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Progetti contro le discriminazioni connesse all'origine etnica

Presentazione

Il Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica ha emanato un Avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2009, per la promozione di progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Il Dipartimento per le pari opportunità intende promuovere la presentazione di progetti di azioni positive - dirette ad evitare le particolari situazioni di svantaggio connesse con la razza o l'origine etnica - che rientrino nell'ambito dei seguenti assi prioritari:

  • Asse I - Azioni finalizzate allo sviluppo di microimprese ed auto imprenditorialita' di soggetti a rischio di discriminazione razziale.
  • Asse II - Azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di discriminazione razziale nelle giovani generazioni.
  • Asse III - Azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di discriminazione razziale mediante lo sviluppo del tessuto associativo autonomamente promosso dalle comunità straniere.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti per l'anno 2009 è di 900.000,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

A ciascun Asse prioritario potrà essere destinata la somma complessiva di euro 300.000,00. Il contributo finanziario del Dipartimento per le pari opportunità non potrà eccedere l'80% del totale dei costi del progetto, così come individuati nell'allegato B. Almeno il 20% dei costi dovrà essere sostenuto dagli organismi promotori o da altri enti (pubblici e privati) che intervengono in qualità di partner.

Possono essere soggetti proponenti (e responsabili esclusivi della rendicontazione del progetto presentato): le organizzazioni di volontariato; le cooperative sociali; gli enti di promozione sociale; le fondazioni, gli enti morali e le associazioni culturali la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del bando; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

L'attuazione del progetto (o parte di esso) può essere affidata a soggetti terzi attuatori, che non devono, però, trovarsi in condizioni di incompatibilità con le finalità del bando.

I progetti devono essere:

  • rivolti e/o attuati esclusivamente da organismi prevalentemente composti e diretti da donne (Asse prioritario n. 1);
  • rivolti e attuati esclusivamente da organismi prevalentemente composti e diretti da giovani di età compresa tra 15 e 30 anni (Asse prioritario n. 2);
  • attuati esclusivamente da organismi prevalentemente composti e diretti da stranieri (Asse prioritario n. 3).

Ovviamente, donne, giovani e stranieri devono risiedere o regolarmente soggiornare sul territorio nazionale al momento dell'attuazione dei progetti medesimi.

Quanto ai costi ammissibili, essi devono essere:

  • necessari per l'attuazione del progetto;
  • previsti nel preventivo economico presentato;
  • generati durante la durata del progetto;
  • sostenuti e registrati nella contabilità del soggetto che attua il progetto;
  • identificabili, controllabili ed attestati da documenti originali.

I costi ammissibili sono:

  • costi del personale, comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno;
  • spese per l'acquisto di beni, servizi e forniture necessari all'espletamento delle attività progettuali;
  • spese generali (vale a dire costi di gestione, consumi, canoni, contributi assicurativi ecc.);
  • spese di produzione e divulgazione di materiale (anche editoriale).

La valutazione dei progetti è compito dalla «Commissione di valutazione» (nominata con decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità e composta da cinque componenti scelti nell'ambito delle professionalità presenti all'interno dell'UNAR), che avrà a disposizione un punteggio massimo pari a 100 per ogni singolo progetto, così ripartito:

a) punti da 0 a 35 - qualità della proposta sotto il profilo organizzativo, gestionale, delle risorse impiegate, del grado di efficienza del progetto;

b) punti da 0 a 30 - rilevanza, dimensione ed efficacia dell'intervento, con particolare riferimento al numero dei possibili destinatari del progetto;

c) punti da 0 a 20 - esperienza, competenza e capacità organizzativa del soggetto proponente e degli eventuali partner; previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti;

d) punti da 0 a 15 - pianificazione finanziaria, preventivo economico e fattibilità dell'intervento.

 

Fonte: Dipartimento Pari Opportunità

Redazione internet - Ivana Madonna ( i.madonna@governo.it)

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