In merito alla possibilitˆ di
procedere alla conversione del permesso di soggiorno per assistenza minore,
rilasciato ai sensi dell'art. 29, comma 6, del d.lvo 286/98 e successive
modificazioni, in un permesso di soggiorno per motivi familiari, si formulano
le seguenti considerazioni.
Come noto, l'articolo 30 del d.lvo
286/98 e successive modificazioni, nel disciplinare il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi familiari, regolamenta, al comma 1, lettera c), le
modalitˆ di conversione dell'autorizzazione al soggiorno precedentemente
detenuta in un permesso di soggiorno per motivi familiari, sottoponendone la
concessione alle condizioni, esclusive, del regolare soggiorno in Italia del
richiedente e del possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con
lo straniero titolare di un autonomo diritto al soggiorno.
Alla luce di tali premesse, si
ritiene che il titolare del permesso di soggiorno per assistenza minore possa
beneficiare, semprechŽ ricorrano i presupposti in materia di ricongiungimento,
della conversione per motivi familiari, in quanto autorizzato, seppure in via
temporanea al regolare soggiorno in Italia.
Occorre, tuttavia, precisare che
la fattispecie prevista dal richiamato articolo 30, comma 1, lettera c) trova
applicazione solo qualora il vincolo familiare sia preesistente. Nel caso di
matrimonio contratto sul territorio nazionale, infatti, la conversione del
permesso di soggiorno pu˜ aver luogo in presenza delle condizioni di cui al comma
1, lettera b) del medesimo disposto normativo.
Per quanto attiene, infine, alla
conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari, si
richiamano le indicazioni giˆ fornite con nota nr. 664 del 5 febbraio 2009.
Il Direttore Centrale Rodolfo Ronconi