REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio - Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Pio Guerrieri - Presidente;

- Dr. Giancarlo Luttazi – Giudice;

- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12319/08 R.G. proposto da EL HARKATI ABDERRAHIM elettivamente domiciliato in Roma, via Po n. 25/B presso lo studio dellĠavv. Alfredo Samengo e rappresentato e difeso nel presente giudizio dallĠavv. Vincenzo Tallarico del foro di Padova

CONTRO

- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dellĠAvvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- MINISTERO DELLĠINTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dellĠAvvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- CONSOLATO GENERALE DĠITALIA A CASABLANCA (MAROCCO), in persona del Console p.t. – non costituito in giudizio;

- SPORTELLO UNICO PER LĠIMMIGRAZIONE PRESSO LA PREFETTURA, in persona del Prefetto p.t. – non costituito in giudizio

 

 

per lĠannullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento prot. n. 91760 del 20/08/08 con cui il Consolato Generale dĠItalia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto dĠingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 16 aprile 2009 fissata per lĠesame dellĠistanza cautelare formulata dal ricorrente;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71 consentendolo lĠoggetto della causa, lĠintegritˆ del contraddittorio e la completezza dellĠistruttoria;

Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 16 aprile 2009 della possibilitˆ di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71;

Ritenuto, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 91760 del 20/08/08 con cui il Consolato Generale dĠItalia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto dĠingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso  fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la censura con cui  stato dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione alla dedotta insussistenza del presupposto – ovvero la perdita di efficacia del nulla osta telematico – sulla base del quale lĠamministrazione ha emesso il gravato diniego;

Considerato che il provvedimento impugnato del 20/08/08 ha respinto la richiesta di visto per Ònulla osta telematico scadutoÓ;

Rilevato che, come risulta dalla nota prot. n. 5036/06 SPU del 14/01/09 trasmessa dallo Sportello Unico per lĠImmigrazione – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, a favore del ricorrente  stato rilasciato rituale nulla osta del 12 aprile 2007 conforme a quello tempestivamente allegato alla domanda di visto dĠingresso (come risulta dalla documentazione allegata alla nota del 05/01/09 del Consolato Generale dĠItalia a Casablanca) da ritenersi pienamente efficace in quanto depositato nel rispetto del termine semestrale previsto dallĠart. 22 d. lgs. n. 286/98;

Considerato, pertanto, che, a fronte della prova dellĠautenticitˆ del nulla osta prodotto a corredo della richiesta di visto dĠingresso, la mancata trasmissione per via telematica dello stesso (prevista come modalitˆ eventuale di invio alle rappresentanze consolari dagli artt. 22 comma 5Ħ d. lgs. n. 286/98 e 31 comma 6Ħ D.P.R. n. 394/99 – come risulta dallĠinciso del citato articolo 22 Òove possibile in via telematicaÓ) costituisce onere che ricade a carico dellĠamministrazione e che non legittima, per ci˜ solo, il diniego dellĠistanza presentata dal ricorrente;

Considerato che la fondatezza della censura in esame impone lĠaccoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – degli ulteriori motivi proposti) e il conseguente annullamento dellĠatto impugnato;

Ritenuto di dovere porre a carico del Ministero degli Esteri, in quanto soccombente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

Ritenuti, poi, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71:

1) accoglie il ricorso e, per lĠeffetto, annulla lĠatto impugnato;

2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare le spese processuali sostenute dal ricorrente il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti;

4) ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2009.

LĠESTENSORE                         IL PRESIDENTE