(Sergio Briguglio 11/3/2009)
SCHEMA
DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E ASILO
Sommario
á
Ingressi
á
Soggiorno
á
Diritti
á
Allontanamento
á
Asilo
á
Cittadini
comunitari
á
Cittadinanza
á
Conclusioni:
o
quale
politica?
o
riforma in
atto
o
riforma
auspicabile
1.
Politica dei flussi
Diritto
e interesse legittimo all'ingresso
á
Ingressi
per "interesse legittimo"
all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto":
o
interesse
legittimo (ricorso al
TAR)
¤
all'inserimento
concorrenziale: lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti
¤
all'inserimento
non concorrenziale:
turismo, affari, motivi religiosi, etc.; non limitati numericamente, autosufficienza
o
diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e
protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti
Numeri
á
Numeri:
o
lavoro non
stagionale: circa 25.000
per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008
o
lavoro
stagionale: circa 50.000
per anno fino al 2005, 80.000
per anno nel 2006-2008
o
turismo:
circa 400.000 per
anno
o
affari:
circa 130.000 per
anno
o
ricongiungimento:
circa 50.000 per anno
fino al 2005, circa 100.000
nel 2006
o
richiesta
asilo: circa 13.000
nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%;
permessi umanitari: circa 47%)
á
Decreto
flussi:
o
1999:
58.000
o
2000:
83.000
o
2001:
80.000
o
2002:
79.500
o
2003:
79.500
o
2004:
79.500 + 36.000 neocomunitari
o
2005:
99.500 + 79.500 neocomunitari
o
2006:
550.000 + 170.000 neocomunitari
o
2007:
250.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2008:
230.000 (nessun limite per neocomunitari)
Interferenze
á
Interferenze tra flussi:
o
requisiti
meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri
alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)
o
l'ammissione
al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde da un ingresso formalmente
legale; problematico, per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale
(passaporto, requisiti) => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina
Visto
di ingresso
á
Requisiti
per il visto:
á
Esonero dal visto:
o
soggiorni
brevi (fino a 90 gg) per
stranieri provenienti da alcuni paesi (Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei,
Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, Darussalam, El Salvador,
Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua,
Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Stato del Vaticano, Singapore,
Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao)
o
richiesta
di protezione internazionale
o
titolare di
permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso
rilasciato dallo Stato membro
o
titolare di
un permesso di soggiorno per studio
rilasciato da altro Stato membro
che si trasferisca in Italia per proseguire o integrare gli studi
á
Per
soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti o permessi rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e Svizzera)
Motivi
ostativi
á
Ingresso: non ammesso lo straniero
o
che non
soddisfi requisiti Schengen
(sicurezza degli Stati; espulsioni pregresse con divieto di reingresso), salvo
deroghe per motivi umanitari, costituzionali o internazionali
o
condannato
(anche patteggiamento) reati
380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti,
liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento
minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento
prostituzione
á
In caso di ricongiungimento, rileva solo pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello
Stato o di Stato Schengen
á
Diniego di
visto (escluso famiglia, lavoro, cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza
Stato senza obbligo
motivazione (prassi: assenza di motivazione per qualsiasi motivo)
3.
Lavoro subordinato
Programmazione
dei flussi
á
Uno o piu' decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM <
quote precedenti, salvo stagionali, per i quali la quota e' sforabile)
á
Le Regioni possono trasmettere un rapporto
annuale su flussi
sostenibili
á
Possibilita'
di quote riservate,
per
o
paesi che abbiano stipulato accordi
o
discendenti
da italiani <
3 grado ascendente (iscritti in liste istituite in ogni rappresentanza)
o
iscritti in
liste di lavoratori formati all'estero (possibile prevedere lo sforamento su richiesta)
á
Possibilita'
di limitazioni per
paesi che non collaborano
á
Liste (accordi, formati all'estero,
discendenti da italiani)
Richiesta
di nulla-osta
á
Richiesta
di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro
(per via telematica)
per lavoratore residente all'estero
allo Sportello unico
presso l'UTG:
o
accertamento
non vincolante di indisponibilita'
nazionale e comunitaria 20 gg.
o
reddito congruo (non richiesto in caso di
assunzione di badante; doppio del costo del lavoro per domestici)
o
garanzia alloggio
idoneo (allentamento dei
requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata
decurtazione del salario
o
spese
rimpatrio
o
comunicazioni
variazioni
Ingressi
extra-quota
á
Ingressi extra-quota:
o
traduttori,
interpreti, ricercatori,
lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi,
dipendenti da appaltatore estero (per opere o servizi), colf di italiani
all'estero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per compiti specifici),
lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole straniere;
o
permesso
rinnovabile di norma solo per lo stesso rapporto in corso; eccezione (anche con
altri rapporti, ma stessa qualifica; > 6 mesi di disoccupazione
garantita): traduttori, interpreti, colf, infermieri
Osservazioni
generali
á
Osservazioni:
o
programmazione
dei flussi = definizione di tetti massimi
o
limitazione
attiva solo se piu' restrittiva
dei criteri
o
criterio
piu' restrittivo: residenza all'estero del lavoratore (irrealistico)
o
restrittivita'
dei criteri allentata dall'aggiramento (rapporti nati illegalmente) => irregolarita' forzata
o
programmazione
gia' prevista dalla legge Martelli
(criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre): analoga formazione di
bacino di irregolarita'
o
soluzione
pratica: uso improprio
della richiesta di nulla-osta e con sanatorie (1987, 1990, 1995, 1998, 2002)
o
casi
interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate);
Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione); "esperimento" OIM: 1200
ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati; 100 partecipanti al corso; 70
occupati; 30 fallimenti
o
programmazione
transitoria: meno
burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per l'anno
precedente
4.
Lavoro stagionale
Diritto
di precedenza, permesso triennale
á
Diritto di
precedenza, a condizione di rimpatrio nei termini, per le richieste da parte
degli stessi datori di lavoro o per chiamate numeriche
á
Dopo due
anni, possibile rilascio permesso 3 anni (visto da richiedere ogni anno),
revocato in caso di mancato rispetto termini
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti:
o
disponibilita'
alloggio
o
dichiarazione di assenza di motivi ostativi al rilascio
del titolo autorizzatorio (es.: licenza o iscrizione ad albo, ordine o
collegio); iscrizione ad albo
subordinata al rispetto della quota
fissata dal decreto-flussi e al riconoscimento del titolo
o
reddito > esenzione ticket
o
risorse sufficienti allo svolgimento
dell'attivita', nella misura attestata dall'autorita' competente dalla Camera di commercio; per
attivita' per le quali non e' richiesto titolo autorizzatorio, capitalizzazione
su base annua assegno sociale
o
nulla-osta della questura all'ingresso
Reciprocita'
á
Non
richiesta la condizione
di reciprocita'
Requisiti
in casi particolari
á
Casi
particolari:
o
attestazione
delle risorse non richiesta per liberi professionisti
o
per soci
e/o amministratori di cooperative,
prestatori d'opera o consulenti: in luogo di dichiarazione e risorse, compenso superiore alla soglia di reddito,
garantito dal rappresentante della cooperativa o dal committente
Rilascio
della certificazione
á
Certificazione
requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (salvo conversione da studio,
per la quale provvede lo Sportello Unico)
Quote
riservate per formati all'estero
á
Quota
riservata per iscritti in liste di lavoratori formati all'estero
Co.co.pro.
á
Nota: la co.co.pro. e' lavoro autonomo
Titolari
del diritto
á
Titolari
del diritto: permesso CE slp,
lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione
sussidiaria, motivi
umanitari (rilasciato su
richiesta della Commissione territoriale), studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata
Familiari
ammessi
á
Familiari:
o
coniuge di eta' > 18 anni, non separato
o
figli
minori (al momento della
richiesta) del richiedente o del coniuge, anche adottati, affidati o sottoposti a tutela
o
genitori
a carico (anche del
coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari), se privi di
altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero
se hanno piu' di 65 anni
e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute
o
figli
maggiorenni (anche del
coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari) a carico, se non
possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di
uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale
o
genitore
naturale del minore
regolare
o
ascendenti diretti del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale
Familiari
di comuni o italiani
á
Familiari
di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007);
applicabili, se piu' favorevoli,
le disposizioni per stranieri
(art. 28, co. 2 T.U.)
Ingresso
al seguito
á
Possibilita'
di ingresso al seguito
(permesso CE slp, lavoro subordinato > 1 anno, lavoro autonomo,
studio, religiosi)
Nulla-osta:
silenzio-assenso, requisiti
á
Richiesta
di nulla-osta presso
lo Sportello unico (per ingresso al seguito: procuratore); silenzio-assenso: 180 gg.
á
Requisiti
(non per rifugiato):
o
reddito (rilevano anche redditi di familiari gia' conviventi)
¤
assegno
sociale per il richiedente
+ 0.5 assegno sociale * numero
membri ulteriori del nucleo familiare
¤
per figli
di eta' < 14 anni,
quota comunque limitata dall'assegno sociale
¤
per
titolare di protezione sussidiaria,
quota complessiva limitata da 2 x asegno sociale
o
alloggio (conformita' a parametri leggi regionali
ERP, certificata dal Comune, o idoneita' igienico-sanitaria, certificata da
ASL; allentamento requisiti in alcuni Comuni); anche in comodato o in altra forma di disponibilita'
o
assicurazione
sanitaria o iscrizione
SSN (contributo fisso)
per genitori a carico di eta' > 65 anni
Tipi
di studio consentiti
á
Consentito
ingresso per
o
studio
universitario
o
studio
superiore o istruzione
tecnico-professionale (maggiorenni)
o
studio
secondario (minori >
14 anni, entro accordi di scambio o minori > 15 anni)
o
assegnatari
di borse di studio
o
attivita'
scientifica
o
formazione
professionale o tirocini formativi (entro quota apposita)
Studio
universitario
á
Studio
universitario:
¤
domanda di preiscrizione ad un corso per il quale vi sia
disponibilita' di posti
¤
titolo di studio
¤
mezzi di sostentamento > assegno
sociale; rilevano anche sponsorizzazione (?), borse, servizi alloggiativi,
prestiti d'onore
¤
indicazione
di alloggio
¤
disponibilita'
di somma per il rimpatrio
o biglietto di ritorno
¤
assicurazione per cure mediche e ricoveri ospedalieri
o iscrizione al SSN
Casi
di reingresso
á
Consentito
in caso di
o
assolvimento
di obblighi militari
o
esibizione
di
¤
permesso
valido
¤
ricevuta
della richiesta di rinnovo
del permesso (attraversamento di un unico valico di frontiera esterna;
transitoriamente, anche con attraversamento frontiere Schengen)
¤
ricevuta
della richiesta di rilascio del
permesso per lavoro o
motivi familiari (senza
attraversamento frontiere Schengen)
o
esibizione
di passaporto con visto di reingresso
¤
in caso di
permesso di soggiorno smarrito
o rubato
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto da < 60 gg. (se chiesto il rinnovo); nota: senza
vincoli relativi a valichi di frontiera da attraversare
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto da < 6 mesi e in presenza di gravi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado),
purche' sussistano i requisiti per il rinnovo
o
straniero
parte offesa o sottoposto a procedimento penale, al solo fine di partecipare al giudizio
o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza;
autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato o del difensore, dal
questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana
Limiti
al rinnovo del permesso e al mantenmento di permesso CE slp
á
Rinnovo del permesso non consentito allo
straniero che si assenti per > 6 mesi continuativi (se il permesso e' di durata < 2
anni) o per > meta' della durata (se il permesso e' di durata >
2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari
á
Revoca del permesso CE slp per assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi
o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?)
á
Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio (lavoro subordinato e familiari:
Sportello unico) entro 20 gg.
(ordinatorio)
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(per alcuni permessi, in questura); lavoro subordinato e motivi familiari:
prima istanza predisposta da Sportello Unico
á
Ricevuta di spedizione + passaporto: regolarita' del soggiorno
á
Convocazione in questura per impronte e consegna
foto; appuntamento per comunicazione esito
Facolta'
e diritti nelle more del rilascio
á
Nelle more
del rilascio di permesso
o
per lavoro subordinato
¤
avvio del
rapporto lavorativo
autorizzato
¤
iscrizione anagrafica
¤
iscrizione
al SSN
¤
esami di guida
¤
reingresso da frontiera esterna
o
per lavoro
autonomo
¤
avvio dell'attivita'
lavorativa
¤
reingresso da frontiera esterna
o
per
motivi familiari
¤
iscrizione anagrafica
¤
reingresso da frontiera esterna
Dichiarazione
di soggiorno
á
Turismo,
visite, affari e
studio < 3 mesi:
o
solo dichiarazione di presenza: alla frontiera esterna o in questura
(frontiera Schengen), o mediante comunicazione albergo
o
ricevuta
dichiarazione (per frontiera esterna: timbro su passaporto) + passaporto (con
eventuale timbro Schengen): regolarita' fino a 3 mesi o scadenza visto
Adempimenti
per altri soggiorni brevi
á
Altri soggiorni < 30 gg.: solo ricevuta + passaporto
Durata
massima dei permessi
á
Durata massima:
o
asilo: 5
anni
o
protezione
sussidiaria: 3 anni
o
lavoro
subordinato tempo indeterminato: 2 anni
o
lavoro
subordinato tempo determinato: minimo tra durata rapporto e 1 anno
o
familiari:
minimo tra durata familiare e 2 anni (salvo figlio ultra-14-enne: durata fino
ai 18 anni)
o
lavoro
autonomo: 2 anni
o
studio: 1
anno
o
lavoro
stagionale: 9 mesi
o
giustizia:
3 mesi
o
volontariato:
18 mesi
o
altri
motivi (es.: residenza elettiva): documentate esigenze, < durata
visto
Altri
permessi non corrispondenti a visto di ingresso
á
Altri
permessi rilasciabili: motivi umanitari, minore eta',
integrazione minore,
religiosi, assistenza minore
(art. 31, co. 3), cure mediche, sicurezza pubblica, richiesta asilo, acquisto
cittadinanza, etc.
Affidamento
preadottivo ad italiano
á
Non
richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano
Variazione
di domicilio
á
Obbligo
segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi < 30 gg.), salvo iscrizione
anagrafica
Richiesta di rinnovo
á
Richiesta: 90/60/30
gg. prima (permessi per
lavoro tempo indeterminato/determinato/altri); non oltre 60 gg. dopo (Cassazione: anche dopo, purche' il
ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei requisiti)
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(per alcuni permessi, in questura); la busta contiene copia del permesso in scadenza
á
Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno
Requisiti
á
Reddito (autocertificazione e salvo
disoccupazione tollerata), anche per familiari a carico (come per ricongiungimento);
giurisprudenza: rilevanti redditi sopravvenuti (al momento della decisione)
á
Per lavoro
subordinato: esistenza
di contratto di soggiorno
(per normali contratti di lavoro in corso, necessaria, transitoriamente,
l'integrazione dei requisiti), salvo periodo di disoccupazione garantita
Durata
del permesso rinnovato
á
Durata del permesso rinnovato < durata al rilascio
Facolta'
e diritti nelle more del rinnovo
á
Mantenimento
di tutti i diritti
nelle more del
rinnovo:
o
svolgimento
attivita' lavorativa
(anche nuovo rapporto)
o
rilascio
del nulla-osta al ricongiungimento
o
reingresso da frontiera esterna o
(transitoriamente) Schengen
o
esami di guida
o
iscrizione
anagrafica
o
rilascio
dell'attestato di conducente
da parte della DPL
o
assunzione
di altro straniero
Rilevamento
impronte
á
Per rilascio
o rinnovo (esclusi cure, < 3 mesi
diversi da lavoro, stagionali < 30 gg)
Utilizzazione
á
Permessi
utilizzabili per motivi diversi
da quello di rilascio:
o
subordinato,
autonomo, famiglia, asilo, protezione sussidiaria, affidamento, integrazione
minore: per studio e
lavoro subordinato o autonomo
o
motivi
umanitari: per studio
(almeno se rilasciato su indicazione della Commissione territoriale) e lavoro
subordinato o autonomo
o
ricerca
scientifica: per
insegnamento collegato
o
richiesta
asilo: per lavoro
subordinato o autonomo, in fase di ricorso o dopo 6 mesi dalla presentazione
della domanda
o
protezione
sociale: per studio e
lavoro subordinato
o
assistenza
minore: per lavoro
o
minore eta': per studio
o
studio o
formazione: per lavoro
subordinato (< 1040 ore annuali)
o
acquisto
cittadinanza: per lavoro
subordinato o autonomo (?: orientamenti di DPL Modena e Mininterno
contrastanti)
o
attesa
adozione: per lavoro
subordinato o autonomo (DPL Modena)
á
Nota: non
necessaria la stipula di contratto di soggiorno nei casi in cui e' consentito
il lavoro (se non a fini di conversione)
Conversione
á
Art. 5, co.
9 (disatteso)
á
Lavoro
stagionale (II stagione, quote) => lavoro subordinato
á
Familiari,
lavoro autonomo =>
lavoro subordinato
á
Familiari,
lavoro subordinato
=> lavoro autonomo
á
Familiari (cessazione vincoli o morte familiare o
maggiore eta') => lavoro o studio (possibile anche rinnovo per motivi familiari oltre i 18 anni, se
a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio)
á
Studio o
formazione (anche per
tirocinio formativo) => lavoro autonomo (certificazione requisiti Sportello
unico) o lavoro subordinato (contratto di soggiorno) entro quote (salvo laureati
in Italia e, secondo
Circ. Mininterno, stranieri che l'abbiano ottenuto ai 18 anni convertendo il permesso per motivi
familiari); formazione o tirocinio: solo a conclusione corso o tirocinio
á
Protezione
sussidiaria (e
verosimilmente, asilo)
=> lavoro subordinato o autonomo (utile per accedere a permesso CE slp)
á
Studio => religiosi
á
Protezione
sociale => lavoro
subordinato (entro quote anno successivo) o studio
á
Affidamento (anche di fatto o tutela) => lavoro
(entro quote anno successivo), studio, accesso al lavoro, cure
á
Integrazione
minore ai 18 anni =>
lavoro (entro quote anno successivo), studio o accesso al lavoro, cure;
condizioni:
o
assenza
decisione Comitato minori sul rimpatrio assistito (verosimilmente, anche
decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio)
o
presenza in
Italia > 3 anni
o
inserimento
> 2 anni programma integrazione gestito da ente con rappresentanza
nazionale iscritto registro art. 42 T.U.
o
alloggio
o
regolare
attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro
á
Lavoro subordinato o autonomo, famiglia, religiosi => residenza elettiva
Rifiuto o revoca: presupposti, elementi
rilevanti
á
Mancanza
requisiti per ingresso e
soggiorno (anche in relazione ad altri Stati Schengen)
á
Reati
ostativi: ai fini del
rifiuto di rinnovo (e, verosimilmente, della revoca) rilevano la condotta e
l'inserimento (giurisprudenza prevalente)
á
Rilevano:
o
nuovi
elementi (la valutazione
dei mezzi di sostentamento va fatta al momento in cui l'amministrazione si
pronuncia)
o
sanabilita' di irregolarita' amministrative
o
obblighi
costituzionali o internazionali o motivi umanitari
o
requisiti
per altro permesso
(generalmente disatteso)
Caso
particolare: titolare di diritto al ricongingimento e suo familiare
á
Titolare di
diritto al ricongiungimento
e suo familiare:
o
ai fini di
rifiuto, diniego di rinnovo o revoca si tiene conto di legami familiari e sociali, soggiorno pregresso
e legami con il paese d'origine
o
ai fini del
diniego di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza dello
Stato o di Stato Schengen e' valutata anche (verosimilmente, principalmente)
sulla base di condanne per determinati reati gravi
Caso
particolare: titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suo
familiare
á
Titolare di
permesso CE slp
rilasciato da altro Stato
membro e suoi familiari:
ai fini di rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato si tiene conto di eta',
durata del soggiorno
pregresso, conseguenze dell'allontanamento
per lo straniero e per i familiari, legami familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami con il
paese d'origine
Revoca
per violazione di norme sul commercio
á
Revoca
anche per condanna vendita marchi contraffatti e per violazione delle norme sul diritto
d'autore
Conseguenze
dei provvedimenti negativi
á
Rifiuto => invito a lasciare l'Italia entro
un termine < 15 gg.
á
Revoca => espulsione con accompagnamento
immediato
Cessazione
del rapporto di lavoro
á
Licenziamento
o dimissioni (anche
rapporto a tempo determinato, per giusta causa) => > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o nelle liste per il
collocamento obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di
occupazione, previa dichiarazione di disponibilita' al Centro per l'impiego entro 40 gg., ed
eventuale rinnovo permesso (anche per iscrizione liste invalidi civili); anche
piu' volte, a seguito di
recesso da successivi rapporti
á
Come per
rilascio, in caso di nuovo lavoro (necessario nuovo contratto di soggiorno)
á
Mantenimento
diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)
Iscrizione anagrafica: parita' con l'italiano
á
Parita' con l'italiano (domicilio;
verosimilmente, anche senza fissa dimora) per lo straniero regolarmente
soggiornante
á
Dimora
abituale: permesso >
3 mesi o rinnovabile; alloggio nel comune, anche in centro di accoglienza >
3 mesi
Iscrizione
angrafica e rinnovo del permesso
á
L'iscrizione
non decade in fase di
rinnovo
á
Possibilita'
di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato
o familiari, o nelle more
del rinnovo di qualunque
permesso
á
Necessario rinnovo
dichiarazione di dimora
entro 60 gg. dal rinnovo del permesso; cancellazione per irreperibilita' in seguito a
censimento o ripetuti controlli ovvero, previo avviso da parte dell'ufficio con
invito a provvedere in 30 gg., per mancato rinnovo della dichiarazione,
trascorso un anno dalla scadenza del permesso
Residenza
e iscrizione anagrafica
á
Nota: ai
sensi del codice civile, la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da
intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; la residenza anagrafica
non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova
contraria, la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della
persona; e' consentito provare
con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cassazione)
Iscrizione
anagrafica e cittadinanza
á
Iscrizione
anagrafica continuativa
necessaria per acquisto cittadinanza
á
In caso di discendente
di cittadino italiano,
si prescinde, per l'iscrizione anagrafica dalla durata del permesso;
sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di presenza
2.
Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Requisiti
per il rilascio
á
Requisiti:
o
5 anni continuativi di soggiorno legale; non
rilevano soggiorni con permessi
brevi o per motivi
diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni
internazionali o per volontariato; sono incluse assenze < 6 mesi consecutivi e 12 mesi
complessivi (anche piu', per motivi gravi)
o
titolarita', al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi, diverso da studio o formazione (o ricerca
scientifica per il titolare di borsa), motivi umanitari, protezione temporanea,
asilo, protezione sussidiaria, richiesta asilo; escluso anche il caso di
soggiorno per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali o in attesa di una decisione sulla richiesta di
permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari; nota: non rileva l'eventuale tipo di rapporto di
lavoro
o
reddito > assegno sociale (incluso
potenziale trattamento pensionistico per invalidita')
o
assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene conto, per la valutazione,
anche di applicabilita' di misure di prevenzione, esistenza di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381
(non colposi) c.p.p., durata
del soggiorno, inserimento
sociale, familiare e lavorativo
Rilascio
ai familiari
á
La
richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli
ricongiungibili; requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento
Presentazione
della richiesta
á
Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la maturazione dei requisiti
Durata
del permesso CE slp; rinnovo
á
Durata del permesso CE slp: tempo
indeterminato; rinnovo
ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'
Provvedimenti
negativi
á
Espulsione:
á
Revoca:
o
per
¤
espulsione
o sopravvenuta pericolosita'
¤
assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi
o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?)
¤
conferimento
permesso CE slp da altro Stato membro UE
o
possibile
il riacquisto (dopo 3
anni di soggiorno) in caso di revoca per assenza
o
revoca
=> altro permesso (salvo espulsione)
Diritti
e facolta' del titolare
á
Accesso a
tutte le attivita' lavorative non vietate allo straniero (pubblico impiego?)
ne' riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri; tutela sicurezza
nazionale); esonero dal contratto di soggiorno
á
Accesso a
tutte le prestazioni assistenziali
(salvo quelle esplicitamente riservate al cittadino italiano o comunitario?) e
all'edilizia popolare
Circolazione
in ambito UE
á
Possibilita'
di stabilirsi in altro
Stato UE per studio, lavoro o altro motivo (purche' in possesso di mezzi e di assicurazione sanitaria)
á
Simmetricamente,
consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato da altro
Stato UE, esclusi UK,
Irlanda, Danimarca e, transitoriamente, paesi neocomunitari (nota: per lavoro, entro
quote)
III.
Diritti:
Iscrizione
obbligatoria; eccezioni; disposizioni applicabili
á
Iscritti
obbligatoriamente:
o
regolare
lavoro in corso
o iscrizione al collocamento
o
titolari
di permesso CE slp
o
regolarmente
soggiornanti
per
¤
lavoro
subordinato o autonomo
¤
famiglia
¤
asilo
(anche art. 19, co.1)
¤
protezione
sussidiaria (incluso motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione
territoriale)
¤
asilo
umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere
inespellibili e marito convivente; art. 20)
¤
richiesta
asilo (non si applica ai trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in
CARA)
¤
attesa
adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a italiano)
¤
affidamento
(a comunita' familiare o istituto di assistenza)
¤
acquisto
cittadinanza
o
detenuti (anche in semiliberta'
o misure alternative)
á
Non
obbligatoria
l'iscrizione, salvo che siano obbligati a corrispondere l'IRPEF in Italia, per dirigenti o personale altamente specializzato, dipendenti di appaltatore con sede all'estero, giornalisti di testate estere
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti obbligatoriamente:
o
parita' con gli italiani per
assistenza in Italia (all'estero, solo assistenza indiretta), contribuzione, validita' temporale, assistenza protesica e riabilitativa
o
iscrizione
alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di
soggiorno)
o
iscrizione
(definitiva in caso di permesso per lavoro subordinato; provvisoria negli altri
casi?) nelle more del rilascio del primo permesso (requisito necessario per il
rilascio)
o
l'iscrizione
permane in fase di rinnovo (cessa per mancato rinnovo, revoca o
annullamento irrevocabili)
o
retroattivita' (diritto) dalla data
di ingresso
in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso
o
copertura
per familiari a
carico (verosimilmente, escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne)
o
il
18-enne
gia' titolare di permesso per motivi familiari conserva l'iscrizione
(senza pagamento contributo) anche in caso di rilascio di nuovo permesso
Iscrizione facoltativa; eccezioni;
disposizioni applicabili
á
Iscritti
facoltativamente:
altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi; in particolare: per studio, alla pari, residenza
elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili, permesso
CE slp rilasciato da altro Stato (?)
á
Iscrizione
facoltativa preclusa ai titolari di permesso per motivi di cura (eccezione:
inespellibilita' per gravidanza o puerperio)
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti facoltativamente:
o
contribuzione:
proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM; studio e alla
pari: contribuzione forfetaria
o
dimora
e parita'
come per iscritti obbligatoriamente
o
durata: 1 anno, rinnovabile
o
assenza
di retroattivita'
o
copertura
per familiari a
carico (per studio previo pagamento del contributo forfetario)
Assicurazione obbligatoria
á
Assicurati
obbligatoriamente
(infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni <
3 mesi; es.: turismo, affari)
Prestazioni
per non iscritti al SSN
á
Prestazioni
per i non iscritti:
o
cure urgenti immediate
o
altre
prestazioni, previo pagamento
Prestazioni
per irregolari
á
Prestazioni
per gli irregolari:
o
cure
urgenti o essenziali,
anche continuative;
minori, gravidanza, maternita', profilassi internazionale, vaccinazioni,
malattie infettive, tossicodipendenza
o
in caso di indigenza (dichiarata dallo straniero):
prestazioni senza oneri
a carico, salvo partecipazione alla spesa a parita' con l'italiano (esenzione
per prestazioni ambulatoriali, urgenze, gravidanza, patologie, eta' o
invalidita')
o
codice
STP (condizionato a
indigenza?): prescrizioni, validita' nazionale, durata 6 mesi, rinnovabile
o
divieto
di segnalazione (salvo
obbligo di referto per indizio di delitto perseguibile d'ufficio, a parita' con
gli italiani; nota: referto non obbligatorio, ma neanche vietato, quando possa
discenderne un procedimento penale per l'assistito)
á
Corte
costituzionale: l'espulsione dello straniero che ha bisogno di cure
urgenti o essenziali
deve essere sospesa (giurisprudenza contrastante riguardo alle cure di
matenimento o di controllo, ancorche' indispensabili per la vita)
Ingresso
e soggiorno per cure mediche
á
Ingresso e
soggiorno per cure mediche
o
due
possibilita':
¤
nell'ambito
di interventi umanitari
(Minsanita' o Regioni)
¤
a
condizione di dichiarazione
da parte della struttura sanitaria (con indicazione del tipo di cura e della
durata), pagamento
anticipato del 30% del costo previsto, disponibilita' di mezzi di sostentamento (per convalescenza,
accompagnatore e rimpatrio; anche sponsorizzazione), certificazione patologia, rilasciata all'estero nel
rispetto della privacy
o
permesso
per accompagnatore (copertura spese)
Parita'
con gli italiani; eccezioni
á
Parita' con italiani (eccezione: allo stagionale
non spettano assegno per il nucleo familiare e trattamento di disoccupazione)
Diritti
in caso di rimpatrio
á
In caso di rimpatrio:
o
diritti
maturati conservati anche in assenza di accordo di reciprocita'; godimento dei
diritti a 65 anni,
anche in deroga (per
regime puramente contributivo) al requisito di 5 anni di contribuzione; reversibilita' solo in
caso di morte successiva ai 65 anni
o
in presenza
di accordo, trasferimento
dei contributi all'ente previdenziale del paese di provenienza (diritto alla
ricostruzione della posizione contributiva per lo stagionale in caso di
reingresso)
á
Accordi o convenzioni con Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole
di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Macedonia,
Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia,
Uruguay, Venezuela, Turchia
Accesso
alle prestazioni che costituiscano diritto sogettivo
á
Assegno
sociale (L. 133/2008:
richiesti dieci anni
di soggiorno continuativo) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza
sociale: riservati a
o
titolari di
permesso CE slp (L. 388/00;
per la pensione di invalidita' richiesta anche residenza); possibile computo
della futura pensione di invalidita' ai fini del requisito di reddito per l'accesso al permesso
CE slp per l'invalido in possesso degli altri requisiti per tale permesso
o
titolare di
permesso per asilo o protezione
sussidiaria (incluso
permesso per motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione
territoriale) e suoi familiari
o
cittadini
di Tunisia, Marocco, Algeria e
Turchia (accordi
euromediterranei)
o
familiari stranieri di cittadini comunitari con diritto di soggiorno (esclusi primi
3 mesi di soggiorno o prima ricerca di lavoro, salvo diritto per altra norma) o
di cittadini italiani
Accesso
alle altre prestazioni
á
Parita' con
gli italiani per le altre prestazioni (es.: reddito minimo di inserimento,
assunzioni obbligatorie), per titolare di permesso > 1 anno
Giurisprudenza
costituzionale
á
Sent.
Corte Cost. 306/2008 e 17/2009:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella
parte in cui impongono un requisito di reddito ai fini del godimento di indennita'
di accompagnamento per
invalidi civili totalmente inabili e di pensione di inabilita'
Accoglienza
per irregolari
á
Accoglienza
irregolari (sindaco,
fino a completamento rete CIE)
Accesso
agli alloggi di edilizia popolare
á
Edilizia
popolare: parita' con
gli italiani per titolari
o
titolare di
permesso CE slp
o
titolare di
permesso > 2 anni
con lavoro regolare
o
titolare di
permesso per asilo o protezione
sussidiaria (anche disoccupati?)
e suoi familiari
Accesso
ai contributi integrativi per i locatari
á
Ai
fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi (fissati con decreto
Minlavori-pubblici) necessari perche' il conduttore benefici dei contributi
integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in
Italia o > 5 anni nella regione (L.
133/2008)
5.
Scuola
Accesso
dei minori stranieri alla scuola
á
Minori,
anche irregolari,
titolari del diritto e
soggetti all'obbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e
grado (inclusi esami;
problemi al compimento dei 18 anni per minori ancora irregolari)
á
Trib.
Milano: l'istruzione include la scuola materna
á
Nota:
dovrebbe essere incluso l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione
Misure
a sostegno del diritto allo studio
á
Parita' con gli italiani per le misure a
sostegno del diritto allo studio
á
Borse anche
da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento)
Rinnovo
del permesso
á
Rinnovo del permesso:
o
condizioni:
¤
1 esame,
primo anno; 2 esami, anni successivi, salvo motivi di forza maggiore
¤
<
3 anni fuori corso
o
consentito
anche per
¤
proseguire
gli studi, previa autorizzazione dell'Universita', con iscrizione ad un corso
di laurea diverso
¤
conseguire
specializzazione o dottorato
(fino a un anno oltre la durata dei corsi)
Riconoscimento
dei titoli di studio
á
Riconoscimento
titoli ai fini della prosecuzione degli studi: Universita'; in caso di inerzia
o di esito negativo, appello a MURST o Capo dello Stato
Abilitazione
in Italia
á
Visto e
permesso per esami di abilitazione
per laureati in Italia
á
Abilitati
in Italia, con soggiorno
pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione agli albi (entro quote)
Accesso
allo studio universitario extra-quota
á
Accesso a parita' con gli italiani (incluse
specializzazioni) per
o
regolarmente
soggiornanti in Italia con permesso
¤
CE slp
¤
lavoro
¤
familiari
¤
asilo
¤
protezione
sussidiaria
¤
motivi
umanitari (certamente in caso di permesso rilasciato per protezione sociale o,
prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, su richiesta della
Commissione territoriale)
¤
religiosi
o
regolarmente
soggiornanti in Italia da > 1 anno e titolo superiore (scuola
secondaria?) conseguito in Italia
o
ovunque
soggiornanti e titolo conseguito in scuole italiane all'estero o straniere
riconosciute
Accesso
al lavoro
á
Permesso utilizzabile per lavoro (< 1040 ore in un
anno)
á
Conversione
in lavoro, dopo corso di
laurea completo in Italia, entro quote anno successivo
Titolare
di permesso rilasciato da altro Stato membro
á
Consentito
l'ingresso senza visto
di straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da
altro Stato membro, per proseguire o integrare gli studi
Professioni
regolamentate
á
Definizione
di professione regolamentata:
quella il cui svolgimento richiede una delle seguenti circostanze:
o
iscrizione
in albi e simili, subordinata al possesso di qualifica professionale o all'accertamento
di specifica professionalita'
o
possesso
qualifiche professionali
o
possesso di
un titolo professionale, il cui uso e' subordinato al possesso di qualifica
professionale
Accesso
allo svolgimento della professione: passi tipici
á
Passi
successivi tipici:
o
titolo
di studio (es.: laurea)
o
titolo
abilitante (es.: esame
di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
o
iscrizione
nell'albo (o, in
mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione
all'ordine dei medici)
Riconoscimento
del titolo conseguito in Stato extra-UE
á
Riconoscimento
titoli abilitanti
conseguiti in uno Stato extra-UE
o
condizionato
a esame, da parte di una conferenza di servizi, della qualifica
professionale o dell'esperienza
professionale) ed eventuale
misura compensativa
(tirocinio o prova attitudinale, a scelta della conferenza di servizi)
o
decisione
entro 4 mesi
o
entro quote
(dubbio; esonero almeno per titolari di permesso per asilo o protezione sussidiaria e loro familiari? nella prassi, extra
quota per titolari di
soggiorno che consenta lavoro autonomo)
o
possibile richiesta
dall'estero
o
per
l'espletamento dell'eventuale misura compensativa, rilasciabile visto per
studio
Iscrizione
all'albo professionale
á
Iscrizione
agli albi: entro quote
(precedenza per abilitati in Italia soggiornanti da almeno 5 anni), esclusi
titolari di permesso per asilo
o protezione sussidiaria
e loro familiari; nella prassi:
extra quota per
titolari di soggiorno che consenta lavoro autonomo
á
Iscrizione
agli albi (e riconoscimento) extra quota per ingressi ex art. 27 (traduttori, interpreti, infermieri)?
á
L'abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non e' sufficiente per iscrizione in
albo e svolgimento professione (necesario preventivo benestare Minsalute)
á
Il
riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nell'albo e
svolgimento professione entro 2 anni
Norme
di riferimento
á
Norme di riferimento:
o
art. 43
T.U.: discriminazione
fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza
o
D. Lgs.
215/2003 (modificato da
L. 101/2008): parita' di trattamento tra persone indipendentemente da razza e
origine etnica (in materia di accesso all'occupazione, condizioni di lavoro,
formazione e riqualificazione professionale, appartenenza a organizzazioni di
lavoratori o datori di lavoro, protezione e sicurezza sociale, assistenza
sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni, servizi e alloggio)
o
D. Lgs.
216/2003: parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
o
art. 44
T.U.: tutela
giurisdizionale
Divieti
di discriminazione diretta e indiretta
á
Divieto di discriminazione
o
diretta: per l'appartenenza ad un determinato
gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra, non
appartenente a quel gruppo, in situazione analoga
o
indiretta: disposizioni, criteri, atti o
comportamenti apparentemente neutri che mettono le persone appartenenti a un
determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro
che non appartengono a quel gruppo
á
Sono
considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo
á
Legittime le differenze di trattamento del
lavoratore dovute a caratteristiche che costituiscano un requisito essenziale
e determinante (D. Lgs.
216/2003)
Azione
civile contro la discriminazione
á
Azione
civile, ricorso al giudice
(anche da parte di associazioni iscritte in apposito elenco o, in caso di
discriminazioni collettive, di sindacati)
á
In caso di discriminazione indiretta,
Accesso al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione
á
Accesso al
lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso); certamente riservate agli
italiani
Tutela
dell'unita' familiare
á
Deroga ingresso e soggiorno familiare del
minore soggiornante (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (lavoro; non convertibile; iscrizione al
SSN?)
á
Tutela
delle unioni di fatto
(ricongiungimento genitore naturale)
á
Ricongiungimento
anche per i figli del coniuge
á
Minori affidati
o sottoposti a tutela equiparati a figli ai fini della tutela
dell'unita' familiare
Tutela
relativa al permesso di soggiorno
á
Rilascio di
autonomo permesso per
motivi familiari al compimento dei 14 anni, valido fino ai 18 anni (prassi?)
á
Conversione del permesso per motivi familiari al
compimento dei 18 anni,
o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per
i minori comunque affidati
al compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; anche affidamento di
fatto o tutela)
á
Consentito
anche il rinnovo del
permesso per motivi familiari
al compimento dei 18 anni
in caso di neo-maggiorenne ancora a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio
Inespellibilita'
á
Divieto
di espulsione; rimpatrio
col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni
permesso o carta genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per
> 14 anni); permesso per minore eta' negli altri casi (incluso minore non accompagnato, fino a
completamento indagini sui familiari in patria)
á
Nelle more
dell'accertamento
dell'eta' o in caso di dubbio,
si presume la minore
eta'
Minori
non accompagnati: rimpatrio assistito; permesso per integrazione minore
á
Rimpatrio
assistito minore non
accompagnato deciso da Comitato minori
á
Permesso
per integrazione minore
al minore non accompagnato inserito in progetto gestito da ente autorizzato;
utilizzabilita' per lavoro e convertibilita' entro quote anno successivo
(condizionata a 3 anni di presenza in Italia e 2 anni di inserimento)
Interesse
superiore del fanciullo
á
Interesse
superiore del fanciullo
in tutti i provvedimenti relativi a unita' familiare (incluso rimpatrio
assistito)
Protezione
sociale: presupposti; permesso; facolta'
á
Rischio (anche a seguito di eventuale rimpatrio)
derivante da collaborazione
o dal tentativo di sottrarsi
al condizionamento criminale (anche in caso di violenza o grave sfruttamento in
ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in eta' minore:
o
rilascio di
permesso "per motivi umanitari"
(distinguibile solo per gli uffici competenti); durata: 6 mesi, rinnovabile per 1 anno o piu' (se permangono i motivi che ne hanno
richiesto il rilascio)
o
condizione:
inserimento con
associazione convenzionata
o
in caso di
rischio, non richiesta denuncia
ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile ma non
obbligatorio)
o
rilascio anche senza passaporto e altri requisiti
o
sospensione
o revoca
dell'eventuale espulsione pregressa
o
accesso a lavoro subordinato o studio
o
iscrizione
al SSN
o
revoca in caso di sottrazione agli impegni o
cessazione dei motivi
o
conversione: lavoro (entro quote anno successivo) o
studio
o
disposizioni
applicabili anche a comunitari
in situazione di grave pericolo (escluso il caso di persona condannata nella
minore eta'?)
Collaborazione
anti-terrorismo
á
Collaborazione in indagini o procedimenti relativi a
delitti di natura terroristica:
o
rilascio di
permesso di 1 anno,
rinnovabile, o permesso CE slp
(per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti
di natura terroristica)
su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o
del Procuratore della Repubblica
o
revoca in caso di condotta incompatibile o di
cessazione delle condizioni
Presupposti
á
Adottato
per straniero
o
che si
presenti al valico di frontiera
sprovvisto dei requisiti per l'ingresso o il reingresso (inclusa assenza di
motivi ostativi e di segnalazione per la non ammissione in area Schengen)
o
che sia
fermato all'atto dell'ingresso in elusione dei controlli, o subito dopo (respingimento differito,
dopo trattenimento in CIE)
o
che sia
temporaneamente ammesso per la necessita' di prestargli soccorso (respingimento differito, dopo
trattenimento in CIE)
Oneri
e sanzioni
á
Oneri
(rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o -
"e"? - mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore
Tutela
dei diritti
á
Deroga in caso di applicazione di un regime di protezione
temporanea o di
presentazione di domanda di asilo:
non si applicano le disposizioni su presupposti ed esecuzione del
respingimento, ne' su oneri a carico del vettore (nota: al momento
dell'imbarco, il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo)
á
Divieto assoluto di respingimento, anche
indiretto, verso un
paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
á
Assistenza
alla frontiera allo straniero respinto
á
Respingimento
dei minori non
disciplinato esplicitamente
Tutela
gurisdizionale
á
Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza
di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in
caso di respingimento differito per meno di 48 ore
á
Ricorso al TAR
Espulsione
con accompagnamento immediato
á
Accompagnamento immediato
o
ordine
pubblico o sicurezza
dello Stato o sospetto
coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche
o
misura di sicurezza (380, 381 o condanna > 2 anni o a
misura restrittiva per delitto contro la personalita' dello Stato;
pericolosita')
o
in sostituzione della pena: < 2 anni, non
sospesa (anche patteggiamento, anche I grado) per straniero da espellere per
irregolarita' (salvo divieto di espulsione o reati art. 407 co. 2a c.p.p., o
reati T.U. con massimo edittale > 2 anni), immediatamente allontanabile;
provvedimento discrezionale
o
alternativa alla pena residua < 2 anni per
straniero da espellere per irregolarita' (salvo divieto di espulsione o reati
art. 407 co. 2a c.p.p., o reati T.U.)
o
prevenzione (straniero ritenuto dal questore dedito
ad attivita' delittuose o indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa)
o
ingresso
clandestino
o
irregolarita' per mancata richiesta, annullamento o
revoca del permesso, o mancata dichiarazione di presenza per soggiorni brevi
per visite, affari, turismo, studio, ovvero superamento dei termini del
soggiorno breve autorizzato (dubbio: accompagnamento immediato o intimazione?),
o mancata comunicazione allo Sportello Unico (per dipendenti da appaltatore con
sede in altro Stato UE)
o
recidiva
o
irregolarita'
per mancata richiesta di rinnovo, in caso di rischio di elusione
o
mancato
rispetto dell'invito a lasciare l'Italia in caso di diniego
del permesso (dubbio)
o
mancato
rispetto dell'intimazione per mancata richiesta di rinnovo
o
pendenza di
un provvedimento di espulsione o respingimento adottato da altro Stato membro
(possibile anche la previa revoca dell'eventuale permesso)
Espulsione
con intimazione
á
Intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.
o
irregolarita'
(in assenza di rischio di elusione) per mancata richiesta rinnovo
o
irregolarita'
(in assenza di rischio di elusione) per superamento dei termini del soggiorno
breve autorizzato per visite, affari, turismo, studio (dubbio: accompagnamento
immediato o intimazione?)
Caso
particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
á
Ai fini
dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto si tiene conto di vincoli
familiari, durata del soggiorno pregresso e legami socio-familiari con il paese
d'origine
Convalida
dell'accompagnamento immediato; sospensione
á
Convalida sospensiva del giudice di pace entro 48 ore per l'accompagnamento immediato
Trattenimento
in CIE
á
Trattenimento nel CIE
o
presupposti
-
quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento, per
¤
necessita'
di soccorrere lo straniero
¤
necessita'
di accertamenti su identita' o nazionalita'
¤
necessita'
di acquisire documenti per il viaggio
¤
mancanza di
vettore
-
in attesa
della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)
-
in caso di
mancato rispetto dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg.
o
durata
massima: 30+30 gg.
o
convalida del giudice di pace entro 48 ore (verifica nel merito del
provvedimento di espulsione; non dell'eventuale provvedimento negativo relativo
al permesso)
o
consentiti contatti con
¤
familiari
conviventi
¤
difensore
¤
ministri di
culto
¤
personale
della rappresentanza diplomatica o consolare
¤
visite di
persone regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti), previa autorizzazione da
parte del prefetto
¤
rappresentante
ACNUR (Carta dei diritti)
¤
associazioni
convenzionate (Carta dei diritti)
o
consentito accesso di
¤
rappresentanti
di organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali
¤
Sindaci,
Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale
¤
giornalisti
e fotocineoperatori
o
ordine
del questore di lasciare
l'Italia entro 5 gg.,
in caso di impossibilita' adozione o prolungamento del trattenimento
Tutela
giurisdizionale
á
Ricorso
o
TAR per
¤
ordine
pubblico o sicurezza dello Stato
¤
sospetto
coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche (non ammessa la
sospensione cautelare)
o
Corte
d'appello e Cassazione per
¤
misura di
sicurezza (possibile anche la revoca da parte del magistrato o del Tribunale di
sorveglianza)
¤
sostitutiva
della pena
o
Tribunale
di sorveglianza per alternativa alla pena (opposizione)
o
giudice di
pace entro 60 gg. negli
altri casi; 20 gg. per decidere
á
Difensore
di fiducia o, in
mancanza, difensore d'ufficio per ricorso e convalide
á
Assistenza interprete (anche di fiducia; da disciplinare con
legge)
á
Accesso al
patrocinio a spese dello Stato per ricorso e convalide (da DPR 115/02;
efficace, nei fatti, solo per ricorso?)
Divieto
di reingresso; violazione
á
Divieto
di reingresso 5-10 anni,
salvo autorizzazione del Ministro dell'interno; al termine, lo straniero deve
documentare l'effettivo rispetto del divieto; niente divieto per l'espulso per soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta
al ricongiungimento
á
Reato di reingresso non autorizzato dell'espulso: reclusione
1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni
Reato
di mancato ottemperamento dell'ordine del questore
á
Reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg. (salvo
giustificato motivo): reclusione 1-4 anni (arresto 6 mesi - 1 anno, in caso di
espulsione per mancata richiesta di rinnovo)
á
Nuova
presenza illegale dopo
la prima condanna per mancato ottemperamento: reclusione 1–5 anni (1-4
anni, in caso di espulsione originaria per mancata richiesta di rinnovo); nuovo
trattenimento in CIE (Cassazione: trattenimento obbligatorio; in caso di
impossibilita' e di mancato allontanamento, non vi e' ulteriore reato)
Divieti
di espulsione
á
Divieto
di espulsione
o
rischio, anche indiretto, di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
o
salvo
ordine pubblico o sicurezza dello Stato
¤
minori
¤
gravide e puerpere (che provvedono al figlio <
6 mesi), e marito
convivente (Corte Cost. 376/00)
¤
coniuge e familiari
di italiani <
IV grado conviventi (revoca dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio;
ulteriore rispetto al diritto di soggiorno; giurisprudenza contrastante su convivenza con minore italiano)
¤
permesso
CE slp (espulsione
possibile solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato)
o
necessita'
di cure urgenti o
essenziali
1. Destinatari della protezione
Definizione
dello status
á
Protezione
internazionale:
o
status di rifugiato: rischio di persecuzione (atti che di per se' costituiscano una
violazione grave di diritti umani fondamentali o che ne producano l'effetto
come somma di diverse misure) per razza, religione,
cittadinanza,
appartenenza a un gruppo sociale
o opinioni politiche
o
protezione
sussidiaria: rischio di
subire un danno grave:
condanna a morte, tortura o trattamento inumano o degradante, minaccia alla vita di un civile in situazioni di conflitto
armato interno o
internazionale
Agente
statale e non statale
á
Ai fini
della protezione internazionale, rilevanti le persecuzioni
o i danni gravi che
ricadono sotto la responsabilita'
dello Stato o dei
partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio, ovvero da agenti non statali, se ne' i soggetti precedenti ne' le
organizzazioni internazionali possono o vogliono fornire sufficiente
protezione contro
persecuzioni o danni gravi
Cause
di esclusione, cessazione, diniego e revoca per lo status di rifugiato
á
Esclusione dallo status di rifugiato per
o
responsabilita'
in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra
o
condanne
all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni,
massimo > 10 anni)
o
atti
contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite
á
Diniego dello status di rifugiato per
á
Cessazione dello status di rifugiato per
o
ricorso
alla protezione del paese nel quale vi era rischio di persecuzione
o
acquisizione
della cittadinanza di un paese che fornisca protezione
o
cessazione
del rischio persecuzione
á
Revoca dello status di rifugiato
Cause
di esclusione, cessazione, diniego e revoca per la protezione sussidiaria
á
Esclusione dalla protezione sussidiaria per
o
responsabilita'
in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra
o
condanne
all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni,
massimo > 10 anni)
o
atti
contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite
o
pericolo
per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza dello Stato
á
Diniego della protezione sussidiaria per mancanza dei presupposti
á
Cessazione della protezione sussidiaria per cessazione del rischio di subire un danno
grave; cessazione non dichiarata
in presenza di gravi motivi umanitari che impediscano il rimpatrio
á
Revoca della protezione sussidiaria in presenza di una delle clausole di esclusione o in caso di riconoscimento determinato
da comportamento fraudolento
del richiedente
2. Procedura
Tutela dal
respingimento
á
Deroga alle disposizioni sul respingimento
quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di reddito, ne'
i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si
applicano oneri al vettore
á
Nota: il
vettore non sa se verra'
presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che
fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai
trafficanti
Presentazione
della domanda; verbalizzazione
á
La domanda e' presentata alla polizia di frontiera o alla questura
á
La domanda non puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente
á
La domanda
e' verbalizzata comunque in questura; il verbale e'
approvato e sottoscritto dal richiedente, cui viene rilasciata copia del
verbale e della
documentazione allegata
Trattenimento
in CIE e ospitalita' obbligatoria in CARA
á
Trattenimento
in CIE per il richiedente che abbia commesso
determinati crimini o
che sia destinatario di espulsione
o respingimento
á
Ospitalita'
obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il
richiedente
á
Allontanamento
ingiustificato del
richiedente ospitato obbligatoriamente in CARA: decisione sulla domanda sulla base
degli elementi in possesso della Commissione
Attestato
e permesso per richiesta asilo
á
Attestato
nominativo al
richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA; permesso
per richiesta asilo negli altri casi (non richiesti
passaporto e mezzi per rimpatrio; possibile limitazione della circolazione)
Applicazione
del Regolamento Dublino II
á
L'Italia
puo' dichiararsi competente
per l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria in CARA a seguito di presentazione della domanda
successiva
all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione
dello Stato competente
in base al Regolamento Dublino
II
Commissioni
territoriali e Commissione nazionale
á
Commissioni
territoriali (Gorizia,
Milano, Roma, Foggia, Crotone, Trapani, Siracusa; competenza per l'esame delle domande presentate nella
circoscrizione o da richiedenti trattenuti in CIE o ospitati in CARA nella
circoscrizione): composte da
o
un funzionario
di carriera prefettizia,
con funzioni di presidente
o
un
funzionario della polizia
di Stato
o
un
rappresentante dell'ente territoriale
o
un
rappresentante dell'ACNUR
o
un
funzionario del MAE
(su richiesta del Presidente della Commissione nazionale)
á
Commissione
nazionale per il diritto d'asilo,
competente in materia di revoca
e cessazione dello
status di protezione internazionale, con compiti di indirizzo, formazione e aggiornamento
delle Commissioni territoriali; presieduta da un prefetto
e composta da
o
un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
o
un
funzionario della carriera diplomatica
o
un
funzionario di carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno
o
un
dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno
á
Alle
riunioni della Commissione nazionale partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive
Diritti
del richiedente
á
Garantiti al richiedente: contatti con l'ACNUR, assistenza di un interprete; assistenza di un avvocato (a spese del
richiedente in sede di esame della Commissione; accesso al gratuito patrocinio,
in sede di ricorso)
Domande
inammissibili
á
Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa
dalla Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato firmatario
della Convenzione di Ginevra e ancora disposto ad accordare protezione o se la domanda e' reiterata senza fatti nuovi
Audizione
á
Colloquio con la Commissione:
o
entro 7 gg.
dal ricevimento della documentazione in caso di trattenimento in CIE, 30 gg.
negli altri casi
o
in seduta
non pubblica, con garanzia di riservatezza
o
rinviabile
per motivi di salute o altri gravi motivi (in caso di mancata presentazione e
mancata richiesta di rinvio, la Commissione decide comunque sulla base degli
elementi in suo possesso)
o
possibile
chiedere la presenza di un solo membro della Commissione e, per esigenze
particolari del richiedente, l'ammissione di personale di sostegno
o
redatto
verbale, sottoscritto dal richiedente (il rifiuto di sottoscrizione non
preclude la decisione della Commissione) e a lui consegnato in copia
Decisione
della Commissione territoriale
á
Decisione (entro 2 gg dal colloquio per trattenuti
in CIE, 3 gg per gli altri):
o
riconoscimento di status di rifugiato o protezione
sussidiaria
o
rigetto per
¤
mancanza presupposti
¤
sussistenza
clausola di cessazione
o di esclusione
¤
provenienza
da paese di origine sicuro
senza che il
richiedente abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel paese nel suo caso specifico
¤
manifesta
infondatezza (palese
insussistenza dei presupposti o presentazione strumentale della domanda per evitare o ritardare
allontanamento)
á
In caso di
rigetto, se sussistono
gravi motivi umanitari, trasmissione degli atti al questore (a seguito di
rigetto) per eventuale rilascio
di permesso per motivi umanitari
ex art. 5, co. 6 T.U.
á
Nel 2007 (prima dell'istituzione della protezione
sussidiaria)
o
domande
esaminate: 13.509
o
riconoscimento dello status di rifugiato: 1.408 (10.4%)
o
diniego
dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%)
o
dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%)
o
altro esito (rinunce; casi Dublino;
irreperibili): 875 (6.5%)
Conseguenze
della decisione negativa
á
In caso di rigetto o di ritiro o di inammissibilita' della domanda, salvo il caso di rilascio
di permesso e trascorso il termine per l'eventuale impugnazione, si procede
o
ad
allontanamento (espulsione?) con accompagnamento alla frontiera, se il richiedente e' trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA, ovvero, negli altri casi, se vi e'
rischio di elusione
o
ad intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg (espulsione?), se al richiedente e' stato
rilasciato un permesso per richiesta asilo
Ricorso
contro la decisione di I grado
á
Il
ricorso (al tribunale) e' ammissibile solo se presentato entro 30 gg (15 gg, in caso di richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA)
á
Il ricorso sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:
o
il
richiedente si e' allontanato ingiustificatamente dal CARA
o
il
richiedente e' stato ospitato obbligatoriamente in CARA avendo presentato la domanda dopo
essere stato intercettato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale
o
il
richiedente e' stato trattenuto in CIE
o
la domanda
e' stata giudicata inammissibile
o
la domanda
e' stata rigettata per manifesta infondatezza
á
In mancanza
di effetto sospensivo
automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione
del provvedimento al Tribunale competente
per il ricorso; nelle more
della decisione del Tribunale sull'istanza di sospensione (entro 5 gg), il ricorrente rimane nel centro (CIE o CARA) in cui si trova
á
Il
Tribunale decide entro 3 mesi
con sentenza
Ricorso
contro la decisione del Tribunale
á
Ammesso il reclamo in Corte d'Appello (entro 10 gg; con possibile istanza di sospensione
dell'allontanamento); sentenza entro 3 mesi
Ricorso
contro la sentenza della Corte d'Appello
á
Sentenza
della Corte d'appello impugnabile in Cassazione (entro 30 gg; senza possibilita' di sospensione)
Residuo
meccanismo elusivo
á
Residuo meccanismo
elusivo:
o
lo
straniero intercettato in condizioni di soggiorno illegale chiede asilo prima
che sia adottato un provvedimento di espulsione o respingimento
o
lo
straniero e' trattenuto obbligatoriamente in CARA
o
la sua
domanda e' respinta
o
nelle more
dell'allontanamento, lo straniero si imbosca (eventualmente, presentando
ricorso e istanza di sospensione)
o
a carico
dello straniero e' adottato un provvedimento di espulsione
o
se
nuovamente rintracciato, lo straniero presenta nuova domanda di asilo, ma gli
viene notificato il provvedimento di espulsione gia' adottato a suo carico
o
lo
straniero e' trattenuto in CIE
o
la nuova
domanda di asilo viene dichiarata inammissibile
o
lo
straniero presenta nuovo ricorso e istanza di sospensione
o
l'istanza
di sospensione e' respinta, dato il comportamento precedente
o
lo
straniero, infine, e' effettivamente espulso
3.
Accoglienza dei richiedenti asilo
Condizioni
per l'accesso alle misure di accoglienza
á
Il titolare
di permesso per
richiesta asilo privo di mezzi
sufficienti per se' e per i familiari (come per turismo, per 6 mesi: 5227 euro,
per una persona; 3186 euro a persona, in caso di nucleo familiare) accede con i
familiari alle misure di accoglienza (D. Lgs. 140/2005)
á
Accesso
garantito a condizione che il richiedente abbia presentato la domanda di
asilo entro 8 gg.
dall'ingresso (dal
verificarsi dei motivi di persecuzione, in caso di richiedente gia'
soggiornante legalmente nel territorio nazionale)
Contributo
assistenziale
á
In caso di indisponibilita'
di posti, contributo
assistenziale
(attualmente: 27,89 euro
al giorno a persona)
per il tempo necessario (ma comunque < 35 gg) ad acquisire la disponibilita' presso
un centro di accoglienza
Strutture
di accoglienza: dimensioni; diritti; accesso a istruzione e formazione
professionale
á
Predisposti
servizi di accoglienza
territoriali per richiedenti asilo;
per il 2007, circa 2600 beneficiari
á
Le
strutture di accoglienza garantiscono, nei limiti del possibile, la tutela
della vita familiare e della
sua integrita' e il
rispetto delle esigenze delle persone vulnerabili
á
Nei centri
di accoglienza sono
ammessi gli avvocati
e i rappresentanti dell'ACNUR
e delle associazioni o degli enti di tutela autorizzati
á
I minori richiedenti asilo o i minori figli di
richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico
á
I
richiedenti asilo inseriti nei servizi di accoglienza possono frequentare i
corsi di formazione professionale
eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza
del richiedente asilo
Rinnovo
del permesso per richiesta asilo; accesso al lavoro
á
Se la decisione
sulla domanda di asilo non e' adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il permesso
per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di 6
mesi
á
Salvo il
caso di ritardo addebitabile al
richiedente, il permesso rinnovato
consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura; il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro
á
Il
richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire
alle spese
Richiedente
che abbia presentato ricorso: accesso al lavoro, alla formazione e
all'accoglienza
á
In caso di ricorso contro la decisione della Commissione
territoriale o contro la sentenza del tribunale, si applicano le disposizioni
su accesso al lavoro
e alla formazione
professionale
á
L'accoglienza del ricorrente e' consentita solo
4. Diritti
Tutela
rispetto all'espulsione
á
Il titolare
dello status di protezione internazionale e' espulso
solo quando rappresenti un pericolo
o
per la sicurezza
dello Stato
o
per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per
il quale e' prevista la pena della reclusione > 4 anni nel minimo o >
10 anni nel massimo
Tutela
dell'unita' familiare
á
Ricongiungimento familiare con il rifugiato senza vincolo di dimostrazione dei requisiti
di reddito e alloggio
á
Consentito
l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti
diretti di primo grado
del rifugiato minore non accompagnato
á
Il titolare
di protezione sussidiaria
ha diritto al ricongiungimento familiare come gli altri stranieri; la soglia di reddito non
eccede, pero', 2 * assegno sociale, anche se il numero di familiari e' >
2
á
Possibile coesione
familiare con il rifugiato per il familiare (per il quale si
potrebbe chiedere il ricongiungimento) presente in Italia, anche illegalmente (art. 30, co. 1, lettera c, T.U.)
á
Ai familiari del titolare dello status di protezione
sussidiaria presenti sul
territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status e'
rilasciato un permesso per motivi familiari (e ai familiari del rifugiato?)
á
I familiari del titolare dello status di protezione
internazionale che non
hanno individualmente diritto allo status godono degli stessi diritti riconosciuti al titolare dello status
Permesso
di soggiorno
á
Al titolare
dello status di rifugiato
e' rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della durata di 5 anni, rinnovabile (e, verosimilmente, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti)
á
Al titolare
dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria della durata
di 3 anni, rinnovabile previa verifica della permanenza delle
condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello status, utilizzabile
per lavoro e studio e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti
á
Accesso al permesso
CE slp, dopo 5 anni di soggiorno legale, ma solo dopo conversione del permesso per asilo o per protezione
sussidiaria in permesso che consenta il rilascio del permesso CE slp, essendo precluso il rilascio diretto
Naturalizzazione
á
Accesso
alla cittadinanza per
naturalizzazione dopo 5 anni
di residenza legale
per il rifugiato,
dopo 10 anni per il
titolare di protezione sussidiaria
Accesso
a lavoro, professioni, riconoscimento titoli, assistenza, studio
á
Il titolare
dello status di protezione internazionale e' equiparato
al cittadino italiano
in materia di
o
lavoro subordinato o autonomo
o
iscrizione
agli albi professionali
o
formazione
professionale e tirocinio sul luogo di lavoro
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (di studio o anche
professionali?)
o
assistenza
sociale (salvo che le
misure siano esplicitamente riservate dalla legge a italiani e comunitari?)
o
assistenza
sanitaria
á
Il titolare
dello status di rifugiato
e' equiparato al
cittadino comunitario
riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione
(esclusi esercizio di pubblici poteri; tutela sicurezza nazionale)
á
L'accesso
ai corsi universitari
per il titolare di permesso di soggiorno per asilo politico o per asilo umanitario
(verosimilmente, "per protezione sussidiaria") e' condizionato al solo possesso
del titolo di studio
necessario (art. 39, co. 5, T.U.)
Accoglienza
á
Predisposti
servizi di accoglienza
territoriali per titolari di protezione internazionale; la permanenza assistita e' di durata
o
<
6 mesi, prorogabili eccezionalmente per < 6
mesi (9 mesi per nuclei familiari; anche ulteriormente per categorie vulnerabili), per i titolari di protezione
internazionale o umanitaria
o
fino a 6
mesi dopo il compimento
della maggiore eta',
per i minori non accompagnati titolari
di protezione internazionale o umanitaria
Equiparazione
del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della
Commissione con il titolare di protezione sussidiaria
á
Al titolare
di permesso per motivi umanitari
rilasciato su richiesta della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
251/2007 e' rilasciato, al momento del rinnovo del permesso, un permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria;
al titolare sono riconosciuti
da subito gli stessi diritti
riconosciuti al titolare di protezione sussidiaria
5. Altre
forme di protezione
Deroghe alle
norme restrittive su ingresso e soggiorno
á
Divieto
di allontanamento (art.
19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione) verso un
paese in cui lo straniero
o
possa
essere perseguitato
per motivi di razza, sesso,
lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali, condizioni sociali
o
rischi di
essere rinviato verso
un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione
á
Deroga alle restrizioni Schengen per rilascio o
rinnovo del permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o
internazionali (art. 5,
co. 6, T.U.)
á
Permesso
per motivi umanitari in
caso di impossibilita'
di allontanamento (in applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa
acquisizione dall'interessato
di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono l'allontanamento
Diritto
d'asilo costituzionale
á
Diritto
d'asilo costituzionale
(art. 10 Cost.): lo straniero al quale sia effettivamente impedito l'esercizio
delle liberta' democratiche
garantite dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha diritto d'asilo
nel territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge
á
Immediata
precettivita' del
diritto costituzionale (Cassazione Sez. Riun. 19/2/97): categoria dei rifugiati piu'
ristretta; L. 39/1990 non applicabile, in mancanza di legge attuativa, ma non
incostituzionale perche'
non pretende di
disciplinare il diritto d'asilo costituzionale
á
Conseguenze della sentenza:
o
la legge non puo' essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o
competenza
del giudice ordinario
per il riconoscimento del diritto d'asilo (diritto soggettivo perfetto), anche
per il ricorso
nell'ambito del riconoscimento della protezione internazionale; non vi sono termini di prescrizione ne'
di decadenza (Trib. Catania)
á
Necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non
essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass.
8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)
Protezione
temporanea
á
Possibile protezione
temporanea, per motivi
umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare
gravita' (applicata nel 1999
per dare protezione ai profughi in fuga dal conflitto in Kossovo)
á
Disposizioni
adottate con DPCM,
anche in deroga alle
altre disposizioni di legge
Protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
á
Adozione
del DPCM in caso di
accertamento, da parte del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati, ai
sensi della Direttiva 2001/55/CE
(D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilita' dichiarata dal
Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base
a decisione del Consiglio europeo
á
Nei casi in
cui la decisione sulle domande di asilo presentate da sfollati non sia differita, sulla base del DPCM, al termine del
periodo di protezione, lo sfollato richiedente asilo puo' godere del regime di
protezione solo se rinuncia
alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o in caso di esito
negativo dell'esame
á
Uno
sfollato
o
puo'
essere escluso quando lo
si possa ritenere responsabile di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o
un crimine contro l'umanita', di un reato grave non politico commesso all'estero, di un atto
contrario ai principi e
alle finalita' delle Nazioni Unite
o
e'
escluso quando sia stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in seguito a patteggiamento, per reati
ostativi all'ingresso
Stati membri dell'Unione europea
á
Stati
membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Norme applicabili
á
Riferimento
normativo: D. Lgs.
30/2007, che recepisce
la Direttiva 2004/38/CE; le disposizioni si applicano anche
á
Le
disposizioni del D. Lgs. 286/1998
si applicano ai cittadini comunitari se cosi' previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario
(art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008) o se si tratta di disposizioni piu'
favorevoli in materia di
familiari stranieri
á
Le
disposizioni del D. Lgs. 286/1998
in materia di familiari stranieri
si applicano, se piu' favorevoli, anche a quelli di cittadini italiani
Titolari
del diritto; nozione di familiare
á
Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o
del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del
comunitario o del coniuge, a carico)
á
Nota: non
disciplinata la facilitazione dell'ingresso e soggiorno breve per altri
familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro di appartenenza
del cittadino) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario
Requisiti
per ingresso e soggiorno di durata < 3 mesi
á
Requisiti: documento di identita' valido per
l'espatrio (comunitario); passaporto valido con visto, se richiesto (per
familiare straniero)
á
In caso di
mancanza di requisiti, non si respinge alla frontiera l'interessato se dimostra entro 24 ore (termine censurato informalmente dalla
Commissione UE) il suo status; art. 6 D. Lgs. 30/2007 non sembra riconoscere il
diritto di soggiorno, ma solo quello di ingresso, al familiare straniero
(disposizione censurata informalmente dalla Commissione UE)
Perdita
del diritto di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno viene meno
in caso di onere eccessivo
per l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da
disponibilita' di mezzi
inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o per pericolosita' per ordine
pubblico o sicurezza pubblica
Dichiarazione
facoltativa di presenza
á
Possibilita'
di presentare dichiarazione di presenza all'ingresso (con modalita' non ancora disciplinate); in
mancanza, si presume,
fino a prova contraria che il soggiorno sia durato piu' di 3 mesi; nota: una
volta fissato il termine per la presentazione di dichiarazione di presenza (che
non puo' essere inferiore a quello, di 8 gg, previsto per il turista
straniero), impossibile dimostrare
che sia scaduto tale termine
Requisiti
per il soggiorno di durata > 3 mesi
á
Requisiti: una delle condizioni seguenti
o
essere lavoratori subordinati o autonomi nel territorio
dello Stato
o
disporre,
per se' e per i familiari, di risorse economiche come per ricongiungimento (quantificazione
censurata informalmente dalla Commissione UE) e di un'assicurazione
sanitaria che copra
tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale
o
essere familiari (anche stranieri) di titolare di diritto
di soggiorno
á
Nota: ininfluente la disponibilita' di alloggio
á
Giurisprudenza
della Corte Giust.: deve essere considerato lavoratore ogni persona che svolga
attivita' reali ed effettive, ad esclusione di attivita' talmente ridotte da porsi
come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di tempo, a favore di
un'altra e sotto la direzione
di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione
á
Sent.
Corte Giust. C-127-08:
ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal
fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro
ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si
e' costituito il legame familiare
á
La
qualita'
di titolare di diritto di soggiorno puo' essere dimostrata in qualunque modo consentito dalla legge
Mantenimento del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno si mantiene
in caso di
o
disoccupazione
iniziale (fino a 6 mesi
di iscrizione al Centro per l'impiego o, una volta resa dichiarazione di
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, in assenza di
esclusione dalla condizione di disoccupazione)
o
disoccupazione
sopravvenuta (a
condizione di iscrizione al Centro per l'impiego o di dichiarazione di
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; fino a 1 anno, in caso
di disoccupazione sopravvenuta prima di 1 anno di soggiorno o dopo un contratto
a termine di durata < 1 anno); nota: disposizione censurata
informalmente dalla Commissione UE per il mancato riferimento al mantenimento
dello status di lavoratore
o
infortunio
o malattia (non
gravidanza!); nota: disposizione censurata informalmente dalla Commissione UE
per il mancato riferimento al mantenimento dello status di lavoratore
o
iscrizione
a un corso di formazione
professionale; nota: disposizione censurata informalmente dalla Commissione UE
per il mancato riferimento al mantenimento dello status di lavoratore
o
morte o partenza del familiare titolare a titolo
principale, a condizione di determinati requisiti (soggiorno pregresso e
svolgimento di attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i
familiari, o iscrizione scolastica del figlio)
o
divorzio o annullamento del matrimonio, a condizione di
svolgimento attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i
familiari, e di soddisfacimento di certi requisiti relativi al rapporto
coniugale (durata, affidamento dei figli o diritto di visita a questi, l'essere
parte offesa in procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di
condanna)
á
In caso di morte o divorzio o annullamento del matrimonio, ove
manchino i requisiti per il mantenimento del diritto di soggiorno, il familiare
straniero puo' ottenere
un permesso per
lavoro o studio
Perdita
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni o per pericolosita' per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza
Obbligo
di iscrizione anagrafica (cittadino comunitario) o richiesta di carta di
soggiorno (familiare straniero)
á
Dopo 3 mesi
di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di
soggiorno (richiesta in
questura o tramite Poste)
á
Nota:
superamento della soglia dei 3 mesi
presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e non
disciplinata)
Condizioni
per l'iscrizione anagrafica; casi particolari
á
Iscrizione
anagrafica subordinata, oltre che alle normali condizioni, alla dimostrazione
del possesso dei requisiti
che integrano il diritto di soggiorno (incluso, eventualmente, il legame
familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno)
á
Condizioni
facilitate per
l'iscrizione anagrafica di comunitari che siano religiosi (asunzione oneri da parte della
comunita'), minori non accompagnati
(decisione dell'autorita' giudiziaria minorile) o genitori di minore italiano (senza verifica
requisiti)
á
Iscrizione
(di 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per gli stagionali
Carta
di soggiorno: condizioni; durata
á
Ai fini del
rilascio della carta di soggiorno,
necessario il possesso di passaporto con visto, se richiesto; nota: rende inutile la
disposizione che facilita, in mancanza di tale possesso, l'ingresso del
familiare straniero e contrasta
con Sent. Corte Giust. C-127-08
á
Durata della carta di soggiorno: 5 anni; non decade per assenze < 6
mesi in un anno, o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per
motivi seri
Altri
familiari comunitari o stranieri
á
Altri
familiari comunitari possono iscriversi in anagrafe a condizione di
mantenimento da parte del titolare di diritto di soggiorno
á
Altri
familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro di
appartenenza del cittadino) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario possono
essere ammessi a soggiornare in Italia per residenza elettiva
á
Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato
l'art. 30, co. 4, T.U.,
che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero
ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non
disciplinato
esplicitamente il caso in cui tale familiare non rientri tra quelli con diritto
di soggiorno o ammessi per residenza elettiva, ma sia ammesso ai sensi
dell'art. 28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle
disposizioni del T.U.
se piu' favorevoli;
es.: il genitore naturale
straniero di minore
italiano o comunitario soggiornante in Italia); verosimilmente, in tali casi,
deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
Requisiti
á
Requisiti:
o
comunitario titolare di diritto di soggiorno: 5
anni di soggiorno legale
continuativo o condizioni particolari, relative a pensionamento o
raggiungimento dell'eta' pensionabile, sopravvenuta invalidita', svolgimento di
attivita' lavorativa in altro Stato UE, decesso del familiare lavoratore, etc.
o
familiare
straniero: 5 anni di soggiorno legale con il cittadino comunitario, o condizioni particolari
relative ad acquisto anticipato da parte del cttadino comunitario, di decesso
di questo o di divorzio o annullamento del matrimonio
á
Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno, o per
obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri, nonche',
per i neocomunitari,
i soggiorni pregressi
in qualita' di stranieri
á
La continuita'
del soggiorno si
considera comunque interrotta
in caso di adozione
di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato
Attestato
di diritto di soggiorno permanente e carta di soggiorno permanente
á
Ai
titolari e' rilasciato un attestato (per il comunitario) o una carta di soggiorno permanente (per il familiare straniero)
Perdita del diritto di soggiorno permanente
á
Il
diritto di soggiorno permanente (e, per il familiare straniero, la validita'
della carta di soggiorno permanente) si perde per assenze di durata > 2 anni
consecutivi
Diritto
di esercitare attivia' economiche non riservate al cittadino italiano
á
I titolari
di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque
attivita' economica, in
forma autonoma o subordinata, che non sia riservata
per legge al cittadino italiano
(attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla
tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al
cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di
avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)
Parita'
di trattamento con l'italiano per le materie del Trattato CE; deroghe
á
Il cittadino
comunitario con diritto
di soggiorno gode di parita'
di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto
derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso
Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale diritto si estende (indirettamente: solo se essi sono a
carico del lavoratore) ai familiari stranieri con diritto di soggiorno
á
In deroga al principio di parita' trattamento, il
cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza
sociale durante i primi
3 mesi di soggiorno in
Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di
lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente
per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge
Assistenza per soggiorni di durata < 3 mesi
á
Soggiorni
< 3 mesi:
o
iscrizione
al SSN: stagionali e
titolari di E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro
familiari, studenti, familiari di disoccupati)
o
prestazioni
programmate per titolari
di E112
o
prestazioni
necessarie a continuare il soggiorno per titolari di TEAM
Assistenza per soggiorni di durata > 3 mesi;
assistenza per irregolari
á
Soggiorni
> 3 mesi:
o
iscrizione
al SSN:
¤
lavoratori
e loro familiari
¤
disoccupati
e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno
¤
titolari di
E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121
(pensionati in altro Stato UE)
¤
titolare di
diritto di soggiorno permanente
¤
vittime di
tratta e destinatari di protezione sociale
¤
familiari
di cittadino italiano
o
assicurazione
sanitaria per i titolari
di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN?)
o
prestazioni
urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori,
gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi,
diagnosi e cura di malattie infettive; altre prestazioni essenziali?), gratuite
(salvo partecipazione alla spesa?), per comunitari presenti irregolarmente e non assistiti dal Paese di
provenienza; nota: disposizione a rischio in base a modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008)
Presupposti
dell'allontanamento
á
Presupposti:
o
motivi di sicurezza
dello Stato (inclusa
l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali
associazioni)
o
motivi imperativi
di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita'
umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumita'
pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la
civile e sicura convivenza); si tiene conto di
¤
condanne,
in Italia o all'estero, per
-
delitti non
colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con
patteggiamento)
-
delitti di
cui all'art. 8 L. 69/2005 (delitti per i quali, nell'ambito delle norme su
mandato di arresto europeo, e' prevista la consegna obbligatoria), anche con
patteggiamento
¤
appartenenza
a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere
o
applicazione
di misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione o di pena restrittiva
della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (L. 125/2008)
o
altri
motivi di ordine pubblico
o pubblica sicurezza
o
pericolo
per sanita' pubblica
(malattie epidemiche gravi insorte prima dell'ingresso)
o
mancanza (anche sopravvenuta) dei requisiti per il diritto di soggiorno
Criteri
per l'allontanamento per pericolosita'
á
Ai fini
dell'allontanamento per pericolosita',
o
si rispetta
il principio di proporzionalita'
o
si tiene
conto
¤
di
comportamenti individuali, che costituiscano concreta minaccia (non
suffcienti condanne)
¤
di
segnalazioni motivate del Sindaco
¤
di
soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute,
integrazione, legami
con il paese d'origine
o
titolari di
diritto di soggiorno permanente
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza
o
titolari di
diritto di soggiorno soggiornanti
da > 10 anni
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
o
titolari di
diritto di soggiorno minorenni
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, o quando sia
necessario a tutela del loro interesse
Competenza
á
Provvedimento
di allontanamento
adottato
o
dal
Ministro dell'interno,
¤
per motivi
di sicurezza dello Stato
o di ordine pubblico
¤
per motivi imperativi
di pubblica sicurezza a
carico di titolari di diritto di soggiorno soggiornanti da > 10 anni o minorenni
o
dal Prefetto, negli altri
casi
Termini per l'allontanamento
á
Termine per lasciare l'Italia in caso di
alontanamento per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza: > un mese o, in caso urgente, > 10 gg.
á
Accompagnamento
immediato (convalida del
giudice ordinario)
o
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica
sicurezza
o
in caso di
applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a
pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato
o
in caso di violazione
del termine per lasciare
l'Italia a seguito di allontanamento per pericolosita'
Divieto
di reingresso
á
Durata massima del divieto di reingresso:
o
10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli altri casi di pericolosita'
á
Violazione
del divieto di
reingresso: reclusione < un anno (< 2 anni per motivi di sicurezza dello Stato) o allontanamento
con accompagnamento immediato, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni
á
Violazione del divieto di reingresso applicato in sostituzione della pena detentiva: reclusione <
3 anni
á
Violazione del divieto di reingresso in caso di
applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a
pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato:
reclusione da 1 a 4 anni
á
Possibile
chiedere la revoca del divieto
dopo meta' periodo (o, comunque, dopo 3 anni) sulla base di documentazione che
dimostri il mutamento della situazione
Allontanamento
per mancanza di requisiti
á
In caso di
allontanamento per mancanza di requisiti,
o
provvedimento
applicato dal Prefetto
o
termine >
un mese per lasciare
l'Italia
o
divieto di
reingresso non applicabile
o
obbligo di
consegna di attestazione presso un
consolato italiano, a
dimostrazione dell'avvenuto allontanamento
o
arresto da uno a 6 mesi e l'ammenda da 200 a 2000 euro, se in Italia dopo la
scadenza del termine, senza aver effettuato consegna
á
Ai fini
dell'allontanamento per mancanza di requisiti si tiene conto
o
di
segnalazioni motivate del Sindaco
o
di soggiorno
pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute, integrazione, legami con il paese d'origine
Tutela
giurisdizionale
á
Ricorso
o
al TAR Lazio, per motivi di sicurezza dello
Stato o di ordine
pubblico
o
al
giudice ordinario, per
gli altri motivi (entro
20 gg.)
á
Possibile
presentare istanza di sospensione:
o
esecuzione sospesa fino all'esito dell'istanza, salvo allontanamento basato su
decisione giudiziale, motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di
pubblica sicurezza
o
in caso di allontanamento per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica
sicurezza o per mancanza
requisiti, se i tempi del procedimento eccedono il termine per lasciare l'Italia, il giudice decide sull'istanza prima della scadenza (nota: per motivi
imperativi di pubblica sicurezza, necessaria decisione immediata; per motivi
ordinari di pubblica sicurezza, non pleonastico solo in caso di precedente
decisione giudiziale: in tutti gli altri casi, l'esecuzione e' sospesa fino ad
esito dell'istanza; per mancanza di requisiti, pleonastico: l'esecuzione e'
sempre sospesa fino ad esito dell'istanza)
Conseguenze
dell'allontanamento
á
L'allontanamento
interrompe la
continuita' del soggiorno ed e' motivo di cancellazione anagrafica
Cittadinanza per nascita
á
Cittadino per
nascita:
á
E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso
di altra cittadinanza
á
Nota: L. 555/1912 prevedeva la trasmissione
della cittadinanza iure sanguinis
da parte del solo padre; Sent. Corte Cost. 30/1983 disposizione illegittima nella parte in
cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina; Sent. Cass. S.U. n. 12061/1998: la cittadinanza italiana in derivazione materna si
puo' attribuire nei casi di nascita successiva all'1/1/1948 (entrata in vigore della Costituzione)
Riconoscimento
e acquisto della cittadinanza
á
Riconoscimento o acquisto della cittadinanza (nota: residenza
legale significa soggiorno legale e iscrizione anagrafica):
¤
essere
stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio,
ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni
¤
assenza di
motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato
¤
assenza di
condanne (ovvero successiva riabilitazione) per determinati reati (delitti
contro la personalita' dello Stato o contro l'esercizio dei diritti politici
dei cittadini italiani; reati non colposi per i quali la legge preveda una pena
massima > 3 anni di reclusione; reati non politici, con condanna
all'estero ad una pena detentiva > 1 anno e sentenza riconosciuta in Italia)
¤
assenza di
separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio (al momento della maturazione dei requisiti)
¤
avere un
genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita
¤
soddisfare
una delle seguenti condizioni ulteriori:
-
aver
prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di
forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
-
ricoprire
un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di
voler acquistare la cittadinanza italiana
-
essere, al
compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19
anni
¤
essere nato
in Italia
¤
essere
stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei
18 anni (circ. Mininterno 7/11/2007: l'iscrizione anagrafica tardiva del minore
e brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno non sono ostativi, purche'
sia documentata l'effettiva presenza del minore, l'iscrizione anagrafica sia ragionevolmente
ricollegabile al momento della nascita e la stessa nascita sia stata
regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori
legalmente residente in Italia)
¤
dichiarare
di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
¤
essere
stati cittadini italiani residenti in quei territori, in possesso dei requisiti
per il diritto di opzione ex Trattato di pace di Parigi e Trattato di Osimo,
ovvero essere di lingua e cultura italiane e discendere da tali cittadini
¤
presentare
istanza documentata al Comune o al consolato italiano
¤
essere nati
e aver risieduto in quei territori ed essere emigrati all'estero (Austria
esclusa) prima del 16/7/1920, ovvero discendere da tali soggetti
¤
presentare,
entro il 20/12/2010, dichiarazione all'Ufficiale di stato civile del comune o
al consolato italiano
Naturalizzazione
á
Concessione della cittadinanza per naturalizzazione
(nota: residenza legale significa soggiorno legale e iscrizione anagrafica):
Limiti
per il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio
á
L'emanazione
del decreto di rigetto
dell'istanza di acquisto di cittadinanza per matrimonio e' preclusa se dalla data di presentazione
dell'istanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni; possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa
verifica dei requisiti (nota:
l'esistenza di condanne preclusive
dovrebbe comunque essere ostativa,
essendo la valutazione discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare
la presenza di pericoli per la sicurezza dello Stato)
Cittadinanza
per discendenza: iscrizione anagrafica e permesso per acquisto cittadinanza
á
Tipico percorso per l'acquisto della cittadinanza nei
casi in cui rileva la discendenza e la residenza legale in Italia:
o
ingresso
per turismo
o
presentazione
della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007
o
iscrizione
anagrafica a condizioni semplificate (anche in assenza di permesso di soggiorno
di durata > 3 mesi)
o
ottenimento,
ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999, di un permesso per
acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del soggiorno e,
quindi, la maturazione del requisito di residenza
á
Il
documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio,
mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio del
permesso di soggiorno allo straniero (gia' regolarmente soggiornante) che
chiede il permesso per acquisto cittadinanza
á
Iscrizione
obbligatoria al SSN e
possibilita' di svolgere attivita' lavorativa (controverso) per titolare di permesso
per acquisto cittadinanza;
diritto al ricongiungimento
familiare per il titolare di permesso per acquisto cittadinanza (giurisprudenza
di merito)
Cittadinanza
per naturalizzazione
á
Istanza di naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente
all'estero, al consolato
italiano
á
La concessione della cittadinanza e' atto pienamente discrezionale, basato su una valutazione complessiva e
insindacabile della persona dello straniero, che tiene conto dell'autosufficienza
economica, dell'assenza
di precedenti penali,
dell'affidabilita' dal punto di vista fiscale, etc.
á
Requisiti
di reddito (orientamento
del Consiglio di Stato e circ. Mininterno 5/1/2007): > soglia per l'esenzione
dal ticket (8.300 euro
per anno circa; 2.800 in piu' per il coniuge a carico; 516 euro in piu' per
ogni figlio a carico) da valutare
con riferimento all'intero nucleo familiare (possibile soddisfacimento del
requisito, quindi, anche nel caso in cui il richiedente sia a carico del
coniuge; es.: casalinga)
á
Il
requisito di residenza legale
ultradecennale ininterrotta
deve essere posseduto al momento
della presentazione dell'istanza
di naturalizzazione
á
Ai fini
della concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di irregolarita' del soggiorno successivi alla presentazione dell'istanza
á
Ai fini
dell'applicazione della L. 241/1990, il termine
per la definizione dei procedimenti relativi all'esame delle istanze di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione e' fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94)
Svincolo
á
Non piu'
richiesto lo svincolo
dalla cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno 7/10/2004)
Giuramento
di fedelta' alla Repubblica
á
Il DPR di
concessione della cittadinanza non ha effetto se l'interessato non presta, entro
6 mesi dalla notifica
del Decreto, giuramento di fedelta'
alla Repubblica
Tutela
giurisdizionale
á
Avverso il
provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza e'
possibile il ricorso al TAR del Lazio
á
Nel caso in
cui l'acquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: beneficio di legge o matrimonio),
il riconoscimento dello status di cittadino puo' essere chiesto, in seguito a
rigetto da parte dell'autorita' amministrativa, al giudice ordinario
Perdita della
cittadinanza
á
Il
cittadino perde la cittadinanza
o
se decide
di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito
la residenza all'estero; la riacquista
-
se
ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia
-
se dichiara
di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la
residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico
(anche all'estero) per lo Stato italiano
o
se, avendo
accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un
ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l'Italia non partecipi, o
prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce all'eventuale
intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare l'impiego o la carica o
il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato l'impiego o
la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la
residenza in Italia
o
se, in caso
di guerra tra l'Italia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego
pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio
militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la
perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in
questo caso non e' possibile riacquistare la cittadinanza
o
se l'ha
acquistata in quanto minore adottato da italiano e l'adozione e' revocata per
sua responsabilita', sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza
á
La perdita della cittadinanza da parte del genitore
non comporta analoga
perdita per il figlio
(salvo il caso di acquisto di cittadinanza di uno Stato contraente la Convenzione
di Strasburgo del 1963)
1.
Quale politica?
Illegalita'
obbligata
á
Criterio
della residenza all'estero
del lavoratore
all'atto dell'assunzione irragionevole
á
Ricerca del
lavoro sul posto (indispensabile) possibile solo nell'illegalita': overstaying e, in misura minore, ingresso
illegale
á
L'overstaying
mescola il canale del lavoro con quello del turismo; l'ingresso illegale, data l'ineludibile
intercettazione, il canale del lavoro con quello dell'asilo (che dell'ingresso illegale e' costretto
ad avvalersi)
Reazione
politica: restrizione ulteriore
á
Reazione
della politica: inasprire la disciplina delle espulsioni (accompagnamento coattivo, detenzione); detenzione dei richiedenti asilo
á
Compressione
dei diritti; costi;
tasso di illegalita' invariato
Soluzione
pratica: sanatorie; sanatorie mascherate
á
Periodiche sanatorie, esplicite o implicite (decreto-flussi): dal momento in cui acquista il
soggiorno legale lo
straniero non e' piu' considerato una minaccia
Ulteriore
elemento: onere per il welfare
á
In tempi di
recessione, pero',
viene additato come onere eccessivo per il welfare, benche' vi contribuisca piu' di quanto
non attinga
Perturbazione
dei luoghi comuni: allargamento UE
á
Perturbazione
sostanziale: allargamento
dell'Unione europea;
ricerca di lavoro sul posto legittima, irregolarita' difficile da provare,
disciplina dell'allontanamento relativamente blanda
2.
Riforma in atto
Provvedimenti
á
Provvedimenti:
o
Pacchetto
sicurezza:
¤
L. 125/2008
(decreto-legge 92/2008)
¤
D. Lgs.
159/2008 (procedure asilo)
¤
D. Lgs.
160/2008 (ricongiungimento)
¤
DDL
"sicurezza" (A.S. 733; A.C. 2180)
o
L. 133/2008
("finanziaria")
o
Decreto-legge
11/2009 (violenza sessuale)
Reati:
politica giudiziaria
á
Nella
formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' data priorita' assoluta ad alcune categorie di
processi, tra cui quelli di cui al D. Lgs. 286/1998 (L. 125/2008)
Reati e
soggiorno
á
Espulsione
o allontanamento con accompagnamento immediato quale misura di sicurezza per lo straniero o, rispettivamente, per
il comunitario condannati a >
2 anni di reclusione o
per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 125/2008)
á
Condanne ostative a ingresso e soggiorno rilevanti anche
se ancora non definitive
(DDL sicurezza)
Reati
tipici: sfruttamento di minori
á
Reclusione <
3 anni per chi si avvale per mendicare di una persona di eta' < 14 anni e per chi, avendola in custodia o sottoposta alla sua
autorita', permette che mendichi o che un terzo se ne avvalga per mendicare (in
precedenza: arresto 3 mesi - 1 anno e, nel caso in cui il colpevole sia il
genitore o il tutore del minore, sospensione dall'esercizio della potesta'
genitoriale o dall'ufficio di tutore) (DDL sicurezza)
Controllo
del territorio
á
Possibile
per gli enti locali avvalersi, previo parere del comitato provinciale per
lÕordine e la sicurezza pubblica, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per la segnalazione alla polizia locale o di Stato eventi
che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio
sociale (DDL
sicurezza)
á
Possibile
per i sindaci
avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati (con precedenza per quelle costituite da personale in
congedo di Corpi dello Stato)
per la segnalazione
alla polizia locale o di Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana o situazioni di disagio sociale; le associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa
verifica da parte del comitato provinciale per lÕordine e la sicurezza pubblica
del possesso dei requisiti
stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno; per associazioni diverse da quelle costituite da
personale in congedo di Corpi dello Stato, iscrizione incompatibile con la
fruizione di risorse economiche pubbliche (D.l. 11/2009)
Immigrazione
illegale: repressione
á
Il
soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune (L. 125/2008)
á
Il sindaco segnala alle competenti autorita' la condizione
di soggiorno irregolare dello straniero o del cittadino comunitario ai fini
dell'allontanamento
dall'Italia; gli agenti di polizia municipale accedono alle banche dati sui permessi (L. 125/2008)
á
Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per ingresso o soggiorno illegali (reato); non si procede in caso di
allontanamento gia' eseguito (DDL sicurezza)
á
Trattenimento
in CIE prorogabile per ulteriori
60 + 60 gg da parte del
giudice di pace, su richiesta del questore, in caso di mancata cooperazione dell'interessato o di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi interessati alle
procedure di rimpatrio; la proroga e' applicabile anche agli stranieri gia' trattenuti alla data di entrata in vigore della
disposizione (D.l. 11/2009)
á
Reiterabilita' del procedimento in caso di mancato
ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg (oggi escluso per via
giurisprudenziale) (DDL sicurezza)
á
Reclusione
da 1 a 6 anni per chi utilizzi, anche senza averlo prodotto, un documento
contraffatto al fine di
determinare il rilascio di un visto, di un permesso o di un contratto di
soggiorno (DDL sicurezza)
Immigrazione
illegale: prevenzione
á
Il richiedente
asilo che abbia
presentato domanda dopo che a suo carico sia stato adottato un provvedimento di
respingimento o di espulsione e' trattenuto in CIE (D. Lgs. 159/2008)
á
Ricorso privo
di effetto sospensivo
automatico (sospensione accordabile dal tribunale su istanza dell'interessato)
anche in caso di domanda presentata da richiedente fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno
illegale o di domanda
presentata, comunque, al solo scopo di ostacolare l'allontanamento (non solo in
caso di domanda presentata da richiedente gia' destinatario di respingimento o
espulsione) (D. Lgs. 159/2008)
á
Arresto <
1 anno (anziche' <
6 mesi) e ammenda < 2000 euro (anziche' < 400 euro) per chi non ottemperi,
senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione di passaporto o di altro documento di identita' e del permesso
o di altro documento che
attesti la regolarita' del soggiorno (es.: ricevuta di dichiarazione di soggiorno)
(DDL sicurezza)
Immigrazione
illegale: terra bruciata
á
Reclusione
(e possibile confisca dell'immobile) per chi ospiti a titolo oneroso lo straniero irregolare
al fine di trarne un ingiusto profitto (L. 125/2008)
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro
(anziche' arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda di 5000 euro) per il datore
di lavoro che occupi
alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato (L. 125/2008)
á
Necessaria acquisizione
del permesso di
soggiorno dell'utente da parte del gestore di money transfer; in mancanza, obbligatoria la
segnalazione entro 12 ore al commissariato di P.S., con trasmissione dei dati
identificativi del richiedente (DDL sicurezza)
á
Ai fini
della celebrazione del matrimonio
lo straniero (incluso
il comunitario) deve
presentare anche un documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia (DDL sicurezza)
á
Esibizione
del titolo di soggiorno
necessaria anche per i provvedimenti relativi ad atti di stato civile e per l'accesso a pubblici servizi, salvo il caso di prestazioni sanitarie
per stranieri non iscritti al SSN (DDL sicurezza)
á
Soppresso il divieto esplicito di segnalazione all'autorita' (che oggi fa comunque
salvo l'obbligo di referto, a parita' col cittadino italiano) dello straniero
irregolarmente soggiornante che acceda alle strutture sanitarie (DDL sicurezza)
Immigrazione
legale: accesso al welfare
á
Assegno
sociale corrisposto a
coloro che sono in possesso dei requisiti previsti, solo a condizione di soggiorno
legale continuativo in
Italia > 10 anni
(L. 133/2008)
á
Per
accedere al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza
> 10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008)
á
Per il
ricongiugimento con genitore > 65 anni richiesta assicurazione sanitaria o iscrizione del genitore al SSN con pagamento di un contributo fissato
con DM (D. Lgs. 160/2008)
Immigrazione
legale: ricongiungimento
á
Coniuge ammesso per ricongiungimento solo se non
separato e se di eta' > 18 anni (D. Lgs. 160/2008)
á
Figli
maggiorenni a carico
ammessi per ricongiungimento solo se totalmente invalidi (anziche' quando permanentemente non
possano provvedere alle loro esigenze fondamentali a causa dello stato di
salute) (D. Lgs. 160/2008)
á
Genitori
a carico ammessi per
ricongiungimento solo se non
hanno altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se > 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi motivi di salute (anziche' quando i genitori stessi non
dispongano di adeguato sostegno in patria) (D. Lgs. 160/2008)
á
In mancanza
di documentazione certa rilasciata dalle autorita' straniere competenti dei
legami di parentela, le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano, ai
fini del ricongiungimento, certificati basati sull'esame del DNA (anziche', piu' in generale, sugli
accertamenti ritenuti necessari) effettuato a spese degli interessati (D.
Lgs. 160/2008)
á
Reddito richiesto per il ricongiungimento
(nonche' per la carta di soggiorno e per il soggiorno per residenza elettiva
del comunitario) > importo annuo assegno sociale, + meta' dell'importo x numero familiari che vengono a far parte, col
richiedente, del nucleo familiare; tetto alla soglia di reddito (2 x assegno
sociale) quando il ricongiungimento sia richiesto da titolare di protezione
sussidiaria (oltre che quando del nucleo familiare facciano parte due o piu'
figli minori di eta' < 14 anni) (D. Lgs. 160/2008)
á
Silenzio-assenso sulla richiesta di nulla-osta dopo 180
gg (anziche' dop 90 gg)
(D. Lgs. 160/2008)
á
Soppresso il regime di silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta al
ricongiungimento, sostituito da un termine ordinatorio di 180 gg per il rilascio del nulla-osta
(DDL sicurezza)
á
Per il ricongiungimento familiare dello straniero, necessaria la
disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita'
abitativa, accertati
dagli uffici comunali
(nota: in assenza di termini per il silenzio-assenso; in precedenza: alloggio
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'EPR,
ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati
dalla ASL) (DDL sicurezza)
á
Vietato l'ingresso e il soggiorno (con eventuale
revoca del permesso) per ricongiungimento di coniuge o genitore a carico coniugati con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (DDL
sicurezza)
á
Ricongiungimento
del genitore naturale
con figlio minore consentito se il figlio minore soggiorna regolarmente in Italia con l'altro genitore e se sono soddisfatti da subito
(anziche' entro un anno dall'ingresso) i requisiti relativi alla disponibilita'
di reddito e alloggio; si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore (DDL sicurezza)
Immigrazione
legale: accesso al lavoro
á
Semplice
comunicazione allo
Sportello unico da parte del datore di lavoro convenzionato, in luogo della
richiesta di nulla-osta, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e lavoratori alle
dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti
nel territorio italiano (DDL sicurezza)
Immigrazione
legale: stabilita' del soggiorno (misure positive)
á
Possibilita'
di iscrizione
nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione per 12 mesi e convertibilita' del permesso per studio in permesso per lavoro dopo il conseguimento in Italia di dottorato o master di II livello (DDL sicurezza)
Immigrazione
legale: stabilita' del soggiorno (misure negative)
á
Rilascio
del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello
straniero di un accordo di integrazione; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta perdita
di punti; la perdita integrale dei punti comporta espulsione, salvi i casi di titolare di permesso di soggiorno per
asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi
familiari, permesso CE slp, carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea e di straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (riguarda,
ad es., il titolare di permesso per lavoro o per studio che non abbia dato
luogo a ricongiungimento) (DDL sicurezza)
á
Contributo da
80 a 200 euro per richiesta
e rilascio di permesso,
salvi i casi di permesso per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria,
motivi umanitari (DDL sicurezza)
á
Rilascio
del permesso CE slp
subordinato al superamento di un test di conoscenza dell'italiano (DDL sicurezza)
á
Aumento da
6 mesi a 2 anni della
durata minima della convivenza in Italia ai fini dell'acquisto di cittadinanza
per matrimonio; anche in
assenza di motivi ostativi, l'acquisto non consegue automaticamente alla maturazione dei requsiti; la
condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o
separazione legale deve sussistere al momento dellÕadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (DDL
sicurezza)
á
Tassa di 200
euro per le istanze o
dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza (DDL sicurezza)
á
Conversione del permesso ai 18 anni per minori non accompagnati condizionata al soddisfacimento dei
requisiti di soggiorno pregresso > 3 anni e di partecipazione a un progetto di
inserimento > 2 anni,
a prescindere dalla condizione di affidamento o di sottoposizione a tutela (DDL
sicurezza)
á
Dimezzamento
dei termini (6 mesi)
dopo i quali si procede a cancellazione dall'anagrafe dello straniero, in caso di mancato
rinnovo della dichiarazione di dimora a seguito della scadenza del permesso di soggiorno (DDL
sicurezza)
Cittadini
comunitari: accesso al welfare
á
Le
disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998 (in particolare: assistenza sanitaria per irregolari) non
si applicano ai cittadini
comunitari, salvo
quanto previsto dall'ordinamento comunitario (L. 133/2008)
Cittadini
comunitari: rimpatrio di minori non accompagnati
á
Rimpatrio
assistito del minore
comunitario non
accompagnato che eserciti la prostituzione, se nel suo interesse, secondo quanto previsto dalla Convenzione
ONU sui diritti del
fanciullo (DDL sicurezza)
Cittadini
comunitari: reati e soggiorno
á
Limitazione
dell'aggravante di
soggiorno illegale per il solo straniero, non per il comunitario (DDL
sicurezza)
á
Soppresse le disposizioni che prevedevano l'allontanamento con
accompagnamento immediato quale misura di sicurezza per il comunitario condannati a > 2 anni di reclusione o per delitti contro la personalita'
dello Stato (nota:
restano in vigore
quelle relative all'espulsione
del familiare
straniero di comunitario)
(DDL sicurezza)
Cittadini
comunitari: iscrizione anagrafica
á
Iscrizione e variazione anagrafica subordinate alla verifica delle condizioni
igienico-sanitarie
dell'immobile; dopo 30 gg,
in mancanza di verifica, iscrizione (nota: non la variazione) effettuata con
riserva, salva
possibilita' di successiva revoca (DDL sicurezza)
á
Ai fini
dell'iscrizione e
della variazione anagrafica
del senza fissa dimora,
questi, al momento della richiesta e' tenuto a fornire all'ufficio anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva
sussistenza del
domicilio (DDL
sicurezza)
á
Istituito
presso il Mininterno un apposito registro delle persone senza fissa dimora (DDL sicurezza)
Nota: il D.
Lgs. comunitari
(ritirato in seguito alle osservazioni della Commissione UE) prevedeva
á Allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza
per mancata iscrizione
anagrafica o
richiesta carta di soggiorno oltre
3 mesi e 10 gg di soggiorno
á Necessita' di dimostrare la liceita'
delle fonti di
sostentamento per il soggiorno per residenza elettiva
á Detenzione nelle more dell'allontanamento per sicurezza Stato o motivi
imperativi di pubblica sicurezza
á Inasprimento delle pene per violazione del divieto di reingresso
á Allontanamento in caso di mancata decisione del
giudice sulla sospensione
3.
Riforma auspicabile
Proposta
dell'opposizione
á
PDL
Bobba et al.
o
permettere
la ricerca di lavoro legale
in Italia:
¤
ingresso
per ricerca di lavoro
(mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio; impronte; copia del passaporto;
limiti numerici?)
¤
conversione
turismo-lavoro
o
sostenere
la forza contrattuale
del lavoratore straniero:
¤
rinnovo del permesso anche in
pendenza di vertenza o di accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di
lavoro o della legittimita' di un licenziamento
o
graduare
le sanzioni per lo
straniero irregolare:
¤
modulazione del divieto di reingresso in base all'efficacia e alla
prontezza della collaborazione
¤
sostegno al
reinserimento in patria