(Sergio Briguglio 2/10/2009)
LEGGE 94/2009: PRINCIPALI ELEMENTI
RELATIVI AGLI STRANIERI
(Corso Ius&nomos, Roma 3/10/2009)
Sommario:
I. Immigrazione illegale
II. Immigrazione legale
III. Comunitari
IV. Reati
I. Immigrazione illegale
Repressione
á
Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per ingresso o soggiorno illegali (reato); non si procede in caso di allontanamento gia' eseguito; in caso di presentazione di domanda
di protezione internazionale da parte
dell'interessato, il procedimento e' sospeso; in caso di riconoscimento della protezione internazionale o di rilascio di un
permesso per motivi umanitari, non
si procede; il giudice di pace, se l'accompagnamento
e' immediatamente eseguibile,
puo' sostituire la
pena dell'ammenda con quella dell'espulsione con divieto di reingresso per un periodo
di durata > 5 anni (L. 94/2009)
á
Trattenimento
in CIE prorogabile,
oltre i 60 gg, per ulteriori 60 + 60 gg da parte del giudice di pace, su richiesta del questore, in
caso di mancata cooperazione
dell'interessato o di ritardo
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi interessati alle
procedure di rimpatrio; la proroga e' applicabile anche agli stranieri gia' trattenuti alla data di entrata in vigore della
disposizione (L. 94/2009)
á
L'ordine
del questore di lasciare
l'Italia entro 5 gg puo' essere impartito anche in caso di respingimento differito (L. 94/2009)
á
Reiterabilita' del procedimento in caso di mancato
ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg (L. 94/2009)
á
La pena della reclusione da uno a quattro anni per trasgressione dell'ordine si applica anche
quando il provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dello
straniero era di respingimento (L.
94/2009)
á
Pena della reclusione da 6 mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta per mancata
richiesta nei termini del rinnovo del permesso; la stessa pena si applica anche
quando il provvedimento di allontanamento era l'espulsione disposta a seguito
di permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso ovvero l'espulsione disposta per mancata
dichiarazione di presenza in caso di
soggiorno breve per turismo, studio o affari, o per prolungamento
illegale di tale soggiorno breve; in
questi casi non e' obbligatorio l'arresto in flagranza ne' si procede con rito
direttissimo (L. 94/2009)
á
Lo straniero che, in violazione di un nuovo ordine del
questore, continua a permanere illegalmente in Italia e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni (L. 94/2009)
á
Reclusione
da 1 a 6 anni per chi utilizzi, anche senza averlo prodotto, un documento
contraffatto o alterato
al fine di determinare il rilascio di un visto, di un permesso o di un
contratto di soggiorno (L. 94/2009)
Prevenzione
á
Arresto <
1 anno e ammenda <
2000 euro per chi non
ottemperi, senza giustificato motivo, all'ordine degli agenti o degli ufficiali di P.S.
di esibizione di passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso o di altro documento che attesti la
regolarita' del soggiorno (es.: ricevuta di dichiarazione di soggiorno) (L.
94/2009)
Terra
bruciata
á
Reclusione
da 6 mesi e 3 anni (e confisca dell'immobile, salvo che appartenga ad estraneo
al reato) per chi, al fine di trarne un ingiusto profitto, ospiti a titolo oneroso lo straniero
irregolare o gli ceda un alloggio,
anche in locazione; rileva la mancanza di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione (L. 125/2008 e L. 94/2009)
á
Necessaria acquisizione
del permesso di
soggiorno dell'utente da parte del gestore di money transfer; in mancanza, obbligatoria la
segnalazione entro 12 ore al commissariato di P.S., con trasmissione dei dati
identificativi del richiedente (L. 94/2009)
á
Ai fini
della celebrazione del matrimonio
lo straniero (incluso
il comunitario) deve
presentare anche un documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia (L. 94/2009; nota: circ. Mininterno 7/8/2009,
elencando i titoli idonei, trascura diverse situazioni: detenuto, richiedente
asilo trattenuto in CIE, familiare si cittadino dell'Unione in soggiorno breve,
straniero trattenuto in CIE o per la cui espulsione sia stato negato il
nulla-osta dall'autorita' giudiziaria, etc.)
á
Esibizione
del titolo di soggiorno
necessaria anche per i provvedimenti relativi ad atti di stato civile (esclusi, secondo circ. Mininterno 7/8/2009, dichiarazione
di nascita e riconoscimento di filiazione) e all'accesso a pubblici servizi, salvo il caso di prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie [1]
(L. 94/2009)
II. Immigrazione legale
Ricongiungimento
á
Soppresso il regime di silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta al
ricongiungimento, sostituito da un termine ordinatorio di 180 gg per il rilascio del nulla-osta
(D. Lgs. 160/2008 e L.
94/2009)
á
Per il ricongiungimento familiare dello straniero, richiesta la
disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita'
abitativa, accertati
dagli uffici comunali
(nota: in assenza di termini per il silenzio-assenso) (L. 94/2009)
á
Vietato l'ingresso e il soggiorno (con eventuale
revoca del permesso) per ricongiungimento di coniuge o genitore a carico coniugati con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009)
á
Ricongiungimento
del genitore naturale
con figlio minore consentito se il figlio minore soggiorna regolarmente in Italia con l'altro genitore e se sono soddisfatti da subito i
requisiti relativi alla disponibilita' di reddito e alloggio; si tiene conto
del possesso di tali
requisiti da parte dell'altro
genitore (L.
94/2009)
á
Inespellibilita' del familiare convivente di cittadino
italiano limitata al secondo
grado di parentela (L.
94/2009)
Accesso al
lavoro
á
Semplice
comunicazione allo
Sportello unico, da parte del datore di lavoro che abbia sottoscritto col
Mininterno un apposito protocollo di intesa, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e lavoratori alle
dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti
nel territorio italiano da ammettere in Italia per funzioni o compiti specifici
per un periodo limitato o determinato (L. 94/2009)
Stabilita'
del soggiorno (misure positive)
á
Possibilita'
di iscrizione
nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione per 12 mesi e convertibilita' del permesso per studio in permesso per lavoro dopo il conseguimento in Italia di dottorato o master di II livello (L. 94/2009)
Stabilita'
del soggiorno (misure negative)
á
Rilascio
del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello
straniero di un accordo di integrazione; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta perdita
di punti; la perdita integrale dei punti comporta espulsione, salvi i casi di titolare di permesso di soggiorno per
asilo, richiesta di
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso CE slp, carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea e di straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (l'espulsione puo' colpire, ad
es., il titolare di permesso per lavoro o per studio
che non abbia dato luogo a ricongiungimento, anche se ha gia' soggiornato per
motivi familiari) (L. 94/2009)
á
Termini per
la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso: 60 gg. prima della
scadenza per qualsiasi
permesso (L. 94/2009)
á
Contributo da
80 a 200 euro per
richiesta di rilascio e rinnovo di permesso, salvi i casi di permesso per asilo, richiesta d'asilo, protezione
sussidiaria, motivi umanitari; gettito destinato al Fondo per i rimpatri e al finanziamento dell'attivita' del
Mininterno relative a rilascio e rinnovo dei permessi (L. 94/2009)
á
Rilascio
del permesso CE slp
subordinato al superamento di un test di conoscenza dell'italiano (L. 94/2009)
á
Durata
minima di 2 anni
della residenza legale in Italia successiva al matrimonio ai fini dell'acquisto
di cittadinanza per matrimonio;
dimezzamento della durata minima richiesta per i periodi successivi al
matrimonio in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; anche in assenza
di motivi ostativi, l'acquisto non consegue automaticamente alla maturazione dei requisiti; la
condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o
separazione legale deve sussistere al momento dellŐadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (L.
94/2009)
á
Tassa di 200
euro per le istanze o
dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza (L. 94/2009)
á
Ai fini dellŐelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza, allŐistanza o dichiarazione dellŐinteressato
deve essere allegata la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti (L. 94/2009)
á
Conversione del permesso ai 18 anni per minori non accompagnati condizionata al fatto che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o
sottoposti a tutela e
al soddisfacimento dei requisiti di soggiorno pregresso > 3 anni e di partecipazione a un progetto di
inserimento > 2 anni
(L. 94/2009)
á
La cancellazione
dall'anagrafe dello
straniero, in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora a seguito della scadenza del permesso di
soggiorno, e' effettuata dopo 6 mesi dalla scadenza del permesso, previo avviso e invito a
provvedere nei successivi 30 giorni (L. 94/2009)
III. Comunitari
Rimpatrio
di minori non accompagnati
á
Rimpatrio
assistito del minore
comunitario non
accompagnato che eserciti la prostituzione, se nel suo interesse, secondo quanto previsto dalla Convenzione
ONU sui diritti del
fanciullo (L. 94/2009)
Reati e soggiorno
á
Soppressa
l'aggravante di
soggiorno illegale per il comunitario (L. 94/2009, a seguito delle censure della
Commissione UE)
á
Soppresse le disposizioni che prevedevano l'allontanamento con accompagnamento
immediato quale misura
di sicurezza per il
comunitario condannato a > 2 anni di reclusione o per delitti contro la personalita'
dello Stato (L. 94/2009,
a seguito delle censure della Commissione UE)
á
Ai fini della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari la pericolosita' del soggetto per l'ordine pubblico
o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen e' valutata tenendo
conto anche di eventuali condanne per reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009)
á
Anche il giudice di pace puo' sostituire la pena
inferiore a due ani di reclusione con l'espulsione quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 16,
co. 1 D. Lgs. 286/1998 (L. 94/2009)
Iscrizione
anagrafica
á
Iscrizione e richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo a verifica
delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile
(L. 94/2009)
á
Ai fini
dell'iscrizione e
della variazione anagrafica
del senza fissa dimora,
questi, al momento della richiesta e' tenuto a fornire all'ufficio anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva
sussistenza del
domicilio (L. 94/2009)
á
Istituito
presso il Mininterno un apposito registro delle persone senza fissa dimora (L. 94/2009)
IV. Reati
Reati in
materia di immigrazione
á
Inasprimento delle pene per molti dei reati di cui
all'art. 12 D. Lgs.
286/1998 (L. 94/2009)
á
Riduzione delle pene, in caso di collaborazione significativa con l'autorita'
giudiziaria o di polizia, per i delitti di riduzione o mantenimento in
schiavitu' o servitu', tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi e
per quello di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di uno di
questi delitti (L. 94/2009)
Reati e
soggiorno
á
Espulsione con
accompagnamento immediato o allontanamento quale misura di sicurezza per lo straniero o, rispettivamente, per
il comunitario condannati a > 2 anni di reclusione o per delitti contro la personalita'
dello Stato (L. 125/2008 e
L. 94/2009)
á
Condanne per reati di cui all'art. 380 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza)
rilevanti per la valutazione della pericolosita' del soggetto ai fini della revoca del permesso per motivi familiari (L. 94/2009)
á
Condanne ostative a ingresso e soggiorno rilevanti anche
se ancora non definitive
(L. 94/2009)
Reati
tipici: sfruttamento di minori
á
Reclusione <
3 anni per chi si avvale per mendicare di una persona di eta' < 14 anni e per chi, avendola in custodia o sottoposta alla sua
autorita', permette che mendichi o che un terzo se ne avvalga per mendicare (L.
94/2009)
Controllo
del territorio
á
Possibile
per i sindaci
avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati (con precedenza per quelle costituite da personale in
congedo di Corpi dello Stato)
per la segnalazione
alla polizia locale o di Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana o situazioni di disagio sociale; le associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa
verifica da parte del comitato provinciale per lŐordine e la sicurezza pubblica
del possesso dei requisiti
stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno; per associazioni diverse da quelle costituite da
personale in congedo di Corpi dello Stato, iscrizione incompatibile con la
fruizione di risorse economiche pubbliche (L. 94/2009)
[1] Modifica del testo di art. 6, co. 2 D.
Lgs. 286/199:
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti
agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti
inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti
agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati. |
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli
inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui allŐarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche
obbligatorie, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati. |