ALLEGATO

 

Nota tecnica sul

ÒRegolamento delle aree attrezzate per Rom e Sinti.

 

DallĠesame delle proposte di modifica del regolamento delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti, emergono le seguenti considerazioni:

 

- allĠart. 1, rubricato Òdenominazione, localizzazione e capienza delle aree sostaÓ, la capienza massima dellĠarea sosta ÒSangoneÓ, sita in Corso Unione Sovietica n. 655, viene indicata in un numero di 150 persone, rispetto a quanto indicato nel Regolamento attualmente in vigore, laddove ne sono previste 250. Non  chiaro se si tratti di un mero refuso nella compilazione, ovvero si pensi ad una riduzione alquanto drastica delle persone che che saranno autorizzate alla sosta in quellĠarea, la cui quasi totalitˆ ha la cittadinanza italiana e appartiene al gruppo dei Sinti.

 

- allĠart. 2, nellĠultimo periodo del punto 2.3, il nuovo testo del regolamento fa riferimento alla legge regionale in tema di campeggi. EĠ incerto cosa questo rimando comporti in materia di idoneitˆ alloggiativa dal momento che lĠamministrazione comunale sostiene che la normativa sui campeggi non consente lĠattribuzione dellĠidoneitˆ alloggiativa alle costruzioni abitative insediate sulle piazzole delle aree sosta autorizzate.

 

- allĠart. 5, relativo alla Òdurata e rinnovo della concessioneÓ, vi  una incongruenza (di certo dovuta ad un semplice refuso) fra la dicitura del punto n. 5.1, che fa riferimento alla durata biennale della concessione, e quanto riportato nel punto n. 5.1, ove si parla di concessione alla permanenza, solo annuale.

 

- allĠart. 6, sui Òrequisiti per la concessioneÓ, sono diversi i punti che destano perplessitˆ:

a) al punto n. 6.6, si fa riferimento, quale requisito per la concessione alla permanenza nellĠarea sosta, allĠassenza di titolaritˆ di ciascun componente il nucleo familiare di diritti reali su immobili e/o terreni idonei ad ospitare strutture abitative fisse o mobili ubicati in qualsiasi localitˆ.

Posto che  primariamente necessario capire che cosa si intende per Ònucleo familiareÓ: se il riferimento  da intendersi ai soli membri (parenti ed affini) del nucleo che effettivamente si insedierˆ nellĠarea sosta, ovvero se nel nucleo familiare si debbano ricomprendere tutti i soggetti facenti parte originariamente del nucleo familiare e, quindi, anche quei figli che, avendo costituito un autonomo nucleo familiare, non vivono pi con i loro genitori. Tale seconda lettura porterebbe allĠassurda conseguenza di vincolare la possibilitˆ della concessione alla permanenza nellĠarea sosta di una famiglia alle vicende di un parente (magari un figlio con moglie e figli) ormai del tutto autonomo ed indipendente da essa

Inoltre, il requisito della idoneitˆ del bene oggetto del godimento di diritti reali ad ospitare strutture abitative fisse o mobili ci sembra troppo vago e foriero di incertezze che potrebbero mettere a rischio le sorti di molte famiglie rispetto alla concessione alla sosta. Infatti, anche un semplice terreno agricolo pu˜ essere di per sŽ idoneo ad ospitare una baracca, una roulotte o un camper (vale a dire strutture abitative fisse o mobili). La presenza di tali strutture su un terreno a destinazione agricola costituisce per˜ un abuso edilizio e che, pertanto, rappresenta una situazione del tutto precaria che  irragionevole considerare come condizione ostativa per la concessione alla permanenza nellĠarea sosta.

Rispetto alle due problematiche, sembrerebbe quindi opportuno lasciare in vigore la attuale norma di cui al punto numero 2 dellĠart. 5, laddove si prevede fra i requisiti per la autorizzazione la non titolaritˆ sui soli alloggi realizzati con contributi pubblici o di edilizia residenziale pubblica , con lĠespressa eccezione per i figli che, pur facenti parte del nucleo familiare di soggetti titolari di un alloggio di e.r.p. , possono ciononostante ottenere lĠautorizzazione alla sosta.

 

- agli artt. 6.8 e 9.1 (che rimanda ai requisiti dellĠart. 6), si prevede che determinati provvedimenti penali a carico dei soggetti interessati costituiscano condizioni ostative per lĠautorizzazione a permanere nellĠarea sosta, ovvero ne comportino la revoca per chi vi  stato autorizzato.

- allĠart. 6.8 fa riferimento a condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui allĠart. 380 c.p.p.. (arresto obbligatorio in flagranza di reato) , alle condanne per uno dei reati ex art. 381 c.p.p.. (arresto facoltativo in flagranza), che siano sottoposte a misure  di sicurezza, etcÉ.

In tali casi si prevede che i soggetti interessati Ònon possono essere autorizzate allĠaccesso allĠareaÓ (art. 6.8) e che Òperdono il diritto alla permanenza nel campo e debbono quindi allontanarsi dallo stesso entro il termine di giorni 3ÉÓ (art. 9).

Non si pu˜ che biasimare questo tipo di automatismo sanzionatorio che non tiene alcun conto dellĠeffettiva gravitˆ del reato , dellĠentitˆ della pena comminata e, soprattutto, della sua ÒoffensivitˆÓ sociale. Anche in questo caso,  doveroso fare il paragone con il regolamento attualmente in vigore, in cui nellĠart. 5 sui Òrequisiti per lĠautorizzazioneÓ, non compare alcun riferimento a procedimenti penali quali condizioni ostative per lĠaccesso alle aree, essendo bens“ meramente previsto che non pu˜ essere autorizzato chi ha la titolaritˆ di diritti reali su alloggi di e.r.p. o realizzati con contributi pubblici o ha subito precedenti provvedimenti di allontanamento dalle aree sosta della cittˆ.

LĠunico riferimento a precedenti penali contenuto nel regolamento tuttora in vigore compare allĠart. 7, dedicato alla revoca e al diniego del rinnovo dellĠautorizzazione, laddove si prevede che sia causa di diniego di rinnovo o di revoca dellĠautorizzazione, fra le altre circostanze, quella di Òessere condannati per gravi reati contro il patrimonio e/o le persone con particolare attenzione alle recidiveÓ.

EĠ del tutto evidente che tale disposizione lascia uno spazio per una valutazione discrezionale che tenga conto caso per caso dellĠeffettiva gravitˆ del reato commesso.

Qualora entrassero in vigore le disposizioni del (Ò)nuovo regolamento(Ó) si arriverebbe allĠassurda conseguenza di escludere una persona dallĠaccesso allĠarea sosta (e magari, con lui, i suoi familiari (Ò)a carico(Ó) solo perchŽ ha rubato una mela (reato per il quale  previsto ex art. 381, lett. g), c.p.p.. lĠarresto facoltativo in flagranza e per il quale, a rigor di norma, dovrebbe esserci lĠeffetto automatico di diniego, o di revoca, della concessione alla permanenza nellĠarea sosta). Una logica che si basa sugli automatismi sanzionatori (porta con sŽ una delle )  foriera di conseguenze negative del tutto sproporzionate a fronte di comportamenti,( di certo da condannare, ma) che non possono giustificare una penalizzazione cos“ (intensa) irragionevole per chi cerca di integrarsi, anche attraverso la stabilizzazione in unĠarea sosta.

EĠ peraltro doveroso aggiungere che, anche ove nella normativa in materia di immigrazione si prevede che determinate vicende penalmente rilevanti abbiano determinati effetti in capo al cittadino straniero (si vedano a titolo di esempio gli articoli in materia di permesso di soggiorno CE per i soggiornati di lungo periodo di cui allĠart. 9 del d.lgs. 286/98, di espulsione a titolo di misura di sicurezza del cittadino extracomunitario ex art. 15, d.lgs. 286/98 e di allontanamento del cittadino straniero comunitario di cui allĠart. 20 del d.lgs 30/07), si prevede altres“ che tali effetti negativi siano temperati, da un lato, da una valutazione in merito allĠinserimento sociale, familiare e lavorativo del cittadino straniero, e, dallĠaltro, da una valutazione sulla pericolositˆ sociale del soggetto, senza che si proceda ad un automatismo. Il bilanciamento tra le cause ostative allĠesercizio di una facoltˆ o di un diritto legato al soggiorno in Italia e il radicamento sul territorio italiano  stato affermato dalle direttive europee 2003/109/CE e 2003/86/CE che lĠItalia ha recepito con i decreti legislativi n. 3 e 5 del 2007, pertanto, lĠapplicazione dellĠautomatismo sanzionatorio, come nel regolamento in esame, sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio.

In altri termini, quando la legge prevede che i precedenti penali comportino determinati effetti negativi per un cittadino straniero che abbia esercitato il diritto allĠunitˆ familiare questo non avviene mai in modo automatico, ma previa una valutazione che tenga in debito conto gli elementi, estranei rispetto al reato commesso, di cui si  fatto cenno prima.

Adottare nei confronti delle famiglie Rom e Sinti una politica irragionevolmente pi severa, con la previsione di esclusione dallĠarea sosta o di revoca dellĠautorizzazione sulla sola base dei criteri stabiliti nellĠart. 6 del( Ò)nuovo(Ó) regolamento, senza alcuna valutazione ulteriore che tenga conto dei parametri relativi allĠinserimento sociale, familiare e lavorativo, nonchŽ della durata del soggiorno in Italia, significa considerare i Rom pi stranieri degli stranieri e i Sinti meno italiani degli italiani.

Si osserva inoltre che in altri casi di interventi sociali da parte di enti locali (quali sono, ad esempio, le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica) non viene richiesta unĠ altrettanto simile prova di ÒvirtuositˆÓ da parte dei beneficiari, cos“ come nel caso dei Rom e dei Sinti, nei confronti dei quali non viene, quindi, attuata una vera politica di interazione (o, almeno, di integrazione), ma bens“un mero controllo finalizzato  alla riduzione del danno.

La predisposizione dei campi come unica soluzione abitativa per i Rom, lĠurbanistica del disprezzo e della ghettizzazione di cui sono esempio le aree sosta, i regolamenti che considerano i Rom alla stregua di trib (si veda il continuo riferimento alla figura del ÒcapofamigliaÓ) che se non Òsi comportano beneÓ vanno cacciate lontano (anche se si tratta di persone quasi tutte nate in Italia), le amministrazioni pubbliche che destinano una piazzola in unĠarea esondata (e non solo esondabile),  tutto ci˜  prova di una politica discriminatoria.

 

- allĠart. 9 riguarda i casi di revoca e/o diniego della concessione allĠautorizzazione alla permanenza del campo. La disposizione, nel riferirsi ai soggetti che possono perdere il diritto alla permanenza nellĠarea sosta qualora si verifichino determinate condizioni, menziona esclusivamente le ÒpersoneÓ.

Non  del tutto chiaro se i provvedimenti di revoca e diniego riguarderebbero solo il singolo soggetto che viene a trovarsi in una delle condizioni descritte nellĠarticolo ovvero tutto il suo nucleo familiare (il che porterebbe allĠassurda conseguenza di vanificare qualunque percorso di integrazione lavorativa e scolastica attraverso la ÒcacciataÓ della intera famiglia per la condotta di un solo membro).