DECRETO 2 settembre 2009 Modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario. (09A12851) (GU n. 255 del 2-11-2009 )

 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 2 settembre 2009

Modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti

per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed

assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre

sanato con il pagamento del contributo forfetario. (09A12851)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto il decreto-legge 1¡ luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 1-ter della citata legge n. 102 del 2009 recante

disposizioni in materia di dichiarazione di attivita' di assistenza e

di sostegno alle famiglie;

Visto il comma 3 del predetto articolo che ha previsto a carico dei

datori di lavoro di cui al precedente comma 1, ai fini

dell'ammissibilita' della dichiarazione di emersione, il pagamento di

un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore occupato

irregolarmente nell'attivita' di assistenza e di sostegno alla

famiglia da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009;

Visto, in particolare, il comma 14 del citato art. 1-ter della

legge n. 102 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministro del

lavoro, della salute e delle politiche sociali, la determinazione e

le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti

per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi

precedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

 

Decreta:

 

 

 

Art. 1.

 

 

 

 

I datori di lavoro di cui all'art. 1-ter, comma 1, del

decreto-legge 1¡ luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa domanda all'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei

termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonche'

i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di

cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in

rate mensili di eguale importo, maggiorate:

a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;

b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere

dal venticinquesimo mese.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 2 settembre 2009

 

Il Ministro : Sacconi

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 45

 


03.11.2009


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato


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