Tar Lazio, Sez. I ter, Sent. n. 2238 del 4 marzo 2009, Pres. Giulia, Rel. Russo. R.Y. – Ministero dellĠinterno.

Massima e/o decisione:
Sul ricorso n. 12876/2004 e sui successivi motivi aggiunti proposti da R. Y., rappresentata e difesa dallĠAvv.to Corrado De Martini ed elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Siacci, n. 2/b;
CONTRO
- Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;
per lĠannullamento
del decreto del Ministero dellĠInterno K10C/120202/R del 31.3.2004, con il quale viene respinta lĠistanza di concessione della cittadinanza italiana;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nella pubblica udienza del 15.1.2009 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altres“ i difensori come da verbale;
Fatto e diritto

La ricorrente  cittadina russa, coniugata con cittadino italiano, e ha chiesto la cittadinanza italiana.
Col provvedimento impugnato il Ministero dellĠInterno si  pronunciato in maniera negativa sulla predetta istanza. Il provvedimento  supportato in base alla circostanza che ,
Nel ricorso lĠinteressata prospetta i seguenti motivi di diritto:
Violazione di legge, artt. 5, 6, e 8 legge 91/1992;
Violazione di legge, artt. 5, 6, e 8 legge 91/1992, eccesso di potere per erroneitˆ nei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietˆ della motivazione, ingiustizia manifesta.
In data 13.1.2005 si  costituita controparte che, in data 18.5.2005 e 19.7.2005, ha depositato ulteriori memorie.
Con ord. nn. 523/2005 e 181/2005 il Collegio ha chiesto chiarimenti allĠAmministrazione.
Infine, in data 2.1.2009, anche la ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il decreto con cui il Ministero ha respinto la sua richiesta  stato adottato in data 31.3.2004 ben oltre i due anni stabilii dalla legge rispetto allĠistanza presentata in data 23.5.2001.
Con gli ulteriori motivi la ricorrente lamenta che la motivazione del decreto sarebbe apparente in quanto non si comprendono quali sono i motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Con il motivo aggiunto si sostiene che la nota riservata prodotta in giudizio si riduce a poche righe e non contiene alcun elemento obiettivo e concreto idoneo a integrare una adeguata motivazione.
Ci˜ premesso, il ricorso  fondato in accoglimento dell'assorbente primo motivo di gravame, nella parte in cui la ricorrente deduce la violazione dell'art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, sull'assunto che, essendo decorso il termine biennale previsto da detta disposizione, l'Amministrazione non aveva pi il potere per respingere l'istanza di cui trattasi.
Dispone, infatti, lĠart. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, applicabile nellĠipotesi in cui, come nel caso in esame, la domanda di concessione della cittadinanza italiana sia presentata a seguito di matrimonio con cittadino italiano, che "L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza  preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni
".
Nella specie, dalla documentazione prodotta, risulta che detta richiesta  stata presentata, in data 23.5.2001 e, conseguentemente, alla data del 31.3.2004, di adozione dell'impugnato decreto era abbondantemente scaduto il termine biennale, fissato dall'art. 8, secondo comma, della legge 5.2.1992 n. 91, entro il quale la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana poteva essere respinta.
Con la richiamata disposizione il Legislatore ha inteso – espressamente - indicare il termine massimo ed inderogabile (ove non vi siano procedimenti penali in corso: v. art. 6, comma 4 L. n. 91 del 1992) per l'emanazione del diniego scaduto il quale l'Amministrazione viene privata del potere di respingere l'istanza di riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cons. Stato, Sez. I, par. 12.12.2007, n. 4023/2007).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto disponendosi per lĠeffetto, lĠannullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per lĠeffetto, annulla lĠatto impugnato.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15.1.2009.