(Sergio Briguglio 17/11/2009)
ELEMENTI
DELLA NORMATIVA SUGLI STRANIERI DI PARTICOLARE RILIEVO PER LE DONNE MIGRANTI
(Seminario
organizzato dall'Albero della salute, Firenze 20/11/2009)
Sommario
á Assistenza sanitaria
á Assistenza sociale
á Previdenza (alcuni elementi)
á Misure fiscali (alcuni elementi)
á Diritto allĠunitaĠ familiare
á Protezione sociale
á Minori
1.
Assistenza
sanitaria
Iscrizione
obbligatoria al Servizio sanitario nazionale
o
i titolari
di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il
rinnovo):
-
lavoro
subordinato (anche stagionale)
-
lavoro
autonomo
-
motivi familiari; note:
¤
certamente escluso il genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni, dato che per il suo ingresso per
ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria
o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel
territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un
contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3,
lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota Minlavoro 4/5/2009)
¤
lo
straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto
genitore a carico prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto, questa al compimento
del 65-esimo anno di etaĠ, alla conservazione della pregressa iscrizione
obbligatoria al SSN o all'effettuazione di (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di
documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede
di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne
-
asilo
politico; secondo circ. MinsanitaĠ 24/3/2000Error!
Bookmark not defined.,
ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico
– ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co.
1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione
-
protezione
sussidiaria (D. Lgs.
251/2007)
-
motivi
umanitari, se il
permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs.
251/2007 (D. Lgs. 251/2007)
-
asilo
umanitario; secondo circ. MinsanitaĠ 24/3/2000Error!
Bookmark not defined.,
ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il
permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex
art. 5, co. 6 T.U.)
¤
art. 18,
co. 1 T.U. per protezione sociale (e,
verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)
¤
art. 19,
co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile
¤
art. 19,
co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent. Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito convivente di questa)
¤
art. 20,
co. 1 T.U. per protezione temporanea
¤
art. 40,
co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34,
co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di
accoglienza (il
riferimento eĠ comunque improprio,
percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);
-
richiesta
di asilo (per tutto il
tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura,
incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo
trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per
richiedenti asilo, privi di permesso di soggiorno
-
affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ
familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983Error!
Bookmark not defined.)
-
attesa
adozione
-
acquisto
della cittadinanza
o
gli stranieri
che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione,
da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000Error!
Bookmark not defined.:
non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico
di cui allĠart. 4 DPR 442/2000Error!
Bookmark not defined.); Nota Minlavoro 16/4/2009:
-
questa
disposizione riguarda, tra gli altri, i titolari di permesso per assistenza
minore o per ricerca
scientifica che svolgano
attivita' lavorativa
-
i titolari
di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali previste
per il reddito da lavoro dipendente, ottengono l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo un'attestazione
dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
o
i titolari
di permesso CE slp
(nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 12,
lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
permesso ex
art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione
stranieri), salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia
o
permesso
per affari
Obbligo
di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente
Durata
dell'iscrizione obbligatoria
Diritti
dello straniero iscritto obbligatoriamente
Obbligo
assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi;
possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale
o
stipulare assicurazione
privata contro il
rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale
o
iscriversi
al SSN
Caso
particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi
Obbligo
di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente
o
titolari di
permesso per studio
privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici
italiani (lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili); lo studente straniero che risulta gia'
iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi
familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione
precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007Error!
Bookmark not defined.)
o
stranieri
regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lĠequivalente di £. 425.000 per
anno, non frazionabili)
Durata
dell'iscrizione volontaria
Diritti
dello straniero iscritto volontariamente
Luogo
di iscrizione
Documentazione
richiesta
o
autocertificazione
di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
o
permesso di
soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta della richiesta di rinnovo
o
autocertificazione
del codice fiscale o copia del tesserino relativo
o
dichiarazione
con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del
proprio status
o
eventuale
autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato
di famiglia
o
eventuale
autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato
di familiare a carico
o
eventuale
autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento
(verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000Error!
Bookmark not defined.);
di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio
o
eventuale
dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di
straniero collocato alla pari
o
ricevuta
del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi eĠ tenuto alla
dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellĠavvenuto
pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)
Copertura
dei familiari degli iscritti
o
la
copertura dei familiari a carico non si applica al genitore che ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni successivamente alla data di entrata in vigore di D.
Lgs. 160/2008, dato che tale ingresso e' richiesta la disponibilita' di una
assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di
tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN,
previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto
Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs.
160/2008)
o
lo
straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore
a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
160/2008 ha diritto, al compimento del 65-esimo anno di eta', alla
conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione
di questa (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di
documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede
di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne
Assistenza
all'estero per gli iscritti
o
in caso di
trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima
specializzazione, possibile
solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo
rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ
3/11/1989
o
in caso di temporaneo
soggiorno in paese
dellĠUnione europea, modello E111
(nota: si applica ancora, dopo lĠentrata in vigore della TEAM?), che consente
lĠassistenza diretta rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore
italiano, a lavoratori
apolidi o rifugiati e a loro familiari
o
in caso di soggiorno
allĠestero per lavoro,
ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/1980
Obbligo
assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale
Accesso
degli stranieri non iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale
o
immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o
di day-hospital); il pagamento delle
tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero
dellĠinterno)
o
previo
pagamento delle tariffe
regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni
essenziali ma non
urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in pejus rispetto allo straniero illegalmente
soggiornante)
Accesso
dei richiedenti asilo trattenuti in CDI alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale (da aggiornare)
o
il richiedente
asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di permesso di
soggiorno) sono assicurate le cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallĠart. 35, co. 5, T.U. allo
straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto seguente)
o
allĠinterno
dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima
assistenza
medico-generica
Accesso
degli stranieri non iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale
o
alla tutela
della gravidanza e
della maternitaĠ (L. 405/1975, L. 194/1978, Decr. MinsanitaĠ 6/3/1995 e successive
modificazioni e integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr. Minsanita' 10/9/1998)
o
alla tutela
della salute del minore
(Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti
del fanciulloError!
Bookmark not defined.,
ratificata con L. 176/1991Error!
Bookmark not defined.)
o
a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione
autorizzate dalle Regioni
o
a
interventi di profilassi internazionale
o
a
profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
o
a cura,
prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000Error!
Bookmark not defined.:
Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990)
o
a disagio
mentale (sicuramente,
nella Regione Lazio)
o
accertamento
eventuali responsabilitaĠ dei sanitari
o
comunicazione
alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza
o
notifica
obbligatoria di malattie infettive e diffusive
o
prestazioni
sanitarie di primo livello
(accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza
in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo
straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico
di base; nello stesso
senso, riguardo alle prestazioni ambulatoriali, Allegato 12 al Decr. Mineconomia 17/3/2008; circ. Regione Puglia 28/5/2009: si afferma che l'esenzione si applica
senza riguardo per l'eta', ma non e' chiaro se discenda automaticamente
dall'irregolarita' del soggiorno, ne' se si estenda anche alle prestazioni
diverse da quelle di primo livello)
o
urgenze
o
stato di gravidanza
o
patologie
esenti (da Decreto MinsanitaĠ 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/1998)
o
soggetti
esenti per etaĠ o per
grave stato invalidante
(art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/1998)
Prestazioni
sanitarie per stranieri espellendi
Assistenza
sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di
durata inferiore a tre mesi
o
sono iscritti
al SSN solo i lavoratori
stagionali con regolare
contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita'
di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da
ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);
o
le prestazioni
sanitarie sono
assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi familiari
stranieri), previa presentazione
di un idoneo attestato di diritto;
nei casi in cui il cittadino stesso (o, verosimilmente, il suo familiare
straniero) ne sia sprovvisto,
l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente
(nota: e' vero anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con
riferimento al caso particolare di modello E112 per le prestazioni
programmate?), previa acquisizione delle generalita' e del documento di
riconoscimento dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel
caso generale, alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste dallo
stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni
sicure sotto il profilo medico),
dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile
solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato
membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM)
o
se
l'attestato di diritto non perviene
entro la scadenza del soggiorno breve, il pagamento delle prestazioni e' richiesto per
intero direttamente all'interessato,
che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai
sensi dell'art. 34 Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972Error!
Bookmark not defined.
riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)
Assistenza
sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di
durata superiore a tre mesi
o
il
cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del
contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di
iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente,
si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei
documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica
da circ. Mininterno 8/8/2007Error!
Bookmark not defined.)
l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura
di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.);
l'iscrizione e' effettuata (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.; nota: questa disposizione rende la posizione
del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di
lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per
lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva
conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b,
T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; in base a queste disposizioni e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la
durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la
conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro
dell'interno)
¤
a tempo
indeterminato per
rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di
lavoro autonomo);
¤
per la durata
del rapporto, se < 1
anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per
rapporti di lavoro a tempo
determinato (non e'
chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una
collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la
quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia
senza che alla ASL ne sia data notizia
o
il familiare, comunitario o straniero, del cittadino
comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione
e' effettuata con la stessa durata
di quella del lavoratore
(circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); e' richiesta la certificazione attestante il
vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di
soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); note:
¤
non sono
inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia
una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove
si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che
i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove
invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza
elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto
di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due
problemi:
-
in base ad
art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari
delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata
dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in
Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982 (che rinvia al DPR
797/1955Error!
Bookmark not defined.) in modo tale da poter includere anche
soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli,
coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli
naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori
regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario
e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;
-
qualora si
tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno
soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione
volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data
loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli
¤
il diritto
all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino
comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi
in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione
professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la
piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa
parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che
la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino
comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore
di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a
seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro;
nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione
decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34,
co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste
disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la
durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere
sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del
Ministro dell'interno
¤
per i figli
minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che
l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad
art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
il cittadino
comunitario che sia
stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti
condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da
art. 7, co. 3 Direttiva
2004/38/CEError!
Bookmark not defined. e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs.
30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o
autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per
infortunio o malattia):
¤
e' in stato
di disoccupazione
involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego o ha reso la dichiarazione
di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e'
richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione
da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la
durata (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.; nota: quest'ultima richiesta e'
inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita'
pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)
¤
e' in stato
di disoccupazione
involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto
al Centro per l'impiego o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino
comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); e' richiesto il certificato di iscrizione al
centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante
il rapporto di impiego cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal
momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione
involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita'
pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)
¤
segue un corso
di formazione professionale
che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con
l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione
al corso professionale (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined., pur menzionando la condizione di collegamento
tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di
disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al
riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il
rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal
momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita'
pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di
iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.; nota: quest'ultima richiesta e'
inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza
dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti
richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo
rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co.
4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di
soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla
normativa)
o
il titolare di uno dei seguenti attestati di
diritto comunitari:
¤
E106, e in particolare
-
lavoratori
distaccati in Italia da
una ditta europea e loro familiari;
gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i
contributi (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); l'iscrizione e' comunque effettuata con
durata di 1 anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del
distacco (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5
della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere
presentata al medico e/o al pediatra di base (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.)
-
studenti che seguono in Italia un corso di studi
o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince
dalla documentazione richiesta dalla circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined. e deriva comunque dalla nozione di studente
nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione
riportata dalla circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined. sembra si debba invece intendere, in analogia
con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata
con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione
del corso), riportata nel modello E106 (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5
della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere
presentata al medico e/o pediatra di base (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); note:
Ż
riguardo ai
familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti
stranieri da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000Error!
Bookmark not defined., l'iscrizione volontaria al SSN (con
versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito
di copertura assicurativa in materia sanitaria
Ż
ove
l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere
chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo fatto
dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino
comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare
il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined. non e' esplicita in proposito
-
familiare
di disoccupato; la TEAM
e' rilasciata dal paese di provenienza (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5
della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere
presentata al medico e/o pediatra di base (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); nota: questa categoria sembra includere il
familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di
occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni
di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di
fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita'
naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il
disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di
soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6
mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento
di attivita' lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined. tace su questo punto
¤
E109 o
E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la
cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino
comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di
lavoratore (verosimilmente,
comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined. reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo
studente comunitario, se rientra nella categoria (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); richiesta l'attestazione di richiesta di
iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione
¤
E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la
previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione
dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie
per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base
volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM
e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato
membro (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); richiesta l'attestazione di richiesta di
iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5
della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere
presentata al medico e/o pediatra di base (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.)
¤
E121 o
E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la
previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione
dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie
per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base
volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e'
rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); richiesta l'attestazione di richiesta di
iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.)
o
il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la
specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude
dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva
di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione
di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato
di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito
per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita'
amministrativaError!
Bookmark not defined.)
o
il
cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione
sociale di cui all'art.
18 T.U., ai sensi di
art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ.
Minsalute 3/8/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore
o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ.
Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008Error! Bookmark not defined.)
o
il familiare (verosimilmente, anche straniero, in
base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; e' richiesta la certificazione della
condizione di familiare a carico (circ.
Minsalute 3/8/2007Error!
Bookmark not defined.; nota: in caso di familiare cittadino
comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di
carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000Error!
Bookmark not defined.); note:
¤
la natura
obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne)
di cittadino italiano e' ribadita da Nota
Minlavoro 4/5/2009
¤
non si
tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009)[2]
grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19,
co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui
viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1,
lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al
SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le
disposizioni risultano imprecise
¤
non sono
inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino
italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il
fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a
condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione,
e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per
residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono
quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari;
sorgono pero' due problemi:
-
in base ad
art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari
delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata
dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in
Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982Error!
Bookmark not defined. (che rinvia al DPR
797/1955Error!
Bookmark not defined.) in modo tale da poter includere anche
soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli,
coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli
naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori
regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario
e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;
-
qualora si
tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno
soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione
volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data
loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli
o
le
prestazioni relative al parto
comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;
o
l'interruzione
volontaria di gravidanza
e' a totale carico dell'interessata,
salvo che sia
ritenuta prestazione
medicalmente necessaria;
in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza
(verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione
alla spesa
o
tra i
titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi
sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente,
quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale
l'iscrizione al SSN
o
in base al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi) l'iscrizione al SSN
dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini
comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a
tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente
soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel
caso di familiari di studenti - vedi circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000Error!
Bookmark not defined.)
o
il Decreto
Minsanita' 18/3/1999Error!
Bookmark not defined. disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per
tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in
anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti
previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta
addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le
conseguenze in materia di iscrizione al SSN
Assistenza
sanitaria per cittadini comunitari senza diritto di soggiorno
o
le cure
urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, dovrebbero comunque
essere garantite al cittadino comunitario presente in Italia in posizione di
soggiorno irregolare (un soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre
mesi, pur in assenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in
base ad art. 35, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
circ.
Regione Marche 4/1/2008Error! Bookmark not defined. e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ.
Minsalute 19/2/2008Error!
Bookmark not defined. (nota: antecedenti la circ.
Minsalute 19/2/2008Error!
Bookmark not defined.): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni
maggiormente favorevoli
applicabili agli stranieri: iscrizione facoltativa per coloro che soggiornano legalmente per
piu' di 3 mesi ed
erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (in particolare, quelle relative a
gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che
soggiornano irregolarmente
(codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di
viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione);
prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o
la Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008:
sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e
per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a
prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ.
Minsalute 19/2/2008Error!
Bookmark not defined.); include, d'altra parte, le prestazioni
"comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero',
ribadisce, non tenendo conto della circ.
Minsalute 19/2/2008Error!
Bookmark not defined., che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessarie sono erogate a titolo oneroso
o
la circ.
Regione Lazio 7/3/2008
include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del
codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP e dispone che il
cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al
possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione
facoltativa al Servizio
Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero
iscritto facoltativamente
o
circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI
(Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita'
(per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di
parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di
mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza di assicurazione e mancanza
di risorse sufficienti
o
circ.
Regione Campania 2/4/2008:
consentita l'iscrizione facoltativa
al SSN in luogo dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI
o
circ.
Regione Sicilia 17/4/2008:
prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del
codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio
di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)
o
circ.
Regione Puglia 7/5/2008:
include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il
comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di
domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita'
di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola)
o
circ.
Provincia di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
minore
inespellibile
o
donna in
stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente
o
minore
affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983Error!
Bookmark not defined.
o
minore
affidato a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero titolare di
diritto di soggiorno
o
persona che
soggiorni per riacquisto cittadinanza
Ingresso
di stranieri per motivi di cure
o
sulla base
di richiesta di visto
apposito da parte dello straniero; condizioni:
-
dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura,
data di inizio e durata dellĠintervento e della degenza prevista
-
attestazione
del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto
-
dimostrazione
di disponibilitaĠ di mezzi
(anche mediante prestazione di garanzia; da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000Error!
Bookmark not defined.) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e
alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per
lĠeventuale accompagnatore
(durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio
-
certificazione,
rilasciata allĠestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente
o
nellĠambito
di interventi umanitari
decisi dal Ministro della sanitaĠ
di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D.
Lgs. 502/1992Error!
Bookmark not defined., come modificato da D.
Lgs. 517/1993):
-
il
Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della documentazione acquisita,
la struttura idonea a
erogare le prestazioni
-
il
Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma
non le spese di
viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura
o
nellĠambito
di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L.
449/1997):
-
le Regioni
autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellĠambito di programmi
assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti
da Paesi privi delle competenze
necessarie e di accordi
di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali lĠaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in presenza di
accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da parte della
Regione)
2.
Assistenza
sociale
Diritto
costituzionale all'assistenza sociale
Fruizione
delle misure di assistenza sociale da parte dello straniero
o
pensione
sociale
o
prestazioni
per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti
o
soggetti
affetti da morbo di Hansen
o
soggetti
affetti da TBC
o
invalidi
civili
o
ciechi
civili
o
sordomuti
o
indigenti
Successive
limitazioni
o
assegno
sociale (giaĠ Òpensione
socialeÓ):
-
disciplinato
da art. 3, co. 6 e 7, L.
335/1995Error!
Bookmark not defined. e da art. 20, co. 10 L. 133/2008
-
concesso in
presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge, e con
soggiorno legale
pregresso continuativo
di almeno 10 anni
(art. 20, co. 10 L. 133/2008, a partire dall'1/1/2009); Circ.
INPS 2/12/2008:
¤
il requisito
di soggiorno pregresso si applica solo alle prestazioni erogate a partire
dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato
in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito di
residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non necessariamente
ininterrotta da oltre dieci anni)
¤
ai fini
della dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a
periodi pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore
documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in
precedenza)
¤
per il
computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio
dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di
scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti
di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente,
per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio
potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del
tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
¤
i cittadini
comunitari che siano o
siano stati, in quanto lavoratori
o studenti, soggetti
alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui
risiedono, alle prestazioni
di carattere non contributivo
elencate nell'Allegato II bis del Regolamento
CEE 1408/1971 (art. 10 bis, co. 1 dello stesso Regolamento); tra le
prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (punto J, lettera h dell'Allegato II
bis); il Regolamento
CEE 1408/1971 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia
subordinato al compimento
di un certo numero di anni
di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare
debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o
di residenza trascorsi in altro Stato membro (art. 10 bis, co. 2)
-
erogato
dallĠINPS: 13 mensilitaĠ
-
non
reversibile
-
non
esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allĠestero dello straniero
(chiarimento INPS, citato in com.
AGI 25/11/2002; Mess.
INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza
allĠestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta
a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellĠinteressato (Mess.
INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica
del permanere della situazione di assenza (Mess.
INPS n. 12886/2008)
o
prestazioni
per minorati civili:
-
previste
per
¤
invalidi
civili (persone, residenti in Italia, di etaĠ < 65
anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ
lavorativa, per
affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):
Ż
pensione
di inabilitaĠ (perdita totale della capacitaĠ di lavoro)
Ż
assegno
mensile (perdita parziale della capacitaĠ di lavoro)
Ż
indennitaĠ
di accompagnamento
(invaliditaĠ totale e
incapacitaĠ di deambulazione
o di altre funzioni fondamentali)
Ż
indennitaĠ
mensile di frequenza
(per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci
di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di
formazione, centri diurni, etc.)
¤
ciechi
civili :
Ż
pensione per ciechi assoluti
Ż
pensione per ciechi parziali
Ż
indennitaĠ
di accompagnamento per
ciechi assoluti
Ż
indennitaĠ
speciale per ciechi parziali
¤
sordomuti:
Ż
pensione
Ż
indennitaĠ
di comunicazione
-
concesse a
persone sprovviste di reddito
nella misura prevista dalla legge
-
erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a
quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D.
Lgs. 112/1998Error!
Bookmark not defined.; DPCM
26/5/2000)
-
le
provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L.
388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni
dellĠamministrazione
sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di
Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda
prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent.
Corte Cost. 324/2006
e, in precedenza, Trib.
Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 1/2006Error!
Bookmark not defined.)
-
il reddito
che deriverebbe
(dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico
per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la
concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di
soggiorno (da
Regolamento)
Sent.
Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co.
19 L. 388/2000 e di art. 9, co. 1 T.U.
Categorie
che continuano a fruire delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza
del permesso CE slp
o
circ.
Mininterno 12/4/1983: rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti,
alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel
tempo, pensione sociale)
o
circ.
INPS n. 62/2004Error!
Bookmark not defined. e Mess.
INPS 12712/2007 chiariscono che il rifugiato, mentre e' parificato
all'italiano ai fini del
godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L.
153/1988Error!
Bookmark not defined. (esteso quindi ai familiari residenti
all'estero), e' escluso
dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L.
448/1998Error!
Bookmark not defined. (limitato a italiani e comunitari); queste
limitazioni sopravvivono all'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 (Mess.
INPS 2226/2008Error!
Bookmark not defined.)
o
Trib.
Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per
invalidi civili
Misure
assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso CE slp
o
reddito
minimo di inserimento
(in fase di sperimentazione
in determinati comuni); condizioni:
-
3 anni
di residenza legale
-
reddito
inferiore a una
determinata soglia
-
iscrizione
al collocamento (verosimilmente,
nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000Error!
Bookmark not defined.), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di etaĠ <
3 anni
o
assunzione
obbligatoria presso le
pubbliche amministrazioni e le imprese private:
-
benefici (a
partire dalla possibilitaĠ di iscriversi nelle liste per il collocamento
obbligatorio degli
invalidi di cui alla L.
68/1999Error!
Bookmark not defined.) estesi agli stranieri, in nome
dellĠuguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente
soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore
straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), da Sent.
Corte Cost. 454/1998
-
richiesto
il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ
lavorativa subordinata
o
prestazioni
e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 2, co. 1 L. 328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali
e con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali); Sent.
Corte Cost. 432/2005Error!
Bookmark not defined.: illegittimita' costituzionale dell'art. 8, co. 2, Legge Regione
Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5, co. 7, Legge Regione Lombardia
25/2003, nella parte in
cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi
il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto
alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza
di cui all'art. 3 Cost.Error!
Bookmark not defined.: la cittadinanza non e' discrimine
ragionevole)
o
bonus
straordinario per
famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza destinato a tutti i
soggetti residenti (art. 1 L.
2/2009); circ.
Agenzia delle entrate 3/2/2009:
¤
sufficiente
che il solo richiedente straniero sia residente in Italia
¤
per i
componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, il richiedente
deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status
di familiare a carico, che puo' essere costituita da
-
documentazione
originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese dĠorigine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio
-
documentazione
con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che
hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961
-
documentazione
validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato
italiano del Paese dĠorigine
Esibizione
del permesso di soggiorno e accesso ai servizi
3.
Previdenza
(alcuni elementi)
Trattamenti
previdenziali per maternitaĠ e nucleo familiare
o
fonti:
artt. 31 e 37 Cost.Error!
Bookmark not defined.; art. 2110 c.c.Error!
Bookmark not defined.; D.
Lgs. 151/2001
o
congedo di maternitaĠ (art. 16 D.
Lgs. 151/2001Error!
Bookmark not defined.):
-
2 mesi
precedenti data presunta del parto
-
eventuale
periodo tra data presunta e parto in ritardo
-
3 mesi dopo
il parto
-
eventuali
giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
facoltaĠ di
far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre
e nascituro
o
possibilitaĠ
di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione
del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in
famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)
o
possibilitaĠ
di astensione facoltativa
e di astensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del
bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o
possibilitaĠ
di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa
al padre (art. 34 D.
Lgs. 151/2001Error!
Bookmark not defined.)
o
diritto
allĠastensione obbligatoria
esteso al padre, in
caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte
della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.
Lgs. 151/2001Error!
Bookmark not defined.)
o
indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80%
dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo
stipendio
o
periodo di
astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie
o
trattamento
esteso a lavoratrici autonome
(coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi
o
assegno
di maternitaĠ:
indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente
dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte
in albi o casse); riconosciuto
(per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria
per il 2000) anche alla donna (purcheĠ, se straniera, titolare di carta di
soggiorno e residente legalmente in Italia) per cui siano
stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ
o
lĠassegno
di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ
allĠaffidatario) lavoratore autonomo
o
norme di
riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/1988 (convertito con modificazioni con L.
153/1988), DPR
797/1955Error!
Bookmark not defined. (T.U. norme su assegni familiari)
o
diritto del
capofamiglia lavoratore subordinato
agli assegni per
-
figli
(legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)
-
figli
dellĠaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)
-
coniuge
-
genitori a
carico
-
fratelli,
sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non
fruisce di assegni di invaliditaĠ), a carico
o
gli assegni
per i figli sono
corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o
occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso
superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo
grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o
lo
straniero fruisce degli assegni
per i familiari residenti
(requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di
certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo
Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ.
INPS n. 61/2004)
o
per i familiari
allĠestero lo straniero
fruisce degli assegni
solo se rifugiato (da
art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione
di Ginevra del 1951Error!
Bookmark not defined. e D. Lgs. 251/2007), titolare di protezione
sussidiaria (D. Lgs.
251/2007) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia
stata stipulata una convenzione internazionale in materia
o
nessun
riconoscimento per il matrimonio poligamico
4.
Misure
fiscali (alcuni elementi)
Detrazioni
per familiari
o
per
familiari non residenti in Italia,
l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura,
ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che
abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese
d'origine ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta
e asseverata come
conforme all'originale dal consolato italiano (Decr.
Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L.
296/2006 dipone che per gli anni successivi
al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata
mediante autocertificazione)
o
per figli (e verosimilmente, altri familiari a
carico) residenti in Italia,
e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal
quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ.
Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in
vigore di art. 1, co. 1328 L.
296/2006)
o
per coniuge
residente in Italia,
sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della
trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia
delle entrate segnalata da articolo)
5.
Diritto
allĠunitaĠ familiare
Stranieri
titolari del diritto all'unita' familiare
o
lo straniero titolare di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari rilasciato su richiesta della
Commissione territoriale (D. Lgs 251/2007), studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota: di per se' questa
disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata >
1 anno (nota: rileva la durata
di rilascio; altrimenti
risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme:
rilevante la durata residua), nonche' lo straniero titolare di permesso per
ricerca scientifica di qualsiasi
durata (D. Lgs. 17/2008)
o
il
cittadino italiano o comunitario
o di Paese aderente allĠAccordo
sullo spazio economico europeo
- Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto
Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti)
Familiari
per i quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero
o
coniuge di eta' non inferiore a 18 anni, purche'
non sia intervenuta separazione legale (da D. Lgs. 160/2008[4];
nota: secondo circ.
Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007,
che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la
questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e
purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ.
Mininterno 27/8/2009: lo Òstraniero regolarmente soggiornanteÓ in questione
coincide con lo straniero richiedente il ricongiungimento e dimostra il
soddisfacimento del requisito esibendo un certificato di stato di famiglia
rilasciato dal Comune di residenza)
o
figli
minori del
richiedente o del
coniuge (il requisito di
minore eta' deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza, da D.
Lgs. 5/2007; gia' cosi', in precedenza, Trib.
Padova; Sent.
Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi,
effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la
sopravvenuta separazione legale non e' motivo di inclusione; secondo circ.
Mininterno 16/2/2007Error!
Bookmark not defined.: modifica di carattere formale, non essendo
previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di
provenienza degli stranieri), anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se
esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni
sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente
all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la
Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere
sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della
Rappresentanza)
o
genitori
a carico, se privi di
altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero
se hanno piu' di 65 anni
e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute[5] (F.A.Q.
sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico"
spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che
saranno individuati dal MAEError!
Bookmark not defined.), e se lo stesso genitore non e' coniugato con
straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale
(L. 94/2009); nota: priva di senso lĠesclusione dei genitori a carico che
abbiano, nel paese di origine, solo figli impossibilitati a mantenerli, per il
semplice fatto che essi siano infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel
paese dĠorigine, potrebbero fare ingresso)
o
figli
maggiorenni a carico, se
non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione
di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale[6]
o
genitore
naturale (o Òanche
naturaleÓ?) del minore regolarmente soggiornante in Italia (Sent.
Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha
diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della potesta'
genitoriale) con l'altro
genitore (L. 94/2009)[7]
o
ascendenti
diretti di primo grado
del titolare dello status di protezione internazionale minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007)
Requisiti
per il ricongiungimento
o
disponibilita'
di alloggio dotato
dei requisiti igienico-sanitari
e di idoneita'
abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali[8]
(art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di
un testo sgrammaticato); ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti
dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i
ricongiunti; circ.
Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente
o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di
convivenza)
o
disponibilitaĠ
di un reddito da
fonti lecite (anche dal cumulo
dei redditi di
familiari conviventi; circ.
Mininterno 4/4/2008Error!
Bookmark not defined.: anche "solo" da tale cumulo; nota: non rileva
quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non
inferiore allĠimporto dell'assegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro) aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei
familiari che vengono a
formare, con il richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b
T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)[9];
la quota relativa ai figli
di eta' inferiore a 14 anni
(da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs.
5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; in caso di
ricongiungimento con titolare di protezione sussidiaria la soglia di reddito non eccede comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari e'
superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)
o
disponibilita'
di una assicurazione sanitaria
o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel
territorio nazionale per il genitore di eta' superiore a 65 anni, ovvero l'iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di
importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis,
introdotta da D. Lgs. 160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto, necessaria
la stipula di una assicurazione
senza scadenza temporale
che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ.
Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore
ultra-65-enne!)
o
i nuovi
requisiti si applicano alle domande di ricongiungimento per le quali non sia
stata ancora acquisita dallo Sportello unico la documentazione (circ.
Mininterno 28/10/2008)
o
ai fini
della determinazione dei requisiti per il ricongiungimento, rileva la normativa
vigente al momento in
cui viene rilasciato il nulla-osta
(Trib.
Savona, Ord.
Trib. Savona, Trib.
Torino, Corte
d'appello di Firenze)
Destinatari
del permesso di soggiorno per motivi familiari
o
a chi ha
fatto ingresso per ricongiungimento
o al seguito di
familiare; l'accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto
luogo al solo fine di
consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30,
co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in caso di accertamento di violazione del
divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi
in cui tale familiare sia coniugato
con straniero
regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto
coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato
(L. 94/2009)
o
al minore iscritto nel permesso o nel permesso CE
slp del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il rilascio
del permesso non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento
equipollente (circ.
Mininterno 28/3/2008Error!
Bookmark not defined.)
o
ai familiari del titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro
che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che
¤
siano
titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita'
di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp
¤
siano
verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
o
allo
straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo con permesso di durata residua >
1 anno (formulazione
ambigua: F.A.Q.
sul sito del MininternoError!
Bookmark not defined. interpreta "permesso non scaduto da
piu' di un anno";
in senso opposto, una risposta
Mininterno a quesito della questura di Roma, indica come requisito
necessario la regolarita' del soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per
ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente
soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in
possesso dei requisiti; nota: la disposizione relativa al familiare di
cittadino italiano o comunitario sopravvive al D. Lgs. 30/2007 per i casi in
cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il
diritto di soggiorno - ad esempio: genitore naturale di minore italiano o
comunitario); incluso il caso di titolare di permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia
partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa
(risposta
Mininterno a quesito della questura di Roma)
o
allo
straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi
rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza
limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in
Italia un cittadino
italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante
(verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei
requisiti; nota: se e' cosi', la disposizione relativa al familiare di
cittadino italiano o comunitario non sopravvive al D. Lgs. 30/2007; in caso
contrario, sopravvive per i casi in cui non sussista il diritto di soggiorno -
ad esempio, per mancanza di risorse); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita
effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole (art. 30, co.
1-bis D. Lgs. 286/1998)
o
allo
straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per
ricongiungimento con rifugiato
o
al
familiare, presente sul territorio nazionale, del titolare dello status di protezione
sussidiaria (nota: il
riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui
all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati
a carico del richiedente), salvo che sussista per tale familiare una delle
cause di esclusione
dallo status di rifugiato
o di diniego dello
stesso ovvero di esclusione
dallo status di protezione sussidiaria; nota: verosimilmente, solo quelle relative ai
comportamenti illeciti:
¤
sussistono
fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
-
un crimine
contro la pace, un
crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini
-
un reato
grave, nel territorio
italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche
tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato,
una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
-
atti
contrari alle finalita'
e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
¤
sussistono
fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato
¤
lo
straniero costituisce un pericolo
per l'ordine e la sicurezza
pubblica, essendo stato
condannato con sentenza definitiva
per uno dei reati dall'art. 407,
co. 2, lettera a), c.p.p.Error!
Bookmark not defined.
o
al genitore
straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato
della patria potestaĠ (Sent.
Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)
o
al coniuge
convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,
Regolamento; nota: secondo la Corte
d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess.
Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del
provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un
giorno i tempi
ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina
cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il
territorio nazionale entro 15 giorni; nota: queste situazioni potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009, che impone allo
straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in
Italia); Trib.
Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale
convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero
avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 CEDU)
o
al familiare
entro il secondo (L.
94/2009)[11] grado
convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,
Regolamento)
o
al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999Error!
Bookmark not defined. e circ.
Mininterno 13/11/2000Error!
Bookmark not defined.; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario);
nota: circ.
Mininterno 28/3/2008Error!
Bookmark not defined. stabilisce che il rilascio del permesso al
minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato
all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa
disposizione si applichi anche in questo caso
o
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4:
¤
ai fini
dell'individuazione di un matrimonio di comodo
la qualita' della relazione e' irrilevante
¤
le misure
adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono minare l'effettivita'
del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'
¤
accertamenti
in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere
sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su
intere categorie di migranti)
¤
criteri
utili per riconoscere un matrimonio genuino:
-
il coniuge
straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere
l'autorizzazione a soggiornare legalmente
-
la
relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata
-
la coppia
ha avuto un domicilio comune per molto tempo
-
la coppia
ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine
¤
criteri
utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso
-
i coniugi
non si sono mai incontrati prima del matrimonio
-
i coniugi
forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti
-
i coniugi
non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi
-
e' stata
versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con
eccezione della dote)
-
uno o
entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad
ottenere vantaggi in relazione al soggiorno
-
la vita
familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato
adottato
-
la coppia
divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di
soggiorno
¤
l'onere
della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro
¤
il
procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo'
portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali
diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento
¤
il fatto
che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce
un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso
(Sent. Corte Giust. C-212-97)
o
l'art. 35 Direttiva
2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca
del diritto di soggiorno
motivata da abuso
(es.: matrimonio fittizio);
in particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del provvedimento; il D.
Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di revoca del diritto, ma
omette di abrogare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1-bis D. Lgs.
286/1998, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o
comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13
D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente
contrasto con la
Direttiva; tuttavia,
la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia
contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al
D. Lgs. 30/2007 solo se si applica a persone che, a seguito di tale matrimonio,
non maturino il diritto
di soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse); non
si avrebbe quindi alcuna
revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso
o
secondo il Tar
Emilia Romagna lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della
capacita' di agire e, in
particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex
art. 19, co. 2, T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in
senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado
stabilito, ne' limitazioni
in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano
o
il Tribunale
di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di
uno straniero illegalmente soggiornante, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il suo ingresso
per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari,
considerando la violazione Òmeramente procedimentale e formaleÓ
o
ai fini del
diritto di ingresso e di soggiorno del familiare di cittadino comunitario si
prescinde (Sent.
Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia
previamente soggiornato
legalmente in altro Stato membro
prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame
familiare; ove sussista
il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, quindi, al familiare
straniero di cittadino comunitario (e, quindi, di cittadino italiano) deve
essere rilasciata una carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione
o
Circ.
Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita'
sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato a carico del coniuge o parente entro il secondo (alla luce della modifica apportata da
L. 94/2009)[12] grado conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo
di soggiorno; la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita',
procede anche alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso
per ricongiungimento
e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro
come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse
preventivamente cancellata)
Caso
particolare di familiare di titolare di permesso CE slp
Caso
particolare di minore adottato da cittadino italiano o a questi affidato
Rinnovo
e conversione del permesso per motivi familiari
o
il rinnovo
sembra essere consentito per una volta sola
o
sembra
precluso il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto,
ai 18 anni, la conversione in permesso ad altro titolo
Diritti
del titolare di permesso per motivi familiari
o
svolgere attivita'
di lavoro subordinato
(previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000Error!
Bookmark not defined. o comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo
il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e
convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla
scadenza (Circ.
Mininterno 23/12/1999Error!
Bookmark not defined., che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in
modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di
motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)
o
convertire
il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione
percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004Error!
Bookmark not defined.) in Italia; nota: la conversione in permesso
per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a
condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro
origine
o
iscriversi
a corsi di studio o
di formazione
Ingresso
e/o soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia
o
il grave
pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore
illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex
art. 31, co. 3 (Sent.
Cass. n. 22216/2006)
o
i gravi
motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie
ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della
personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore; non sono
sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di
completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia
costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato (Sent.
Cass. 4197/2008)
Provvedimenti
negativi in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari;
impugnazione
Tutela
della maternitaĠ: divieto di espulsione
Tutela
della maternitaĠ: recesso dal rapporto di lavoro
Tutela
del neonato: dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale
6.
Protezione
sociale
Rilascio
di un permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale
o
per il
quale emerga, nel corso di indagini
o di procedimenti penali
per uno dei delitti di cui all'art. 3 L.
75/1958Error!
Bookmark not defined. o all'art. 380 c.p.p.Error!
Bookmark not defined., o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione
di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito
alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o
alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio
o
che possa
essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro
apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Revoca
del permesso
o
interruzione della partecipazione al programma di
inserimento (TAR Emilia: non si procede alla revoca se vi e' adesione a un
nuovo programma)
o
condotta incompatibile con il programma di
inserimento
o
cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il
rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero,
puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso,
dell'interessato)
Diritti
e facolta' del titolare del permesso
o
eĠ iscritto
obbligatoriamente al SSN
(come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000Error!
Bookmark not defined.)
o
accede ai servizi
assistenziali
o
accede a
corsi di studio
o
puoĠ
iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000Error!
Bookmark not defined.)
o
puoĠ
esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato
Rinnovabilita'
e convertibilita' del permesso
o
per lavoro
subordinato (art. 27,
co. 3 bis, Regolamento), con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro
subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005Error!
Bookmark not defined.), con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)
o
per lavoro
autonomo (dubbio; da
art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto
con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")
o
per studio, in presenza di iscrizione a corso
regolare di studi
Rilascio
del permesso allo straniero condannato per reato commesso nella minore eta'
Applicazione
del regime di protezione sociale a cittadini comunitari
o
disposizione
pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro
se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi)
o
la
limitazione al caso di pericolo farebbe escludere (salvo applicazione diretta del
principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il
soggiorno (anche in
mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario che abbia
espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art. 18, co.
6)
7.
Minori
Limiti
all'allontanamento del minore straniero; accertamento della minore eta'
Condizione
del minore straniero rispetto al rapporto con adulti
o
in stato
di abbandono, se eĠ
privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); Sent.
Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile
del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace
o
non
accompagnato, se eĠ
privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge
italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota:
in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera
non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il
quarto grado, per
lĠaffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale); Linee
guida del Comitato minori: il minore eĠ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in
presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e
affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza!; in senso contrario, le Linee-guida
MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei
genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L.
184/1983Error!
Bookmark not defined., a familiare entro il terzo grado
regolarmente soggiornante
Adempimenti
relativi al minore in stato di abbandono
Adempimenti
relativi al minore non accompagnato
o
alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
o
al Giudice
tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)
o
al Comitato
per i minori stranieri, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico
servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura o ente locale;
la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni
(completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)
Divieto
di trattenimento dei minori non accompagnati
Provvedimenti
adottabili a tutela del minore non accompagnato
o
tutela:
-
presupposto:
che nessuno dei due genitori
possa esercitare la potesta genitoriale
-
procedimento:
tutela aperta dal Giudice tutelare
presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale
del minore
-
tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra
ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina,
la tutela eĠ esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di
tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)
-
compiti:
cura del minore, rappresentanza
negli atti civili e amministrazione dei beni
-
obbligatoria
lĠapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: siĠ (circ.
Mininterno 9/4/2001Error!
Bookmark not defined.), solo in caso di necessitaĠ (DPCM 535/1999)
o
affidamento
-
presupposto:
temporanea mancanza di
un idoneo ambiente familiare
(nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)
-
affidatario:
¤
se
possibile, famiglia,
preferibilmente con figli minori, o persona singola
¤
altrimenti,
comunitaĠ di tipo
familiare o istituto di assistenza pubblico o privato
-
procedimento:
affidamento disposto da
¤
servizio
sociale locale (reso
esecutivo dal Giudice tutelare),
in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la tutela
(affidamento consensuale)
¤
Tribunale
per i minorenni, in caso
di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ
genitoriale
-
compiti: accoglimento
del minore e esercizio
dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione
scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria
-
il minore
straniero in stato di abbandono
deve essere affidato
(art. 37 bis, L.
184/1983Error!
Bookmark not defined.); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento
consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al
Comitato per i minori stranieri della responsabilitaĠ dellĠaffidamento (Regolamento L.
476/1998, DPR
492/1999; in contrasto con L.
184/1983Error!
Bookmark not defined.; disposizione applicata comunque da alcuni
Tribunali per i minorenni)
-
lĠaffidamento
del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della
decisione del Comitato
sul rimpatrio (in contrasto con circ.
Mininterno 9/4/2001Error!
Bookmark not defined.; nota: secondo il Mininterno, tale circolare
e' da considerarsi abrogata con l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota
di Elena Rozzi del 13/6/2006), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se
la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste siano
completate in tempi brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per seĠ precludere il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L.
184/1983Error!
Bookmark not defined., essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio
-
difficoltaĠ
di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellĠaffidamento (di
fatto) a parenti entro il quarto grado:
alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad
es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per
la posizione (sostanziale e giuridica) del minore
Provvedimento
di rimpatrio assistito
o
indagini (svolte da ONG convenzionate) per
individuare i familiari
o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire,
possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di
"minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee
guida del Comitato minoriError!
Bookmark not defined.), il minore potrebbe essere rimpatriato e
affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza anche in presenza di genitori
irregolari in Italia! nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia'
identificati
o
nomina da
parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio
o
audizione
del minore da parte dei
servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lĠopinione in merito al
rimpatrio
Permesso
di soggiorno per il minore non accompagnato
o
ottiene un permesso
per minore etaĠ, a
seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui
non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a,
Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999Error!
Bookmark not defined. e circ.
Mininterno 13/11/2000Error!
Bookmark not defined.); il permesso eĠ valido per tutto il tempo
necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito;
anche in seguito allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare eĠ rilasciato (o
mantenuto) il permesso per minore etaĠ (circ.
Mininterno 13/11/2000Error!
Bookmark not defined.); nota: nella prassi, il permesso per minore
etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o
comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non
richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado italiano o comunitario o
straniero (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi
familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell'Unione)
o
ottiene un permesso
per integrazione del minore,
previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni
di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia
prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16
anni, in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza
nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione
di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri
– in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart.
32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se
non sollecitato dal Comitato?)
o
per i minori
che non soddisfano i
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri non
emette provvedimenti di "non luogo a procedere al rimpatrio"
o
per i minori
che li soddisfano,
¤
l'Ente
Locale invia al Comitato
la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32,
co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di attivita' di studio
o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non ancora iniziato; per la
presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione
a un progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che provi che il
minore ha frequentato
la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)
¤
se i
requisiti sussistono, il Comitato
emette parere positivo
e la Questura rilascia un permesso per integrazione del minore
¤
alla scadenza
del permesso per
integrazione del minore (ancora da definirsi: al compimento del diciannovesimo
anno?), la Questura
converte il permesso in un permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso
al lavoro a seconda della situazione in cui si trova il minore
Accesso
all'istruzione
o
in caso di
eventuale discrepanza tra i dati
di due documentazioni distinte – di per se' valide – (ad es. per
quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti validi i dati del permesso
di soggiorno
o
in caso di
minori stranieri non accompagnati
(ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti
legalmente responsabili della loro tutela; nota: non sembra rilevare la
regolarita' del soggiorno dell'adulto)
la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica competente per le
procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito
o
i dirigenti
degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se
siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la
presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non
preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e'
vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dĠistituto
comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanita' e
della Pubblica Istruzione 23/9/1998)
o
e'
richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione
del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del minore, attestante
la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente scolastico puo'
prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di
provenienza dell'alunno; il documento scolastico puo' essere tradotto, se necessario,
da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale; nota: Guida
MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori gia'
soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione), l'attestato
scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e da
dichiarazione di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione
facoltativa?) programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale
o
ai fini
della prosecuzione del percorso formativo nel II ciclo di istruzione (scuola
superiore) e' necessario (D.
Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I
grado (scuola media);
tuttavia, lo studente di eta' > 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha
diritto a frequentare la scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza
poter conseguire il titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto
a fargli acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado
Convertibilita',
al compimento dei 18 anni, dei permessi rilasciati a minori non accompagnati
o
in permesso
per lavoro
subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al lavoro,
anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa
occupazioneÓ; nota: Sent.
Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza
di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del
lavoro), entro quote (per
l'anno successivo; da
art. 3, co. 4, DPR 100/2004),
per studio o per
esigenze sanitarie (?) o di cura
(art. 32, co. 1 T.U.); nota: circ.
Mininterno 4/3/2005 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di
ritenere extra quote
anche la successiva conversione
in permesso per lavoro
di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni
o
a
condizione che
¤
il titolare
sia stato affidato ai
sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato
da L. 94/2009)[15]
¤
non sia
intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota
del Comitato 14/10/2002Error!
Bookmark not defined.; nota: si deve intendere piuttosto: "in
caso di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da
parte del Comitato"?)
¤
sia stato
inserito per almeno due anni
in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con
rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
¤
il gestore del progetto di integrazione certifichi
con idonea documentazione che il minore
-
eĠ giunto
in Italia da almeno tre
anni
-
eĠ stato
inserito per almeno due anni
nel progetto
-
dispone di
un alloggio
-
frequenta
un corso di studio o
svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005Error!
Bookmark not defined.), anche se relativo a un rapporto di lavoro
non ancora iniziato
o
i minori
affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento
giudiziario)
o
i minori
affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento
amministrativo)
o
i minori
affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun
provvedimento formale (affidamento di fatto)
[1]
In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun provvedimento
attinente ad atti di stato civile o all'accesso ai pubblici servizi. Note:
á
tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di
nascita e filiazione e gli atti di morte
á
tra i pubblici servizi sono inclusi i servizi sanitari
[2] In precedenza: quarto.
[3]
In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di
attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato
civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:
á
tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di
acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli
atti di matrimonio, gli atti di morte
á
per servizi pubblici si intendono tutti i servizi
svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni
fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale,
sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici
locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
etc.)
[4]
In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano motivi
ostativi.
[5]
In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese
d'origine o di provenienza.
[6]
In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.
[7] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.
[8]
In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (allentamento dei
requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana), ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita'
igienico-sanitaria accertati dalla ASL competente per territorio.
[9]
In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale
(per il 2009, 5.317,65 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio
dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno
sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in
caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[10] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.
[11] In precedenza: quarto.
[12] In precedenza: quarto.
[13]
In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di
attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato
civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:
á
tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di
acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli
atti di matrimonio, gli atti di morte
á
per servizi pubblici si intendono tutti i servizi
svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni
fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale,
sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici
locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
etc.)
[14]
In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun provvedimento
attinente all'accesso ai pubblici servizi. Nota: tra i pubblici servizi sono
inclusi i servizi scolastici.
[15]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela