Ministero
dell'Interno
Direzione Centrale
Servizi Demografici
Prot. n.397 Roma,
15 Mag 2008
OGGETTO:
Comunicazione urgente in tema di applicabilit dellart. 98 c. 2 del D.P.R. n
396/2000.
Como noto
l'art.98 c.2 del D.P.R. n. 396/2000 prevede che l'ufficiale dello stato civile,
al momento di ricevere l'atto di nascita di un cittadino nato all'estero, al
quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante ai sensi della
normativa italiana, provvede d'ufficio alla correzione dell'atto di nascita
secondo la normativa italiana, attribuendo pertanto, allo stato attuale, il
cognome paterno.
La prassi
amministrativa stata unanime nell'applicare il predetto principio, con
correzione ex ufficio del cognome senza il consenso dell'interessato, sia
a) ai casi di
soggetti in possesso della sola cittadinanza italiana, ma nati allestero, sia
b) ai casi di
soggetti in possesso di doppia cittadinanza
Nessun dubbio vi
circa la necessita di una correzione ex lege nel caso di soggetto in possesso
della sola cittadinanza italiana che per, essendo nato all'estero, si visto
attribuire un cognome diverso da quello spettante ai sensi della legge italiana
(caso sub a). E' del tutto evidente che in questi casi lart. 98 e sicuramente
applicabile, al pari dei casi di acquisto della cittadinanza italiana e perdita
di quella precedente.
Molto pi delicati
sono invece i casi (sub b) nei quali al minore stato attribuito un cognome
diverso, secondo la normativa del Paese di cui pure e cittadino. Il caso pi
frequente quello relativo ai minori nati in paesi di tradizione spagnola o
portoghese che prevedono I'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno
sia del primo cognome materno. In tali casi, anche quando il minore fornito
di doppia cittadinanza, si finora interpretata la legge nel senso di far
prevalere la legge italiana e procedere pertanto alla correzione dell'atto di
nascita, attribuendo al minore il solo cognome paterno.
Tale
interpretazione deve ora essere necessariamente rivista.
In primo luogo, nel
caso di minore in possesso di doppia cittadinanza, italiana ed di altro paese
facente parte dell'Unione Europea, si ritiene che la modifica, senza il
consenso dell'interessato, del cognome originariamente attribuito in un diverse
paese UE, si ponga in contrasto con la normativa europea. A tal proposito si
richiama quanto indicato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 Ottobre
2003, resa nel caso C-148/02 nei confronti del Belgio. e relativa al caso di un
soggetto in possesso della doppia cittadinanza spagnola e belga. In questa
sentenza, la Corte di Giustizia UE, pur avendo ribadito che le norme che
disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli stati membri, ha
altres statuito che l'ordinamento interno deve consentire all'interessato la
possibilit di richiedere alle autorit amministrative competenti un
provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della
nascita.
Pertanto, tenuto
anche conto del parere in tal senso ricevuto dal Consiglio di Stato in sede
consultiva, gli ufficiali delle stato civile, nelle ipotesi di soggetti muniti
di doppia cittadinanza italiana e di cittadinanza di altro paese UE, non
potranno, senza il consenso dell'interessato, correggere ex art. 98 il cognome
attribuito nellaltro paese di cittadinanza, secondo le norme ivi vigenti.
Alla medesima
conclusione si ritiene di dover pervenire, anche se per diverse motivazioni
giuridiche, per i casi di cittadini italiani in possesso anche della
cittadinanza dl un paese extraeuropeo.
Infatti, sono state
emesse ormai numerose decisioni dell'autorit giurisdizionale italiana, di
annullamento dei provvedimenti di correzione effettuati dagli ufficiali delle
stato civile. La gran parte di tali provvedimenti riguarda cittadini italiani
in possesso anche della cittadinanza di un paese sudamericano, dove vige luso,
di tradizione spagnola e portoghese, di attribuire al minore sia il cognome
paterno sia il cognome materno. Le decisioni hanno messo in luce che il testo dell'art.
98 si riferisce ai soli casi di cittadini italiani nati allestero e non
menziona la diversa ipotesi di soggetti muniti di doppia cittadinanza.
In aggiunta a tale
argomentazione di carattere testuale, si deve inoltre tener presente che il
nome e incontrovertibilmente un diritto della personalit, specificamente
tutelato anche a livello costituzionale (art. 2 e 22), oltre che dalla
normativa ordinaria (art. 6 del codice civile). Tenuto conto del rango di tale
diritto, una modifica "coattiva" del cognome potrebbe essere
consentila solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato.
Nello stesso senso
si anche espresso il Consiglio di Stato il quale ha posto in luce come I'art.
7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
ratificata con L. 27 maggio 1991 n. 176, prevede la protezione del cognome
attribuito al momento della nascita. II Consiglio di Stato, proprio in
relazione all'ipotesi di doppio cognome attribuito nei paesi sudamericani, ha
pertanto indicato che quando il doppio cognome attribuito allestero abbia
ormai acquisito carattere di autonomo segno distintivo del soggetto, non si
debba procedere alla correzione ex art. 98.
Per fini di
completezza si fa notare che l'art. 19 della L. 218/95 non e di ostacolo alla
interpretazione sopra ricordata. Infatti, tale norma che prevede la prevalenza,
in via generale,della normativa italiana nei casi di doppia nazionalit, nulla
dice sulla necessita di modificare il cognome legittimamente attribuito all'
estero, al minore fornito di doppia cittadinanza.
Sulla base di
quanta precede, in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso sia della
cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, I'ufficiale di stato
civile proceder ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il
cognome indicato nell'atto di nascita. Resta fermo che I'interessato, in
qualit di cittadino italiano, al momento della trascrizione dell'atto di
nascita, possa richiedere con apposita istanza all'ufficiale dello stato civile,
l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del solo
cognome paterno.
Si precisa che i
principi di cui sopra riguardano il solo cognome attribuito alla nascita. Come
e noto in alcuni paesi la donna acquisisce il cognome del marito a seguito del
matrimonio ma importante ribadire che per I'ordinamento Italiano il cognome
da prendere a riferimento e solo quello attribuito al momento della nascita,
per motivi di coerenza con il sistema complessivo ed in coerenza con i principi
costituzionali in materia di parit tra i sessi.
La correzione ex
art. 98 continua pertanto ad essere applicabile alle ipotesi di attribuzione al
cittadino italiano che nasca all'estero, di un cognome diverso da quello che
altrimenti spererebbe (ad esempio. per errore di individuazione del cognome
spettante da parte dell'ufficiale delle stato civile estero. dovuto anche alla
mancata conoscenza, sempre da parte del medesimo ufficiale delle state civile,
della norma applicabile in Italia, come previsto dall'art. 5 della Convenzione
di Monaco), e nei casi di trascrizione degli atti di nascita di stranieri
divenuti cittadini italiani, perdendo la cittadinanza di origine (art. 1, e 2
di detta Convenzione).
Si pregano Ie
SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato agli Uffici preposti e di
voler vigilare con particolare attenzione sul corretto adempimento delle
disposizioni impartite con la presente nota.
IL DIRETTORE
CENTRALE
(Annapaola Porzio)