Documento del Tavolo di lavoro sul Pacchetto Sicurezza

 

Disegno di Legge AC 2180 ÒDisposizioni in materia di pubblica sicurezzaÓ

 

Firmato: (segue lista adesioni)

 

ARTICOLI                                                                                  RICHIESTE DEL TAVOLO DI LAVORO

 

Art. 4.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  

 

  1. LĠarticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  sostituito dal seguente:

    ÇArt. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu˜ acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente allĠestero, qualora, al momento dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, lĠannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metˆ in presenza di figli nati dai coniugi.
    3.
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui allĠarticolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.
    4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3  attribuito allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno che lo destina per la metˆ al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dallĠUnione europeaÈ.

    2. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  inserito il seguente:
    ÇArt. 9-bis. – 1.
Ai fini dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allĠistanza o dichiarazione dellĠinteressato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per leggeÈ.

 

 

 

Osservazioni:

 

LĠarticolo 4 introduce nuovi e pi restrittivi requisiti per lĠottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano, perchŽ viene sancito un allungamento del tempo di permanenza in Italia, quale condizione necessaria per ottenerla (da sei mesi a due anni, specificando che la decorrenza parte dallĠavvenuto matrimonio)

Si prevede che dichiarazioni relative alla cittadinanza siano soggette al pagamento di una tassa di euro 200, il cui gettito dovrebbe essere destinato per la metˆ a finanziare i progetti del Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione.

é prevista inoltre una ulteriore modifica con cui si introduce lĠobbligo di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, ai fini dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

 

 

La rigiditˆ delle disposizioni relative al tempo di permanenza e allĠesercizio dei diritti di cittadinanza, crea evidenti ostacoli ai processi di integrazione degli stranieri che vogliano stabilirsi nel nostro Paese.

Inoltre, la previsione del pagamento di una tassa  palesemente discriminatoria e non se ne comprende la ratio, considerato che da una parte non sembrano sussistere i presupposti per lĠapplicazione di una tassa, e dallĠaltra se il rilascio delle dichiarazioni relative alla cittadinanza per i cittadini italiani non comporta alcun aggravio in termini di spesa, deve essere parimenti per i cittadini stranieri.

 

 

 

 

Proposte:

 

Si propone di eliminare la disposizione per contrasto con lĠart. 3 della Costituzione, in quanto lesiva del principio di non discriminazione.

 

Si chiede, piuttosto, di intervenire sulla legge n. 91/92 per modificare lĠart. 1 relativo ai requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza si acquista in base al criterio dello jus soli, per conferire la cittadinanza Òper nascitaÓ a tutti quei bambini e adolescenti stranieri nati in Italia da genitori stranieri.

 

 

 

Art. 6.

(Modifica allĠarticolo 116 del codice civile)

   

 1. AllĠarticolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ÇnonchŽ un documento attestante la regolaritˆ del soggiorno nel territorio italianoÈ.

 

 

Osservazioni:

 

LĠart. 6 modifica lĠarticolo 116 del codice civile, affiancando alla dichiarazione dell'autoritˆ competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (come giˆ previsto), lĠobbligo, per lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato, di produrre anche un documento che attesti la regolaritˆ del soggiorno in Italia.

Questa disposizione non rispetta il dettato della Costituzione italiana, in particolare il combinato disposto degli articoli 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto discriminatoria nei confronti degli stranieri nella misura in cui subordina l'esercizio del diritto a contrarre matrimonio - che  un diritto fondamentale della persona e non di cittadinanza - al possesso di un documento che attesti la regolaritˆ del soggiorno.

Contrasta altres“ con gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, nonchŽ con gli articoli 12 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertˆ fondamentali che riconoscono a ciascun individuo il diritto al matrimonio e vietano qualsiasi discriminazione fondata sullĠorigine nazionale o sociale.

 

Inoltre, in presenza di figli minorenni, la disposizione pregiudica seriamente il diritto di questi ultimi, ad uno status familiare e allĠunitˆ della famiglia, nella misura in cui ostacola il consolidamento dei legami per coloro che decidano di scegliere lĠistituto del matrimonio.

 

 

Proposte:

 

Si propone di eliminare la disposizione, in quanto discriminatoria e, con speciale riguardo al diritto dei bambini e degli adolescenti, lesiva del diritto allĠidentitˆ e allĠunitˆ familiare di cui agli artt 8, 9 e 10 CRC.

 

Si propone altres“ di introdurre una modifica dellĠart. 116 del codice civile, nella parte in cui impone allo straniero, il quale voglia contrarre matrimonio in Italia, la presentazione allĠufficiale dello stato civile di una dichiarazione dellĠautoritˆ competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi alle quali egli  assoggettato. In caso di rifiuto da parte della rappresentanza diplomatica, attualmente  possibile rivolgersi al Tribunale – Giudice di volontaria giurisdizione al fine di ottenere un provvedimento che obblighi il funzionario di stato civile anche in mancanza di tale requisito formale. Sarebbe dunque auspicabile prevedere giˆ allĠinterno della norma che, in mancanza della predetta dichiarazione, possa essere presentata al detto ufficiale documentazione idonea ad attestare la mancanza di impedimenti al matrimonio, secondo la legislazione cui il cittadino straniero  sottoposto.

 

 

 

Art. 12.

(Disposizioni in tema di occupazione
di suolo pubblico)

    

1. Fatti salvi i provvedimenti dellĠautoritˆ per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dallĠarticolo 633 del codice penale e dallĠarticolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare lĠimmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dellĠesercizio fino al pieno adempimento dellĠordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui lĠesercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti lĠesercizio.
    3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento  trasmessa, a cura dellĠufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dellĠarticolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

 

 

 

 

Osservazioni:

 

LĠart. 12 consente a Sindaci e Prefetti di ordinare lo sgombero e lĠimmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

 

 

Tale previsione avrˆ effetti specialmente su gruppi di popolazione che vivono in situazioni di marginalitˆ e che non possono disporre, per condizioni di grave indigenza e svantaggio sociale, di sistemazioni abitative idonee; particolare attenzione va rivolta ai minori facenti parte di questi gruppi come anche ai minori appartenenti a minoranze etniche, come Rom e Sinti, alcuni dei quali comunitari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte:

 

Si richiede che il Governo centrale sostenga economicamente le amministrazioni locali affinchŽ, in un quadro strategico nazionale, siano assicurate condizioni abitative idonee. Sistemazioni adeguate garantiranno anche il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie che in base allĠart.42 delle stesso Disegno di legge, condizionano lĠiscrizione anagrafica.

 

Art. 13.

(Contrasto allĠimpiego dei minori
nellĠaccattonaggio)

   

 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo lĠarticolo 600-septies  inserito il seguente:
    ÇArt. 600-octies. - (Impiego di minori nellĠaccattonaggio). –
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autoritˆ o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,  punito con la reclusione fino a tre anniÈ;
        b)
dopo lĠarticolo 602  inserito il seguente:
    ÇArt. 602-bis
. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
        1) la decadenza dallĠesercizio della potestˆ del genitore;

        2) lĠinterdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allĠamministrazione di sostegno, alla tutela e alla curaÈ;

        c) allĠarticolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: Ç600-quinquies,È  inserita la seguente: Ç600-octies,È;
        d)
lĠarticolo 671  abrogato.

 

 

 

Osservazioni:

 

LĠart. 13 del ddl aumenta le pene previste per lĠimpiego di minori nellĠaccattonaggio, modificando il reato da contravvenzione - lĠart. 671 c.p. Òimpiego dei minori nellĠaccattonaggioÓ attualmente in vigore viene abrogato - concernente lĠordine pubblico, a delitto contro la personalitˆ individuale.

La norma prevede, come pena accessoria automatica, la decadenza dallĠesercizio della potestˆ genitoriale (attualmente  prevista la sospensione della potestˆ genitoriale), senza alcuna valutazione dellĠinteresse del minore.

Non si tiene conto che lĠimpiego di minorenni nellĠaccattonaggio  un fenomeno estremamente complesso, che vede al suo interno situazioni molto diversificate: da casi di vera e propria riduzione in schiavit e sfruttamento da parte di organizzazioni criminali a situazioni in cui il minore contribuisce allĠeconomia familiare senza subire alcuna violenza, minaccia o inganno.

Pertanto, la disposizione viola i principi sanciti dallĠart. 3 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza che sancisce il rispetto dellĠÒl'interesse superioreÓ dei minori , in tutte le decisioni che li riguardano e dallĠart. 9 della stessa Convenzione, che obbliga gli Stati a vigilare affinchŽ il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontˆ a meno che le autoritˆ competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione Ž necessaria nell'interesse preminente del minore.

La disposizione, nel prevedere lĠallontanamento dai genitori dei minorenni impiegati nellĠaccattonaggio, comporta non solo una violazione dei diritti di questi ultimi nei casi in cui lĠallontanamento sia contrario al loro interesse, ma anche un forte impegno economico da parte degli Enti locali per garantire assistenza a tutti i minori allontanati (come ad esempio lĠinserimento in comunitˆ).

 

 

Proposte

 

é necessario affrontare il complesso fenomeno dellĠimpiego di minori nellĠaccattonaggio con un approccio finalizzato alla tutela dei diritti del minore e non con un approccio meramente e rigidamente repressivo.

In particolare si ribadisce che :

- i casi in cui i genitori non sono responsabili di violenze, minacce ecc. e impiegano il minore nellĠaccattonaggio a causa delle gravi condizioni di indigenza in cui si trovano, dovrebbero essere affrontati in primo luogo dai servizi sociali con interventi di supporto alla famiglia affinchŽ questa possa provvedere adeguatamente al mantenimento e allĠeducazione del minore;

- lĠaccattonaggio, laddove si configuri come una forma di tratta di minori, riduzione in schiavit o acquisto di schiavi debba essere ricondotto a reato di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale.

- la decadenza dalla potestˆ dei genitori sia eventualmente applicata solo previa valutazione dellĠinteresse del minore da parte dellĠautoritˆ giurisdizionale competente.

 

 

Art. 21.

(Ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato)

    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo lĠarticolo 10  inserito il seguente:
    ÇArt. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). – 1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchŽ di quelle di cui allĠarticolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68,  punito con lĠammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica lĠarticolo 162 del codice penale.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dellĠarticolo 10, comma 1.
    3.
Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274.
    4.
Ai fini dellĠesecuzione dellĠespulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non  richiesto il rilascio del nulla osta di cui allĠarticolo 13, comma 3, da parte dellĠautoritˆ giudiziaria competente allĠaccertamento del medesimo reato. Il questore comunica lĠavvenuta esecuzione dellĠespulsione ovvero del respingimento di cui allĠarticolo 10, comma 2, allĠautoritˆ giudiziaria competente allĠaccertamento del reato.
    5.
Il giudice, acquisita la notizia dellĠesecuzione dellĠespulsione o del respingimento ai sensi dellĠarticolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallĠarticolo 13, comma 14, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale.
    6.
Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento  sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedereÈ;

        b)  allĠarticolo 16, comma 1, le parole: ÇnŽ le cause ostativeÈ sono sostituite dalle seguenti: Çovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui allĠarticolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostativeÈ.

 

 

Osservazioni

 

LĠarticolo 21 introduce il reato di immigrazione clandestina, passando dalla originaria ipotesi di delitto a quella nuova di contravvenzione di ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato punibile con lĠammenda da 5.000 a 10.000 euro. La disposizione non prevede alcuna forma di tutela per i minori di 18 anni. BenchŽ esista il divieto di espulsione per i minorenni, il reato di immigrazione clandestina potrebbe dunque, essere contestato anche ad essi.

Ci˜ indurrebbe i minorenni che sono entrati in Italia irregolarmente (la quasi totalitˆ dei minori non accompagnati, molti dei minori accompagnati da genitori irregolari, nonchŽ una parte dei minori accompagnati da genitori regolari ma che hanno fatto ingresso in Italia in violazione delle norme sul ricongiungimento) ad evitare qualsiasi contatto con le istituzioni, non solo con le autoritˆ di pubblica sicurezza, ma anche con i servizi sociali, i servizi sanitari, la scuola ecc., per paura di essere denunciati per il reato di immigrazione illegale, con gravi possibili conseguenze di estrema emarginazione.

Se anche tale reato non venisse contestato ad un minorenne, lĠintroduzione di tale previsione provocherebbe comunque un peggioramento della situazione dei minorenni accompagnati da genitori irregolari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte

 

Eliminare la previsione del reato di ingresso e soggiorno illegale; in subordine, nel caso tale reato venga comunque introdotto, stabilire che esso non possa essere contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le quali vige il divieto di espulsione ai sensi dellĠart. 19 T.U. e in particolare ai minori dĠetˆ.

 

 

Art. 42.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

   

 1. AllĠarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma  inserito il seguente:

    ÇLĠiscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non  compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima  effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltˆ di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativoÈ.
    2. AllĠarticolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a)
 sostituita dalla seguente:
        Ça)
di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchŽ di idoneitˆ abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di etˆ inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori,  sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio nel quale il minore effettivamente dimorerˆÈ.

 

 

Osservazioni

 

 

LĠarticolo 42 introduce una modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - ÒStato civile e anagrafeÓ- stabilendo che non solo lĠiscrizione ma anche la variazione anagrafica siano subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

 

La norma prevede che se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non  compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima  effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltˆ di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.

La norma, sebbene abbia portata e carattere generale, produce effetti negativi diretti sui diritti di tutti quei minori stranieri e comunitari che sono costretti a vivere in abitazioni caratterizzate da condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Questi verrebbero in tal modo o privati in partenza o successivamente (al momento della verifica delle condizioni igienico sanitarie con esito negativo) dei diritti connessi alla residenza (diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel caso di cittadini comunitari, accesso allĠassistenza sociale, sanitaria), in violazione del principio di non discriminazione di cui allĠart. 2 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza e del diritto allĠassistenza sociale e sanitaria di cui allĠarticolo 26 CRC, riconosciuti dalla stessa Convenzione a tutti i minorenni.

 

 

 

Proposte

 

Eliminare la previsione di cui allĠarticolo 42 per violazione degli artt. 2 e 26 CRC.

 

 

Art. 45.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) allĠarticolo 4, comma 3:
            1) nel terzo periodo, dopo le parole: Ço che risulti condannato, ancheÈ sono inserite le seguenti: Çcon sentenza non definitiva, compresa quella adottataÈ;

            2) dopo il terzo periodo  inserito il seguente: ÇImpedisce lĠingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleÈ;

        b) allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis  inserito il seguente:
    Ç2-
ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo  fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dellĠeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellĠinterno, che stabilisce altres“ le modalitˆ del versamento nonchŽ le modalitˆ di attuazione della disposizione di cui allĠarticolo 14-bis, comma 2. Non  richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitariÈ;
        c)
allĠarticolo 5, comma 5-bis, le parole: Çper i reati previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,È sono sostituite dalle seguenti: Çper i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,È;

        d) allĠarticolo 5, dopo il comma 5-bis  inserito il seguente:

    Ç5-ter. Il permesso di soggiorno  rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui allĠarticolo 29, comma 1-terÈ;
        e)
allĠarticolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: Çovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiornoÈ sono inserite le seguenti: Çoppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alteratiÈ;

        f) allĠarticolo 6, comma 2, le parole: Çe per quelli inerenti agli atti di stato civile o allĠaccesso a pubblici serviziÈ sono sostituite dalle seguenti: Çe per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35È;
        g) allĠarticolo 6, il comma 3  sostituito dal seguente:

    Ç3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, allĠordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato  punito con lĠarresto fino ad un anno e con lĠammenda fino ad euro 2.000È;
        h)
allĠarticolo 9, dopo il comma 2  inserito il seguente:
    Ç2
-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalitˆ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricercaÈ;
        i)
allĠarticolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
    Ç5
-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito lĠesecuzione con lĠaccompagnamento alla frontiera dellĠespulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. LĠordine  dato con provvedimento scritto, recante lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. LĠordine del questore pu˜ essere accompagnato dalla consegna allĠinteressato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchŽ per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci˜ non sia possibile, nello Stato di provenienza.

    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis,  punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta perchŽ il permesso di soggiorno  scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno  stata rifiutata, ovvero se lo straniero si  trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dellĠarticolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione allĠordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere allĠaccompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchŽ, ricorrendone i presupposti, quelle di cui allĠarticolo 13, comma 3.
    5
-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato,  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
    5
-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fattoÈ;

        l) dopo lĠarticolo 14  inserito il seguente:
    ÇArt. 14-bis. - (Fondo rimpatri) – 1.
é istituito, presso il Ministero dellĠinterno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

    2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metˆ del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter, nonchŽ i contributi eventualmente disposti dallĠUnione europea per le finalitˆ del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter,  assegnata allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, per gli oneri connessi alle attivitˆ istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiornoÈ;

        m) allĠarticolo 16, comma 1, dopo le parole: ÇnŽ le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,È sono inserite le seguenti: Çche impediscono lĠesecuzione immediata dellĠespulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,È;

        n) allĠarticolo 22, dopo il comma 11  inserito il seguente:

    Ç11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, pu˜ essere iscritto nellĠelenco anagrafico previsto dallĠarticolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, pu˜ chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoroÈ;
        o)
allĠarticolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
    Ç1-
ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g),  sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dallĠarticolo 5-bis. La comunicazione  presentata con modalitˆ informatiche allo sportello unico per lĠimmigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi allĠingresso dello straniero ai sensi dellĠarticolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalitˆ informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dallĠingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per lĠimmigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

    1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dellĠinterno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacitˆ economica richiesta e lĠosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoriaÈ;

        p) allĠarticolo 29, dopo il comma 1-bis  inserito il seguente:
    Ç1
-ter. Non  consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento  coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionaleÈ;
        q)
allĠarticolo 29, il comma 5  sostituito dal seguente:
    Ç5.
Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,  consentito lĠingresso per ricongiungimento al figlio minore, giˆ regolarmente soggiornante in Italia con lĠaltro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dellĠaltro genitoreÈ;
        r)
allĠarticolo 29, il comma 8  sostituito dal seguente:
    Ç8.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare  rilasciato entro centottanta giorni dalla richiestaÈ;
        s)
allĠarticolo 32:
            1) al comma 1, le parole: Çe ai minori comunque affidatiÈ sono sostituite dalle seguenti: Çe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis
, ai minori che sono stati affidatiÈ;

            2) al comma 1-bis, dopo le parole: Çai minori stranieri non accompagnatiÈ sono inserite le seguenti: Ç, affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,È;
        t) allĠarticolo 35, il comma 5  abrogato.

    2. DallĠattuazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivitˆ ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Osservazioni

 

LĠarticolo 45 modifica in pi punti il Testo unico sullĠimmigrazione, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In relazione alle conseguenze dirette sui diritti dei bambini e degli adolescenti stranieri, si sottolinea che :

 

- la norma di cui al comma 1, lettera f), modifica lĠart. 6 del Testo unico richiedendo allo straniero che vuole ottenere provvedimenti di suo interesse, lĠesibizione del permesso di soggiorno, normale o CE di lungo periodo, o della carta di soggiorno anche per ottenere il rilascio di atti dello stato civile.

Questa disposizione crea un sistema indistinto di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti, perchŽ si impedisce tout court, non solo di contrarre matrimonio, limitando cos“ il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma anche di riconoscere i propri figli, con un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri figli di genitori irregolari. Pertanto, in relazione a questĠultimo aspetto, essa viola il diritto di ogni minorenne ad essere registrato alla nascita (art. 7 CRC) ed  contraria al perseguimento del diritto dei bambini e degli adolescenti allĠunitˆ familiare, in violazione del principio di non discriminazione di cui allĠart. 2 CRC, e del principio del rispetto del superiore interesse del fanciullo di cui allĠ art. 3 CRC.

 

- la norma di cui al comma 1, lettera s) modifica lĠarticolo 32 del Testo unico, richiedendo non pi alternativamente (o/o) ma congiuntamente (e/e), sia il requisito della presenza sul territorio italiano da almeno 3 anni con la partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello dellĠesistenza di un provvedimento di affidamento o di tutela per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ.

Se approvata definitivamente, questa disposizione comporterebbe per i minori stranieri non accompagnati - non in possesso di entrambi i requisiti - o lĠespulsione o la permanenza in Italia come irregolari.

Tra gli altri, il grave rischio  che tra i minorenni giˆ presenti in territorio italiano, non in possesso di entrambi i requisiti, aumenti il rischio di coinvolgimento in attivitˆ illegali e in forme comunque di sfruttamento.

 

La norma di cui al comma 1, lettera t) sopprime il comma 5 dellĠart. 35. del Testo unico che nella sua attuale formulazione, afferma che - salvo le ipotesi di obbligo di referto - l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non pu˜ comportare alcun tipo di segnalazione all'autoritˆ.

 

Dalla soppressione dellĠart. 5, stante la normativa  vigente di cui allĠart. 331 c.p.p. (che impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio) e agli artt. 361 e 362 c.p. (che puniscono i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che omettono tale denuncia), potrebbe derivare la conseguenza che i medici - nel timore di violare la legge ai sensi dei citati articoli - decidano di segnalare all'autoritˆ di P.S. i clandestini che si rivolgano alle strutture sanitarie per farsi curare.

 

Tale previsione dunque, indurrebbe gli stranieri irregolari ad evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche, creando una area di clandestinitˆ sanitaria pericolosa sia per la salute del singolo straniero che per lĠintera collettivitˆ, dato che, in questo modo si comprometterebbero gli interventi di profilassi e prevenzione e si innalzerebbe il rischio di contagio tra la popolazione. Ci˜ in aperto contrasto con la tutela riconosciuta dallĠart. 32 della Costituzione nonchŽ dallĠart. 2 comma 1 dello stesso Testo Unico.

Le ricadute per la salute dei bambini e degli adolescenti sarebbero gravissime compromettendo il loro diritto fondamentale alla salute anche con ripercussioni future, e creando le condizioni per favorire processi di esclusione ed invisibilitˆ dei diritti sociali.

Tale norma costituirebbe dunque una gravissima violazione del diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi sanitari riconosciuto a tutti i minori, senza discriminazioni, dagli artt. 2 e 24 CRC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte

 

Eliminare la disposizione di cui alle lettere f) e t) per violazione dei diritti fondamentali della persona indipendentemente dallo status giuridico, in palese contrasto con lĠart. 3 Cost e per violazione dei diritti alla registrazione alla nascita e alla salute riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni in base agli artt. 2, 7 e 24 CRC.

Eliminare le lettere s) per palese contrasto con il principio di non discriminazione tra i minorenni stranieri, di cui allĠ art. 3 Cost. e art. 2 CRC.

 

Riconsiderare lĠemendamento 12.0.300 - presentato al Senato e respinto - che intende introdurre, tra le modifiche al Testo unico, lĠart. 35 bis, il quale riconoscerebbe il diritto alla salute ai minori stranieri anche se irregolari, attraverso la possibilitˆ di accedere alle prestazioni pediatriche di base Òurgenti e continuativeÓ, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuitˆ delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolaritˆ del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionaleÓ.

 

 

Art. 47.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

 

    1. Dopo lĠarticolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  inserito il seguente:

    ÇArt. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societˆ.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalitˆ per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con lĠimpegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validitˆ del permesso di soggiorno. La stipula dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dellĠUnione europea, nonchŽ dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiareÈ.

 

 

 

Osservazioni

 

LĠarticolo 47 aggiunge lĠarticolo 4 bis al TU Dlgs 286/98, istituendo i cosiddetti Çaccordi di integrazione con lo scopo di Òpromuovere la convivenza dei cittadini italiani con quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla CostituzioneÓ.

 

La disposizione intende promuovere la convivenza tra italiani e stranieri ma non stabilisce modalitˆ partecipative nŽ nella definizione dei contenuti dellĠaccordo, nŽ tantomeno nella individuazione degli obiettivi da raggiungere e nelle modalitˆ di esecuzione, rimandando ad un futuro Regolamento governativo la definizione dei criteri e delle modalitˆ per la sottoscrizione.

Inoltre prevede che la perdita dei crediti, di per sŽ, comporti la perdita del permesso di soggiorno, senza che rilevino le cause di tale perdita o si tenga conto di altri elementi di particolare importanza, come lĠesistenza di figli.

Infine la disposizione, nel novero delle eccezioni alla revocabilitˆ del permesso di soggiorno per perdita integrale dei crediti, non include i permessi di soggiorno rilasciati a msna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte:

 

Si propone di eliminare la disposizione; qualora fosse mantenuta prevedere che nel novero delle eccezioni siano inserite le tipologie di permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, qui non espressamente richiamati.

 

 

 

Art. 53.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino
dellĠUnione europea)

    1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui allĠarticolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dellĠUnione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nellĠinteresse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

Osservazioni

 

LĠarticolo prevede lĠestensione della sfera di applicazione dellĠart. 33, comma 2 bis, Dlgs 286/98 relativa al rimpatrio assistito per i msna, anche ai minori non accompagnati cittadini dellĠUnione Europea che esercitano la prostituzione, con lĠattribuzione del potere decisorio al Comitato per i Minori stranieri.

 

Tale disposizione non prevede lĠadozione di garanzie per cui il rimpatrio sia realmente adottato nellĠinteresse del minore. In particolare non recepisce le raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dellĠinfanzia, contenute nel Commento generale nĦ6 che esorta gli Stati a tener conto, nelle decisioni relative ai rimpatri, in primis della necessitˆ di rintracciare i familiari per favorire il ricongiungimento familiare e, tra le altre, di ascoltare lĠopinione del minore in merito, di considerare le condizioni socio economiche che il minore dovrˆ affrontare al rientro nel paese di origine, nonchŽ la disponibilitˆ di assistenza che troverˆ al ritorno.

 

Infine, cĠ anche una ragione di carattere procedurale: la disposizione contrasta con il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, in particolare con lĠart. 8 che attribuisca la competenza decisoria in materia di responsabilitˆ genitoriale (che include anche il Òritorno del minore nei casi di trasferimento illecito o mancato rientroÓ ) ad unĠautoritˆ giurisdizionale, individuata, in va generale, nellĠautoritˆ giurisdizionale dello stato di residenza abituale del minorenne, da valutarsi caso per caso.

 

 

Proposte

 

Per la mancanza di chiare e puntuali indicazioni relative alle garanzie da apprestare al minore affinch il rimpatrio sia effettivamente conforme al suo superiore interesse, come richiesto in particolare dal Comitato Onu sui diritti dellĠinfanzia, e vista la non conformitˆ della disposizione alla normativa comunitaria non derogabile da parte della normativa italiana (di rango ordinario), si propone di eliminare la stessa in quanto approssimativa ed illegittima.