QUESITO: Nel caso
in cui non venisse modificato lĠattuale testo dellĠart.35, co.5 del testo unico
sullĠimmigrazione, lĠeventuale introduzione della figura del Òreato di presenza
irregolareÓ sarebbe da sola sufficiente a determinare la facolt di denuncia allĠautorit
di polizia o giudiziaria degli stranieri irregolarmente soggiornanti che
chiedano di essere curati presso un presidio sanitario?
Al riguardo ritengo debba essere data risposta negativa: lĠeventuale
introduzione di questa odiosa figura di reato tra i molti suoi effetti negativi
(sintetizzabili in una generica equiparazione dei cosiddetti clandestini ai
latitanti) non avrebbe per quello di rendere denunciabili gli stranieri
richiedenti le cure per il fatto di non essere autorizzati al soggiorno.
Le ragioni di questo sono cos sintetizzabili:
LĠart.35, co.5 del testo unico sullĠimmigrazione costituisce norma
dotata di valenza penale indiretta, in quanto per un verso pone un divieto di
segnalazione sanzionato in via amministrativa e per altro verso rende
inconfigurabile lĠillecito penale in capo al personale della struttura
sanitaria che ometta di denunciare la clandestinit dellĠutente.
Occorre anche considerare che la nuova figura del reato di Òpresenza
non autorizzata in ItaliaÓ andrebbe ad inserirsi (con articolo numerato al 10
bis) nel testo unico sullĠimmigrazione.
Comparendo nel medesimo contenitore normativo, non vĠ dubbio che
lĠart.10 bis non potr essere considerato come norma successiva incompatibile
con il disposto di cui allĠart.35, co.5, escludendosi cos in modo palese che
possa avere effetti implicitamente abroganti su di esso.
Effetti abroganti comunque esclusi anche dal rapporto di specialit che
connetterebbe lĠeccezione di cui allĠart.35, co.5 rispetto allĠobbligo di
denuncia genericamente previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di
pubblico servizio che vengano a conoscenza di un reato, ai sensi dellĠart.361 e
art.362 cod. pen.
Tali deduzioni potrebbero essere ripetute anche riguardo allĠart.365
cod. pen. Dal quale vengono anzi ulteriormente rafforzate in termini logici.
LĠart.365 cod. pen. (nel testo sempre attuale e non oggetto di riforma)
disciplina lĠobbligo di referto disponendo che coloro i quali, nellĠesercizio
di una professione sanitaria, hanno prestato la propria assistenza in casi che
possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere
d'ufficio, devono riferirne senza ritardo all'autorit competente. La stessa
norma dispone per che tale obbligo escluso quando il referto esponga la
persona assistita a procedimento penale.
Per quanto lĠart.365 c.p. abbia di mira situazioni di reato ben
diverse, nelle quali di solito vi un nesso diretto tra il tipo di cura
richiesta e il reato commesso, non vĠ dubbio che esso si applicherebbe anche
al clandestino bisognoso di cure. Sicch la nuova figura di reato di cui
allĠeventuale art.10 bis del testo unico sullĠimmigrazione, oltre a non
compromettere il normale divieto di segnalazione di cui allĠart.35, co.5 del
medesimo testo unico, finirebbe forse per ridurre ulteriormente le ipotesi di
obbligo di segnalazione derivanti a loro volta da Òobbligo di refertoÓ.
In conclusione, la lettura sistematica delle norme penali riguardanti
la sottoposizione alle cure di stranieri non in regola con le norme sul
soggiorno porterebbe – anche nellĠipotesi di riforma normativa ipotizzata
nel quesito – al divieto per il personale della struttura sanitaria di
denuncia allĠautorit. Divieto non sanzionato penalmente ma in ipotesi
suscettibile di essere presidiato in via disciplinare nel caso in cui tale
denuncia venga ugualmente fatta dal personale sanitario in spregio alla
disposizione di cui allĠart.35, co.5.