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Alla cortese attenzione

dei membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati

 

Dei membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

 

 

Dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati

 

 

ASGI

Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione

 

 

 

EMENDAMENTO ALLART. 1 del disegno di legge n. 2232, Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonch in tema di atti persecutori

 

Si propone la modifica dellart. 1 del ddl n. 2232, finalizzata alla soppressione dellart. 5 del decreto-legge n. 11/2009 che prolunga a complessivi sei mesi i tempi massimi del trattenimento.

 

Le ragioni per labrogazione

 

Preliminarmente occorre ricordare che il trattenimento una misura limitativa della libert personale prevista dalla legge, per consentire di rimuovere taluni temporanei impedimenti materiali all'immediato accompagnamento alla frontiera dello straniero oggetto di provvedimento amministrativo di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera o di respingimento.

Prevederne un aumento fino a 6 mesi (da 2 mesi a 6 mesi), tre volte la durata massima,  trasforma la natura del trattenimento da misura di esecuzione materiale dei provvedimenti di allontanamento a un periodo di potenziale e ripetuta forma di detenzione di lungo periodo, eseguita in modo speciale e al di fuori di istituti penitenziari, mantenendo gli stranieri trattenuti in una condizione di angosciosa sospensione che alimenter continue rivolte capaci di mettere a repentaglio la sicurezza dei Centri o gravi conseguenze sulla salute fisica e psichica dei migranti trattenuti nei centri.

Nelle more del recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare gli Stati dell'Unione, come accade per qualsiasi direttiva, sono tenuti a non adottare norme che si pongono in contrasto con i principi della Direttiva. Invece il decreto-legge recepisce soltanto in minima parte la direttiva ispirandosi ad una logica soltanto repressiva dellimmigrazione irregolare

Un simile drastico e generalizzato inasprimento della durata dei trattenimenti non conforme a quanto previsto dalla Direttiva 2008/115/CE[1], la quale autorizza gli Stati dell'Unione ad attuare periodi di detenzione senzaltro lunghi ma preliminarmente e prioritariamente prevede una gradualit di misure di allontanamento su base volontaria.

Nel diritto comunitario il trattenimento misura residuale, la sua durata valutata in rapporto al singolo caso e si inserisce in un sistema (assai diverso da quello espulsivo in vigore in Italia), nel quale al soggiorno irregolare consegue una decisione di rimpatrio che fissi prioritariamente una partenza volontaria, con congruo termine allo straniero per lasciare il Paese, da 7 a 30 gg., prorogabile in presenza di situazioni rilevanti per il rispetto del diritto allunit familiare e alle esigenze scolastiche dei minori (art. 7). In detto periodo linteressato pu essere sottoposto a misure di controllo ma non certamente automaticamente al trattenimento coattivo.

 

Secondo la Direttiva 2008/115 il rimpatrio pu non essere volontario solo in uno dei seguenti casi (art. 7, comma 4):

A)   Se sussiste il pericolo di fuga

B)    Se una domanda di soggiorno regolare stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta

C)   Se linteressato costituisce un pericolo per lordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale

 

Nel caso in cui per eseguire lallontanamento (ordine esecutivo della decisione di rimpatrio) si ricorra – in ultima istanza – a misure coercitive (quale pu essere il trattenimento) queste devono essere proporzionate e non eccedere un uso ragionevole della forza, oltre che rispettose dei diritti fondamentali e della dignit e dellintegrit fisica dello straniero (art. 8).

 

In ogni caso, la Direttiva 2008/115 prevede che:

1)     Siano rispettati i diritti fondamentali

2)    nelle (prima delle) decisioni di rimpatrio siano presi in considerazione il divieto di refoulement, il superiore interesse del fanciullo, il diritto alla vita familiare, il diritto alla salute (art. 5 Direttiva),

3)     ogni caso sia valutato singolarmente.

 

Quanto al trattenimento, la Direttiva 2008/115/CE prevede che esso sia adottato solo se non siano efficacemente applicabili altre misure coercitive e se vi sia rischio di fuga o lo straniero evita od ostacola il rimpatrio e/o lallontanamento.

In ogni caso il trattenimento ha durata quanto pi breve possibile ed soggetto a riesame ad intervalli ragionevoli (art. 15).

 

Si deve poi rilevare che la direttiva consente il trattenimento soltanto per preparare il rimpatrio e/o per effettuare lallontanamento ed in particolare quando sussiste il pericolo di fuga o il cittadino extracomunitario evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dellallontanamento (art. 15, comma 1) e che la sua durata massima non deve superare i sei mesi (art. 15, comma 5). Invece il decreto-legge reca come motivi della ulteriore proroga del trattenimento fino a 180 giorni dopo il 60^ giorno le ipotesi di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nellottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Tuttavia la direttiva consente di prevedere questi ultimi motivi a fondamento di proroghe del trattenimento soltanto qualora la legge nazionale prevedesse – il che non – che il trattenimento duri per un ulteriore periodo di dodici mesi (art. 5, comma 6), sicch la norma legislativa gi ora incostituzionale per violazione della direttiva comunitaria e potrebbe essere anche disapplicata dal giudice.

 

Infine, la Direttiva indica particolari cautele per il trattenimento di  minori e famiglie, possibile solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il pi breve possibile (art. 17)

 

Al contrario, lart. 5 del DL 11/2009 non opera alcuna delle tutele e delle procedure previste nella Direttiva 2008/115/CE per lallontanamento volontario dello straniero ma inserisce nellattuale sistema espulsivo italiano la sola estensione a sei mesi del trattenimento, cos ponendosi al di fuori delle garanzie previste dal legislatore comunitario.

 

Va ricordato, al riguardo, che nelle more del recepimento della Direttiva gli Stati dell'Unione sono tenuti a non adottare norme che si pongano in contrasto con i principi della Direttiva e pertanto non pu ammettersi una norma che ne recepisca, strumentalizzandola, soltanto una parte senza coordinarla allinsieme delle disposizioni ivi previste, ispirandosi ad una logica soltanto repressiva dellimmigrazione irregolare.

 

Il DL 11/2009, inoltre, disattende completamente le conclusioni del Rapporto della commissione di indagine amministrativa istituita nel 2006-2007 dal Ministro dellInterno, che avevano evidenziato le gravissime condizioni in cui versano i centri di identificazione e la loro sostanziale inefficacia. Ignorare detti risultati comporter un grande sperpero di denaro pubblico, inaccettabile in un momento di grave crisi economica, essendo assai prevedibile l'inutilit dei lunghi trattenimenti rispetto al numero esiguo di allontanamenti che sar poi possibile eseguire effettivamente.

 

Convertire in legge lart. 5 del DL 11/2009 significa non solo violare quanto gi stabilito dal legislatore comunitario ma porsi anche in contrasto con il sistema costituzionale italiano.

Il trattenimento (lungo o breve che sia) si inserisce, infatti, in un impianto normativo nel quale, a seguito delle modifiche attuate al TU immigrazione d.lgs. 286/98 dalla legge n. 189/2002 (cd. Bossi-Fini), lespulsione amministrativa degli stranieri, quale misura da eseguirsi sempre con accompagnamento immediato alla frontiera, affidata esclusivamente allAutorit amministrativa e non al giudice, in violazione di quanto previsto dallart. 13 della Costituzione.

Art. 13 Cost. che assegna in via principale allAutorit giudiziaria, e solo in circostanze eccezionali allautorit di pubblica sicurezza, il potere di incidere sulla libert personale di qualsiasi persona, compresi gli stranieri, mentre lattuale Testo unico immigrazione agisce esattamente al contrario, poich prevede in via ordinaria di attribuire allautorit di pubblica sicurezza anzich al giudice i pi importanti provvedimenti restrittivi della libert personale dello straniero da eseguirsi sempre con accompagnamento alla frontiera: il respingimento disposto dal Questore (art. 10, comma 2 T.U.) e il provvedimento amministrativo di espulsione disposti dal Ministro dellInterno o dal Prefetto (art. 13 T.U.), che comportano entrambi unesecuzione mediante accompagnamento alla frontiera sono in via ordinaria disposti dallautorit di pubblica sicurezza anzich dal giudice, eventualmente su richiesta motivata di quella autorit. Non si tratta dunque di quelle ipotesi eccezionali per i quali lart. 13, comma 3 Cost. consente alla legge di prevedere deroghe in favore di provvedimenti provvisori dellautorit di pubblica sicurezza, da comunicarsi allautorit giudiziaria entro le successive 48 ore e da convalidarsi entro le successive 48 ore.

E evidente, pertanto, che se incostituzionale il sistema dei provvedimenti amministrativi di respingimento del Questore e dei provvedimenti amministrativi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, conseguentemente privo di legittimit anche il trattenimento che d esecuzione a quei provvedimenti.

 

Perci la proroga sino a 6 mesi del trattenimento prevista dal DL 11/2009, con una incidenza sulla libert personale cos illegittima dal punto di vista costituzionale e comunitario,e cos forte e foriera di lesione alla dignit della persona, deve essere totalmente abrogata.

 

 

 

Il direttivo dellASGI

 

11 marzo 2009



[1] Si ricorda, peraltro, che tale Direttiva ha altres suscitato in tutta Europa fortissimi dubbi sulla sua conformit con le norme comunitarie ed internazionali sul rispetto dei diritti fondamentali