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Ordinanza 26 febbraio 2009
Simboli religiosi e poteri di disciplina dell'udienza ex art. 470 c.p.p. Rifiuto dell'imputato di presenziare in aula a capo scoperto

autore: Tribunale Penale
data: 26 febbraio 2009
argomento: Libertà religiosa / Simboli religiosi
nazione: Italia
parole chiave: Simboli religiosi, Copricapo, Libertà religiosa, Diritto di difesa, Islam, Aula di tribunale, Poteri di disciplina dell'udienza, Appartenza confessionale
abstract: Un’ordinanza del G.i.p. di Milano, pronunciata nel corso di un processo per terrorismo internazionale, ha affermato che qualora un imputato islamico indossi all’interno dell’aula del tribunale un tradizionale copricapo, il giudice può invitarlo a toglierlo, atteso che per consolidata prassi istituzionale nessuno può presenziare in udienza a capo coperto, ad eccezione delle Forze dell’Ordine adibite alla sicurezza dell’udienza. Non sarebbe ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa se poi, come è avvenuto nel caso di specie, dopo aver dichiarato che il copricapo è un simbolo religioso l’imputato rifiuta l’invito del giudice e, pur di non togliersi il copricapo, rinuncia a partecipare all’udienza senza essere allontanato coattivamente.
L’ordinanza non dà conto e non affronta il problema, cruciale, della rilevanza del motivo religioso fatto valere dall’imputato (tunisino) che, invitato dal giudice a togliersi il copricapo avrebbe risposto: “è un simbolo religioso, anche tu giudice porti la croce” (lo si apprende dalla stampa: cfr. l’articolo Via quel turbante. Islamico si ribella al giudice. E’ un simbolo religioso, non me lo levo, ne La Repubblica del 27 febbraio 2009, p. 17). Il G.i.p., senza considerare il diritto dell’imputato a professare liberamente la propria fede religiosa, ha giustificato l’ordine di togliere il copricapo all’interno dell’aula del tribunale sulla base dei poteri di disciplina dell’udienza attribuitigli dall’art. 470 c.p.p. a tutela del decoro e del rispetto dell’Autorità Giudiziaria: prassi istituzionale vorrebbe che nessuno presenzi in udienza a capo coperto, ad eccezione delle forze dell’ordine adibite alla sicurezza dell’udienza. Con buona pace della libertà di professare la propria fede religiosa.

Un’annotazione dell’ordinanza, da parte di Gian Luigi Gatta, Ricercatore di Diritto Penale nell’Università degli Studi di Milano, è in corso di pubblicazione ne Il Corriere del Merito (Ipsoa ed.), 2009, n. 4, all’interno della rubrica ‘Osservatorio di diritto e processo penale’.

Tribunale di Milano. Sezione Giudice per le indagini preliminari. Ordinanza 26 febbraio 2009: "Simboli religiosi e poteri di disciplina dell'udienza ex art. 470 c.p.p. Rifiuto dell'imputato di presenziare in aula a capo scoperto".

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dott.ssa Alessandra Cerreti,

premesso

che l’imputato K. M.S.B.H., detenuto per questa causa, presenziava in udienza con un copricapo;
che, aperta l’udienza, il Giudice lo ha invitato a toglierlo;
che l’imputato ha rifiutato di adempiere alla disposizione impartita dal Giudice e ha rinunciato alla prosecuzione dell’udienza;
che l’avv. Clementi si è opposto all’allontanamento dell’imputato, eccependo violazioni del diritto di difesa;

rilevato

che l’imputato non è stato allontanato dal Giudice, ma ha legittimamente rinunciato alla prosecuzione dell’udienza, a seguito del rifiuto a togliere il copricapo;
che rientra tra i poteri di disciplina dell’udienza, attribuiti al Giudice ex art. 470 c.p.p., la facoltà di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il decoro e il rispetto nei confronti della A.G., funzionali alla ordinata celebrazione dell’udienza;
che per consolidata prassi istituzionale nessuno può presenziare in udienza a capo coperto, ad eccezione delle Forze dell’Ordine adibite alla sicurezza dell’udienza stessa;
che gli stessi Ufficiali di PG, qualora presenti in udienza per finalità diverse da quelle della sicurezza (ad es. assunzione di testimonianza), seppur in divisa, devono presentarsi a capo scoperto;
che l’imputato, pertanto, è stato invitato a togliere il copricapo, così come sarebbe avvenuto per qualsiasi altra persona presente in udienza;
che l’imputato ha rifiutato di adempiere all’invito del Giudice e ha legittimamente rinunciato alla prosecuzione dell’udienza;
che, conseguentemente, nessun diritto della difesa appare violato;

PQM

respinge l’eccezione della difesa e dispone procedersi oltre.

Milano, 26 febbraio 2009
IL GIUDICE
dott.ssa Alessandra Cerreti
Numero di documenti online: 4259

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