Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 128/1998:
Titolo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi
comunitari
Art. 1 - Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie.
Art. 2 - Criteri e principi direttivi generali della delega
legislativa.
Art. 3 - Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive.
Art. 4 - Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della
Corte di giustizia delle Comunità europee.
Art. 5 - Attuazione di direttive comunitarie con regolamento
autorizzato.
Art. 6 - Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o
amministrativa.
Art. 7 - Oneri relativi a prestazioni e controlli.
Art. 8 - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie.
Art. 9 - Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio.
Art. 10 - Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie.
Art. 11 - Requisiti per la partecipazione alle gare e alle
aggiudicazioni per appalti e forniture.
Art. 12 - Marcatura CE.
Art. 13 - Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16
aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 14 - Comunicazione alle Camere dei progetti di atti
comunitari.
Art. 15 - Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni
urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
Art. 16 - Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante
norme relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto.
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di
delega legislativa e per l'emanazione di regolamento
Art. 17 - Tutela delle acque dall'inquinamento.
Art. 18 - Principi e criteri per l'attuazione della direttiva
96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.
Art. 19 - Principi e criteri per l'attuazione della direttiva
95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante.
Art. 20 - Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo
smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega.
Art. 21 - Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e
riduzione dell'inquinamento.
Art. 22 - Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme
disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili la navigazione aerea, l'esercizio
di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.
Art. 23 - Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore
dell'aviazione civile: criteri di delega.
Art. 24 - Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a
terra negli aeroporti.
Art. 25 - Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 26 - Disposizioni sulla Farmacopea europea.
Art. 27 - Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati
ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro
preparazione.
Art. 28 - Etichettatura dei prodotti cosmetici.
Art. 29 - Organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega.
Art. 30 - Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di
delega.
Art. 31 - Emissione di segnali televisivi.
Art. 32 - Ascensori
Art. 33 - Imprese finanziarie: criteri di delega.
Art. 34 - Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di
mediazione.
Art. 35 - Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di
delega
Art. 36 - Norme per il mercato dell'energia elettrica
Art. 37 - Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
Art. 38 - Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi
Art. 39 - Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di
riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale:
criteri di delega
Art. 40 - Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo
Art. 41 - Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega
Art. 42 - Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi:
criteri di delega
Art. 43 - Tutela giuridica delle banche di dati
Art. 44 - Disciplina della utilizzazione e della
commercializzazione delle acque minerali naturali.
Art. 45 - Prodotti tessili.
Art. 46 - Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere
costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti
industriali.
Art. 47 - Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di
indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori
Art. 48 - Prodotti alimentari.
Art. 49 - Paste farcite con carne.
Art. 50 - Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega.
Art. 51 - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza
e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega.
Art. 52 - Disposizioni sul miele.
Art. 53 - Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti agricoli e alimentari.
Art. 54 - Soppressione dell'estensione della disciplina
sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata
dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie.
Art. 55 - Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992,
n. 508.
Art. 56 - Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.
Art. 57 - Modifica della legge comunitaria 1991.
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
LEGGE 24 aprile 1998 n. 128. ( indice )
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1998, n. 104 S.O.
)
DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA
ALLE COMUNITÀ EUROPEE.- LEGGE COMUNITARIA 1995-1997.
TITOLO I
Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
- Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza é
prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di
delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco é modificata senza che
siano introdotte nuove norme di principio.
- I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza
istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
- Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
- Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo
17.
- Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25
della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
- Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento
della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla
legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone
l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494
del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare
e professionale nel settore della sicurezza.
- Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle
direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19
febbraio 1992, n. 142.
- Il Governo é delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui
all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare
la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva
86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri
concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui
all'articolo 2, é data attuazione:
- alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del
Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni
fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici
previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle
direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata
direttiva 85/73/CEE;
- alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti
all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il
trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei
vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.
Art. 2.
Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.
- Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti
ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
- le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
- per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle
discipline stesse;
- salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni
e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore
a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno
determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione
puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di
pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
- eventuali spese non contemplate da
leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia
possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
altresì il disposto dell'articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
- all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con
legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento
della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
- abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di
terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di
concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui
attuazione é stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
- i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle
direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni
delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 3.
Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive.
- All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente
comma: "3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate
ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei
ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale
serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva
delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo
oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle
norme adottate per la sua attuazione".
Art. 4.
Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee.
- Il Governo é delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1,
decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare
l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di
cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli
stabiliti nell'articolo 2.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1.
Art. 5.
Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.
- Il Governo é autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di
cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli
enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
- Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.
86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le
materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se
precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la
modifica, l'aggiornamento od il completamento.
- Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline
sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, puo' prevedere
nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse,
adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai
principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Art. 6.
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa.
- L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento
ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o
atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo
il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
- Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi
dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei
provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
Art. 7.
Oneri relativi a prestazioni e controlli.
- Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da
eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono
posti a carico dei soggetti interessati, quando cio' non contrasti con la disciplina
comunitaria.
Art. 8.
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie.
- Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, é delegato ad emanare, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n.
146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni
di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- La delega é esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro
di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti
legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c).
Art. 9.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio.
- Il Governo é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di
comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi
inadempimenti, nonché per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento
comunitario.
- La delega é esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.
Art. 10.
Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
- Il Governo é autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle
deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti
nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al
predetto coordinamento.
Art. 11.
Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e
forniture.
- L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni
non é requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per
appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite
in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova
dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente,
previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.
- L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a
gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere
soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a
statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni
la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
Art. 12.
Marcatura CE.
- Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica
l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato
articolo 47 é emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di
rispettiva competenza.
- All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le
parole: "sull'apparecchio" sono inserite le seguenti: "ovvero, quando non
possibile".
Art. 13.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, é sostituito dal
seguente: "1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie
trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di
indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica,
con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità
dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai
suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti
per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.".
- Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, é sostituito dal
seguente: "2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di
cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie,
entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante:
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura é completata dall'indicazione:
"legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.".
- All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive
non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento é già
scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle
ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria".
- All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, é aggiunto il
seguente: "1-b1s. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce
altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e
sullo stato delle eventuali procedure di infrazione".
- Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, é sostituito dal
seguente: "2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione
alle direttive comunitarie".
- Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, é inserito il
seguente: "2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel
titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di
pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie".
- Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, é sostituito dal
seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o
anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una
sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle
politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere
sui risultati emersi da tale sessione".
- Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, é aggiunta la seguente
lettera: "b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2".
- Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, é sostituito dal
seguente: "2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro
funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri
su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso
l'Unione europea.
Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea é istituito, con le
procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo
168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui é assegnato,
in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli
di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le
funzioni originariamente stabilite".
- Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, é inserito il
seguente: "2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista
dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le
questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano
essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli
affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere
delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali".
- Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo,
sono aggiunte, in fine, le parole: "con altre regioni o enti appartenenti all'Unione
europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali".
- L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, é abrogato. 13. L'articolo 10
della legge l 6 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, é
abrogato.
Art. 14.
Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari.
- I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi
dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla
formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla
loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti,
alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli
organi predetti.
- Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano
osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto
termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
Art. 15.
Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al
Parlamento europeo.
- Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma
2, lettera d), le parole da: ", possibilmente" a: "competente" sono
soppresse; b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole:
"italiano o per quello".
Art. 16.
Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione del
l'impiego dell'amianto.
- Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, é sostituito dal
seguente: "2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti
contenenti amianto".
- L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, é sostituito dal seguente:
"ART. 3 - (Valori limite).
- La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei
luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si
effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e
delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento
dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare i valori limite
fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato
dalla presente legge.
- I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione
dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi
contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
- Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti,
in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui
all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, é sostituita dalla seguente: "a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il
crisotilo".
- Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, é
abrogato".
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II
Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa
e per l'emanazione di regolamento
Art. 17.
Tutela delle acque dall'inquinamento.
- Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, é
prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22
febbraio 1994, n. 146.
- In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le
modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa
vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui
all'articolo 10, assicurando:
- una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di
misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione
dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a
meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un
diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonché all'esercizio
di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
- l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la
prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio
prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di
adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle
acque dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e
amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo
2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda
fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative
del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500
milioni;
- il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità
dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non puo'
derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;
- che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e
la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa
europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n.
36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi
eventuali finanziamenti comunitari. 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22
febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.
Art. 18.
Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
- L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi
e criteri direttivi:
- conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli
adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di
verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;
- attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati
da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed
istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;
- unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli
stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa
quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle
relative disposizioni;
- prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva
sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di
emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va
comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;
- prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri
dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca
standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone
interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.
Art. 19.
Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla
marcatura dei gasoli e del petrolio lampante.
- L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e
principi direttivi:
- applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a
tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa
ridotta rispetto all'aliquota normale;
- prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di
sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purché siano contestualmente
previste adeguate misure di controllo fiscale;
- adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale
nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
- prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle
proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.
Art. 20.
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e
dei policlorotrifenili: criteri di delega.
- L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei
policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai
seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in
tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi,
apparecchiature e impianti;
- prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e
delle apparecchiature ed impianti che li contengono.
Art. 21.
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.
- L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo
delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la
semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed
autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale,
ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali,
l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie
in materia di valutazione di impatto ambientale.
- Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le prescrizioni tecniche riportate
all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si
applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione
comunque rifiuti pericolosi".
Art. 22.
Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di
proprietà degli aeromobili la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e
le scuole di pilotaggio.
- In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il
termine "straniero" é riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società,
enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.
- Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole:
"cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro
dell'Unione europea".
- L'articolo 751 del codice della navigazione é sostituito dal seguente: "ART.
751. - (Nazionalità dei proprietari di aeromobili). Rispondono ai requisiti di
nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro
matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte
maggioritaria:
- allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato
italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro
dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a
cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone
giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime
caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli
amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale,
siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.
L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea o non comunitario puo' risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, puo', con decreto
motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei
quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonché le imprese
titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92
del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In
tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve
essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo,
diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione é effettuata.
Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a
carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità
dell'aeromobile. La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al
secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana".
- L'articolo 752 del codice della navigazione é sostituito dal seguente: "ART.
752. - (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). Non possono ottenere l'iscrizione
gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati".
- Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola:
"straniero" é sostituita dalle seguenti: "di altro Stato".
- Nel primo comma, lettera d), dell'articolo 762 del codice della navigazione la
parola: " straniero" é sostituita dalle seguenti: "di altro Stato".
Dopo la citata lettera d) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:
"d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro
di un altro Stato membro dell'Unione europea; d-ter) é stato riconsegnato al
proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui
al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione
dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".
- Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in
fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
- Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono
aggiunte, in fine, le parole: "o dalla competente autorità di uno Stato membro
dell'Unione europea".
- All'articolo 788 del codice della navigazione é aggiunto il seguente comma:
"Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla
legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', in
applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1988, modificativo del decreto
del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2
aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di
pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici ".
- Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in
materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di
cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai
vettori aerei.
- All'articolo 800 del codice della navigazione é aggiunto il seguente comma:
"Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza
scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purché
gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza é
fatta menzione sul piano di volo".
- All'articolo 805 del codice della navigazione é aggiunto il seguente comma:
"Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo
intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purché gli
occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale
circostanza é fatta menzione sul piano di volo".
- É abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
- Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole:
"la costruzione", sono inserite le seguenti: "in Italia o all'estero";
dopo le parole: "di un aeromobile", sono inserite le seguenti: "da
assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".
- Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11
gennaio 1925, n. 356, la lettera d) é sostituita dalla seguente: "d) i documenti, o
dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del
codice della navigazione".
- Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole:
"cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro
dell'Unione europea".
- Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive
modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite dalle
seguenti: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni
caso, il personale".
- Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: "cittadini
italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione
europea"; al numero 2, le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'Unione europea".
- All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, é aggiunto il seguente comma: "Si prescinde
dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in
possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione
europea".
- L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, é abrogato.
Art. 23
Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di
delega.
- L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche
con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del
regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356,
nonché delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi
internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero,
se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile
immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di
un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte
all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia
il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di
prevenire futuri incidenti e inconvenienti;
- prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a
svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera a) ed a compiere ogni attività
di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione,
disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e
la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;
- assicurare all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza funzionale,
particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la
navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle
licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei
confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il
compito affidato;
- assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera b) ed i
corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere
la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento
dell'inchiesta;
- attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più
breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva
94/56/CE;
- prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente
elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini,
raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più
breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;
- prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che
garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove
opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto é distribuito alle parti che
possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;
- prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle
raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali
interessate nonché alla Commissione delle Comunità Europee ed assicurare il rispetto e
l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.
- All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b),
valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si
provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del
possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione
dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei
trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata
direttiva 94/56/CE, puo' affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro
ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si
é verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o
della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione é
autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto é
necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.
Art. 24.
Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.
- La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai
seguenti principi e criteri direttivi:
- garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e
adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
- assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione
dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di
vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di
assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non puo' essere inferiore a due, negli
aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
- assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno
uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal
vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed
imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
- prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra,
anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura
di selezione di cui alla lettera c);
- assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali
non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali
condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive,
trasparenti e non discriminatorie;
- garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra
nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonché l'eventuale
corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri
pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
- prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al
riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non
discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
- imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a
terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle
infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le
attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
- consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di
servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità
assoluta;
- prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un
aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti,
nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;
- prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione
civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento
di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai
controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la
Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale
connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
- prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo
delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in
uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in
cui le attività si svolgono.
Art. 25.
Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
- L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei
servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
- La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione
generale, ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta
dichiarazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma:
- da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui
avvio puo' essere contestuale alla dichiarazione;
- da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi
il cui avvio puo' avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere
l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati
di rete.
- L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza
individuale o nell'autorizzazione generale é punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie
relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.
- Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti
dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità puo' sospendere, previa
contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un
massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità
procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti
casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e
non é tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.
- La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5,
commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
- La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4,
primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, é punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
- La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6;
16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, é punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento
milioni.
Art. 26.
Disposizioni sulla Farmacopea europea.
- Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a
Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i
relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a
decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal
Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di
qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della
Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di
cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.
Art. 27.
Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive
88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti
alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione.
- Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- all'articolo 5, comma 1, la lettera b) é sostituita dalla seguente: "b)
piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati
nell'allegato II";
- all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli
aromi, é aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non più di 1
mg/Kg".
Art. 28
Etichettatura dei prodotti cosmetici.
All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito
dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della
direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: "aroma" sono
inserite le seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di
origine artificiale".
Art. 29
Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di
adempimento diretto e criteri di delega.
- In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio,
l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel
campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla
prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, é svolta, per conto di
quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea,
secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti
nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione
europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base
dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della
navigazione.
- L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei
certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e
prevenzione dell'inquinamento marino, puo' affidare, tutti o in parte, i relativi
controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.
- L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 é subordinata
all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo
riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c).
Essa é preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche
assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata
direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II
della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le
disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato,
ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni
essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui
declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo
riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.
- Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche
in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui
al comma 3 é revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione
anche di un altro Stato membro, é accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa
più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie
funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Puo', inoltre, essere sospeso, anche
quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per
l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione é data immediata notizia alla
Commissione delle Comunità europee.
- Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si
informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla
prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:
- emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti,
ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti
di cui alla citata direttiva;
- rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le
competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente
modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n.
340;
- determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero
degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;
- prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e
certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione
ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e
di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di
radiocomunicazioni;
- prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca
e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati
membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro
applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e
della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di
classificazione e sul declassamento delle navi.
Art. 30.
Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega.
- L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e
96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del
Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il
trasporto delle merci pericolose;
- applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme
contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci
pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché le
norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e
nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge
13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
- abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci
pericolose e nocive (RMP);
- regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il
trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.
- Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di
trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 31.
Emissione di segnali televisivi.
- L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si
informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
- adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi
televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante
prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via
cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione
completamente numerici;
- facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico,
dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli
interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;
- recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato
degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa
comunitaria;
- dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato
prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento:
alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro
immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione
dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che
devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il
determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo,
tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro,
su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso
condizionato;
- favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle
ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai
ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante
dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione.
Art. 32.
Ascensori
- Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e
successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima
direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:
- disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in
commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti
dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque
obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla
direttiva 95/16/CE;
- considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e
i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di
conformità;
- prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme
armonizzate, nonché delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta
applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
- prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del
divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di
sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua
destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei
beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;
- prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo
mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile
del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente
di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso
personale;
- prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi
incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e
degli esami di competenza; g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e
le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di
sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.
Art. 33.
Imprese finanziarie: criteri di delega.
- Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi
finanziari, il Governo é delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare
ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di
intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e
imprese di assicurazione.
- L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia
collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese
medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno
verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano
situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai
sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o
giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;
- ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori
interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità
competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche
monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati
a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli
altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla
direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno,
comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei
conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa
o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla
direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti
rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano
costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità
dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.
Art. 34.
Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione.
- Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986, n. 599, é
soppresso l'ultimo periodo. 2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, é abrogato.
Art. 35.
Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega
- Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a
completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si
informa ai seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinare gli interventi dei sistemi
di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine
di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio
indennizzo; b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli
investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà
riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva; c)
demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione
ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità;
in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e
sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.
Art. 36.
Norme per il mercato dell'energia elettrica
- Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo é
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia
elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico
nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che
garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la
sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati
di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire
la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la
fornitura e la tariffa unica;
- prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore,
garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di
assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
- attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la
responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione
elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti
energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema
stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione
coerente del sistema di generazione nazionale;
- favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più
soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima
trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione,
valorizzando le imprese degli enti locali;
- incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle
energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione
delle emissioni di CO2;
- definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli
Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati,
anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende
elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;
- collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica
dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla
direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di
facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.
Art. 37.
Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
- All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
le parole: "nonché la data di scadenza dell'autorizzazione" sono soppresse. 2.
All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, é
aggiunto il seguente: "5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva
di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:
- rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della
Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti
dalle norme vigenti;
- gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata,
nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni
della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la
partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei
programmi annuali di attività;
- compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o
privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla
Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze
attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;
- amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse
quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici".
Art. 38
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi
- Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni
emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie
a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e
successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i prmcipi ed i criteri
direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1 996.
Art. 39.
Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e
intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega
- L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
- operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli,
anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri
per il bilancio dello Stato;
- prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni
preposte ai controlli ufficiali;
- assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della
Comunità europea e gli Stati membri;
- garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di
ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.
- L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
- assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con
particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli
intermediari;
- ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la
semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali,
anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del
Ministero della sanità, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto,
ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
- prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in
base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali
e la tutela dell'ambiente.
Art. 40.
Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo
- In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del
Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole é l'autorità
nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di
controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle
province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
- Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che
ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni
dei produttori, si applicano i seguenti criteri:
- per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di
prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e
fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU.
Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49,
il fatturato é stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;
- per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di
produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;
- per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di
fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;
- per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo
di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;
- i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono
anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non
commercializzi quella specifica produzione;
- il riconoscimento é operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui
territorio é situata la sede legale dell'organizzazione in cui é prodotta la maggioranza
del fatturato.
- bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato
previsti dalle lettere precedenti per la concessione del
riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei
volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati
1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo
1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo
stadio di prodotto trasformato.
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n.
2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e provincie autonome, associazioni di
organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72
il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle
organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n.
2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:
- elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di
organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il
coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a
titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
- elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite
dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza.
- La zona di operatività al fine di consentire la libera
organizzazione dei produttori é individuata nell'intero territorio
nazionale.
- Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle
associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto
all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96
- Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che
presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono
possedere una forma giuridica societaria.
- Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e
commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della
produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle
organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è
inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale
regionale, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i
parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.
412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero
dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle
organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta
si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto
regolamento (CE) n. 412/97.
- Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5
prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori
aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto
stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di
organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento
(CE) n. 478/97.
- Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il
potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione
dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.
Art. 41.
Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale
dei beni immobili: criteri di delega
- L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi
e criteri direttivi:
- prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un
documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella
lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a
scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo
stesso é cittadino, purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea,
nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello
Stato membro in cui é situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea;
- prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile
sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui
risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue
dello Stato membro di cui lo stesso é cittadino, purché si tratti di una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato
della direttiva;
- prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei
casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità;
- prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di
credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il
venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);
- prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia
dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore
dalle responsabilità nello stesso previste;
- prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullità dei contratti
stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema
sanzionatorio per l'operatore commerciale;
- prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fideiussorie,
bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti.
- Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti
dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale
inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati
nel territorio dello Stato.
Art. 42.
Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega
- Il Governo é delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46,
recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai
principi comunitari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro
leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri
dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;
- riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali,
apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea;
- modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo
anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede
comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di
trasparenza nelle transazioni commerciali.
Art. 43.
Tutela giuridica delle banche di dati
- L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si
informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
- definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della
direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;
- comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere
protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
- riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle
banche di dati;
- prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di
una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
- riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel
capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati
alla tutela dell'investimento;
- prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14
della direttiva.
Art. 44.
Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali
naturali.
- Per l'attuazione della direttiva 96/ 70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.
Art. 45.
Prodotti tessili.
- Per l'attuazione della direttiva 96/ 74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo
comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con
le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive
comunitarie, l'informazione al consumatore.
Art. 46.
Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le
macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali.
- Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai
requisiti essenziali di sicurezza é disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione
di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi é debitamente attestata
dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano
le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni,
nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive
modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre
1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi
in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963,
n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28
novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1994, n. 268.
- Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di
carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano " norme" ai sensi della
legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
- Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della
sicurezza, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere
all'ente che provvede alla trasposizione é determinata con convenzione fra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli
stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a
carico dello Stato.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il
riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà
assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre
amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concerteranno con
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla
convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del
diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni. 4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
670, é abrogato.
Art. 47.
Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti
ai fini della protezione dei consumatori
- All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
76, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "
fino al 7 giugno 1997".
- All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, le parole:
"fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 7 giugno
1997".
Art. 48.
Prodotti alimentari.
- Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei
prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il
commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si
applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri
Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio
economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.
- L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle
disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.
- I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati
geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal
consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile
l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o
loro parti o derivati.
Art. 49.
Paste farcite con carne.
- Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con
carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 251.
Art. 50.
Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega.
- L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di
adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla
direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
- prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo,
prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario;
- prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e
psichica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a
prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego
reiterato nel settore dello spettacolo;
- prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o
amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'articolo 1, comma 1,
lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.
Art. 51.
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a
bordo delle navi da pesca: criteri di delega.
- L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa
ai principi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e
successive modificazioni.
- All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g)
del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di
informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione
svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del
datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti
oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.
Art. 52.
Disposizioni sul miele.
- Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come
sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, é
sostituito dal seguente: "Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele
di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela
con miele extracomunitario"".
- Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto
dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito
dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, é sostituito
dal seguente: "Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere
indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di
produzione".
- La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come
sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, é abrogata.
- . Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo
51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: "del miele vergine
integrale".
- I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già
predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e
1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal
presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 53.
Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità
- In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14
del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
il Ministero delle politiche agricole e forestali e' l'autorita'
nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e'
responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo
di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da
autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati
autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con
decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
- Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo
privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei
requisiti relativi a:
- conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
- disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e
di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
- adeguatezza delle relative procedure.
- Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i
requisiti di cui al comma 2.
- Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
- perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli
organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei
quali essi si siano eventualmente avvalsi;
- violazione della normativa comunitaria in materia;
- mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli
organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in
forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
- La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di
controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione
riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle
politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del
Ministero stesso e degli enti vigilati.
- Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo
delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
- E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i
requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di
controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la
indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di
specificita' (STG)".
- La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra quelli
iscritti all'elenco di cui al comma 7:
- dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni
registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92;
- dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa
nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi
dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In
assenza dei suddetti soggetti la richiesta e' presentata dai
soggetti proponenti le registrazioni;
- dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare
attestazioni di specificita' registrate ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di
controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al
comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attivita'.
- In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le
province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
indicano le autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati
che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di
indicazione di autorita' pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo
10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono
avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i
requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
- Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9
marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.
- Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche
designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu'
produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione
riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e'
soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o
delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, tra
loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al controllo di uno o piu'
organismi privati autorizzati o delle autorita' pubbliche designate,
competenti per territorio, fra loro coordinate.
- La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati
e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e
dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel
territorio di propria competenza.
- Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro
sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il
silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca. ai
sensi del comma 4.
- Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al
comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il
bilancio dello Stato.
- I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni
di specificita' sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del
codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di
valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale
degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attivita' sono
distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel pieno
rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento
(CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni
di cui al presente comma su incarico dell'autorita' nazionale
preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non
ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro
attivita' i consorzi di tutela:
- possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono
compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
- possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale
e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo
delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria,
caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali
del prodotto commercializzato;
- possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i
contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17
del presente articolo;
- collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla
salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di
specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni,
uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti
comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni
livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della
produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti
vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali
funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge
la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche' essi
possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del
regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e
prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti
vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca.
- I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli
indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati
regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi
collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti,
in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per
l'esercizio delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi
medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni
conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del
presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia
garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo
delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attivita'
contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali.
- Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il
riconoscimento dei consorzi di tutela nonche' i criteri che
assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei
produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli
organi sociali dei consorzi stessi.
- I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i
loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei
decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del
presente articolo.
- Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 54.
Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di
Stato in base a decisioni comunitarie.
- Il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del
decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria
delle imprese in crisi, é abrogato.
Art. 55.
Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
- In attuazione della direttiva 90/667/ CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: "non idonei al consumo umano
diretto" sono sostituite dalle seguenti: "non destinati al consumo umano
diretto";
- all'articolo 17 il comma 2 é sostituito dal seguente: "2. La domanda di cui al
comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle
leggi vigenti, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente
decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.";
- il comma 4 dell'articolo 17 é sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di
materiali a basso rischio.";
- dopo il comma 4 dell'articolo 17 é inserito il seguente: "4-bis. Chi non
realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non
dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale
dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque
sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 19.".
Art. 56.
Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive
89/662/CEE e 90/425/CEE.
- Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, é inserito il
seguente:
"ART. 13-bis.
- Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di
origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 é punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il
permesso di importazione per tre mesi.
- Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla
stipula della prevista convenzione é punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
- L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con
la registrazione o con la convenzione é punito, salvo che il fatto costituisca reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni
singolo obbligo violato.".
- Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1,
un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 28.
- Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovrà prevedere un idoneo
sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne
siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 57.
Modifica della legge comunitaria 1991.
- L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per
alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, é
rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.
- Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate
dalle regioni e dalle unità sanitarie locali. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)
91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 1uglio 1991, che modifica l'allegato
della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e
clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.
93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera
circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli.
93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva
90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di
soggiorno degli studenti.
93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva
85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli
sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. 93/119/CE: direttiva
del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento.
94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di
un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994,
concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.
94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi
fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore
dell'aviazione civile.
94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.
94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul
controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della
benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della
direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla
direttiva 90/675/CEE.
95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della
direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e
nella direttiva 90/675/CEE. 95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che
modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.
95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che
modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive
73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita,
le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva
93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di
rafforzare la vigilanza prudenziale. 95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno
1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante
il trasporto.
95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.
95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che
modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente
l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei
consumatori.
95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei
gasoli e del petrolio lampante.
95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva
particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le
modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive
70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.
96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa
alla tutela giuridica delle banche di dati. 96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19
marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento
delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati
nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto
d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
"Beta-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE,
88/146/CEE e 88/299/CEE. 96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996,
concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali
vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni
89/187/CEE e 91/664/CEE. 96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che
modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.
96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di
materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e
93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.
96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la
direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli
veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le
direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.
96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento
dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT). 96/61/CE: direttiva del
Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento. 96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di
valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato
dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che
modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque
minerali naturali.
96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996,
relativa alle denominazioni del settore tessile.
96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determi nate sostanze pericolose.
96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva
92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e
le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali
condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della
direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996,
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva
86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli
uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva
91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva
77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità. 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997,
sui bonifici transfrontalieri.
97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. 97/9/CE:
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di
indennizzo degli investitori.
97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
ALLEGATO B (articolo 1, comma 3)
93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera
circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli.
Identico 93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva
90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di
soggiorno degli studenti. 93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle
navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva
85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli
sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. 93/119/CE: direttiva
del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento.
94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di
un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994,
concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.
94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi
fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore
dell'aviazione civile. 94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti
dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di
servizio.
94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della
direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla
direttiva 90/675/CEE.
95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della
direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e
nella direttiva 90/675/CEE.
95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva
64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari
di animali della spe cie bovina e suina.
95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che
modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive
73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita,
le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva
93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di
rafforzare la vigilanza prudenziale.
95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva
91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva
particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa
alla tutela giuridica delle banche di dati.
96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della
direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e
nella direttiva 90/675/CEE.
96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto
d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
"Beta-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE,
88/146/CEE e 88/299/CEE.
96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di
controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e
che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.
96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di
materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e
93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE. 96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26
giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni
prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.
96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento.
96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e
di gestione della qualità dell'aria ambiente.
96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che
modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque
minerali naturali. 96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva
92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e
le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali
condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della
direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996,
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva
86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli
uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva
91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva
77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità.
97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa
ai sistemi di indennizzo degli investitori.
ALLEGATO C (articolo 5)
94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare. Identico.
95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle
imprese ferroviarie.
95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione
delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura.
95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure
comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.
96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di
cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva
93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai
porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o
inquinanti.
96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei
requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il
trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.
96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di
noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali
di merci per via navigabile nella Comunità.
96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento
marittimo. 97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme
Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione
e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e
di sistemi per la gestione del traffico aereo.
97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva
92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro
gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo
di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.
ALLEGATO D (articolo 6)
93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva
90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.
93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva
91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.
94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità
d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e
delle relative combinazioni.
94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994,
recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e
preparati pericolosi.
94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco
degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas
naturale sulle grandi reti.
94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica
degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle
trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali
domestici della specie suina.
94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994,
recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e
preparati pericolosi.
94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti
applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.
94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti
pericolosi.
94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva
92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle
norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti
di origine animale.
95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva
92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie
comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di
origine animale.
95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità
d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico. 95/13/CE: direttiva della
Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della
direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia
delle asciugabiancheria ad uso domestico.
95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato
di approdo).
95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che
modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto
dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al
progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il
lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE).
95/491CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco
degli enti di cui alla direttiva 91 /296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle
grandi reti.
95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati
statistici nel settore del turismo. 95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre
1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via
mare.
95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla
direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla
commercializzazione dei prodotti della pesca.
96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva
91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. 96/6/CE: direttiva
della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio
relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a
diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. 96/16/CE: direttiva del Consiglio, del
19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari.
96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire
l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei
trasporti nazionali ed internazionali.
96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello
comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di
approdo.
96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di
analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.
96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva
91/439/CEE concernente la patente di guida.
96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva
70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni
veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel
traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico
internazionale.
96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda
volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).
96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui
requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso
domestico.
96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità
d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.
96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva
76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.
96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta
volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui
imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini. 96/66/CE: direttiva
della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che
modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le
emissioni dei veicoli a motore. 96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di
mischie binarie di fibre tessili.
96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei
prodotti alimentari.
96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e
dagli edulcoranti. 96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva
92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle
lavatrici ad uso domestico.
96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva
72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di
animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base
di carne in provenienza da paesi terzi. 96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre
1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.
96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo
elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del
Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi.
97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva
74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali.
97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza
volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante
la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la
limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi. 97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le
modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.
97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire
dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di
ingredienti di prodotti cosmetici.
97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai
dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/20/CE direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai
motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.
97/26/CE direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva
91/439/CEE concernente la patente di guida.
97/28/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi
di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/29/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi.
97/30/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi.
97/31/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione
della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/32/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/37/CE direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al
progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile.
97/38/CE direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C
della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di
riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del
Consiglio.
97/39/CE 21a direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro
(indicatore di velocità) dei veicoli a motore.
97/45/CE direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso
tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati
delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio.
97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda
volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la
verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
ALLEGATO E (articolo 4)
SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE
SENTENZE |
OGGETTO |
1. 1 giugno
1995
(Causa 40/93) |
Violazione articolo 1
della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attivita' di
dentista) |
2. 29 febbraio 1996
(Causa
307/94) |
Violazione articoli
1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE concernente talune attivita' nel settore farmaceutico |
|