ASGI

 

 

Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento disposte da altri stati membri dell'Unione europea.

 

Scheda a cura di Sergio Romanotto e Paolo Bonetti  (Aggiornata al 19.09.2009)

 

 

 

 

 

Sommario

 

1. La Direttiva 28.05.2001 n. 2001/40/CE relativa al riconoscimento delle decisioni di allontanamento dei cittadini dei paesi terzi.

 

2. La trasposizione della Direttiva nell'ordinamento italiano.

 

2.1. I provvedimenti di allontanamento da attuare e i casi di esclusione dall’attuazione.

 

2.2. Organi competenti, procedure e ricorsi giurisdizionali.

 

 

 

1. La Direttiva 28.05.2001 n. 2001/40/CE relativa al riconoscimento delle decisioni di allontanamento dei cittadini dei paesi terzi.

 

La Direttiva 28.05.2001 n. 2001/40/CE relativa al riconoscimento delle decisioni di allontanamento dei cittadini dei paesi terzi si poneva l'obbiettivo di perfezionare la cooperazione tra Stati membri dell’Unione europea in materia di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare prevedendo il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di allontanamento (respingimenti ed espulsioni) posti in essere da autorità amministrative di uno Stato membro (denominato Stato "autore") nei confronti di un cittadino straniero presente nel territorio di un altro Stato membro (denominato Stato "di esecuzione") ed adottati nelle ipotesi in cui lo straniero:

1) sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno un anno ovvero si abbiano seri motivi di ritenere che abbia compiuto atti di tale misura nel territorio di una Stato membro e rappresenti una  minaccia grave e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

2) che non abbia rispettato le normative nazionali relative all’ingresso o al soggiorno degli stranieri.

 

2. La trasposizione della Direttiva nell'ordinamento italiano.

 

2.1. I provvedimenti di allontanamento da attuare e i casi di esclusione dall’attuazione.

 

La Direttiva 28.05.2001 n. 2001/40/CE relativa al riconoscimento delle decisioni di allontanamento dei cittadini dei paesi terzi è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 10 gennaio 2005 n. 12.

 

Preliminarmente va rilevato come tale normativa, così come previsto dalla Direttiva, non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione intendendosi come tali il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge (art. 1).

 

Il D. lgs. n. 12/2005 attua la direttiva coordinandola al sistema del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero approvato con il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (di seguito indicato come “T.U.”).

 

Anzitutto si precisa quali sono le decisioni di allontanamento da attuarsi reciprocamente:

a) per l’Italia sono i provvedimenti di respingimento del Questore (art. 10, comma 2 T.U.) e i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell’Interno e dal Prefetto ai sensi dell’art. 13 T.U. La disposizione non si riferisce invece altri tipi di provvedimenti di allontanamento dello straniero che sono disposti dall’autorità giudiziaria e che potrebbero essere altrettanto meritevoli di esecuzione da parte di altri Stati, come l’espulsione a titolo di misura di sicurezza (art. 15 T.U. e artt. 235 e 312 cod. pen.), l’espulsione a titolo di misura sostitutiva (art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 9 T.U.), l’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione (art. 16, commi 5, 6, 7, 8, 9 T.U.). e l’espulsione dello straniero minore di età (art. 31, comma 4 T.U.). Infatti il presupposto della reciproca collaborazione tra gli Stati membri è che lo straniero destinatario di un provvedimento di allontanamento disposto dalle autorità di uno Stato membro si trovi nel territorio di un altro Stato membro e che per effetto del provvedimento da eseguire tale straniero non debba rientrare nel territorio dello Stato che lo ha allontanato, ma debba essere comunque accompagnato nel territorio dello Stato extracomunitario di cui è cittadino o in cui risiedeva. La collaborazione comunitaria nell’allontanamento verso altri Stati extracomunitari non serve dunque allorchè lo straniero extracomunitario debba essere in realtà arrestato ed estradato verso l’Italia (il che può verificarsi allorché il giudice che dispone in contumacia la condanna di uno straniero ad una pena detentiva ne disponga contestualmente la misura di sicurezza dell’espulsione alla fine dell’esecuzione della pena detentiva, pena che comunque deve essere scontata in un istituto penitenziario italiano) e neppure è ipotizzabile nelle altre ipotesi nelle quali il provvedimento di espulsione disposto dal giudice italiano presuppone che non sussistano impedimenti all’esecuzione immediata o che lo straniero sia detenuto in un istituto penitenziario italiano;

b) per gli altri Stati membri dell’Unione sono i corrispondenti provvedimenti (in ipotesi dunque provvedimenti da eseguirsi con immediatezza e senza previa detenzione in istituti penitenziari stranieri).

Tuttavia l’art. 6 D. Lgs. n. 12/2005 prevede casi di esclusione dall’obbligo di attuare le decisioni di allontanamento adottate dalle autorità di altri Stati membri nei confronti di uno straniero extracomunitario che si trovi sul territorio italiano:

1)             qualora lo straniero abbia presentato domanda di asilo e si debbano espletare le procedure sull’identificazione dello Stato membro dell’Unione competente ad esaminare la sua domanda;

2)             qualora nel caso concreto l’Italia debba attuare diverse disposizioni previste dagli accordi di riammissione con altri Stati extracomunitari;

3)             qualora la decisione di allontanamento violi le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali: si allude sia alla Convenzione internazionale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alle Convenzioni contro la tortura, sia alla Convenzione sullo status dei rifugiati;

4)             qualora lo straniero da allontanare rientri tra le categorie di stranieri per i quali è previsto il divieto di respingimento o di espulsione previsto dall’art. 19 T.U.

Peraltro il riferimento dell’art. 2 D. Lgs. n. 12/2005 alla revoca del titolo di soggiorno eventualmente rilasciato in Italia allo straniero destinatario in un altro Stato dell’Unione di un provvedimento di allontanamento comporta ulteriori casi di esclusione derivanti dall’applicazione delle norme che, in attuazione delle direttive comunitarie sul diritto al ricongiungimento familiare e sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, esigono che prima della revoca del permesso di soggiorno di uno straniero che ha fruito del diritto all’unità familiare o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo il Questore tenga anche conto della natura e dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali col suo Paese di origine e della durata del suo soggiorno sul territorio italiano oltre che della pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell’Unione europea e del tipo di reati commessi valutata (art. 5, commi 5 e 5-bis T.U.), nonché dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (art. 9, commi 4 e 7 T.U.).

 

 

2.2. Organi competenti, procedure e ricorsi giurisdizionali.

 

In generale il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, accerta la situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento, avvalendosi del Servio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizza i canali di consultazione con l’altro Stato membro (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 12/2005)

Il D. Lgs. n. 12/2005, in conformità con le disposizioni del T.U. in  materia di espulsioni amministrative, individua poi nel Prefetto l'autorità italiana competente ad adottare le misure di esecuzione ai fini dell’attuazione delle decisioni di allontanamento (respingimenti ed espulsioni) adottate da Stati membri dell’Unione, mentre viene demandata al Questore l’esecuzione dell'allontanamento.

Nello specifico viene previsto che l'autorità nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea è il Prefetto che provvede, secondo la procedura di cui all'art. 13, comma 3 T.U. (cioè con provvedimento amministrativo di espulsione scritto e motivato, recante traduzione e indicazione dei possibili ricorsi giurisdizionali, da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera) previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualità della medesima decisione.

L'esecuzione dell'espulsione è invece demandata al Questore, secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 14 T.U. (accompagnamento immediato alla frontiera, previa convalida giurisdizionale del giudice di pace, nonché – ove non sia possibile l'immediato accompagnamento alla frontiera per l’esistenza di uno degli impedimenti indicati nell’art. 14, comma 1, T.U. ovvero occorra attendere il nulla-osta dell’autorità giudiziaria italiana procedente, quando lo straniero è anche sottoposto a procedimento penale in Italia, o la convalida da parte del giudice di pace del provvedimento di accompagnamento – trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione fino a 30 giorni previa convalida del giudice di pace, con successive proroghe fino a 180 giorni disposte dal giudice di pace su richiesta del Questore, ovvero, da ultimo, ordine a lasciare il territorio italiano entro 5 giorni, la cui trasgressione è penalmente sanzionata e comporta l’arresto e il giudizio direttissimo)

Nei casi in cui l'allontanamento disposto da un altro Stato dell’Unione riguardi uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in Italia, si prevede che prima dell’esecuzione dell’allontanamento l’autorità che lo ha rilasciato lo revochi (art. 2).

Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento l'interessato può proporre ricorso al Giudice di pace del luogo in cui ha sede il Prefetto che ha emesso il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, così come previsto in via generale per i ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti amministrativi di espulsione del Prefetto dall'art. 13, comma 8 T.U. (art. 5 comma 1).