Riconoscimento reciproco delle
decisioni di allontanamento disposte da altri stati membri dell'Unione europea.
Scheda a cura di Sergio
Romanotto e Paolo Bonetti (Aggiornata
al 19.09.2009)
Sommario
1. La Direttiva 28.05.2001 n. 2001/40/CE relativa al
riconoscimento delle decisioni di allontanamento dei cittadini dei paesi terzi.
2. La trasposizione della Direttiva nell'ordinamento italiano.
2.1. I provvedimenti di allontanamento da attuare e i casi di
esclusione dall’attuazione.
2.2. Organi competenti, procedure e ricorsi giurisdizionali.
1. La
Direttiva 28.05.2001 n. 2001/40/CE relativa al riconoscimento delle decisioni
di allontanamento dei cittadini dei paesi terzi.
La Direttiva
28.05.2001 n. 2001/40/CE relativa al riconoscimento delle decisioni di
allontanamento dei cittadini dei paesi terzi si poneva l'obbiettivo di
perfezionare la cooperazione tra Stati membri dell’Unione europea in materia di
immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare prevedendo il riconoscimento
e l'esecuzione di provvedimenti di allontanamento (respingimenti ed espulsioni)
posti in essere da autorità amministrative di uno Stato membro (denominato
Stato "autore") nei confronti di un cittadino straniero presente nel
territorio di un altro Stato membro (denominato Stato "di
esecuzione") ed adottati nelle ipotesi in cui lo straniero:
1) sia stato condannato ad una pena
detentiva di almeno un anno ovvero si abbiano seri motivi di ritenere che abbia
compiuto atti di tale misura nel territorio di una Stato membro e rappresenti
una minaccia grave e attuale per
l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale;
2) che non abbia rispettato le normative
nazionali relative all’ingresso o al soggiorno degli stranieri.
2. La trasposizione della Direttiva
nell'ordinamento italiano.
2.1.
I provvedimenti di allontanamento da attuare e i casi di esclusione
dall’attuazione.
La Direttiva 28.05.2001 n. 2001/40/CE
relativa al riconoscimento delle decisioni di allontanamento dei cittadini dei
paesi terzi è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 10 gennaio 2005 n. 12.
Preliminarmente
va rilevato come tale normativa, così come previsto dalla Direttiva, non si
applica ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il
proprio diritto alla libera circolazione intendendosi come tali il coniuge, i
discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a
carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge (art. 1).
Il D. lgs. n.
12/2005 attua la direttiva coordinandola al sistema del Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero approvato con il Decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (di
seguito indicato come “T.U.”).
Anzitutto si
precisa quali sono le decisioni di allontanamento da attuarsi reciprocamente:
a) per l’Italia
sono i provvedimenti di respingimento del Questore (art. 10, comma 2 T.U.) e i
provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell’Interno e
dal Prefetto ai sensi dell’art. 13 T.U. La disposizione non si riferisce invece
altri tipi di provvedimenti di allontanamento dello straniero che sono disposti
dall’autorità giudiziaria e che potrebbero essere altrettanto meritevoli di
esecuzione da parte di altri Stati, come l’espulsione a titolo di misura di
sicurezza (art. 15 T.U. e artt. 235 e 312 cod. pen.), l’espulsione a titolo di
misura sostitutiva (art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 9 T.U.), l’espulsione a titolo
di misura alternativa alla detenzione (art. 16, commi 5, 6, 7, 8, 9 T.U.). e
l’espulsione dello straniero minore di età (art. 31, comma 4 T.U.). Infatti il
presupposto della reciproca collaborazione tra gli Stati membri è che lo
straniero destinatario di un provvedimento di allontanamento disposto dalle
autorità di uno Stato membro si trovi nel territorio di un altro Stato membro e
che per effetto del provvedimento da eseguire tale straniero non debba
rientrare nel territorio dello Stato che lo ha allontanato, ma debba essere
comunque accompagnato nel territorio dello Stato extracomunitario di cui è
cittadino o in cui risiedeva. La collaborazione comunitaria nell’allontanamento
verso altri Stati extracomunitari non serve dunque allorchè lo straniero
extracomunitario debba essere in realtà arrestato ed estradato verso l’Italia
(il che può verificarsi allorché il giudice che dispone in contumacia la
condanna di uno straniero ad una pena detentiva ne disponga contestualmente la
misura di sicurezza dell’espulsione alla fine dell’esecuzione della pena
detentiva, pena che comunque deve essere scontata in un istituto penitenziario
italiano) e neppure è ipotizzabile nelle altre ipotesi nelle quali il
provvedimento di espulsione disposto dal giudice italiano presuppone che non
sussistano impedimenti all’esecuzione immediata o che lo straniero sia detenuto
in un istituto penitenziario italiano;
b) per gli altri
Stati membri dell’Unione sono i corrispondenti provvedimenti (in ipotesi dunque
provvedimenti da eseguirsi con immediatezza e senza previa detenzione in
istituti penitenziari stranieri).
Tuttavia
l’art. 6 D. Lgs. n. 12/2005 prevede casi di esclusione dall’obbligo di attuare
le decisioni di allontanamento adottate dalle autorità di altri Stati membri
nei confronti di uno straniero extracomunitario che si trovi sul territorio
italiano:
1)
qualora lo
straniero abbia presentato domanda di asilo e si debbano espletare le procedure
sull’identificazione dello Stato membro dell’Unione competente ad esaminare la
sua domanda;
2)
qualora nel
caso concreto l’Italia debba attuare diverse disposizioni previste dagli
accordi di riammissione con altri Stati extracomunitari;
3)
qualora la
decisione di allontanamento violi le Convenzioni internazionali in vigore in
materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali: si allude sia alla
Convenzione internazionale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e
alle Convenzioni contro la tortura, sia alla Convenzione sullo status dei
rifugiati;
4)
qualora lo
straniero da allontanare rientri tra le categorie di stranieri per i quali è
previsto il divieto di respingimento o di espulsione previsto dall’art. 19 T.U.
Peraltro il
riferimento dell’art. 2 D. Lgs. n. 12/2005 alla revoca del titolo di soggiorno
eventualmente rilasciato in Italia allo straniero destinatario in un altro
Stato dell’Unione di un provvedimento di allontanamento comporta ulteriori casi
di esclusione derivanti dall’applicazione delle norme che, in attuazione delle
direttive comunitarie sul diritto al ricongiungimento familiare e sul permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, esigono che prima della
revoca del permesso di soggiorno di uno straniero che ha fruito del diritto
all’unità familiare o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo il Questore tenga anche conto della natura e dei vincoli familiari
dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali col suo Paese
di origine e della durata del suo soggiorno sul territorio italiano oltre che
della pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi dell’Unione europea e del tipo di reati commessi valutata (art. 5,
commi 5 e 5-bis T.U.), nonché dell’inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero (art. 9,
commi 4 e 7 T.U.).
2.2. Organi
competenti, procedure e ricorsi giurisdizionali.
In generale il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, accerta la
situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento,
avvalendosi del Servio per la cooperazione internazionale di polizia che
utilizza i canali di consultazione con l’altro Stato membro (art. 5, comma 1,
D. Lgs. n. 12/2005)
Il D. Lgs. n.
12/2005, in conformità con le disposizioni del T.U. in materia di espulsioni amministrative,
individua poi nel Prefetto l'autorità italiana competente ad adottare le misure
di esecuzione ai fini dell’attuazione delle decisioni di allontanamento
(respingimenti ed espulsioni) adottate da Stati membri dell’Unione, mentre
viene demandata al Questore l’esecuzione dell'allontanamento.
Nello
specifico viene previsto che l'autorità nazionale competente ad adottare una
misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento
adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea è il Prefetto che
provvede, secondo la procedura di cui all'art. 13, comma 3 T.U. (cioè con provvedimento amministrativo di
espulsione scritto e motivato, recante traduzione e indicazione dei possibili
ricorsi giurisdizionali, da eseguirsi con accompagnamento immediato alla
frontiera) previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della
decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualità
della medesima decisione.
L'esecuzione
dell'espulsione è invece demandata al Questore, secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 14 T.U. (accompagnamento immediato alla frontiera,
previa convalida giurisdizionale del giudice di pace, nonché – ove non
sia possibile l'immediato accompagnamento alla frontiera per l’esistenza di uno
degli impedimenti indicati nell’art. 14, comma 1, T.U. ovvero occorra attendere
il nulla-osta dell’autorità giudiziaria italiana procedente, quando lo
straniero è anche sottoposto a procedimento penale in Italia, o la convalida da
parte del giudice di pace del provvedimento di accompagnamento –
trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione fino a 30 giorni
previa convalida del giudice di pace, con successive proroghe fino a 180 giorni
disposte dal giudice di pace su richiesta del Questore, ovvero, da ultimo,
ordine a lasciare il territorio italiano entro 5 giorni, la cui trasgressione è
penalmente sanzionata e comporta l’arresto e il giudizio direttissimo)
Nei casi
in cui l'allontanamento disposto da un altro Stato dell’Unione riguardi uno
straniero in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in Italia, si
prevede che prima dell’esecuzione dell’allontanamento l’autorità che lo ha
rilasciato lo revochi (art. 2).
Avverso
il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento l'interessato
può proporre ricorso al Giudice di pace del luogo in cui ha sede il Prefetto
che ha emesso il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso,
così come previsto in via generale per i ricorsi giurisdizionali contro i
provvedimenti amministrativi di espulsione del Prefetto dall'art. 13, comma
8 T.U. (art. 5 comma 1).