MOZIONE

 

Soro, Zaccaria, Castagnetti, Turco Livia, Amici, Bachelet, Boccuzzi, Boffa, Brandolini, Carra Marco, Causi, Cavallaro, Cenni, Corsini, DAntona, De Biasi, Duilio, Esposito, Farinone, Fedi, Ferranti, Fontanelli, Froner, Ghizzoni, Gnecchi, Graziano, Luc, Lulli, Marchi, Marchioni, Melis, Mogherini, Motta, Murer, Pistelli, Quartiani, Rampi, Realacci, Rigoni, Samperi, Siragusa, Turco Maurizio, Vannucci, Vassallo, Velo, Vernetti, Vico, Villecco, Viola, Zampa

 

Premesso che:

 

-      a seguito dell'accordo bilaterale stipulato dal Governo italiano con il Governo della Repubblica libica a Bengasi il 30 agosto del 2008 - legge di autorizzazione alla ratifica 6 febbraio 2009 n. 7 - stata introdotta, in maniera operativa a partire dal maggio 2009, la nuova politica dei respingimenti in Libia delle persone intercettate nel canale di Sicilia, quali misure volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina;

 

-      nel summenzionato accordo bilaterale del 2008 non possibile rinvenire alcun riferimento ai respingimenti bens esclusivamente alle operazioni di pattugliamento congiunto;

 

-      allo stesso modo non rinvenibile alcun riferimento alla possibilit di effettuare dei respingimenti di cittadini di stati terzi nel Protocollo firmato a Tripoli il 29 dicembre del 2007, n nel protocollo operativo che ha dato seguito a tale accordo, n tantomeno allinterno del testo dellAccordo di cooperazione nel campo della lotta al terrorismo, alla criminalit organizzata, ed al traffico degli stupefacenti e sostanze psicotrope, sottoscritto tra i due Paesi a Roma il 13 dicembre del 2000, al quale pure si fa riferimento nei suddetti protocolli firmati a Tripoli;

 

-      nel periodo compreso tra il 7 maggio e il 30 agosto 2009 sono state compiute 8 operazioni di respingimento nel corso di cui 757 persone sono state ricondotte verso la Libia, secondo quanto dichiarato dal Sottosegretario al Ministero dell'Interno, Alfredo Mantovano nel corso di un'audizione svoltasi davanti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione in data 22 settembre 2009;

 

-      il primo di tali respingimenti risale al 7 maggio 2009 quando 227 persone tra cui 3 donne incinte che viaggiavano su tre barconi nel Canale di Sicilia sono state fatte salire su navi militari italiane e sono state riportate in Libia e l consegnate alle autorit libiche;

 

-      il pi recente caso di respingimento risale invece al 30 agosto 2009 e ha interessato 75 migranti raccolti in mare da una motovedetta italiana e riaccompagnati nel porto libico di Zawia nei pressi di Tripoli. Tra di essi vi erano 15 donne e 3 minorenni;

 

-      secondo quanto si apprende da informazioni giornalistiche e dalle segnalazioni di varie organizzazioni umanitarie internazionali e non governative, in tutti i casi di respingimento che hanno avuto luogo dal maggio 2009 alla data odierna, non vi stata da parte delle autorit italiane alcuna procedura di identificazione dei migranti n un rilevamento delle loro condizioni di salute n la verifica dei requisiti per la concessione della protezione internazionale;

 

-      secondo dati ufficiali, nel 2008 circa il 75% di coloro che hanno raggiunto LItalia ha inoltrato formale richiesta di protezione internazionale e al 50% di questi stata concessa tale protezione o per lo meno un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

 

-      inoltre, a seguito di un respingimento avvenuto il 1 luglio 2009 ad opera della Marina militare italiana, sono state ricondotte in Libia 82 persone tra cui sono stati individuati dai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 76 cittadini eritrei, un numero significativo dei quali risultava essere bisognoso di protezione internazionale, secondo quanto riportato nel corso del briefing per la stampa che l'UNHCR ha tenuto a Ginevra il 14 luglio 2009;

 

-      tali dati e informazioni rendono molto plausibile l'ipotesi che tra i migranti riportati in Libia dal maggio 2009 alla data odierna, vi fossero anche numerosi individui che avrebbero avuto il diritto di usufruire di protezione internazionale nel nostro paese e che probabilmente se questi stessi avessero avuto la possibilit di chiedere asilo, un gran numero di essi avrebbe ottenuto la protezione internazionale nel nostro paese;

 

-      oltre a non aver accertato la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della protezione internazionale le autorit italiane dal maggio 2009 ad oggi hanno respinto i migranti verso un paese ove i diritti dei rifugiati sanciti dalle norme internazionali non sono riconosciuti, dal momento che la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e non ha dato implementazione alla Convenzione della Organizzazione dellUnione Africana del 1969 sui problemi dei rifugiati in Africa;

 

-      secondo il rapporto che Human Rights Watch ─ nota organizzazione umanitaria non governativa con sede negli Stati Uniti dAmerica ─ ha pubblicato il 21 settembre scorso, in Libia non esistono le strutture per la verifica delle richieste dasilo e i migranti, pur essendo cittadini di stati terzi, sono imprigionati e sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e detenuti presso strutture sovraffollate, in precarie condizioni igieniche e senza alcuna assistenza di tipo legale;

 

-      il principio di non respingimento (non-refoulement) uno dei principi fondamentali del diritto internazionale relativo ai diritti umani e si configura come il divieto per gli Stati di respingere o reindirizzare una persona verso luoghi ove la sua libert e la sua incolumit personale possano essere messe a repentaglio;

 

-      larticolo 33 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati del 1951, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dallItalia con legge 24 luglio 1954, n. 722, stabilisce che: nessuno Stato Contraente espeller o respinger, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libert sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.;

 

-      l'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, sancisce il diritto di chiedere asilo in caso di persecuzione;

 

-      la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (acronimo inglese SOLAS) nonch la Convenzione internazionale marittima sulla ricerca e il salvataggio del 1979 (acronimo inglese SAR) obbligano gli Stati a condurre le persone salvate in mare in un porto sicuro;

 

-      ormai unanimemente ritenuto che il principio di non-refoulement si configuri quale diritto internazionale consuetudinario ovvero appartenga alle norme che vincolano ugualmente tutti gli stati appartenenti alla Comunit internazionale;

 

-      inoltre possibile affermare che il principio di non- refoulement abbia assunto natura di carattere cogente (jus cogens) in quanto norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunit internazionale degli Stati in quanto norma alla quale non permessa alcuna deroga e che non pu essere modificata che da una nuova norma internazionale generale avente lo stesso carattere", secondo quanto codificato dallarticolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969;

 

-      il summenzionato principio di non-refoulement non si applica solamente quando una persona si trova nel territorio di uno Stato (territorio, acque territoriali e spazio aereo) ma anche quando un individuo sottoposto alla effettiva giurisdizione di uno Stato, come nel caso di pattugliamenti e respingimenti che avvengono ad opera di appartenenti alle forze armate italiane;

 

-      in ogni caso larticolo 4 del Codice della navigazione stabilisce che una nave italiana sia che essa si trovi in acque territoriali, zona contigua, alto mare o mare di altro Stato considerata territorio italiano e quindi su di essa si applicano tutte le norme in vigore nella Repubblica italiana;

 

-      larticolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 vieta di respingere o estradare una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura o a violazioni sistematiche dei diritti delluomo;

 

-      analogamente l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte europea di Strasburgo, stabilisce che nessun individuo possa essere sottoposto a tortura n a pene o trattamenti inumani o degradanti e che non possa essere allontanato verso uno Stato dove rischi di subire un tale trattamento e la giurisprudenza della stessa Corte ha pi volte sottolineato che tale divieto si applica anche nel contesto di espulsioni o respingimenti e qualora vi sia un rischio di espulsioni o respingimenti a catena;

 

-      l'articolo 4 del Protocollo n. 4 aggiuntivo alla gi citata Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieta le espulsioni collettive di stranieri e va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sono da considerarsi espulsioni collettive tutte quelle misure di allontanamento degli stranieri effettuate senza un esame individuale della situazione di ciascuna persona;

 

-      l'articolo 13 del regolamento CE n. 562/2006 consente agli Stati di respingere gli stranieri che non soddisfino i requisiti per l'ingresso ma prevede anche che tali respingimenti debbano sempre avvenire nel rispetto delle norme relative al diritto d'asilo ed esclusivamente attraverso un provvedimento motivato che indichi le ragioni precise di tale respingimento;

 

-      larticolo 21 della direttiva 2004/83 richiede agli Stati membri di rispettare il principio di non-refoulement in conformit dei propri obblighi internazionali;

 

-      larticolo 6, comma 5 della Direttiva 2005/85/CE stabilisce che allo straniero venga garantita la possibilit di accedere alla procedura volta allottenimento della protezione internazionale;

 

-      l'articolo 10 della Costituzione italiana sancisce che lordinamento giuridico italiano si conforma a tutte le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (comma primo), che esiste una riserva di legge rinforzata in materia di status giuridico dello straniero (comma secondo), che nel territorio della Repubblica garantito il diritto dasilo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio delle libert democratiche;

 

-      l'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che il respingimento non possa applicarsi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti disciplinanti l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;

 

-      l'articolo 19 del suddetto Testo unico prevede che in nessun caso sia ammissibile il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere perseguitato per motivi di sesso, razza, religione, lingua, cittadinanza, orientamento politico, di condizioni personali e sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;

 

-      larticolo 5, comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) stabilisce che vi sia lobbligo di informazione, in lingua comprensibile alla persona interessata, sui motivi alla base della privazione della libert;

 

-      larticolo 3 del Regolamento di attuazione del Testo Unico fa obbligo di comunicare allo straniero mediante consegna a mani proprie un provvedimento di respingimento scritto e motivato;

 

-      alla luce di tutte le precedenti affermazioni, si deduce che non possono essere invocati a fondamento giuridico degli atti di respingimento il fatto che essi vengano attuati in virt di un accordo bilaterale con la repubblica libica dal momento che il principio di non-refoulement in quanto norma di jus cogens del tutto inderogabile e gerarchicamente sovraordinato rispetto a qualsiasi altra fonte giuridica;

 

 

per tutti questi motivi,

si impegna il Governo a:

 

-      porre fine a questa persistente e consapevole violazione di norme internazionali consuetudinarie e pattizie, norme comunitarie e disposizioni costituzionali e ordinarie del nostro Paese;

 

-      rivedere, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate in data 21 settembre 2009 a Bruxelles dal Vice Presidente della Commissione europea con delega all'immigrazione Jacques Barrot e dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Antonio Guterres, le politiche di gestione dei flussi migratori nel Canale di Sicilia nonch l'implementazione pratica dell'accordo con la Libia, chiarendo la sostanziale differenza tra il pattugliamento del tratto di mare tra Italia e Libia e un comportamento attivo quale quello del respingimento dei migranti intercettati;

 

-      assicurare procedure d'asilo eque e complete, compreso il diritto di eccepire il timore di trattamento contrario all'articolo 3 della CEDU per ciascuna persona sotto il controllo delle autorit italiane, compresi coloro che vengono intercettati in mare nonch il rispetto della inviolabilit della libert personale cos come stabilito dallarticolo 13 della Costituzione italiana.