REPUBBLICA
ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio - Sede di Roma, Sezione
Interna I Quater, composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Pio Guerrieri - Presidente;
- Dr. Giancarlo Luttazi – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 12319/08 R.G. proposto da EL HARKATI ABDERRAHIM
elettivamente domiciliato in Roma, via Po n. 25/B presso lo studio dellĠavv.
Alfredo Samengo e rappresentato e difeso nel presente giudizio dallĠavv.
Vincenzo Tallarico del foro di Padova
- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dellĠAvvocatura Generale dello
Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELLĠINTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dellĠAvvocatura Generale dello
Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- CONSOLATO GENERALE DĠITALIA A CASABLANCA (MAROCCO), in persona del
Console p.t. – non costituito in giudizio;
- SPORTELLO UNICO PER LĠIMMIGRAZIONE PRESSO LA PREFETTURA, in persona
del Prefetto p.t. – non costituito in giudizio
per
lĠannullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento prot. n. 91760 del
20/08/08 con cui il Consolato Generale dĠItalia a Casablanca ha respinto la
richiesta di visto dĠingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Visti gli
atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il
dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 16
aprile 2009 fissata per lĠesame dellĠistanza cautelare formulata dal
ricorrente;
Uditi gli
Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto di
potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli
artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71 consentendolo lĠoggetto della
causa, lĠintegrit del contraddittorio e la completezza dellĠistruttoria;
Avvisate le
parti presenti alla Camera di Consiglio del 16 aprile 2009 della possibilit di
definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma
4Ħ L. n. 1034/71;
Ritenuto, in
fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 91760 del 20/08/08
con cui il Consolato Generale dĠItalia a Casablanca ha respinto la richiesta di
visto dĠingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;
Considerato,
in diritto, che il ricorso fondato e merita accoglimento;
Ritenuta, in
particolare, fondata la censura con cui stato dedotto il vizio di eccesso di
potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione alla
dedotta insussistenza del presupposto – ovvero la perdita di efficacia
del nulla osta telematico – sulla base del quale lĠamministrazione ha
emesso il gravato diniego;
Considerato
che il provvedimento impugnato del 20/08/08 ha respinto la richiesta di visto
per Ònulla osta telematico scadutoÓ;
Rilevato che,
come risulta dalla nota prot. n. 5036/06 SPU del 14/01/09 trasmessa dallo
Sportello Unico per lĠImmigrazione – Ufficio Territoriale del Governo di
Perugia, a favore del ricorrente stato rilasciato rituale nulla osta del 12
aprile 2007 conforme a quello tempestivamente allegato alla domanda di visto
dĠingresso (come risulta dalla documentazione allegata alla nota del 05/01/09
del Consolato Generale dĠItalia a Casablanca) da ritenersi pienamente efficace
in quanto depositato nel rispetto del termine semestrale previsto dallĠart. 22
d. lgs. n. 286/98;
Considerato,
pertanto, che, a fronte della prova dellĠautenticit del nulla osta prodotto a
corredo della richiesta di visto dĠingresso, la mancata trasmissione per via
telematica dello stesso (prevista come modalit eventuale di invio alle
rappresentanze consolari dagli artt. 22 comma 5Ħ d. lgs. n. 286/98 e 31 comma
6Ħ D.P.R. n. 394/99 – come risulta dallĠinciso del citato articolo 22
Òove possibile in via telematicaÓ) costituisce onere che ricade a carico
dellĠamministrazione e che non legittima, per ci solo, il diniego dellĠistanza
presentata dal ricorrente;
Considerato
che la fondatezza della censura in esame impone lĠaccoglimento del ricorso
(previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia
processuale – degli ulteriori motivi proposti) e il conseguente
annullamento dellĠatto impugnato;
Ritenuto di
dovere porre a carico del Ministero degli Esteri, in quanto soccombente, le
spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
Ritenuti,
poi, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le
altre parti;
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I
Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma
10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71:
1) accoglie
il ricorso e, per lĠeffetto, annulla lĠatto impugnato;
2) condanna
il Ministero degli Esteri a pagare le spese processuali sostenute dal
ricorrente il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per
diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dispone la
compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale
instauratosi tra il ricorrente e le altre parti;
4) ordina che
la presente decisione sia eseguita dallĠAutorit Amministrativa.
Cos deciso
in Roma nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2009.
LĠESTENSORE
IL PRESIDENTE