(Sergio Briguglio 11/3/2009)

 

SCHEMA DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E ASILO

 

 

Sommario

á      Ingressi

á      Soggiorno

á      Diritti

á      Allontanamento

á      Asilo

á      Cittadini comunitari

á      Cittadinanza

á      Conclusioni:

o      quale politica?

o      riforma in atto

o      riforma auspicabile

 

 

I. Ingressi

 

1. Politica dei flussi

 

Diritto e interesse legittimo all'ingresso

 

á      Ingressi per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto":

o      interesse legittimo (ricorso al TAR)

¤       all'inserimento concorrenziale: lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti

¤       all'inserimento non concorrenziale: turismo, affari, motivi religiosi, etc.; non limitati numericamente, autosufficienza

o      diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti

 

Numeri

 

á      Numeri:

o      lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008

o      lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2008

o      turismo: circa 400.000 per anno

o      affari: circa 130.000 per anno

o      ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006

o      richiesta asilo: circa 13.000 nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%; permessi umanitari: circa 47%)

á      Decreto flussi:

o      1999: 58.000

o      2000: 83.000

o      2001: 80.000

o      2002: 79.500

o      2003: 79.500

o      2004: 79.500 + 36.000 neocomunitari

o      2005: 99.500 + 79.500 neocomunitari

o      2006: 550.000 + 170.000 neocomunitari

o      2007: 250.000 (nessun limite per neocomunitari)

o      2008: 230.000 (nessun limite per neocomunitari)

 

Interferenze

 

á      Interferenze tra flussi:

o      requisiti meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)

o      l'ammissione al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde da un ingresso formalmente legale; problematico, per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale (passaporto, requisiti) => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina

 

 

2. In generale...

 

Visto di ingresso

 

á      Requisiti per il visto:

á      Esonero dal visto:

o      soggiorni brevi (fino a 90 gg) per stranieri provenienti da alcuni paesi (Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, Darussalam, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Stato del Vaticano, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao)

o      richiesta di protezione internazionale

o      titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro

o      titolare di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro che si trasferisca in Italia per proseguire o integrare gli studi

á      Per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti o permessi rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e Svizzera)

 

Motivi ostativi

 

á      Ingresso: non ammesso lo straniero

o      che non soddisfi requisiti Schengen (sicurezza degli Stati; espulsioni pregresse con divieto di reingresso), salvo deroghe per motivi umanitari, costituzionali o internazionali

o      condannato (anche patteggiamento) reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione

á      In caso di ricongiungimento, rileva solo pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o di Stato Schengen

á      Diniego di visto (escluso famiglia, lavoro, cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza Stato senza obbligo motivazione (prassi: assenza di motivazione per qualsiasi motivo)

 

 

3. Lavoro subordinato

 

Programmazione dei flussi

 

á      Uno o piu' decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM < quote precedenti, salvo stagionali, per i quali la quota e' sforabile)

á      Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale su flussi sostenibili

á      Possibilita' di quote riservate, per

o      paesi che abbiano stipulato accordi

o      discendenti da italiani < 3 grado ascendente (iscritti in liste istituite in ogni rappresentanza)

o      iscritti in liste di lavoratori formati all'estero (possibile prevedere lo sforamento su richiesta)

á      Possibilita' di limitazioni per paesi che non collaborano

á      Liste (accordi, formati all'estero, discendenti da italiani)

 

Richiesta di nulla-osta

 

á      Richiesta di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro (per via telematica) per lavoratore residente all'estero allo Sportello unico presso l'UTG:

o      accertamento non vincolante di indisponibilita' nazionale e comunitaria 20 gg.

o      reddito congruo (non richiesto in caso di assunzione di badante; doppio del costo del lavoro per domestici)

o      garanzia alloggio idoneo (allentamento dei requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata decurtazione del salario

o      spese rimpatrio

o      comunicazioni variazioni

 

Ingressi extra-quota

 

á      Ingressi extra-quota:

o      traduttori, interpreti, ricercatori, lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi, dipendenti da appaltatore estero (per opere o servizi), colf di italiani all'estero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per compiti specifici), lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole straniere;

o      permesso rinnovabile di norma solo per lo stesso rapporto in corso; eccezione (anche con altri rapporti, ma stessa qualifica; > 6 mesi di disoccupazione garantita): traduttori, interpreti, colf, infermieri

 

Osservazioni generali

 

á      Osservazioni:

o      programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi

o      limitazione attiva solo se piu' restrittiva dei criteri

o      criterio piu' restrittivo: residenza all'estero del lavoratore (irrealistico)

o      restrittivita' dei criteri allentata dall'aggiramento (rapporti nati illegalmente) => irregolarita' forzata

o      programmazione gia' prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre): analoga formazione di bacino di irregolarita'

o      soluzione pratica: uso improprio della richiesta di nulla-osta e con sanatorie (1987, 1990, 1995, 1998, 2002)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione); "esperimento" OIM: 1200 ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati; 100 partecipanti al corso; 70 occupati; 30 fallimenti

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per l'anno precedente

 

 

4. Lavoro stagionale

 

Diritto di precedenza, permesso triennale

 

á      Diritto di precedenza, a condizione di rimpatrio nei termini, per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro o per chiamate numeriche

á      Dopo due anni, possibile rilascio permesso 3 anni (visto da richiedere ogni anno), revocato in caso di mancato rispetto termini

 

 

5. Lavoro autonomo

 

Requisiti per l'ingresso

 

á      Requisiti:

o      disponibilita' alloggio

o       dichiarazione di assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio (es.: licenza o iscrizione ad albo, ordine o collegio); iscrizione ad albo subordinata al rispetto della quota fissata dal decreto-flussi e al riconoscimento del titolo

o      reddito > esenzione ticket

o      risorse sufficienti allo svolgimento dell'attivita', nella misura attestata dall'autorita' competente  dalla Camera di commercio; per attivita' per le quali non e' richiesto titolo autorizzatorio, capitalizzazione su base annua assegno sociale

o      nulla-osta della questura all'ingresso

 

Reciprocita'

 

á      Non richiesta la condizione di reciprocita'

 

Requisiti in casi particolari

 

á      Casi particolari:

o      attestazione delle risorse non richiesta per liberi professionisti

o      per soci e/o amministratori di cooperative, prestatori d'opera o consulenti: in luogo di dichiarazione e risorse, compenso superiore alla soglia di reddito, garantito dal rappresentante della cooperativa o dal committente

 

Rilascio della certificazione

 

á      Certificazione requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (salvo conversione da studio, per la quale provvede lo Sportello Unico)

 

Quote riservate per formati all'estero

 

á      Quota riservata per iscritti in liste di lavoratori formati all'estero

 

Co.co.pro.

 

á      Nota: la co.co.pro. e' lavoro autonomo

 

 

6. Famiglia

 

Titolari del diritto

 

á      Titolari del diritto: permesso CE slp, lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (rilasciato su richiesta della Commissione territoriale), studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata

 

Familiari ammessi

 

á      Familiari:

o      coniuge di eta' > 18 anni, non separato

o      figli minori (al momento della richiesta) del richiedente o del coniuge, anche adottati, affidati o sottoposti a tutela

o      genitori a carico (anche del coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari), se privi di altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute

o      figli maggiorenni (anche del coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari) a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale

o      genitore naturale del minore regolare

o      ascendenti diretti del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale

 

Familiari di comuni o italiani

 

á      Familiari di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni per stranieri (art. 28, co. 2 T.U.)

 

Ingresso al seguito

 

á      Possibilita' di ingresso al seguito (permesso CE slp, lavoro subordinato > 1 anno, lavoro autonomo, studio, religiosi)

 

Nulla-osta: silenzio-assenso, requisiti

 

á      Richiesta di nulla-osta presso lo Sportello unico (per ingresso al seguito: procuratore); silenzio-assenso: 180 gg.

á      Requisiti (non per rifugiato):

o      reddito (rilevano anche redditi di familiari gia' conviventi)

¤       assegno sociale per il richiedente + 0.5 assegno sociale * numero membri ulteriori del nucleo familiare

¤       per figli di eta' < 14 anni, quota comunque limitata dall'assegno sociale

¤       per titolare di protezione sussidiaria, quota complessiva limitata da 2 x asegno sociale

o      alloggio (conformita' a parametri leggi regionali ERP, certificata dal Comune, o idoneita' igienico-sanitaria, certificata da ASL; allentamento requisiti in alcuni Comuni); anche in comodato o in altra forma di disponibilita'

o      assicurazione sanitaria o iscrizione SSN (contributo fisso) per genitori a carico di eta' > 65 anni

 

 

7. Studio e formazione

 

Tipi di studio consentiti

 

á      Consentito ingresso per

o      studio universitario

o      studio superiore o istruzione tecnico-professionale (maggiorenni)

o      studio secondario (minori > 14 anni, entro accordi di scambio o minori > 15 anni)

o      assegnatari di borse di studio

o      attivita' scientifica

o      formazione professionale o tirocini formativi (entro quota apposita)

 

Studio universitario

 

á      Studio universitario:

¤       domanda di preiscrizione ad un corso per il quale vi sia disponibilita' di posti

¤       titolo di studio

¤       mezzi di sostentamento > assegno sociale; rilevano anche sponsorizzazione (?), borse, servizi alloggiativi, prestiti d'onore

¤       indicazione di alloggio

¤       disponibilita' di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno

¤       assicurazione per cure mediche e ricoveri ospedalieri o iscrizione al SSN

 

 

8. Reingresso

 

Casi di reingresso

 

á      Consentito in caso di

o      assolvimento di obblighi militari

o      esibizione di

¤       permesso valido

¤       ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso (attraversamento di un unico valico di frontiera esterna; transitoriamente, anche con attraversamento frontiere Schengen)

¤       ricevuta della richiesta di rilascio del permesso per lavoro o motivi familiari (senza attraversamento frontiere Schengen)

o      esibizione di passaporto con visto di reingresso

¤       in caso di permesso di soggiorno smarrito o rubato

¤       in caso di permesso di soggiorno scaduto da < 60 gg. (se chiesto il rinnovo); nota: senza vincoli relativi a valichi di frontiera da attraversare

¤       in caso di permesso di soggiorno scaduto da < 6 mesi e in presenza di gravi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado), purche' sussistano i requisiti per il rinnovo

o      straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato o del difensore, dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana

 

Limiti al rinnovo del permesso e al mantenmento di permesso CE slp

 

á      Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per > 6 mesi continuativi (se il permesso e' di durata < 2 anni) o per > meta' della durata (se il permesso e' di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari

á      Revoca del permesso CE slp per assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?)

 

 

II. Soggiorno

 

1. Permesso di soggiorno

 

Richiesta e rilascio

 

á      Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio (lavoro subordinato e familiari: Sportello unico) entro 20 gg. (ordinatorio)

á      Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, in questura); lavoro subordinato e motivi familiari: prima istanza predisposta da Sportello Unico

á      Ricevuta di spedizione + passaporto: regolarita' del soggiorno

á      Convocazione in questura per impronte e consegna foto; appuntamento per comunicazione esito

 

Facolta' e diritti nelle more del rilascio

 

á      Nelle more del rilascio di permesso

o      per lavoro subordinato

¤       avvio del rapporto lavorativo autorizzato

¤       iscrizione anagrafica

¤       iscrizione al SSN

¤       esami di guida

¤       reingresso da frontiera esterna

o      per lavoro autonomo

¤       avvio dell'attivita' lavorativa

¤       reingresso da frontiera esterna

o      per motivi familiari

¤       iscrizione anagrafica

¤       reingresso da frontiera esterna

 

Dichiarazione di soggiorno

 

á      Turismo, visite, affari e studio < 3 mesi:

o      solo dichiarazione di presenza: alla frontiera esterna o in questura (frontiera Schengen), o mediante comunicazione albergo

o      ricevuta dichiarazione (per frontiera esterna: timbro su passaporto) + passaporto (con eventuale timbro Schengen): regolarita' fino a 3 mesi o scadenza visto

 

Adempimenti per altri soggiorni brevi

 

á      Altri soggiorni < 30 gg.: solo ricevuta + passaporto

 

Durata massima dei permessi

 

á      Durata massima:

o      asilo: 5 anni

o      protezione sussidiaria: 3 anni

o      lavoro subordinato tempo indeterminato: 2 anni

o      lavoro subordinato tempo determinato: minimo tra durata rapporto e 1 anno

o      familiari: minimo tra durata familiare e 2 anni (salvo figlio ultra-14-enne: durata fino ai 18 anni)

o      lavoro autonomo: 2 anni

o      studio: 1 anno

o      lavoro stagionale: 9 mesi

o      giustizia: 3 mesi

o      volontariato: 18 mesi

o      altri motivi (es.: residenza elettiva): documentate esigenze, < durata visto

 

Altri permessi non corrispondenti a visto di ingresso

 

á      Altri permessi rilasciabili: motivi umanitari, minore eta', integrazione minore, religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), cure mediche, sicurezza pubblica, richiesta asilo, acquisto cittadinanza, etc.

 

Affidamento preadottivo ad italiano

 

á      Non richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano

 

Variazione di domicilio

 

á      Obbligo segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi < 30 gg.), salvo iscrizione anagrafica

 

Richiesta di rinnovo

 

á      Richiesta: 90/60/30 gg. prima (permessi per lavoro tempo indeterminato/determinato/altri); non oltre 60 gg. dopo (Cassazione: anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei requisiti)

á      Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, in questura); la busta contiene copia del permesso in scadenza

á      Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno

 

Requisiti

 

á      Reddito (autocertificazione e salvo disoccupazione tollerata), anche per familiari a carico (come per ricongiungimento); giurisprudenza: rilevanti redditi sopravvenuti (al momento della decisione)

á      Per lavoro subordinato: esistenza di contratto di soggiorno (per normali contratti di lavoro in corso, necessaria, transitoriamente, l'integrazione dei requisiti), salvo periodo di disoccupazione garantita

 

Durata del permesso rinnovato

 

á      Durata del permesso rinnovato < durata al rilascio

 

Facolta' e diritti nelle more del rinnovo

 

á      Mantenimento di tutti i diritti nelle more del rinnovo:

o      svolgimento attivita' lavorativa (anche nuovo rapporto)

o      rilascio del nulla-osta al ricongiungimento

o      reingresso da frontiera esterna o (transitoriamente) Schengen

o      esami di guida

o      iscrizione anagrafica

o      rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL

o      assunzione di altro straniero

 

Rilevamento impronte

 

á      Per rilascio o rinnovo (esclusi cure, < 3 mesi diversi da lavoro, stagionali < 30 gg)

 

Utilizzazione

 

á      Permessi utilizzabili per motivi diversi da quello di rilascio:

o      subordinato, autonomo, famiglia, asilo, protezione sussidiaria, affidamento, integrazione minore: per studio e lavoro subordinato o autonomo

o      motivi umanitari: per studio (almeno se rilasciato su indicazione della Commissione territoriale) e lavoro subordinato o autonomo

o      ricerca scientifica: per insegnamento collegato

o      richiesta asilo: per lavoro subordinato o autonomo, in fase di ricorso o dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda

o      protezione sociale: per studio e lavoro subordinato

o      assistenza minore: per lavoro

o      minore eta': per studio

o      studio o formazione: per lavoro subordinato (< 1040 ore annuali)

o      acquisto cittadinanza: per lavoro subordinato o autonomo (?: orientamenti di DPL Modena e Mininterno contrastanti)

o      attesa adozione: per lavoro subordinato o autonomo (DPL Modena)

á      Nota: non necessaria la stipula di contratto di soggiorno nei casi in cui e' consentito il lavoro (se non a fini di conversione)

 

Conversione

 

á      Art. 5, co. 9 (disatteso)

á      Lavoro stagionale (II stagione, quote) => lavoro subordinato

á      Familiari, lavoro autonomo => lavoro subordinato

á      Familiari, lavoro subordinato => lavoro autonomo

á      Familiari (cessazione vincoli o morte familiare o maggiore eta') => lavoro o studio (possibile anche rinnovo per motivi familiari oltre i 18 anni, se a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio)

á      Studio o formazione (anche per tirocinio formativo) => lavoro autonomo (certificazione requisiti Sportello unico) o lavoro subordinato (contratto di soggiorno) entro quote (salvo laureati in Italia e, secondo Circ. Mininterno, stranieri che l'abbiano ottenuto ai 18 anni convertendo il permesso per motivi familiari); formazione o tirocinio: solo a conclusione corso o tirocinio

á      Protezione sussidiaria (e verosimilmente, asilo) => lavoro subordinato o autonomo (utile per accedere a permesso CE slp)

á      Studio => religiosi

á      Protezione sociale => lavoro subordinato (entro quote anno successivo) o studio

á      Affidamento (anche di fatto o tutela) => lavoro (entro quote anno successivo), studio, accesso al lavoro, cure

á      Integrazione minore ai 18 anni => lavoro (entro quote anno successivo), studio o accesso al lavoro, cure; condizioni:

o      assenza decisione Comitato minori sul rimpatrio assistito (verosimilmente, anche decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio)

o      presenza in Italia > 3 anni

o      inserimento > 2 anni programma integrazione gestito da ente con rappresentanza nazionale iscritto registro art. 42 T.U.

o      alloggio

o      regolare attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro

á      Lavoro subordinato o autonomo, famiglia, religiosi => residenza elettiva

 

Rifiuto o revoca: presupposti, elementi rilevanti

 

á      Mancanza requisiti per ingresso e soggiorno (anche in relazione ad altri Stati Schengen)

á      Reati ostativi: ai fini del rifiuto di rinnovo (e, verosimilmente, della revoca) rilevano la condotta e l'inserimento (giurisprudenza prevalente)

á      Rilevano:

o      nuovi elementi (la valutazione dei mezzi di sostentamento va fatta al momento in cui l'amministrazione si pronuncia)

o      sanabilita' di irregolarita' amministrative

o      obblighi costituzionali o internazionali o motivi umanitari

o      requisiti per altro permesso (generalmente disatteso)

 

Caso particolare: titolare di diritto al ricongingimento e suo familiare

 

á      Titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare:

o      ai fini di rifiuto, diniego di rinnovo o revoca si tiene conto di legami familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine

o      ai fini del diniego di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o di Stato Schengen e' valutata anche (verosimilmente, principalmente) sulla base di condanne per determinati reati gravi

 

Caso particolare: titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suo familiare

 

á      Titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suoi familiari: ai fini di rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato si tiene conto di eta', durata del soggiorno pregresso, conseguenze dell'allontanamento per lo straniero e per i familiari, legami familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine

 

Revoca per violazione di norme sul commercio

 

á      Revoca anche per condanna vendita marchi contraffatti e per violazione delle norme sul diritto d'autore

 

Conseguenze dei provvedimenti negativi

 

á      Rifiuto => invito a lasciare l'Italia entro un termine < 15 gg.

á      Revoca => espulsione con accompagnamento immediato

 

Cessazione del rapporto di lavoro

 

á      Licenziamento o dimissioni (anche rapporto a tempo determinato, per giusta causa) =>  > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o nelle liste per il collocamento obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, previa dichiarazione di disponibilita' al Centro per l'impiego entro 40 gg., ed eventuale rinnovo permesso (anche per iscrizione liste invalidi civili); anche piu' volte, a seguito di recesso da successivi rapporti

á      Come per rilascio, in caso di nuovo lavoro (necessario nuovo contratto di soggiorno)

á      Mantenimento diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)

 

Iscrizione anagrafica: parita' con l'italiano

 

á      Parita' con l'italiano (domicilio; verosimilmente, anche senza fissa dimora) per lo straniero regolarmente soggiornante

á      Dimora abituale: permesso > 3 mesi o rinnovabile; alloggio nel comune, anche in centro di accoglienza > 3 mesi

 

Iscrizione angrafica e rinnovo del permesso

 

á      L'iscrizione non decade in fase di rinnovo

á      Possibilita' di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato o familiari, o nelle more del rinnovo di qualunque permesso

á      Necessario rinnovo dichiarazione di dimora entro 60 gg. dal rinnovo del permesso; cancellazione per irreperibilita' in seguito a censimento o ripetuti controlli ovvero, previo avviso da parte dell'ufficio con invito a provvedere in 30 gg., per mancato rinnovo della dichiarazione, trascorso un anno dalla scadenza del permesso

 

Residenza e iscrizione anagrafica

 

á      Nota: ai sensi del codice civile, la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria, la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona; e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cassazione)

 

Iscrizione anagrafica e cittadinanza

 

á      Iscrizione anagrafica continuativa necessaria per acquisto cittadinanza

á      In caso di discendente di cittadino italiano, si prescinde, per l'iscrizione anagrafica dalla durata del permesso; sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di presenza

 

 

2. Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

 

Requisiti per il rilascio

 

á      Requisiti:

o      5 anni continuativi di soggiorno legale; non rilevano soggiorni con permessi brevi o per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o per volontariato; sono incluse assenze < 6 mesi consecutivi e 12 mesi complessivi (anche piu', per motivi gravi)

o      titolarita', al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi, diverso da studio o formazione (o ricerca scientifica per il titolare di borsa), motivi umanitari, protezione temporanea, asilo, protezione sussidiaria, richiesta asilo; escluso anche il caso di soggiorno per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari; nota: non rileva l'eventuale tipo di rapporto di lavoro

o      reddito > assegno sociale (incluso potenziale trattamento pensionistico per invalidita')

o      assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene conto, per la valutazione, anche di applicabilita' di misure di prevenzione, esistenza di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p., durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo

 

Rilascio ai familiari

 

á      La richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli ricongiungibili; requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento

 

Presentazione della richiesta

 

á      Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la maturazione dei requisiti

 

Durata del permesso CE slp; rinnovo

 

á      Durata del permesso CE slp: tempo indeterminato; rinnovo ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'

 

Provvedimenti negativi

 

á      Espulsione:

á      Revoca:

o      per

¤       espulsione o sopravvenuta pericolosita'

¤       assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?)

¤       conferimento permesso CE slp da altro Stato membro UE

o      possibile il riacquisto (dopo 3 anni di soggiorno) in caso di revoca per assenza

o      revoca => altro permesso (salvo espulsione)

 

Diritti e facolta' del titolare

 

á      Accesso a tutte le attivita' lavorative non vietate allo straniero (pubblico impiego?) ne' riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri; tutela sicurezza nazionale); esonero dal contratto di soggiorno

á      Accesso a tutte le prestazioni assistenziali (salvo quelle esplicitamente riservate al cittadino italiano o comunitario?) e all'edilizia popolare

 

Circolazione in ambito UE

 

á      Possibilita' di stabilirsi in altro Stato UE per studio, lavoro o altro motivo (purche' in possesso di mezzi e di assicurazione sanitaria)

á      Simmetricamente, consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE, esclusi UK, Irlanda, Danimarca e, transitoriamente, paesi neocomunitari (nota: per lavoro, entro quote)

 

 

III. Diritti:

 

1. Sanita'

 

Iscrizione obbligatoria; eccezioni; disposizioni applicabili

 

á      Iscritti obbligatoriamente:

o      regolare lavoro in corso o iscrizione al collocamento

o      titolari di permesso CE slp

o      regolarmente soggiornanti per

¤       lavoro subordinato o autonomo

¤       famiglia

¤       asilo (anche art. 19, co.1)

¤       protezione sussidiaria (incluso motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione territoriale)

¤       asilo umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere inespellibili e marito convivente; art. 20)

¤       richiesta asilo (non si applica ai trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in CARA)

¤       attesa adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a italiano)

¤       affidamento (a comunita' familiare o istituto di assistenza)

¤       acquisto cittadinanza

o      detenuti (anche in semiliberta' o misure alternative)

á      Non obbligatoria l'iscrizione, salvo che siano obbligati a corrispondere l'IRPEF in Italia, per dirigenti o personale altamente specializzato, dipendenti di appaltatore con sede all'estero, giornalisti di testate estere

á      Disposizioni applicabili agli iscritti obbligatoriamente:

o      parita' con gli italiani per assistenza in Italia (all'estero, solo assistenza  indiretta), contribuzione, validita' temporale, assistenza protesica e riabilitativa

o      iscrizione alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di soggiorno)

o      iscrizione (definitiva in caso di permesso per lavoro subordinato; provvisoria negli altri casi?) nelle more del rilascio del primo permesso (requisito necessario per il rilascio)

o      l'iscrizione permane in fase di rinnovo (cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento irrevocabili)

o      retroattivita' (diritto) dalla data di ingresso in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso

o      copertura per familiari a carico (verosimilmente, escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne)

o      il 18-enne gia' titolare di permesso per motivi familiari conserva l'iscrizione (senza pagamento contributo) anche in caso di rilascio di nuovo permesso

 

Iscrizione facoltativa; eccezioni; disposizioni applicabili

 

á      Iscritti facoltativamente: altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi; in particolare: per studio, alla pari, residenza elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili, permesso CE slp rilasciato da altro Stato (?)

á      Iscrizione facoltativa preclusa ai titolari di permesso per motivi di cura (eccezione: inespellibilita' per gravidanza o puerperio)

á      Disposizioni applicabili agli iscritti facoltativamente:

o      contribuzione: proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM; studio e alla pari: contribuzione forfetaria

o      dimora e parita' come per iscritti obbligatoriamente

o      durata: 1 anno, rinnovabile

o      assenza di retroattivita'

o      copertura per familiari a carico (per studio previo pagamento del contributo forfetario)

 

Assicurazione obbligatoria

 

á      Assicurati obbligatoriamente (infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni < 3 mesi; es.: turismo, affari)

 

Prestazioni per non iscritti al SSN

 

á      Prestazioni per i non iscritti:

o      cure urgenti immediate

o      altre prestazioni, previo pagamento

 

Prestazioni per irregolari

 

á      Prestazioni per gli irregolari:

o      cure urgenti o essenziali, anche continuative; minori, gravidanza, maternita', profilassi internazionale, vaccinazioni, malattie infettive, tossicodipendenza

o      in caso di indigenza (dichiarata dallo straniero): prestazioni senza oneri a carico, salvo partecipazione alla spesa a parita' con l'italiano (esenzione per prestazioni ambulatoriali, urgenze, gravidanza, patologie, eta' o invalidita')

o      codice STP (condizionato a indigenza?): prescrizioni, validita' nazionale, durata 6 mesi, rinnovabile

o      divieto di segnalazione (salvo obbligo di referto per indizio di delitto perseguibile d'ufficio, a parita' con gli italiani; nota: referto non obbligatorio, ma neanche vietato, quando possa discenderne un procedimento penale per l'assistito)

á      Corte costituzionale: l'espulsione dello straniero che ha bisogno di cure urgenti o essenziali deve essere sospesa (giurisprudenza contrastante riguardo alle cure di matenimento o di controllo, ancorche' indispensabili per la vita)

 

Ingresso e soggiorno per cure mediche

 

á      Ingresso e soggiorno per cure mediche

o      due possibilita':

¤       nell'ambito di interventi umanitari (Minsanita' o Regioni)

¤       a condizione di dichiarazione da parte della struttura sanitaria (con indicazione del tipo di cura e della durata), pagamento anticipato del 30% del costo previsto, disponibilita' di mezzi di sostentamento (per convalescenza, accompagnatore e rimpatrio; anche sponsorizzazione), certificazione patologia, rilasciata all'estero nel rispetto della privacy

o      permesso per accompagnatore (copertura spese)

 

 

2. Previdenza

 

Parita' con gli italiani; eccezioni

 

á      Parita' con italiani (eccezione: allo stagionale non spettano assegno per il nucleo familiare e trattamento di disoccupazione)

 

Diritti in caso di rimpatrio

 

á      In caso di rimpatrio:

o      diritti maturati conservati anche in assenza di accordo di reciprocita'; godimento dei diritti a 65 anni, anche in deroga (per regime puramente contributivo) al requisito di 5 anni di contribuzione; reversibilita' solo in caso di morte successiva ai 65 anni

o      in presenza di accordo, trasferimento dei contributi all'ente previdenziale del paese di provenienza (diritto alla ricostruzione della posizione contributiva per lo stagionale in caso di reingresso)

á      Accordi o convenzioni con Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Turchia

 

 

3. Assistenza sociale

 

Accesso alle prestazioni che costituiscano diritto sogettivo

 

á      Assegno sociale (L. 133/2008: richiesti dieci anni di soggiorno continuativo) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza sociale: riservati a

o      titolari di permesso CE slp (L. 388/00; per la pensione di invalidita' richiesta anche residenza); possibile computo della futura pensione di invalidita' ai fini del requisito di reddito per l'accesso al permesso CE slp per l'invalido in possesso degli altri requisiti per tale permesso

o      titolare di permesso per asilo o protezione sussidiaria (incluso permesso per motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione territoriale) e suoi familiari

o      cittadini di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia (accordi euromediterranei)

o      familiari stranieri di cittadini comunitari con diritto di soggiorno (esclusi primi 3 mesi di soggiorno o prima ricerca di lavoro, salvo diritto per altra norma) o di cittadini italiani

 

Accesso alle altre prestazioni

 

á      Parita' con gli italiani per le altre prestazioni (es.: reddito minimo di inserimento, assunzioni obbligatorie), per titolare di permesso > 1 anno

 

Giurisprudenza costituzionale

 

á      Sent. Corte Cost. 306/2008 e 17/2009: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui impongono un requisito di reddito ai fini del godimento di indennita' di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e di pensione di inabilita'

 

 

4. Alloggio

 

Accoglienza per irregolari

 

á      Accoglienza irregolari (sindaco, fino a completamento rete CIE)

 

Accesso agli alloggi di edilizia popolare

 

á      Edilizia popolare: parita' con gli italiani per titolari

o      titolare di permesso CE slp

o      titolare di permesso > 2 anni con lavoro regolare

o      titolare di permesso per asilo o protezione sussidiaria (anche disoccupati?) e suoi familiari

 

Accesso ai contributi integrativi per i locatari

 

á      Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi (fissati con decreto Minlavori-pubblici) necessari perche' il conduttore benefici dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008)

 

 

5. Scuola

 

Accesso dei minori stranieri alla scuola

 

á      Minori, anche irregolari, titolari del diritto e soggetti all'obbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; problemi al compimento dei 18 anni per minori ancora irregolari)

á      Trib. Milano: l'istruzione include la scuola materna

á      Nota: dovrebbe essere incluso l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

 

 

6. Studio universitario

 

Misure a sostegno del diritto allo studio

 

á      Parita' con gli italiani per le misure a sostegno del diritto allo studio

á      Borse anche da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento)

 

Rinnovo del permesso

 

á      Rinnovo del permesso:

o      condizioni:

¤       1 esame, primo anno; 2 esami, anni successivi, salvo motivi di forza maggiore

¤       < 3 anni fuori corso

o      consentito anche per

¤       proseguire gli studi, previa autorizzazione dell'Universita', con iscrizione ad un corso di laurea diverso

¤       conseguire specializzazione o dottorato (fino a un anno oltre la durata dei corsi)

 

Riconoscimento dei titoli di studio

 

á      Riconoscimento titoli ai fini della prosecuzione degli studi: Universita'; in caso di inerzia o di esito negativo, appello a MURST o Capo dello Stato

 

Abilitazione in Italia

 

á      Visto e permesso per esami di abilitazione per laureati in Italia

á      Abilitati in Italia, con soggiorno pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione agli albi (entro quote)

 

Accesso allo studio universitario extra-quota

 

á      Accesso a parita' con gli italiani (incluse specializzazioni) per

o      regolarmente soggiornanti in Italia con permesso

¤       CE slp

¤       lavoro

¤       familiari

¤       asilo

¤       protezione sussidiaria

¤       motivi umanitari (certamente in caso di permesso rilasciato per protezione sociale o, prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, su richiesta della Commissione territoriale)

¤       religiosi

o      regolarmente soggiornanti in Italia da > 1 anno e titolo superiore (scuola secondaria?) conseguito in Italia

o      ovunque soggiornanti e titolo conseguito in scuole italiane all'estero o straniere riconosciute

 

Accesso al lavoro

 

á      Permesso utilizzabile per lavoro (< 1040 ore in un anno)

á      Conversione in lavoro, dopo corso di laurea completo in Italia, entro quote anno successivo

 

Titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro

 

á      Consentito l'ingresso senza visto di straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro, per proseguire o integrare gli studi

 

 

7. Professioni

 

Professioni regolamentate

 

á      Definizione di professione regolamentata: quella il cui svolgimento richiede una delle seguenti circostanze:

o      iscrizione in albi e simili, subordinata al possesso di qualifica professionale o all'accertamento di specifica professionalita'

o      possesso qualifiche professionali

o      possesso di un titolo professionale, il cui uso e' subordinato al possesso di qualifica professionale

 

Accesso allo svolgimento della professione: passi tipici

 

á      Passi successivi tipici:

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

o      iscrizione nell'albo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione all'ordine dei medici)

 

Riconoscimento del titolo conseguito in Stato extra-UE

 

á      Riconoscimento titoli abilitanti conseguiti in uno Stato extra-UE

o      condizionato a esame, da parte di una conferenza di servizi, della qualifica professionale o dell'esperienza professionale) ed eventuale misura compensativa (tirocinio o prova attitudinale, a scelta della conferenza di servizi)

o      decisione entro 4 mesi

o      entro quote (dubbio; esonero almeno per titolari di permesso per asilo o protezione sussidiaria e loro familiari? nella prassi, extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro autonomo)

o      possibile richiesta dall'estero

o      per l'espletamento dell'eventuale misura compensativa, rilasciabile visto per studio

 

Iscrizione all'albo professionale

 

á      Iscrizione agli albi: entro quote (precedenza per abilitati in Italia soggiornanti da almeno 5 anni), esclusi titolari di permesso per asilo o protezione sussidiaria e loro familiari; nella prassi: extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro autonomo

á      Iscrizione agli albi (e riconoscimento) extra quota per ingressi ex art. 27 (traduttori, interpreti, infermieri)?

á      L'abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non e' sufficiente per iscrizione in albo e svolgimento professione (necesario preventivo benestare Minsalute)

á      Il riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nell'albo e svolgimento professione entro 2 anni

 

 

8. Discriminazione

 

Norme di riferimento

 

á      Norme di riferimento:

o      art. 43 T.U.: discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza

o      D. Lgs. 215/2003 (modificato da L. 101/2008): parita' di trattamento tra persone indipendentemente da razza e origine etnica (in materia di accesso all'occupazione, condizioni di lavoro, formazione e riqualificazione professionale, appartenenza a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro, protezione e sicurezza sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni, servizi e alloggio)

o      D. Lgs. 216/2003: parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

o      art. 44 T.U.: tutela giurisdizionale

 

Divieti di discriminazione diretta e indiretta

 

á      Divieto di discriminazione

o      diretta: per l'appartenenza ad un determinato gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra, non appartenente a quel gruppo, in situazione analoga

o      indiretta: disposizioni, criteri, atti o comportamenti apparentemente neutri che mettono le persone appartenenti a un determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro che non appartengono a quel gruppo

á      Sono considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo

á      Legittime le differenze di trattamento del lavoratore dovute a caratteristiche che costituiscano un requisito essenziale e determinante (D. Lgs. 216/2003)

 

Azione civile contro la discriminazione

 

á      Azione civile, ricorso al giudice (anche da parte di associazioni iscritte in apposito elenco o, in caso di discriminazioni collettive, di sindacati)

á      In caso di discriminazione indiretta,

 

Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione

 

á      Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso); certamente riservate agli italiani

 

 

9. Minori

 

Tutela dell'unita' familiare

 

á      Deroga ingresso e soggiorno familiare del minore soggiornante (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (lavoro; non convertibile; iscrizione al SSN?)

á      Tutela delle unioni di fatto (ricongiungimento genitore naturale)

á      Ricongiungimento anche per i figli del coniuge

á      Minori affidati o sottoposti a tutela equiparati a figli ai fini della tutela dell'unita' familiare

 

Tutela relativa al permesso di soggiorno

 

á      Rilascio di autonomo permesso per motivi familiari al compimento dei 14 anni, valido fino ai 18 anni (prassi?)

á      Conversione del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni, o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per i minori comunque affidati al compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; anche affidamento di fatto o tutela)

á      Consentito anche il rinnovo del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni in caso di neo-maggiorenne ancora a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio

 

Inespellibilita'

 

á      Divieto di espulsione; rimpatrio col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso o carta genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore eta' negli altri casi (incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria)

á      Nelle more dell'accertamento dell'eta' o in caso di dubbio, si presume la minore eta'

 

Minori non accompagnati: rimpatrio assistito; permesso per integrazione minore

 

á      Rimpatrio assistito minore non accompagnato deciso da Comitato minori

á      Permesso per integrazione minore al minore non accompagnato inserito in progetto gestito da ente autorizzato; utilizzabilita' per lavoro e convertibilita' entro quote anno successivo (condizionata a 3 anni di presenza in Italia e 2 anni di inserimento)

 

Interesse superiore del fanciullo

 

á      Interesse superiore del fanciullo in tutti i provvedimenti relativi a unita' familiare (incluso rimpatrio assistito)

 

 

10. Protezione sociale e regime premiale per giustizia o sicurezza pubblica

 

Protezione sociale: presupposti; permesso; facolta'

 

á      Rischio (anche a seguito di eventuale rimpatrio) derivante da collaborazione o dal tentativo di sottrarsi al condizionamento criminale (anche in caso di violenza o grave sfruttamento in ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in eta' minore:

o      rilascio di permesso "per motivi umanitari" (distinguibile solo per gli uffici competenti); durata: 6 mesi, rinnovabile per 1 anno o piu' (se permangono i motivi che ne hanno richiesto il rilascio)

o      condizione: inserimento con associazione convenzionata

o      in caso di rischio, non richiesta denuncia ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile ma non obbligatorio)

o      rilascio anche senza passaporto e altri requisiti

o      sospensione o revoca dell'eventuale espulsione pregressa

o      accesso a lavoro subordinato o studio

o      iscrizione al SSN

o      revoca in caso di sottrazione agli impegni o cessazione dei motivi

o      conversione: lavoro (entro quote anno successivo) o studio

o      disposizioni applicabili anche a comunitari in situazione di grave pericolo (escluso il caso di persona condannata nella minore eta'?)

 

Collaborazione anti-terrorismo

 

á      Collaborazione in indagini o procedimenti relativi a delitti di natura terroristica:

o      rilascio di permesso di 1 anno, rinnovabile, o permesso CE slp (per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti di natura terroristica) su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o del Procuratore della Repubblica

o      revoca in caso di condotta incompatibile o di cessazione delle condizioni

 

 

IV. Allontanamento

 

1. Respingimento

 

Presupposti

 

á      Adottato per straniero

o      che si presenti al valico di frontiera sprovvisto dei requisiti per l'ingresso o il reingresso (inclusa assenza di motivi ostativi e di segnalazione per la non ammissione in area Schengen)

o      che sia fermato all'atto dell'ingresso in elusione dei controlli, o subito dopo (respingimento differito, dopo trattenimento in CIE)

o      che sia temporaneamente ammesso per la necessita' di prestargli soccorso (respingimento differito, dopo trattenimento in CIE)

 

Oneri e sanzioni

 

á      Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o - "e"? - mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore

 

Tutela dei diritti

 

á      Deroga in caso di applicazione di un regime di protezione temporanea o di presentazione di domanda di asilo: non si applicano le disposizioni su presupposti ed esecuzione del respingimento, ne' su oneri a carico del vettore (nota: al momento dell'imbarco, il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo)

á      Divieto assoluto di respingimento, anche indiretto, verso un paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali

á      Assistenza alla frontiera allo straniero respinto

á      Respingimento dei minori non disciplinato esplicitamente

 

Tutela gurisdizionale

 

á      Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in caso di respingimento differito per meno di 48 ore

á      Ricorso al TAR

 

 

2. Espulsione

 

Espulsione con accompagnamento immediato

 

á      Accompagnamento immediato

o      ordine pubblico o sicurezza dello Stato o sospetto coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche

o      misura di sicurezza (380, 381 o condanna > 2 anni o a misura restrittiva per delitto contro la personalita' dello Stato; pericolosita')

o      in sostituzione della pena: < 2 anni, non sospesa (anche patteggiamento, anche I grado) per straniero da espellere per irregolarita' (salvo divieto di espulsione o reati art. 407 co. 2a c.p.p., o reati T.U. con massimo edittale > 2 anni), immediatamente allontanabile; provvedimento discrezionale

o      alternativa alla pena residua < 2 anni per straniero da espellere per irregolarita' (salvo divieto di espulsione o reati art. 407 co. 2a c.p.p., o reati T.U.)

o      prevenzione (straniero ritenuto dal questore dedito ad attivita' delittuose o indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa)

o      ingresso clandestino

o      irregolarita' per mancata richiesta, annullamento o revoca del permesso, o mancata dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per visite, affari, turismo, studio, ovvero superamento dei termini del soggiorno breve autorizzato (dubbio: accompagnamento immediato o intimazione?), o mancata comunicazione allo Sportello Unico (per dipendenti da appaltatore con sede in altro Stato UE)

o      recidiva

o      irregolarita' per mancata richiesta di rinnovo, in caso di rischio di elusione

o      mancato rispetto dell'invito a lasciare l'Italia in caso di diniego del permesso (dubbio)

o      mancato rispetto dell'intimazione per mancata richiesta di rinnovo

o      pendenza di un provvedimento di espulsione o respingimento adottato da altro Stato membro (possibile anche la previa revoca dell'eventuale permesso)

 

Espulsione con intimazione

 

á      Intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.

o      irregolarita' (in assenza di rischio di elusione) per mancata richiesta rinnovo

o      irregolarita' (in assenza di rischio di elusione) per superamento dei termini del soggiorno breve autorizzato per visite, affari, turismo, studio (dubbio: accompagnamento immediato o intimazione?)

 

Caso particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare

 

á      Ai fini dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto si tiene conto di vincoli familiari, durata del soggiorno pregresso e legami socio-familiari con il paese d'origine

 

Convalida dell'accompagnamento immediato; sospensione

 

á      Convalida sospensiva del giudice di pace entro 48 ore per l'accompagnamento immediato

 

Trattenimento in CIE

 

á      Trattenimento nel CIE

o      presupposti

-       quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento, per

¤       necessita' di soccorrere lo straniero

¤       necessita' di accertamenti su identita' o nazionalita'

¤       necessita' di acquisire documenti per il viaggio

¤       mancanza di vettore

-       in attesa della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)

-       in caso di mancato rispetto dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg.

o      durata massima: 30+30 gg.

o      convalida del giudice di pace entro 48 ore (verifica nel merito del provvedimento di espulsione; non dell'eventuale provvedimento negativo relativo al permesso)

o      consentiti contatti con

¤       familiari conviventi

¤       difensore

¤       ministri di culto

¤       personale della rappresentanza diplomatica o consolare

¤       visite di persone regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti), previa autorizzazione da parte del prefetto

¤       rappresentante ACNUR (Carta dei diritti)

¤       associazioni convenzionate (Carta dei diritti)

o      consentito accesso di

¤       rappresentanti di organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali

¤       Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale

¤       giornalisti e fotocineoperatori

o      ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg., in caso di impossibilita' adozione o prolungamento del trattenimento

 

Tutela giurisdizionale

 

á      Ricorso

o      TAR per

¤       ordine pubblico o sicurezza dello Stato

¤       sospetto coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche (non ammessa la sospensione cautelare)

o      Corte d'appello e Cassazione per

¤       misura di sicurezza (possibile anche la revoca da parte del magistrato o del Tribunale di sorveglianza)

¤       sostitutiva della pena

o      Tribunale di sorveglianza per alternativa alla pena (opposizione)

o      giudice di pace entro 60 gg. negli altri casi; 20 gg. per decidere

á      Difensore di fiducia o, in mancanza, difensore d'ufficio per ricorso e convalide

á      Assistenza interprete (anche di fiducia; da disciplinare con legge)

á      Accesso al patrocinio a spese dello Stato per ricorso e convalide (da DPR 115/02; efficace, nei fatti, solo per ricorso?)

 

Divieto di reingresso; violazione

 

á      Divieto di reingresso 5-10 anni, salvo autorizzazione del Ministro dell'interno; al termine, lo straniero deve documentare l'effettivo rispetto del divieto; niente divieto per l'espulso per soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento

á      Reato di reingresso non autorizzato dell'espulso: reclusione 1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni

 

Reato di mancato ottemperamento dell'ordine del questore

 

á      Reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg. (salvo giustificato motivo): reclusione 1-4 anni (arresto 6 mesi - 1 anno, in caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo)

á      Nuova presenza illegale dopo la prima condanna per mancato ottemperamento: reclusione 1–5 anni (1-4 anni, in caso di espulsione originaria per mancata richiesta di rinnovo); nuovo trattenimento in CIE (Cassazione: trattenimento obbligatorio; in caso di impossibilita' e di mancato allontanamento, non vi e'  ulteriore reato)

 

Divieti di espulsione

 

á      Divieto di espulsione

o      rischio, anche indiretto, di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali

o      salvo ordine pubblico o sicurezza dello Stato

¤       minori

¤       gravide e puerpere (che provvedono al figlio < 6 mesi), e marito convivente (Corte Cost. 376/00)

¤       coniuge e familiari di italiani < IV grado conviventi (revoca dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio; ulteriore rispetto al diritto di soggiorno; giurisprudenza contrastante su convivenza con minore italiano)

¤       permesso CE slp (espulsione possibile solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato)

o      necessita' di cure urgenti o essenziali

 

 

V. Asilo

 

1.  Destinatari della protezione

 

Definizione dello status

 

á      Protezione internazionale:

o      status di rifugiato: rischio di persecuzione (atti che di per se' costituiscano una violazione grave di diritti umani fondamentali o che ne producano l'effetto come somma di diverse misure) per razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche

o      protezione sussidiaria: rischio di subire un danno grave: condanna a morte, tortura o trattamento inumano o degradante, minaccia alla vita di un civile in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

 

Agente statale e non statale

 

á      Ai fini della protezione internazionale, rilevanti le persecuzioni o i danni gravi che ricadono sotto la responsabilita' dello Stato o dei partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, ovvero da agenti non statali, se ne' i soggetti precedenti ne' le organizzazioni internazionali possono o vogliono fornire sufficiente protezione contro persecuzioni o danni gravi

 

Cause di esclusione, cessazione, diniego e revoca per lo status di rifugiato

 

á      Esclusione dallo status di rifugiato per

o      responsabilita' in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra

o      condanne all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni, massimo > 10 anni)

o      atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite

á      Diniego dello status di rifugiato per

á      Cessazione dello status di rifugiato per

o      ricorso alla protezione del paese nel quale vi era rischio di persecuzione

o      acquisizione della cittadinanza di un paese che fornisca protezione

o      cessazione del rischio persecuzione

á      Revoca dello status di rifugiato

 

Cause di esclusione, cessazione, diniego e revoca per la protezione sussidiaria

 

á      Esclusione dalla protezione sussidiaria per

o      responsabilita' in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra

o      condanne all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni, massimo > 10 anni)

o      atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite

o      pericolo per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza dello Stato

á      Diniego della protezione sussidiaria per mancanza dei presupposti

á      Cessazione della protezione sussidiaria per cessazione del rischio di subire un danno grave; cessazione non dichiarata in presenza di gravi motivi umanitari che impediscano il rimpatrio

á      Revoca della protezione sussidiaria in presenza di una delle clausole di esclusione o in caso di riconoscimento determinato da comportamento fraudolento del richiedente

 

 

2. Procedura

 

Tutela dal respingimento

 

á      Deroga alle disposizioni sul respingimento quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di reddito, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore

á      Nota: il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai trafficanti

 

Presentazione della domanda; verbalizzazione

 

á      La domanda e' presentata alla polizia di frontiera o alla questura

á      La domanda non puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente

á      La domanda e' verbalizzata  comunque in questura; il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente, cui viene rilasciata copia del verbale e della documentazione allegata

 

Trattenimento in CIE e ospitalita' obbligatoria in CARA

 

á      Trattenimento in CIE per il richiedente che abbia commesso determinati crimini o che sia destinatario di espulsione o respingimento

á      Ospitalita' obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il richiedente

á      Allontanamento ingiustificato del richiedente ospitato obbligatoriamente in CARA: decisione sulla domanda sulla base degli elementi in possesso della Commissione

 

Attestato e permesso per richiesta asilo

 

á      Attestato nominativo al richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA; permesso per richiesta asilo negli altri casi (non richiesti passaporto e mezzi per rimpatrio; possibile limitazione della circolazione)

 

Applicazione del Regolamento Dublino II

 

á      L'Italia puo' dichiararsi competente per l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria in CARA a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente in base al Regolamento Dublino II

 

Commissioni territoriali e Commissione nazionale

 

á      Commissioni territoriali (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Crotone, Trapani, Siracusa; competenza per l'esame delle domande presentate nella circoscrizione o da richiedenti trattenuti in CIE o ospitati in CARA nella circoscrizione): composte da

o      un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dell'ente territoriale

o      un rappresentante dell'ACNUR

o      un funzionario del MAE (su richiesta del Presidente della Commissione nazionale)

á      Commissione nazionale per il diritto d'asilo, competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale, con compiti di indirizzo, formazione e aggiornamento delle Commissioni territoriali; presieduta da un prefetto e composta da

o      un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o      un funzionario della carriera diplomatica

o      un funzionario di carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

o      un dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno

á      Alle riunioni della Commissione nazionale partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive

 

Diritti del richiedente

 

á      Garantiti al richiedente: contatti con l'ACNUR, assistenza di un interprete; assistenza di un avvocato (a spese del richiedente in sede di esame della Commissione; accesso al gratuito patrocinio, in sede di ricorso)

 

Domande inammissibili

 

á      Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa dalla Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e ancora disposto ad accordare protezione o se la domanda e' reiterata senza fatti nuovi

 

Audizione

 

á      Colloquio con la Commissione:

o      entro 7 gg. dal ricevimento della documentazione in caso di trattenimento in CIE, 30 gg. negli altri casi

o      in seduta non pubblica, con garanzia di riservatezza

o      rinviabile per motivi di salute o altri gravi motivi (in caso di mancata presentazione e mancata richiesta di rinvio, la Commissione decide comunque sulla base degli elementi in suo possesso)

o      possibile chiedere la presenza di un solo membro della Commissione e, per esigenze particolari del richiedente, l'ammissione di personale di sostegno

o      redatto verbale, sottoscritto dal richiedente (il rifiuto di sottoscrizione non preclude la decisione della Commissione) e a lui consegnato in copia

 

Decisione della Commissione territoriale

 

á      Decisione (entro 2 gg dal colloquio per trattenuti in CIE, 3 gg per gli altri):

o      riconoscimento di status di rifugiato o protezione sussidiaria

o      rigetto per

¤       mancanza presupposti

¤       sussistenza clausola di cessazione o di esclusione

¤       provenienza da paese di origine sicuro senza che il richiedente abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel paese nel suo caso specifico

¤       manifesta infondatezza (palese insussistenza dei presupposti o presentazione strumentale della domanda per evitare o ritardare allontanamento)

á      In caso di rigetto, se sussistono gravi motivi umanitari, trasmissione degli atti al questore (a seguito di rigetto) per eventuale rilascio di permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 T.U.

á      Nel 2007 (prima dell'istituzione della protezione sussidiaria)

o      domande esaminate: 13.509

o      riconoscimento dello status di rifugiato: 1.408 (10.4%)

o      diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%)

o      dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%)

o      altro esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)

 

Conseguenze della decisione negativa

 

á      In caso di rigetto o di ritiro o di inammissibilita' della domanda, salvo il caso di rilascio di permesso e trascorso il termine per l'eventuale impugnazione, si procede

o      ad allontanamento (espulsione?) con accompagnamento alla frontiera, se il richiedente e' trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA, ovvero, negli altri casi, se vi e' rischio di elusione

o      ad intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg (espulsione?), se al richiedente e' stato rilasciato un permesso per richiesta asilo

 

Ricorso contro la decisione di I grado

 

á      Il ricorso (al tribunale) e' ammissibile solo se presentato entro 30 gg (15 gg, in caso di richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA)

á      Il ricorso sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:

o      il richiedente si e' allontanato ingiustificatamente dal CARA

o      il richiedente e' stato ospitato obbligatoriamente in CARA avendo presentato la domanda dopo essere stato intercettato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale

o      il richiedente e' stato trattenuto in CIE

o      la domanda e' stata giudicata inammissibile

o      la domanda e' stata rigettata per manifesta infondatezza

á      In mancanza di effetto sospensivo automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione del provvedimento al Tribunale competente per il ricorso; nelle more della decisione del Tribunale sull'istanza di sospensione (entro 5 gg), il ricorrente rimane nel centro (CIE o CARA) in cui si trova

á      Il Tribunale decide entro 3 mesi con sentenza

 

Ricorso contro la decisione del Tribunale

 

á      Ammesso il reclamo in Corte d'Appello (entro 10 gg; con possibile istanza di sospensione dell'allontanamento); sentenza entro 3 mesi

 

Ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello

 

á      Sentenza della Corte d'appello impugnabile in Cassazione (entro 30 gg; senza possibilita' di sospensione)

 

Residuo meccanismo elusivo

 

á      Residuo meccanismo elusivo:

o      lo straniero intercettato in condizioni di soggiorno illegale chiede asilo prima che sia adottato un provvedimento di espulsione o respingimento

o      lo straniero e' trattenuto obbligatoriamente in CARA

o      la sua domanda e' respinta

o      nelle more dell'allontanamento, lo straniero si imbosca (eventualmente, presentando ricorso e istanza di sospensione)

o      a carico dello straniero e' adottato un provvedimento di espulsione

o      se nuovamente rintracciato, lo straniero presenta nuova domanda di asilo, ma gli viene notificato il provvedimento di espulsione gia' adottato a suo carico

o      lo straniero e' trattenuto in CIE

o      la nuova domanda di asilo viene dichiarata inammissibile

o      lo straniero presenta nuovo ricorso e istanza di sospensione

o      l'istanza di sospensione e' respinta, dato il comportamento precedente

o      lo straniero, infine, e' effettivamente espulso

 

 

3. Accoglienza dei richiedenti asilo

 

Condizioni per l'accesso alle misure di accoglienza

 

á      Il titolare di permesso per richiesta asilo privo di mezzi sufficienti per se' e per i familiari (come per turismo, per 6 mesi: 5227 euro, per una persona; 3186 euro a persona, in caso di nucleo familiare) accede con i familiari alle misure di accoglienza (D. Lgs. 140/2005)

á      Accesso garantito a condizione che il richiedente abbia presentato la domanda di asilo entro 8 gg. dall'ingresso (dal verificarsi dei motivi di persecuzione, in caso di richiedente gia' soggiornante legalmente nel territorio nazionale)

 

Contributo assistenziale

 

á      In caso di indisponibilita' di posti, contributo assistenziale (attualmente: 27,89 euro al giorno a persona) per il tempo necessario (ma comunque < 35 gg) ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza

 

Strutture di accoglienza: dimensioni; diritti; accesso a istruzione e formazione professionale

 

á      Predisposti servizi di accoglienza territoriali per richiedenti asilo; per il 2007, circa 2600 beneficiari

á      Le strutture di accoglienza garantiscono, nei limiti del possibile, la tutela della vita familiare e della sua integrita' e il rispetto delle esigenze delle persone vulnerabili

á      Nei centri di accoglienza sono ammessi gli avvocati e i rappresentanti dell'ACNUR e delle associazioni o degli enti di tutela autorizzati

á      I minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico

á      I richiedenti asilo inseriti nei servizi di accoglienza possono frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo

 

Rinnovo del permesso per richiesta asilo; accesso al lavoro

 

á      Se la decisione sulla domanda di asilo non e' adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il permesso per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi

á      Salvo il caso di ritardo addebitabile al richiedente, il permesso rinnovato consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura; il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro

á      Il richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese

 

Richiedente che abbia presentato ricorso: accesso al lavoro, alla formazione e all'accoglienza

 

á      In caso di ricorso contro la decisione della Commissione territoriale o contro la sentenza del tribunale, si applicano le disposizioni su accesso al lavoro e alla formazione professionale

á      L'accoglienza del ricorrente e' consentita solo

 

 

4. Diritti

 

Tutela rispetto all'espulsione

 

á      Il titolare dello status di protezione internazionale e' espulso solo quando rappresenti un pericolo

o      per la sicurezza dello Stato

o      per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione > 4 anni nel minimo o > 10 anni nel massimo

 

Tutela dell'unita' familiare

 

á      Ricongiungimento familiare con il rifugiato senza vincolo di dimostrazione dei requisiti di reddito e alloggio

á      Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato

á      Il titolare di protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare come gli altri stranieri; la soglia di reddito non eccede, pero', 2 * assegno sociale, anche se il numero di familiari e' > 2

á      Possibile coesione familiare con il rifugiato per il familiare (per il quale si potrebbe chiedere il ricongiungimento) presente in Italia, anche illegalmente (art. 30, co. 1, lettera c, T.U.)

á      Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato un permesso per motivi familiari (e ai familiari del rifugiato?)

á      I familiari del titolare dello status di protezione internazionale che non hanno individualmente diritto allo status godono degli stessi diritti riconosciuti al titolare dello status

 

Permesso di soggiorno

 

á      Al titolare dello status di rifugiato e' rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della durata di 5 anni, rinnovabile (e, verosimilmente, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti)

á      Al titolare dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della durata di 3 anni, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello status, utilizzabile per lavoro e studio e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti

á      Accesso al permesso CE slp, dopo 5 anni di soggiorno legale, ma solo dopo conversione del permesso per asilo o per protezione sussidiaria in permesso che consenta il rilascio del permesso CE slp, essendo precluso il rilascio diretto

 

Naturalizzazione

 

á      Accesso alla cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale per il rifugiato, dopo 10 anni per il titolare di protezione sussidiaria

 

Accesso a lavoro, professioni, riconoscimento titoli, assistenza, studio

 

á      Il titolare dello status di protezione internazionale e' equiparato al cittadino italiano in materia di

o      lavoro subordinato o autonomo

o      iscrizione agli albi professionali

o      formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro

o      accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (di studio o anche professionali?)

o      assistenza sociale (salvo che le misure siano esplicitamente riservate dalla legge a italiani e comunitari?)

o      assistenza sanitaria

á      Il titolare dello status di rifugiato e' equiparato al cittadino comunitario riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione (esclusi esercizio di pubblici poteri; tutela sicurezza nazionale)

á      L'accesso ai corsi universitari per il titolare di permesso di soggiorno per asilo politico o per asilo umanitario (verosimilmente, "per protezione sussidiaria") e' condizionato al solo possesso del titolo di studio necessario (art. 39, co. 5, T.U.)

 

Accoglienza

 

á      Predisposti servizi di accoglienza territoriali per titolari di protezione internazionale; la permanenza assistita e' di durata

o      < 6 mesi, prorogabili eccezionalmente per < 6 mesi (9 mesi per nuclei familiari; anche ulteriormente per categorie vulnerabili), per i titolari di protezione internazionale o umanitaria

o      fino a 6 mesi dopo il compimento della maggiore eta', per i minori non accompagnati titolari di protezione internazionale o umanitaria

 

Equiparazione del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione con il titolare di protezione sussidiaria

 

á      Al titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 e' rilasciato, al momento del rinnovo del permesso, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; al titolare sono riconosciuti da subito gli stessi diritti riconosciuti al titolare di protezione sussidiaria

 

 

5. Altre forme di protezione

 

Deroghe alle norme restrittive su ingresso e soggiorno

 

á      Divieto di allontanamento (art. 19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione) verso un paese in cui lo straniero

o      possa essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali, condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

á      Deroga alle restrizioni Schengen per rilascio o rinnovo del permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6, T.U.)

á      Permesso per motivi umanitari in caso di impossibilita' di allontanamento (in applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa acquisizione dall'interessato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono l'allontanamento

 

Diritto d'asilo costituzionale

 

á      Diritto d'asilo costituzionale (art. 10 Cost.): lo straniero al quale sia effettivamente impedito l'esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha diritto d'asilo nel territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge

á      Immediata precettivita' del diritto costituzionale (Cassazione Sez. Riun. 19/2/97): categoria dei rifugiati piu' ristretta; L. 39/1990 non applicabile, in mancanza di legge attuativa, ma non incostituzionale perche' non pretende di disciplinare il diritto d'asilo costituzionale

á      Conseguenze della sentenza:

o      la legge non puo' essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza del giudice ordinario per il riconoscimento del diritto d'asilo (diritto soggettivo perfetto), anche per il ricorso nell'ambito del riconoscimento della protezione internazionale; non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania)

á      Necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)

 

Protezione temporanea

 

á      Possibile protezione temporanea, per motivi umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare gravita' (applicata nel 1999 per dare protezione ai profughi in fuga dal conflitto in Kossovo)

á      Disposizioni adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge

 

Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati

 

á      Adozione del DPCM in caso di accertamento, da parte del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati, ai sensi della Direttiva 2001/55/CE (D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilita' dichiarata dal Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a decisione del Consiglio europeo

á      Nei casi in cui la decisione sulle domande di asilo presentate da sfollati non sia differita, sulla base del DPCM, al termine del periodo di protezione, lo sfollato richiedente asilo puo' godere del regime di protezione solo se rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o in caso di esito negativo dell'esame

á      Uno sfollato

o      puo' essere escluso quando lo si possa ritenere responsabile di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', di un reato grave non politico commesso all'estero, di un atto contrario ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite

o      e' escluso quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in seguito a patteggiamento, per reati ostativi all'ingresso

 

 

VI. Comunitari

 

1. Norme di riferimento e ambito di applicazione

 

Stati membri dell'Unione europea

 

á      Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

 

Norme applicabili

 

á      Riferimento normativo: D. Lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE; le disposizioni si applicano anche

á      Le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 si applicano ai cittadini comunitari se cosi' previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008) o se si tratta di disposizioni piu' favorevoli in materia di familiari stranieri

á      Le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di familiari stranieri si applicano, se piu' favorevoli, anche a quelli di cittadini italiani

 

 

2. Diritto di ingresso e di soggiorno fino a tre mesi

 

Titolari del diritto; nozione di familiare

 

á      Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del comunitario o del coniuge, a carico)

á      Nota: non disciplinata la facilitazione dell'ingresso e soggiorno breve per altri familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario

 

Requisiti per ingresso e soggiorno di durata < 3 mesi

 

á      Requisiti: documento di identita' valido per l'espatrio (comunitario); passaporto valido con visto, se richiesto (per familiare straniero)

á      In caso di mancanza di requisiti, non si respinge alla frontiera l'interessato se dimostra entro 24 ore (termine censurato informalmente dalla Commissione UE) il suo status; art. 6 D. Lgs. 30/2007 non sembra riconoscere il diritto di soggiorno, ma solo quello di ingresso, al familiare straniero (disposizione censurata informalmente dalla Commissione UE)

 

Perdita del diritto di soggiorno di durata < 3 mesi

 

á      Il diritto di soggiorno viene meno in caso di onere eccessivo per l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica

 

Dichiarazione facoltativa di presenza

 

á      Possibilita' di presentare dichiarazione di presenza all'ingresso (con modalita' non ancora disciplinate); in mancanza, si presume, fino a prova contraria che il soggiorno sia durato piu' di 3 mesi; nota: una volta fissato il termine per la presentazione di dichiarazione di presenza (che non puo' essere inferiore a quello, di 8 gg, previsto per il turista straniero), impossibile dimostrare che sia scaduto tale termine

 

 

3. Diritto di soggiorno oltre i tre mesi

 

Requisiti per il soggiorno di durata > 3 mesi

 

á      Requisiti: una delle condizioni seguenti

o      essere lavoratori subordinati o autonomi nel territorio dello Stato

o      disporre, per se' e per i familiari, di risorse economiche come per ricongiungimento (quantificazione censurata informalmente dalla Commissione UE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale

o      essere familiari (anche stranieri) di titolare di diritto di soggiorno

á      Nota: ininfluente la disponibilita' di alloggio

á      Giurisprudenza della Corte Giust.: deve essere considerato lavoratore ogni persona che svolga attivita' reali ed effettive, ad esclusione di attivita' talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione

á      Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare

á      La qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo' essere dimostrata in qualunque modo consentito dalla legge

 

Mantenimento del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi

 

á      Il diritto di soggiorno si mantiene in caso di

o      disoccupazione iniziale (fino a 6 mesi di iscrizione al Centro per l'impiego o, una volta resa dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, in assenza di esclusione dalla condizione di disoccupazione)

o      disoccupazione sopravvenuta (a condizione di iscrizione al Centro per l'impiego o di dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; fino a 1 anno, in caso di disoccupazione sopravvenuta prima di 1 anno di soggiorno o dopo un contratto a termine di durata < 1 anno); nota: disposizione censurata informalmente dalla Commissione UE per il mancato riferimento al mantenimento dello status di lavoratore

o      infortunio o malattia (non gravidanza!); nota: disposizione censurata informalmente dalla Commissione UE per il mancato riferimento al mantenimento dello status di lavoratore

o      iscrizione a un corso di formazione professionale; nota: disposizione censurata informalmente dalla Commissione UE per il mancato riferimento al mantenimento dello status di lavoratore

o      morte o partenza del familiare titolare a titolo principale, a condizione di determinati requisiti (soggiorno pregresso e svolgimento di attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i familiari, o iscrizione scolastica del figlio)

o      divorzio o annullamento del matrimonio, a condizione di svolgimento attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i familiari, e di soddisfacimento di certi requisiti relativi al rapporto coniugale (durata, affidamento dei figli o diritto di visita a questi, l'essere parte offesa in procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di condanna)

á      In caso di morte o divorzio o annullamento del matrimonio, ove manchino i requisiti per il mantenimento del diritto di soggiorno, il familiare straniero puo' ottenere un permesso per lavoro o studio

 

Perdita del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi

 

á      Il diritto di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza

 

Obbligo di iscrizione anagrafica (cittadino comunitario) o richiesta di carta di soggiorno (familiare straniero)

 

á      Dopo 3 mesi di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di soggiorno (richiesta in questura o tramite Poste)

á      Nota: superamento della soglia dei 3 mesi presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e non disciplinata)

 

Condizioni per l'iscrizione anagrafica; casi particolari

 

á      Iscrizione anagrafica subordinata, oltre che alle normali condizioni, alla dimostrazione del possesso dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno (incluso, eventualmente, il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno)

á      Condizioni facilitate per l'iscrizione anagrafica di comunitari che siano religiosi (asunzione oneri da parte della comunita'), minori non accompagnati (decisione dell'autorita' giudiziaria minorile) o genitori di minore italiano (senza verifica requisiti)

á      Iscrizione (di 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per gli stagionali

 

Carta di soggiorno: condizioni; durata

 

á      Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, necessario il possesso di passaporto con visto, se richiesto; nota: rende inutile la disposizione che facilita, in mancanza di tale possesso, l'ingresso del familiare straniero e contrasta con Sent. Corte Giust. C-127-08

á      Durata della carta di soggiorno: 5 anni; non decade per assenze < 6 mesi in un anno, o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri

 

Altri familiari comunitari o stranieri

 

á      Altri familiari comunitari possono iscriversi in anagrafe a condizione di mantenimento da parte del titolare di diritto di soggiorno

á      Altri familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario possono essere ammessi a soggiornare in Italia per residenza elettiva

á      Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato l'art. 30, co. 4, T.U., che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non disciplinato esplicitamente il caso in cui tale familiare non rientri tra quelli con diritto di soggiorno o ammessi per residenza elettiva, ma sia ammesso ai sensi dell'art. 28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U. se piu' favorevoli; es.: il genitore naturale straniero di minore italiano o comunitario soggiornante in Italia); verosimilmente, in tali casi, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari

 

 

4. Diritto di soggiorno permanente

 

Requisiti

 

á      Requisiti:

o      comunitario titolare di diritto di soggiorno: 5 anni di soggiorno legale continuativo o condizioni particolari, relative a pensionamento o raggiungimento dell'eta' pensionabile, sopravvenuta invalidita', svolgimento di attivita' lavorativa in altro Stato UE, decesso del familiare lavoratore, etc.

o      familiare straniero: 5 anni di soggiorno legale con il cittadino comunitario, o condizioni particolari relative ad acquisto anticipato da parte del cttadino comunitario, di decesso di questo o di divorzio o annullamento del matrimonio

á      Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno, o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri, nonche', per i neocomunitari, i soggiorni pregressi in qualita' di stranieri

á      La continuita' del soggiorno si considera comunque interrotta in caso di adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato

 

Attestato di diritto di soggiorno permanente e carta di soggiorno permanente

 

á      Ai titolari e' rilasciato un attestato (per il comunitario) o una carta di soggiorno permanente (per il familiare straniero)

 

Perdita del diritto di soggiorno permanente

 

á      Il diritto di soggiorno permanente (e, per il familiare straniero, la validita' della carta di soggiorno permanente) si perde per assenze di durata > 2 anni consecutivi

 

 

5. Attivita' economiche, assistenza sociale, previdenza

 

Diritto di esercitare attivia' economiche non riservate al cittadino italiano

 

á      I titolari di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)

 

Parita' di trattamento con l'italiano per le materie del Trattato CE; deroghe

 

á      Il cittadino comunitario con diritto di soggiorno gode di parita' di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale diritto si estende (indirettamente: solo se essi sono a carico del lavoratore) ai familiari stranieri con diritto di soggiorno

á      In deroga al principio di parita' trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge

 

 

6. Assistenza sanitaria

 

Assistenza per soggiorni di durata < 3 mesi

 

á      Soggiorni < 3 mesi:

o      iscrizione al SSN: stagionali e titolari di E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)

o      prestazioni programmate per titolari di E112

o      prestazioni necessarie a continuare il soggiorno per titolari di TEAM

 

Assistenza per soggiorni di durata > 3 mesi; assistenza per irregolari

 

á      Soggiorni > 3 mesi:

o      iscrizione al SSN:

¤       lavoratori e loro familiari

¤       disoccupati e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno

¤       titolari di E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121 (pensionati in altro Stato UE)

¤       titolare di diritto di soggiorno permanente

¤       vittime di tratta e destinatari di protezione sociale

¤       familiari di cittadino italiano

o      assicurazione sanitaria per i titolari di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN?)

o      prestazioni urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori, gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; altre prestazioni essenziali?), gratuite (salvo partecipazione alla spesa?), per comunitari presenti irregolarmente e non assistiti dal Paese di provenienza; nota: disposizione a rischio in base a modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008)

 

 

7. Allontanamento

 

Presupposti dell'allontanamento

 

á      Presupposti:

o      motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)

o      motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di

¤       condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento)

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (delitti per i quali, nell'ambito delle norme su mandato di arresto europeo, e' prevista la consegna obbligatoria), anche con patteggiamento

¤       appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere

o      applicazione di misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione o di pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (L. 125/2008)

o      altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza

o      pericolo per sanita' pubblica (malattie epidemiche gravi insorte prima dell'ingresso)

o      mancanza (anche sopravvenuta) dei requisiti per il diritto di soggiorno

 

Criteri per l'allontanamento per pericolosita'

 

á      Ai fini dell'allontanamento per pericolosita',

o      si rispetta il principio di proporzionalita'

o      si tiene conto

¤       di comportamenti individuali, che costituiscano concreta minaccia (non suffcienti condanne)

¤       di segnalazioni motivate del Sindaco

¤       di soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute, integrazione, legami con il paese d'origine

o      titolari di diritto di soggiorno permanente allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

o      titolari di diritto di soggiorno soggiornanti da > 10 anni allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

o      titolari di diritto di soggiorno minorenni allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, o quando sia necessario a tutela del loro interesse

 

Competenza

 

á      Provvedimento di allontanamento adottato

o      dal Ministro dell'interno,

¤       per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico

¤       per motivi imperativi di pubblica sicurezza a carico di titolari di diritto di soggiorno soggiornanti da > 10 anni o minorenni

o      dal Prefetto, negli altri casi

 

Termini per l'allontanamento

 

á      Termine per lasciare l'Italia in caso di alontanamento per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza: > un mese o, in caso urgente, > 10 gg.

á      Accompagnamento immediato (convalida del giudice ordinario)

o      per  motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza

o      in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato

o      in caso di violazione del termine per lasciare l'Italia a seguito di allontanamento per pericolosita'

 

Divieto di reingresso

 

á      Durata massima del divieto di reingresso:

o      10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato

o      5 anni, negli altri casi di pericolosita'

á      Violazione del divieto di reingresso: reclusione < un anno (< 2 anni per motivi di sicurezza dello Stato) o allontanamento con accompagnamento immediato, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni

á      Violazione del divieto di reingresso applicato in sostituzione della pena detentiva: reclusione < 3 anni

á      Violazione del divieto di reingresso in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato: reclusione da 1 a 4 anni

á      Possibile chiedere la revoca del divieto dopo meta' periodo (o, comunque, dopo 3 anni) sulla base di documentazione che dimostri il mutamento della situazione

 

Allontanamento per mancanza di requisiti

 

á      In caso di allontanamento per mancanza di requisiti,

o      provvedimento applicato dal Prefetto

o      termine > un mese per lasciare l'Italia

o      divieto di reingresso non applicabile

o      obbligo di consegna di attestazione presso un consolato italiano, a dimostrazione dell'avvenuto allontanamento

o      arresto da uno a 6 mesi e l'ammenda da 200 a 2000 euro, se in Italia dopo la scadenza del termine, senza aver effettuato consegna

á      Ai fini dell'allontanamento per mancanza di requisiti si tiene conto

o      di segnalazioni motivate del Sindaco

o      di soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute, integrazione, legami con il paese d'origine

 

Tutela giurisdizionale

 

á      Ricorso

o      al TAR Lazio, per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico

o      al giudice ordinario, per gli altri motivi (entro 20 gg.)

á      Possibile presentare istanza di sospensione:

o      esecuzione sospesa fino all'esito dell'istanza, salvo allontanamento basato su decisione giudiziale, motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

o      in caso di allontanamento per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica sicurezza o per mancanza requisiti, se i tempi del procedimento eccedono il termine per lasciare l'Italia, il giudice decide sull'istanza prima della scadenza (nota: per motivi imperativi di pubblica sicurezza, necessaria decisione immediata; per motivi ordinari di pubblica sicurezza, non pleonastico solo in caso di precedente decisione giudiziale: in tutti gli altri casi, l'esecuzione e' sospesa fino ad esito dell'istanza; per mancanza di requisiti, pleonastico: l'esecuzione e' sempre sospesa fino ad esito dell'istanza)

 

Conseguenze dell'allontanamento

 

á      L'allontanamento interrompe la continuita' del soggiorno ed e' motivo di cancellazione anagrafica

 

 

VII. Cittadinanza

 

Cittadinanza per nascita

 

á      Cittadino per nascita:

á      E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso di altra cittadinanza

á      Nota: L. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da parte del solo padre; Sent. Corte Cost. 30/1983 disposizione illegittima nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; Sent. Cass. S.U. n. 12061/1998: la cittadinanza italiana in derivazione materna si puo' attribuire nei casi di nascita successiva all'1/1/1948 (entrata in vigore della Costituzione)

 

Riconoscimento e acquisto della cittadinanza

 

á      Riconoscimento o acquisto della cittadinanza (nota: residenza legale significa soggiorno legale e iscrizione anagrafica):

¤       essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni

¤       assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

¤       assenza di condanne (ovvero successiva riabilitazione) per determinati reati (delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'esercizio dei diritti politici dei cittadini italiani; reati non colposi per i quali la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione; reati non politici, con condanna all'estero ad una pena detentiva > 1 anno e sentenza riconosciuta in Italia)

¤       assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (al momento della maturazione dei requisiti)

¤       avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

¤       soddisfare una delle seguenti condizioni ulteriori:

-       aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

-       ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

-       essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni

¤       essere nato in Italia

¤       essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni (circ. Mininterno 7/11/2007: l'iscrizione anagrafica tardiva del minore e brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno non sono ostativi, purche' sia documentata l'effettiva presenza del minore, l'iscrizione anagrafica sia ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e la stessa nascita sia stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia)

¤       dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

¤       essere stati cittadini italiani residenti in quei territori, in possesso dei requisiti per il diritto di opzione ex Trattato di pace di Parigi e Trattato di Osimo, ovvero essere di lingua e cultura italiane e discendere da tali cittadini

¤       presentare istanza documentata al Comune o al consolato italiano

¤       essere nati e aver risieduto in quei territori ed essere emigrati all'estero (Austria esclusa) prima del 16/7/1920, ovvero discendere da tali soggetti

¤       presentare, entro il 20/12/2010, dichiarazione all'Ufficiale di stato civile del comune o al consolato italiano

 

Naturalizzazione

 

á      Concessione della cittadinanza per naturalizzazione (nota: residenza legale significa soggiorno legale e iscrizione anagrafica):

 

Limiti per il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio

 

á      L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza di acquisto di cittadinanza per matrimonio e' preclusa se dalla data di presentazione dell'istanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni; possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa verifica dei requisiti (nota: l'esistenza di condanne preclusive dovrebbe comunque essere ostativa, essendo la valutazione discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare la presenza di pericoli per la sicurezza dello Stato)

 

Cittadinanza per discendenza: iscrizione anagrafica e permesso per acquisto cittadinanza

 

á      Tipico percorso per l'acquisto della cittadinanza nei casi in cui rileva la discendenza e la residenza legale in Italia:

o      ingresso per turismo

o      presentazione della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007

o      iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (anche in assenza di permesso di soggiorno di durata > 3 mesi)

o      ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999, di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza

á      Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero (gia' regolarmente soggiornante) che chiede il permesso per acquisto cittadinanza

á      Iscrizione obbligatoria al SSN e possibilita' di svolgere attivita' lavorativa (controverso) per titolare di permesso per acquisto cittadinanza; diritto al ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per acquisto cittadinanza (giurisprudenza di merito)

 

Cittadinanza per naturalizzazione

 

á      Istanza di naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente all'estero, al consolato italiano

á      La concessione della cittadinanza e' atto pienamente discrezionale, basato su una valutazione complessiva e insindacabile della persona dello straniero, che tiene conto dell'autosufficienza economica, dell'assenza di precedenti penali, dell'affidabilita' dal punto di vista fiscale, etc.

á      Requisiti di reddito (orientamento del Consiglio di Stato e circ. Mininterno 5/1/2007): > soglia per l'esenzione dal ticket (8.300 euro per anno circa; 2.800 in piu' per il coniuge a carico; 516 euro in piu' per ogni figlio a carico) da valutare con riferimento all'intero nucleo familiare (possibile soddisfacimento del requisito, quindi, anche nel caso in cui il richiedente sia a carico del coniuge; es.: casalinga)

á      Il requisito di residenza legale ultradecennale ininterrotta deve essere posseduto al momento della presentazione dell'istanza di naturalizzazione

á      Ai fini della concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di irregolarita' del soggiorno successivi alla presentazione dell'istanza

á      Ai fini dell'applicazione della L. 241/1990, il termine per la definizione dei procedimenti relativi all'esame delle istanze di concessione della cittadinanza per naturalizzazione e' fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94)

 

Svincolo

 

á      Non piu' richiesto lo svincolo dalla cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno 7/10/2004)

 

Giuramento di fedelta' alla Repubblica

 

á      Il DPR di concessione della cittadinanza non ha effetto se l'interessato non presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto, giuramento di fedelta' alla Repubblica

 

Tutela giurisdizionale

 

á      Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza e' possibile il ricorso al TAR del Lazio

á      Nel caso in cui l'acquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: beneficio di legge o matrimonio), il riconoscimento dello status di cittadino puo' essere chiesto, in seguito a rigetto da parte dell'autorita' amministrativa, al giudice ordinario

 

Perdita della cittadinanza

 

á      Il cittadino perde la cittadinanza

o      se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza all'estero; la riacquista

-       se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-       se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche all'estero) per lo Stato italiano

o      se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l'Italia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce all'eventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare l'impiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o      se, in caso di guerra tra l'Italia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e' possibile riacquistare la cittadinanza

o      se l'ha acquistata in quanto minore adottato da italiano e l'adozione e' revocata per sua responsabilita', sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza

á      La perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta analoga perdita per il figlio (salvo il caso di acquisto di cittadinanza di uno Stato contraente la Convenzione di Strasburgo del 1963)

 

 

VIII. Conclusioni

 

1. Quale politica?

 

Illegalita' obbligata

 

á      Criterio della residenza all'estero del lavoratore all'atto dell'assunzione irragionevole

á      Ricerca del lavoro sul posto (indispensabile) possibile solo nell'illegalita': overstaying e, in misura minore, ingresso illegale

á      L'overstaying mescola il canale del lavoro con quello del turismo; l'ingresso illegale, data l'ineludibile intercettazione, il canale del lavoro con quello dell'asilo (che dell'ingresso illegale e' costretto ad avvalersi)

 

Reazione politica: restrizione ulteriore

 

á      Reazione della politica: inasprire la disciplina delle espulsioni (accompagnamento coattivo, detenzione); detenzione dei richiedenti asilo

á      Compressione dei diritti; costi; tasso di illegalita' invariato

 

Soluzione pratica: sanatorie; sanatorie mascherate

 

á      Periodiche sanatorie, esplicite o implicite (decreto-flussi): dal momento in cui acquista il soggiorno legale lo straniero non e' piu' considerato una minaccia

 

Ulteriore elemento: onere per il welfare

 

á      In tempi di recessione, pero', viene additato come onere eccessivo per il welfare, benche' vi contribuisca piu' di quanto non attinga

 

Perturbazione dei luoghi comuni: allargamento UE

 

á      Perturbazione sostanziale: allargamento dell'Unione europea; ricerca di lavoro sul posto legittima, irregolarita' difficile da provare, disciplina dell'allontanamento relativamente blanda

 

 

2. Riforma in atto

 

Provvedimenti

 

á      Provvedimenti:

o      Pacchetto sicurezza:

¤       L. 125/2008 (decreto-legge 92/2008)

¤       D. Lgs. 159/2008 (procedure asilo)

¤       D. Lgs. 160/2008 (ricongiungimento)

¤       DDL "sicurezza" (A.S. 733; A.C. 2180)

o      L. 133/2008 ("finanziaria")

o      Decreto-legge 11/2009 (violenza sessuale)

 

 

Reati: politica giudiziaria

 

á      Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' data priorita' assoluta ad alcune categorie di processi, tra cui quelli di cui al D. Lgs. 286/1998 (L. 125/2008)

 

Reati e soggiorno

 

á      Espulsione o allontanamento con accompagnamento immediato quale misura di sicurezza per lo straniero o, rispettivamente, per il comunitario condannati a  > 2 anni di reclusione o per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 125/2008)

 

á      Condanne ostative a ingresso e soggiorno rilevanti anche se ancora non definitive (DDL sicurezza)

 

Reati tipici: sfruttamento di minori

 

á      Reclusione < 3 anni per chi si avvale per mendicare di una persona di eta' < 14 anni e per chi, avendola in custodia o sottoposta alla sua autorita', permette che mendichi o che un terzo se ne avvalga per mendicare (in precedenza: arresto 3 mesi - 1 anno e, nel caso in cui il colpevole sia il genitore o il tutore del minore, sospensione dall'esercizio della potesta' genitoriale o dall'ufficio di tutore) (DDL sicurezza)

 

Controllo del territorio

 

á      Possibile per gli enti locali avvalersi, previo parere del comitato provinciale per lÕordine e la sicurezza pubblica, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per la segnalazione alla polizia locale o di Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale (DDL sicurezza)

á      Possibile per i sindaci avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati (con precedenza per quelle costituite da personale in congedo di Corpi dello Stato) per la segnalazione alla polizia locale o di Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale; le associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa verifica da parte del comitato provinciale per lÕordine e la sicurezza pubblica del possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno; per associazioni diverse da quelle costituite da personale in congedo di Corpi dello Stato, iscrizione incompatibile con la fruizione di risorse economiche pubbliche (D.l. 11/2009)

 

Immigrazione illegale: repressione

 

á      Il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune (L. 125/2008)

á      Il sindaco segnala alle competenti autorita' la condizione di soggiorno irregolare dello straniero o del cittadino comunitario ai fini dell'allontanamento dall'Italia; gli agenti di polizia municipale accedono alle banche dati sui permessi (L. 125/2008)

 

á      Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per ingresso o soggiorno illegali (reato); non si procede in caso di allontanamento gia' eseguito (DDL sicurezza)

á      Trattenimento in CIE prorogabile per ulteriori 60 + 60 gg da parte del giudice di pace, su richiesta del questore, in caso di mancata cooperazione dell'interessato o di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi interessati alle procedure di rimpatrio; la proroga e' applicabile anche agli stranieri gia' trattenuti alla data di entrata in vigore della disposizione (D.l. 11/2009)

á      Reiterabilita' del procedimento in caso di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg (oggi escluso per via giurisprudenziale) (DDL sicurezza)

á      Reclusione da 1 a 6 anni per chi utilizzi, anche senza averlo prodotto, un documento contraffatto al fine di determinare il rilascio di un visto, di un permesso o di un contratto di soggiorno (DDL sicurezza)

 

Immigrazione illegale: prevenzione

 

á      Il richiedente asilo che abbia presentato domanda dopo che a suo carico sia stato adottato un provvedimento di respingimento o di espulsione e' trattenuto in CIE (D. Lgs. 159/2008)

á      Ricorso privo di effetto sospensivo automatico (sospensione accordabile dal tribunale su istanza dell'interessato) anche in caso di domanda presentata da richiedente fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale o di domanda presentata, comunque, al solo scopo di ostacolare l'allontanamento (non solo in caso di domanda presentata da richiedente gia' destinatario di respingimento o espulsione) (D. Lgs. 159/2008)

 

á      Arresto < 1 anno (anziche' < 6 mesi) e ammenda < 2000 euro (anziche' < 400 euro) per chi non ottemperi, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione di passaporto o di altro documento di identita' e del permesso o di altro documento che attesti la regolarita' del soggiorno (es.: ricevuta di dichiarazione di soggiorno) (DDL sicurezza)

 

Immigrazione illegale: terra bruciata

 

á      Reclusione (e possibile confisca dell'immobile) per chi ospiti a titolo oneroso lo straniero irregolare al fine di trarne un ingiusto profitto (L. 125/2008)

á      Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro (anziche' arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda di 5000 euro) per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato (L. 125/2008)

 

á      Necessaria acquisizione del permesso di soggiorno dell'utente da parte del gestore di money transfer; in mancanza, obbligatoria la segnalazione entro 12 ore al commissariato di P.S., con trasmissione dei dati identificativi del richiedente (DDL sicurezza)

á      Ai fini della celebrazione del matrimonio lo straniero (incluso il comunitario) deve presentare anche un documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia (DDL sicurezza)

á      Esibizione del titolo di soggiorno necessaria anche per i provvedimenti relativi ad atti di stato civile e per l'accesso a pubblici servizi, salvo il caso di prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN (DDL sicurezza)

á      Soppresso il divieto esplicito di segnalazione all'autorita' (che oggi fa comunque salvo l'obbligo di referto, a parita' col cittadino italiano) dello straniero irregolarmente soggiornante che acceda alle strutture sanitarie (DDL sicurezza)

 

Immigrazione legale: accesso al welfare

 

á      Assegno sociale corrisposto a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti, solo a condizione di soggiorno legale continuativo in Italia > 10 anni (L. 133/2008)

á      Per accedere al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008)

á      Per il ricongiugimento con genitore > 65 anni richiesta assicurazione sanitaria o iscrizione del genitore al SSN con pagamento di un contributo fissato con DM (D. Lgs. 160/2008)

 

 

Immigrazione legale: ricongiungimento

 

á      Coniuge ammesso per ricongiungimento solo se non separato e se di eta' > 18 anni (D. Lgs. 160/2008)

á      Figli maggiorenni a carico ammessi per ricongiungimento solo se totalmente invalidi (anziche' quando permanentemente non possano provvedere alle loro esigenze fondamentali a causa dello stato di salute) (D. Lgs. 160/2008)

á      Genitori a carico ammessi per ricongiungimento solo se non hanno altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se > 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi motivi di salute (anziche' quando i genitori stessi non dispongano di adeguato sostegno in patria) (D. Lgs. 160/2008)

á      In mancanza di documentazione certa rilasciata dalle autorita' straniere competenti dei legami di parentela, le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano, ai fini del ricongiungimento, certificati basati sull'esame del DNA (anziche', piu' in generale, sugli accertamenti ritenuti necessari) effettuato a spese degli interessati (D. Lgs. 160/2008)

á      Reddito richiesto per il ricongiungimento (nonche' per la carta di soggiorno e per il soggiorno per residenza elettiva del comunitario) > importo annuo assegno sociale, + meta' dell'importo x numero familiari che vengono a far parte, col richiedente, del nucleo familiare; tetto alla soglia di reddito (2 x assegno sociale) quando il ricongiungimento sia richiesto da titolare di protezione sussidiaria (oltre che quando del nucleo familiare facciano parte due o piu' figli minori di eta' < 14 anni) (D. Lgs. 160/2008)

á      Silenzio-assenso sulla richiesta di nulla-osta dopo 180 gg (anziche' dop 90 gg) (D. Lgs. 160/2008)

 

á      Soppresso il regime di silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento, sostituito da un termine ordinatorio di 180 gg per il rilascio del nulla-osta (DDL sicurezza)

á      Per il ricongiungimento familiare dello straniero, necessaria la disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dagli uffici comunali (nota: in assenza di termini per il silenzio-assenso; in precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'EPR, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dalla ASL) (DDL sicurezza)

á      Vietato l'ingresso e il soggiorno (con eventuale revoca del permesso) per ricongiungimento di coniuge o genitore a carico coniugati con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (DDL sicurezza)

á      Ricongiungimento del genitore naturale con figlio minore consentito se il figlio minore soggiorna regolarmente in Italia con l'altro genitore e se sono soddisfatti da subito (anziche' entro un anno dall'ingresso) i requisiti relativi alla disponibilita' di reddito e alloggio; si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore (DDL sicurezza)

 

Immigrazione legale: accesso al lavoro

 

á      Semplice comunicazione allo Sportello unico da parte del datore di lavoro convenzionato, in luogo della richiesta di nulla-osta, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (DDL sicurezza)

 

Immigrazione legale: stabilita' del soggiorno (misure positive)

 

á      Possibilita' di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione per 12 mesi e convertibilita' del permesso per studio in permesso per lavoro dopo il conseguimento in Italia di dottorato o master di II livello (DDL sicurezza)

 

Immigrazione legale: stabilita' del soggiorno (misure negative)

 

á      Rilascio del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta perdita di punti; la perdita integrale dei punti comporta espulsione, salvi i casi di titolare di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso CE slp, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (riguarda, ad es., il titolare di permesso per lavoro o per studio che non abbia dato luogo a ricongiungimento) (DDL sicurezza)

á      Contributo da 80 a 200 euro per richiesta e rilascio di permesso, salvi i casi di permesso per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (DDL sicurezza)

á      Rilascio del permesso CE slp subordinato al superamento di un test di conoscenza dell'italiano (DDL sicurezza)

á      Aumento da 6 mesi a 2 anni della durata minima della convivenza in Italia ai fini dell'acquisto di cittadinanza per matrimonio; anche in assenza di motivi ostativi, l'acquisto non consegue automaticamente alla maturazione dei requsiti; la condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento dellÕadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (DDL sicurezza)

á      Tassa di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza (DDL sicurezza)

á      Conversione del permesso ai 18 anni per minori non accompagnati condizionata al soddisfacimento dei requisiti di soggiorno pregresso > 3 anni e di partecipazione a un progetto di inserimento > 2 anni, a prescindere dalla condizione di affidamento o di sottoposizione a tutela (DDL sicurezza)

á      Dimezzamento dei termini (6 mesi) dopo i quali si procede a cancellazione dall'anagrafe dello straniero, in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora a seguito della scadenza del permesso di soggiorno (DDL sicurezza)

 

Cittadini comunitari: accesso al welfare

 

á      Le disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998 (in particolare: assistenza sanitaria per irregolari) non si applicano ai cittadini comunitari, salvo quanto previsto dall'ordinamento comunitario (L. 133/2008)

 

Cittadini comunitari: rimpatrio di minori non accompagnati

 

á      Rimpatrio assistito del minore comunitario non accompagnato che eserciti la prostituzione, se nel suo interesse, secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (DDL sicurezza)

 

Cittadini comunitari: reati e soggiorno

 

á      Limitazione dell'aggravante di soggiorno illegale per il solo straniero, non per il comunitario (DDL sicurezza)

á      Soppresse le disposizioni che prevedevano l'allontanamento con accompagnamento immediato quale misura di sicurezza per il comunitario condannati a  > 2 anni di reclusione o per delitti contro la personalita' dello Stato (nota: restano in vigore quelle relative all'espulsione del familiare straniero di comunitario) (DDL sicurezza)

 

Cittadini comunitari: iscrizione anagrafica

 

á      Iscrizione e variazione anagrafica subordinate alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile; dopo 30 gg, in mancanza di verifica, iscrizione (nota: non la variazione) effettuata con riserva, salva possibilita' di successiva revoca (DDL sicurezza)

á      Ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica del senza fissa dimora, questi, al momento della richiesta e' tenuto a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (DDL sicurezza)

á      Istituito presso il Mininterno un apposito registro delle persone senza fissa dimora (DDL sicurezza)

 

Nota: il D. Lgs. comunitari (ritirato in seguito alle osservazioni della Commissione UE) prevedeva

á      Allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza per mancata iscrizione anagrafica o richiesta carta di soggiorno oltre 3 mesi e 10 gg di soggiorno

á      Necessita' di dimostrare la liceita' delle fonti di sostentamento per il soggiorno per residenza elettiva

á      Detenzione nelle more dell'allontanamento per sicurezza Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      Inasprimento delle pene per violazione del divieto di reingresso

á      Allontanamento in caso di mancata decisione del giudice sulla sospensione

 

 

3. Riforma auspicabile

 

Proposta dell'opposizione

 

á      PDL Bobba et al.

o      permettere la ricerca di lavoro legale in Italia:

¤       ingresso per ricerca di lavoro (mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio; impronte; copia del passaporto; limiti numerici?)

¤       conversione turismo-lavoro

o      sostenere la forza contrattuale del lavoratore straniero:

¤       rinnovo del permesso anche in pendenza di vertenza o di accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento

o      graduare le sanzioni per lo straniero irregolare:

¤       modulazione del divieto di reingresso in base all'efficacia e alla prontezza della collaborazione

¤       sostegno al reinserimento in patria