Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 1173 del 2 marzo 2009, Pres. Varrone, Rel. De Michele. Ministero dellĠinterno, Prefetto di Genova – T.K..

Massima e/o decisione:
Sul ricorso in appello n. 5640/2004, proposto dal MINISTERO DELLĠINTERNO e dal PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Generale dello stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il sig. T. K., non costituitosi in giudizio;
per lĠannullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. II, n. 829/03 del 2.7.2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla Camera di Consiglio del 20 gennaio 2009 relatore il Consigliere G. De Michele;
Udito lĠAvv. dello Stato Borgo;
FATTO E DIRITTO
Con lĠatto di appello in esame, notificato in data 1.6.2004, si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. II, n. 829/03 del 2.7.2003 (che non risulta notificata), con la quale veniva accolto il ricorso del signor T. K., di nazionalitˆ giordana, avverso il rigetto dellĠistanza dal medesimo proposta per ottenere la cittadinanza italiana.
Nella citata sentenza si osserva che il soggetto in questione – titolare di permesso di soggiorno valido fino al 9 maggio 2010, per motivi di lavoro subordinato quale infermiere e legalmente residente in Italia da oltre dieci anni – aveva presentato la propria istanza, ai sensi dellĠart. 9, comma 1, lettera f) L. 5.2.1992, n. 91, in data 16.2.2001 e si era visto opporre un diniego privo di motivazione, in ordine al quale, nel corso del giudizio instaurato, era stata richiesta lĠesibizione di note della Prefettura e della Questura di Genova, richiamate nel diniego stesso e in un primo tempo non esibite, in quanto coperte da segreto di Stato.
Successivamente, il Ministero dellĠInterno depositava alcuni dei documenti relativi allĠistruttoria, dichiarando tuttavia di non poter ancora produrre una delle note richiesta, in quanto coperta dalla classifica ÒriservatoÓ ed oggetto di richiesta di nulla osta giˆ inoltrato.
Il Tribunale, tuttavia, rilevava come nessuna delle due note risultasse depositata e come, in tale situazione, non potesse che essere dichiarata lĠillegittimitˆ del provvedimento di rigetto dellĠistanza di concessione della cittadinanza, per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietˆ, nonchŽ per difetto di istruttoria e di motivazione (risultando, per altro verso, che lĠinteressato non aveva mai compiuto infrazioni della legge italiana dal 1980 ed aveva sempre ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno).
In sede di appello, lĠAmministrazione – nel depositare entrambe le note richiamate nella sentenza (note di cui  vietata la divulgazione) – sottolinea il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento di cui trattasi e la sussistenza nei confronti dellĠinteressato, nel caso di specie, di Òragionevoli sospetti di appartenenza ad una organizzazione estremistica mediorientaleÓ.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che lĠappello sia meritevole di accoglimento.
La questione in esame concerne, infatti, i presupposti applicativi dellĠart. 9, comma 1, lettera f) della legge 5.2.1992, n. 91, che consente lĠacquisto della cittadinanza italiana allo straniero, che risieda legalmente sul territorio nazionale da almeno dieci anni; tale norma deve essere letta tuttavia, per quanto qui interessa, in parallelo al precedente art. 6, comma 1, lettera c) della medesima legge, in base al quale preclude lĠacquisto della cittadinanza Òla sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della RepubblicaÓ.
La norma da ultimo indicata, in effetti, circoscrive fattispecie ampiamente discrezionali di cause preclusive, tali da risultare idonee a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare lo status di cittadino italiano, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 14.9.2006, n. 8128).
In presenza di una discrezionalitˆ del tipo sopra indicato, dĠaltra parte, il sindacato giurisdizionale verte principalmente sui profili di eccesso di potere, che possono essere individuati quando lĠeventuale diniego risulti illogico o contraddittorio, ovvero non giustificato anche attraverso gli atti a cui faccia richiamo Òper relationemÓ (Cons. St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355). Premesso quanto sopra – e per quanto interessa ai fini del presente giudizio – il Collegio osserva che lĠinteresse pubblico alla concessione della particolare capacitˆ giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, non solo sotto il profilo dellĠapporto lavorativo e del rispetto delle regole del Paese stesso, ma anche per quanto attiene alle frequentazioni del soggetto interessato, quando tali frequentazioni appaiano rilevanti sul piano della pubblica sicurezza.
Eventuali informazioni negative a questĠultimo riguardo integrano pertanto, Òper relationemÓ, la motivazione del diniego di concessione della cittadinanza, anche ove non esplicitate nellĠatto per motivi di riservatezza. Sulla base dei principi sopra enunciati, il Collegio ritiene che lĠappello debba essere accolto. Nel caso di specie, infatti, il TAR ha fondato la propria pronuncia, essenzialmente, sul mancato deposito in giudizio di una nota riservata, che risulta – viceversa – ormai depositata in atti, ma di cui era comunque noto il contenuto, dal quale il Giudice di primo grado ritiene di poter prescindere, in quanto il rispetto della legge italiana e degli obblighi in materia di immigrazione, da parte dello straniero di cui trattasi, sarebbero Òin contrasto con la personalitˆ di un soggetto, nei confronti del quale si formulano accuse gravissime, relative alla sicurezza pubblica in generaleÓ.
Tali conclusioni appaiono non condivisibili, tenuto conto dellĠampia discrezionalitˆ delle Autoritˆ amministrative nella materia di cui trattasi e della delicatezza dei rilievi, evidenziati nel caso di specie, rilievi che attengono a profili di rischio per la sicurezza dello Stato, la cui sussistenza nellĠattuale momento storico deve ritenersi fatto notorio, ai sensi e per gli effetti dellĠart. 115 cod.proc.civ., cos“ come pu˜ ritenersi corrispondente a dati di comune esperienza lĠapparente normalitˆ di vita di soggetti legati ad ambienti estremistici, per una ottimale copertura di eventuali atti di terrorismo o per mero favoreggiamento di attivitˆ sovversive, sia in Italia che allĠestero.
Nella situazione in esame, la segnalazione del Ministero dellĠInterno – Dipartimento della Pubblica sicurezza, in data 17.4.2002 rendeva note, con riferimento a quanto sopra, serie ragioni di inopportunitˆ per la concessione della cittadinanza, che avrebbe reso presumibilmente pi difficoltosi i controlli, da effettuare nei confronti del soggetto interessato.QuestĠultimo, dĠaltra parte, non ha fornito alcun principio di prova o anche semplici argomentazioni difensive, in ordine ad un ipotetico travisamento dei fatti, di modo che non resta al Collegio che giudicare lĠatto impugnato corrispondente al quadro normativo di riferimento e non funzionalmente deviato.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio stesso ritiene che lĠappello debba essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza gravata; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene di non doverne disporre lĠaddebito a carico della parte appellata, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta ACCOGLIE lĠappello indicato in epigrafe e, per lĠeffetto, ANNULLA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. II, n. 829/03 del 2.7.2003.
COMPENSA le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Roma, il 20 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio.