ASSISTENZA SANITARIA E STRANIERI IRREGOLARI:

QUALI PROSPETTIVE ALLA LUCE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA SICUREZZA LICENZIATO DAL SENATO LO SCORSO FEBBRAIO ED ORA ALLĠESAME DELLA CAMERA?

 

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1. La situazione attuale

Allo scopo di ben comprendere le conseguenze che deriverebbero dallĠapprovazione del disegno di legge che, tra lĠaltro, abroga il divieto di segnalazione alle autoritˆ di polizia del nominativo dello straniero irregolare  che si rivolga ad una struttura sanitaria, occorre illustrare brevemente lĠattuale quadro normativo.

 

Punto di partenza imprescindibile deve essere la normativa costituzionale:

-       art. 2 ÒLa Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dellĠuomo É e richiede lĠadempimento dei doveri inderogabili di solidarietˆ politica, economica e socialeÓ.

-       Art. 32 ÒLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellĠindividuo e interesse della collettivitˆ, e garantisce cure gratuite agli indigentiÓ.

Le norme costituzionali citate hanno una valenza precettiva  in quanto attengono ai diritti inalienabili dellĠessere umano: trattasi di diritti che la Repubblica Ò riconosceÓ  e non ÒconcedeÓ in relazione a situazioni o a precondizioni determinate.

 

Il Decreto legislativo 286/98 (T.U. immigrazione) prevede:

-       art. 2, co. 1 ÒAllo straniero  comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali É e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciutiÓ. é agevole notare che la locuzione Òcomunque presenteÓ comprende sia lo straniero regolarmente presente che quello irregolare.

-       Art. 35, co. 3 Ò Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative allĠingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorchŽ continuative per malattia ed infortuni e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.Ó

-       Art. 35, co. 5 Ò LĠaccesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu˜ comportare alcun tipo di segnalazione allĠautoritˆ, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a paritˆ di condizioni con il cittadino italianoÓ.

é questa la disposizione di cui si prevede lĠabrogazione.

 

Il panorama normativo  poi opportunamente integrato dal regolamento di attuazione del Testo unico sullĠimmigrazione: infatti, il D.P.R. 394/99 si occupa del diritto alla salute degli stranieri non regolarmente soggiornanti allĠart. 43 prescrivendo che:

-       Ò La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate É utilizzando un codice regionale a sigla STP (straniero temporaneamente presente) É riconosciuto su tutto il territorio nazionale Éidentifica lĠassistito per tutte le prestazioni Étale codice deve essere usato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate É.

-       ÒIn caso di prestazioni sanitarie lasciate  insolute dal cittadino straniero, lĠazienda ospedaliera ne chiede il pagamento É se si tratta di prestazioni urgenti o comunque essenziali al Ministero dellĠinternoÓ.

-       Òla comunicazione al Ministero dellĠinterno É  effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale STP , con lĠindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborsoÓ.

 

Quanto alla definizione delle Òcure urgenti, essenziali ancorchŽ continuativeÓ , occorre rifarsi alla circolare del Ministro della sanitˆ 24/3/2000 n. 5 che cos“ chiarisce:

Ò per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie,diagnostiche o terapeutiche, relative a patologie non pericolose nellĠimmediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita ( complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

EĠ stato altres“ affermato dalla legge il principio della continuitˆ delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare allĠinfermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dellĠevento morbosoÓ.

 

Questo , in sintesi, il quadro normativo di riferimento.

 

Per una completa panoramica dellĠinterpretazione di queste norme  utile rammentare alcuni passaggi  contenuti in una importante sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n.252/2001:

ÒOccorre preliminarmente rilevare che, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute  costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignitˆ umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare lĠattuazione di quel diritto.

Questo nucleo irriducibile di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona deve perci˜ essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano lĠingresso e il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalitˆ di esercizio dello stessoÓ.

 

 

2. Cosa si vuole modificare

Il disegno di legge AC n. 2180  allĠesame della Camera pone, al riguardo, due importanti modifiche:

1)  allĠart. 45, co. 1, lett. t) del disegno di legge si propone di abrogare lĠart. 35 co. 5, T.U. 286/98, cio la norma che prevede il divieto di segnalazione per lo straniero non in regola con le norme sul soggiorno che si rivolga alle strutture sanitarie;

2) allĠart. 21  si prevede lĠintroduzione del nuovo art. 10 bis nel corpo del T.U. 286/98, cio il reato di Òingresso e soggiorno illegale nel territorio dello StatoÓ. Trattasi di un reato nuovo che sanziona penalmente lĠingresso o il soggiorno degli stranieri in Italia in violazione delle norme contenute nel D. Lgs. 286/98 (cio il testo unico sullĠimmigrazione). é importante sottolineare che il reato di nuovo conio  una contravvenzione e non un delitto.

 

3. Le possibili conseguenze delle modifiche

Ovviamente, come si desume dalla lettura dei testi di modifica, le nuove disposizioni non impedirebbero, di per sŽ, lĠerogazione di prestazioni sanitarie urgenti, essenziali ancorchŽ continuative nei confronti di stranieri non in regola col permesso di soggiorno. Tali prestazioni continuerebbero ad essere erogate ( e, quindi, i principi fondamentali enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sopra citata, sarebbero formalmente rispettati), ma si pongono con forza due aspetti problematici:

1) le possibili ricadute sullĠutenza immigrata di tali modifiche,

2) le conseguenze per gli esercenti le professioni sanitarie – pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio – circa la sussistenza dellĠobbligo di denuncia di persone che sono in flagranza di un reato contravvenzionale.

 

3.1 Le ricadute sullĠutenza

é ovvio che – qualora si verificasse lo scenario prefigurato – gli stranieri irregolari difficilmente si rivolgerebbero ( se non in casi estremi) alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, atteso il concreto rischio di essere denunciati per il reato connesso alla loro irregolaritˆ.

Questa sarebbe una conseguenza dellĠintroduzione del nuovo reato che riguarderebbe non solo lĠambito che qui interessa, quello sanitario, ma ogni possibile rapporto con tutte le pubbliche amministrazioni: dallĠanagrafe alla scuola, dai servizi sociali e assistenziali alla tutela in qualitˆ di vittime di reati ecc.

Si comprende bene come il nucleo centrale di tutte le questioni in discussione sia proprio la nuova previsione del reato di ingresso e soggiorno irregolare, che allontanerˆ ancor di pi gli stranieri irregolari da ogni struttura pubblica, relegandoli in una situazione di ulteriore marginalitˆ.

Per quel che concerne lĠambito sanitario,  facile immaginare lĠinsorgenza di gravi rischi sia per la salute del singolo straniero irregolare che per la collettivitˆ ( si rammenti che la Costituzione tutela la salute non solo quale fondamentale diritto dellĠindividuo ma pure come interesse della collettivitˆ).

 Ma  anche prefigurabile il sorgere di una Òsanitˆ clandestinaÓ, parallela a quella ufficiale, assai simile a quella delle ÒmammaneÓ prima della legge sullĠaborto, sicuramente appetibile per le organizzazioni criminali dedite alla tratta degli esseri umani.

Insomma, al di lˆ dei convincimenti etici e politici di ciascuno,  veramente arduo sostenere che tali provvedimenti saranno utili al perseguimento dello scopo conclamato: il rafforzamento della sicurezza, reale o percepita.

 

3.2 Le possibili conseguenze per gli esercenti professioni sanitarie

 

A) LĠesercente professioni sanitarie in ambito pubblico o convenzionato , secondo le situazioni concrete in cui opera, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Da ci˜ discende lĠobbligo di denuncia allĠautoritˆ giudiziaria o di polizia di ogni reato di cui egli abbia conoscenza nellĠesercizio delle sue funzioni ( al pari di tutti i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio). LĠomissione o il ritardo della denuncia costituisce reato punito ai sensi dellĠart. 361 c.p. per i pubblici ufficiali, e dallĠart. 362 c.p. per gli incaricati di pubblico servizio.

Consegue che, se entrerˆ in vigore il reato – sia pure di natura contravvenzionale – di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, ogni esercente professione sanitaria che, nellĠesercizio delle sue funzioni, abbia notizia che la persona cui ha prestato la propria assistenza sia uno straniero non in regola con le norme sullĠingresso e soggiorno, non potrˆ sottrarsi allĠobbligo di denuncia, pena il rischio di essere a sua volta denunciato.

 

B) A ci˜ si aggiunga che verrˆ meno anche la disposizione di cui allĠart. 35, co. 5, T.U. 286/98, che vieta espressamente alcun tipo di segnalazione per lo straniero che acceda alle strutture sanitarie, salvo lĠobbligo di referto. Tale disposizione ha consentito, fino ad ora, di non effettuare alcuna segnalazione di stranieri irregolari anche perchŽ la clandestinitˆ non  (ancora) reato.

Vero  che la disposizione in questione fa  salvo lĠobbligo di referto, ma , a mente dellĠart. 365 c.p., lĠesercente la professione sanitaria ha lĠobbligo di referto se ha prestato la propria assistenza Òin casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile dĠufficio. Tale disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penaleÓ.

Orbene, siccome il legislatore parrebbe orientato a configurare il nuovo reato di  ingresso e soggiorno irregolare di stranieri come contravvenzione e non come delitto, in nessun caso la disposizione relativa allĠobbligo di referto potrˆ essere considerata, atteso che tale obbligo non si estende alle ipotesi di reato contravvenzionali, e con esso neppure si applica il divieto di referto che sussiste qualora la persona assistita potrebbe essere sottoposta a procedimento penale, proprio in conseguenza del referto.

In conclusione, parrebbe che proprio la natura contravvenzionale del reato che verrˆ, non consenta al sanitario di sottrarsi allĠobbligo di denuncia che riguarda ogni reato e non  circoscritto ai soli delitti.

 

C)  Neppure  paiono idonee a scongiurare lĠobbligo di denuncia le norme deontologiche e, pi in generale, il segreto professionale.

Infatti, a mente dellĠart. 200 c.p.p. , il divieto di testimonianza per chi possa valersi del segreto professionale ( medici, avvocati, ministri di culto ecc. ), non vale per i casi in cui costoro abbiano lĠobbligo di riferire allĠautoritˆ giudiziaria su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ufficio o professione. Obbligo che nel caso di specie sussiste in ragione delle disposizioni sopra richiamate.

Quanto alle norme deontologiche, nella gerarchia delle fonti del diritto esse sono sottĠordinate rispetto alle disposizioni del codice penale, con la conseguenza che non possono ad esse derogare.

 

D)  Infine, pare opportuno farsi carico di possibili escamotages che, sul piano pratico, potrebbero indurre taluno a ritenere aggirabili le disposizioni che verranno, riducendo e relativizzando cos“ la loro effettiva portata e gravitˆ.

Si  visto come lĠobbligo di denuncia sussista qualora lĠesercente la professione sanitaria abbia Òconoscenza di un reatoÓ. PoichŽ il sanitario non ha lĠobbligo di chiedere lĠesibizione del titolo autorizzativo al soggiorno, potrebbe desumersi che costui, con qualche accortezza, non sarebbe mai a conoscenza del reato di ingresso e soggiorno regolare di stranieri, e, quindi, potrebbe astenersi legittimamente dallĠobbligo di denuncia. Tale opzione ÒallĠitalianaÓ potrebbe essere confortata dalla modifica dellĠart. 6, co. 2, T.U. 286/98 ad opera del DDL in questione che, allĠart. 45 , co. 2, lett. f), annovera Òi provvedimenti inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠart. 35Ó tra quelli per il cui ottenimento non  necessario lĠesibizione del permesso di soggiorno alla pubblica amministrazione. Il che potrebbe indurre il seguente ragionamento: Ò ma se non  necessario esibire il permesso di soggiorno allĠente pubblico per lĠerogazione delle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali, perchŽ mai dovrei chiederlo io che faccio il medico?Ó

Tale interpretazione, ancorchŽ suggestiva, non  dirimente.

Infatti, la ratio che pare indurre il legislatore a tale modifica,  indotta dalla necessitˆ di bilanciare i pesanti inasprimenti apportati con gli obblighi, anche costituzionali, inerenti la tutela del diritto alla salute, tenendo conto della  citata giurisprudenza costituzionale e delle relative norme.

Ed allora, come possono contemperarsi lĠintroduzione del reato di clandestinitˆ, lĠobbligo di denuncia e  la cessazione del divieto di segnalazione col fatto che lo straniero non  tenuto ad esibire il permesso di soggiorno in ospedale? La cosa parrebbe alquanto contraddittoria.

Occorre per˜ tener presenti i seguenti dati:

1. in tutti gli ospedali vĠ un posto di polizia e lo straniero  tenuto ad esibire i documenti agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a mente dellĠart. 6, co. 3, T.U. 286/98, va da sŽ che il poliziotto di servizio – eventualmente a seguito di disposizioni impartite dalla questura o dalla direzione sanitaria - potrebbe indicare al triage  o allĠamministrazione la condizione irregolare del paziente;

2. giˆ si  detto che il paziente straniero irregolare e, pertanto, non iscritto al SSN,  identificato col codice regionale STP sia ai fini della registrazione delle prestazioni erogate che, soprattutto, ai fini del rimborso dei costi sostenuti dallĠente ospedaliero che verrˆ richiesto al ministero dellĠinterno ai sensi dellĠart. 43 D.P.R. 394/99. EĠ pertanto evidente che la semplice registrazione del paziente col codice STP  giˆ di per sŽ indice di irregolaritˆ della sua presenza in Italia, il che  ampiamente sufficiente per indurre lĠamministrazione ospedaliera – che di quella prestazione chiederˆ il rimborso proprio al ministero dellĠinterno – ad effettuare la denuncia.

 Diversamente, la direzione sanitaria si troverˆ nellĠimbarazzante situazione o di rinunciare al rimborso delle prestazioni elargite e lasciate insolute (ipotesi assai improbabile), ovvero non potrˆ giustificare delle richieste di rimborso non supportate dalla relativa denuncia, pena lĠincriminazione dei responsabili amministrativi, anchĠessi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

 Il che indurrˆ verosimilmente le amministrazioni ospedaliere a diramare appropriati ordini di servizio.

In conclusione, indipendentemente dalle soluzioni che verranno in concreto adottate nelle singole regioni, che potranno variare secondo la diversa maggioranza politica che le sorregge, il problema della denuncia del paziente straniero irregolare rimarrˆ in tutta la sua drammatica dimensione, anche simbolica, e, se non provvederˆ direttamente il medico ci penserˆ la  struttura amministrativa, restando inalterati gli effetti.

 

Torino, 23/3/2009

 

                                                                                                             Guido Savio