ALLEGATO
Nota
tecnica sul
ÒRegolamento
delle aree attrezzate per Rom e Sinti.
DallĠesame
delle proposte di modifica del regolamento delle aree sosta attrezzate per Rom
e Sinti, emergono le seguenti considerazioni:
- allĠart. 1, rubricato Òdenominazione,
localizzazione e capienza delle aree sostaÓ, la capienza massima dellĠarea
sosta ÒSangoneÓ, sita in Corso Unione Sovietica n. 655, viene indicata in un numero
di 150 persone, rispetto a quanto indicato nel Regolamento attualmente in
vigore, laddove ne sono previste 250. Non chiaro se si tratti di un mero
refuso nella compilazione, ovvero si pensi ad una riduzione alquanto drastica
delle persone che che saranno autorizzate alla sosta in quellĠarea, la cui
quasi totalit ha la cittadinanza italiana e appartiene al gruppo dei Sinti.
- allĠart. 2, nellĠultimo periodo del
punto 2.3, il nuovo testo del regolamento fa riferimento alla legge regionale
in tema di campeggi. EĠ incerto cosa questo rimando comporti in materia di idoneit
alloggiativa
dal momento che lĠamministrazione comunale sostiene che la normativa sui
campeggi non consente lĠattribuzione dellĠidoneit alloggiativa alle
costruzioni abitative insediate sulle piazzole delle aree sosta autorizzate.
- allĠart. 5, relativo alla Òdurata e
rinnovo della concessioneÓ, vi una incongruenza (di certo dovuta ad un semplice
refuso) fra la dicitura del punto n. 5.1, che fa riferimento alla durata
biennale della concessione, e quanto riportato nel punto n. 5.1, ove si
parla di concessione alla permanenza, solo annuale.
- allĠart. 6, sui Òrequisiti per
la concessioneÓ, sono diversi i punti che destano perplessit:
a) al punto n. 6.6, si fa riferimento,
quale requisito per la concessione alla permanenza nellĠarea sosta, allĠassenza
di titolarit di ciascun componente il nucleo familiare di diritti reali su
immobili e/o terreni idonei ad ospitare strutture abitative fisse o mobili ubicati in qualsiasi
localit.
Posto che
primariamente necessario capire che cosa si intende per Ònucleo familiareÓ: se il riferimento da
intendersi ai soli membri (parenti ed affini) del nucleo che effettivamente si
insedier nellĠarea sosta, ovvero se nel nucleo familiare si debbano
ricomprendere tutti i soggetti facenti parte originariamente del nucleo
familiare e, quindi, anche quei figli che, avendo costituito un autonomo nucleo
familiare, non vivono pi con i loro genitori. Tale seconda lettura porterebbe
allĠassurda conseguenza di vincolare la possibilit della concessione alla
permanenza nellĠarea sosta di una famiglia alle vicende di un parente (magari
un figlio con moglie e figli) ormai del tutto autonomo ed indipendente da essa
Inoltre, il
requisito della idoneit del bene oggetto del godimento di diritti reali ad
ospitare strutture abitative fisse o mobili ci sembra troppo vago e foriero
di incertezze che potrebbero mettere a rischio le sorti di molte famiglie
rispetto alla concessione alla sosta. Infatti, anche un semplice terreno
agricolo pu essere di per s idoneo ad ospitare una baracca, una roulotte o un
camper (vale a dire strutture abitative fisse o mobili). La presenza di tali
strutture su un terreno a destinazione agricola costituisce per un abuso
edilizio e che, pertanto, rappresenta una situazione del tutto precaria che
irragionevole considerare come condizione ostativa per la concessione alla
permanenza nellĠarea sosta.
Rispetto alle
due problematiche, sembrerebbe quindi opportuno lasciare in vigore la attuale
norma di cui al punto numero 2 dellĠart. 5, laddove si prevede fra i requisiti
per la autorizzazione la non titolarit sui soli alloggi realizzati con
contributi pubblici o di edilizia residenziale pubblica , con lĠespressa
eccezione per i figli che, pur facenti parte del nucleo familiare di soggetti
titolari di un alloggio di e.r.p. , possono ciononostante ottenere
lĠautorizzazione alla sosta.
- agli artt. 6.8 e 9.1 (che rimanda ai requisiti
dellĠart. 6), si prevede che determinati provvedimenti penali a carico dei
soggetti interessati costituiscano condizioni ostative per lĠautorizzazione a
permanere nellĠarea sosta, ovvero ne comportino la revoca per chi vi stato
autorizzato.
- allĠart.
6.8 fa
riferimento a condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di
cui allĠart. 380 c.p.p.. (arresto obbligatorio in flagranza di reato) , alle
condanne per uno dei reati ex art. 381 c.p.p.. (arresto facoltativo in
flagranza), che siano sottoposte a misure
di sicurezza, etcÉ.
In tali casi
si prevede che i soggetti interessati Ònon possono essere autorizzate
allĠaccesso allĠareaÓ (art. 6.8) e che Òperdono il diritto alla permanenza
nel campo e debbono quindi allontanarsi dallo stesso entro il termine di giorni
3ÉÓ
(art. 9).
Non si pu
che biasimare questo tipo di automatismo sanzionatorio che non tiene
alcun conto dellĠeffettiva gravit del reato , dellĠentit della pena comminata
e, soprattutto, della sua ÒoffensivitÓ sociale. Anche in questo caso,
doveroso fare il paragone con il regolamento attualmente in vigore, in cui
nellĠart. 5 sui Òrequisiti per lĠautorizzazioneÓ, non compare alcun riferimento
a procedimenti penali quali condizioni ostative per lĠaccesso alle aree,
essendo bens meramente previsto che non pu essere autorizzato chi ha la
titolarit di diritti reali su alloggi di e.r.p. o realizzati con contributi
pubblici o ha subito precedenti provvedimenti di allontanamento dalle aree
sosta della citt.
LĠunico
riferimento a precedenti penali contenuto nel regolamento tuttora in vigore
compare allĠart. 7, dedicato alla revoca e al diniego del rinnovo
dellĠautorizzazione, laddove si prevede che sia causa di diniego di rinnovo o
di revoca dellĠautorizzazione, fra le altre circostanze, quella di Òessere
condannati per gravi reati contro il patrimonio e/o le persone con particolare
attenzione alle recidiveÓ.
EĠ del tutto
evidente che tale disposizione lascia uno spazio per una valutazione
discrezionale che tenga conto caso per caso dellĠeffettiva gravit del reato
commesso.
Qualora
entrassero in vigore le disposizioni del (Ò)nuovo regolamento(Ó) si arriverebbe
allĠassurda conseguenza di escludere una persona dallĠaccesso allĠarea sosta (e
magari, con lui, i suoi familiari (Ò)a carico(Ó) solo perch ha rubato una mela
(reato per il quale previsto ex art. 381, lett. g), c.p.p.. lĠarresto
facoltativo in flagranza e per il quale, a rigor di norma, dovrebbe esserci
lĠeffetto automatico di diniego, o di revoca, della concessione alla permanenza
nellĠarea sosta). Una logica che si basa sugli automatismi sanzionatori (porta
con s una delle ) foriera di conseguenze negative del tutto sproporzionate a
fronte di comportamenti,( di certo da condannare, ma) che non possono
giustificare una penalizzazione cos (intensa) irragionevole per chi cerca di
integrarsi, anche attraverso la stabilizzazione in unĠarea sosta.
EĠ peraltro
doveroso aggiungere che, anche ove nella normativa in materia di immigrazione
si prevede che determinate vicende penalmente rilevanti abbiano determinati
effetti in capo al cittadino straniero (si vedano a titolo di esempio gli
articoli in materia di permesso di soggiorno CE per i soggiornati di lungo
periodo di cui allĠart. 9 del d.lgs. 286/98, di espulsione a titolo di misura
di sicurezza del cittadino extracomunitario ex art. 15, d.lgs. 286/98 e di
allontanamento del cittadino straniero comunitario di cui allĠart. 20 del d.lgs
30/07), si prevede altres che tali effetti negativi siano temperati, da
un lato, da una valutazione in merito allĠinserimento sociale, familiare e
lavorativo del cittadino straniero, e, dallĠaltro, da una valutazione
sulla pericolosit sociale del soggetto, senza che si proceda ad un
automatismo. Il bilanciamento tra le cause ostative allĠesercizio di una
facolt o di un diritto legato al soggiorno in Italia e il radicamento sul
territorio italiano stato affermato dalle direttive europee 2003/109/CE e
2003/86/CE che lĠItalia ha recepito con i decreti legislativi n. 3 e 5 del
2007, pertanto, lĠapplicazione dellĠautomatismo sanzionatorio, come nel
regolamento in esame, sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio.
In altri
termini, quando la legge prevede che i precedenti penali comportino
determinati effetti negativi per un cittadino straniero che abbia esercitato il
diritto allĠunit familiare questo non avviene mai in modo automatico, ma
previa una valutazione che tenga in debito conto gli elementi, estranei
rispetto al reato commesso, di cui si fatto cenno prima.
Adottare nei
confronti delle famiglie Rom e Sinti una politica irragionevolmente pi severa,
con la previsione di esclusione dallĠarea sosta o di revoca dellĠautorizzazione
sulla sola base dei criteri stabiliti nellĠart. 6 del( Ò)nuovo(Ó) regolamento,
senza alcuna valutazione ulteriore che tenga conto dei parametri relativi
allĠinserimento sociale, familiare e lavorativo, nonch della durata del
soggiorno in Italia, significa considerare i Rom pi stranieri degli
stranieri e i Sinti meno italiani degli italiani.
Si osserva
inoltre che in altri casi di interventi sociali da parte di enti locali (quali
sono, ad esempio, le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
non viene richiesta unĠ altrettanto simile prova di ÒvirtuositÓ da parte dei
beneficiari, cos come nel caso dei Rom e dei Sinti, nei confronti dei quali
non viene, quindi, attuata una vera politica di interazione (o, almeno, di
integrazione), ma bensun mero controllo finalizzato alla riduzione del danno.
La
predisposizione dei campi come unica soluzione abitativa per i Rom,
lĠurbanistica del disprezzo e della ghettizzazione di cui sono esempio le aree
sosta, i regolamenti che considerano i Rom alla stregua di trib (si veda il
continuo riferimento alla figura del ÒcapofamigliaÓ) che se non Òsi comportano
beneÓ vanno cacciate lontano (anche se si tratta di persone quasi tutte nate in
Italia), le amministrazioni pubbliche che destinano una piazzola in unĠarea
esondata (e non solo esondabile),
tutto ci prova di una politica discriminatoria.
- allĠart.
9 riguarda
i casi
di revoca e/o diniego della concessione allĠautorizzazione alla permanenza del
campo. La disposizione, nel riferirsi ai soggetti che possono perdere il diritto
alla permanenza nellĠarea sosta qualora si verifichino determinate condizioni,
menziona esclusivamente le ÒpersoneÓ.
Non del
tutto chiaro se i provvedimenti di revoca e diniego riguarderebbero solo il
singolo soggetto che viene a trovarsi in una delle condizioni descritte
nellĠarticolo ovvero tutto il suo nucleo familiare (il che porterebbe
allĠassurda conseguenza di vanificare qualunque percorso di integrazione
lavorativa e scolastica attraverso la ÒcacciataÓ della intera famiglia per la
condotta di un solo membro).