Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. n. 24278 del 29 settembre
2008.
...omissis...
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6 giugno 2002 B.D. propose appello avverso la sentenza con cui
il Tribunale di Marsala aveva respinto la domanda di condanna dell'INPS al
pagamento dell'assegno per nucleo familiare (previsto dalla L. n. 448 del 1998,
art. 65).
Con sentenza del 17 gennaio 2005 la Corte d'Appello di Palermo respinse
l'impugnazione.
Dopo aver premesso che la norma prevede che l'assegno concesso dal Comune ed
erogato dall'INPS, il giudicante dichiara che l'INPS passivamente
legittimato nella controversia.
Il beneficio, inizialmente previsto per i cittadini italiani e successivamente
esteso ai cittadini comunitari, essendo fondato esclusivamente sulla situazione
reddituale e familiare del beneficiario, ha natura non previdenziale bens
assistenziale.
Da ci il giudicante deduce che, poich l'Accordo concluso fra Comunit europea
e Tunisia il 17 luglio 1995 (ratificato con L. n. 35 del 1997) ha per oggetto
solo prestazioni previdenziali (come deducibile dalla lettera della Legge e
dalla collocazione topografica della relativa disposizione attinente ai
soggetti "lavoratori") e che le stesse prestazioni familiari (ivi
previste) per disposizione del Regolamento CEE n. 1408 del 1971 non riguardano
l'assistenza sociale, il diritto in controversia, non rientrando nello spazio
di questo Accordo, nel caso in esame non sussiste.
Per la cassazione di questa sentenza B.D. propone ricorso, articolato in un
unico motivo; l'INPS resiste con controricorso e propone ricorso incidentale;
il COMUNE DI MARSALA non si costituito in giudizio.
Motivi della decisione
1. Denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art.
65 e art. 65 dell'Accordo fra CEE e Tunisia del 17 luglio 1995 (ratificato con
L. n. 35 del 1997), il ricorrente principale sostiene che:
1.a. anche se l'Accordo del 17 luglio 1995 fa riferimento alla "previdenza
sociale", nel precedente Accordo di cooperazione con la Tunisia del 20 aprile
1976 (i cui effetti sono cessati il primo marzo 1998) si fa riferimento alla
"sicurezza sociale"; la differenza, con i testi francesi di tali
Accordi (nei quali compare la stessa parola "securit") "
questione semplicemente di traduzione";
1.b. nella causa Kziber n. C - 18/90 (sentenza del 31 gennaio 1991),
intervenuta negli accordi del 26 aprile 1976 con l'Algeria, la Tunisia ed il
Marocco (in termini assolutamente identici), si ritiene che il principio di non
discriminazione previsto in questi accordi abbia effetto diretto, e che abbia
"carattere incondizionato nel settore della sicurezza sociale"; si
ritiene inoltre che sul piano soggettivo riguardi "i lavoratori attivi e
quelli che hanno abbandonato il mercato del lavoro per limiti di et" o
per danni da lavoro; si ritiene ancora che la nozione di sicurezza sociale
dev'essere intesa in analogia con la nozione identica figura nel Regolamento n.
1408 del 1971;
1.c. ci implica "che il suddetto principio di non discriminazione si
estende, in pratica, a tutti i regimi di prestazioni, inclusi quelli a
carattere non contributivo";
1.d. erroneamente la sentenza ritiene che l'equiparazione dei cittadini
tunisini ai cittadini dello stato membro sia fondata esclusivamente sulla loro
posizione di lavoratori; finalit della disposizione vietare, nella materia
della sicurezza sociale, ogni discriminazione fondata sulla nazionalit;
1.e. "la nozione di assistenza sociale, esclusa dal campo di applicazione
materiale del Regolamento n. 1408 del 1971, deve essere egualmente interpretata
alla luce dei criteri fissati dalla Corte di Giustizia (come nozione di diritto
comunitario), con la conseguenza di prescindere da un apprezzamento fondato sul
mero diritto nazionale; in definitiva, il Regolamento si applica a tutte le
legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, generali e speciali,
contributivi e non contributivi"; "la Corte ritiene preminenti
l'assenza di ogni valutazione discrezionale dello stato di bisogno ed il
conferimento ai beneficiari d'una posizione giuridica definita e cio tutelata
per legge"; in particolare, le sentenze 16 luglio 1992 n. C-78/91 causa
Huges, e 10 ottobre 1996 nei procedimenti riuniti nn. C-245/94 e C-312/94 cause
Zachow ed Hoever, hanno affermato che "la distinzione fra prestazioni
escluse dalla sfera di applicazione del Regolamento n. 1408 del 1871 e
prestazioni che vi rientrano basata essenzialmente sugli elementi costitutivi
di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalit e sui presupposti
per la sua attribuzione e non sul fatto che essa sia o no qualificata
previdenziale da una normativa nazionale". 2. Denunciando per l'art. 360
cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre
1998, n. 448, art. 65 ed art. 81 cod. proc. civ., il ricorrente incidentale
sostiene che il COMUNE, poich provvede a ricevere, istruire e definire le
domande intese ad ottenere la concessione della prestazione de qua, il
titolare del rapporto obbligatorio e pertanto unico debitore; l'Istituto,
eseguendo in qualit di mero cassiere la decisione del COMUNE, provvede alla
materiale emissione dei relativi assegni.
Il COMUNE pertanto passivamente legittimato nelle controversie relative alla
sussistenza del diritto in controversia.
3. I ricorsi, essendo soggettivamente ed oggettivamente connessi, devono essere
preliminarmente riuniti.
4. Il ricorso incidentale infondato. Essendo obbligato al pagamento
dell'assegno, l'INPS passivamente legittimato alla relativa controversia.
5. Il ricorso principale infondato.
6. Sul piano normativo da osservare quanto segue.
6.a. La L. 23 dicembre 1965, n. 448, art. 65, comma 1, dispone quanto segue:
"Con effetto dal primo gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari
composti da cittadini italiani residenti con tre o pi figli tutti con et
inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non
superiori al valore dell'indicatore della situazione economica di cui al D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 109, tabella 1 ..., concesso un assegno ...".
6.b. La L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, ha esteso il beneficio ai nuclei
familiari nei quali siano presenti il richiedente "cittadino italiano o
comunitario".
6.c. L'art. 64 dell'Accordo 17 luglio 1995 fra la Comunit europea e la Tunisia
dispone quanto segue:
"Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza tunisina occupati
nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro,
di retribuzione e di licenziamento, caratterizzato dall'assenza di qualsiasi
discriminazione basata sulla nazionalit rispetto ai propri cittadini.
Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un'attivit professionale
salariata sul territorio di uno stato membro a titolo temporaneo, beneficia
delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro
e di retribuzione ...".
6.d. L'art. 65 del predetto Accordo dispone quanto segue.
"Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di
cittadinanza tunisina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di
previdenza sociale, d'un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi
discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli stati
membri nei quali essi sono occupati.
L'espressione previdenza sociale copre gli aspetti della previdenza sociale
attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternit, di invalidit,
di vecchiaia, di reversibilit, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per
malattie professionali, le indennit in caso di decesso, i sussidi di
disoccupazione e le prestazioni familiari".
7. Considerando l'espresso riferimento allattivit professionale salariata
(art. 64 del predetto Accordo), alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di
licenziamento (espressione ripetuta nell'art. 64, commi 1 e 2), nonch agli
aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia
e di maternit, di invalidit, di vecchiaia, di reversibilit, le prestazioni
per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennit in caso di
decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari, da ritenere
che il beneficio ivi previsto (in quanto connesso al lavoro, alla retribuzione
ed al licenziamento, ed attinente a specifiche prestazioni connesse ad un
rapporto di lavoro in atto) abbia natura previdenziale.
Fondamento di questa qualificazione non la mera qualificazione (previdenza
sociale) normativamente indicata, bens lo stesso parametro indicato dalla
Corte di Giustizia della Comunit europea (gli elementi costitutivi di ciascuna
prestazione, in particolare le finalit ed i presupposti per la sua
attribuzione).
8. In base allo stesso parametro, il beneficio in controversia, considerando i
suoi presupposti (tre o pi figli tutti con et inferiore ai 18 anni; possesso
di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione
economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1), ha natura
assistenziale.
9. Da ci, la non estensibilit del beneficio ai lavoratori di cittadinanza
tunisina ed i loro familiari conviventi.
10. Per mera esigenza di completezza da aggiungere che per la L. 6 marzo
1998, n. 286, art. 41 "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno e
di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno nonch i minori
iscritti nella loro carta di soggiorno e nel loro permesso di soggiorno sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e
delle prestazioni anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i
sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli
indigenti".
In ordine a questo beneficio (peraltro estraneo alla controversia, non
costituendo fondamento della domanda n delle decisioni di merito n del
ricorso in sede di legittimit), sono da considerare la breve distanza
temporale dall'Accordo 17 luglio 1995 fra Comunit europea e Tunisia ed il
largo spazio soggettivo cui attribuito ("gli stranieri titolari della
carta di soggiorno e di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno e nel loro permesso
di soggiorno").
Ci consente di ritenere che, dopo il riconoscimento d'un diritto ben
delimitato nel suo contenuto (prestazioni di natura previdenziale) e nello
spazio della sua attribuzione (tunisini), la concessione d'una pi ampia
prestazione a tutti gli stranieri (titolari di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno ed ai relativi minori iscritti in tali atti) assuma una natura
eccezionale:
il riferimento a coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, i
sordomuti, i ciechi civili, gli invalidi civili e gli indigenti delimita la
materia stessa della concessione (lo spazio dell'infermit e dell'indigenza).
Il predetto beneficio non comprende pertanto l'assegno per nucleo familiare
previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 65.
11. Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 449 cod. proc.
civ., nulla da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimit.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; li respinge; nulla dispone in ordine alle spese
del giudizio di legittimit.