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SENTENZA DELLA CORTE (seduta
plenaria)
23 marzo 2004 (1)
Libera circolazione delle persone
– Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 39 CE) – Nozione di lavoratore – Indennit
previdenziale per persone in cerca d'impiego – Requisito di residenza
– Cittadinanza dell'Unione europea
Nel
procedimento C-138/02,
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell'art. 234 CE, dal Social Security Commissioner (Regno Unito) nella causa
dinanzi ad esso pendente tra
Brian
Francis Collins
e
Secretary
of State for Work and Pensions,
domanda
vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre
1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
della Comunit (GU L 257, pag. 2) come modificato dal regomanento (CEE)
del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1), e della
direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione
delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati
membri e delle loro famiglie all'interno della Comunit (GU L 257,
pag. 13),
LA CORTE (seduta plenaria),
composta
dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann,
C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e
A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola,
J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal
sig. S. von Bahr, giudici,
avvocato
generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere:
sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le
osservazioni scritte presentate:
–
per il
sig. Collins, dal sig. R. Drabble, QC, su incarico del signor P. Eden,
solicitor;
–
per il
governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualit di agente, assistito
dalla sig.ra E. Sharpston, QC;
–
per il
governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing, in qualit di agente;
–
per la
Commissione delle Comunit europee, dalla sig.ra N. Yerrell e dal sig. D.
Martin, in qualit di agenti,
vista
la relazione d'udienza,
sentite
le osservazioni orali del sig. Collins, rappresentato dal sig. R. Drabble, del
governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra R. Caudwell, in qualit di
agente, assistita dalla sig.ra E. Sharpston, e della Commissione, rappresentata
dalla sig.ra N. Yerrell e dal sig. D. Martin, all'udienza del 17 giugno 2003,
sentite
le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio
2003,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con
ordinanza 28 marzo 2002, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 12
aprile seguente, il Social Security Commissioner (Commissario per la
legislazione sociale) ha presentato, a norma dell'art. 234 CE, tre
questioni pregiudiziali vertenti sullinterpretazione del regolamento (CEE) del
Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all'interno della Comunit (GU L 257, pag. 2), come
modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434
(GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il regolamento
n. 1612/68), e della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE,
relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno
dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della
Comunit (GU L 257, pag. 13).
2
Tali
questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig.
Collins e il Secretary of State for Work and Pensions (Ministero del lavoro e
delle pensioni) poich questultimo gli ha negato lindennit di ricerca
dimpiego prevista dalla normativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord.
Contesto
normativo
Normativa
comunitaria
3
Lart. 6,
primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 12, primo comma, CE) dispone quanto segue:
Nel campo
di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni
particolari dallo stesso previste, vietata ogni discriminazione effettuata in
base alla nazionalit.
4
Lart. 8
del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 17 CE)
prescrive quanto segue:
1.
istituita una cittadinanza dellUnione.
cittadino dellUnione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
2. I
cittadini dellUnione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal
presente Trattato.
5
Lart. 8 A,
n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18,
n. 1, CE) dispone che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte
salve le limitazioni e le condizioni previste dal detto Trattato e dalle
disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
6
Ai sensi
dell'art. 48, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a
modifica, art. 39, n. 2, CE), la libera circolazione dei lavoratori
implica labolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalit,
tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda limpiego, la
retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
7
Conformemente
all'art. 48, n. 3, del Trattato CE, la libera circolazione dei
lavoratori, [f]atte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e sanit pubblica, () importa il diritto:
a)
di
rispondere a offerte di lavoro effettive,
b)
di
spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
().
8
Lart. 2
del regolamento n. 1612/68 enuncia quanto segue:
Ogni
cittadino di uno Stato membro e ogni datore di lavoro che esercita unattivit
sul territorio di uno Stato membro possono scambiare le loro domande e offerte
dimpiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, conformemente
alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative senza che
possano risultarne discriminazioni.
9
A norma
dell'art. 5 del regolamento n. 1612/68, [i]l cittadino di uno Stato
membro, che ricerca un impiego sul territorio di un altro Stato membro, vi
riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di questultimo Stato
prestano ai loro cittadini che ricercano un impiego.
10
Secondo
l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, il lavoratore
cittadino di uno Stato membro gode sul territorio degli altri Stati membri
degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
11
Lart. 1
della direttiva 68/360 dispone quanto segue:
Gli Stati
membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le
restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei cittadini di detti Stati e dei
membri delle loro famiglie ai quali si applica il regolamento (CEE)
n. 1612/68.
12
Lart. 4,
n. 1, della direttiva 68/360 stabilisce che gli Stati membri riconoscono
il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui all'art. 1
di tale direttiva, che siano in grado di esibire i documenti indicati al
n. 3 del detto art. 4.
13
Ai sensi
dell'art. 4, n. 3, primo trattino, della medesima direttiva, tali
documenti sono, per il lavoratore:
a)
il
documento in forza del quale egli entrato nel loro territorio;
b)
una
dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
14
A norma
dell'art. 8, n. 1, della direttiva 68/360, gli Stati membri
riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio, senza che sia
necessario il rilascio della carta di soggiorno, ai lavoratori che esercitano
unattivit subordinata di una durata prevista non superiore a tre mesi, ai
lavoratori frontalieri e ai lavoratori stagionali.
Normativa
nazionale
15
L'indennit
per le persone in cerca dimpiego una prestazione previdenziale prevista dal
Jobseekers Act 1995 (legge del 1995 relativa alle persone in cerca di lavoro;
in prosieguo: la legge del 1995), che, al suo art. 1, n. 2,
sub i), impone al richiedente di trovarsi in Gran Bretagna.
16
Una
normativa emanata in attuazione della legge del 1995, ossia le Jobseekers
Allowance Regulations 1996 (in prosieguo: la normativa del 1996), precisa i
criteri che devono essere soddisfatti per beneficiare dellindennit di ricerca
dimpiego e degli importi che le varie categorie di richiedenti possono
reclamare. Per la categoria delle persone provenienti dallestero che non
abbiano familiari a carico, lallegato 5, n. 14, lett. a), del
regolamento del 1996 prevede un importo pari a zero.
17
Ai sensi
dell'art. 85, n. 4, del regolamento del 1996, per persona
proveniente dall'estero sintende:
() un
richiedente che non risieda abitualmente nel Regno Unito, nella Repubblica
d'Irlanda, nelle Isole del Canale o nell'Isola di Man, ma, a tal fine, non
saranno considerati non residenti abituali nel Regno Unito:
a)
i
lavoratori ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68 o del
regolamento del Consiglio (CEE) n. 1251/70, ovvero i soggetti aventi il
diritto di risiedere nel Regno Unito conformemente alla direttiva del Consiglio
68/360/CEE o alla direttiva del Consiglio 73/148/CEE;
().
Controversia
principale e questioni pregiudiziali
18
Il sig.
Collins nato negli Stati Uniti ed titolare di una doppia cittadinanza:
americana e irlandese. Durante i suoi studi universitari egli ha trascorso un
semestre nel Regno Unito nel 1978. Nel 1980 e nel 1981 vi ritornato per un
soggiorno di circa dieci mesi, durante i quali ha lavorato a tempo parziale e
saltuariamente, in bar e nel settore vendite. rientrato negli Stati Uniti nel
1981. Successivamente ha lavorato sia negli Stati Uniti sia in Africa.
19
Il sig.
Collins tornato nel Regno Unito il 31 maggio 1998 per trovarvi lavoro nel
settore dei servizi sociali. L'8 giugno 1998 egli ha presentato una domanda
dindennit per persone in cerca di lavoro che, con decisione dellAdjudication
Officer 1 luglio 1998, gli stata rifiutata perch egli non risiedeva
abitualmente in tale Stato membro. Il sig. Collins ha adito il Social Security
Appeal Tribunal (Corte di appello in materia previdenziale del Regno Unito) che
ha confermato la decisione di diniego, sostenendo che egli non poteva essere
considerato abitualmente residente nel Regno Unito perch, da un lato, la
residenza non si era protratta per un periodo consistente e, dallaltro, non
era un lavoratore ai termini del regolamento n. 1612/68 n aveva il
diritto di risiedere nel detto Stato ai sensi della direttiva 68/360.
20
Il sig.
Collins ha quindi adito il Social Security Commissioner, il quale ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
1)
Se una
persona che si trovi nelle condizioni del richiedente nella presente causa sia
un lavoratore ai sensi del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968,
n. 1612.
2)
In caso di
soluzione negativa della prima questione, se una persona che si trovi nelle
condizioni del richiedente nella presente causa abbia il diritto di risiedere
nel Regno Unito ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973,
68/360/CEE.
3)
Nel caso
in cui [le prime due questioni] siano risolte negativamente, se vi siano
disposizioni o principi del diritto delle Comunit europee che esigano la
concessione di prestazioni di sicurezza sociale alle stesse condizioni
richieste per aver diritto allindennit per persone che cercano lavoro basato
sui redditi ad una persona che si trovi nelle stesse condizioni del richiedente
nella presente causa.
Sulla
prima questione
Osservazioni
presentate alla Corte
21
Il sig.
Collins sostiene che, allo stato attuale del diritto comunitario, la sua
situazione nel Regno Unito, in quanto persona all'effettiva ricerca di un
impiego, gli conferisce lo status di lavoratore ai fini dell'applicazione del
regolamento n. 1612/68 e lo fa rientrare nell'ambito di applicazione
dell'art. 7, n. 2, di tale regolamento. Infatti, al punto 32
della sentenza 12 maggio 1998, causa C‑85/96,
Martnez Sala (Racc. pag. I‑2691),
la Corte avrebbe espressamente stabilito la regola secondo cui coloro che
cercano lavoro devono essere considerati lavoratori ai sensi del detto
regolamento, ove il giudice nazionale sia persuaso del fatto che la persona in
questione abbia realmente cercato un'occupazione nei tempi previsti.
22
Per
contro, i governi del Regno Unito e tedesco nonch la Commissione delle
Comunit europee ritengono che una persona che si trova nella situazione del
sig. Collins non sia un lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68.
23
Il governo
del Regno Unito e la Commissione sostengono che il sig. Collins non pu
pretendere di essere un vecchio lavoratore migrante che vuole semplicemente
beneficiare di una prestazione in forza dell'art. 7, n. 2, del
regolamento n. 1612/68, poich non esiste alcun nesso tra il lavoro che
egli ha svolto negli anni 1980 e 1981 e il tipo di lavoro che, secondo lui,
cercava nel 1998.
24
Orbene,
nella sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85, Lebon (Racc. pag. 2811),
la Corte ha statuito, da un lato, che la parit di trattamento in materia di
vantaggi sociali e fiscali sancita dallart. 7, n. 2, del regolamento
n. 1612/68 si applica solo ai lavoratori e, dallaltro, che coloro che si
spostano alla ricerca di lavoro godono di tale parit di trattamento solo per
laccesso al lavoro, ai sensi del disposto dell'art. 48 del Trattato e
degli artt. 2 e 5 di tale regolamento.
25
Il governo
tedesco rammenta il particolare contesto della causa che ha dato luogo alla
citata sentenza Martnez Sala, caratterizzato dai rapporti molto stretti e
duraturi tra la richiedente e lo Stato membro ospitante, mentre, nella causa
principale, non sussisterebbe manifestamente alcun legame tra il vecchio lavoro
svolto dal sig. Collins e quello oggetto della sua ricerca dimpiego.
Risposta
della Corte
26
Secondo la
giurisprudenza della Corte, la nozione di lavoratore, ai sensi
dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68, riveste
portata comunitaria e non devessere interpretata in modo restrittivo. Deve
considerarsi lavoratore ogni persona che presti attivit reali ed effettive,
ad esclusione di attivit talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed
accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro data, secondo tale
giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo
periodo di tempo, a favore di unaltra e sotto la direzione di questultima,
prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (v., in
particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc.
pag. 2121, punti 16 e 17; Martnez Sala, cit., punto 32, e 8
giugno 1999, causa C‑337/97, Meeusen,
Racc. pag. I‑3289,
punto 13).
27
La Corte
ha del pari statuito che taluni diritti connessi allo status di lavoratore sono
garantiti ai lavoratori migranti anche se questi non sono pi inseriti in un
rapporto di lavoro (sentenze 24 settembre 1998, causa C‑35/97, Commissione/Francia,
Racc. pag. I‑5325,
punto 41, e 6 novembre 2003, causa C‑413/01,
Ninni‑Orasche, Racc. pag. I‑0000, punto 34).
28
Come
risulta dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio, il
sig. Collins ha lavorato saltuariamente nel Regno Unito in bar e nel
settore vendite durante un soggiorno di dieci mesi da lui trascorsi in tale
Stato durante gli anni 1980 e 1981. Occorre, tuttavia, rilevare che, pur
supponendo che tali attivit professionali integrino i presupposti, ricordati
al punto 26 della presente sentenza, per cui si riconosce che, in occasione di
tale soggiorno, il richiedente nella causa principale avesse lo status di
lavoratore, non si pu stabilire alcun nesso tra tali attivit e la ricerca di
un altro impiego svolta oltre diciassette anni dopo che avesse smesso di
esercitarle.
29
Mancando
un nesso sufficientemente stretto con il mercato del lavoro nel Regno Unito, la
situazione del sig. Collins nel 1998 deve dunque essere paragonata a quella di
qualsiasi cittadino di uno Stato membro che cerca un primo impiego in un altro
Stato membro.
30
A tale
proposito occorre ricordare che la giurisprudenza della Corte opera una
distinzione tra i cittadini degli Stati membri che non hanno ancora contratto
un rapporto di lavoro nello Stato membro ospitante dove cercano un impiego e
quelli che lavoravano gi al suo interno o che, avendovi svolto un lavoro ma il
cui rapporto di lavoro essendo cessato, continuano ad essere considerati
lavoratori (v. sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair,
Racc. pag. 3161, punti 32 e 33).
31
Infatti,
mentre i cittadini degli Stati membri che si spostano per cercare un impiego
beneficiano del principio della parit di trattamento solo per laccesso al
lavoro, quelli che hanno gi avuto accesso al mercato del lavoro possono
pretendere, in base all'art. 7, n. 2, del regolamento
n. 1612/68, gli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali
(v, in particolare, sentenze Lebon, cit., punto 26, e 12 settembre 1996,
causa C‑278/94, Commissione/Belgio,
Racc. pag. I‑4307,
punti 39 e 40).
32
Quindi la
nozione di lavoratore non impiegata in maniera uniforme nel regolamento
n. 1612/68. Se nel titolo II della parte prima del detto regolamento
tale termine concerne unicamente le persone che hanno gi acceduto al mercato
del lavoro, in altre parti del medesimo regolamento la nozione di lavoratore
va intesa in unaccezione pi ampia.
33
Date tali
circostanze, occorre risolvere la prima questione nel senso che una persona che
si trova nella situazione del ricorrente nella causa principale non un lavoratore
ai sensi del titolo II della parte prima del regolamento n. 1612/68.
Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se la nozione di lavoratore
prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi debba essere intesa in tal
senso.
Sulla
seconda questione
Osservazioni
presentate alla Corte
34
Il sig.
Collins ritiene che la direttiva 68/360 attribuisca un diritto di soggiorno
della durata di tre mesi alle persone in cerca di un impiego.
35
I governi
del Regno Unito e tedesco, nonch la Commissione, ritengono che il
sig. Collins abbia il diritto di recarsi nel Regno Unito per cercarvi un
impiego e dimorarvi come persona in cerca di lavoro per un periodo ragionevole,
avvalendosi direttamente dell'art. 48 del Trattato e non delle disposizioni
della direttiva 68/360, che si applicano esclusivamente alle persone che hanno
trovato un impiego.
Risposta
della Corte
36
Si deve
ricordare, in via preliminare, che, nellambito della libera circolazione dei
lavoratori, lart. 48 del Trattato conferisce ai cittadini degli Stati
membri il diritto di soggiornare nel territorio degli altri Stati membri per
esercitare o cercare ivi unattivit lavorativa subordinata (sentenza 26 maggio
1993, causa C‑171/91, Tsiotras,
Racc. pag. I‑2925,
punto 8).
37
Il diritto
di soggiorno che lart. 48 del Trattato attribuisce alle persone in cerca
di lavoro pu avere una durata limitata. In mancanza di una disposizione
comunitaria che fissi un termine per il soggiorno dei cittadini comunitari in
cerca di occupazione in uno Stato membro, gli Stati membri hanno il diritto di
fissare un termine ragionevole a tal fine. Qualora, trascorso il termine di cui
trattasi, linteressato provi che continua a cercare lavoro e che ha effettive
possibilit di essere assunto, non pu tuttavia essere obbligato a lasciare il
territorio dello Stato membro ospitante (v. sentenze 26 febbraio 1991, causa C‑292/89, Antonissen,
Racc. pag. I‑745,
punto 21, e 20 febbraio 1997, causa C‑344/95,
Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑1035,
punto 17).
38
La
direttiva 68/360 mira a sopprimere, allinterno della Comunit, le restrizioni
in materia di spostamento e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri e dei
membri della loro famiglia cui si applica il regolamento n. 1612/68.
39
Per quanto
riguarda le restrizioni allo spostamento, da un lato, l'art. 2, n. 1,
della direttiva 68/360 impone agli Stati membri di riconoscere ai cittadini
comunitari che intendono recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un
impiego il diritto di lasciare il loro territorio. Dallaltro, secondo
l'art. 3, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri ammettono tali
cittadini sul loro territorio dietro semplice presentazione di una carta
didentit o di un passaporto validi.
40
Inoltre,
atteso che il diritto di soggiorno un diritto direttamente conferito dal
Trattato (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1991, causa C‑363/89, Roux, Racc. pag. I‑273, punto 9), il rilascio di un
permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato membro, come previsto dalla
direttiva 68/360, devessere considerato non come un atto costitutivo di
diritti, ma come un atto destinato a comprovare, da parte di uno Stato membro,
la posizione individuale del cittadino di un altro Stato membro nei confronti
delle norme comunitarie (sentenza 25 luglio 2002, causa C‑459/99, MRAX, Racc. pag. I‑6591, punto 74).
41
Conformemente
all'art. 4 della direttiva 68/360, gli Stati membri riconoscono il diritto
di soggiorno sul loro territorio solo ai lavoratori che sono in grado di
presentare, oltre al documento in forza del quale sono entrati nel loro
territorio, anche una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un
attestato di lavoro.
42
Lart. 8
della medesima direttiva elenca tassativamente le situazioni in cui talune
categorie di lavoratori possono farsi riconoscere il diritto di soggiorno,
senza che sia necessario rilasciare loro una carta di soggiorno.
43
Ne
consegue che il riconoscimento del diritto di soggiorno in uno Stato membro
previsto dagli artt. 4 e 8 della direttiva 68/360 riservato ai cittadini
di uno Stato membro che svolgono gi un lavoro nel primo Stato membro. Le
persone in cerca di lavoro ne sono escluse. Esse possono avvalersi solo delle
disposizioni di tale direttiva che riguardano il loro spostamento allinterno
della Comunit.
44
Pertanto,
occorre risolvere la seconda questione nel senso che una persona che si trova
nella situazione del ricorrente nella causa principale non ha un diritto di
soggiorno nel Regno Unito sul solo fondamento della direttiva 68/360.
Sulla
terza questione
Osservazioni
presentate alla Corte
45
Secondo il
sig. Collins, non c' dubbio che egli sia cittadino di un altro Stato membro in
regolare soggiorno nel Regno Unito e che lindennit per persone in cerca di
lavoro rientri nell'ambito di applicazione del Trattato. Di conseguenza, come
avrebbe dichiarato la Corte nella sentenza 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I‑6193), la concessione di un beneficio
non contributivo, fondato sulle risorse, a un cittadino di uno Stato membro
diverso dallo Stato ospitante non pu essere sottoposta al rispetto di una
condizione che non si applicherebbe ai cittadini dello Stato membro ospitante.
Il sig. Collins ammette che il criterio della residenza abituale s'impone anche
ai cittadini del Regno Unito. Tuttavia, sarebbe ben consolidato che una
disposizione di diritto nazionale dev'essere considerata discriminatoria ai
sensi del diritto comunitario se, intrinsecamente, i cittadini dello Stato
membro interessato sono in grado di ottemperarvi pi facilmente.
46
I governi
del Regno Unito e tedesco sostengono che non esiste alcuna disposizione n
alcun principio di diritto comunitario che imponga il pagamento di una
prestazione come lindennit per persone in cerca di lavoro a chi si trovi
nella situazione del sig. Collins.
47
Per quanto
concerne lesistenza di uneventuale discriminazione indiretta, il governo del
Regno Unito ritiene che sussistano giustificazioni obiettive pertinenti per non
concedere lindennit per persone in cerca dimpiego, fondata sul reddito, a
persone che si trovano nella situazione del sig. Collins. Contrariamente alla
situazione su cui si basa la sentenza 11 luglio 2002, causa C‑224/98, DHoop
(Racc. pag. I‑6191),
i criteri presi in considerazione per la concessione dellindennit di cui
trattasi non andrebbero oltre quanto necessario al raggiungimento dello scopo
perseguito. Essi rappresenterebbero un metodo proporzionato e, quindi,
ammissibile per assicurarsi dellesistenza di un nesso reale tra il richiedente
e il mercato geografico del lavoro. In mancanza di tali criteri, persone prive
di qualunque legame o con un legame attenuato con il mercato del lavoro nel
Regno Unito, come nel caso del sig. Collins, potrebbero altrimenti reclamare il
beneficio di tale indennit.
48
Secondo la
Commissione pacifico, da un lato, che il sig. Collins ha veramente cercato un
lavoro nel Regno Unito nei due mesi successivi al suo arrivo in tale Stato
membro e, dallaltro, che egli risiedeva legalmente nel suo territorio come
persona in cerca di lavoro. In quanto cittadino dell'Unione legalmente
residente nel Regno Unito, non ci sarebbe alcun dubbio che egli potesse
beneficiare della tutela offerta dall'art. 6 del Trattato contro qualsiasi
discriminazione fondata sulla nazionalit, in tutte le situazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione ratione materiae del diritto comunitario. Tale
sarebbe appunto il caso dellindennit per persone in cerca di lavoro, la quale
andrebbe considerata un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2,
del regolamento n. 1612/68.
49
La
Commissione inoltre ricorda che il diritto di soggiornare in un altro Stato
membro al fine di cercarvi un lavoro pu essere limitato a una durata
ragionevole e che, di conseguenza, anche il diritto del sig. Collins di
avvalersi degli artt. 6 e 8 del Trattato per chiedere il beneficio della
detta indennit, allo stesso titolo degli altri cittadini del Regno Unito,
sarebbe limitato a tale periodo di residenza legittima.
50
Tuttavia,
la Commissione considera che la condizione della residenza abituale pu
costituire una discriminazione indiretta in quanto essa pu essere soddisfatta
pi facilmente dai cittadini dello Stato membro ospitante che da quelli degli
altri Stati membri. Sebbene ragioni oggettive possano giustificare tale
condizione in quanto dirette ad evitare il turismo sociale e dunque a
prevenire eventuali abusi da parte di persone falsamente in cerca di lavoro, la
Commissione osserva che, per quanto riguarda il sig. Collins, l'autenticit
della sua ricerca di un'occupazione non contestata. Infatti, egli non avrebbe
smesso di lavorare da quando ha trovato un impiego poco tempo dopo il suo
arrivo nel Regno Unito.
Risposta
della Corte
51
Con la
terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se esista una
disposizione o un principio di diritto comunitario in base al quale un
cittadino di uno Stato membro che cerca realmente un impiego in un altro Stato
membro pu reclamarvi unindennit per persone in cerca di lavoro, come quella
prevista dalla legge del 1995.
52
In via
preliminare, senza che occorra accertare se a una persona quale il ricorrente
nella causa principale si applichi ratione personae il regolamento (CEE) del
Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo allapplicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
allinterno della Comunit, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE)
del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28,
pag. 1; in prosieguo: il regolamento n. 1408/71), si deve
constatare, leggendo lordinanza di rinvio, che linteressato non ha mai
risieduto in un altro Stato membro prima di cercare un lavoro nel Regno Unito,
cosicch la regola relativa alla totalizzazione di cui
all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 non si applica nella
causa principale.
53
In base
alla normativa del 1996, i cittadini di altri Stati membri che cercano lavoro,
ove non siano lavoratori ai sensi del regolamento n. 1612/68 o non si
vedano attribuito un diritto di soggiorno dalla direttiva 68/360, possono
reclamare il beneficio di tale indennit solo se risiedono abitualmente nel
Regno Unito.
54
Occorre
dunque accertare se il principio della parit di trattamento osti a una
normativa nazionale che subordina il beneficio di unindennit per persone in
cerca di lavoro a una condizione di residenza.
55
A norma
dell'art. 6, n. 1, del Trattato, nel campo di applicazione del
Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso
previste, vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalit.
Poich lart. 48, n. 2, del Trattato una tale disposizione
particolare, occorre esaminare in primo luogo la normativa del 1996 rispetto a
questo articolo.
56
A tale
proposito va ricordato che fra i diritti che l'art. 48 del Trattato
attribuisce ai cittadini degli Stati membri figura quello di circolare liberamente
sul territorio degli altri Stati membri e di soggiornarvi al fine di cercare un
lavoro (sentenza Antonissen, cit., punto 13).
57
Ai
cittadini di uno Stato membro che cercano un lavoro in un altro Stato membro si
applica quindi l'art. 48 del Trattato e, pertanto, essi godono del diritto
alla parit di trattamento di cui al n. 2 di tale disposizione.
58
Quanto
alla questione di sapere se il diritto alla parit di trattamento di cui godono
i cittadini degli Stati membri che cercano un lavoro in un altro Stato membro
comprenda anche prestazioni di natura finanziaria come quella di cui trattasi
nella causa principale, la Corte ha dichiarato che i cittadini degli Stati
membri che si spostano alla ricerca di lavoro godono della parit di trattamento
solo per laccesso al lavoro, ai sensi del disposto dell'art. 48 del
Trattato e degli artt. 2 e 5 del regolamento n. 1612/68, ma non per
quanto riguarda i vantaggi sociali e fiscali ai sensi dellart. 7,
n. 2, del detto regolamento (citate sentenze Lebon, punto 26, e 12
settembre 1996, Commissione/Belgio, punti 39 e 40).
59
Lart. 2
del regolamento n. 1612/68 riguarda gli scambi di domande e offerte
dimpiego nonch la stipulazione e lesecuzione di contratti di lavoro, mentre
l'art. 5 del detto regolamento si riferisce allassistenza fornita dagli
uffici del lavoro.
60
vero che
tali articoli non menzionano espressamente prestazioni di natura finanziaria.
Tuttavia, per stabilire la portata del diritto alla parit di trattamento per
le persone in cerca di lavoro, occorre interpretare tale principio alla luce di
altre disposizioni del diritto comunitario, in particolare l'art. 6 del
Trattato.
61
Infatti,
come la Corte ha pi volte rilevato, i cittadini dellUnione che risiedono
legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante possono avvalersi
dell'art. 6 del Trattato in tutte le situazioni che rientrano nell'ambito
di applicazione ratione materiae del diritto comunitario. Lo status di
cittadino dell'Unione destinato ad essere lo status fondamentale dei
cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella
medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte
salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo
trattamento giuridico (v., in particolare, sentenze Grzelczyk, cit.,
punti 31 e 32, nonch 2 ottobre 2003, causa C‑148/02, Garcia Avello, Racc.
pag. I‑0000, punti 22 e 23).
62
Occorre
rilevare che la Corte ha dichiarato, a proposito di uno studente cittadino
dellUnione, che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non
contributivo, come il minimo di mezzi di sussistenza (minimex) belga, rientra
nell'ambito di applicazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalit
e che, pertanto, gli artt. 6 e 8 del Trattato ostano a che il beneficio di
tale prestazione sia subordinato a condizioni che possono rappresentare una
discriminazione basata sulla nazionalit (sentenza Grzelczyk, cit., punto 46).
63
Tenuto
conto dellistituzione della cittadinanza dellUnione e dellinterpretazione
giurisprudenziale del diritto alla parit di trattamento di cui godono i
cittadini dellUnione, non si pu pi escludere dallambito di applicazione
dell'art. 48, n. 2, del Trattato, il quale un enunciato del
principio fondamentale della parit di trattamento garantito dallart. 6
del Trattato, una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare
laccesso alloccupazione sul mercato del lavoro di uno Stato membro.
64
Linterpretazione
della portata del principio della parit di trattamento in materia di accesso
al lavoro deve rispecchiare questa evoluzione, rispetto allinterpretazione
seguita nelle citate sentenze Lebon e 12 settembre 1996, Commissione/Belgio.
65
La
normativa del 1996 introduce una differenza di trattamento a seconda che si
tratti di una persona che risiede abitualmente nel Regno Unito o meno. Poich
tale condizione pu essere soddisfatta pi facilmente dai cittadini nazionali,
la detta normativa svantaggia i cittadini degli Stati membri che si sono
avvalsi del loro diritto di circolare per cercare un lavoro sul territorio di
un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze 23 maggio 1996, causa C‑237/94, OFlynn,
Racc. pag. I‑2617,
punto 18, e 16 gennaio 2003, causa C‑388/01,
Commissione/Italia, Racc. pag. I‑721,
punti 13 e 14).
66
Una
siffatta condizione di residenza pu essere giustificata solo se basata su
considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone
interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito
dall'ordinamento nazionale (sentenza 24 novembre 1998, causa C‑274/96, Bickel e Franz,
Racc. pag. I‑7637,
punto 27).
67
Orbene, la
Corte ha gi statuito che legittimo che il legislatore nazionale voglia
essere sicuro dell'esistenza di un nesso reale tra chi richiede indennit che
hanno il carattere di un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7,
n. 2, del regolamento n. 1612/68 ed il mercato geografico del lavoro
interessato (v., nell'ambito della concessione di indennit di disoccupazione
ai giovani in cerca di prima occupazione, sentenza DHoop, cit., punto 38).
68
Occorre
rilevare che lindennit per persone in cerca di lavoro istituita dalla legge
del 1995 una prestazione previdenziale la quale, avendo sostituito
lindennit di disoccupazione e il sostegno al reddito, impone segnatamente che
la persona che la richiede sia disposta a lavorare, cerchi attivamente un
lavoro e non disponga di redditi superiori allimporto applicabile n di un
capitale superiore a un importo determinato.
69
Si pu
considerare legittimo il fatto che uno Stato membro conceda una siffatta
indennit solo dopo che stato possibile accertare lesistenza di un nesso
reale fra chi cerca lavoro e il mercato del lavoro di tale Stato.
70
Lesistenza
di un nesso del genere potrebbe essere verificata, in particolare, accertando
che la persona di cui trattasi ha realmente cercato unoccupazione nello Stato
membro in questione per un periodo di una durata ragionevole.
71
Il Regno
Unito pu quindi esigere un collegamento tra le persone che chiedono il
beneficio di una siffatta indennit e il proprio mercato del lavoro.
72
Tuttavia,
sebbene una condizione relativa alla residenza sia, in linea di principio,
idonea a garantire un tale collegamento, per essere proporzionata non pu andar
oltre quanto necessario a conseguire tale obiettivo. In particolare, per
applicarla, le autorit nazionali devono fondarsi su criteri chiari e
conosciuti in anticipo e devessere prevista la possibilit di rimedi
giurisdizionali. Comunque, sebbene sia richiesto un periodo di residenza per
soddisfare la detta condizione, essa non deve andare oltre quanto necessario affinch
le autorit nazionali possano assicurarsi che linteressato cerchi realmente un
impiego sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.
73
Pertanto,
occorre risolvere la terza questione nel senso che il diritto alla parit di
trattamento di cui all'art. 48, n. 2, del Trattato, in combinato
disposto con gli artt. 6 e 8 del Trattato, non osta a una normativa
nazionale che subordina il beneficio di unindennit per persone in cerca di
lavoro a una condizione di residenza, purch tale condizione possa essere
giustificata sulla base di considerazioni oggettive indipendenti dalla
cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo
legittimamente perseguito dal diritto nazionale.
Sulle
spese
74
Le spese
sostenute dai governi del Regno Unito e tedesco, nonch dalla Commissione, che
hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese.
Per
questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Social Security Commissioner con ordinanza 28
marzo 2002 , dichiara:
1)
Una
persona che si trova nella situazione del ricorrente nella causa principale non
un lavoratore ai sensi del titolo II della parte prima del regolamento
(CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunit, come modificato dal
regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434. Spetta tuttavia
al giudice nazionale verificare se la nozione di lavoratore prevista dalla
normativa nazionale di cui trattasi debba essere intesa in tal senso.
2)
Una
persona che si trova nella situazione del ricorrente nella causa principale non
ha un diritto di soggiorno nel Regno Unito sul solo fondamento della direttiva
del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni
al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro
famiglie allinterno della Comunit.
3)
Il
diritto alla parit di trattamento di cui all'art. 48, n. 2, del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica art. 39, n. 2, CE), in
combinato disposto con gli artt. 6 e 8 del Trattato CE (divenuti, in
seguito a modifica artt. 12 CE e 17 CE), non osta a una
normativa nazionale che subordina il beneficio di unindennit per persone in
cerca di lavoro a una condizione di residenza, purch tale condizione possa
essere giustificata sulla base di considerazioni oggettive indipendenti dalla
cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo
legittimamente perseguito dal diritto nazionale.
Skouris |
Jann |
Timmermans |
Gulmann |
Cunha Rodrigues |
Rosas |
La Pergola |
Puissochet |
Schintgen |
Colneric |
|
von Bahr |
|
|
|
Cos
deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 marzo 2004.
Il cancelliere |
Il presidente |
R. Grass |
V. Skouris |
1
–
Lingua processuale: l'inglese.