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dei Deputati
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Dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati
ASGI
Associazione per gli studi giuridici
sullimmigrazione
EMENDAMENTO
ALLART. 1 del disegno di legge n. 2232, Conversione in legge del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonch in tema di atti
persecutori
Si propone la modifica dellart. 1 del ddl n.
2232, finalizzata alla soppressione dellart. 5 del decreto-legge n. 11/2009 che
prolunga a complessivi sei mesi i tempi massimi del trattenimento.
Le ragioni per labrogazione
Preliminarmente occorre
ricordare che il trattenimento una misura limitativa della libert personale prevista dalla legge, per consentire di
rimuovere taluni temporanei impedimenti materiali all'immediato accompagnamento
alla frontiera dello straniero oggetto di provvedimento amministrativo di
espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera o di
respingimento.
Prevederne un aumento
fino a 6 mesi (da 2
mesi a 6 mesi), tre volte la durata massima, trasforma la natura del
trattenimento da misura di esecuzione materiale dei provvedimenti di
allontanamento a un periodo di potenziale
e ripetuta forma di detenzione di lungo periodo, eseguita in modo speciale e al
di fuori di istituti penitenziari, mantenendo gli stranieri
trattenuti in una condizione di angosciosa sospensione che alimenter continue
rivolte capaci di mettere a repentaglio la sicurezza dei Centri o gravi
conseguenze sulla salute fisica e psichica dei migranti trattenuti nei centri.
Nelle more del
recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli
Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno
irregolare gli Stati dell'Unione, come
accade per qualsiasi direttiva, sono tenuti a non adottare norme
che
si pongono in contrasto con i principi della Direttiva. Invece il decreto-legge recepisce soltanto in
minima parte la direttiva ispirandosi ad una logica soltanto repressiva
dellimmigrazione irregolare
Un simile drastico e generalizzato inasprimento
della durata dei trattenimenti non conforme a quanto
previsto dalla Direttiva 2008/115/CE[1],
la quale autorizza gli Stati dell'Unione ad attuare periodi di detenzione
senzaltro lunghi ma preliminarmente e prioritariamente prevede una gradualit di misure di allontanamento
su base volontaria.
Nel diritto comunitario il trattenimento
misura residuale, la sua durata valutata in rapporto al singolo caso e si
inserisce in un sistema (assai diverso da quello espulsivo in vigore in Italia),
nel quale al soggiorno irregolare consegue una decisione di rimpatrio
che fissi prioritariamente
una partenza volontaria, con congruo termine allo straniero per
lasciare il Paese, da 7 a 30 gg., prorogabile in presenza di situazioni
rilevanti per il rispetto del diritto allunit familiare e alle esigenze
scolastiche dei minori (art. 7). In detto periodo linteressato pu essere sottoposto a misure di
controllo ma non certamente automaticamente al trattenimento coattivo.
Secondo la Direttiva 2008/115 il rimpatrio
pu non essere volontario solo in uno dei seguenti casi (art. 7, comma
4):
A) Se sussiste il pericolo
di fuga
B) Se una domanda di
soggiorno regolare stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta
C) Se linteressato
costituisce un pericolo per lordine pubblico, la pubblica sicurezza o la
sicurezza nazionale
Nel caso in cui per eseguire lallontanamento
(ordine esecutivo della decisione di rimpatrio) si ricorra – in ultima
istanza – a misure coercitive (quale pu essere il trattenimento) queste
devono essere proporzionate e non eccedere un uso ragionevole della forza,
oltre che rispettose dei diritti fondamentali e della dignit e dellintegrit
fisica dello straniero (art.
8).
In ogni caso, la Direttiva 2008/115
prevede che:
1)
Siano
rispettati i diritti fondamentali
2)
nelle
(prima delle) decisioni di rimpatrio siano presi in considerazione il divieto
di refoulement, il superiore interesse del fanciullo, il diritto alla vita
familiare, il diritto alla salute (art. 5 Direttiva),
3)
ogni
caso sia valutato singolarmente.
Quanto al trattenimento, la
Direttiva 2008/115/CE prevede che esso sia adottato solo se non siano
efficacemente applicabili altre misure coercitive e se vi sia rischio di fuga
o lo straniero evita od ostacola il rimpatrio e/o lallontanamento.
In
ogni caso il trattenimento ha durata quanto pi breve possibile ed soggetto
a riesame ad intervalli ragionevoli (art. 15).
Si deve
poi rilevare che la direttiva consente il trattenimento soltanto per preparare
il rimpatrio e/o per effettuare lallontanamento ed in particolare quando
sussiste il pericolo di fuga o il cittadino extracomunitario evita od ostacola
la preparazione del rimpatrio o dellallontanamento (art. 15, comma 1) e che la
sua durata massima non deve superare i sei mesi (art. 15, comma 5). Invece il
decreto-legge reca come motivi della ulteriore proroga del trattenimento fino a
180 giorni dopo il 60^ giorno le ipotesi di mancata cooperazione al rimpatrio
del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nellottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi. Tuttavia la direttiva consente di
prevedere questi ultimi motivi a fondamento di proroghe del trattenimento
soltanto qualora la legge nazionale prevedesse – il che non – che
il trattenimento duri per un ulteriore periodo di dodici mesi (art. 5, comma
6), sicch la norma legislativa gi ora incostituzionale per violazione della
direttiva comunitaria e potrebbe essere anche disapplicata dal giudice.
Infine, la Direttiva indica particolari
cautele per il trattenimento di
minori e famiglie, possibile solo in mancanza di altra soluzione e per
un periodo adeguato il pi breve possibile (art. 17)
Al contrario, lart. 5 del DL 11/2009 non
opera alcuna delle tutele e delle procedure previste nella Direttiva
2008/115/CE per lallontanamento volontario dello straniero ma inserisce
nellattuale sistema espulsivo italiano la sola estensione a sei mesi del
trattenimento, cos ponendosi al di fuori delle garanzie previste dal
legislatore comunitario.
Va ricordato, al
riguardo, che nelle more del recepimento della Direttiva gli Stati dell'Unione
sono tenuti a non adottare norme che si pongano in contrasto con i principi della Direttiva
e pertanto non pu ammettersi una norma che ne recepisca, strumentalizzandola, soltanto una parte
senza coordinarla allinsieme delle disposizioni ivi previste, ispirandosi ad
una logica soltanto repressiva dellimmigrazione irregolare.
Il DL 11/2009, inoltre, disattende completamente le conclusioni del Rapporto
della commissione di indagine amministrativa istituita nel 2006-2007 dal
Ministro dellInterno, che avevano evidenziato le gravissime
condizioni in cui versano i centri di identificazione e la loro sostanziale
inefficacia. Ignorare detti risultati comporter un grande sperpero di denaro pubblico, inaccettabile in un
momento di grave crisi economica, essendo assai prevedibile
l'inutilit dei lunghi trattenimenti rispetto al numero esiguo di
allontanamenti che sar poi possibile eseguire effettivamente.
Convertire in legge lart. 5 del DL 11/2009
significa non solo violare quanto gi stabilito dal legislatore comunitario ma
porsi anche in contrasto con il sistema costituzionale italiano.
Il trattenimento (lungo o breve che sia) si
inserisce, infatti, in un impianto normativo nel quale, a seguito delle
modifiche attuate al TU immigrazione d.lgs. 286/98 dalla legge n. 189/2002 (cd.
Bossi-Fini), lespulsione amministrativa degli stranieri, quale misura da
eseguirsi sempre con accompagnamento immediato alla frontiera, affidata
esclusivamente allAutorit amministrativa e non al giudice, in violazione di
quanto previsto dallart. 13 della Costituzione.
Art. 13 Cost. che assegna in via principale
allAutorit giudiziaria, e solo in circostanze eccezionali allautorit di
pubblica sicurezza, il potere di incidere sulla libert personale di qualsiasi
persona, compresi gli stranieri, mentre lattuale Testo unico immigrazione
agisce esattamente al contrario, poich prevede in via ordinaria di attribuire
allautorit di pubblica sicurezza anzich al giudice i pi importanti
provvedimenti restrittivi della libert personale dello straniero da eseguirsi
sempre con accompagnamento alla frontiera: il respingimento disposto dal
Questore (art. 10, comma 2 T.U.) e il provvedimento amministrativo di
espulsione disposti dal Ministro dellInterno o dal Prefetto (art. 13 T.U.),
che comportano entrambi unesecuzione mediante accompagnamento alla frontiera
sono in via ordinaria disposti dallautorit di pubblica sicurezza anzich dal
giudice, eventualmente su richiesta motivata di quella autorit. Non si tratta
dunque di quelle ipotesi eccezionali per i quali lart. 13, comma 3 Cost.
consente alla legge di prevedere deroghe in favore di provvedimenti provvisori
dellautorit di pubblica sicurezza, da comunicarsi allautorit giudiziaria
entro le successive 48 ore e da convalidarsi entro le successive 48 ore.
E evidente, pertanto, che se incostituzionale
il sistema dei provvedimenti amministrativi di respingimento del Questore e dei
provvedimenti amministrativi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento
alla frontiera, conseguentemente privo di legittimit anche il trattenimento
che d esecuzione a quei provvedimenti.
Perci la proroga sino a 6 mesi del trattenimento
prevista dal DL 11/2009, con una incidenza sulla libert personale cos
illegittima dal punto di vista costituzionale e comunitario,e cos forte e
foriera di lesione alla dignit della persona, deve essere totalmente abrogata.
Il direttivo dellASGI
11 marzo 2009
[1] Si
ricorda, peraltro, che tale Direttiva ha altres suscitato in tutta Europa
fortissimi dubbi sulla sua conformit con le norme comunitarie ed
internazionali sul rispetto dei diritti fondamentali