Documento del Tavolo di lavoro sul Pacchetto Sicurezza
Disegno di Legge AC 2180 ÒDisposizioni in materia di pubblica sicurezzaÓ
Firmato: (segue lista adesioni)
ARTICOLI RICHIESTE DEL TAVOLO DI LAVORO
Art. 4. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. LĠarticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sostituito dal seguente: ÇArt. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente allĠestero, qualora, al momento dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, lĠannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini
di cui al comma 1 sono ridotti della met in presenza di figli nati dai
coniugi. 2. Dopo
lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:
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Osservazioni:
LĠarticolo 4 introduce nuovi e pi restrittivi requisiti per lĠottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano, perch viene sancito un allungamento del tempo di permanenza in Italia, quale condizione necessaria per ottenerla (da sei mesi a due anni, specificando che la decorrenza parte dallĠavvenuto matrimonio) Si prevede che dichiarazioni relative alla cittadinanza siano soggette al pagamento di una tassa di euro 200, il cui gettito dovrebbe essere destinato per la met a finanziare i progetti del Dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione. é prevista inoltre una ulteriore modifica con cui si introduce lĠobbligo di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, ai fini dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.
La rigidit delle disposizioni relative al tempo di permanenza e allĠesercizio dei diritti di cittadinanza, crea evidenti ostacoli ai processi di integrazione degli stranieri che vogliano stabilirsi nel nostro Paese. Inoltre, la previsione del pagamento di una tassa palesemente discriminatoria e non se ne comprende la ratio, considerato che da una parte non sembrano sussistere i presupposti per lĠapplicazione di una tassa, e dallĠaltra se il rilascio delle dichiarazioni relative alla cittadinanza per i cittadini italiani non comporta alcun aggravio in termini di spesa, deve essere parimenti per i cittadini stranieri.
Proposte:
Si propone di eliminare la disposizione per contrasto con lĠart. 3 della Costituzione, in quanto lesiva del principio di non discriminazione.
Si chiede, piuttosto, di intervenire sulla legge n. 91/92 per modificare lĠart. 1 relativo ai requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza si acquista in base al criterio dello jus soli, per conferire la cittadinanza Òper nascitaÓ a tutti quei bambini e adolescenti stranieri nati in Italia da genitori stranieri.
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Art. 6. (Modifica allĠarticolo 116 del codice civile)
1. AllĠarticolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Çnonch un documento attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italianoÈ.
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Osservazioni:
LĠart. 6 modifica lĠarticolo 116 del codice civile, affiancando alla dichiarazione dell'autorit competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (come gi previsto), lĠobbligo, per lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato, di produrre anche un documento che attesti la regolarit del soggiorno in Italia. Questa disposizione non rispetta il dettato della Costituzione italiana, in particolare il combinato disposto degli articoli 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto discriminatoria nei confronti degli stranieri nella misura in cui subordina l'esercizio del diritto a contrarre matrimonio - che un diritto fondamentale della persona e non di cittadinanza - al possesso di un documento che attesti la regolarit del soggiorno. Contrasta altres con gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, nonch con gli articoli 12 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali che riconoscono a ciascun individuo il diritto al matrimonio e vietano qualsiasi discriminazione fondata sullĠorigine nazionale o sociale.
Inoltre, in presenza di figli minorenni, la disposizione pregiudica seriamente il diritto di questi ultimi, ad uno status familiare e allĠunit della famiglia, nella misura in cui ostacola il consolidamento dei legami per coloro che decidano di scegliere lĠistituto del matrimonio.
Proposte:
Si propone di eliminare la disposizione, in quanto discriminatoria e, con speciale riguardo al diritto dei bambini e degli adolescenti, lesiva del diritto allĠidentit e allĠunit familiare di cui agli artt 8, 9 e 10 CRC.
Si propone altres di introdurre una modifica dellĠart. 116 del codice civile, nella parte in cui impone allo straniero, il quale voglia contrarre matrimonio in Italia, la presentazione allĠufficiale dello stato civile di una dichiarazione dellĠautorit competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi alle quali egli assoggettato. In caso di rifiuto da parte della rappresentanza diplomatica, attualmente possibile rivolgersi al Tribunale – Giudice di volontaria giurisdizione al fine di ottenere un provvedimento che obblighi il funzionario di stato civile anche in mancanza di tale requisito formale. Sarebbe dunque auspicabile prevedere gi allĠinterno della norma che, in mancanza della predetta dichiarazione, possa essere presentata al detto ufficiale documentazione idonea ad attestare la mancanza di impedimenti al matrimonio, secondo la legislazione cui il cittadino straniero sottoposto.
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Art. 12. (Disposizioni in tema di occupazione
1. Fatti salvi i provvedimenti dellĠautorit per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dallĠarticolo 633 del codice penale e dallĠarticolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare lĠimmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dellĠesercizio fino al pieno adempimento dellĠordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. 2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui lĠesercente
ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli
spazi pubblici antistanti lĠesercizio.
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Osservazioni:
LĠart. 12 consente a Sindaci e Prefetti di ordinare lo sgombero e lĠimmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
Tale previsione avr effetti specialmente su gruppi di popolazione che vivono in situazioni di marginalit e che non possono disporre, per condizioni di grave indigenza e svantaggio sociale, di sistemazioni abitative idonee; particolare attenzione va rivolta ai minori facenti parte di questi gruppi come anche ai minori appartenenti a minoranze etniche, come Rom e Sinti, alcuni dei quali comunitari.
Proposte:
Si richiede che il Governo centrale sostenga economicamente le amministrazioni locali affinch, in un quadro strategico nazionale, siano assicurate condizioni abitative idonee. Sistemazioni adeguate garantiranno anche il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie che in base allĠart.42 delle stesso Disegno di legge, condizionano lĠiscrizione anagrafica.
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Art. 13. (Contrasto allĠimpiego dei minori
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo
lĠarticolo 600-septies inserito il seguente: 2) lĠinterdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allĠamministrazione di sostegno, alla tutela e alla curaÈ; c)
allĠarticolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: Ç600-quinquies,È
inserita la seguente: Ç600-octies,È;
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Osservazioni:
LĠart. 13 del ddl aumenta le pene previste per lĠimpiego di minori nellĠaccattonaggio, modificando il reato da contravvenzione - lĠart. 671 c.p. Òimpiego dei minori nellĠaccattonaggioÓ attualmente in vigore viene abrogato - concernente lĠordine pubblico, a delitto contro la personalit individuale. La norma prevede, come pena accessoria automatica, la decadenza dallĠesercizio della potest genitoriale (attualmente prevista la sospensione della potest genitoriale), senza alcuna valutazione dellĠinteresse del minore. Non si tiene conto che lĠimpiego di minorenni nellĠaccattonaggio un fenomeno estremamente complesso, che vede al suo interno situazioni molto diversificate: da casi di vera e propria riduzione in schiavit e sfruttamento da parte di organizzazioni criminali a situazioni in cui il minore contribuisce allĠeconomia familiare senza subire alcuna violenza, minaccia o inganno. Pertanto, la disposizione viola i principi sanciti dallĠart. 3 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza che sancisce il rispetto dellĠÒl'interesse superioreÓ dei minori , in tutte le decisioni che li riguardano e dallĠart. 9 della stessa Convenzione, che obbliga gli Stati a vigilare affinch il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volont a meno che le autorit competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione necessaria nell'interesse preminente del minore. La disposizione, nel prevedere lĠallontanamento dai genitori dei minorenni impiegati nellĠaccattonaggio, comporta non solo una violazione dei diritti di questi ultimi nei casi in cui lĠallontanamento sia contrario al loro interesse, ma anche un forte impegno economico da parte degli Enti locali per garantire assistenza a tutti i minori allontanati (come ad esempio lĠinserimento in comunit).
Proposte
é necessario affrontare il complesso fenomeno dellĠimpiego di minori nellĠaccattonaggio con un approccio finalizzato alla tutela dei diritti del minore e non con un approccio meramente e rigidamente repressivo. In particolare si ribadisce che : - i casi in cui i genitori non sono responsabili di violenze, minacce ecc. e impiegano il minore nellĠaccattonaggio a causa delle gravi condizioni di indigenza in cui si trovano, dovrebbero essere affrontati in primo luogo dai servizi sociali con interventi di supporto alla famiglia affinch questa possa provvedere adeguatamente al mantenimento e allĠeducazione del minore; - lĠaccattonaggio, laddove si configuri come una forma di tratta di minori, riduzione in schiavit o acquisto di schiavi debba essere ricondotto a reato di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale. - la decadenza dalla potest dei genitori sia eventualmente applicata solo previa valutazione dellĠinteresse del minore da parte dellĠautorit giurisdizionale competente.
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Art. 21. (Ingresso e soggiorno illegale 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo
lĠarticolo 10 inserito il seguente: 2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario
del provvedimento di respingimento ai sensi dellĠarticolo 10, comma 1. b) allĠarticolo 16, comma 1, le parole: Çn le cause ostativeÈ sono sostituite dalle seguenti: Çovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui allĠarticolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostativeÈ.
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Osservazioni
LĠarticolo 21 introduce il reato di immigrazione clandestina, passando dalla originaria ipotesi di delitto a quella nuova di contravvenzione di ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato punibile con lĠammenda da 5.000 a 10.000 euro. La disposizione non prevede alcuna forma di tutela per i minori di 18 anni. Bench esista il divieto di espulsione per i minorenni, il reato di immigrazione clandestina potrebbe dunque, essere contestato anche ad essi. Ci indurrebbe i minorenni che sono entrati in Italia irregolarmente (la quasi totalit dei minori non accompagnati, molti dei minori accompagnati da genitori irregolari, nonch una parte dei minori accompagnati da genitori regolari ma che hanno fatto ingresso in Italia in violazione delle norme sul ricongiungimento) ad evitare qualsiasi contatto con le istituzioni, non solo con le autorit di pubblica sicurezza, ma anche con i servizi sociali, i servizi sanitari, la scuola ecc., per paura di essere denunciati per il reato di immigrazione illegale, con gravi possibili conseguenze di estrema emarginazione. Se anche tale reato non venisse contestato ad un minorenne, lĠintroduzione di tale previsione provocherebbe comunque un peggioramento della situazione dei minorenni accompagnati da genitori irregolari.
Proposte
Eliminare la previsione del reato di ingresso e soggiorno illegale; in subordine, nel caso tale reato venga comunque introdotto, stabilire che esso non possa essere contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le quali vige il divieto di espulsione ai sensi dellĠart. 19 T.U. e in particolare ai minori dĠet.
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Art. 42. (Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. AllĠarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma inserito il seguente: ÇLĠiscrizione
e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da
parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai
sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni
igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla
richiesta di iscrizione, questĠultima effettuata con riserva di verifica,
fatta salva la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con
esito negativoÈ.
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Osservazioni
LĠarticolo 42 introduce una modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - ÒStato civile e anagrafeÓ- stabilendo che non solo lĠiscrizione ma anche la variazione anagrafica siano subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
La norma prevede che se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.
La norma, sebbene abbia portata e carattere generale, produce effetti negativi diretti sui diritti di tutti quei minori stranieri e comunitari che sono costretti a vivere in abitazioni caratterizzate da condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Questi verrebbero in tal modo o privati in partenza o successivamente (al momento della verifica delle condizioni igienico sanitarie con esito negativo) dei diritti connessi alla residenza (diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel caso di cittadini comunitari, accesso allĠassistenza sociale, sanitaria), in violazione del principio di non discriminazione di cui allĠart. 2 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza e del diritto allĠassistenza sociale e sanitaria di cui allĠarticolo 26 CRC, riconosciuti dalla stessa Convenzione a tutti i minorenni.
Proposte
Eliminare la previsione di cui allĠarticolo 42 per violazione degli artt. 2 e 26 CRC.
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Art. 45. (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
allĠarticolo 4, comma 3: 2) dopo il terzo periodo inserito il seguente: ÇImpedisce lĠingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleÈ; b)
allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis inserito il
seguente: d) allĠarticolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente: Ç5-ter. Il
permesso di soggiorno rifiutato o revocato quando si accerti la violazione
del divieto di cui allĠarticolo 29, comma 1-terÈ; f)
allĠarticolo 6, comma 2, le parole: Çe per quelli inerenti agli atti di stato
civile o allĠaccesso a pubblici serviziÈ sono sostituite dalle seguenti: Çe
per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui
allĠarticolo 35È; Ç3. Lo
straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non ottempera, senza giustificato motivo, allĠordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di
soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio
dello Stato punito con lĠarresto fino ad un anno e con lĠammenda fino ad
euro 2.000È; 5-ter. Lo
straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio
dello Stato, in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del
comma 5-bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se
lĠespulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel
territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per
non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria
presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di
cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o
annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
lĠespulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da
pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la
richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero
si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dellĠarticolo 1,
comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo
straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede allĠadozione
di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica per violazione allĠordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia
possibile procedere allĠaccompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo nonch, ricorrendone i presupposti, quelle di cui allĠarticolo 13,
comma 3. l) dopo
lĠarticolo 14 inserito il seguente: 2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la met del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter, nonch i contributi eventualmente disposti dallĠUnione europea per le finalit del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter, assegnata allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, per gli oneri connessi alle attivit istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiornoÈ; m) allĠarticolo 16, comma 1, dopo le parole: Çn le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,È sono inserite le seguenti: Çche impediscono lĠesecuzione immediata dellĠespulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,È; n) allĠarticolo 22, dopo il comma 11 inserito il seguente: Ç11-bis. Lo
straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master
universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per
motivi di studio, pu essere iscritto nellĠelenco anagrafico previsto
dallĠarticolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi,
ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, pu
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoroÈ; 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dellĠinterno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacit economica richiesta e lĠosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoriaÈ; p)
allĠarticolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il
seguente: 2)
al comma 1-bis, dopo le parole: Çai minori stranieri
non accompagnatiÈ sono inserite le seguenti: Ç, affidati ai sensi
dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutela,È; 2. DallĠattuazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivit ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Osservazioni
LĠarticolo 45 modifica in pi punti il Testo unico sullĠimmigrazione, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In relazione alle conseguenze dirette sui diritti dei bambini e degli adolescenti stranieri, si sottolinea che :
- la norma di cui al comma 1, lettera f), modifica lĠart. 6 del Testo unico richiedendo allo straniero che vuole ottenere provvedimenti di suo interesse, lĠesibizione del permesso di soggiorno, normale o CE di lungo periodo, o della carta di soggiorno anche per ottenere il rilascio di atti dello stato civile. Questa disposizione crea un sistema indistinto di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti, perch si impedisce tout court, non solo di contrarre matrimonio, limitando cos il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma anche di riconoscere i propri figli, con un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri figli di genitori irregolari. Pertanto, in relazione a questĠultimo aspetto, essa viola il diritto di ogni minorenne ad essere registrato alla nascita (art. 7 CRC) ed contraria al perseguimento del diritto dei bambini e degli adolescenti allĠunit familiare, in violazione del principio di non discriminazione di cui allĠart. 2 CRC, e del principio del rispetto del superiore interesse del fanciullo di cui allĠ art. 3 CRC.
- la norma di cui al comma 1, lettera s) modifica lĠarticolo 32 del Testo unico, richiedendo non pi alternativamente (o/o) ma congiuntamente (e/e), sia il requisito della presenza sul territorio italiano da almeno 3 anni con la partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello dellĠesistenza di un provvedimento di affidamento o di tutela per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore et. Se approvata definitivamente, questa disposizione comporterebbe per i minori stranieri non accompagnati - non in possesso di entrambi i requisiti - o lĠespulsione o la permanenza in Italia come irregolari. Tra gli altri, il grave rischio che tra i minorenni gi presenti in territorio italiano, non in possesso di entrambi i requisiti, aumenti il rischio di coinvolgimento in attivit illegali e in forme comunque di sfruttamento.
La norma di cui al comma 1, lettera t) sopprime il comma 5 dellĠart. 35. del Testo unico che nella sua attuale formulazione, afferma che - salvo le ipotesi di obbligo di referto - l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non pu comportare alcun tipo di segnalazione all'autorit.
Dalla soppressione dellĠart. 5, stante la normativa vigente di cui allĠart. 331 c.p.p. (che impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio) e agli artt. 361 e 362 c.p. (che puniscono i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che omettono tale denuncia), potrebbe derivare la conseguenza che i medici - nel timore di violare la legge ai sensi dei citati articoli - decidano di segnalare all'autorit di P.S. i clandestini che si rivolgano alle strutture sanitarie per farsi curare.
Tale previsione dunque, indurrebbe gli stranieri irregolari ad evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche, creando una area di clandestinit sanitaria pericolosa sia per la salute del singolo straniero che per lĠintera collettivit, dato che, in questo modo si comprometterebbero gli interventi di profilassi e prevenzione e si innalzerebbe il rischio di contagio tra la popolazione. Ci in aperto contrasto con la tutela riconosciuta dallĠart. 32 della Costituzione nonch dallĠart. 2 comma 1 dello stesso Testo Unico. Le ricadute per la salute dei bambini e degli adolescenti sarebbero gravissime compromettendo il loro diritto fondamentale alla salute anche con ripercussioni future, e creando le condizioni per favorire processi di esclusione ed invisibilit dei diritti sociali. Tale norma costituirebbe dunque una gravissima violazione del diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi sanitari riconosciuto a tutti i minori, senza discriminazioni, dagli artt. 2 e 24 CRC.
Proposte
Eliminare la disposizione di cui alle lettere f) e t) per violazione dei diritti fondamentali della persona indipendentemente dallo status giuridico, in palese contrasto con lĠart. 3 Cost e per violazione dei diritti alla registrazione alla nascita e alla salute riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni in base agli artt. 2, 7 e 24 CRC. Eliminare le lettere s) per palese contrasto con il principio di non discriminazione tra i minorenni stranieri, di cui allĠ art. 3 Cost. e art. 2 CRC.
Riconsiderare lĠemendamento 12.0.300 - presentato al Senato e respinto - che intende introdurre, tra le modifiche al Testo unico, lĠart. 35 bis, il quale riconoscerebbe il diritto alla salute ai minori stranieri anche se irregolari, attraverso la possibilit di accedere alle prestazioni pediatriche di base Òurgenti e continuativeÓ, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuit delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarit del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionaleÓ.
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Art. 47. (Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Dopo lĠarticolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: ÇArt. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con lĠimpegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dellĠUnione europea, nonch dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiareÈ.
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Osservazioni
LĠarticolo 47 aggiunge lĠarticolo 4 bis al TU Dlgs 286/98, istituendo i cosiddetti Çaccordi di integrazione con lo scopo di Òpromuovere la convivenza dei cittadini italiani con quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla CostituzioneÓ.
La disposizione intende promuovere la convivenza tra italiani e stranieri ma non stabilisce modalit partecipative n nella definizione dei contenuti dellĠaccordo, n tantomeno nella individuazione degli obiettivi da raggiungere e nelle modalit di esecuzione, rimandando ad un futuro Regolamento governativo la definizione dei criteri e delle modalit per la sottoscrizione. Inoltre prevede che la perdita dei crediti, di per s, comporti la perdita del permesso di soggiorno, senza che rilevino le cause di tale perdita o si tenga conto di altri elementi di particolare importanza, come lĠesistenza di figli.
Infine la disposizione, nel novero delle eccezioni alla revocabilit del permesso di soggiorno per perdita integrale dei crediti, non include i permessi di soggiorno rilasciati a msna.
Proposte:
Si propone di eliminare la disposizione; qualora fosse mantenuta prevedere che nel novero delle eccezioni siano inserite le tipologie di permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, qui non espressamente richiamati.
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Art. 53. (Rimpatrio assistito di minore
cittadino 1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui allĠarticolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dellĠUnione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nellĠinteresse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
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Osservazioni
LĠarticolo prevede lĠestensione della sfera di applicazione dellĠart. 33, comma 2 bis, Dlgs 286/98 relativa al rimpatrio assistito per i msna, anche ai minori non accompagnati cittadini dellĠUnione Europea che esercitano la prostituzione, con lĠattribuzione del potere decisorio al Comitato per i Minori stranieri.
Tale disposizione non prevede lĠadozione di garanzie per cui il rimpatrio sia realmente adottato nellĠinteresse del minore. In particolare non recepisce le raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dellĠinfanzia, contenute nel Commento generale nĦ6 che esorta gli Stati a tener conto, nelle decisioni relative ai rimpatri, in primis della necessit di rintracciare i familiari per favorire il ricongiungimento familiare e, tra le altre, di ascoltare lĠopinione del minore in merito, di considerare le condizioni socio economiche che il minore dovr affrontare al rientro nel paese di origine, nonch la disponibilit di assistenza che trover al ritorno.
Infine, cĠ anche una ragione di carattere procedurale: la disposizione contrasta con il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, in particolare con lĠart. 8 che attribuisca la competenza decisoria in materia di responsabilit genitoriale (che include anche il Òritorno del minore nei casi di trasferimento illecito o mancato rientroÓ ) ad unĠautorit giurisdizionale, individuata, in va generale, nellĠautorit giurisdizionale dello stato di residenza abituale del minorenne, da valutarsi caso per caso.
Proposte
Per la mancanza di chiare e puntuali indicazioni relative alle garanzie da apprestare al minore affinch il rimpatrio sia effettivamente conforme al suo superiore interesse, come richiesto in particolare dal Comitato Onu sui diritti dellĠinfanzia, e vista la non conformit della disposizione alla normativa comunitaria non derogabile da parte della normativa italiana (di rango ordinario), si propone di eliminare la stessa in quanto approssimativa ed illegittima.
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