Regione Emilia-Romagna: Assemblea legislativa

DIFENSORE CIVICO: ILLEGITTIMI I BANDI DI CONCORSO DI COMUNI E PROVINCE, DOVE LA CITTADINANZA ITALIANA COSTITUISCE REQUISITO IMPRESCINDIBILE

(Bologna, 23/03/2009) - Gli immigrati legalmente residenti in Italia non possono essere discriminati sul lavoro in base alla cittadinanza. Alcune segnalazioni pervenute dai rappresentanti provinciali del gruppo tecnico “centro regionale contro le discriminazioni” hanno evidenziato varie situazioni di portata regionale, identificando il Difensore Civico regionale quale interlocutore unico, capace di intervenire in maniera organica, dando piena attuazione alla L.R. n. 5/2004 “Norme per l’integrazione Sociale dei Cittadini Stranieri Immigrati”. Questa legge, all’articolo 9 (comma 3) recita: “Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure”.
Una delle prime questioni cui il Difensore civico è stato chiamato a dare risposta, riguarda la legittimità dei bandi di concorso emanati da alcune amministrazioni comunali, che contemplano tra i requisiti imprescindibili di partecipazione quello della cittadinanza italiana. In particolare, è stato chiesto se tale previsione normativa sia in linea coi principi generali del nostro ordinamento giuridico, con la legislazione recente in materia di immigrazione e con la posizione assunta sul punto dalla Regione Emilia-Romagna.
La legge 943/1986, n. 943 ha disciplinato la materia del collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati, garantendo a “tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto agli italiani”. Una volta chiarito che tali disposizioni risultano in evidente conflitto con i principi e le norme in materia, sottolineando come le collaborazioni esterne (co.co.co.) attivate dalla Pubblica Amministrazione configurino una tipologia contrattuale riferibile al lavoro autonomo, e come la Regione Emilia-Romagna non richieda il requisito della cittadinanza neppure per la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato (ferme restando le disposizioni in materia di permessi di soggiorno), il Difensore si è attivato presso gli Enti segnalati.
A seguito del suo intervento, un Comune della Romagna che aveva previsto il requisito della cittadinanza nel proprio Regolamento in materia di accesso agli organici, ha immediatamente provveduto a modificarlo, tenendo come riferimento quello regionale, mentre altri Comuni che lo avevano inserito all’interno di bandi di concorso ormai scaduti, hanno assunto l’impegno di correggere quelli di futura emanazione.
(rg)

a cura di: Ufficio Stampa dell'Assemblea Legislativa

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