Tribunale di Roma, Sez. distaccata di Ostia, Sentenza del 3 dicembre 2008. Giudice Genna.


Nella causa penale di primo grado
Contro
A. nato in Algeria
libero – contumace
Imputato
del reato p. e p. dallĠart. 171ter legge 633/41, per avere detenuto per la vendita e per aver posto in commercio:
221 CD
47 DVD
privi del timbro SIAE.
In Roma, accertato lĠ11 giugno 2005.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PUBBLICO MINISTERO:
assoluzione perchŽ il fatto non  previsto dalla legge come reato.
DIFESA:
si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto dellĠ8 febbraio 2008, il Pubblico Ministero citava a giudizio A. per rispondere del reato di cui in rubrica dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione IV penale.
AllĠudienza del 7 ottobre 2008, verificata la regolare costituzione delle parti e dichiarata la contumacia dellĠimputato, in accoglimento dellĠeccezione difensiva di inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione degli affari tra Sede principale e Sezione distaccata di questo Tribunale, gli atti venivano rimessi al Presidente del Tribunale.
Con decreto del 10 ottobre 2008, il Presidente del Tribunale assegnava la trattazione del procedimento a questa Sezione distaccata.
AllĠodierna udienza, con ordinanza la cui motivazione si intende integralmente richiamare, si rilevava lĠirrilevanza penale del fatto contestato allĠimputato, le parti concludevano come indicato in epigrafe e il processo veniva definito come da separato dispositivo in atti.
Nei confronti dellĠimputato A. deve essere pronunciata sentenza di assoluzione dal reato a lui ascritto in rubrica con la formula ÒperchŽ il fatto non  previsto dalla legge come reatoÓ, ai sensi dellĠart. 129 c.p.p., senza che sia necessario procedere allĠistruttoria dibattimentale.
La pronuncia assolutoria non poggia naturalmente su considerazioni che attengono a dati fattuali, intervenendo in una fase che precede quella deputata allĠaccertamento del fatto nel contraddittorio delle parti, bens“ sullĠinapplicabilitˆ nei confronti dellĠimputato della norma della legge nazionale (attualmente contenuta nellĠart. 10 legge n. 248/2000) che prevede lĠobbligo di apporre su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, suoni, voci o immagini in movimento il contrassegno della SIAE. Con sentenza interpretativa di una norma comunitaria resa in data 8 novembre 2007 ai sensi dellĠart. 234 Trattato CEE, e dunque direttamente vincolante nei confronti del Giudice nazionale, nel procedimento SCHWIBBERT ed altri (n. C-20/05), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Forl“ sulla questione relativa alla compatibilitˆ della normativa italiana che prevede lĠapposizione del contrassegno SIAE con la direttiva europea n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che aveva istituito una procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche, poi codificata dalla direttiva n. 98/34/CEE, la Corte di Giustizia dellĠUnione Europea ha stabilito che lĠobbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere dĠarte figurativa il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato costituisce Òregola tecnicaÓ e in quanto tale deve essere notificato dallo Stato interessato alla Commissione dellĠUE, la quale deve poter disporre di informazioni complete al fine di verificare la compatibilitˆ del suddetto obbligo con il principio della libera circolazione delle merci, con la conseguenza che qualora detta regola tecnica non sia stata notificata alla Commissione non pu˜ essere fatta valere nei confronti dei privati e deve essere disapplicata dal Giudice nazionale. Gli articoli 8 e 9 della citata direttiva comunitaria n. 98/34 impongono infatti agli Stati membri di notificare alla Commissione europea i progetti di regole tecniche e di sospenderne momentaneamente lĠadozione al fine di consentire di verificarne la compatibilitˆ con il diritto comunitario. Costituisce un fatto notorio, ammesso peraltro dalla stessa SIAE nelle difese svolte dinanzi alla Corte di Giustizia europea nel procedimento summenzionato, che a tale obbligo lo Stato italiano ha disatteso con riferimento alla normativa che prevede lĠapposizione del contrassegno SIAE sui supporti della stessa specie di quelli descritti nellĠimputazione. Nel nostro ordinamento lĠobbligo di apposizione del contrassegno SIAE  stato previsto per la prima volta in attuazione dellĠart. 123 della legge n. 633/1941 con lĠart. 12 del Regolamento di esecuzione della legge stessa, emanato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, con riferimento alle sole opere a stampa. In seguito, per effetto del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518, che introdusse nella legge n. 633/1941 lĠart. 171bis, e del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685, che introdusse nella legge di tutela del diritto dĠautore lĠart. 171ter, venne ampliato con tecnica esasperatamente casistica il novero dei supporti per i quali  previsto lĠobbligo del contrassegno, prevedendone la necessaria apposizione sulle videocassette, musicassette ed altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento. Da ultimo, lĠart. 10 legge 18 agosto 2000, n. 248 ha dettato regole generali per contrassegnare tutti i supporti diversi da quelli cartacei, stabilendo lĠobbligatorietˆ di apposizione del c.d. timbro SIAE su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, suoni, voci o immagini in movimento. La portata della menzionata sentenza SCHWIBBERT nel caso in esame, ed in genere in tutti i procedimenti penali nei quali si contesta la detenzione a fini di vendita o la commercializzazione di supporti privi del contrassegno SIAE,  dirompente. In primo luogo, sebbene la pronuncia si riferisca specificatamente ai compact disc contenenti riproduzioni di arte figurativa, stabilisce un principio generale valevole per supporto di qualsiasi genere (cartaceo, magnetico, plastico, ecc.) e di qualsiasi contenuto (letterario, musicale, figurativo, cinematografico, multimediale, ecc.), secondo il quale la violazione dellĠobbligo di comunicare alla Commissione dellĠUE ogni istituzione di contrassegno SIAE successiva allĠentrata in vigore della direttiva 83/189/CEE (31 marzo 1983) rende inapplicabile nei confronti del privato lĠobbligo del contrassegno stesso. EĠ poi palesemente infondato lĠassunto, sostenuto dal Governo italiano e dalla SIAE davanti alla Corte di Giustizia, secondo cui il contrassegno sulle opere dĠingegno era stato istituito con la legge del 1941, ben prima del 31 marzo 1983, e che le successive modifiche del 1992, 1994 e 2000 non costituirebbero altro che semplici adeguamenti al processo tecnologico nella produzione dei supporti. EĠ infatti evidente che la Òregola tecnicaÓ sia cambiata essenzialmente quando il supporto da cartaceo  divenuto magnetico o plastico, anche in conseguenza del mutamento della tecnica di fissazione dellĠopera nel supporto stesso, e che dunque essa debba essere nuovamente sottoposta al vaglio della Commissione europea. Per i supporti non cartacei, dunque, quali quelli descritti nel capo di imputazione, lo Stato italiano aveva un obbligo di nuova notifica ai sensi dellĠart. 8 della Direttiva 98/34/CEE, al quale ha, come giˆ detto, sinora disatteso ed al quale era comunque inadempiente alla data di consumazione del contestato reato. Per effetto della normativa comunitaria (Direttive n. 83/189/CEE e n. 98/34/CEE), cos“ come  stata interpretata con efficacia vincolante per questo Giudice dalla Corte di Giustizia dellĠ UE, ogni volta che una norma penale preveda fra gli elementi costitutivi del reato la mancanza del contrassegno SIAE obbligatoriamente imposto per mezzo di una Òregola tecnicaÓ compete al Pubblico Ministero provare che la previsione dellĠobbligatorietˆ del contrassegno sia anteriore al 31 marzo 1983 o, se, come nel caso di specie, sia successiva, dimostrare che essa sia stata regolarmente notificata dallo Stato italiano alla Commissione europea. PoichŽ, come pi volte detto, tale eventualitˆ deve escludersi alla data di consumazione del reato per cui si procede (ed anche nellĠattualitˆ), la normativa nazionale che prevede lĠobbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti magnetici posti in sequestro a carico dellĠodierno imputato non pu˜ essere fatta valere nei confronti di questĠultimo e deve essere disapplicata da questo Giudice. Ne consegue la necessitˆ di mandare assolto A. dal reato ascrittogli, ai sensi dellĠart. 530 comma 1 c.p.p., con la formula ÒperchŽ il fatto non  previsto dalla legge come reatoÓ. Tale formula di proscioglimento deve privilegiarsi rispetto alla formula ÒperchŽ il fatto non sussisteÓ, poichŽ meglio asseconda lĠesigenza di salvaguardare il rispetto del principio di effettivitˆ della norma comunitaria, rendendo, lĠinottemperanza alla predetta direttiva, inefficaci "ab origine" le disposizioni sanzionatorie in oggetto (cos“ Cass. Sez. III pen., 24 giugno 2008, n. 34553, imp. BEYE).
Ai sensi dellĠart. 171sexies comma 2 legge n. 633/1941 deve essere in ogni caso disposta la confisca e lĠimmediata distruzione dei supporti in giudiziale sequestro, a cura degli operanti.
P.Q.M.
Visto lĠart. 530 c.p.p.,
ASSOLVE
A. dal reato a lui ascritto in rubrica perchŽ il fatto non  previsto dalla legge come reato.
Visto lĠart. 171sexies legge n. 633/1941,
ORDINA
la confisca e la distruzione immediata, a cura degli operanti, dei supporti in giudiziale sequestro.
Motivi riservati in giorni trenta.
Cos“ deciso in Ostia (Roma), alla pubblica udienza del 3 dicembre 2008.