(Sergio Briguglio 6/5/2009)
PRINCIPALI ELEMENTI RELATIVI AGLI STRANIERI NEL
DDL SICUREZZA (A.C. 2180), NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
Nota: le modifiche approvate dalla Camera rispetto al
testo approvato dal Senato (A.S. 733) sono in grassetto
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L'aggravante associata alla condizione di soggiorno illegale si riferisce solo
ai cittadini stranieri e agli apolidi, non a quelli dell'Unione europea (nota:
restano inclusi i familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea).
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Soppresse le disposizioni del codice penale che prevedono l'allontanamento del
cittadino dell'Unione europea quale misura di sicurezza conseguente alla
condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni (nota: restano in
vigore le disposizioni relative all'espulsione del familiare straniero di
cittadino dell'unione europea).
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Soppresse le disposizioni del codice penale che prevedono l'allontanamento del
cittadino dell'Unione europea quale misura di sicurezza conseguente alla
condanna ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro
la personalita' dello Stato (nota: restano in vigore le disposizioni relative
all'espulsione del familiare straniero di cittadino dell'unione europea).
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L'espulsione dello straniero e dell'apolide quale misura di sicurezza e'
eseguita dal questore con accompagnamento coattivo alla frontiera (nota: e'
inclusa l'espulsione del familiare straniero del cittadino dell'unione
europea).
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L'allontanamento del cittadino dell'Unione europea quale misura di sicurezza e'
eseguito conformemente con le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007.
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Pena della reclusione da cinque a quindici anni per chi promuove o costituisce
o organizza l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati
di cui all'art. 12, co. 3 bis D. Lgs. 286/1998 (atti diretti a favorire
l'ingresso illegale in Italia o in altro Stato, al fine di trarre profitto,
anche indiretto, di stranieri, aggravati da una delle seguenti circostanze: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; per procurare l'ingresso o la
permanenza illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la
sua incolumit; per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto eĠ
commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti); pena della reclusione da quattro a nove anni per chi
partecipa all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione degli
stessi reati.
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Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare[1]
la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da
almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi)[2]
nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio
(un anno e mezzo, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)[3],
qualora risieda allĠestero. La condizione di assenza di scioglimento,
annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve
sussistere al momento dellĠadozione del decreto di riconoscimento della
cittadinanza[4].
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Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione
della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di duecento euro. Il gettito e' destinato per
meta' alla realizzazione di progetti
di cooperazione in materia di immigrazione; per l'altra meta', alla copertura delle spese
dell'amministrazione dell'interno per le istruttorie relative ai procedimenti
in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
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Ai fini dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza, allĠistanza o dichiarazione dellĠinteressato deve essere allegata
la certificazione comprovante il possesso dei requisiti.
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Il ricorso avverso il provvedimento negativo in materia di riconoscimento della
protezione internazionale e' notificato anche al Ministero dell'interno, presso
la Commissione, nazionale o territoriale, competente[5]. Il Ministero dell'interno
puo' stare in giudizio, nel solo giudizio di primo grado, tramite un
rappresentante designato dalla Commissione, nazionale o territoriale, che ha
adottato l'atto impugnato[6].
La sentenza viene notificata anche al Ministero dell'Interno, presso la
Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale[7].
Anche il Ministero dell'interno puo' proporre reclamo alla Corte d'Appello
contro la sentenza (nota: non mi e' chiaro se il Ministero dell'interno possa
ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello).
- Chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, d alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno
straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del
rinnovo del contratto di locazione, punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni[8]
(nota: la condizione di mancanza di titolo di soggiorno e' riferita ad un
momento che risulta indefinito in caso di semplice messa a disposizione di
alloggio, senza contratto di locazione).
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Lo straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia deve presentare
all'ufficiale dello stato civile anche un documento attestante la regolarita'
del soggiorno nel territorio italiano.
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Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
degli esteri e con il Ministro per le pari opportunit, sono individuati i casi
e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta ordinariamente richiesto
allo straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia e' sostituito da una
dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente
residente in Italia (nota: non e' chiaro se il riferimento sia allo straniero;
in tal caso, occorre notare che questi potrebbe essere solo regolarmente
soggiornante, senza essere residente in Italia), nella quale si attesta
l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione e' allegata
un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza
dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla
celebrazione del matrimonio (nota: ratio della disposizione inconprensibile).
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Pena aumentata nel caso in cui si partecipi alla commissione di un reato per
cui e' previsto l'arresto in flagranza con persona di eta' minore ovvero
inferma o psichicamente deficiente; la pena e' aumentata fino alla meta' se il
copevole e', della persona stessa, il genitore esercente la potesta'. Pena
aumentata fino alla meta' nel caso in cui si partecipi alla commissione di un
reato con persona non imputabile o non punibile, a causa di una condizione o
qualita' personale; la pena e' aumentata fino a due terzi se il copevole e',
della persona stessa, il genitore esercente la potesta'.
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Reclusione fino a tre anni[9] per chi si avvale per mendicare di una persona di
eta' inferiore a quattordici anni o, comunque, non imputabile, e per chi,
avendo una tale persona sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua
custodia o vigilanza, permetta che mendichi o che un terzo se ne avvalga per
mendicare. Quando si procede per uno di questi reati, il Procuratore della
Repubblica ne informa il Tribunale per i minorenni; l'assistenza affettiva del
minore e' assicurata in ogni stato e grado del procedimento dalla presenza dei
genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse
dall'autorita' giudiziaria che procede; al minore e' assicurata l'assistenza
dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi
istituiti dagli enti locali; degli stessi servizi si avvale anche l'autorita'
giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
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Decadenza dall'esercizio della potesta' genitoriale o interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente allĠamministrazione di sostegno, alla tutela e alla
cura per il genitore o, rispettivamente, il tutore condannati per riduzione o
mantenimento in schiavitu' o servitu', tratta di persone ovvero acquisto o
alienazione di schiavi.
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Chi sottragga un minore al genitore esercente la potesta' dei genitori o al
tutore, conducendolo o trattenendolo allĠestero contro la volont dello stesso
genitore o tutore, impedendogli in tutto o in parte lĠesercizio della potesta'
genitoriale e' punito con la reclusione da uno a quattro anni (da sei mesi a
tre anni, se il minore e' di eta' superiore a quattordici anni ed e'
consensiente). Se la sottrazione e' commessa da un genitore in danno del
figlio, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potesta' dei
genitori.
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Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per lo straniero che faccia ingresso illegale
nel territorio dello Stato (salvo che sia respinto per essersi presentato al
valico di frontiera privo dei requisiti per l'ingresso) o vi soggiorni
illegalmente. Non e' ammessa l'oblazione con conseguente estinzione del reato.
La competenza e' del giudice di pace. Al procedimento penale per il reato di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di presentazione
immediata a giudizio dell'imputato (art. 20-bis D. Lgs. 274/2000), citazione
contestuale dell'imputato in udienza (20-ter D. Lgs. 274/2000) e svolgimento
del giudizio a presentazione immediata (32-bis D. Lgs. 274/2000). In
particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni (a quarantotto ore, se l'imputato e'
sottoposto a misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si
avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
-
Ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di ingresso o
soggiorno illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Il questore comunica l'avvenuta
espulsione o respingimento alla stessa autorita', che dichiara il non luogo a
procedere. L'azione penale si ripropone se lo straniero rientra prima della
scadenza del termine di dieci anni (nota: sembra applicarsi anche al caso di
respingimento di straniero che abbia fatto ingresso da valico non autorizzato)
o del piu' breve termine fissato dal decreto di espulsione. In caso di
presentazione di domanda di protezione internazionale da parte
dell'interessato, il procedimento e' sospeso; in caso di riconoscimento della
protezione internazionale o di rilascio di un permesso per motivi umanitari, il
giudice pronunzia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice, quando non
ricorrono circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento
coattivo dello straniero alla frontiera (necessita' di soccorrere lo straniero,
incertezza sull'identita' o sulla nazionalita', mancanza di documenti di
viaggio o di vettore), puo' sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione
con divieto di reingresso di durata non inferiore a cinque anni.
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Nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo di sua competenza
nei confronti dello straniero che dovrebbe comunque essere espulso dal prefetto
per soggiorno illegale o per misura di prevenzione, il giudice di pace, quando
ritiene di dovere irrogare la pena della reclusione di durata non superiore a
due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena ne' le cause ostative all'accompagnamento coattivo immediato alla
frontiera, puo' sostituire la
stessa pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque
anni.
-
L'essere indiziato del delitto di cui all'art. 12-quinquies, co. 1, L. 356/1992
(trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori) e' motivo di
espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno ordinario,
nonche', sempre che sia stata applicata una misura di prevenzione, possibile
motivo dell'espulsione del titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo; e' anche rilevante ai fini del diniego di quest'ultimo permesso, del diniego
o della revoca del permesso di soggiorno al titolare di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro,
dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza del cittadino
dell'Unione europea o del suo familiare straniero.
-
L'accoglimento della richiesta di iscrizione o di variazione anagrafica sono
subordinati alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende
fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la
verifica non e' compiuta entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione,
questa e' effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facolta' di
successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.
-
Ai fini del ricongiungimento familiare dello straniero, e' necessario
dimostrare la disponibilita' di un alloggio dotato dei requisiti
igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici
comunali[10] (nota: mia interpretazione di un testo
sgrammaticato).
- Trascorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge, l'agente in attivita' finanziaria
che presta servizi di trasferimento di danaro deve acquisire e conservare per
dieci anni copia del titolo di soggiorno dell'utente straniero. In mancanza del
titolo di soggiorno, il gestore deve effettuare segnalazione, entro dodici ore,
all'autorita' locale di pubblica sicurezza (nota: non e' chiaro se solo in caso
di avvenuta erogazione del servizio), trasmettendo i dati identificativi del
richiedente. Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono
essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di tali disposizioni e' sanzionata con la cancellazione dall'elenco
degli agenti in attivit finanziaria.
-
Le condanne per reati previsti dallĠarticolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare
in attivita' illecite sono ostative all'ingresso dello straniero in Italia
anche quando la sentenza sia non definitiva.
- Sono ostative all'ingresso anche le condanne con sentenza
irrevocabile per uno dei reati relativi alla tutela del diritto d'autore o alla
contraffazione o alterazione a fini commerciali di marchi industriali o di
segni distintivi di opere dell'ingegno (nota: essendo la condanna con sentenza
irrevocabile per uno di questi reati motivo di revoca del permesso di soggiorno
e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel
territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero
che debba essere espulso, l'introduzione di questa disposizione e'
pleonastica).
- La richiesta di rilascio
e di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per motivi familiari) e'
sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da un minimo di ottanta euro a un
massimo di duecento euro. Il contributo non e' dovuto per rilascio e rinnovo
dei permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi
umanitari. Il gettito e'
destinato, per meta', al Fondo per i rimpatri; per meta', al finanziamento
delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e
al rinnovo dei permessi di soggiorno.
-
La richiesta di rinnovo di qualunque permesso di soggiorno deve essere
presentata almento sessanta giorni prima della scadenza[11].
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Ai fini della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari la
pericolosita' del soggetto per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato
o di altro Stato Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne
per reati di cui all'art. 380 c.p.p. (reati per i quali e' previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza).
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Reclusione da uno a sei anni per chi utilizzi, anche senza averlo prodotto, un
documento contraffatto al fine di determinare il rilascio (nota: la limitazione
della sanzione al caso in cui vi sia tale finalita' e' frutto di mia
interpretazione) di un visto dĠingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo.
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L'esibizione del titolo di soggiorno e' richiesta anche per i provvedimenti
relativi ad atti di stato civile e per l'accesso a pubblici servizi, fatta
eccezione per quelli relativi alle prestazioni sanitarie per stranieri non
iscritti al SSN (nota: benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda
l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non
sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo
di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente
senza previo pagamento della tariffa).
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Arresto fino a un anno[12] e ammenda fino a 2.000 euro[13] per lo straniero che, senza giustificato motivo, non
ottemperi all'ordine di esibire il passaporto o altro documento identificativo
e il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolarita' del
soggiorno in Italia[14] (nota: ad esempio, la ricevuta di dichiarazione di
soggiorno breve per turismo, studio o affari).
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Il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e' subordinato
anche al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della
lingua italiana, con modalita' di svolgimento da determinarsi con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
-
Trascorsi i primi sessanta giorni di trattenimento dello straniero
nel Centro di identificazione ed espulsione, in caso di mancata cooperazione al
rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato (nota: non e' chiaro se la
mancata cooperazione sia del cittadino o del Paese terzo) o di ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore
puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo
ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere
all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo,
persistono le condizioni che hanno motivato tale proroga, il questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni, per complessivi
centottanta giorni. In ogni caso, l'allontanamento puo' essere effettuato anche
prima della scadenza del termine prorogato; in questo caso, il questore ne da'
comunicazione immediata al giudice di pace. Queste disposizioni si applicano
anche se lo straniero risulta gia' trattenuto alla data di entrata in vigore
della legge.
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LĠordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni in caso di
trattenimento in Centro di identificazione ed espulsione impossibile o
inefficace, reca anche lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della
permanenza illegale reiterata nel territorio dello Stato. L'ordine del questore
puo' essere accompagnato dalla documentazione necessaria per raggiungere gli
uffici della rappresentanza diplomatica, anche onoraria, del Paese dello
straniero in Italia, e dalla documentazione necessaria per rientrare nello
Stato di appartenenza o, quando questo non sia possibile, nello Stato di
provenienza (nota: non e' chiaro se si riferisca anche al biglietto di
viaggio). La pena della reclusione da uno a quattro anni per trasgressione
dell'ordine si applica anche quando il provvedimento di allontanamento adottato
nei confronti dello straniero era di respingimento. Pena della reclusione[15] da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata
disposta per mancata richiesta nei termini del rinnovo del permesso; la stessa
pena si applica anche quando il provvedimento di allontanamento era
l'espulsione disposta a seguito di permanenza illegale successiva a rifiuto del
permesso ovvero l'espulsione disposta per mancata dichiarazione di presenza in
caso di soggiorno breve per turismo, studio o affari, o per prolungamento
illegale di tale soggiorno breve (in questi casi non e' obbligatorio l'arresto
in flagranza ne' si procede con rito direttissimo). Il nuovo provvedimento di
espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera e' adottato
espressamente per violazione dell'ordine del questore[16]; il provvedimento non e' adottato se lo straniero si
trova in stato di detenzione in carcere. Al nuovo provvedimento di espulsione
si applicano le disposizioni ordinarie sull'espulsione, incluse quelle sul
trattenimento in un centro di identificazione e di espulsione e quelle relative
all'ordine del questore (nota: la reiterazione del procedimento era stata
esclusa dalla giurisprudenza, sulla base di una lettura palesemente errata
delle disposizioni vigenti). Lo straniero che, in violazione di un nuovo ordine
del questore, continua a permanere illegalmente in Italia[17] e' punito con la reclusione da uno a cinque anni[18]; si procede iterando la successione di espulsione,
trattenimento ed eventuale ordine del questore.
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E' istituito un Fondo per i rimpatri, finalizzato al trasferimento degli
stranieri verso i paesi di origine o di provenienza, alimentato da meta' del
gettito dei contributi versati dagli stranieri per rilascio e rinnovo dei
permessi, nonche' da eventuali appositi contributi dell'unione europea.
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Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario
di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di
occupazione, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza
dei requisiti, chiedere la conversione del permesso in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro.
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Sono inespellibili, se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato, oltre al coniuge convivente, i parenti conviventi di cittadino italiano
entro il secondo grado[19].
- A condizione che il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito
il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di
lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale
altamente specializzato (art. 27, co. 1, lettera a, D. Lgs. 286/1998),
professori universitari (art. 27, co. 1, lettera c, D. Lgs. 286/1998) e lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (art.
27, co. 1, lettera g, D. Lgs. 286/1998) e' sostituito da una comunicazione da
parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato. La comunicazione e'
presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al
questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso.
In caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la
comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso
in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello
unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del
permesso di soggiorno.
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Non e' consentito l'ingresso per ricongiungimento di coniuge o genitore a
carico coniugati con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel
territorio nazionale. In caso di accertamento di violazione di tale divieto, il
permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o
revocato.
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Il ricongiungimento del genitore naturale con figlio minore e' consentito se il
figlio minore soggiorna regolarmente in Italia con l'altro genitore e se sono
soddisfatti i requisiti relativi alla disponibilita' di reddito e alloggio; si
tiene conto, ai fini della verifica di tali requisiti, del possesso degli
stessi da parte dell'altro genitore[20].
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Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta
giorni dalla richiesta (nota: termine a carattere ordinatorio) [21].
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Il rilascio di un permesso di soggiorno (per motivi di studio, lavoro o accesso
al lavoro) al compimento della maggiore eta' al minore non accompagnato e'
condizionato, anche quando il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sia stato sottoposto a tutela, al soddisfacimento dei requisiti di
soggiorno pregresso in Italia di almeno tre anni, inserimento di almeno due
anni in un progetto di integrazione, disponibilita' di alloggio e iscrizione a
un corso di studio o svolgimento di attivita' lavorativa in corso o imminente[22] (nota: la soppressione della parola
"comunque" nell'art. 32, co. 1 D. Lgs. 286/1998 non esclude i minori
accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del
permesso al compimento della maggiore eta'; nella Sent. Corte Cost. 198/2003,
infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i
minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola).
-
(...)[23]
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Il rilascio del permesso di soggiorno e' condizionato alla sottoscrizione da
parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per crediti, consistente nell'impegno a
raggiungere, nel periodo di validita' del permesso, specifici obiettivi di
integrazione. Per integrazione si intende, a questo fine, il processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli
stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con
impegno reciproco alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale
della societa'. I contenuti dell'accordo sono determinati con regolamento
adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro del
lavoro, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Ad
eccezione del caso di titolare di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e di straniero titolare di
altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare, la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di
soggiorno e lĠespulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera (nota:
quest'ultima disposizione e' pleonastica; in ogni caso, se la perdita dei
crediti fosse rilevata in sede di rinnovo del permesso, si dovrebbe procedere
solo al rifiuto del rinnovo, non alla revoca del permesso).
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Chiunque, illegalmente, promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il
trasporto di stranieri nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona trasportata
(nota: disposizione pleonastica, dato che e' gia' punito con la stessa pena
chiunque compia atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri
nel territorio dello Stato).
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Chiunque, illegalmente, promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il
trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compia atti diretti a
procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato o di
altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, e' punito con la reclusione da cinque[24] a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per
ogni persona, se ricorre una delle seguenti condizioni[25]: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di piu' di quattro persone; la persona
trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua
incolumita' per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale; la persona
trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto e' commesso da tre o
piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie
esplodenti. La pena e' aumentata se ricorrono almeno due di queste condizioni[26]. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine a questi reati, si applica la custodia cautelare in carcere, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
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Aumento delle pene detentiva da un terzo alla meta' e applicazione della multa
di 25.000 euro per persona quando gli atti diretti a favorire l'ingresso
illegale nel rritorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non e'
cittadina o non ha titolo di residenza permanente sono commessi al fine di
trarne, anche indirettamente profitto (oltre che, come gia' previsto, al fine
di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento).
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Soppressa la previsione di giudizio direttissimo per i reati di favoreggiamento
dell'ingresso illegale.
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Tra i delitti in relazione ai quali la durata massima delle indagini
preliminari si estende a due anni e' incluso quello di favoreggiamento
dell'ingresso illegale aggravato da una delle seguenti condizioni: il fatto
riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di piu'
di quattro persone; la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la
sua vita o per la sua incolumita' per procurarne lĠingresso o la permanenza
illegale; la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto e'
commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o
materie esplodenti.
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Ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica della persona senza fissa
dimora, questa, al momento della richiesta e' tenuta a fornire all'ufficio
anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a
stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio.
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Presso il Ministero dell'interno e' istituito un apposito registro nazionale
delle persone senza fissa dimora.
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La cancellazione dallĠanagrafe della popolazione residente dello straniero per
effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora a seguito di scadenza
del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e' effettuata, previo
avviso da parte dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni,
quando siano trascorsi sei mesi[27] da tale scadenza.
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I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra
cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero
alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero
situazioni di disagio sociale. Le associazioni sono iscritte dal
prefetto in un apposito elenco, previa verifica, sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari
previsti da un decreto del Ministro dell'interno. Il decreto fissa anche gli
ambiti in cui tali associazioni possono operare. Il prefetto provvede al
periodico monitoraggio delle associazioni, informando dei risultati il Comitato.
Tra le associazioni iscritte nell'elenco, i sindaci si avvalgono
prioritariamente di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze
armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste sono
iscritte negli elenchi solo se non sono destinatarie, a nessun titolo, di
risorse economiche a carico della finanza pubblica.
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Le disposizioni relative al rimpatrio assistito dei minori stranieri non
accompagnati si applicano, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al
Fondo nazionale per le politiche migratorie, anche ai minori cittadini
dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che
esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore
stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989.
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Per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu', tratta di
persone, acquisto o alienazione di schiavi, e per quello di associazione a
delinquere finalizzato alla commissione di uno di questi delitti, le pene sono
diminuite fino alla meta' se l'imputato aiuta concretamente l'autorita' di
polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di autori dei
reati o per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
[1] In precedenza: acquista.
[2] In precedenza: sei mesi, a prescindere dalla
presenza di figli.
[3] In precedenza: tre anni, a prescindere dalla
presenza di figli.
[4] In precedenza: al momento della presentazione
dell'istanza.
[5] In precedenza: ricorso comunicato alla Commissione nazionale o alla Commissione territoriale competente.
[6]
In precedenza: previsto solo l'intervento, in
giudizio, di un rappresentante designato dalla Commissione competente.
[7] In precedenza: sentenza comunicata alla Commissione nazionale o alla Commissione territoriale competente
[8] In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in qualunque momento del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello straniero.
[9] In precedenza: arresto da tre mesi a un anno e, nel caso in cui il colpevole sia il genitore o il tutore del minore, sospensione dall'esercizio della potesta' genitoriale o dall'ufficio di tutore.
[10] In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.
[11] In precedenza, i termini erano di almeno novanta giorni in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno sessanta giorni in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato; almeno trenta giorni negli altri casi.
[12] In precedenza: fino a sei mesi.
[13] In precedenza: fino a 800.000 lire.
[14] In precedenza: o la carta di soggiorno.
[15] In precedenza: arresto.
[16] In precedenza, non era previsto espliciamente uno specifico motivo.
[17] In precedenza, piu' in generale, era sanzionato lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale: si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera, prima che il questore emanasse un secondo ordine.
[18] In precedenza, per lo straniero originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del permesso, la pena era della reclusione da uno a quattro anni.
[19] In precedenza, entro il quarto grado.
[20] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.
[21]
In precedenza, era previsto che, trascorsi, senza esito, cettottanta giorni
dalla richiesta di nulla-osta, il familiare potesse ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, previa esibizione della copia
degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
[22] In precedenza, in base all'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente e alla conseguente prassi amministrativa, il rilascio del permesso ai minori non accompagnati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela prescindeva dal soddisfacimento degli altri requisiti.
[23] Cancellata la disposizione che prevedeva la soppressione del divieto esplicito (art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998) di segnalazione all'autorita', salvo obbligo di referto, a parita' col cittadino italiano, dello straniero irregolarmente soggiornante che acceda alle strutture sanitarie.
[24] In precedenza: quattro.
[25] In precedenza: se la finalita' e' quella di trarre, anche indirettamente, profitto.
[26] In precedenza: pene aumentate se ricorre una delle seguenti condizioni: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di piu' di quattro persone; la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
[27] In precedenza: trascorso un anno.