Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 1173 del 2 marzo 2009,
Pres. Varrone, Rel. De Michele. Ministero dellĠinterno, Prefetto di Genova
– T.K..
Massima e/o
decisione:
Sul ricorso in appello n. 5640/2004, proposto dal MINISTERO DELLĠINTERNO e dal
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA rappresentati e difesi dallĠAvvocatura
Generale dello stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in
Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il sig. T. K., non costituitosi in giudizio;
per lĠannullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. II,
n. 829/03 del 2.7.2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla Camera di Consiglio del 20 gennaio 2009 relatore il Consigliere G. De
Michele;
Udito lĠAvv. dello Stato Borgo;
FATTO E DIRITTO
Con lĠatto di appello in esame, notificato in data 1.6.2004, si impugna la
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. II, n.
829/03 del 2.7.2003 (che non risulta notificata), con la quale veniva accolto
il ricorso del signor T. K., di nazionalit giordana, avverso il rigetto
dellĠistanza dal medesimo proposta per ottenere la cittadinanza italiana.
Nella citata sentenza si osserva che il soggetto in questione – titolare
di permesso di soggiorno valido fino al 9 maggio 2010, per motivi di lavoro
subordinato quale infermiere e legalmente residente in Italia da oltre dieci
anni – aveva presentato la propria istanza, ai sensi dellĠart. 9, comma
1, lettera f) L. 5.2.1992, n. 91, in data 16.2.2001 e si era visto opporre un
diniego privo di motivazione, in ordine al quale, nel corso del giudizio
instaurato, era stata richiesta lĠesibizione di note della Prefettura e della
Questura di Genova, richiamate nel diniego stesso e in un primo tempo non
esibite, in quanto coperte da segreto di Stato.
Successivamente, il Ministero dellĠInterno depositava alcuni dei documenti
relativi allĠistruttoria, dichiarando tuttavia di non poter ancora produrre una
delle note richiesta, in quanto coperta dalla classifica ÒriservatoÓ ed oggetto
di richiesta di nulla osta gi inoltrato.
Il Tribunale, tuttavia, rilevava come nessuna delle due note risultasse
depositata e come, in tale situazione, non potesse che essere dichiarata
lĠillegittimit del provvedimento di rigetto dellĠistanza di concessione della
cittadinanza, per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittoriet,
nonch per difetto di istruttoria e di motivazione (risultando, per altro
verso, che lĠinteressato non aveva mai compiuto infrazioni della legge italiana
dal 1980 ed aveva sempre ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno).
In sede di appello, lĠAmministrazione – nel depositare entrambe le note
richiamate nella sentenza (note di cui vietata la divulgazione) –
sottolinea il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento di cui
trattasi e la sussistenza nei confronti dellĠinteressato, nel caso di specie,
di Òragionevoli sospetti di appartenenza ad una organizzazione estremistica
mediorientaleÓ.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che lĠappello sia meritevole di
accoglimento.
La questione in esame concerne, infatti, i presupposti applicativi dellĠart. 9,
comma 1, lettera f) della legge 5.2.1992, n. 91, che consente lĠacquisto della
cittadinanza italiana allo straniero, che risieda legalmente sul territorio
nazionale da almeno dieci anni; tale norma deve essere letta tuttavia, per
quanto qui interessa, in parallelo al precedente art. 6, comma 1, lettera c) della
medesima legge, in base al quale preclude lĠacquisto della cittadinanza Òla
sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza
della RepubblicaÓ.
La norma da ultimo indicata, in effetti, circoscrive fattispecie ampiamente discrezionali
di cause preclusive, tali da risultare idonee a degradare ad interesse
legittimo il diritto soggettivo ad acquistare lo status di cittadino italiano,
con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo
(cfr. in tal senso, per il principio, Cons.
St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355; TAR
Campania, Napoli, sez. IV, 14.9.2006, n. 8128).
In presenza di una discrezionalit del tipo sopra indicato, dĠaltra parte, il
sindacato giurisdizionale verte principalmente sui profili di eccesso di
potere, che possono essere individuati quando lĠeventuale diniego risulti illogico
o contraddittorio, ovvero non giustificato anche attraverso gli atti a cui
faccia richiamo Òper relationemÓ (Cons. St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355).
Premesso quanto sopra – e per quanto interessa ai fini del presente
giudizio – il Collegio osserva che lĠinteresse pubblico alla concessione
della particolare capacit giuridica, connessa allo status di cittadino, impone
che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale
inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante,
non solo sotto il profilo dellĠapporto lavorativo e del rispetto delle regole
del Paese stesso, ma anche per quanto attiene alle frequentazioni del soggetto
interessato, quando tali frequentazioni appaiano rilevanti sul piano della pubblica
sicurezza.
Eventuali informazioni negative a questĠultimo riguardo integrano pertanto,
Òper relationemÓ, la motivazione del diniego di concessione della cittadinanza,
anche ove non esplicitate nellĠatto per motivi di riservatezza. Sulla base dei
principi sopra enunciati, il Collegio ritiene che lĠappello debba essere
accolto. Nel caso di specie, infatti, il TAR ha fondato la propria pronuncia,
essenzialmente, sul mancato deposito in giudizio di una nota riservata, che
risulta – viceversa – ormai depositata in atti, ma di cui era
comunque noto il contenuto, dal quale il Giudice di primo grado ritiene di
poter prescindere, in quanto il rispetto della legge italiana e degli obblighi
in materia di immigrazione, da parte dello straniero di cui trattasi, sarebbero
Òin contrasto con la personalit di un soggetto, nei confronti del quale si
formulano accuse gravissime, relative alla sicurezza pubblica in generaleÓ.
Tali conclusioni appaiono non condivisibili, tenuto conto dellĠampia
discrezionalit delle Autorit amministrative nella materia di cui trattasi e
della delicatezza dei rilievi, evidenziati nel caso di specie, rilievi che
attengono a profili di rischio per la sicurezza dello Stato, la cui sussistenza
nellĠattuale momento storico deve ritenersi fatto notorio, ai sensi e per gli
effetti dellĠart. 115 cod.proc.civ., cos come pu ritenersi corrispondente a
dati di comune esperienza lĠapparente normalit di vita di soggetti legati ad
ambienti estremistici, per una ottimale copertura di eventuali atti di terrorismo
o per mero favoreggiamento di attivit sovversive, sia in Italia che
allĠestero.
Nella situazione in esame, la segnalazione del Ministero dellĠInterno –
Dipartimento della Pubblica sicurezza, in data 17.4.2002 rendeva note, con
riferimento a quanto sopra, serie ragioni di inopportunit per la concessione
della cittadinanza, che avrebbe reso presumibilmente pi difficoltosi i
controlli, da effettuare nei confronti del soggetto interessato.QuestĠultimo,
dĠaltra parte, non ha fornito alcun principio di prova o anche semplici
argomentazioni difensive, in ordine ad un ipotetico travisamento dei fatti, di
modo che non resta al Collegio che giudicare lĠatto impugnato corrispondente al
quadro normativo di riferimento e non funzionalmente deviato.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio stesso ritiene che
lĠappello debba essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza
gravata; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene di non
doverne disporre lĠaddebito a carico della parte appellata, non costituita in
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta ACCOGLIE lĠappello
indicato in epigrafe e, per lĠeffetto, ANNULLA la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria, sez. II, n. 829/03 del 2.7.2003.
COMPENSA le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 20 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio.