Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi religiosi pu essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da XXXXX, rappresentata e difesa dallĠavv. Valeria Palombo
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tuscolana, n. 220;
contro
il Questore di Roma, con costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno,
in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege
dallĠAvvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via
dei Portoghesi n. 12;
per lĠannullamento
previa sospensiva, del provvedimento emesso il 9.1.2008 e notificato il
7.2.2008, con cui la Questura di Roma ha rifiutato la conversione/rinnovo del
permesso di soggiorno della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 dicembre 2008 il consigliere Renzo Conti;
Udito lĠavv. Valeria Palombo per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato il 4 marzo 2008 e depositato il
successivo 14 marzo, la ricorrente espone che:
- faceva ingresso nel territorio nazionale, con regolare visto per motivi
religiosi, appartenendo allĠIstituto Figlie di N.S. di Misericordia di Savona;
- in data 23-1-1999, otteneva il permesso di soggiorno n. xxxxx per tali
motivi;
- durante la sua permanenza nel territorio nazionale, ha sempre lavorato come
infermiera con regolari contratti di lavoro;
- nel maggio del 2006 otteneva la dispensa dai voti;
- in vigenza del richiamato permesso di soggiorno, presentava richiesta di
conversione del medesimo da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato,
allĠuopo allegando il contratto di lavoro regolarmente stipulato con la Casa di
Cura N.S. della Mercede, presso la quale svolge attivit di infermiera,
possedendone i requisiti.
Ci esposto, ha chiesto lĠannullamento, previa sospensione, del provvedimento
indicato in epigrafe, deducendo al riguardo i seguenti motivi, cos dalla
medesima ricorrente paragrafati:
1) violazione di legge: artt. 7 e 8 L. n. 241/1990;
2) violazione e/o falsa applicazione artt. 5 e 6 L. n. 286/1998; eccesso di
potere per difetto di motivazione; falsa applicazione art. 5, co. 5 e 9, L. n.
286/1998;
3) violazione e falsa applicazione art. 3, co. 2, D.P.C.M. 19.1.2003 ed art. 39
D.P.R. n. 394/1999;
4) falsa applicazione art. 14 D.P.R. n. 394/1999;
5) violazione art. 2, co. 6, T.U.S. e 3, co. 3, Reg. Att.;
6) eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta ingiustizia;
7) (erroneamente rubricato come n. 5) violazione del diritto di difesa per
omesso avviso sul diritto ad usufruire del patrocinio a spese dello Stato ex
lege n. 217/1990.
Si costituito per resistere il Ministero dellĠInterno.
Con ordinanza collegiale n. 1940 del 9-4-2008 lĠistanza cautelare di sospensione
del provvedimento impugnato, stata accolta ai fini del riesame (che non
risulta eseguita, bench confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ord.
N. 4923/2008).
La causa stata quindi chiamata e posta in decisione allĠudienza pubblica del
16 dicembre 2008.
DIRITTO
Il ricorso volto ad ottenere lĠannullamento del decreto della Questura di
Roma, adottato il 9-1-2008, con il quale stata rifiutata lĠistanza presentata
dalla ricorrente il 21-2-2006 ai fini del rinnovo/conversione per motivi di
lavoro subordinato del permesso di soggiorno n. xxxx rilasciato per motivi
religiosi.
Il provvedimento risulta adottato sul presupposto che lĠart. 14 del D.P.R. del
31/08/1999 modificato dal D.P.R. 334/2004Énon contempla la conversione del
permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro.
In altri termini, lĠamministrazione ha respinto la richiesta della ricorrente
sul presupposto che la richiamata disposizione non consentirebbe la conversione
del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorso fondato in accoglimento degli assorbenti secondo e quarto motivo,
con il quali si deduce la violazione e/o falsa applicazione dellĠart.5 del D.
Lgs. 25.7.1998, n. 286 e dellĠart. 14 del D.P.R. 31.8.1999,n. 394.
Al riguardo, il Collegio osserva che il citato art. 14 del D.P.R. n. 394/1999,
nellĠindicare le attivit consentite in relazione ai permessi di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio,
espressamente consente la conversione di tali permessi di soggiorno per
lĠattivit effettivamente svolta.
La predetta disposizione, tuttavia non pu interpretarsi, come operato
dallĠamministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di
permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e,
conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale
conversione non sarebbe consentita.
Ci nella considerazione che, come anticipato in sede cautelare, il menzionato
art. 17 non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre
tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle sopra menzionate ed in
particolare, per quanto qui interessa, con riferimento al permesso di soggiorno
per motivi religiosi.
Quanto sopra trova conferma nella considerazione che, allorch il predetto
D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilit della conversione di un
permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto,
come nellĠipotesi dei permessi di soggiorno richiamati allĠart. 40 dello stesso
regolamento, dove allĠultimo comma, ultimo periodo, espressamente disposto
che I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non
possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, tra i quali non ricompreso
quello per motivi religiosi.
Ne consegue che, in assenza di una espressa esclusione, la disposizione in
esame non pu che essere interpretata alla luce della generale previsione di
cui allĠart. 5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, di cui la ricorrente nel
secondo motivo deduce la violazione, secondo la quale il permesso di
soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutatiÉsempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarit amministrative sanabili, ovviamente nel rispetto delle quote di ingresso per le
attivit lavorative, salvo che per le attivit lavorative di cui allĠart. 27
del D.Lgs. n. 286/1998 specificamente disciplinate dal regolamento di
attuazione, tra le quali quelle di infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private indicate allĠart. 1, comma 1, lett.
r-bis dello stesso art. 27, come ne caso di specie.
Il citato art. 5, comma 5, infatti, consentendo il rilascio del richiesto
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che avevano
sorretto lĠoriginario permesso di soggiorno, senza porre al riguardo alcuna
limitazione in ordine ai motivi del suo rilascio, costituisce ulteriore
dimostrazione dellĠassenza di preclusioni alla conversione dei permessi di
soggiorno diversi da quelli richiamati nellĠart. 14 del D.P.R. n. 394/1999,
salvo, ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia espressamente
prevista.
Nella specie i nuovi elementi di cui al citato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.
286/1998 sono rinvenibili nella circostanza, peraltro sinteticamente richiamata
nello stesso provvedimento impugnato, che la ricorrente, in vigenza del
permesso di soggiorno per motivi religiosi svolgeva regolare attivit
lavorativa come infermiera professionale, presso la Soc. Coop. a r,l. A. P.
(Villa P.), in base a contratto di lavoro subordinato stipulato lĠ 1-8-2005,
comunicato allo Sportello Unico per lĠImmigrazione di Roma con raccomandata
dallo stesso ricevuta il 17-11-2006.
A tale stregua lĠimpugnato provvedimento, essendo stato adottato sul
presupposto di una inesistente preclusione assoluta alla conversione del
permesso di soggiorno per motivi religiosi, risulta illegittimo per errata
interpretazione dellĠart. 14 del D.P.R. n. 394/1999 e per violazione dellĠart.
5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto, in
accoglimento delle sopra esaminate censure e, per lĠeffetto, lĠimpugnato
diniego va annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
dellĠamministrazione.
LĠaccoglimento del ricorso per le ragioni di cui sopra dispensa il Collegio
dallĠesaminare gli ulteriori profili di censura dedotti che, pertanto, possono
dichiarasi assorbiti.
Quanto alle spese processuali, stante la non agevole interpretazione oggetto di
causa, sussistono giusti motivi, per compensarle integralmente tra le parti.
per questi motivi
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II quater, definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per lĠeffetto
annulla lĠimpugnato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
dellĠamministrazione.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit Amministrativa.
Cos deciso in Roma, in data 16 dicembre 2008, in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei magistrati:
Depositata in Segreteria il 6 febbraio 2009