Tar Lazio, Sez. I ter, Sent. n. 2238 del 4 marzo 2009, Pres.
Giulia, Rel. Russo. R.Y. – Ministero dellĠinterno.
Massima e/o decisione:
Sul ricorso n. 12876/2004 e sui successivi motivi aggiunti proposti da R. Y.,
rappresentata e difesa dallĠAvv.to Corrado De Martini ed elettivamente
domiciliata in Roma, Via F. Siacci, n. 2/b;
CONTRO
- Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato, legale
domiciliataria;
per lĠannullamento
del decreto del Ministero dellĠInterno K10C/120202/R del 31.3.2004, con il
quale viene respinta lĠistanza di concessione della cittadinanza italiana;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nella pubblica udienza del 15.1.2009 la relazione del dr. Maria
Ada Russo e uditi altres i difensori come da verbale;
Fatto e diritto
La ricorrente cittadina russa, coniugata con cittadino italiano, e ha chiesto
la cittadinanza italiana.
Col provvedimento impugnato il Ministero dellĠInterno si pronunciato in
maniera negativa sulla predetta istanza. Il provvedimento supportato in base
alla circostanza che ,
Nel ricorso lĠinteressata prospetta i seguenti motivi di diritto:
Violazione di legge, artt. 5, 6, e 8 legge 91/1992;
Violazione di legge, artt. 5, 6, e 8 legge 91/1992, eccesso di potere per
erroneit nei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, insufficienza e
contraddittoriet della motivazione, ingiustizia manifesta.
In data 13.1.2005 si costituita controparte che, in data 18.5.2005 e
19.7.2005, ha depositato ulteriori memorie.
Con ord. nn. 523/2005 e 181/2005 il Collegio ha chiesto chiarimenti
allĠAmministrazione.
Infine, in data 2.1.2009, anche la ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il decreto con cui il Ministero
ha respinto la sua richiesta stato adottato in data 31.3.2004 ben oltre i due
anni stabilii dalla legge rispetto allĠistanza presentata in data 23.5.2001.
Con gli ulteriori motivi la ricorrente lamenta che la motivazione del decreto
sarebbe apparente in quanto non si comprendono quali sono i motivi inerenti
alla sicurezza della Repubblica. Con il motivo aggiunto si sostiene che la nota
riservata prodotta in giudizio si riduce a poche righe e non contiene alcun
elemento obiettivo e concreto idoneo a integrare una adeguata motivazione.
Ci premesso, il ricorso fondato in accoglimento dell'assorbente primo motivo
di gravame, nella parte in cui la ricorrente deduce la violazione dell'art. 8,
comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, sull'assunto che, essendo decorso il
termine biennale previsto da detta disposizione, l'Amministrazione non aveva
pi il potere per respingere l'istanza di cui trattasi.
Dispone, infatti, lĠart. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, applicabile
nellĠipotesi in cui, come nel caso in esame, la domanda di concessione della
cittadinanza italiana sia presentata a seguito di matrimonio con cittadino
italiano, che "L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza
preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni".
Nella specie, dalla documentazione prodotta, risulta che detta richiesta
stata presentata, in data 23.5.2001 e, conseguentemente, alla data del
31.3.2004, di adozione dell'impugnato decreto era abbondantemente scaduto il
termine biennale, fissato dall'art. 8, secondo comma, della legge 5.2.1992 n.
91, entro il quale la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana
poteva essere respinta.
Con la richiamata disposizione il Legislatore ha inteso – espressamente -
indicare il termine massimo ed inderogabile (ove non vi siano procedimenti
penali in corso: v. art. 6, comma 4 L. n. 91 del 1992) per l'emanazione del
diniego scaduto il quale l'Amministrazione viene privata del potere di
respingere l'istanza di riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cons. Stato,
Sez. I, par. 12.12.2007, n. 4023/2007).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto disponendosi per
lĠeffetto, lĠannullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per lĠeffetto,
annulla lĠatto impugnato.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15.1.2009.