell'incarico ricoperto,
l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente
autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria
puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli - nota:
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L. 133/2008 - dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione
facoltativa al SSN)
o
minori
comunitari non accompagnati:
sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita'
giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o
dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita'
giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di
soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR
223/1989
(nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ.
Mininterno 18/7/2007);
l'iscrizione ha validita' per un
anno; entro tale termine (verosimilmente,
trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ.
Mininterno 18/7/2007);
per una successiva iscrizione
all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra'
dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per
periodi di durata > 3 mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno
citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde
dalla dimostrazione dei requisiti previsti
per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di
trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art.
28, co. 2 T.U.
o
coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e'
effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino
italiano, senza la
verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale
della famiglia di cui all'art. 29 Cost.
(da risposte del Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009)
Disposizioni transitorie
sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia'
iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla
scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi
del D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
nota: circ.
Mininterno 6/4/2007
recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente";
in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino
comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica;
verosimilmente, si deve intendere "quindi" nel senso di "in
virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che
chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere
iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta
implicitamente la circ.
Mininterno 18/7/2007;
si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e
non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva
2004/38/CE
e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente
disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di
soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il
possesso dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno (circ.
Mininterno 18/7/2007);
non e' necessario accertare il
requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente
(circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino
comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza
che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di
propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007,
mediante autodichiarazione del
possesso dei requisiti ed
esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero,
nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo di
soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D.
Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento
che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita'
lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere
possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per
il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti
sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente
rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007);
il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di
soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che abbia chiesto la carta di
soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora
ottenuta: e' tenuto a chiedere
l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura
rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione
della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della questura (circ.
Mininterno 6/4/2007);
il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla
Questura (circ.
Mininterno 18/7/2007)
Verifica dei requisiti;
diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione; cancellazione
Iscrizione anagrafica del
familiare di cittadino comunitario
o
di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai
fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva
2004/38/CE;
in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini
dell'ingresso, anche alla luce di Sent.
Corte Giust. C-127-08)
o
di un documento
che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di
familiare cittadino comunitario,
la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000
(circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia
la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato
o
autodichiarazione del cittadino comunitario
(verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di
familiare a carico
o convivente,
ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza
personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione
del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita'
di risorse sufficienti per se'
ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero
Carta di soggiorno di
familiare straniero di un cittadino dell'Unione
o
passaporto
valido con visto, se richiesto
(nota: in contrasto con la Direttiva
2004/38/CE,
Sent.
Corte Giust. C-157-03;
in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini
dell'ingresso, anche alla luce di Sent.
Corte Giust. C-127-08; prassi
diffusa delle questure: rifiuto della carta di soggiorno al cittadino straniero che abbia contratto
matrimonio in Italia con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo
aver fatto ingresso illegale in
Italia o quando, al momento di contrarre matrimonio, si trovava in condizione
di irregolarita')
o
documento che
attesti la qualita' di familiare
o, se richiesto, di familiare a carico
o
attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario
o
4 foto in
formato tessera
Conseguenze di decesso,
partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare
o
il figlio del
cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto
in un istituto scolastico: in questo caso,
il figlio e il genitore
(anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di
soggiorno fino al termine degli
studi (nota: del corso di studi al quale
e' iscritto il figlio o anche dei corsi a cui si iscrivera' successivamente?)
o
il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se
rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario;
es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima
del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in
Italia) e dimostra di soddisfare
una delle seguenti due
condizioni:
- esercitare
un'attivita' lavorativa subordinata od
autonoma o disporre per se' e
per i familiari di risorse
sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una
previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione
sanitaria che copra tutti i rischi in
Italia
- far
parte del nucleo familiare, gia'
costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si
dovrebbe prescindere dalla
condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al
figlio appena nato)
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per
l'assistenza sociale (nella misura
prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione
sanitaria che copra tutti i rischi in
Italia;
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,
e sia
verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:
o
il matrimonio
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno
in Italia, prima dell'inizio del
procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana);
o
il coniuge straniero (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse
parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i
coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria;
o
il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con
sentenza di condanna, per reati
contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni
particolarmente difficili");
o
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) beneficia, in base ad
un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al
figlio minore, a condizione che l'organo
giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere
effettuate in Italia, e fino
a quando esse sono considerate necessarie
Mantenimento del diritto di
soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi
Mantenimento del diritto di
soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi
o
il cittadino comunitario ha lo status di
lavoratore autonomo o subordinato;
o
il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu' di 6
mesi (nota: questa quantificazione non e'
prevista dalla Direttiva
2004/38/CE,
che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di dimostrare di avere buone
possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la
condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o
immediatamente dopo) ovvero,
avendo reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi
di art. 2, co. 1 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da D.
Lgs. 297/2002,
non e' stato escluso dallo stato di disoccupazione ai sensi di art. 4 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da art. 5 D.
Lgs. 297/2002
(nota: art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad
art. 4 D.
Lgs. 297/2002);
nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi:
lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che
garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato
di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di
durata inferiore a 8 mesi; lo stato
di disoccupazione si perde in caso di mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio competente
fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi
Diritto di soggiorno
permanente
o
ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi
o
cessa l'attivita' lavorativa
subordinata o autonoma, avendo maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia,
ovvero avendo raggiunto l'eta'
di 60 anni se appartiene ad una
categoria per la quale la legge non riconosce il diritto
alla pensione di vecchiaia (circ.
Mininterno 6/4/2007
da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto
a tale pensione"; la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi
cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia;
l'interpretazione data da circ.
Mininterno 6/4/2007,
coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla
pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita'
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per
malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o
infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i
periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza
italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente, dopo aver soggiornato
continuativamente in Italia per almeno
2 anni (sono considerati trascorsi in
Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o
autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza
italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o
autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente, dovuta a infortunio
sul lavoro o malattia
professionale che gli conferiscano il diritto
ad una prestazione assicurativa
a carico, almeno in parte, di una istituzione dello Stato
o
esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro Stato membro,
continuando a risiedere in Italia,
con permanenza delle condizioni
per l'iscrizione anagrafica
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana),
dopo aver soggiornato e lavorato
continuativamente in Italia per almeno
3 anni (inclusi, ai fini del computo del
periodo di occupazione, i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita'
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per
malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o
infortunio)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche
anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di
attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso
vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno
permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
a seguito di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, avendo
perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio
col cittadino deceduto
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a
differenza di art. 16, co. 2 Direttiva
2004/38/CE,
sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la
cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per
studio in altra citta' italiana)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche
anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di
attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso
vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno
permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto
successivamente il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno
continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
a seguito di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma
o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio
col cittadino deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino
comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa
fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi
di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli,
procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Continuita' del soggiorno
Dimostrazione dei requisiti
per il diritto di soggiorno
Parita' di trattamento in
materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio
o
carta di soggiorno per cittadini UE non ancora scaduta
o
attestato di diritto di soggiorno permanente
(eventualmente risultante dalla carta di identita' elettronica)
o
iscrizione anagrafica
o
carta di soggiorno per familiare di cittadino
dell'Unione (o permesso CE slp)
o
carta di soggiorno permanente per familiari di
cittadini europei
o
art. 20, co. 10 L. 133/2008 ha aggiunto ai requisiti previsti per
l'attribuzione dell'assegno sociale,
a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni; la questione della legittimita' di tale
disposizione sotto il profilo della compatibilita' con la normativa comunitaria
in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il
diritto alla libera circolazione sollevata da un'interrogazione
di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta
della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu' dettagliate
sulla L. 133/2008)
o
i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto lavoratori o studenti, soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono,
alle prestazioni di carattere non
contributivo elencate nell'Allegato II bis
del Regolamento
CEE 1408/1971 (art. 10 bis, co. 1 dello stesso Regolamento). Tra le
prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (punto J, lettera h dell'Allegato II bis); il Regolamento
CEE 1408/1971 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia
subordinato al compimento di un
certo numero di anni di lavoro o
di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano
essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di
residenza trascorsi in altro Stato membro (art. 10 bis, co. 2)
o Legge regionale Friuli Veneza Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o
Legge regionale Friuli Veneza Giulia n. 17/2008: subordina
l'accesso all'assegno di natalita' a
requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana
Limiti al diritto di soggiorno
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni
terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)
o
motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto
di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
- delitti
non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona, anche
a seguito di patteggiamento
- delitti
di cui all'art. 8 L.
69/2005
(reati per cui si pocede a consegna obbligatoria nell'ambito del mandato
d'arresto europeo) anche a seguito di patteggiamento
¤
appartenenza a
categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione
di misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione
di provvedimenti di allontanamento
da parte di autorita' straniere
o
altri motivi di
ordine pubblico o pubblica
sicurezza
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale
della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni
di protezione che si applicano ai
cittadini italiani, a condizione
che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
á
Nota: sono previsti esplicitamente, quali misure di
sicurezza, l'espulsione per lo straniero o
l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato
condannato alla reclusione per
un tempo superiore a 2 anni[15]
(art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.);
si deve ritenere quindi che il diritto di soggiorno possa essere limitato, in questi
casi, sia per il cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; la Commissione
europea ha censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE), con riferimento al caso di
cittadini comunitari o di loro familiari stranieri, l'automatismo dell'allontanamento o espulsione previsto da tali
norme (nota: in quanto misure di
sicurezza, tuttavia, dovrebbero essere applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p.,
solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita'); il Ministro dell'interno, con Lettera
15/10/2008, ha annunciato che il Governo proporra' al Parlamento
l'approvazione di una norma di interpretazione autentica delle disposizioni
censurate dalla Commissione europea
á
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi
motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi
10 anni (verosimilmente, per tutti i 10
anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a
tutela del loro interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita': il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo (Sent.
Corte Giust. C-33-07)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino una concreta
minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione
o
si tiene conto
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario
(D. Lgs. 32/2008 e art. 54 D. Lgs. 267/2000, modificato da L. 125/2008)
o
si tiene conto
di durata del soggiorno pregresso,
eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o
non si tiene conto
di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica
del paese, non a quella dell'interessato)
Modalita' di adozione ed
esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla pericolosita'
della persona
o
e' adottato dal Ministro dell'interno,
¤
quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi ordine pubblico
¤
quando e' basato su motivi imperativi di pubblica
sicurezza e riguarda un titolare di
diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario negli altri casi
o
e' adottato con atto motivato (salvo
che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a
lui comprensibile ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale
o
nel caso in cui il provvedimento e' stato adottato per
motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi imperativi di pubblica sicurezza
o
in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a
pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato
o
nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in
Italia in violazione del termine
prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare
l'Italia
o
comunicazione
al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte
del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione
o
esecuzione del
provvedimento sospesa fino alla
decisione sulla convalida
o
l'interessato e' informato del suo diritto di essere
assistito dal difensore di fiducia o,
in mancanza, d'ufficio, e di
essere ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente
avvertiti
o
nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto
in un CIE, salvo che il procedimento
di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore
successive alla comunicazione del
provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la
sussistenza dei requisiti per i
provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il
provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende
lĠesecuzione dellĠallontanamento
o
il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia
cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.,
sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi,
quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta
eĠ negato solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento della responsabilita' di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
o
lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col
provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia
cautelare (nota: questa disposizione non
sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata
dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg.[16] (L.
125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[17]
L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)
o
sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuto allontanamento prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art.
380 c.p.p.;
e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.
o
applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per
reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p.
(riproponibilita' dell'azione penale) in caso di reingresso prima
della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto
nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.)
se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
Reingresso a seguito di
allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona
o
10 anni, per
motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli
altri casi
Allontanamento del cittadino
comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti
o
il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o
internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
o
che sia non allontanabile per rischio di
persecuzione, anche indiretta (art. 19,
co. 1 T.U.)
o
che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o
familiare entro il quarto grado
di italiano con lui convivente
(art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent.
Corte Cost. 252/2001,
Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006)
o
che sia genitore naturale di un minore soggiornante
in Italia (art. 29, co. 6 T.U.)
o
la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo
psicofisico di un minore soggiornante in
Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
o
che sia affidato
a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
(art. 32 co. 1 T.U.);
o
che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
o
la cui presenza
sia indispensabile in relazione
a procedimenti in corso per
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.
o allĠart. 3 L.
75/1958
(art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
o
che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni
che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni
motivate del Sindaco del luogo
di residenza o di dimora del destinatario (circ.
Mininterno 6/4/2007:
il Comune, qualora nel corso
degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il
venir meno delle condizioni di soggiorno,
ne da' comunicazione al Prefetto)
o
di durata del soggiorno pregresso, eta',
situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
Modalita' di adozione ed
esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla mancanza di
requisiti
o
e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o
alla dimora del destinatario
(nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino comunitario che
prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza
essere iscritto all'anagrafe)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale
idoneo alla traduzione, in francese,
inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di
reingresso ha il solo effetto di
interrompere la continuita' del soggiorno
e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)
Cancellazione anagrafica a
seguito di allontanamento
Impugnazione dei provvedimenti
di allontanamento
Istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'allontanamento
o
il provvedimento di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza e'
eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera; in caso di presentazione di istanza di sospensione, il
giudice deve quindi decidere immediatamente su tale istanza
o
in caso di provvedimento di allontanamento per motivi ordinari di pubblica sicurezza e' gia' previsto che la
presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione
sull'istanza stessa, salvo che
il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di decidere
sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento e'
significativa solo in tale caso
o
in caso di provvedimento di allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' gia'
previsto che la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione
sull'istanza stessa, non potendosi dare una precedente decisione giudiziale; la
disposizione che impone al giudice di decidere sull'istanza prima della
scadenza del termine per l'allontanamento non e' quindi significativa
Conseguenze del matrimonio
fittizio (nota)
IV. Diritto
all'unita' familiare del cittadino italiano
Diritto all'unita' familiare
del cittadino italiano
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del
Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza
acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess.
Mininterno 28/2/2005:
in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una
cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale
entro 15 giorni )
o
familiari entro
il quarto grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della
questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione),
con esso conviventi; Tar
Emilia Romagna: lo straniero convivente
con nipote italiano in tenera eta' e,
quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso
senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il quarto grado,
ne' limitazioni in relazione all'eta'
(cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano
V. Assistenza
sanitaria
Iscrizione obbligatoria al
Servizio sanitario nazionale
o
i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno
(in corso di validitaĠ o del quale sia
stato chiesto il rinnovo):
- lavoro
subordinato (anche stagionale)
- lavoro
autonomo
- motivi
familiari; nota: certamente escluso il genitore a carico che abbia
fatto ingresso per ricongiungimento
ad eta' > 65 anni successivamente alla data di entrata in vigore di D. Lgs.
160/2008, dato che per il suo ingresso per
ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria
o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel
territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un
contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3,
lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); orientamenti
contrastanti, in
relazione al genitore a carico che a quella data fosse gia' soggiornante
in Italia per motivi familiari, di circ.
Mininterno 8/5/2009 e nota
Minlavoro 4/5/2009: quest'ultima sostiene che l'iscrizione obbligatoria e'
mantenuta
- asilo
politico; secondo circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico
– ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a
straniero inespellibile per rischio di persecuzione
- protezione
sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
- motivi
umanitari, se il permesso e' stato
rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007 (D.
Lgs. 251/2007)
- asilo
umanitario; secondo circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il
permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5,
co. 6 T.U.)
¤
art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L.
155/2005, per sicurezza pubblica)
¤
art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore
inespellibile
¤
art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent.
Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito convivente di questa)
¤
art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea
¤
art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e
ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente
soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);
- richiesta
di asilo (per tutto il tempo dalla
presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura, incluso
lĠeventuale ricorso giurisdizionale);
non si applica ai richiedenti asilo trattenuti in CIE o ospitati
obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo, privi di
permesso di soggiorno
- affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ familiare o
istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983)
- attesa
adozione
- acquisto
della cittadinanza
o
gli stranieri che abbiano in corso una regolare
attivitaĠ lavorativa subordinata o
autonoma (per definizione, da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000:
non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui
allĠart. 4 DPR
442/2000)
o
i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare
pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri),
salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia
o
permesso per affari
Obbligo di contribuzione per
lo straniero iscritto obbligatoriamente
Durata dell'iscrizione
obbligatoria
Diritti dello straniero
iscritto obbligatoriamente
Obbligo assicurativo per gli
altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale
o
stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e
maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
o
iscriversi al SSN
Caso particolare: studenti
soggiornanti per meno di tre mesi
Obbligo di contribuzione per
lo straniero iscritto volontariamente
o
titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o
sussidi erogati da enti pubblici italiani (lĠequivalente di £.
290.000 per anno, non frazionabili);
conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del
permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ.
Minsalute 19/7/2007);
lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in
quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla
pari (lĠequivalente di £.
425.000 per anno, non frazionabili)
Durata dell'iscrizione
volontaria
Diritti dello straniero
iscritto volontariamente
Luogo di iscrizione
Copertura dei familiari degli
iscritti
Obbligo assicurativo per gli
stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Accesso degli stranieri non
iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale
o
immediatamente,
le cure urgenti (in regime
ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al
momento delle dimissioni (in
caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)
o
previo pagamento
delle tariffe regionali, le altre
prestazioni (nota: incluse le prestazioni
essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in pejus rispetto allo straniero illegalmente
soggiornante)
Accesso degli stranieri non
iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale
o
tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L.
405/1975, L.
194/1978, Decr. MinsanitaĠ 6/3/1995 e successive modificazioni e
integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr.
Minsanita' 10/9/1998)
o
tutela della salute del minore (Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo,
ratificata con L.
176/1991)
o
vaccinazioni
nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
o
interventi di profilassi internazionale
o
profilassi,
diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
o
cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000:
Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR
309/1990)
o
a disagio mentale
(sicuramente, nella Regione Lazio)
o
accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari
o
comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di
appartenenza
o
notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive
o
prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori
di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di
protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non
iscritto al SSN, non ha diritto
alle prestazioni del medico di base;
nello stesso senso, riguardo alle prestazioni ambulatoriali, Allegato
12 al Decr.
Mineconomia 17/3/2008)
o
urgenze
o
stato di gravidanza
o
patologie esenti
(da Decreto
MinsanitaĠ 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D.
Lgs. 124/1998)
o
soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D.
Lgs. 124/1998)
Prestazioni sanitarie per
stranieri espellendi
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata
inferiore a tre mesi
o
sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa
riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari,
studenti, familiari di disoccupati);
o
le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi
familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa
presentazione di un idoneo attestato
di diritto; nei casi in cui il cittadino
stesso ne sia sprovvisto,
l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero
anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso
particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa
acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento
dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale,
alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste
dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo
medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione
e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente
dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla
TEAM)
o
se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota:
esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non
possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente
all'interessato, che ne puo' chiedere il
rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg.
CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg.
CEE/574/1972
riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata
superiore a tre mesi
o
il cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e'
richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato,
ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o
ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o":
dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia
a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ.
Mininterno 8/8/2007)
l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura
di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' effettuata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare
di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti,
l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno
regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR
394/1999; in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi,
l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di
soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento
del prefetto o del Ministro dell'interno)
¤
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo);
¤
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di
svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta
impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che
lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia
o
il familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e'
effettuata con la stessa durata
di quella del lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il
familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare
straniero di cittadino comunitario (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione
appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali
soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano
coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi
possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa
sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in
quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
- in
base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza
sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico
legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982 (che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli,
sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti,
affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a
carico;
- qualora
si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno
soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione
volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data
loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli
¤
il diritto all'iscrizione al SSN del familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato
attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione
involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra
assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria
dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta,
degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in
esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di
diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di
ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del
familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo
con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera
b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la
durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere
sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del
Ministro dell'interno
¤
per i figli minori del cittadino comunitario o del
coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more
dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni
(nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva
2004/38/CE
e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della
qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego
(verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art.
4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per
l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto
di impiego cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs.
30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro
per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico
di cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; l'iscrizione
e' effettuata per un anno,
durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e
certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego
cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non
richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno
di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione
involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso
professionale (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007,
pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e
attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria,
non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione
da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la
durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere
- subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso
in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di
identita' (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto
all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia'
sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione
anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta
violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla
quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con
qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)
o
il titolare di
uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
¤
E106, e in
particolare
- lavoratori
distaccati in Italia da una ditta europea
e loro familiari; gli oneri sono
a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile
previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
- studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione
si evince dalla documentazione richiesta dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria);
l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori
distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed
e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel
modello E106 (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
Ż
riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere
quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito
per i familiari di studenti stranieri da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale
modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria
Ż
ove l'interessato non sia in posesso del modello E106,
questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di
provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche
per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in
Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o
formazione; circ.
Minsalute 3/8/2007
non e' esplicita in proposito
- familiare
di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal
paese di provenienza (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario
che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a
quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta;
se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero',
la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima
ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo
all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007
tace su questo punto
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e'
rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che
trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore
(verosimilmente, comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro;
puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella
categoria (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e
loro familiari, residenti in
Italia (nota: ci si trova di
fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita'
naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria;
evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una
automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante
per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere
consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di
un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione
di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione
al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di
copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di
tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso
all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali
l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in
base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata
anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
il titolare di diritto
di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione
relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs.
30/2007, e' priva di senso);
l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato
di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito
per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita'
amministrativa)
o
il cittadino comunitario ammesso ad un programma di
assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 T.U., ai sensi
di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ.
Minsalute 3/8/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore
o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ.
Minsalute 3/8/2007);
al termine del programma,
l'interessato mantiene l'iscrizione
al SSN se rientra in una delle
altre categorie per le quali
essa e' prevista (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta
o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008)
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; e' richiesta la certificazione
della condizione di familiare a carico (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile
l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000);
note:
¤
non si tiene conto del familiare entro il quarto grado
convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co.
2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene
rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera
b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se
pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni
risultano imprecise
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa
esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini
comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria
siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di
stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della
normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche
disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
- in
base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza
sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico
legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982
(che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
- qualora
si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno
soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione
volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data
loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli
o
le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;
o
l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo
che sia ritenuta prestazione
medicalmente necessaria; in tal
caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o
modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa
o
tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune
figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo
vincolo non esclude in modo
automatico e generale l'iscrizione al SSN
o
in base al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto
di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a
condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti -
vedi circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000);
nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica
o
il Decreto
Minsanita' 18/3/1999
disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in
anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non
corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica
risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio
indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari senza diritto di soggiorno
o
le cure urgenti o essenziali, anche a carattere
continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario
presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si
sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno), in base ad art. 35, co. 3 T.U. e al principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli
o
circ.
Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte
9/1/2008, citata in circ.
Minsalute 19/2/2008
(nota: antecedenti la circ.
Minsalute 19/2/2008):
si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente
favorevoli applicabili agli stranieri: iscrizione
facoltativa per coloro che soggiornano
legalmente per piu' di 3 mesi ed
erogazione di tutte le prestazioni
urgenti o essenziali (in particolare,
quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per
coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del
titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della
Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o
la Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008:
sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008,
l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti
e indifferibili, dalla circ.
Minsalute 19/2/2008);
include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero',
ribadisce, non tenendo conto della circ.
Minsalute 19/2/2008,
che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria
sono erogate a titolo oneroso
o
la circ.
Regione Lazio 7/3/2008
include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto)
analogo al codice STP e dispone che il cittadino comunitario titolare del
diritto di soggiorno condizionato al possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo
assicurativo mediante iscrizione
facoltativa al Servizio Sanitario
Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero iscritto
facoltativamente
o
circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per
il comunitario non iscritto; codice ENI (Europei Non Iscritti) rilasciato
previa esibizione di documento di identita' (per i minori, anche fotocopia di
documento che attesti la relazione di parentela col genitore) e dichiarazione
(per il minore, resa dal genitore) di mancanza di requisiti per iscrizione al
SSN, mancanza assicurazione e mancanza risorse sufficienti
o
circ.
Regione Campania 2/4/2008:
consentita l'iscrizione facoltativa al
SSN in luogo dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI
o
circ.
Regione Sicilia 17/4/2008:
prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice
STP per i neocomunitari non iscritti
(verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per tutti i comunitari non
iscritti)
o
circ.
Regione Puglia 7/5/2008:
include le prestazioni comunque essenziali,
ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto; richiesta esibizione
del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio regionale e
dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione
del codice ENI (Europeo Non In regola)
o
circ.
Provincia di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
minore
inespellibile
o
donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente
o
minore affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983
o
minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero
titolare di diritto di soggiorno
o
persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza
VI. Previdenza
sociale
Diritti previdenziali del
lavoratore straniero e dei suoi familiari
o
ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno
per il nucleo familiare e il
trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un
contributo equivalente all'INPS)
o
con decreto Minlavoro puo' essere esonerata
dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a
un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio
territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L.
398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su
richiesta dell'imprenditore)
o
per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 14 Regolamento
CEE 1408/1971, il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non
abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata <
12 mesi (prorogabili, al massimo, per
altri 12, previa autorizzazione dell'autorita' italiana)
Obbligo contributivo in caso
di lavoro subordinato
o
nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in
parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro
(responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL
1827/1935; artt. 17 e 19, L.
218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
- per
lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti
- contro
il rischio di malattia e tubercolosi
- per
maternitaĠ
- contro
il rischio di disoccupazione involontaria
o
nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di
lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di
- infortunio
sul lavoro
- malattie
professionali
Diritti previdenziali in caso
di rimpatrio
o
conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e
puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni
di contribuzione effettiva) previsto dallĠart. 1, co. 20 L.
335/1995
(la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime
contributivo; la soglia di godimento eĠ
fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ.
INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del
lavoratore successivo al
compimento del 65-esimo anno
dĠetaĠ (circ.
INPS n. 45 del 28/2/03)
o
qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del
lavoratore, il godimento dei diritti maturati e l'eventuale trasferimento allĠente assicuratore di quello Stato dei
contributi versati sono regolati in base agli accordi
o
Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio
economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e
Quebec, Citta' del Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni
bilaterali)
o
Turchia (Convenzione
europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)
Lavoratori distaccati in Italia
VII. Assistenza
sociale
Diritto costituzionale
all'assistenza sociale
Fruizione delle misure di
assistenza sociale da parte dello straniero
o
pensione sociale
o
prestazioni per invalidi civili, ciechi civili,
sordomuti
o
soggetti affetti da morbo di Hansen
o
soggetti affetti da TBC
o
invalidi civili
o
ciechi civili
o
sordomuti
o
indigenti
Successive limitazioni
o
assegno sociale
(giaĠ Òpensione socialeÓ):
- disciplinato
da art. 3, co. 6 e 7, L.
335/1995
e da art. 20, co. 10 L. 133/2008
- concesso
in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65
anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge, e con soggiorno
legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (art. 20, co. 10 L. 133/2008, a partire
dall'1/1/2009); Circ.
INPS 2/12/2008:
¤
il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a
partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato
maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito
di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non necessariamente
ininterrotta da oltre 10 anni)
¤
ai fini della dimostrazione della continuita' del
soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno
fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di
soggiorno ottenuti in precedenza)
¤ per il computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
¤
i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto lavoratori o studenti, soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono,
alle prestazioni di carattere non
contributivo elencate nell'Allegato II bis
del Regolamento
CEE 1408/1971 (art. 10 bis, co. 1 dello stesso Regolamento). Tra le
prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (punto J, lettera h dell'Allegato II bis); il Regolamento
CEE 1408/1971 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia
subordinato al compimento di un
certo numero di anni di lavoro o
di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano
essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di
residenza trascorsi in altro Stato membro (art. 10 bis, co. 2)
- erogato
dallĠINPS: 13 mensilitaĠ
- non
reversibile
- non
esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allĠestero dello straniero
(chiarimento INPS, citato in com.
AGI 25/11/2002; Mess.
INPS n. 12886/2008); sospensione
dell'erogazione in caso di permanenza allĠestero per un periodo di durata > 1 mese, salvo
che l'assenza sia dovuta a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellĠinteressato
(Mess.
INPS n. 12886/2008); revoca
dopo un anno di sospensione,
previa verifica del permanere della situazione di assenza (Mess.
INPS n. 12886/2008)
o
prestazioni per minorati civili:
- previste
per
¤
invalidi civili
(persone, residenti in Italia,
di etaĠ < 65 anni che
abbiano perduto, totalmente o
parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):
Ż
pensione di inabilitaĠ (perdita totale della
capacitaĠ di lavoro)
Ż
assegno mensile
(perdita parziale della
capacitaĠ di lavoro)
Ż
indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)
Ż
indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit
uditivo, che frequentino scuole, centri di
formazione, centri diurni, etc.)
¤
ciechi civili :
Ż
pensione per
ciechi assoluti
Ż
pensione per
ciechi parziali
Ż
indennitaĠ di accompagnamento per ciechi assoluti
Ż
indennitaĠ speciale per ciechi parziali
¤
sordomuti:
Ż
pensione
Ż
indennitaĠ di comunicazione
- concesse
a persone sprovviste di reddito nella
misura prevista dalla legge
- erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello
Stato) dalle Regioni (art. 130, D.
Lgs. 112/1998;
DPCM
26/5/2000)
- le
provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima
dellĠentrata in vigore della L. 388/00 non devono ovviamente
essere restituite; quelle
erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellĠamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere
76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la restrizione non e'
retroattiva, e chi, in possesso
dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore della L.
388/2000, ha diritto al trattamento (Sent.
Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza,
Trib.
Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 1/2006)
- il
reddito che deriverebbe (dalla
Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del
trattamento stesso, ai fini del rilascio del permesso CE slp (da Regolamento)
Sent. Corte Cost. 306/2008 e
11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 e di art.
9, co. 1 T.U.
Categorie che continuano a
fruire delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del permesso CE
slp
o
circ.
Mininterno 12/4/1983: rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti,
alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel
tempo, pensione sociale)
o
circ.
INPS n. 62/2004
e Mess.
INPS 12712/2007 chiariscono che il rifugiato, mentre e' parificato
all'italiano ai fini del godimento
dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L.
153/1988 (esteso quindi ai
familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo
familiare di cui all'art. 65, L.
448/1998 (limitato a italiani e comunitari); queste limitazioni sopravvivono all'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 (Mess.
INPS 2226/2008)
o
Trib.
Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per
invalidi civili
Misure assistenziali non
precluse allo straniero privo di permesso CE slp
o
reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:
- 3
anni di residenza legale
- reddito
inferiore a una determinata soglia
- iscrizione
al collocamento (verosimilmente,
nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000),
salvo iscrizione a corsi di
recupero o di formazione o cura
di handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni
o
assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:
- benefici
(a partire dalla possibilitaĠ di iscriversi nelle liste per il collocamento
obbligatorio degli invalidi di cui alla L.
68/1999)
estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile
tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2,
T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.),
da Sent.
Corte Cost. 454/1998
- richiesto
il possesso di permesso di soggiorno
che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ lavorativa
subordinata
o
prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 2, co. 1 L. 328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali e con le
modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali); Sent.
Corte Cost. 432/2005:
illegittimita' costituzionale
dell'art. 8, co. 2, Legge Regione Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5,
co. 7, Legge Regione Lombardia 25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione
Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea
riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 Cost.:
la cittadinanza non e' discrimine ragionevole)
o
bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza destinato a
tutti i soggetti residenti (art. 1 L.
2/2009); circ.
Agenzia delle entrate 3/2/2009:
¤
sufficiente che
il solo richiedente
straniero sia residente in Italia
¤
per i componenti del proprio nucleo familiare residenti
all'estero, il richiedente deve essere in possesso della documentazione
utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, che puo' essere
costituita da
- documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese dĠorigine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961
- documentazione
validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato
italiano del Paese dĠorigine
VIII. Alloggio
Accesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica
o
titolare di permesso CE slp
o
legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2
anni, impegnato in regolare
attivitaĠ lavorativa subordinata o
autonoma
o
l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare
rappresenta un atto di discriminazione diretta
o
l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti
da almeno 10 anni nel territorio del
Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: possibilmente legittimi in base ad Ord.
Corte Cost. 32/2008)
Reato di prestazione di
ospitalita' o cessione di alloggio a straniero irregolare
o
si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent.
Cass. 46070/2003: canone
d'affitto esorbitante; Circ.
Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del potere
contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere contrattuale del
contraente irregolare in quanto clandestino
o
la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ.
Confedilizia)
o
la locazione a straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non
eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ.
Confedilizia)
o
in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente
onerose rispetto ai prezzi di mercato a
straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento
della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib.
Milano)
o
Trib.
Brescia: la finalita' di ingiusto
profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo
oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta'
del legislatore, per come la si desume
dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta
d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta
delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o
Delib.
Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di
possibile violazione di art. 12,
co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
IX. Studio
Accesso all'istruzione
o
in caso di eventuale discrepanza tra i dati di due documentazioni distinte – di per se'
valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti
validi i dati del permesso di soggiorno
o
in caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di
genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non
sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero
di rimpatrio assistito
o
i dirigenti
degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia
dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dĠistituto comunica la circostanza
alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanita' e della Pubblica
Istruzione 23/9/1998)
o
e' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o
la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del
minore, attestante la classe e
il tipo d'istituto frequentato;
il dirigente scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza
diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere
legale della scuola estera di provenienza dell'alunno; il documento scolastico
puo' essere tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso
il tribunale; nota: Guida
MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori gia'
soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione), l'attestato
scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e da
dichiarazione di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione
facoltativa?) programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale
o
ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel II ciclo di istruzione (scuola
superiore) e' necessario (D.
Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado (scuola
media); tuttavia, lo studente di eta'
> 15 anni e con almeno 9 anni
di scolarita' ha diritto a frequentare la scuola
secondaria di II grado
(verosimilmente, senza poter conseguire il titolo); l'istituto attiva
contestualmente un percorso atto a fargli acquisire anche il titolo di scuola
secondaria di I grado
Accesso allo studio
universitario, senza limiti numerici, per stranieri soggiornanti per motivi
diversi dallo studio
o
titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo
politico o umanitario (motivi umanitari?), protezione sussidiaria (o motivi umanitari, rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007), motivi religiosi; lo straniero e' ammesso se in possesso di titolo
conseguito in Italia o equipollente
o
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore
conseguito in Italia (es.: per studio, o
per richiesta asilo)
o
stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allĠestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo
o domanda diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale
o titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:
¤ traduzione in lingua italiana certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato
¤ legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatico-consolare italiana della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto
¤ dichiarazione dell'autorita' diplomatico-consolare italiana, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale
o curriculum degli studi seguiti dall'interessato (distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie seguite, dell'esito degli esami finali e di eventuali esperienze lavorative connesse con il titolo), redatto e firmato dallĠinteressato stesso
o programma delle materie del corso seguito, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana; qualora le autorita' scolastiche straniere non rilascino tale attestato, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana attesta il programma, ricavandolo dalle pubblicazioni ufficiali locali
o
dichiarazione della rappresentanza
diplomatico-consolare italiana relativa al criterio di valutazione scolastica in
vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risultino il punteggio minimo
per essere promossi e il punteggio massimo
o
eventuali atti idonei a provare la conoscenza di lingua
italiana; in mancanza, necessario un esame integrativo (nota: la Guida
MIUR 22/10/2008 fa riferimento anche alla conoscenza della letteratura
italiana; non evidente, in ogni caso, la conformita' all'art.
379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006, che prevede l'esame integrativo di lingua italiana nei soli casi
di dichiarazione di equipollenza di titoli di scuola elementare o media)
o
elenco dei documenti presentati (in duplice copia)
Misure a sostegno del diritto
allo studio
Rilascio di un permesso per
studio a titolari di altro permesso
o
titolare di permesso per motivi familiari, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche
dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di
separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei
18 anni, non sia possibile il
rilascio di un permesso CE slp (art. 30, co. 5 T.U.)
o
titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.)
o
minore comunque affidato ai sensi della L.
184/1983,
al compimento dei 18 anni (art.
32, co. 1 T.U.); sent.
Corte Cost. 198/2003:
incluso minore sottoposto a tutela
o affidato di fatto a parenti
entro il quarto grado; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005
e n.
2437/2008 e, limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento
formale di affidamento o di sottoposizione
a tutela, circ.
Mininterno 28/3/2008;
in senso contrario, solo TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo
ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai
sensi della L.
184/1983
e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del
compimento dei 14 anni
o
titolare di permesso per integrazione del minore, al compimento dei 18 anni, a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota
del Comitato 14/10/2002; nota: si deve intendere piuttosto: "in caso
di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del
Comitato"?) e che il gestore
del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il
minore
¤
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
¤
eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da ente o organizzazione
con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
¤
dispone di un alloggio
o
titolare di permesso per motivi umanitari per protezione
sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza
pubblica (L. 155/05)
Accesso ai corsi di
specializzazione o di dottorato
o la laurea (ed
eventualmente lĠabilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dallĠateneo ai fini
della sola iscrizione ai corsi
o il superamento delle prove
di ammissione
Diritti del titolare di
permesso per studio
o
al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)
o
allĠiscrizione facoltativa al SSN
¤
pagamento di contributo forfetario, che non copre i
familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo
completo di £. 750.000 – da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000
¤
conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella
fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del
contributo (circ.
Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente
al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il
contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ.
Minsalute 19/7/2007)
¤
gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di
studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria
al SSN successivamente al loro ingresso
presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore
ai sensi della L. 68/2007 (circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti
soggettivi ai sensi della legislazione in
materia di assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno)
Conversione del permesso per
studio o formazione in permesso ad altro titolo
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di
ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; nota: nel modulo
"v" distribuito dai ministeri
e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata
superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da
Regolamento); Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
o
in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base
della documentazione presentata dallĠinteressato; l'eventuale specificazione di
categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la
possibilita' di conversione (TAR
Emilia Romagna),
ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR
Lombardia)
[1] In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano motivi ostativi.
[2] In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza.
[3]
In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.
[4] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[5] In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano motivi ostativi.
[6] In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza.
[7]
In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.
[8] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[9] In precedenza: 90 gg.
[10] In precedenza: 90 gg.
[11] In precedenza: 90 gg.
[12] In precedenza, se piu' favorevoli.
[13] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[14] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[15] In precedenza: superiore a 10 anni.
[16] In precedenza: 15 gg.
[17] In precedenza: 15 gg.
[18] In precedenza: superiore a 10 anni.