Alla cortese attenzione

dei membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati

 

Dei membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

 

Dei membri della Commissione parlamentare per lĠInfanzia

 

Dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati

 

 

9 marzo 2009

 

 

 

Oggetto: Conseguenze dellĠart. 45, comma 1, lett. f) del ddl C. 2180 sul diritto del minore a essere registrato alla nascita

 

 

LĠart. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge ÒDisposizioni in materia di sicurezzaÓ, approvato dal Senato e attualmente allĠesame della Camera (C. 2180), introduce lĠobbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita[1].

LĠufficiale dello stato civile non potrˆ dunque ricevere la dichiarazione di nascita nŽ di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno.

 

La norma che impedisce la registrazione della nascita si configura come una misura che oggettivamente scoraggia una protezione del minore e della maternitˆ. Una simile norma appare dunque incostituzionale sotto diversi profili. In primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternitˆ, l'infanzia e la giovent, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30, comma 1 Cost.). In secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacitˆ giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed  noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato.

La norma  altres“ incostituzionale per violazione del limite previsto dall'art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali. Essa si pone infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli articoli 7 e 8 riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalitˆ e dalla regolaritˆ del soggiorno del genitore), il diritto di essere Òregistrato immediatamente al momento della sua nascitaÓ, il diritto Òad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essiÓ, nonchŽ il diritto Òa preservare la propria identitˆ, ivi compresa la sua nazionalitˆ, il suo nome e le sue relazioni famigliariÓ. La disposizione in oggetto violerebbe inoltre l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome.

 

Le conseguenze di tale modifica normativa sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari sarebbero gravissime.

I minori che non saranno registrati alla nascita, infatti, resteranno privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identitˆ, e dunque esposti a ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza devono essere riconosciuti a ogni minore. Ad esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi istituzione, inclusa la scuola. Proprio a causa della loro invisibilitˆ, saranno assai pi facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani.

 

In secondo luogo, vi  il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a questĠultimi impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato dĠabbandono. Questi bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori, in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei casi in cui ci˜ sia contrario allĠinteresse del minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza e dalla legislazione italiana.

 

EĠ probabile, infine, che molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, decidano di non partorire in ospedale. Anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti immigrati irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente aumento delle morti di parto e delle morti alla nascita.

 

 

Per evitare queste gravissime violazioni dei diritti dei minori (oltre che dei loro genitori), rivolgiamo un appello ai Parlamentari affinchŽ respingano la disposizione di cui allĠart. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge ÒDisposizioni in materia di sicurezzaÓ (C. 2180).

 

 

A.S.G.I.

É

 

 



[1] La citata disposizione del disegno di legge modifica lĠart. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998, eliminando lĠeccezione attualmente prevista in base a cui il cittadino straniero  esonerato dallĠobbligo di presentare il documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile.